Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2022.24
Entscheidungsdatum
12.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2022.24

TB

Lugano 12 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni transitorie per disoccupati anziani

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 ottobre 2021 (doc. 1) RI 1, 1961, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani.

La Cassa cantonale di compensazione, dopo avere raccolto ulteriore documentazione relativa all'immobile del richiedente sito all'estero (docc. 3-12), con decisione del 16 maggio 2022 (doc. 13) l'ha rifiutata, a motivo che egli disponeva di una sostanza netta computabile superiore a Fr. 50'000.- (Fr. 96'039,80 [quota parte di metà dell'immobile in __________] - Fr. 41'206,70 [metà del debito ipotecario] = Fr. 54'833,10).

1.2. Il 15 giugno 2022 (doc. 14) il richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una sostanza computabile superiore a Fr. 50'000.-, sia perché la valutazione dell'immobile ritenuta dalla Cassa di compensazione non era corretta, sia poiché non menziona quale criterio è stato adottato per stimare detta proprietà.

Il 22 luglio 2022 (doc. 16) l'assicurato, rappresentato da __________, ha completato la sua opposizione ribadendo che la decisione impugnata è carente di motivazione. Inoltre, egli ha affermato di lavorare in Svizzera dal 1980, di essere sposato e di avere una figlia di 24 anni agli studi, la quale, insieme alla mamma, è a suo carico e vive in __________ nella casa di loro proprietà. L'opponente raggiunge la famiglia, quando gli è possibile, durante le vacanze, motivo per cui l'abitazione all'estero va considerata "ad uso proprio".

Va dunque eseguita una rivalutazione della sua richiesta, tenendo conto che non è una "persona sola" e che la casa in __________ è "ad uso proprio".

1.3. Con decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, negando che la decisione di rifiuto della prestazione transitoria fosse carente di motivazione, avendo esposto l'articolo di legge di riferimento, indicato il calcolo della sostanza netta, il motivo del rifiuto della prestazione, ossia il superamento della soglia di sostanza netta, e i rimedi giuridici.

Quanto alla richiesta di riconoscere nel calcolo anche la moglie e la figlia che vivono all'estero, la Cassa ha osservato che secondo l'art. 7 cpv. 3 LPTD vanno sommati i redditi computabili e le spese riconosciute dei coniugi e dei figli in formazione di età inferiore a 25 anni che vivono nella stessa economia domestica. Considerato che la famiglia dell'assicurato vive all'estero, e quindi non nella sua stessa economia domestica, non può essere presa in considerazione per il calcolo della prestazione transitoria. Pertanto, il diritto a questa prestazione deve essere valutato come persona sola.

Per quanto riguarda il valore commerciale dell'immobile sito in __________ considerato nel calcolo, l'amministrazione ha ribadito la correttezza di questa posta, poiché in virtù dell'art. 22 cpv. 2 LPTD questa casa non serve da abitazione al beneficiario delle prestazioni, ma alla moglie e alla figlia, che però non vivono nella sua stessa economia domestica. Non è dunque possibile ritenere la proprietà in __________ come abitazione primaria dell'opponente e quindi va valutata al valore venale.

La sostanza netta computabile assomma così a un importo superiore alla soglia di accesso di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, perciò non è dato il diritto alla prestazione.

1.4. Con ricorso del 4 novembre 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo che gli sia concessa la prestazione transitoria per disoccupati anziani tenendo conto che la casa in __________ è "ad uso proprio" e che non va considerato come "persona sola".

Il ricorrente ha ribadito di lavorare in Svizzera dal 1980, di essere sposato e di avere una figlia 24enne ancora agli studi. Sia la moglie sia la figlia sono a suo carico e vivono in __________ nella casa di loro proprietà ed egli le raggiunge, quando gli è possibile, durante le vacanze. Pertanto, l'abitazione all'estero deve essere considerata "ad uso proprio".

1.5. Nella risposta del 15 novembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso rinviando al contenuto della decisione impugnata, ritenuto che l'assicurato ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

1.6. Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) fissandone l'entrata in vigore, unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.

Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo 4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono poter beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS con pari tutela della loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura delle prestazioni, dalla LADI.

Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).

Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, ricorrono, in genere, all'aiuto sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e della previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività lavorativa e privi di indennità LADI. Queste prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).

Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita.

Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento.

Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).

Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).

Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e dell'AELS (FF 2019 6863).

Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).

A differenza di quanto previsto per le PC, le prestazioni transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo della sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892).

Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).

2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di riscuotere anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC (lett. b).

In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 5 LPTD,

“1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:

a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all'articolo 9a LPC.

2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);

b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS.”

Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone quanto segue:

“1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:

a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;

b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.”

Quanto alla soglia di sostanza, l'art. 2 OPTD regola il momento determinante per il calcolo della sostanza netta di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, prevedendo che se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Giusta l'art. 3 OPTD, avente per titolo "Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", se un immobile che conformemente all'art. 9a cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è una componente della sostanza netta è gravato da debiti ipotecari, questi non vengono computati per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD.

Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone quanto segue:

“1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.

3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell'ordine:

a. la franchigia di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPTD;

b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

4 Gli averi di previdenza della previdenza professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della sostanza netta.”

In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il capoverso 2 dell'art. 22 OPTD, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.

Nei Cantoni che prevedono la possibilità di applicare il valore di ripartizione per la valutazione della sostanza secondo l'articolo 17a capoverso 6 OPC-AVS/AI, questo vale anche per il calcolo delle prestazioni transitorie (art. 22 cpv. 3 OPTD).

2.3. Con l'introduzione delle nuove disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr. 50'000 e le coppie sposate di Fr.100'000.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie.

Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 LPTD.

Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.

Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art. 17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante, necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di preservare l'avere di previdenza.

Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art. 17a OPC-AVS/AI.

2.4. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021, aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza in materia.

Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i valori seguenti:

– 50 000 franchi per le persone sole;

– 100 000 franchi per le coppie sposate;

– 25 000 franchi per i figli che vivono nella stessa economia

domestica.

Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni transitorie.

L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N. 2440.03 DPT).

Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).

L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente Fr. 509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza (N. 2440.05 DPT).

Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (v. N. 6002 CIBIL).

I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano nella sostanza (N. 2440.09 DPT).

Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore consentito. Per la definizione di abitazione ad uso proprio si rimanda ai N. 3342.02 e 3344.02. Il computo delle ulteriori componenti della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.3.3.3 (N. 2440.12 DPT).

Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.

Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Il N. 2440.15 DPT dispone che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente.

Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).

Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.

Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano (N. 3343.06 DPT).

Per il N. 3343.07 DPT, se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza.

Secondo il N. 3344.01 DPT, la valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.

Giusta il N. 3344.02 DPT, gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio soltanto se servono da abitazione alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie (abitazioni ad uso proprio).

Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato) (N. 3344.03 DPT).

Per il N. 3344.04 DPT, se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).

2.5. Nel caso di specie, il 22 ottobre 2021 (doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani dichiarando, in particolare, di possedere dei beni immobili e di detenere, in comunione ereditaria, un terreno in __________.

L'amministrazione ha quindi chiesto al richiedente una perizia riguardante il valore commerciale delle proprietà all'estero (doc. 3) e dalla numerosa documentazione che egli ha prodotto risulta che, a richiesta dell'assicurato, il 2 maggio 2022 (doc. 8) un immobiliarista __________ ha valutato in € 188'000.-, stato al 2022, la proprietà ubicata a __________, consistente in una casa di 294 mq edificata su tre piani su un terreno di 1765 mq.

Tenuto poi conto che al 31 dicembre 2021 il debito ipotecario gravante questo immobile ammontava a € 80'663,01 (doc. 7-23/23), la Cassa ha considerato una sostanza netta pari a Fr. 54'883,10, corrispondente alla differenza fra la metà del valore venale dell'immobile (€ 188'000 : 2) e la metà del debito ipotecario (€ 80'663,01 : 2), riportando i rispettivi importi in franchi (x 1,0217).

Superando questo valore la soglia di sostanza di Fr. 50'000.-, valida per le persone sole come l'assicurato, visto che la sua famiglia vive all'estero e non in comunione domestica con lui, la Cassa di compensazione ha perciò rifiutato la prestazione.

2.6. Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 cpv. 1 LPTD prevede che l'importo della prestazione transitoria annua di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Inoltre, giusta l'art. 7 cpv. 3 LPTD sono sommati le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e delle persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.

Al riguardo, il N. 3153.01 DPT dispone che il coniuge e gli altri membri della famiglia che non hanno più la dimora abituale in Svizzera o la cui dimora è ignota non sono presi in considerazione per il calcolo della prestazione transitoria annua.

Nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso assicurato nel formulario di richiesta delle prestazioni transitorie, benché persona coniugata egli vive in Ticino da solo, essendo la moglie domiciliata all'estero (doc. 1-2/72). Anche la figlia, studentessa 24enne, non vive con l'assicurato (doc. 1-3/72), ma in __________ insieme alla mamma.

Di conseguenza, considerato che per determinare l'importo della prestazione transitoria annua del ricorrente non è possibile ritenere le spese riconosciute e i redditi computabili delle persone che non vivono nella stessa economia domestica del richiedente, in concreto non si deve dunque tenere conto dei familiari all'estero.

L'assicurato va perciò senza dubbio qualificato come persona sola e quindi il limite della soglia di sostanza è stato ritenuto correttamente dalla Cassa di compensazione in Fr. 50'000.- conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in connessione con l'art. 9a cpv. 1 LPC.

2.7. Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta, ci si deve riferire al 1° giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare, quindi al 1° ottobre 2021.

Inoltre, per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD per potere avere diritto alle prestazioni complementari, che rinvia all'art. 9a LPC, per il calcolo e la valutazione della sostanza netta si applicano i citati art. 21 e art. 22 OPTD, che è opportuno riportare per quanto qui di interesse.

L'art. 21 OPTD prevede che:

" 1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile."

e l'art. 22 OPTD che:

" 1 La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2 La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.".

Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla soglia di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD.

In merito alla nozione di "abitazione ad uso proprio", va ricordato che il N. 3342.02 DPT la definisce come un immobile che appartiene alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona compresa nel calcolo in cui abita almeno una di loro.

Inoltre, il N. 3344.02 DPT ricorda che gli immobili e i beni fondiari che servono da abitazione alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie sono definiti abitazioni ad uso proprio.

2.8. In concreto, come indicato, la valutazione della sostanza immobiliare ricade indubbiamente sotto l'egida dell'art. 22 cpv. 2 OPTD, giacché la casa all'estero non serve da abitazione primaria al ricorrente.

Non è infatti possibile convenire con la tesi, secondo cui l'immobile in __________, in cui abita la sua famiglia, debba essere considerato "ad uso proprio", a motivo che quando gli è possibile, durante le vacanze, egli raggiunge la moglie e la figlia e condivide con loro (temporaneamente) l'abitazione all'estero. L'assicurato stesso ha affermato, nel suo ricorso, di lavorare in Svizzera dal 1980 e quindi l'abitazione in __________ non può essere ritenuta come il luogo in cui dimora.

In assenza di un'effettiva occupazione duratura, l'immobile all'estero di proprietà del ricorrente deve essere considerato quale sostanza che non serve da abitazione al beneficiario.

Di conseguenza, conformemente all'art. 22 cpv. 2 OPTD e al N. 3344.03 DPT, questa sostanza immobiliare deve essere computata al valore venale.

2.9. La circostanza che gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio se servono da abitazione alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie oppure a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie, trattandosi di abitazioni ad uso proprio (N. 3344.02 DPT), non può venire in aiuto al ricorrente. Il fatto che la proprietà all'estero funge da dimora per moglie e figlio non comporta che la si debba valutare al valore di stima (art. 42 LT), poiché, come visto, né la moglie né la figlia rientrano nel calcolo delle prestazioni, non vivendo in comunione domestica con l'assicurato (art. 7 cpv. 3 LPTD).

La Cassa cantonale di compensazione ha quindi a giusta ragione proceduto con la valutazione al valore venale del bene immobile. Trovandosi quest'ultimo all'estero, e potendosi basare su una stima effettuata all'estero (N. 3344.04 DPT), il 15 novembre 2021 (doc. 3) la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre una perizia. Il 6 maggio 2022 (doc. 9) il richiedente le ha trasmesso la valutazione eseguita il 2 maggio 2022 (doc. 8) da un'agenzia immobiliare del posto, che ha peritato la casa di 294 mq, costruita su un terreno di 1765 mq, in € 188'000.-.

Questo valore non è (più) contestato dal ricorrente e quindi va ritenuto alla base del calcolo della soglia di sostanza.

2.10. Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati per determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 1 OPTD), perciò a buon diritto l'amministrazione, preso in ragione di metà il valore peritale dell'immobile in __________ considerata la comproprietà della moglie, ha dedotto i debiti ipotecari, ma al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile (art. 21 cpv. 2 OPTD), anch'essi in ragione di un mezzo, riportando il tutto in franchi.

Dall'attestato bancario risulta che al 31 dicembre 2021 (doc. 12) il debito ipotecario acceso dai coniugi ammontava a € 80'663,01.

Sebbene ci si dovrebbe porre al 1° ottobre 2021 per determinare la sostanza per il calcolo della sostanza netta (art. 2 OPTD), tuttavia il TCA dispone soltanto del dato certo di fine anno 2021. Ritenuto che una differenza di tre mesi comporta un debito ipotecario leggermente maggiore rispetto al momento in cui ci si dovrebbe porre, ma tale da non influire sull'esito del ricorso, va qui ritenuto il dato da ultimo certificato dalla banca creditrice.

Su tale base, si ha dunque una sostanza netta di € 53'668,50 ([€ 188'000 : 2] - [€ 80'663 : 2]), pari a Fr. 54'833,10.

Questo importo, già così, senza computare gli averi a risparmio dell'assicurato in Svizzera ed eventuali averi analoghi derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (N. 2440.08 DPT), supera la soglia di sostanza netta di Fr. 50'000.- dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e pertanto non permette al ricorrente di avere diritto alle prestazioni transitorie.

2.11. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il superamento della soglia di sostanza per persona sola comporta la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

6