Raccomandata
Incarto n. 33.2022.14
TB
Lugano 19 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nell'aprile 2015 (doc. 4) RI 1, 1972, ha richiesto le prestazioni complementari alla rendita AI, producendo, in particolare, il contratto di locazione in essere dal 1° ottobre 2013 (doc. 4-14/16), da cui risulta una pigione netta di Fr. 880.- e un acconto spese riscaldamento e accessorie di Fr. 150.-, per una pigione totale mensile di Fr. 1'030.- e annua di Fr. 12'360.-.
Con decisione del 2 giugno 2015 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 128.- al mese dal 1° aprile 2015.
Dal foglio di calcolo allegato emerge che per la spesa della locazione la Cassa ha considerato un affitto di Fr. 14'160.- (Fr. 1'180 x 12), che ha ritenuto nella misura di Fr. 13'200.-.
1.2. Per gli anni 2016 (doc. 11), 2017 (doc. 13), 2018 (doc. 16), 2019 (doc. 17), 2020 (doc. 20) e 2021 (doc. 23), come risulta dai fogli di calcolo che accompagnano le rispettive comunicazioni annue della Cassa, quest'ultima ha sempre computato l'importo di Fr. 14'160.-, plafonato a Fr. 13'200.-, quale spesa per la locazione.
1.3. Nell'ambito della revisione periodica avviata dall'amministrazione nella primavera 2021 (doc. 25), a seguito dell'indicazione, nel relativo formulario compilato dall'assicurato l'11 novembre 2021 (doc. 27), che la pigione ammontava a Fr. 1'030.- al mese, il 26 novembre 2021 (doc. 29) la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessato di comprovare il canone versato ed egli ha ritrasmesso il contratto di locazione del 2013 (doc. 30).
1.4. Il 28 dicembre 2021 (doc. 40) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° gennaio 2017 sulla base della pigione corretta (Fr. 1'030 x 12 = Fr. 12'360) e gli ha quindi chiesto in restituzione l'importo di Fr. 4'452.- per prestazioni indebitamente ricevute fino al 31 gennaio 2022.
1.5. Il 21 gennaio 2022 (doc. V/3) l'assicurato ha chiesto il condono della somma da restituire, poiché egli ha inviato correttamente il contratto di locazione richiesto, mentre è la Cassa che ha commesso un errore.
Con decisione dell'8 febbraio 2022 (doc. 46) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono rinviando al N. 4652.02 DPC, secondo cui la condizione della buona fede non è adempiuta se il beneficiario ha percepito le PC pur essendo consapevole che gli erano versate indebitamente. Viste le decisioni intimate da cui risultava che la pigione era un elemento determinante per stabilire il suo diritto alle prestazioni complementari, all'assicurato doveva essere chiaro che dal gennaio 2017 al gennaio 2022 gli erano state indebitamente versate delle prestazioni complementari.
1.6. Con decisione su opposizione del 16 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 21 gennaio 2022 (doc. V/2) - tuttavia spedita il 18 febbraio 2022 (doc. 47-11/11) - con cui l'assicurato ha comprovato l'avvenuto pagamento della pigione in ragione di Fr. 1'030.- al mese, postulando perciò il condono di Fr. 4'452.- da restituire.
L'amministrazione ha osservato di essersi accorta, in sede di revisione, di avere computato due volte gli acconti spese di Fr. 150.- al mese per la pigione, ciò che l'ha portata ad emettere la decisione di restituzione del 28 dicembre 2021 di Fr. 4'452.-.
L'evidente errore commesso, che è continuato dal 2017 fino a quel momento, doveva far sorgere il dubbio, all'assicurato, di ricevere una prestazione indebita e, pertanto, egli doveva segnalarglielo. Infatti, la differenza tra la pigione errata che gli ha riconosciuto dal 2017 al 2022 (Fr. 14'160.-) e quanto l'assicurato ha effettivamente versato al locatore (Fr. 12'360.-) poteva e doveva essere facilmente identificabile dall'interessato.
Non avendo invece controllato con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e quindi non avendole comunicato l'errore, l'opponente è stato gravemente negligente (N. 4652.03 DPC).
1.7. L'8 giugno 2022 (doc. I) RI 1 ha ricorso al Tribunale contro il rifiuto del condono deciso dalla Cassa. L'assicurato ha fatto presente che nell'ambito della revisione del suo diritto ha prodotto la documentazione relativa al suo contratto di locazione, che non era cambiata rispetto alla prima decisione, visto che la pigione, compreso l'acconto delle spese, era immutata da oltre 10 anni, come risulta dai documenti consegnati al momento della richiesta delle PC e poi della revisione periodica.
È la Cassa che ha commesso un errore, computando una spesa diversa da quella che egli aveva comprovato. Questo suo errore, però, l'ha messo in gravi difficoltà dovendo restituire Fr. 4'452.-.
Il ricorrente ha ribadito che avendo prodotto gli atti corretti era in buona fede e che mai avrebbe pensato che la Cassa si sarebbe sbagliata. Egli non era perciò consapevole che l'importo della pigione non era corretto e, pertanto, deve essergli riconosciuto il condono dell'importo da rimborsare.
Prima di chiedere l'effetto sospensivo del pagamento dell'importo da restituire, l'assicurato ha osservato che negli ultimi anni ha sempre pagato un conguaglio per le spese di riscaldamento e le spese accessorie, ma di non averne mai chiesto alla Cassa il rimborso avendole assunte personalmente.
1.8. Nella risposta del 28 giugno 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni date con la decisione impugnata. L'amministrazione ha inoltre precisato di avere avuto un incontro, il 22 giugno 2022 (doc. V/5), con la mamma dell'assicurato e di averle spiegato che, a causa dell'errore della Cassa avvenuto durante la prima richiesta di prestazioni complementari, l'assicurato ha accettato tacitamente il versamento di una prestazione più elevata.
La violazione commessa dall'assicurato configura pertanto una negligenza grave (N. 4652.02 DPC) e dunque la buona fede non può essere ammessa.
1.9. Il 5 luglio 2022 (doc. V) il ricorrente ha riproposto integralmente il suo ricorso e ha osservato che la mamma, che ha firmato questo scritto, lo rappresentava nella causa.
Invitata a prendere posizione (doc. VI), l'amministrazione non si è pronunciata.
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 la Cassa di compensazione ha ritenuto fra le spese riconosciute dell'assicurato una pigione ("affitto") di Fr. 14'160.-.
Per effetto dell'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, l'importo della pigione pagata dall'assicurato è stata plafonata a Fr. 13'200.- annui.
L'amministrazione si è basata sulle indicazioni che l'interessato stesso le ha fornito, ma le ha male interpretate.
Il contratto di locazione che l'assicurato ha sottoscritto il 30 agosto 2013 (doc. 4-14/16), con validità dal 1° ottobre 2013, prevedeva infatti chiaramente una pigione netta di Fr. 880.- mensili, a cui si aggiungeva un "acconto riscaldamento e spese accessorie" di Fr. 150.- al mese, per una pigione mensile totale di Fr. 1'030.-.
Qualche riga più sotto (doc. 4-15/16), l'Allegato n. 2 al contratto di locazione precisa, al capitolo "Spese accessorie e d'esercizio", quali spese non sono comprese nella pigione e conclude che il "Totale degli acconti mensili" ammonta a Fr. 150.-.
Erroneamente, la Cassa di compensazione ha tenuto conto due volte di questo acconto, perciò ha considerato una pigione lorda di Fr. 1'180.- (Fr. 880 + Fr. 150 + Fr. 150) anziché di Fr. 1'030.-.
Nell'ambito della revisione avviata nella primavera 2021 (doc. 25), avendo ricevuto dall'assicurato l'apposito formulario indicante l'11 novembre 2021 una pigione di Fr. 1'030.-, il 26 novembre 2021 (doc. 29) la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessato di produrre la prova della pigione attualmente dovuta e da quando è stata modificata.
L'assicurato ha presentato nuovamente il contratto di locazione sottoscritto nel 2013, che già le aveva trasmesso insieme alla richiesta di PC del 2015. È dunque in quell'occasione che l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore che ha commesso il 2 giugno 2015 (doc. 8), quando per la prima volta gli ha concesso le prestazioni complementari tenendo conto di una pigione annua di Fr. 14'160.- (Fr. 1'180 x 12) in luogo di Fr. 12'360.- (Fr. 1'030 x 12).
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari, che è sfociata nella decisione del 28 dicembre 2021 (doc. 140) che ha rivisto retroattivamente dal 1° gennaio 2017 il suo diritto alle PC.
I nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno (docc. 32-38) hanno dunque modificato la situazione del beneficiario delle PC.
Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha ridotto a Fr. 12'360.- la posta della pigione per gli anni dal 2017 al 2021, contro i Fr. 14'160.- considerati in precedenza.
Ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese riconosciute, il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è stato ridotto dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2022 e le prestazioni complementari che egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono state chieste in restituzione.
2.6. Nella decisione di rifiuto del condono dell'8 febbraio 2022 (doc. 467), la Cassa di compensazione ha osservato che dalla documentazione trasmessa dall'assicurato nell'ambito della revisione periodica è emerso che la pigione pagata era inferiore all'importo ritenuto per determinare il suo diritto alle PC.
Inoltre, malgrado abbia ricevuto le decisioni degli anni precedenti di fissazione del nuovo diritto alle PC, l'assicurato non l'ha tempestivamente informata dell'errata pigione computata, ciò che escludeva la condizione della buona fede.
Pertanto, la Cassa ha respinto l'istanza del 21 gennaio 2021 (doc. V/3) dell'interessato di condonare l'importo di Fr. 4'552.- stabilito con la decisione di restituzione del 28 dicembre 2021 (doc. 40), cresciuta incontestata in giudicato.
Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione corretta, ovvero che la pigione pagata ammontava a Fr. 1'030.- al mese, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo che gli è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.
Già al momento della richiesta delle prestazioni complementari, nel 2015, ha prodotto all'amministrazione i documenti attestanti che la sua pigione ammontava a Fr. 1'030.- al mese e anche nell'ambito della revisione, non essendo intervenuta alcuna modifica dello stesso, il beneficiario di PC ha presentato alla Cassa il medesimo contratto di locazione sottoscritto nel 2013, confermando quindi che il canone di locazione era di Fr. 1'030.-. I giustificativi bancari allegati comprovano questo fatto.
Non gli si può perciò rimproverare di non avere debitamente comunicato alla Cassa cantonale di compensazione l'ammontare corretto della pigione, determinante per il diritto alle prestazioni, e di avere commesso una grave negligenza tale da negargli il condono dell'importo da restituire.
2.7. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione viene presa in considerazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Al riguardo va menzionata pure la già citata DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile.
Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo.
Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.
Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, con decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014, visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato l'assicurata che aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di Fr. 25'000.- dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito, la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre, il diritto a una PC mensile per spese di malattia di Fr. 2'084.- per gli anni 2017, 2018 e 2019.
A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1° gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di Fr. 10'790.- per spese di invalidità e malattia versate indebitamente.
Stante la giurisprudenza esposta sulla buona fede, l'Alta Corte ha ricordato che non era quindi decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1).
Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano esplicitamente tra le spese varie gli interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. La comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non accludeva fogli di calcolo, ma indicava per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo sussidiabile annuo e mensile ed elencava i totali delle eccedenze dei redditi indicate per ciascun anno. Questi ultimi importi corrispondevano ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17 dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano una voce esplicita relativa agli interessi ipotecari (cfr. consid. 6.2).
Ciò stante, il Tribunale federale ha concluso che la buona fede relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali prestazioni erano state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i Fr. 3'440.- quali interessi ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno 2015 e per l'anno 2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, che conferisce un diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27 gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione negativa del 26 gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso che, dal profilo temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre, oltretutto, le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano a quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3).
L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso.
2.8. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.9. In concreto, nell'ambito della richiesta delle prestazioni complementari inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione nell'aprile 2015, l'assicurato ha prodotto il contratto di locazione in cui risultava chiaramente che il canone di locazione mensile ammontava a Fr. 1'030.-, ovvero a Fr. 880.- di pigione netta più Fr. 150.- per le spese di riscaldamento e le spese accessorie.
La pigione annua totale a suo carico, tuttavia non iscritta come tale nel contratto, era dunque pari a Fr. 12'360.- (Fr. 1'030 x 12).
La Cassa di compensazione, come noto, ha erroneamente considerato l'importo di Fr. 14'160.- nel foglio di calcolo PC, corrispondente a un canone mensile di Fr. 1'180.-.
Fra le due pigioni in oggetto v'è dunque una differenza di Fr. 1'800.- (Fr. 150 x 12), importo che costituisce un divario di oltre il 10% fra i canoni locativi in esame e che, come tale, non poteva passare inosservato all'assicurato.
Di per sé, quindi, l'errore commesso dalla Cassa era riconoscibile per l'assicurato.
Il TCA osserva inoltre che, seppure l'importo della pigione computato dalla Cassa sia stato plafonato, in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC, a Fr. 13'200.- annui, cifra che è stata considerata per determinare le spese riconosciute del ricorrente, tuttavia nel foglio di calcolo figurava comunque, e distintamente, pure la pigione annua - errata - di Fr. 14'160.-.
Ciò rendeva ancora più facile, per il ricorrente, accorgersi che la pigione annua effettivamente versata al locatore (Fr. 12'360.-)
Se, da un lato, non v'è dubbio alcuno che considerando una pigione di Fr. 14'160.- la Cassa cantonale di compensazione ha commesso un evidente errore, d'altro lato si deve ammettere che l'assicurato avrebbe potuto riconoscere facilmente che la pigione annua che realmente versava era stata invece indicata in modo sbagliato nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.
La circostanza che dopo la prima decisione di concessione delle prestazioni complementari, nel 2015, il ricorrente ha ricevuto ben sei altre decisioni, ciascuna per ogni anno seguente, allegate alle quali v'erano i fogli di calcolo che riportavano sempre una locazione per l'ammontare di Fr. 14'160.- in luogo di Fr. 12'360.-, non può essere ignorata. L'interessato ha in effetti avuto più occasioni per accorgersi, e segnalare, che v'era stato un evidente errore.
2.10. Occorre infine precisare che la conclusione tratta dalla Cassa, che ha affermato che l'assicurato ha violato il suo obbligo di informarla sulle modifiche occorse alla sua situazione economica e personale, non può essere tutelata, non essendovi stata, a tutti gli effetti, una modifica in tal senso.
Semplicemente, è la Cassa che, sin dall'inizio, si è sbagliata nel computare una spesa che l'assicurato le ha invece correttamente comunicato.
Come indicato in precedenza, comunque, il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di informare, ma di rilievo è anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (citata STF 9C_318/2021, consid. 3.2, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7).
Nel caso concreto, al ricorrente va proprio rimproverato di non avere avvisato la Cassa, essendo un tale errore facilmente ravvisabile, che la pigione computata negli anni a titolo di "locazione" per determinare il suo diritto alle PC era sbagliata.
In tali circostanze, in favore di RI 1 non può essere ritenuta la buona fede, egli ha agito con grave negligenza secondo la giurisprudenza esposta.
Al ricorrente va dunque negato il condono dell'importo di Fr. 4'452.- da restituire. La decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.11. L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti