Raccomandata
Incarto n. 33.2021.6
TB
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dopo il rifiuto delle prestazioni nel 2009 (doc. 10) e nel 2018 (docc. 22 e 23), il 4 maggio 2020 (doc. 25) RI 1, 1949, ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni complementari, che la Cassa cantonale di compensazione ha respinto il 15 giugno 2020 (docc. 30 e 31), essendo in presenza, come in precedenza, di un'eccedenza di entrate (nel 2020 di Fr. 3'937.-). In particolare l'amministrazione ha conteggiato una rinuncia di sostanza di Fr. 50'000.-, due rendite pensionistiche di Fr. 9'648.- e di Fr. 3'284.- e dei ricavi da rinuncia di sostanza di Fr. 20.-.
1.2. Il 6 luglio 2020 (doc. 32) l'assicurata si è opposta alla decisione chiedendo di essere sentita e il 2 febbraio 2021 (doc. 33) la Cassa di compensazione le ha chiesto delle precisazioni sulle sue rendite, sulla trattenuta effettuata dall'Ufficio di esecuzione e sul diritto di abitazione stabilito a suo favore - e del marito - nel 2000 al momento della donazione dell'abitazione coniugale al figlio, diritto tuttavia non più iscritto a registro fondiario (doc. 35).
1.3. Con decisione su opposizione del 30 marzo 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che da un'accurata revisione dell'intera situazione l'eccedenza dei redditi aumentava a Fr. 11'789.- e quindi la sua situazione peggiorava.
L'amministrazione ha dapprima esposto le norme applicabili in ambito di rinuncia di sostanza avendo l'assicurata donato al figlio nel 2000, unitamente al marito, il fondo n. 1346 RFD di __________, con la riserva, in favore dei donatori, di un diritto di abitazione a titolo gratuito vita natural durante. Essa ha poi ricordato di avere già fatto peritare detto immobile nell'ambito della domanda PC del 2018 e che in virtù dell'art. 17a OPC-AVS/AI occorreva dedurre dal valore venale di Fr. 500'000.-, ritenuto in ragione di un mezzo riferito alla sua quota di comproprietà, l'ammortamento di Fr. 180'000.- corrispondente ai 18 anni dal 2000 al 2018. Dall'importo rimanente di Fr. 70'000.- si doveva quindi dedurre l'ipoteca di Fr. 295'478.- (cfr. notifica di tassazione 2000-2001) che gravava l'immobile al momento dell'alienazione e che nel foglio di calcolo non era stata considerata. Inoltre, per potere determinare correttamente il diritto di abitazione capitalizzato ricevuto come controprestazione, la Cassa di compensazione ha osservato che avrebbe dovuto effettuare una nuova perizia per determinare il valore locativo di mercato del diritto di abitazione, ma che già solo computando il valore locativo fiscale, e dopo averlo capitalizzato, la rinuncia di sostanza si azzera totalmente. Conseguentemente, nessun importo va computato quale rinuncia di sostanza.
Sul conteggio delle due rendite della previdenza professionale che l'assicurata percepisce, la Cassa ha osservato che il 28 maggio 2020 (doc. 35-2/9) l'Ufficio esecuzione ha pignorato Fr. 176.- dalla rendita versata dalla __________ per tacitare due creditori. Pertanto, rifacendosi alla giurisprudenza federale (9C_533/2009), la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto che quando un'entrata viene ridotta, per determinare il diritto alle PC occorre tenere conto soltanto della prestazione netta ricevuta e quindi dell'entrata ricevuta effettivamente e di cui si può liberamente disporre.
Se, invece, la riduzione dell'entrata avviene senza una base legale, occorre esaminare se la stessa configura una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'amministrazione ha perciò computato la rendita della previdenza professionale al netto del pignoramento dell'Ufficio di esecuzione (Fr. 9'100.-).
Quanto al diritto di abitazione cancellato nel 2008 dal Registro fondiario (docc. 35-8/9 e 35-9/9), la Cassa ha osservato che così facendo l'assicurata ha rinunciato al diritto, ma va ritenuto come se esso fosse ancora in essere (N. 3482.13 DPC). Il suo valore (Fr. 12'900.-) va pertanto computato nei redditi, mentre le spese di manutenzione (Fr. 3'225.-) devono essere aggiunte alle spese riconosciute. L'eccedenza di entrate è di Fr. 11'789.- (doc. A1).
1.4. Con ricorso del 26 aprile 2021 (doc. I) RI 1 ha contestato che l'amministrazione abbia peggiorato la sua situazione inserendo l'importo di Fr. 12'900.-, che va dunque stralciato.
La ricorrente ha ricordato di avere risposto negativamente alla domanda sull'apposito questionario a sapere se nei 20 anni precedenti aveva venduto o donato delle proprietà, visto che l'atto di donazione era stato costituito nell'aprile 2000. Dopo la morte del marito nel 2002, nel febbraio 2003 ha definitivamente lasciato la casa al figlio e da allora vive in locazione. Il figlio si è assunto tutti gli oneri ipotecari e ha provveduto alle migliorie dell'immobile. Nell'atto di donazione non figura alcun diritto di abitazione a favore dei genitori, perché la loro volontà era di lasciare l'immobile al figlio senza diritti a loro nome. Secondo l'assicurata, visto che nel 2003 ha lasciato l'abitazione, il suo diritto di abitazione è decaduto automaticamente e la cancellazione avvenuta nel 2008 non ha mutato la situazione.
1.5. Nella risposta dell'11 maggio 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.
L'amministrazione ha osservato che l'assicurata ha risposto negativamente alla domanda n. 17 sulla vendita o donazione di beni mobili dopo il 1964, mentre con rogito del 26 aprile 2000 ha donato al figlio, insieme al marito, la sua quota di comproprietà. Contestualmente, è stato costituito un diritto di abitazione a titolo gratuito a favore di entrambi i genitori, che è poi stato cancellato nel 2008. Non essendoci dunque motivi di salute alla base del cambio di domicilio da parte della ricorrente, la cancellazione del diritto di abitazione dal registro fondiario deve essere considerata quale rinuncia di reddito giusta il N. 3482.13 DPC.
1.6. L'assicurata non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Va evidenziato come il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
In caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, l'assicurata ha chiesto l'attribuzione di prestazioni complementari nel 2020, perciò le modifiche del 22 marzo 2019 non sono applicabili. Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono dunque quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 3 riconosce sia alle persone che vivono che a quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, in particolare le
" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;".
L'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.4. Nella decisione impugnata, la Cassa ha computato all'insorgente l'importo di Fr. 3'225.- quali spese di manutenzione relative al diritto di abitazione e un ricavo da diritto di abitazione di Fr. 12'900.-, corrispondente al valore locativo dell'immobile che l'assicurata ha donato al figlio nel 2000. Inoltre, contrariamente alla decisione formale del 15 giugno 2020 (doc. 31), non ha più conteggiato una rinuncia di sostanza, ritenendo che l'importo corrispondente si fosse azzerato con il computo dei debiti, e ha diminuito a Fr. 9'100.- l'ammontare della rendita pensionistica ricevuta da __________.
Queste modifiche, rispetto alla predetta decisione formale, l'hanno portata a ritenere un'eccedenza di entrate di Fr. 11'789.- contro i precedenti Fr. 3'937.- e quindi a rifiutare sempre le PC.
La ricorrente ha dapprima contestato che sia stato costituito un diritto di abitazione a favore suo e del marito contestualmente alla donazione dell'abitazione familiare al figlio nel 2000, non essendo questa la loro volontà.
Poi ha affermato che è dal 2003 che non abita più nell'abitazione familiare che ha donato al figlio, perciò già a quel momento è decaduto automaticamente il suo diritto d'abitazione.
La richiesta del 2008 (doc. 35-9/9) di cancellazione dal Registro fondiario non ha fatto altro che confermare la situazione che si era creata. Essa ha pertanto chiesto lo stralcio dell'importo di Fr. 12'900.- dal calcolo del diritto alle prestazioni complementari.
2.5. Va evidenziato innanzitutto come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).
2.6. Il 26 aprile 2000 (doc. A2) il notaio avv. __________ ha rogato l'atto n. 769 avente per oggetto la donazione del fondo n. 1346 RFD di __________.
In quell'occasione, RI 1 e il marito __________ hanno donato ciascuno la propria quota di comproprietà di un mezzo al figlio, il quale è subingredito assumendosi il debito di Fr. 238'661,30, valuta 30 aprile 2000 (cfr. punto 2).
Inoltre, a favore dei donanti "viene costituito un diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito. Lo stesso sarà iscritto ad opera del notaio a Registro Fondiario. Le parti si accorderanno in separata sede sul pagamento degli interessi." (cfr. punto 3).
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2000 è stato quindi costituito a suo favore - e del marito, poi deceduto nel 2002 - un diritto di abitazione vita natural durante. La prova della sua avvenuta iscrizione, e quindi della sua esistenza e validità, è data dalla richiesta del 25 aprile 2008 (doc. 35-9/9) dell'assicurata stessa all'Ufficio dei Registri di cancellare tale servitù, ciò che ha avuto luogo lo stesso giorno (doc. 35-8/9).
Ciò significa, quindi, che l'assicurata ha rinunciato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, senza esserne giuridicamente obbligata e senza una controprestazione adeguata giusta la giurisprudenza, alla servitù personale di cui era beneficiaria sull'immobile in cui non viveva più già dal 2003.
Occorre dunque esaminare se la cancellazione di questo diritto di abitazione ha delle ripercussioni dal profilo del diritto alle prestazioni complementari.
2.7. In merito al diritto di abitazione (art. 776 CC), occorre rilevare che la sua caratteristica è di essere strettamente personale. Pertanto, il diritto di abitazione è incedibile e non è trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC). Nel suo esercizio e in ragione della sua stessa natura, non può essere ceduto; appartiene, piuttosto, unicamente alla sola persona del suo titolare.
Questo diritto si limita dunque alla facoltà del suo titolare di abitare lui stesso l'appartamento o di farlo abitare eventualmente dai membri della propria famiglia o dalle persone con lui conviventi (art. 777 CC; DTF 52 II 136).
Pertanto, nel caso in cui un assicurato sia costretto a rinunciare all'esercizio del suo diritto di abitazione e non può più cederlo, legalmente, per il calcolo delle prestazioni complementari non va considerato il controvalore di questo diritto nei suoi redditi (DTF 99 V 110 consid. 3 = RCC 1974 pag. 195; N. 3433.05 DPC).
Le cause di cessazione dell'usufrutto e del diritto di abitazione sono comuni e previste agli artt. 748 a 750 CC: una convenzione di cessazione, la cessazione alla domanda dell'usufruttuario, la morte dell'usufruttuario o lo scioglimento della persona giuridica titolare dell'usufrutto, la decorrenza del termine, la perdita totale della cosa gravata o altre cause d'estinzione.
La dottrina precisa in merito al diritto d'abitazione che non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato. Ma se è accertato che il suo beneficiario non è più definitivamente in grado di esercitarlo, per esempio perché ha dovuto essere ospitato in una casa per anziani, il proprietario può domandarne la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC. È anche possibile che il non esercizio del diritto permette di dedurne una rinuncia per atti concludenti (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2505a; Stucker Cédric/Delgado Danilo, Les conséquences d'un dessaisissement - La perspective des prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: Der schweizer Treuhänder, 2010, pag. 514).
Nell'ambito delle prestazioni complementari la costituzione di un usufrutto/diritto di abitazione a favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura in cui l'usufruttuario/beneficiario del diritto d'abitazione ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe, in assenza, beneficiarne senza fare capo ad altri mezzi finanziari.
Pertanto, nel calcolo delle prestazioni complementari il reddito dell'usufrutto/diritto d'abitazione va preso in considerazione nei suoi redditi quale reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
In virtù dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a).
2.8. A sostegno della sua decisione, la Cassa ha citato il N. 3482.13 DPC, che prevede che se una persona non esercita più o rinuncia del tutto a esercitare un diritto di abitazione – in particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene registrato nel medesimo – il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Fanno eccezione i casi in cui l'esercizio del diritto di abitazione non è più possibile per ragioni di salute (v. N. 3433.05). Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che la persona avente il diritto d'abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all'esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di fabbricati).
Il valore locativo va stabilito secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli valevoli per l'imposta federale diretta.
In tal senso, l'amministrazione ha computato nei redditi della ricorrente un valore del diritto di abitazione di Fr. 12'900.- e quali spese di manutenzione del fabbricato l'importo di Fr. 3'225.-.
L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.
Come visto, infatti, la cancellazione a Registro fondiario del diritto di abitazione vita natural durante corrisponde alla rinuncia a tale diritto ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (N. 3482.13 DPC). Di conseguenza, poiché per principio nel calcolo delle PC i proventi a cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC), è indubbio che il valore del diritto di abitazione di cui l'assicurata beneficiava fino al 2008, seppure fosse già dal 2003 che non l'esercitava più, va computato come reddito secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.
Tale reddito corrisponde al valore locativo dell'immobile sul quale la servitù personale era stata costituita. Dalla notifica di tassazione 2001-2002 (doc. 3) risulta che l'autorità fiscale ha accertato l'importo di Fr. 12'900.-, che va quindi pacificamente ritenuto dal TCA.
Per quanto concerne le spese di manutenzione, esse vanno calcolate secondo l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI e quindi in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che rinvia all'art. 2 RLT ed è stato ripreso dalla Circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria, fino al 31 dicembre 2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo. Dal 1° gennaio 2014 è del 10% rispettivamente 20%.
In concreto, quindi, partendo da un valore locativo accertato di Fr. 12'900.- si hanno delle spese di manutenzione dell'immobile di Fr. 3'225.- (25% di Fr. 12'900.-).
2.9. In conclusione, nei redditi determinanti della ricorrente va inserito il valore del diritto d'abitazione di Fr. 12'900.-, mentre nelle spese riconosciute le spese di manutenzione di Fr. 3'225.-.
Poiché già computando questi importi si ha un'eccedenza di entrate (Fr. 11'789.-) che non permette di concedere alla ricorrente le prestazioni complementari, non occorre verificare oltre la rinuncia della sostanza avvenuta nel 2000 sotto forma di donazione dell'abitazione familiare rispettivamente se la controprestazione ricevuta era adeguata e quindi se nessun importo, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, debba essere computato a tale titolo.
Nemmeno occorre verificare la correttezza dell'importo ritenuto dalla Cassa di compensazione a titolo di rendita pensionistica, perché qualora si computasse l'importo (lordo) (Fr. 9'648.-) versato alla ricorrente dalla Fondazione in luogo dell'ammontare (netto) (Fr. 9'100.-) comprensivo della trattenuta effettuata dall'Ufficio di esecuzione, si avrebbe un ulteriore peggioramento.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti