Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2022.29
Entscheidungsdatum
26.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2022.29

TB

Lugano 26 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

RI 1, 1956, beneficiaria di prestazioni complementari all'AI (doc. 4), con il trasferimento nel nostro Cantone ha presentato il 30 marzo 2020 (doc. 1) una formale domanda di PC che il 27 aprile 2020 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto dal 1° marzo 2020, tenendo in particolare conto di un reddito di Fr. 40'000.- da attività lucrativa indipendente del marito __________, 1958, così come indicato alla domanda n. 18 del formulario di richiesta di PC,

con il compimento dell'età pensionabile, il 17 novembre 2020 (doc. 12) la Cassa di compensazione ha confermato questo diritto considerando gli stessi elementi di calcolo,

anche per l'anno 2021 (docc. 16 e 17) la Cassa ha computato all'assicurata un reddito da attività lucrativa indipendente del marito di Fr. 40'000.-,

il 28 dicembre 2021 (doc. 2) l'assicurata ha informato la Cassa che il 20 dicembre il marito ha saputo che da ottobre 2021 non avrebbe più ricevuto le indennità giornaliere per perdita di guadagno dovute a causa del Covid-19 (IPG Corona) e ha perciò chiesto se le prestazioni complementari sarebbero aumentate di conseguenza, rilevando che anche per i mesi di novembre e dicembre il coniuge non aveva conseguito alcun reddito,

a richiesta della Cassa (doc. 23), il 4 gennaio 2022 (doc. 30) la beneficiaria di PC ha trasmesso tutti i conteggi per l'IPG Corona per gli anni 2020 e 2021, come pure la dichiarazione dei redditi del 2020 e il bilancio per l'anno 2021, rilevando che il reddito del marito era di Fr. 16'357.- nel 2020 e di Fr. 14'015.- nel 2021,

con decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire l'importo di Fr. 13'843.- per prestazioni complementari e di Fr. 441,29 per rimborso spese di malattia indebitamente percepite dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2021 dopo il computo delle indennità per perdita di guadagno Corona e l'aggiornamento del reddito da attività indipendente del marito (docc. 33-46),

il 27 gennaio 2022 (doc. 47-1/9) i coniugi RI 1 si sono opposti contro questa decisione, rilevando che i calcoli per gli anni 2020, 2021 e 2022 non erano corretti.

Per il 2020 le IPG Corona ammontavano a Fr. 23'385.- e non a Fr. 27'942.-.

Per l'anno 2021, la sostanza era pari a Fr. 30'095.- e non a Fr. 88'857.-; inoltre, a causa del Covid-19 il marito non ha avuto alcun reddito da attività indipendente dal mese di aprile 2020, eccetto le indennità per il Coronavirus, che nel 2021 erano pari a Fr. 39'859.- anziché a Fr. 53'145.-. Poi, come risulta dal conto economico delle perdite e dei profitti, le IPG Corona ricevute fanno parte del reddito lordo da cui, dedotti i costi di gestione, si ottiene un utile di Fr. 14'015.-. In altre parole, senza le indennità per il Coronavirus il marito non avrebbe avuto alcun utile dalla sua attività lucrativa indipendente, ma una perdita di Fr. 25'844.-. I coniugi hanno perciò osservato che le indennità ricevute non possono essere conteggiate una seconda volta (come reddito lordo e come reddito netto).

Infine, essi hanno rilevato che la sostanza nel 2022 ammontava a Fr. 43'069,20 contro i Fr. 88'857.- ritenuti dalla Cassa,

il 10 febbraio 2022 (doc. 48) l'amministrazione ha spiegato nel dettaglio all'assicurata come vengono computati il reddito, le indennità per perdita di guadagno, il salario e la sostanza mobiliare, trasmettendole le nuove tabelle di calcolo con le modifiche apportate e rilevando che ciò comportava una differenza a suo favore, importo che sarebbe andato a compensare parte della sua richiesta di restituzione del 20 gennaio 2022, invitandola perciò a ritirare l'opposizione,

il 14 febbraio 2022 (doc. 49) l'assicurata ha ribadito che nel 2021 il marito ha avuto una perdita di Fr. 25'844.- a causa della pandemia da Covid-19 e non un reddito (utile) di Fr. 14'024.-. È infatti solo grazie alle IPG Corona che egli ha potuto avere un utile di Fr. 14'024.-, altrimenti avrebbe avuto la citata perdita,

l'opponente ha trasmesso all'amministrazione, il 1° marzo 2021 (doc. 50), tutti i conteggi delle IPG Corona ricevute nel 2021, precisando che erano pari a Fr. 39'858,90 e non a Fr. 53'391.-, come pure che ha avuto una perdita di Fr. 25'844.- e che da ciò è risultato un utile di Fr. 14'024.-,

il 7 marzo 2022 (doc. 53) la Cassa ha fornito ulteriori spiegazioni all'interessata, la quale il 18 marzo 2022 (doc. 55) ha così ritirato l'opposizione del 27 gennaio 2022,

l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione, il 27 marzo 2022 (doc. 58), la notifica di tassazione IC/IFD 2020 del 30 marzo 2022,

rifacendosi al suo scritto del 10 febbraio 2022, la Cassa ha quindi emanato la decisione del 29 marzo 2022 (doc. 59) con cui ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2022 (docc. 61-82), calcolo da cui è emerso che aveva diritto a prestazioni maggiori per Fr. 3'457.- e che doveva restituire Fr. 198.-, perciò la differenza a suo favore di Fr. 3'259.- è stata compensata con il debito di oltre Fr. 13'000.-,

il 19 aprile 2022 (doc. 83) l'assicurata ha scritto alla Cassa che "abbiamo il sospetto che non dovremo restituire nulla quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…). Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo facendo la richiesta solo ora.

A causa della pandemia di Corona, siamo stati gravemente danneggiati finanziariamente. Vi chiediamo quindi di cancellare il debito. Se questo non è possibile, chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",

la Cassa di compensazione ha inteso questo scritto come una richiesta di condono del debito di Fr. 10'584.- (PC mensile) e di Fr. 441,20 (rimborso spese di malattia) e con decisione del 18 maggio 2022 (doc. 85) l'ha respinta per assenza della buona fede, poiché l'assicurata non l'ha informata che dal 2020 il marito beneficiava di IPG Corona,

nel successivo scritto del 17 giugno 2022 (doc. 86) l'assicurata ha evidenziato che le notifiche di tassazione trasmesse in precedenza confermano il contenuto della sua opposizione e che quindi ha agito in buona fede. Pertanto, a tutela della sua reputazione, ha chiesto di correggere le decisioni anche qualora la restituzione dovesse decadere a seguito del nuovo calcolo e comunque di concederle il condono per gli anni 2020 e 2021 o, se ciò non fosse possibile, il pagamento rateale,

l'8 ottobre 2022 (doc. 90-1/16) l'assicurata, nell'ambito dell'invio di altra documentazione, ha nuovamente trasmesso alla Cassa le notifiche di tassazione IC/IFD 2020 e 2021 per il ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari,

con decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione formulata contro il rifiuto del condono, ribadendo di essere venuta a conoscenza soltanto il 28 dicembre 2021 che il marito dell'opponente percepiva dal marzo 2020 delle indennità giornaliere per perdita di guadagno dovute al Covid-19. Essa ha così disatteso l'obbligo di notificare ogni cambiamento e ha perciò indebitamente ricevuto complessivamente Fr. 14'284,20,

con decisione del 2 novembre 2022 (doc. 97) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova richiesta di restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022, secondo cui la differenza di Fr. 1'714.- fra il pagamento retroattivo a suo favore di Fr. 3'023.- e l'importo da restituire di Fr. 1'309.- veniva computata sull'ammontare ancora da restituire, che assommava quindi a Fr. 8'870.-,

quale motivazione per procedere a questo nuovo ricalcolo (docc. 101-134) l'amministrazione ha indicato quanto segue:

"Decisione di prestazione complementare emessa a seguito del corretto computo dei redditi percepiti, delle indennità di perdita di guadagno Corona percepite come da documentazione inviataci; dicembre 2020 viene considerato il conteggio di indennità di perdita di guadagno Corona, per l'anno 2021 sulla base della notifica di tassazione inviataci non vi sono redditi, ma solo le indennità di perdita di guadagno Corona, mentre per l'anno 2022 viene considerato il reddito presumibile indicato per il pagamento dei contributi per l'anno in questione. I retroattivi a disposizione di CHF 1'714.00 vengono utilizzati a compensazione della precedente richiesta di restituzione, di conseguenza rimane una richiesta di restituzione di CHF 8'870.",

il 25 novembre 2022 (doc. A3) l'assicurata si è opposta a questa decisione, rilevando di avere più volte chiesto un colloquio con la Cassa per spiegare, come già indicato, che le indennità per Covid-19 sono state contabilizzate nei redditi lordi del marito e che quindi erano già comprese nei redditi anche nelle notifiche di tassazione IC/IFD 2020 e 2021. La Cassa di compensazione non si è però basata su queste decisioni fiscali malgrado gliele avesse inviate in due occasioni e che le ha così nuovamente trasmesso. L'opponente ha infine rilevato il tenore del N. 3421.05 DPC concernente il computo del reddito da attività lucrativa indipendente,

lo stesso giorno (doc. I), RI 1 ha fatto ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 relativa al condono, rilevando di avere chiesto un incontro personale con la Cassa, ma di non avere mai ricevuto risposta. La ricorrente si è detta rammaricata, perché un incontro chiarificatore avrebbe evitato numerosa corrispondenza.

L'assicurata ha evidenziato che benché le Direttive sulle prestazioni complementari indichino chiaramente che per i lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il reddito lordo del conto economico, e che quindi la tassazione fiscale è determinante per il calcolo delle prestazioni complementari, la Cassa non ha tenuto conto di quanto accertato dall'autorità fiscale e ciò malgrado essa le abbia fornito, in due occasioni, le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021,

nella risposta del 9 dicembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso e ha rinviato alle motivazioni fornite con la decisione su opposizione,

il 21 dicembre 2022 (doc. V) la ricorrente ha rilevato che la Cassa non ha preso posizione sulle sue argomentazioni.

Inoltre, ha osservato che da aprile 2020 ha ricevuto 7 decisioni per un totale di 104 pagine e non essendo in grado di capirne integralmente il contenuto, malgrado la sua formazione in ambito legale e notarile, ha chiesto un colloquio con l'amministrazione.

L'assicurata ha altresì evidenziato che benché abbia trasmesso le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021, la Cassa non ha ricalcolato il suo diritto alle PC tenendo conto delle Direttive in materia.

Scopo principale del ricorso è il ritiro dell'accusa di avere violato l'obbligo di informazione. In buona fede la ricorrente ha creduto che le Direttive fossero corrette e quindi era chiaro che le IPG Corona per gli indipendenti fossero contabilizzate nel reddito lordo, ma anche se fossero state contabilizzate separatamente non cambiava nulla nel conto economico di un indipendente.

Infine, la ricorrente ha chiesto di essere sentita e ha rilevato che il marito 65enne vuole continuare a lavorare anche per restituire le prestazioni complementari ricevute,

l'amministrazione ha osservato, il 4 gennaio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare,

considerato in diritto che

la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003),

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione,

il 28 dicembre 2021 la Cassa cantonale di compensazione è venuta a sapere che il marito dell'assicurata ha percepito delle indennità per perdita di guadagno dovute al Covid-19 fino al settembre 2021,

dopo avere raccolto i relativi conteggi per gli anni 2020 e 2021, la Cassa di compensazione ha emesso il 20 gennaio 2022 una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2021, per un totale dovuto di Fr. 13'843.-, poiché l'assicurata non le ha notificato le IPG Corona incassate dal marito,

dopo che l'assicurata si è opposta contro questo ordine di restituzione, la Cassa ha emesso il 29 marzo 2022 una seconda decisione di restituzione, dai cui calcoli è scaturito un importo a favore dell'assicurata di Fr. 3'259.-, che sarebbe però andato a compensare il predetto debito ancora in essere,

con lo scritto del 19 aprile 2022 l'assicurata non ha chiesto, come ha erroneamente inteso la Cassa di compensazione, il condono dell'importo da restituire,

l'assicurata ha infatti nuovamente contestato di dovere restituire delle prestazioni alla Cassa e ciò sulla base sia della notifica di tassazione IC/IFD 2020 già trasmessale, sia di quella per l'anno 2021 non appena sarebbe stata disponibile, motivo per cui ha affermato di non avere capito bene i calcoli effettuati dalla Cassa e quindi ha chiesto di cancellare il debito imputatole o, qualora ciò non fosse stato possibile, di rateizzarlo in Fr. 500.- al mese,

la prova che non era intenzione dell'assicurata di chiedere il condono risulta pure dall'invio, il 3 maggio 2021 (doc. 84), della notifica di tassazione IC/IFD 2021, per supportare la sua tesi,

anche nello scritto del 17 giugno 2022, che faceva seguito al rifiuto del condono del 18 maggio 2022, l'assicurata e il marito hanno contestato, implicitamente, l'ordine di restituzione, affermando che le notifiche di tassazione per gli anni 2020 e 2021 che hanno già trasmesso alla Cassa confermano quanto da essi sostenuto nell'opposizione in merito ai redditi del marito. Essi hanno perciò agito in buona fede e, hanno ribadito, a causa della pandemia hanno subito grosse perdite finanziarie. I coniugi hanno quindi chiesto all'amministrazione di correggere la decisione di rifiuto del condono del 18 maggio 2022, perché "La nostra buona reputazione è molto importante per noi (…) anche se i rimborsi vengono completamente annullati a seguito di un ricalcolo. Vi chiediamo quindi nuovamente di rinunciare ai rimborsi per gli anni 2020 e 2021. Se questo non è possibile, chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",

la stessa conclusione va tratta per l'opposizione interposta il 25 novembre 2022 da RI 1 contro la terza decisione di restituzione, emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 2 novembre 2022, con cui, ricalcolando di nuovo il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata ritenendo le sole IPG Corona del marito e considerando un reddito da attività indipendente nullo, le prestazioni retroattive che le spettavano per i mesi di febbraio 2021 e da ottobre a dicembre 2021, compensate con quelle da restituire dal 1° gennaio al 30 novembre 2022, sono state compensate in ragione di Fr. 1'714.- con il debito ancora in essere, per una richiesta di restituzione ancora in essere di complessivi Fr. 8'870.-,

l'interessata non si è nuovamente detta d'accordo con i redditi ritenuti dalla Cassa, visto che le IPG Corona erano già incluse nell'utile accertato fiscalmente nel 2020 e nel 2021, tassazioni che essa aveva già inviato all'amministrazione che, però, si è scostata dagli importi ivi indicati,

pure con il ricorso in esame l'assicurata ha ribadito di non essere d'accordo con l'importo da restituire, perché malgrado abbia più volte fornito alla Cassa le notifiche di tassazione per gli anni 2020 e 2021, quest'ultima non si è per contro basata sui dati ivi indicati, benché le Direttive sulle prestazioni complementari (N. 3421.05) indichino chiaramente che per i lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il reddito lordo,

stando così le cose, la volontà dell'assicurata di contestare l'ordine di restituzione del 29 marzo 2022, che ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata e quindi ha integrato quanto stabilito con la prima decisione di restituzione del 20 gennaio 2022, poteva e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa seppure espressa in maniera non esplicita, ma sufficientemente chiara nell'opposizione del 19 aprile 2022. In caso di dubbio, l'amministrazione avrebbe dovuto interpellare l'interessata per accertarne la reale volontà,

tale volontà, come visto, è comunque poi stata ribadita in modo più chiaro dagli scritti seguenti della ricorrente, la quale ha continuato a lamentare che gli elementi di calcolo ritenuti dalla Cassa non erano corretti, poiché divergevano da quelli accertati dall'autorità fiscale per gli anni 2020 e 2021, dovendo infatti basarsi sugli utili conseguiti dal marito e non sul reddito lordo da una parte e sulle indennità per perdita di guadagno Corona dall'altro,

giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato,

di conseguenza, la Cassa di compensazione doveva chinarsi sulla contestazione della restituzione prima di decidere sulla domanda di condono dell'assicurata e ciò, a maggior ragione, vista l'emanazione, solo cinque giorni dopo la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 concernente il condono, della decisione di restituzione del 2 novembre 2022, portante, in parte, sul medesimo periodo di calcolo delle precedenti decisioni di restituzione,

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 concernente il rifiuto di concedere all'assicurata il condono della restituzione di Fr. 14'284,20 per prestazioni e rimborsi spese di malattia è pertanto prematura e come tale va annullata,

gli atti vanno perciò ritornati alla Cassa per emanare una decisione su opposizione relativa all'ordine di restituzione emesso il 29 marzo 2022 - a complemento della decisione di restituzione del 20 gennaio 2022 -, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dall'assicurata in merito al corretto computo dell'utile conseguito dal marito non da ultimo ancora con l'opposizione contro la decisione di restituzione del 2 novembre 2022 e quindi prestando particolare attenzione a quanto accertato fiscalmente nel 2020 e nel 2021 (un utile di Fr. 17'000.- oltre alle IPG Corona rispettivamente una perdita aziendale e le IPG Corona),

contro questa nuova decisione, semmai, l'assicurata potrà formulare ricorso davanti a questo TCA,

soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni complementari sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà, se l'assicurata ne farà espressa richiesta, emanare una (nuova) decisione sulla domanda di condono che, se del caso, è impugnabile dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA),

il ricorso deve pertanto essere accolto nel senso delle considerazioni esposte e, benché vincente in causa, non essendo patrocinata alla ricorrente non vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previste dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché si pronunci sull'opposizione dell'assicurata del 19 aprile 2022 contro la decisione formale del 29 marzo 2022, emessa a complemento della decisione del 20 gennaio 2022, di restituire Fr. 14'282,20 per prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2021.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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