Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2022.18
Entscheidungsdatum
17.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2022.18

TB/IR

Lugano 17 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel febbraio 2017 (doc. 1) RI 1, 1952, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari producendo, in particolare, due versamenti postali del 27 settembre 2016 (doc. 1-12/18) e del 23 dicembre 2017 (doc. 1-11/18) di CHF 6'077,10 da parte di __________ quali prestazioni di vecchiaia, oltre alla notifica di tassazione IC 2015 (doc. 1-17/18) da cui risultavano delle "Pensioni della previdenza contribuente (II e IIIa)" di CHF 24'308.-.

1.2. Con decisione del 12 febbraio 2017 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato dal 1° settembre 2016 le prestazioni complementari nella misura del pagamento del premio forfettario di cassa malati, avendo considerato fra i redditi, oltre alle rendite AVS dei coniugi, le "Rendite LPP/casse pensioni" di CHF 6'077.- annui di RI 1.

Questo medesimo diritto è stato concesso all'assicurato e a sua moglie per l'anno 2018 (doc. 8), da gennaio 2019 (doc. 10), da febbraio 2019 (doc. 15) e per l'anno 2020 (doc. 17).

1.3. L'8 gennaio 2020 (doc.19) l'amministrazione ha avviato la revisione periodica della prestazione complementare e al formulario compilato l'assicurato ha allegato la notifica IC 2018 (doc. 22-22/27) in cui figuravano CHF 24'308.- per "Pensioni della previdenza contribuente (II e III. a)".

Nell'attesa di evadere la revisione, il 18 dicembre 2020 (doc. 23) la Cassa ha comunicato all'assicurato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 che, sulla base del nuovo diritto, più favorevole, e computati sempre CHF 6'077.- per "Rendite LPP/casse pensioni", gli concedeva, oltre al rimborso del premio di assicurazione malattia, una prestazione complementare di CHF 265.- al mese.

1.4. Nell'ambito della revisione, il 28 maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di produrre una dichiarazione della Cassa pensione LPP che attestasse l'ammontare della rendita percepita per gli anni 2017-2021. Lo scritto dell’amministrazione preannunciava, in caso di “perdita del diritto alla PC” l’obbligo di restituire “quanto anticipato dal Cantone per l’assicurazione malattie obbligatoria”. Sulla scorta di quanto trasmesso dall’assicurato, con decisione del 2 luglio 2021 (doc. 29), la Cassa PC ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016 computando l'importo corretto della rendita LPP versata da __________ (doc. 27-12/18-16/18) di CHF 24'308.- accertando l'assenza di un diritto a prestazioni. La Cassa ha quindi emanato un ordine di restituzione di CHF 1'855.- per le prestazioni versate dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 e l'ha invitato "a voler presentare entro 15 giorni domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie (sussidio)". Il 15 luglio 2021 (doc. 37) l'assicurato ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione la possibilità di rimborsare il suo debito in sette rate da CHF 265.- (per un totale di CHF 1'855) e il 5 ottobre 2021 (doc. 39) ha chiesto il sussidio retroattivo del premio dell'assicurazione malattia. Lo stesso giorno (doc. 39-2/3) egli ha domandato alla Cassa malati il condono dell'importo da restituire, facendo valere la buona fede.

1.5. Con raccomandata del 24 gennaio 2022 (doc. 41) l'assicurato ha formulato al Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione un’istanza di condono del pagamento del rimborso dei premi malattia di oltre CHF 47'000.-, facendo valere sia le gravi difficoltà economiche che rendono impossibile la restituzione, sia la negligenza commessa dalla stessa Cassa nell'esaminare la sua domanda di PC del 2017 e la conseguente sua buona fede, avendo sempre fornito in modo corretto le informazioni richieste.

1.6. Il Servizio sussidi della Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato il condono con decisione datata 11 marzo 2021 (doc. 44) e il successivo 29 marzo 2022 (doc. 51/19-30) ne ha notificata un'altra, identica, all'avv. RA 1, che nel frattempo ha assunto il patrocinio dell’assicurato. Il rifiuto è stato motivato dal fatto che all'istante era noto l’importo della rendita LPP e il fatto che la stessa non fosse stata computata correttamente dall’amministrazione. La rendita annua versata da __________ era palesemente errata (essendo computati CHF 6'077.- in luogo di CHF 24'308.-) e, conseguentemente la PC riconosciuta era errata, circostanza che doveva fare reagire l’assicurato che avrebbe dovuto interpellare la Cassa per richiedere verifica prima e una modifica della decisione del 12 febbraio 2017 e delle successive comunicazioni.

1.7. Con reclamo del 28 aprile 2022 (doc. 51-1/30) l'assicurato ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di concedergli il condono dell'importo da restituire, essendo senza dubbio dati la buona fede e l'onere gravoso. Il reclamante ha riconosciuto di non aver impugnato la decisione di restituzione del 2 luglio 2021, e di avere chiesto, il 5 ottobre 2021, il sussidio retroattivo per i premi dell'assicurazione malattia, che gli è stato però negato il 18 ottobre 2021. A sostegno delle sue richieste il signor RI 1 ha sostenuto la perenzione della pretesa di restituzione, siccome chiaro sin dall'inizio che non aveva dritto alle prestazioni che invece gli sono state riconosciute, il termine relativo di un anno sarebbe decorso almeno dal momento in cui è stato stabilito l'importo delle prestazioni. Al più tardi, il termine relativo di perenzione avrebbe cominciato a decorrere da quando è avvenuto il versamento. Ne discende che il termine per richiedere la restituzione delle prestazioni riconosciute dal 2016 al 2020 sarebbe ampiamente scaduto. Ad esempio, le prestazioni per il 2016 e il 2017 sono state riconosciute il 7 febbraio 2017, perciò il termine annuo scadeva il 7 febbraio 2018 e le prestazioni del 2018, riconosciute l'11 dicembre 2017, sono scadute un anno dopo. Per l’assicurato se la Cassa avesse prestato la dovuta attenzione al momento dell'inoltro del nuovo contratto di locazione a inizio 2019, riesaminando l'intero incarto, il calcolo della PC per il 2020 avrebbe dovuto basarsi sui dati corretti. Così pure per gli anni successivi, visto che, già a inizio 2020, la Cassa aveva ricevuto il formulario di revisione periodica e l'annessa notifica di tassazione IC 2018, da cui emergeva la rendita LPP corretta, perciò mal si comprende la decisione del 18 dicembre 2020 che stabiliva il diritto alle PC sulla base di dati errati. La decisione di restituzione 2 luglio 2021 sarebbe di conseguenza palesemente errata visto che la perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute deve essere esaminata d'ufficio e l'errore è stato ritenuto manifesto dalla Cassa. D'avviso dell'assicurato sarebbero dati i presupposti per procedere a una revisione o riconsiderazione di detta decisione. Una domanda in tal senso è stata formulata all’amministrazione interessata.

A parte le contestazioni aventi per oggetto il merito dell’obbligo restitutivo, comunque oggetto di decisione non contestata, l’assicurato ha invocato la sua buona fede che farebbe da ostacolo alla restituzione e giustificherebbe il condono. In merito il signor RI 1 ha osservato che, posto di fronte a fogli di calcolo contenenti dati errati, ma consapevole di aver inviato tutta la documentazione necessaria e fidandosi dell'operato dell'agenzia AVS e della Cassa, non si è reso conto degli errori commessi. Egli non ha sottaciuto nulla, né ha fallito nel verificare i calcoli effettuati dalla Cassa, dato che non era in misura di rendersi conto, a 75 anni e avendo svolto per tutta la vita la professione di fattorino, della presenza di errori visto che nessuno gli ha mai spiegato come leggere e capire le tabelle di calcolo, che nel calcolo indicavano la rendita LPP versata trimestralmente e non annualmente. Per l’assicurato sarebbe inconcepibile che un errore commesso dall'autorità, competente, a cui gli assicurati si affidano, venga posto a carico del reclamante, che ne deve sopportare le conseguenze (anche se ha beneficiato delle prestazioni indebite). Infine, l'assicurato ha criticato l'amministrazione per non essersi pronunciata in merito all'onere eccessivamente gravoso che gli causerebbe il dovere restituire un'ingente somma per una negligenza che andrebbe imputata alla Cassa di compensazione. Date le entrate annue di circa CHF 60'000 e il fabbisogno coniugale, ogni mese gli rimangono neanche CHF 600 per le spese di sostentamento e quindi gli è impossibile rimborsare gli oltre CHF 47'000.- in massimo 24 rate, come preteso dalla Cassa malati.

1.8. A seguito dell'incontro avvenuto il 9 maggio 2022 (doc. H) con i funzionari del Servizio prestazioni complementari e del Servizio Sussidi assicurazione malattia della Cassa di compensazione (doc. I), il legale dell'assicurato ha inoltrato all'Ufficio delle prestazioni (il medesimo giorno) una domanda di riconsiderazione della decisione di restituzione delle prestazioni complementari concesse dal 2016 al 2021 del 2 luglio 2021.

1.9. Con decisione su opposizione del 28 giugno 2022 (doc. G) la Cassa cantonale ha respinto la contestazione (reclamo) dell’assicurato, evidenziando come il signor RI 1 avrebbe potuto e dovuto informarla che il calcolo delle PC allegato alla decisione del 12 febbraio 2017 era errato visto che computava soltanto un quarto della rendita LPP che egli percepiva ciò di cui egli doveva essere consapevole. Per la Cassa, che si è accorta dell'errore soltanto dopo avere ricevuto il formulario della revisione periodica, è insufficiente e irrilevante, per valutare dal profilo oggettivo la buona fede, lo scarso controllo del foglio di calcolo perché l'assicurato riponeva la massima fiducia nei confronti dei funzionari competenti. Infatti, nel caso concreto l'evidente inesattezza commessa dall'amministrazione non poteva non essere compresa dal signor RI 1, che ben sapeva a quanto ammontava la sua rendita LPP e ciò nonostante le sue carenze in ambito contabile, giuridico e nelle assicurazioni sociali. Non si trattava, in effetti, di dovere comprendere un inusuale metodo di calcolo o l'applicazione di particolari concetti in ambito PC, ma soltanto di verificare che i redditi inseriti nel foglio di calcolo corrispondessero a quelli realmente percepiti. Per la Cassa, l'assicurato avrebbe quindi potuto o dovuto interpellarla in merito all'anomalia riguardante il computo della sua rendita LPP per accertarsi che le prestazioni fossero state correttamente stabilite. Di conseguenza, tale omissione, indipendentemente dall'errato agire della Cassa, si configura quale grave negligenza che non consente di tutelare la buona fede professata. Per tale ragione, in assenza della condizione della buona fede, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha esaminato la condizione dell'onere grave.

Quanto al termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA, che non ha considerato quale oggetto dell'opposizione dovendo semmai essere contestato quando ha emesso la decisione del 2 luglio 2021, ad abundantiam la Cassa ha comunque osservato che in caso di un suo errore il termine non decorre dal momento in cui l'ha commesso, bensì da quello in cui avrebbe dovuto in un secondo tempo rendersi conto dello sbaglio. La Cassa ha infine segnalato che avrebbe verificato questo aspetto nell'ambito della domanda di riconsiderazione. Il 29 agosto 2022 (doc. J) l’amministrazione ha emesso la decisione su domanda di riesame, non entrando nel merito della stessa.

1.10. Il 29 agosto 2022 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dallo studio legale RA 1, si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate in sede di reclamo, ossia argomenti di merito relativi della pretesa restitutiva (perenzione del termine per richiedere la restituzione), ha ribadito la sua buona fede e l’esistenza di un onere eccessivamente gravoso, sviluppando i temi ulteriormente. Laddove necessario, in corso di motivazione, dette argomentazioni saranno riprese.

1.11. Con risposta 14 settembre 2022 (doc. III) la Cassa ha rinviato al contenuto della decisione su opposizione impugnata e ha chiesto di respingere il ricorso.

1.12. Il 23 settembre 2022 (doc. V) l'insorgente ha criticato che la decisione di non entrata in materia della Cassa sulla domanda di riconsiderazione non si sia pronunciata sulla perenzione della decisione di restituzione, siccome non più verificabile giudizialmente. Stante la giurisprudenza in merito alla possibilità per un'amministrazione di riconsiderare le proprie decisioni, egli non ha contestato il provvedimento del 29 agosto 2022, rivelando comunque come, in tal modo, si sia generata una soluzione urtante rispetto al senso di equità e giustizia, specie siccome l’amministrazione stessa avrebbe suggerito all’assicurato di formulare una richiesta di riconsiderazione. Per il signor RI 1 l’assenza di una riconsiderazione sarebbe riprovevole e perpetuerebbe gli effetti devastanti della decisione 2 luglio 2022, ragione per cui, con il ricorso, l'assicurato ha sottoposto la questione al Tribunale per una verifica del merito della questione.

Il ricorrente (nuovamente chinandosi su questioni relative al merito della restituzione e non sul condono oggetto della decisione impugnata) ha, da ultimo, rimproverato all'amministrazione di avere sbagliato ben tre volte: dapprima quando non ha controllato i documenti prodotti e ha emesso la prima volta la decisione non corretta, poi in almeno altri due momenti non usando la dovuta diligenza potendosi accorgere dell’errore e infine emanando una decisione di restituzione malgrado la perenzione della restituzione per gli anni 2016-2020. Se è vero che egli avrebbe potuto impugnare la decisione di restituzione del 2 luglio 2021, è altrettanto vero che la perenzione va esaminata d'ufficio e sarebbe oltremodo urtante ora che egli debba essere costretto a restituire delle prestazioni quando il diritto materiale non lo permetterebbe (a suo avviso). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto del contendere è stabilire se correttamente o meno la Cassa cantonale di compensazione (Servizio PC) ha respinto la domanda di condono formulata il 24 gennaio 2022 dall'assicurato relativa alla richiesta della sua Cassa malati di restituire la completa presa a carico del premio dell'assicurazione malattia riconosciuta nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari di cui ha beneficiato dal 2016 al 2021 (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC). Non sono invece ricevibili contestazioni relative al merito dell’obbligo restitutivo, già oggetto della decisione 2 luglio 2022 divenuta definitiva e che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha inteso riconsiderare come indicato nelle considerazioni che precedono. Va rammentato infatti che per costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

2.2. Preliminarmente, occorre osservare che il 24 giugno 2019 (9C_291/2019), in una fattispecie relativa al Cantone Ticino, il Tribunale federale si è pronunciato sulla richiesta di un assicuratore malattie di riconoscergli la legittimazione a chiedere all'assicurato, in precedenza beneficiario delle prestazioni complementari all'AVS/AI, il pagamento dei premi non più coperti dai sussidi a seguito della soppressione da parte della Cassa cantonale di compensazione, con effetto retroattivo, della riduzione del premio per il periodo da gennaio 2014 ad aprile 2016. In quel giudizio l'Alta Corte si è espressa come segue:

" (…)

5.2. In alcune vertenze che riguardavano la riduzione dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente all'assicuratore malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente all'assicuratore malattia l'importo dei premi. Inversamente, l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag. 545).

5.3.

5.3.1. Nella fattispecie, anche se la riduzione, rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del premio, soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve essere di nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del premio. In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al riconoscimento (poi revocato) del sussidio in base alle prestazioni complementari. L'assicurato resta pertanto debitore del premio di cassa malati, i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.

5.3.2. Il riferimento del Tribunale cantonale alla normativa cantonale (art. 49 LCAMal) non muta l'esito della vertenza né permette di mettere in discussione la costante giurisprudenza federale sopracitata (consid. 5.2 in fine). Con la norma cantonale si intende disciplinare la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite, precisando che queste vanno restituite alla Cassa cantonale in caso di soppressione delle prestazioni complementari. Questo va da sé, anche perché spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega l'assicurato al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61 LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).

5.3.3. L'esistenza di una procedura di condono pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per l'assicurato. Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata consid. 2, non vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere la procedura di incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla riduzione dei premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione dovrebbe essere adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre, anche se la procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi dovesse concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque debitore dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente diritto al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC da parte della Cassa cantonale.

5.4. Alla luce di quanto precede si deve concludere che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei premi di cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va annullato con conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore malattia.".

2.3. Nel caso in esame, il ricorrente si è rivolto il 24 gennaio 2022 al "IAS Servizio PC a.c.a. Signor __________" per chiedere il condono del pagamento dei premi LAMal rivendicati dalla sua Cassa malati, domanda precedentemente inoltrata all’assicuratore sociale malattie il 5 ottobre 2021 (doc. 39-2/3). L'11 ottobre seguente (doc. 51-23/30) l'assicuratore malattia gli ha comunicato che "la richiesta di condono della restituzione del sussidio deve essere fatta direttamente all'Ufficio IAS di Bellinzona. Nel frattempo ho inserito un blocco richiamo per la fattura di CHF 47'217.40 fino al 12.11.2021". Da qui l’istanza di condono del 24 gennaio 2022, inoltrata al Servizio prestazioni complementari della Cassa, ma evasa dal Servizio sussidi assicurazione malattie della medesima Cassa in prima sede con decisione formale del 29 marzo 2022 che ha respinto la domanda. Avverso tale provvedimento l'assicurato ha formulato un reclamo evaso con la decisione resa su opposizione da parte del competente Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione. L’autorità che ha emanato la decisione formale è diversa da quella che ha emesso la decisione su opposizione, appartiene cioè a un altro settore di competenza della Cassa. In merito va evidenziato come, nella STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 questa Corte ha considerato che “la parte di PC che copre i premi non può essere qualificata quale PC ordinaria in quanto corrisponde in realtà ad una riduzione individuale dei premi, mentre dall’altro che questo sussidio, pur avendo origine nell’art. 65 LAMal … va considerato diritto cantonale autonomo …”, resta comunque che competente per l’applicazione della LPC è, in base all’art. 26 LA LPC la “Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato”. Nella STCA 33.2019.44-45 questa Corte aveva stabilito che non rientrasse nelle competenze della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Servizio sussidi, determinare l’importo della riduzione dei premi in favore dei beneficiari di PC e che tale Ufficio non potesse decidere in merito alla richiesta di un beneficiario di PC tesa a ottenere un versamento maggiore di quello riconosciuto e effettivamente sostenuto. In quel giudizio (consid. 2.4.) questo Tribunale aveva evidenziato in particolare come:

Per l'art. 19e RLCAMal, l'esecuzione delle decisioni della Cassa cantonale di compensazione in ambito delle PC relative alla riduzione del premio dei beneficiari di PC sono demandate al preposto Servizio competente per la riduzione del premio LAMal. Questa norma, valida dal 1° gennaio 2014, prevede infatti che:

"La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite il Servizio competente per le prestazioni PC AVS/AI comunica i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio) e il numero d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie cui essi sono affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio competente per la riduzione dei premi."

Per l’art. 27 RLCAMal, nelle procedure di versamento del premio agli assicuratori di persone poste al beneficio delle PC, si applicano per analogia le norme degli artt. 19 e da 22 a 25 del medesimo regolamento.

Sempre in quel giudizio il TCA aveva quindi ritenuto come, in sostanza, le decisioni del Servizio prestazioni complementari della Cassa di compensazione sono eseguite, per la parte del premio forfettario dell'assicurazione malattie, dalla Cassa medesima tramite il Servizio sussidi assicurazione malattie, con il successivo rilievo che:

… il ruolo del Servizio sussidi assicurazione malattie è unicamente quello, nei confronti dei beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI, di versare agli assicuratori malattia dei beneficiari di PC, come prevede l'art. 21a LPC, gli importi forfettari dei premi LAMal in luogo e vece del Servizio prestazioni complementari della Cassa di compensazione, che ne ha fissato il diritto secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC.

Da quanto precede si può ritenere che il Servizio sussidi della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG che ha emanato la decisione formale in materia di condono della restituzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie non fosse competente, la decisione dovendo essere demandata al Servizio PC della Cassa. Sia come sia la decisione è stata correttamente notificata all’assicurato e al suo patrocinatore (vedi supra ad 1.6), i quali non hanno sollevato dubbi di natura formale in merito alla competenza del Servizio che ha reso la decisione in tema di condono. Quel provvedimento è stato al contrario oggetto di una contestazione di merito. L’emanazione, da parte del competente servizio PC, della decisione su opposizione (poi contestata davanti a questa Corte), ha sanato il difetto iniziale di competenza. La Cassa (Servizio PC) ha reso infatti, quale autorità competente, una decisione dettagliata e specifica, con una motivazione su ben 5 pagine in cui sono stati sviscerati gli argomenti dell’opponente. In questo non po', conseguentemente, essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato.

RI 1 ha potuto esercitare compiutamente i suoi diritti davanti al Servizio competente. Nella sua opposizione egli non ha sollevato la questione della competenza, e quindi dell’annullabilità rispettivamente della nullità della decisione formale contestata, limitandosi al merito della questione.

Alla luce del fatto che il competente servizio PC ha emesso la decisione su opposizione qui impugnata (al contrario di quanto avvenuto nel caso oggetto della STCA 33.2019.44-45), e rilevato come (si veda quanto esposto al punto 2.1. che precede) unicamente la decisione su opposizione emessa dall’autorità competente è contestato davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (senza obiezioni in merito alla validità formale della decisione di prima sede), non occorre esaminare se la decisione del Servizio sussidi fosse annullabile o nulla siccome emanata da una autorità incompetente (in tema si vedano le DTF 127 II 47, 119 V 314 consid. 3b; 114 V 327 nonché la dottrina Häfellin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., p. 198 e s.). Si ribadisce che l'assicurato, patrocinato da un legale, non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla competenza del Servizio sussidi della Cassa a pronunciarsi in merito alla richiesta di condono dell'assicurato sulle prestazioni complementari da restituire.

Da quanto precede emerge che il gravame è ricevibile in ordine e va analizzato nel merito.

nel merito

2.4. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.5. In base alle norme citate, affinché sia concesso il condono, è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso ed appare inutile verificare l’altra.

2.6. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), va ricordato che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) trova applicazione analogica anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

2.7. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).

2.8. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche. Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.9. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per gli anni dal 2016 al 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto, fra i redditi computabili, le "Rendite LPP/casse pensioni" per RI 1 cifrandole in CHF 6'077 annui, basandosi sulle indicazioni che l'interessato stesso le ha fornito, ma interpretandole erroneamente. Insieme al formulario di richiesta delle prestazioni complementari il richiedente ha, infatti, prodotto due giustificativi bancari del versamento, sul suo conto, della "Prestazione di vecchiaia" recanti l’importo di CHF 6'077. Il versamento è stato eseguito da parte di __________. Il primo versamento data del 28 settembre 2021 il secondo del 26 dicembre 2021. Sul primo giustificativo l'assicurato ha peraltro scritto a mano "Gennaio febbraio marzo" e sul secondo "Versamento postale ogni 3 mesi ottobre novembre dicembre".

Alla richiesta di PC l'interessato ha pure allegato la decisione di tassazione IC 2015 da cui risulta che la rendita del II pilastro percepita dall'assicurato assommava annualmente a CHF 24'308 e non a CHF 6'077 come ritenuto dalla Cassa, ovvero quattro volte di più. Ciò era facilmente intelligibile anche solo dalla presenza dei due successivi versamenti, che dovevano fare capire alla Cassa cantonale di compensazione che, evidentemente, erano trimestrali e che quindi la rendita pensionistica percepita dal richiedente non era di soli CHF 6'077 all'anno ma certamente superiore.

Nell'ambito della revisione avviata nel gennaio 2020 (doc. 19), avendo ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2018 (doc. 22-22/27) indicante "Pensioni della previdenza contribuente (II e III a)" di CHF 24'308, il 28 maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessato di produrre una dichiarazione della sua Cassa pensione LPP che attestasse l'ammontare della rendita percepita per gli anni 2017-2021. L'assicurato ha presentato le attestazioni delle rendite richieste ed è in quell'occasione che l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore commesso il 12 febbraio 2017 (doc. 4), quando per la prima volta ha concesso le prestazioni complementari – con effetto a partire dal 1° settembre 2016 - tenendo conto di "Rendite LPP/casse pensioni" di CHF 6'077 in luogo di CHF 24'308 (CHF 6'077 x 4).

Questa scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I nuovi fogli di calcolo, allestiti dalla Cassa il 2 luglio 2021 (doc. 30-35), hanno contemplato, per gli anni dal 2016 al 2021, per la previdenza professionale l'importo di CHF 24'308.-. Ciò ha comportato l'aumento dei redditi computabili ed il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è decaduto. Le prestazioni che l’assicurato ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono state perciò chieste in restituzione con la decisione del 2 luglio 2021 (doc. 29). Questa decisione, come indicato, non è stata contestata mediante opposizione.

2.10. Il ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni complementari, nel 2017, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione corretta, ovvero che la rendita della Cassa pensioni che riceveva era di CHF 24'308 all'anno, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lui con il conseguente obbligo di restituire un importo che gli è stato indebitamente versato. La colpa dell’errore sarebbe da ricondurre interamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. Egli ritiene di non avere commesso negligenza alcuna.

2.11. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede, posta a fondamento del condono, non data dall'ignoranza del vizio giuridico. Il beneficiario delle prestazioni non solo non deve avere agito con dolo, ma anche la grave negligenza preclude la possibilità di ottenere il condono. Detto altrimenti la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il grado di diligenza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare, è presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

La giurisprudenza federale nega la buona fede in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, errore facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (in un caso ticinese), la Cassa aveva rifiutato nel 2014 all'assicurata (nata nel 1926) il versamento di prestazioni PC informando la stessa che beneficiava del diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF 25'000 dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. Dopo avere riconosciuto il diritto al rimborso per tre anni consecutivi (dal 2017 al 2019), a seguito dell’avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC (dal 1° gennaio 2015) accorgendosi di un errore commesso nel computo di interessi ipotecari. Con decisione del 3 giugno 2019 l’amministrazione ha quindi negato il diritto al rimborso delle spese di invalidità e malattia e imposto all’assicurata la restituzione delle prestazioni di cui aveva beneficiato. Il TCA ha respinto il ricorso dell’assicurata che si è aggravata all’Alta Corte. Il TF ha ricordato alla ricorrente i principi che reggono la materia e come non fosse decisivo il fatto che avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni. Rilevante era invece sapere se avesse potuto, nelle circostanze concrete, accorgersi dell'errore di calcolo della Cassa e avesse dovuto segnalare l’incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato come per il rimborso riferito agli anni 2017 e 2018 l’assicurata aveva ricevuto i fogli di calcolo contenenti l’errore della Cassa ciò che escludeva di primo acchito la buona fede. Non diversamente per gli altri anni di prestazione anche se, alle decisioni relative al rimborso delle prestazioni, non era allegato il foglio di calcolo da cui emergesse immediatamente l’errore della Cassa siccome tale dato desumibile da documento trasmesso il giorno precedente. In queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile (cfr. consid. 6.2.). Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3). L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso. Con questo suo giudizio l’Alta Corte ha confermato implicitamente la sua restrittiva prassi in materia.

2.12. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.13. Nel caso concreto bisogna anzitutto rilevare come i fogli di calcolo sono stati trasmessi all’assicurato, gli stessi sono relativi al suo diritto alle PC, con l’avvertenza che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni”. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla “decisione allegata". È dunque fatto chiaro obbligo al beneficiario di verificare, controllare, e avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.

In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il 12 febbraio 2017, della prima decisione di concessione delle prestazioni complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016, la Cassa di compensazione ha commesso un errore importante per il suo rilievo economico: essa ha ritenuto le prestazioni LPP in favore del ricorrente limitate a CHF 6'077 in luogo degli effettivi CHF 24'308 con una differenza di ben CHF 18'231, che manifestamente non poteva sfuggire all’assicurato. Questa decisione, e le seguenti, sono manifestamente errate e tale errore va ricondotto all’amministrazione che ha ritenuto un importo sbagliato nonostante chiare indicazioni di segno diverso fornite correttamente dall’assicurato. L'errata comprensione iniziale della situazione economica del ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirgli indebitamente delle prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati, corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza può portare discapito, come in concreto, agli assicurati.

2.14. Nonostante l’errore iniziale sia riconducibile all’amministrazione, è corretto, come rilevato dalla Cassa nella decisione su opposizione, che l’assicurato – che meglio conosce la sua situazione e l’entità dei suoi redditi - segnali eventuali errori, rispettivamente interpelli la Cassa in merito ai calcoli eseguiti se sbagliati o non congrui alle informazioni fornite. Per l’amministrazione il signor RI 1 avrebbe: "… potuto e dovuto interpellare la Cassa in merito a tale anomalia del computo della rendita LPP per accertarsi che le prestazioni concesse fossero rettamente dovute" (punto 6 pag. 5). In effetti l’assicurato avrebbe subito dovuto accorgersi dell’importo errato della pensione ritenuta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG e segnalare tale anomalia o chiederne ragione, questo specie siccome egli ben conosceva gli importi ricevuti che correttamente aveva indicato all’amministrazione.

Come indicato l’errore era palese, evidente anche per un profano cui fosse nota l’entità della rendita LPP versata. Questa circostanza avrebbe dovuto indurre, come indicato, il ricorrente a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2).

L’esame del foglio di calcolo PC allegato alle decisioni, eseguito con l'attenzione che può essere ragionevolmente richiesta a una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe infatti rilevato un'incongruenza significativa fra la rendita LPP percepita e quella inserita dall'amministrazione nel calcolo. Tale differenza non poteva passare inosservata all'assicurato. Anche senza una particolare conoscenza tecnica dei calcoli delle PC, il ricorrente doveva notare la cifra riportata nelle sue entrate errata e reagire di conseguenza (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito durante più anni a seguito della notifica dei relativi fogli di calcolo, validi per il diritto alle PC per l'anno seguente, allegati alle comunicazioni nel mese di dicembre di ogni anno, quando anch'essi si fondavano manifestamente e in maniera riconoscibile su uno stato di fatto che non corrispondeva alla realtà. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto, anche se aveva un livello di formazione poco elevato, accorgersi del fatto che l'importo della sua rendita LPP che vi figurava era inferiore all'ammontare ricevuto. La negligenza di cui ha fatto prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

2.15. In conclusione, si deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato la Cassa di compensazione in merito ai suoi redditi, questo elemento non lo liberava dal suo obbligo di verificare i fogli di calcolo ricevuti e di segnalare rispettivamente informarsi presso l'amministrazione visto che la posta dei redditi in base alla LPP era riportata in maniera palesemente errata (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Ciò non è avvenuto, e tale comportamento esclude la buona fede anche in assenza dell’obbligo di informare (STF 9C_318/2021, consid. 3.2, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). La negligenza dimostrata dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

D’altro canto l’assenza di buona fede da parte dell'insorgente non può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione (STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16). Non si dimentichi di l’assicurato ha beneficiato di prestazioni non dovute a seguito dell’errore commesso dalla Cassa. Va ribadito ancora che, per negare la buona fede, non è necessario un comportamento doloso né fraudolento dell’assicurato (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.16. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Cassa cantonale non ha dunque violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e concludendo che le condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate. Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA. Al ricorrente va perciò negato il condono dell'importo di CHF 47'217,40 da restituire, il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese la cui percezione non è prevista (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

15

LA

LAMal

LAVS

LCAMal

  • art. 49 LCAMal

LPC

LPGA

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

RLCAMal

  • art. 19e RLCAMal
  • art. 27 RLCAMal

Gerichtsentscheide

42