Raccomandata
Incarto n. 33.2022.25
TB/IR
Lugano 22 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni transitorie per disoccupati anziani
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 gennaio 2022 (doc. 1) RI 1, 1961, coniugato, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani.
Con decisione del 27 gennaio 2022 (doc. C) la Cassa cantonale di compensazione l'ha rifiutata, disponendo egli di una sostanza netta computabile di CHF 124'526,76 (CHF 10'557 [valore di riscatto polizza __________] + CHF 85'329,20 [valore di riscatto polizza __________] + CHF 55'429,40 [valore di riscatto polizza __________] + CHF 4'145,36 [conto __________] - CHF 30'934 [debito __________]).
1.2. Il 7 giugno 2022 (doc. 7-1/6) il richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una sostanza computabile superiore a CHF 100'000 siccome i valori di riscatto “3A __________ di CHF 85’329.20 e di CHF 55’429.40” considerati dalla Cassa quale sostanza sarebbero da ritenere quale “ammortamento diretto alla __________ per il debito ipotecario di CHF 702'999” A comprova di ciò egli ha prodotto documentazione bancaria. L'opponente ha quindi chiesto di cancellare queste due cifre dalla sostanza totale di CHF 124'526,76 ritenuta dall’amministrazione.
1.3. Con decisione su opposizione 11 ottobre 2022 (doc. A) la Cassa ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto della prestazione transitoria. Dopo avere accertato la tempestività dell'opposizione, l’amministrazione ha esposto le norme legali applicabili e ha concluso che le polizze assicurative 3a che l'assicurato e sua moglie possiedono presso la __________, non facendo parte della previdenza professionale, ma della previdenza privata, vadano considerate per la determinazione della sostanza netta. Data la possibilità prevista dall'art. 3 cpv. 1 OPP3 di prelevare le prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima l'età ordinaria della rendita AVS e visto il N. 3343.03 DPT, secondo cui i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli, per la Cassa il fatto che i coniugi abbiano costituito in pegno le polizze assicurative per finanziare la propria abitazione primaria non significa che essi non ne possano liberamente disporre. Infatti, fintanto che i debitori ottemperano all'obbligo di pagare gli interessi ipotecari, l'istituto creditore non si rivarrà su tali polizze.
1.4. Il 9 novembre 2022 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Secondo il ricorrente non è determinante che l'art. 3 cpv. 1 OPP3 preveda la possibilità di richiedere anticipatamente il versamento delle prestazioni di vecchiaia poiché, come indicato dal N. 3343.08 DPT, fino al momento in cui sono esigibili la sostanza investita non può essere computata. Inoltre, a prescindere dal fatto che non vi sarebbero comunque i presupposti per chiedere un versamento anticipato, l'insorgente ha evidenziato che, non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria, non gli può essere imposto di riscuotere anticipatamente il capitale accumulato, anche se l'art. 3 cpv. 1 OPP3 lo permettesse. Il riscatto anticipato delle polizze di previdenza comporta per il ricorrente delle perdite sulle rendite perciò, a suo dire, gli averi accumulati non possono al momento attuale essere considerati come sostanza netta computabile ai sensi dell'art. 5 LPTD, proprio perché non ancora esigibili. Il ricorrente rileva inoltre come le due polizze assicurative in questione siano state costituite in pegno a favore della Banca __________ a garanzia del credito ipotecario. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Cassa, i coniugi RI 1 non possono disporre liberamente di tali polizze né tantomeno riscattarle senza il consenso della banca. Anche per questo motivo non possono dunque essere computate nella sostanza netta. Ne discende che tutti i presupposti dell'art. 5 LPTD sono adempiuti e quindi il diritto alle prestazioni transitorie è dato.
1.5. Nella risposta del 23 novembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rifacendosi ai contenuti della decisione impugnata, ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone l'entrata in vigore, unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.
Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo 4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).
Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura delle prestazioni, dalla LADI.
Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).
Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).
Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).
Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).
Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).
Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892). Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di riscuotere anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC (lett. b).
In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 5 LPTD,
1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:
a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;
b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;
c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all'articolo 9a LPC.
2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:
a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;
c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.
3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS.
Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone quanto segue:
1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;
b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.
Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo "Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD.
Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare quanto segue:
1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
4 Gli averi di previdenza della previdenza professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della sostanza netta.
In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2.3. Con l'introduzione delle nuove disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di CHF 50'000 e le coppie sposate di CHF 100'000.
Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie.
Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 LPTD.
Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.
Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta, l'Ufficio federale rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del diritto alle prestazioni transitorie.
Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone che hanno diritto alle prestazioni transitorie fino all'età di 65 anni devono disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, corrispondente a CHF 509'860 nel 2021 e nel 2022 (CHF 19'610 x 26). Questa franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale è indipendente dallo stato civile, perciò nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.
Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art. 17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante, necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di preservare l'avere di previdenza.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha così commentato l'art. 21 cpv. 4 OPTD:
" Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.
Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può disporne.".
Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art. 17a OPC-AVS/AI.
2.4. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021, aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza in materia.
Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i valori seguenti:
– 50 000 franchi per le persone sole;
– 100 000 franchi per le coppie sposate;
– 25 000 franchi per i figli che vivono nella stessa economia
domestica.
Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni transitorie.
L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N. 2440.03 DPT).
Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).
L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente CHF 509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza (N. 2440.05 DPT).
Per il N. 2440.06 DPT, questo importo si applica alle persone sole. Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi hanno diritto alle prestazioni transitorie l'importo viene applicato a ciascuno di loro. I due importi non possono essere sommati: se l'avere della previdenza professionale di uno dei coniugi supera l'importo, l'intero importo eccedente va considerato quale sostanza e non può essere compensato con un eventuale avere di vecchiaia dell'altro coniuge inferiore all'importo.
Secondo il N. 2440.07 DPT, nel caso di una coppia sposata, si può considerare soltanto l'avere della previdenza professionale potenzialmente disponibile. L'avere della previdenza professionale del coniuge che esercita un'attività lucrativa non può essere preso in considerazione.
Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (v. N. 6002 CIBIL).
I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano nella sostanza (N. 2440.09 DPT).
Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.
Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).
In virtù del N. 3343.03 DPT, l'avere di previdenza del 2° pilastro non può essere considerato nella sostanza. Questo non vale per gli averi di previdenza del coniuge, se è possibile disporne.
Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Per il N. 3343.06 DPT, dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.
Nella lista di ciò che non va invece computato quale sostanza, il N. 3343.08 DPT elenca anche la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.
2.5. Nel caso di specie, il 14 gennaio 2022 (doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Alla richiesta (domanda n. 9) relativa all’esistenza di polizze del terzo pilastro egli ha indicato l’esistenza di una polizza presso la compagnia di assicurazione __________ con un valore fiscale di CHF 10'557, con scadenza il 1° settembre 2024 ed una seconda polizza, a suo nome, presso la __________, di CHF 80'466,90 e scadenza il 30 giugno 2026 nonché ulteriore polizza, a nome della moglie, sempre presso __________, avente un valore di CHF 58'124.-, la cui scadenza è il 30 novembre 2024 (doc. 1-21/59). Il richiedente ha allegato i relativi certificati assicurativi. Dal primo emerge che il valore di riscatto totale al 31 dicembre 2020 dell'assicurazione sulla vita con accumulo di capitale nella previdenza libera (pilastro 3b) stipulata da __________ nel 2010 presso __________ era di CHF 10'557 (doc. 1-27/59). Dagli altri due attestati risulta che al 1° gennaio 2022 il valore di riscatto delle polizze per la previdenza vincolata 3a presso __________ assommava a CHF 85'329,20 (doc. D) per la polizza n. 50'196'391-2 in favore di RI 1 e di CHF 55'429,40 (doc. E) per la polizza n. 50'539'595-1 di cui beneficiaria è __________. Questi ultimi due certificati segnalano l’esistenza di un diritto di pegno con la spiegazione seguente: "Costituzione in pegno: I diritti derivanti dall'assicurazione in questione sono stati ceduti ad una banca o ad un'altra persona giuridica/fisica (creditore pignoratizio). Per poter procedere ad una risoluzione del contratto, ad una trasformazione di un'assicurazione esente da premi o a qualsiasi altro cambiamento comportante una modifica delle condizioni contrattuali, della portata delle prestazioni assicurate o dell'ammontare del premio, oppure avente come conseguenza un versamento, occorre sempre il consenso scritto del creditore pignoratizio."
Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto due contratti di "Costituzione in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una abitazione propria" sottoscritti da __________ il 6 settembre 2012 (doc. F) e da RI 1 il 5 febbraio 2019 (doc. F) con la __________. In calce alla seconda e ultima pagina di ciascuna convenzione sono espressamente indicati i valori costituiti in pegno, e meglio:
"Polizza di previdenza vincolata: __________, polizza no. 50'539'595, capitale assicurato CHF 93'789, stipulante __________, persona assicurata __________, durata 01.12.2006-30.11.2024" rispettivamente
"Polizza vita 3A: Compagnia assicurativa __________, polizza no. 50'196'391-2, stipulante RI 1, persona assicurata RI 1, durata 01.07.2001-30.06.2026.".
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto nuovamente le due polizze assicurative presso __________ e le due Convenzioni di costituzione in pegno, accompagnandole dal "Contratto quadro di mutuo ipotecario" del 5 febbraio 2019 (doc. F) sottoscritto dai coniugi RI 1 con la medesima Banca __________. In questo contratto sono in particolare indicati l'importo del mutuo ipotecario ("CHF 722'000.00") che "si riduce proporzionalmente agli ammortamenti ordinari e straordinari pagati", stabiliti in "Minimo CHF 19'933.00 p.a.", la durata ("a tempo indeterminato"), le garanzie ("Trasferimento di proprietà a titolo di garanzia di titoli di pegno immobiliare con le seguenti caratteristiche: Valore minimo di CHF 722'000.00 …"), le altre garanzie ("Costituzione in pegno a favore della banca dei diritti derivanti da una o più polizze di assicurazione di previdenza vincolata di compagnia assicurativa svizzera conformemente al formulario "Costituzione in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una abitazione propria" separato") e le altre condizioni ("… L'ammortamento aggiuntivo di CHF 8'000.00 (oltre agli ammortamenti da effettuare mediante polizze di previdenza vincolate) deve essere mantenuto almeno per i prossimi 3 anni….").
Dall'attestato bancario del conto intestato ai coniugi RI 1 relativo al capitale e agli interessi 2020 (doc. 1-22/59), risultano CHF 4'000 di capitale ipotecario non pagato e CHF 152,50 di interessi ipotecari non pagati. Inoltre, per l'anno fiscale 2020, oltre al "saldo debitori" di CHF 4'152,50 vi sono CHF 10'963,74 di "interessi debitori (prestiti)" e CHF 706'000 di "totale prestiti" (doc. 1-23/59). La notifica di tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021 (doc. 1-3/59) di __________ e RI 1 accerta l’esistenza di "assicurazioni private sulla vita, rendite vitalizie" di CHF 10'557 e dei debiti privati di CHF 713'926. Con l'opposizione, il 7 giugno 2022, l'assicurato ha indicato, ma non comprovato, che il debito ipotecario ammontava a CHF 702'999.
2.6. In concreto, oggetto della lite è l'esame delle condizioni, illustrate nelle considerazioni precedenti, per concedere le prestazioni transitorie, e in particolare sapere se i capitali della previdenza individuale (3° pilastro) del ricorrente e di sua moglie debbano essere computati per determinare la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD. La Cassa di compensazione li ritiene conteggiabili, siccome i coniugi ne possono disporre in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP 3. L'assicurato ne esclude, invece, il computo, siccome inesigibili, sia perché egli non ha ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria, sia perché le due polizze assicurative sono state costituite in pegno in favore della banca creditrice ipotecaria e quindi non possono disporne liberamente né riscattarle. Occorre dunque esaminare se è data la condizione di possedere una sostanza netta inferiore alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC, ossia, per le persone coniugate come il ricorrente, inferiore a CHF 100'000.
2.7. L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli elementi costitutivi della sostanza netta e fra questi vi sono gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale (lett. c), corrispondente nel 2022 a CHF 509'860 (art. 4 OPTD). Anche il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si riferisce agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo così implicitamente gli averi della previdenza individuale (3° pilastro): "die Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les avoirs de la prévoyance professionnelle". Sul computo degli averi di libero passaggio e del 3° pilastro, nel suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla LPTD il Consiglio federale si è così espresso a pag. 6894 e seg.:
" Gli averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3° pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà essere presa in considerazione quale sostanza computabile.
Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".
Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla soglia di sostanza (art. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o meno della soglia di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve basare sulla sostanza considerata nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia, considerato che lo scopo delle prestazioni transitorie è quello di preservare l'avere di previdenza, come espressamente previsto dall'art. 21 cpv. 4 OPTD, gli averi della previdenza professionale del richiedente non sono computati nel calcolo della sostanza netta. Le Direttive, come visto, hanno concretizzato questo principio al N. 3343.03 DPT, che prevede, infatti, che l'avere di previdenza del 2° pilastro non può essere considerato nella sostanza, mentre quello del coniuge, se ne può disporre, sì.
2.8. Per quanto concerne i contratti di previdenza vincolata (3a), quali le assicurazioni sulla vita (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]), il relativo valore di riscatto va computato come sostanza (N. 3343.02 DPT). Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.
In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.
Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.
Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),
1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.
2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
L'art. 39 cpv. 1 LPP prevede che il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 30b. Infine, va segnalato che, dal profilo fiscale, per l'imposta sulla sostanza, l'art. 46 LT concernente le pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza, enuncia che:
1 Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.
2 Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all'imposta sulla sostanza.
2.9. Va ricordato ulteriormente che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022, consid. 5.3.1).
2.10. Scopo della LPTD, come visto, è di garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, evitando, in questo modo, che esse debbano ricorrere all'aiuto sociale. Nel suo Messaggio relativo all'introduzione della legge, il Consiglio federale ha evidenziato come la possibilità data ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età di potere beneficiare delle prestazioni transitorie permette di colmare la lacuna che esisteva fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e, al contempo, di tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo che non si debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890). Inoltre, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo in cui i lavoratori riscuotono le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non vanno presi in considerazione per calcolare la sostanza o per valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimangono depositati presso un istituto di libero passaggio. Questo perché se l'assicurato ritrova un lavoro, il suo avere di libero passaggio è trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne chiede il versamento quale prestazione di vecchiaia, possibile al più presto cinque anni prima il raggiungimento dell'età dell'AVS (art. 16 cpv. 1 OLP), questo capitale deve essere preso in considerazione quale sostanza computabile (FF 2019 6894). Quest'ultima sorte tocca pure agli averi della previdenza vincolata del 3° pilastro che, non essendo connessi con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro, sono considerati nel computo della sostanza, se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterli. Questa possibilità è data dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 che, come per gli averi del 2° pilastro, prevede che un versamento anticipato è possibile al più presto 5 anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS.
2.11. In ambito di prestazioni complementari, nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1) il Tribunale federale ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente ammissibile (cfr. consid. 3 e 4). Anche le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si esprimono in questo senso. Esse indicano che l'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha richiesto le prestazioni transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza soltanto "se ne può disporre" (N. 2440.03 DPT). Alla stessa stregua, nel caso di due coniugi soltanto l'avere della previdenza professionale "potenzialmente disponibile" può essere computato per determinare la soglia di sostanza (N. 2440.07 DPT). Infatti, l'avere della previdenza professionale del coniuge che continua a lavorare non può essere considerato, proprio perché, per definizione, questi non può ancora disporre di un conto di libero passaggio. Questi averi di previdenza del coniuge vanno pure considerati quali componenti della sostanza "se è possibile disporne" (N. 3343.03 DPT). Quanto ai capitali del 3° pilastro, siano essi del richiedente le prestazioni transitorie oppure del suo coniuge, vanno computati quale sostanza "dal momento in cui (…) avrebbe la possibilità di riscuoterli" (N. 3343.04 DPT). Infine, la sostanza investita conformemente all'OPP 3 non va considerata quale sostanza, ma soltanto "fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile" (N. 3343.08 DPT).
Anche in lingua francese queste Direttive (DPtra) precisano che nella sostanza netta per la soglia d'entrata si tiene conto dell'avere del coniuge "dans la mesure où il est disponible" (N. 2440.03) e che "seuls les avoirs de prévoyance professionnelle disponibles" dei coniugi vanno computati (N. 2440.07). Inoltre, quale sostanza rientrano gli averi del 2° pilastro del coniuge "s'ils sont disponibles" (N. 3343.03). Pure i capitali del 3° pilastro dei coniugi vanno considerati "dès le moment où (…) a la possibilité de les retirer" (N. 3343.04). Non è invece computata la sostanza investita sulla base dell'OPP 3, "aussi longtemps qu'il n'est pas possible de verser la préstation de prévoyance" (N. 3343.08).
Le medesime Direttive, nel testo in lingua tedesca (WÜL), si esprimono con le espressioni "zu berücksichtigen, sofern darauf zugegriffen werden kann" rispettivamente "auf das zugegriffen werden könnte", "wenn darauf zugegriffen werden kann", "ab dem Zeitpunkt beim Vermögen anzurechnen, in dem (…) die Möglichkeit besteht, diese zu beziehen" e "solange die Ausrichtung der Vorsorgeleistung nicht möglich ist".
2.12. Sulla scorta di quanto precede si deve ritenere che gli averi di previdenza del 2° e del 3° pilastro vanno presi in considerazione per calcolare la sostanza e per valutare il superamento della soglia di sostanza per determinare il diritto alle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, nella misura in cui il richiedente le prestazioni transitorie e/o il suo coniuge ha la possibilità di chiederne il versamento.
Questa condizione si realizza unicamente se sono dati i presupposti disciplinati dal diritto della previdenza, sia essa professionale o privata. Di conseguenza, la possibilità di disporre di questi averi deve essere intesa unicamente secondo i disposti legali in materia, vale a dire giusta quanto previsto dall'art. 16 OLP (Ordinanza sul libero passaggio, RS 831.425) per quanto concerne il libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3) per la previdenza privata vincolata. Entrambe queste norme permettono che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS. Ciò significa che nella misura in cui queste prestazioni possono essere potenzialmente versate agli assicurati, devono essere considerate per valutare la soglia di sostanza e per calcolare la sostanza.
Conformemente alla citata giurisprudenza in ambito di prestazioni complementari, i cui principi possono qui essere ripresi analogicamente alle prestazioni transitorie dato che, come visto, la LPTD ricalca quasi integralmente la LPC, per il computo del capitale di libero passaggio - e del 3° pilastro - è infatti sufficiente che il versamento dell'avere di previdenza sia possibile, senza che vi sia un suo effettivo versamento.
Ne discende, in concreto, che la circostanza secondo cui le due polizze della previdenza individuale stipulate dal ricorrente e da sua moglie con __________ siano state costituite in pegno e siano quindi state poste dai coniugi a ulteriore garanzia del credito concesso loro da __________ per l'abitazione primaria, non muta il fatto che questi averi previdenziali sono, ai sensi dell'OPP 3, potenzialmente disponibili e debbano essere conseguentemente computati. Nel 2022 l'assicurato ha 61 anni e sua moglie 62, perciò entrambi adempiono al criterio temporale previsto dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 per potere pretendere il versamento delle rispettive prestazioni di vecchiaia al più presto 5 anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS.
Pertanto, la sorte evocata dal ricorrente riservata dal diritto civile a questi averi di previdenza che, costituiti in pegno (art. 899 segg. CC), non sarebbero liberamente accessibili e disponibili siccome dati in garanzia alla banca creditrice pignoratizia, motivo per cui non dovrebbero rientrare nel computo della sostanza per determinare la soglia d'entrata, è irrilevante per il diritto delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Determinante è unicamente che, dal profilo del diritto della previdenza, nel caso concreto la riscossione di questi capitali vincolati del 3° pilastro è legalmente possibile per l'assicurato e sua moglie. Non occorre quindi attendere che il loro versamento diventi effettivo per poterli computare nella sostanza.
Ne discende che i valori di riscatto di CHF 85'329,20 e di CHF 55'429,40 devono essere considerati nel calcolo della sostanza netta del ricorrente, per una sostanza netta totale accertata di CHF 124'526,96 superiore ai limiti indicati in precedenza tali da potere concedere il richiesto aiuto (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD).
2.13. Visto quanto precede e ritenuto quindi il superamento della soglia di sostanza di CHF 100'000 di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD non sussiste il diritto del ricorrente di beneficiare di prestazioni transitorie. La decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti