Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2022.11
Entscheidungsdatum
18.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2022.11

TB

Lugano 18 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1952, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 2006 (doc. 10) e all'AVS dal 2016 (doc. 29). Dal 2010 (doc. 10-14/16) in poi la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare considerato quali spese riconosciute una pigione lorda di Fr. 11'003.- annui.

1.2. Nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2019 (doc. 40), il 30 settembre 2021 (doc. 46) la Cassa ha chiesto all'assicurata di trasmetterle una dichiarazione del locatore relativa alla pigione.

Dai documenti allegati è emerso che dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile ammontava a Fr. 705.-, perciò il 26 ottobre 2021 (doc. 49) la Cassa le ha chiesto la ricevuta di pagamento per il mese di ottobre 2021, che l'assicurata ha prodotto (doc. 49-3/5) unitamente a quella per le spese per l'acqua potabile e le canalizzazioni del 2020 (doc. 49-4/5) e per il riscaldamento e le spese accessorie del 2020 (doc. 49-5/5), pagati in giugno 2021.

1.3. Con decisione del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, quantificate in Fr. 6'715.-, a seguito della notifica, avvenuta soltanto il 12 ottobre 2021, che la pigione mensile era diminuita dal 1° ottobre 2017.

Dagli allegati fogli di calcolo risulta che la pigione considerata ammonta a Fr. 8'460.- all'anno, a cui si aggiungono Fr. 840.- per i costi di riscaldamento forfettari (Fr. 1'260.- dal 2021), per un totale annuo di Fr. 9'300.- (Fr. 9'720.- dal 1° gennaio 2021).

1.4. Il 22 novembre 2021 (doc. A7) l'assicurata si è opposta a questa decisione, rilevando che la pigione è da sempre stata considerata comprese le spese accessorie e che è diminuita di Fr. 142,80 all'anno (Fr. 11,90 al mese). Pertanto, la sua pigione attuale si compone di una pigione lorda mensile di Fr. 705.- per un totale di Fr. 8'460.-, di spese accessorie per il riscaldamento nel 2020 di Fr. 2'092,15 e per l'acqua potabile e la fognatura di Fr. 390,50, per un totale lordo di Fr. 10'942,65.

L'interessata ha precisato che poiché le spese accessorie possono variare di anno in anno, "abbiamo sempre preso una media di fr. 200.00 mensile - uguale a 2400.00 al anno".

1.5. Il 3 gennaio 2022 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata il suo diritto alle PC per l'anno 2022, considerando una pigione lorda di Fr. 9'720.- (Fr. 8'460 [affitto] + Fr. 1'260 [costi di riscaldamento forfettari]).

1.6. L'11 gennaio 2022 (doc. A8) l'interessata si è lamentata che il calcolo della pigione non era corretto. A tal fine, ha allegato una dichiarazione del proprietario per la pigione annua lorda incassata (Fr. 10'942,65) e del suo Comune per il parcheggio che affitta annualmente (Fr. 300.-).

1.7. Il 21 febbraio 2022 (doc. A9) l'assicurata ha sollecitato dalla Cassa una risposta e così pure il 21 marzo 2022 (doc. A10).

Con raccomandata del 12 aprile 2022 (doc. A11) l'assicurata ha ribadito che il calcolo effettuato dalla Cassa era sbagliato, poiché visto che ogni anno riceve il conguaglio per le spese accessorie di riscaldamento, non può esserle applicato il forfait ritenuto dalla Cassa. Infatti, come risulta dalla dichiarazione del proprietario, la sua pigione annua lorda ammonta, pigione netta più spese accessorie, a Fr. 10'942,65. Inoltre, dal 2017 la sua pigione era diminuita di Fr. 11,90 al mese.

1.8. Il 29 aprile 2022 (doc. I dell'inc. n. 33.2022.10) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo che il calcolo della sua pigione venga effettuato tenendo conto della pigione e delle spese accessorie che versa al proprietario, come da quest'ultimo dichiarato. Inoltre, si è lamentata di non avere ancora ricevuto risposta dalla Cassa malgrado le sue precedenti lettere.

1.9. Con STCA 33.2022.10 del 24 maggio 2022 il giudice delegato del TCA ha stralciato la causa dai ruoli, avendo la Cassa cantonale di compensazione emesso il 16 maggio 2022 (doc. A12) la decisione su opposizione con cui ha confermato l'obbligo di restituire le prestazioni complementari ricevute in eccesso dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021.

L'amministrazione ha evidenziato di avere rivisto il diritto alle PC dell'assicurata dopo essere venuta a conoscenza dell'importo della pigione stabilito durante l'udienza di conciliazione con il locatore, da cui è risultato un canone di Fr. 705.- al mese in luogo dei precedenti Fr. 846,85 ritenuti fino a quel momento.

Poiché dalla documentazione agli atti è risultato che l'assicurata non ha mai concordato con il locatore un acconto per le spese accessorie, ma gli versa i costi effettivi dipendenti dal consumo annuo, e che l'art.10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che non si possa tenere conto del conguaglio per le spese accessorie, la Cassa si è limitata a computare il forfait annuo previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI di Fr. 840.- dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2020 e di Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

Il costo del posto auto non può invece essere computato, non risultando fra le spese riconosciute di cui all'art. 10 LPC.

1.10. Le osservazioni del 21 maggio 2022 di RI 1 alla risposta di causa dell'amministrazione del 17 maggio 2022 (doc. III dell'inc. n. 33.2022.10), siccome contestavano, implicitamente, la decisione su opposizione nel merito, sono state considerate quale ricorso (doc. I) contro questa decisione. La ricorrente ha contestato che in precedenza pagava un affitto di Fr. 846,85 al mese, ossia Fr. 141,85 in più rispetto a prima.

Inoltre, non è vero che le è stato riconosciuto un pagamento forfettario di Fr. 840.- al mese sino al 31 dicembre 2020 e di Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

A comprova, ha prodotto il foglio di calcolo del suo diritto dal 1° maggio 2016 a seguito dell'entrata in AVS. La Cassa ha ritenuto una pigione di Fr. 11'003.-, senza nessun riferimento forfettario. Dal 1° gennaio 2021 la pigione era di Fr. 11'003.-, senza forfait, mentre nella decisione su opposizione la Cassa ha indicato di avere considerato un forfait di Fr. 1'260.- (doc. A1).

Inoltre, l'assicurata ha comprovato di essere vincolata da un contratto di locazione dal 1° ottobre 1989 e che nei 33 anni trascorsi sia la pigione sia le spese accessorie sono stati adeguati. Questo contratto prevedeva un acconto per le spese accessorie, perciò la pigione che essa ha dichiarato era sempre comprensiva delle spese accessorie. Pertanto, la ricorrente si è chiesta come la Cassa è giunta a una pigione di Fr. 846,85 e se riconoscendole solo un forfait di Fr. 840.- e poi di Fr. 1'260.- (ma così non è stato dal 1° maggio 2016 al 1° gennaio 2021) si sia sbagliata.

L'assicurata ha poi rilevato una modifica del contratto di locazione e di non avere più versato l'acconto delle spese accessorie, ciò a causa di un'incomprensione con il locatore sorta tra il 2015 e il 2016. L'assicurata ha osservato di avere da quel momento in poi pagato soltanto le spese dopo verifica della sua correttezza.

In merito al posteggio, l'interessata ha precisato di non avere mai chiesto il rimborso, il cui costo è di Fr. 300.- e non Fr. 3'000.- come indicato dalla Cassa di compensazione.

In conclusione, essendo vincolata da un contratto di locazione che prevede un acconto per le spese accessorie, il forfait riconosciuto dall'amministrazione non è corretto. Va invece considerata una pigione lorda, comprensiva della pigione e delle spese accessorie per l'anno 2020, di Fr. 10'942,65.

1.11. Nella risposta del 14 giugno 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, confermando la richiesta di restituzione. Infatti, fino a novembre 2021 ha considerato una pigione annua di Fr. 11'003.- come le è stata comunicata nella domanda di PC del 2009 (Fr. 846,85 x 12 [pigione] + Fr. 840 [forfait ex art. 16b OPC-AVS/AI]) ed è solo dopo avere ricevuto nei mesi di ottobre e novembre 2021 nuova documentazione - il verbale dell'udienza di conciliazione del 14 settembre 2017 e i giustificativi di pagamento della pigione - che ha potuto appurare che la pigione pagata dall'assicurata (Fr. 705.- al mese) era inferiore a quanto ritenuto in precedenza.

Il diritto alla PC della ricorrente va perciò adeguato computando una pigione annua di Fr. 8'460.- (Fr. 705 x 12 mesi), oltre al forfait per le spese di riscaldamento pari a Fr. 840.- fino al 31 dicembre 2020 e a Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

Le spese accessorie effettivamente pagate dall'assicurata non possono invece essere riconosciute, giacché l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC precisa che in caso di conguaglio non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

1.12. Il 20 giugno 2022 (doc. V) la ricorrente ha ribadito di avere un contratto con acconto spese accessorie e quindi di avere il diritto a che le sia computata una pigione con le spese accessorie. Inoltre, ha sottolineato che la Cassa non ha mai indicato che considerava un forfait per le spese accessorie.

L'assicurata ha precisato che dal 2009 pagava una pigione di Fr. 960.-, compresi Fr. 109.- di acconto spese (doc. B2) e che il conguaglio per il riscaldamento nel 2009 era senza il consumo di acqua potabile, che corrispondeva già allora a quello attuale (doc. B3). All'anno pagava dunque Fr. 11'520.- (Fr. 960 x 12), comprese le spese accessorie, ma con "il forfetario da loro indicato di 840.00 / 12 per 851.00 = 10'212.00 + 840.00 = 11'052.00 perciò la cifra di 11'003.00 è in ogni caso non corretta.".

La ricorrente ha fatto presente come non sia vero che la Cassa abbia riconosciuto il forfait di Fr. 840.- fino al 31 dicembre 2020 e poi di Fr. 1'260.-, visto che l'importo della pigione considerato è sempre rimasto lo stesso (docc. B4 e B5).

In conclusione, l'assicurata ha chiesto che il suo diritto alle PC sia rivisto dal 1° gennaio 2009 al 31 settembre 2017 secondo quanto indicato in questo scritto, mentre dal 1° ottobre 2017 ad oggi sulla base di quanto dichiarato in precedenza dal locatore, ovvero che la pigione pagata annualmente dall'inquilina ammonta a Fr. 10'942,65.

1.13. Il 28 giugno 2022 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha informato il Tribunale di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché dal calcolo effettuato il 16 novembre 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio (doc. 51) e al nuovo diritto (doc. 54) è risultato per l'assicurata un diritto più elevato in applicazione delle nuove norme.

2.3. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari apparentemente versate in maniera erronea dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, che il 16 novembre 2021 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 6'715.-.

Per fare ciò, occorrerà in primo luogo sapere quale importo computare a RI 1 a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° ottobre 2017.

2.4. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza che dal 1° ottobre 2017 (doc. 47-7/10) la pigione mensile concordata fra il locatore e l'assicurata conduttrice ammontava a Fr. 705.- e che, nel mese di ottobre 2021, quest'ultima aveva pagato tale importo al proprietario di casa (doc. 49-3/5), con decisione formale del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017.

Concretamente, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che da quel giorno l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato una pigione inferiore (Fr. 9'300.- contro Fr. 11'003.- determinati negli anni passati).

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 6'715.- erroneamente versata da quel momento fino al 30 novembre 2021. Tale ammontare corrisponde alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 1, alla lettera b, nel vecchio e nel nuovo tenore, riconosce alle persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è di Fr. 13'200.- per le persone sole fino al 31 dicembre 2020 e di Fr. 16'440.- nella regione 1, di Fr. 15'900.- nella regione 2 e Fr. 14'520.- nella regione 3 dal 2021.

L'OPC-AVS/AI definisce le spese accessorie riconosciute e le norme determinanti sono cambiate solo nell'importo del forfait.

art. 16a Forfait per spese accessorie

1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'importo annuo del forfait è di 1680 franchi [2520 dal 1° gennaio 2021].

4 La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento

1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2 L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

Nel Commento edito nel gennaio 2020 riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

" Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il riscaldamento e l'acqua calda, altre spese d'esercizio analoghe nonché i tributi pubblici connessi all'uso della cosa. Per le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di riscaldamento, che corrisponde alla metà dell'importo forfettario per le spese accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi forfettari sono stati adeguati per l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all'anno. Nella maggior parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto adeguati.

L'aumento dell'importo forfettario per le spese accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione è illustrata l'evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998–2003. Ne risulta che in quegli anni le spese accessorie sono aumentate in misura doppia rispetto agli affitti netti. Le spese di riscaldamento dipendono sostanzialmente dal prezzo dell'olio da riscaldamento, che dal 2001, anno dell'ultimo adeguamento delle pigioni massime, è raddoppiato. Le altre voci usuali delle spese accessorie, quali l'elettricità o l'acqua calda sono più stabili e seguono perlopiù l'andamento generale dell'inflazione.

Considerata questa base di dati, gli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento vengono aumentati del 50 per cento, ovvero a 2520, rispettivamente 1260 franchi all'anno.".

Dal testo letterale dell'art. 16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre 2020 pari a Fr. 1'680.- e dal 1° gennaio 2021 a Fr. 2'520.- - sono riconosciute unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b OPC-AVS/AI) - ammontanti a Fr. 840.- rispettivamente a Fr. 1'260.- - sono invece concesse ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a proprie spese l'abitazione che locano.

In altre parole, questi due forfait non sono cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto alle prestazioni complementari.

2.7. Nel caso all'esame la valutazione dei fatti diverge fra le parti in merito alla quantificazione delle spese di locazione computabili.

Va osservato preliminarmente come dagli atti prodotti non risulti chiaramente come la Cassa di compensazione sia giunta a computare, dal 2009 (doc. B1), una pigione lorda di Fr. 11'003.-.

Solo con la risposta di causa l'amministrazione ha indicato che tale importo deriva dalla pigione di Fr. 846,85 comunicatale a suo tempo dall'assicurata, riportata su 12 mesi (Fr. 10'163.-), cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI.

Alla richiesta di prestazioni complementari di fine 2009 (doc. 1) l'assicurata ha allegato uno scritto della __________, del 14 marzo 1996 (doc. 4-3/6), indirizzato al suo proprietario di casa, in cui è indicato che, a seguito della richiesta della conduttrice di diminuzione della pigione stante il ribasso dei tassi ipotecari, la pigione di Fr. 951.- stabilita nel 1991, dopo un aumento, doveva essere adeguata al costo della vita e poi al tasso ipotecario. Pertanto, dal 1° ottobre 1996 la nuova pigione mensile era di Fr. 846,85.

In assenza di altre comunicazioni in merito, dal 2009 in poi la Cassa di compensazione ha sempre considerato una pigione totale di Fr. 11'003.-, comprensiva del forfait di Fr. 840.- per le spese accessorie, senza tuttavia precisare gli importi della pigione netta e delle spese.

Se, con il cambiamento del sistema informatico e dei fogli di calcolo dal 2013, la Cassa avesse distinto chiaramente, al capitolo "Locazione", fra "Affitto" e "Costi di riscaldamento forfettari", come ha poi fatto con la decisione di restituzione del 16 novembre 2021, certamente l'interessata si sarebbe accorta già allora dell'errore in cui la Cassa era incappata.

2.8. Come ha ritenuto la ricorrente, non è possibile fare capo, nel suo caso, all'art. 16b OPC-AVS/AI concernente il forfait di Fr. 840.- (dal 2021 di Fr. 1'260.-) per le spese di riscaldamento.

Come sopra esposto, questo forfait è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento secondo l'art. 257b cpv. 1 CO.

Questa circostanza non si realizza nel caso dell'assicurata, visto che dagli atti risulta chiaramente che essa rimborsa al locatore i costi effettivi, che a sua volta quest'ultimo sopporta anticipandone il pagamento ai rispettivi fornitori. In altre parole, l'assicurata non si occupa in prima persona di riscaldare la sua abitazione, ma è il proprietario che vi procede. La ricorrente non riscalda essa stessa la sua abitazione, ma paga al locatore i costi che egli anticipa e che ripartisce e riversa sull'interessata e su altri suoi inquilini.

Il rapporto di locazione concluso fra l'assicurata e il proprietario dell'appartamento di 3 1/2 locali a __________ è iniziato il 1° ottobre 1989 ed è terminato il 30 settembre 1990, con una pigione annua di Fr. 10'200.- pagabile in rate mensili di Fr. 850.-, oltre a Fr. 60.- al mese di acconto spese (doc. A2). Questo contratto si è rinnovato tacitamente ed è ancora in essere.

L'interessata ha comprovato che la pigione mensile pagata nel 2009 ammontava a Fr. 960.- (doc. B2), di cui Fr. 109.- a titolo di acconto spese accessorie (doc. B3), a cui si aggiunge il conguaglio di Fr. 875,70 da versare per le spese di riscaldamento, acqua calda e fognatura, fatturate in totale Fr. 2'094,40.

Essa ha segnalato che, poiché nel corso del 2015 e del 2016 è emerso che un saldo a suo favore di Fr. 646,95 (doc. A3) per le spese di riscaldamento e di acqua calda non le era stato restituito rispettivamente conteggiato sui futuri costi, da quel momento le parti contrattuali hanno di fatto convenuto che la ricorrente non avrebbe più versato al locatore degli acconti e dei conguagli spese, ma soltanto le spese effettive documentate, così da potere essere sicura di pagare i costi reali a suo carico.

Nel 2017 l'interessata ha chiesto al proprietario di casa una riduzione della pigione a seguito della diminuzione del tasso ipotecario e il 14 settembre 2017 (doc. 47-7/10), dinnanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, le parti hanno concluso che "dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile è di fr. 705.- mensili basati sul tasso ipotecario del 1,5% e l'indice del costo della vita di data odierna.".

Il 26 ottobre 2021 (doc. 48) la Cassa ha chiesto all'assicurata di comprovare il pagamento dell'affitto di ottobre 2021, con successiva conferma di pagamento del canone di Fr. 705.- tramite banca (doc. 49-3/5).

La ricorrente ha indicato alla Cassa di pagare un "affitto lordo mensile fr. 705.00 Annuale fr. 8460.-" (doc. A7), specificando poi per il 2020 le spese accessorie. La cifra di Fr. 705.- costituisce, quindi, la pigione netta.

Dagli atti risulta che nel 2011 la ricorrente ha pagato Fr. 2'031,90 di spese per il riscaldamento (doc. 16-5/10), a cui si aggiungono Fr. 94,05 per la fognatura (doc. 16-6/10), Fr. 87,90 per il consumo di acqua potabile (doc. 16-7/10) e Fr. 130.- per la tassa d'abbonamento (per il 2012) (doc. 16-7/10).

Nel 2020, il consumo di acqua potabile a carico della ricorrente ammonta a Fr. 117,50, oltre a Fr. 140.- per la tassa base e a Fr. 6,25 di IVA; la tassa per le canalizzazioni è di Fr. 117.-, a cui si somma l'IVA di Fr. 9,10, per un totale dovuto per l'anno 2020 di Fr. 390,35 (doc. 47-3/10). A ciò si addizionano Fr. 2'092,15 (doc. 47-6/10) per le spese di riscaldamento, acqua calda e corrente delle parti comuni.

2.9. Da quanto precede discende che dal 1° ottobre 2017 la ricorrente versa un canone locativo netto di Fr. 705.- al mese.

A norma dell'art. 10 cpv. 1 lett. b 1a frase LPC, alla pigione si devono poi aggiungere le relative spese accessorie.

In concreto, a detta pigione vanno addizionate le spese accessorie versate effettivamente dall'assicurata al locatore.

Nel caso in esame, non è infatti possibile considerare il rimborso al locatore di tali spese come dei conguagli nel senso stretto del termine e farle rientrare sotto l'art. 10 cpv. 1 lett. b 2a frase LPC senza tenerne conto. Non va infatti dimenticato che per anni l'assicurata ha versato al locatore mensilmente una pigione netta e degli acconti mensili, ma che, a causa di quanto evidenziato, i contraenti hanno convenuto un nuovo sistema di versamento delle spese accessorie per i pagamenti da parte della ricorrente, che prevedeva di saldarle una volta ricevuti i conteggi.

Le spese di Fr. 2'031,90 nel 2011 e di Fr. 2'092,15 nel 2020 per il riscaldamento e l'acqua calda, come pure le spese per le tasse uso canalizzazioni e per il consumo di acqua potabile, assunte personalmente dall'assicurata sulla base delle fatture prodotte dal proprietario di casa, non costituiscono dunque un conguaglio delle spese accessorie, che andrebbe ad aggiungersi agli acconti versati, di solito, mensilmente insieme alla pigione netta.

Per questo motivo, la seconda frase dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC non entra qui in considerazione e, pertanto, la soluzione a cui è giunta la Cassa cantonale di compensazione, ovvero di non considerare le summenzionate spese siccome costituiscono un conguaglio, non è corretta.

La decisione impugnata va annullata e gli atti devono essere rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché provveda ad accertare adeguatamente gli importi e le modalità di pagamento delle pigioni e delle spese accessorie computabili dal 2017 al 2021.

Sulla scorta di questi accertamenti (in merito si veda l'attestazione del 10 gennaio 2022 [doc. 60-2/7] in cui il locatore ha indicato di ricevere dall'interessata una pigione annua di Fr. 10'942,65, spese accessorie comprese), l'amministrazione dovrà ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, computando la pigione netta esposta nei considerandi precedenti e conteggiando le spese accessorie riconoscibili. Il forfait dell'art. 16b OPC-AVS/AI per le spese di riscaldamento non va invece considerato.

La Cassa cantonale di compensazione determinerà eventuali obblighi di restituzione se quanto versato dalla ricorrente sarà inferiore ai Fr. 11'003.- che la Cassa ha a suo tempo stabilito.

Questa Corte evidenzia infine che, poiché possono essere considerate soltanto le spese accessorie connesse alla locazione di un'abitazione, le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC). Il costo di Fr. 300.- (doc. A6) per il posteggio comunale affittato dalla ricorrente non può a giusta ragione essere riconosciuto.

2.10. Visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la ricorrente avrebbe diritto a delle ripetibili, ma non essendo patrocinata non le sono riconosciute (art. 61 lett. g LPGA).

Inoltre, portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. La decisione su opposizione del 16 maggio 2022 è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti necessari e decida nuovamente sul diritto alle PC della ricorrente per il periodo tra il 1° ottobre 2017 e il 30 novembre 2020.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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