Raccomandata
Incarto n. 33.2022.27
TB
Lugano 31 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 gennaio 2019 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione periodica del diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1962, il quale il 14 febbraio 2019 (doc. 2) ha compilato l'apposito formulario indicando che la moglie lavorava e che la figlia era a tirocinio; a tal fine, ha allegato il contratto di tirocinio, il certificato di salario della moglie per il 2018 e la notifica di tassazione dei coniugi IC/IFD 2017.
1.2. Il 4 marzo 2020 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato un giustificativo bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi per il 2019, come pure il certificato di salario della moglie per l'anno 2019 e il conteggio dello stipendio di gennaio e febbraio 2020, documenti che egli le ha trasmesso il 30 marzo e a inizio maggio 2020 (l'attestato bancario).
Con decisione del 13 agosto 2020 (doc. 6) l'amministrazione, a seguito del computo dell'effettivo salario della moglie, ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020 (docc. 7-15) chiedendo la restituzione di Fr. 33'692 e ha stabilito il diritto alle prestazioni dal 1° settembre 2020.
1.3. Il 17 novembre 2020 (doc. 19) l'avv. RA 1 ha completato la sua opposizione cautelare del 9 settembre 2020 (doc. 16), affermando che poiché il 14 febbraio 2019 l'assicurato ha fornito alla Cassa complete ed esaustive informazioni riguardo ai redditi da lavoro della moglie e della figlia, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA la decisione del 13 agosto 2020 è tardiva, perciò è perenta e va annullata.
1.4. Con decisione su opposizione del 24 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che, a seguito dell'inoltro del formulario della revisione periodica pervenutole il 18 febbraio 2019, il 4 marzo 2020 ha chiesto all'assicurato un complemento di informazioni, che le è giunto il 1° aprile 2020. Pertanto, il termine annuo di perenzione decorre da quella data e quindi la decisione di restituzione del 13 agosto 2020 lo rispetta ed è tempestiva.
1.5. Il 22 novembre 2022 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di dichiarare perenta la richiesta di restituzione.
Il ricorrente ha evidenziato che prima di pronunciarsi sulla revisione periodica avviata nel 2019, a seguito della variazione della situazione economica della famiglia l'amministrazione ha emanato due decisioni. Dapprima il 20 maggio 2019, con la modifica del reddito da attività lucrativa della figlia e poi il 13 agosto 2019, sempre a motivo del cambiamento del reddito della figlia, che iniziava il terzo anno di apprendistato. A suo dire, quindi, la Cassa ha sempre avuto a disposizione tutta la documentazione sufficiente e si è confrontata più volte con la stessa, ricalcolando due volte il diritto alle PC dell'assicurato e quindi non poteva ignorare la situazione dei redditi della moglie che risultava dagli atti.
Al più tardi a quel momento, dunque, la Cassa avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore in merito al reddito della moglie in cui era incorsa con la decisione del 20 maggio 2019.
Ne discende che la richiesta del 13 agosto 2020 di restituzione di Fr. 33'692 relativa agli anni 2016-2020 è perenta.
Con l'invio, il 14 febbraio 2019, di tutti i necessari atti (contratto di tirocinio della figlia e certificato di salario del 2018 della moglie), la Cassa disponeva di sufficienti dati per stabilire l'eventuale restituzione già il 18 febbraio 2019.
L'amministrazione ha, perciò, avuto tre occasioni per rendersi conto dell'effettivo reddito da attività lavorativa della moglie.
Considerato come il dies a quo del termine di perenzione sia il 18 febbraio 2019 o, al limite, il 20 maggio 2019 o addirittura il 13 agosto 2019, il termine di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA sarebbe in ogni caso scaduto al più tardi il 13 agosto 2020, ossia prima della notifica della decisione datata 13 agosto 2020, inviata non prima del 14 agosto 2020 e comunque notificata al ricorrente non prima di lunedì 17 agosto 2020.
Infine, l'insorgente ha contestato l'affermazione della Cassa secondo cui la richiesta di restituzione non può essere perenta, poiché il 4 marzo 2020 gli ha domandato un complemento di informazioni e di documentazione. Infatti, quella documentazione non ha apportato nulla di nuovo né di necessario per la Cassa, che già il 18 febbraio 2019 era a conoscenza della situazione economica della famiglia e avrebbe comunque dovuto accorgersene al più tardi il 20 maggio 2019 e il 13 agosto 2019.
Ne discende che la richiesta di informazioni del 4 marzo 2020 non era attinente alla conoscenza che la Cassa aveva e avrebbe dovuto avere dei dati della sua famiglia.
1.6. Nella risposta del 13 dicembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA, in via principale, di respingere il ricorso e, in via subordinata, di accoglierlo parzialmente e di modificare la decisione su opposizione, nel senso che il ricorrente è tenuto a restituire l'importo di Fr. 9'047 relativo alle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020.
L'amministrazione ha evidenziato che occorre considerare la richiesta di ulteriore documentazione che ha formulato il 4 marzo 2020, a cui l'assicurato ha dato seguito solo il 30 aprile 2020. Inoltre, se i documenti allegati al formulario di revisione ricevuto il 18 febbraio 2019 potevano costituire sufficienti indizi per una possibile pretesa di restituzione, si deve tenere conto dei tempi necessari per l'istruttoria relativa alle mutazioni di reddito e al conseguente ricalcolo dell'ammontare indebitamente versato.
Oltre a ciò, non va dimenticato che l'assicurato ha tardato ad inviare i necessari documenti e che per il ricalcolo sono state valutate le modifiche legislative e di prassi dal 2016 in poi, perciò un lasso di tempo di 18 mesi per esigere la restituzione appare, a dire della Cassa, giustificato.
A questa stessa conclusione la Cassa è giunta anche volendo considerare di avere commesso un primo errore nel non avere rilevato le informazioni contenute nel formulario del 14 febbraio 2019; un secondo errore, per non essersi accorta di questi dati, è avvenuto al più presto il 20 maggio 2019, quando ha emesso la decisione di restituzione di PC per il periodo da settembre 2018 a maggio 2019 a seguito dell'aumento dello stipendio della figlia apprendista. In tale ipotesi, la decisione del 13 agosto 2020 è comunque ancora tempestiva secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA.
Ad ogni modo, la Cassa ha osservato che nella denegata ipotesi in cui il TCA non ritenesse data la possibilità di pretendere il rimborso della totalità delle prestazioni indebitamente ricevute, decorrendo in ogni caso l'inizio del termine di perenzione al più presto con il pagamento della prestazione, almeno l'ultimo anno deve essere rimborsato, perciò l'importo da restituire ammonta a Fr. 9'047 (dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020).
1.7. Il 4 gennaio 2023 (doc. V) l'insorgente ha chiesto un congruo termine per presentare la replica, che ha presentato il 19 gennaio 2023 (doc. VII), confermandosi nelle proprie allegazioni ricorsuali, ribadendo che il termine per richiedere il rimborso non decorre dal pagamento, ma dalla conoscenza del fatto. In via subordinata, l'assicurato ha formulato domanda di annullamento della decisione con obbligo di restituzione al massimo delle prestazioni percepite dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari versate dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020, che il 13 agosto 2020 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 33'692.
In concreto fanno perciò senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.3. In specie, dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la ricezione, il 18 febbraio 2019, del formulario di revisione periodica delle prestazioni complementari, ossia l'effettivo reddito da attività lucrativa della moglie dell'assicurato, il 4 marzo 2020 l'amministrazione gli ha chiesto di trasmettere un attestato bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi maturati nel 2019, oltre al certificato di salario per l'anno 2019 e ai conteggi di stipendio della moglie per i mesi di gennaio e di febbraio 2020.
Su tale base, con decisione formale del 13 agosto 2020 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 e, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020 l'interessato aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato l'effettivo reddito da lavoro conseguito dalla moglie.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 33'692 erroneamente versata per quel periodo, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto.
2.4. Litigioso fra le parti è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del ricorrente, quando il 13 agosto 2020 la Cassa di compensazione ha emesso l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 18 febbraio 2019, con la ricezione del formulario di revisione e dell'allegato certificato di salario per il 2018, dei redditi della moglie.
Occorre quindi esaminare se questa decisione è tempestiva.
2.5. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 v.LAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Nella sentenza pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1).
Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).
Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta (cfr. consid. 4.2).
Come rammentato dal Tribunale federale con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari.
Per stabilire in quale momento l'amministrazione deve essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità della richiesta di restituzione sono sempre determinanti le circostanze del singolo caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, consid. 3.2).
Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; STF 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).
Nel caso in cui il pagamento indebito delle prestazioni si fondi su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine relativo di un anno di perenzione non decorre dal momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è necessaria una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il termine relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Anche nella sentenza pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il Tribunale federale ha ribadito che nel caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava chiaramente che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli atti avrebbe certamente permesso di constatarlo.
Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (= SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza attuale, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un anno (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al momento in cui si può ragionevolmente attendersi la sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se la natura infondata del versamento della prestazione risulta chiaramente dagli atti, il termine di un anno inizia in ogni caso a decorrere immediatamente, senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2).
Se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa". D'altra parte, se l'illegalità della concessione della prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è più alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine comincia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa.
Nel caso analizzato dal Tribunale federale, il termine decorreva dal momento in cui l'autorità che erogava le prestazioni avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento determinante era quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli atti della Cassa di compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso l'Alta Corte, non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid. 6).
Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta di fatti nuovi all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL Nr. 14).
2.6. Occorre dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite quando, nell'agosto 2020, ha emesso nei confronti dell'assicurato la relativa decisione portante sul periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020.
L'insorgente ritiene che la Cassa sia venuta a conoscenza dei redditi corretti della moglie quando, il 18 febbraio 2019, ha ricevuto il formulario di revisione periodica a cui era allegato il certificato di salario per l'anno 2018.
Pertanto, l'inattività dell'amministrazione per 18 mesi, ovvero fino alla decisione di restituzione del 13 agosto 2020, non permette di chiedergli la restituzione di nessuna prestazione complementare, essendo ormai perento il diritto, previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA, di esigerne la restituzione entro un anno.
Quando ha ricevuto di ritorno il formulario di revisione periodica dall'assicurato nel gennaio 2019, la Cassa di compensazione è entrata in possesso del certificato di salario della moglie per l'anno 2018, della notifica di tassazione IC/IFD 2017 emessa il 7 novembre 2018 e del contratto di tirocinio della figlia sottoscritto nell'agosto 2017.
Di conseguenza, già a quel momento, ossia il 18 febbraio 2019, l'amministrazione disponeva di tutti i dati necessari per accorgersi che il reddito effettivo da lavoro conseguito dalla moglie del ricorrente e dalla figlia in quegli anni non corrispondeva agli importi che aveva ritenuto nei fogli di calcolo allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari che ha emesso in passato e quindi per calcolare il diritto alle PC dell'assicurato per gli anni precedenti.
L'avere atteso oltre un anno, il 4 marzo 2020, per chiedere all'assicurato ulteriore documentazione, che però non aveva nulla a che vedere con la revisione periodica del 2019 visto che ha soltanto sostanzialmente aggiornato i dati in suo possesso acquisendo il certificato di salario per l'anno 2019 e i conteggi di salario per gennaio e febbraio 2020 della moglie, la Cassa ha unicamente procrastinato l'emanazione della decisione di restituzione.
La richiesta del 4 marzo 2020 della Cassa di compensazione, volta unicamente ad aggiornare i dati in suo possesso al 2020, e non a completarli con nuove informazioni relative ai redditi della moglie e/o della figlia conseguiti in passato, non può giustificare la protrazione del momento in cui, il 18 febbraio 2019, è emerso che le prestazioni complementari erano state indebitamente riconosciute e versate all'assicurato. Gli elementi disponibili al 18 febbraio 2019 erano infatti sufficienti per stabilire il fondamento di un importo da restituire, senza dovere procedere a ulteriori accertamenti.
Nel caso concreto la Cassa di compensazione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa, avrebbe dovuto, in possesso del formulario di revisione sottoscritto il 14 febbraio 2019 e dei relativi allegati, conoscere, a quel momento, gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione e quindi ricalcolare già allora l'effettivo diritto alle PC dell'assicurato e stabilire di conseguenza l'importo da restituire fino a quel momento. Infatti, visto che l'illegalità della concessione della prestazione era direttamente evidente dall'incarto già il 18 febbraio 2019, e dunque non v'era alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione - la richiesta del 4 marzo 2020 era perciò del tutto intempestiva, superflua e ininfluente ai fini della restituzione delle prestazioni nell'ambito della revisione periodica avviata nel gennaio 2019 -, il termine relativo di un anno comincia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. In queste circostanze, non occorre che vi sia una "seconda causa" (DTF 148 V 217 consid. 5 e consid. 6.2 in fine).
Da quanto precede discende che risultando già dagli elementi acquisiti con la ricezione del formulario di revisione, il 18 febbraio 2019, che le prestazioni complementari erano state versate indebitamente all'assicurato, il termine relativo di prescrizione di un anno cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA è iniziato a decorrere da quel giorno (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1).
Di conseguenza, la domanda di restituzione della Cassa di compensazione emessa il 13 agosto 2020 si rivela tardiva (DTF 148 V 217 consid. 6.2; SVR 2022 EL Nr. 6; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5).
2.7. A quanto esposto fanno eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente quelle per i mesi da agosto 2019 ad agosto 2020. Il termine di perenzione non poteva infatti cominciare a decorrere prima del versamento effettivo delle prestazioni (DTF 139 V 6, consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
Infatti, come spiega la STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):
" 2.1 Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase).
Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n°40 ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015 de la Commission fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1; arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37 s.).
(…)
3.2 C'est en vain que la recourante allègue que la créance en restitution de l'intimé était atteinte de péremption dans sa totalité et en déduit qu'elle est juridiquement inexistante. En effet, s'agissant en l'espèce des versements de rentes effectués pendant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008 réduisant leurs montants, les versements effectifs sont intervenus mensuellement et la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'avait pas encore été versée. Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé.".
Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta risalire a un momento anteriore al pagamento delle prestazioni indebite. Al più presto, decorre con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere finché la prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
2.8. Vista la richiesta formulata dalla Cassa all’assicurato nell’ambito della revisione periodica avviata nel 2019 e le risposte dello stesso (14/18 febbraio 2019), con l’invio della necessaria documentazione, è fuor di dubbio che l’amministrazione disponesse degli elementi utili e necessari mediante l’invio del 14 febbraio 2019 e fosse in misura di rendersi pienamente conto del versamento di prestazioni indebite senza eseguire verifiche ulteriori. La richiesta 4 marzo 2020 di versare agli atti un documento bancario non cambia la sostanza delle cose: tale documento non era tale da permettere alla Cassa di rendersi conto dell’indebito versamento, ma – semmai – di verificare pertinentemente i suoi calcoli, la certezza dell’indebita prestazione rimonta a oltre un anno prima.
Con la decisione qui impugnata l’amministrazione ha ordinato la restituzione di prestazioni (dal 1° settembre 2016) che non può più richiedere in restituzione all’assicurato siccome perente. Detta decisione va pertanto annullata mediante l’accoglimento (parziale) del gravame. Tempestiva e non perenta è, invece, la domanda di restituzione delle prestazioni per il periodo corrente dall’agosto 2019 sino alla fine agosto dell’anno successivo (ossia il 2020 per 13 mesi). Questa restituzione deve qui essere ammessa. L’importo da restituire è definito sulla scorta di quanto emerge dal doc. 6 - 2 / 4 che indica in Fr. 699 mensili la PC riconosciuta in eccesso durante i mesi da settembre 2019 a agosto 2020, mentre per il mese di agosto 2019 l’importo versato in eccesso assomma a Fr. 659 (importi questi che il ricorrente non ha contestato come tali). Il totale da restituire da parte dell’assicurato assomma quindi a Fr. 9'047.
Da quanto precede discende che la decisione di restituzione del 13 agosto 2020, nella misura in cui è riferita alle prestazioni indebitamente versate dal 1° settembre 2016 a tutto luglio 2019, deve essere annullata siccome perenta. All’assicurato resta invece l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente versate dalla Cassa dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020 per la somma di Fr. 9'047 (in luogo dei Fr. 33'692 postulati con il provvedimento impugnato). Il ricorso deve essere perciò parzialmente accolto.
Siccome in parte vincente in causa al ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA) che possono essere cifrate in Fr. 2'000.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. RI 1, __________, è condannato a restituire alla Cassa cantonale di compensazione
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente Fr. 2’000 a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se dovuta).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti