Raccomandata
Incarto n. 33.2021.3
TB
Lugano 19 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 17 dicembre 2014 (doc. B1) RI 1, 1949, ha presentato domanda di PC nel nostro Cantone allegando, in particolare, la comunicazione della rendita per coniuge superstite del II pilastro di Fr. 3'852.- annui insorta il 1° ottobre 2014 (doc. B4), la comunicazione della rendita estera di € 1'214.- all'anno percepita dall'assicurata nel 2013 (doc. B5) e la decisione di PC emessa dal Canton __________ dal 1° ottobre 2014 (doc. B6) in cui era stato tenuto conto di entrambe queste rendite.
1.2. Con decisione del 12 gennaio 2015 (doc. B28) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurata le prestazioni dal 1° gennaio 2015 nella misura di Fr. 1'431.- al mese, considerando quali entrate soltanto la rendita AVS versata dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton __________ e indicando che la rendita LPP e la rendita estera erano di Fr. 0.
Questo diritto è stato confermato il 1° aprile 2015 (doc. B28) poi, a seguito della richiesta del 9 luglio 2015 (doc. B18) della Cassa di presentare un documento attestante l'ammontare della rendita estera (doc. B17), il 25 luglio 2015 (doc. 17) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata e dal 1° agosto 2015 l'ha fissato in Fr. 1'051.- mensili, tenendo conto di una rendita __________ di Fr. 4'561.- (doc. 18).
1.3. A fine 2018 (doc. 31) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione periodica ed è emerso il versamento di una rendita del II pilastro, che l'8 febbraio 2019 (doc. 37) la Cassa ha indagato ulteriormente ricevendo la relativa documentazione (doc. 38).
A ciò ha fatto seguito la decisione dell'8 marzo 2019 (doc. 41) con cui la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle PC dal 1° gennaio 2015 computando la rendita del II pilastro e la rendita estera, con conseguente diminuzione del diritto a prestazioni (docc. 43-60) e con contestuale richiesta dell'amministrazione di restituirle Fr. 21'848.- per prestazioni complementari versate a torto.
1.4. Il 20 marzo 2019 (doc. B20) l'assicurata si è opposta alla decisione di restituzione, rilevando di avere sin dall'inizio prodotto tutta la documentazione necessaria, compresi i documenti relativi alla rendita estera e a quella del II pilastro, come pure la decisione di PC del Canton __________ che ha considerato queste due rendite. Inoltre, la Cassa stessa il 9 luglio 2015 le ha chiesto a quanto ammontasse la rendita __________, che è stata computata solo da quel momento.
L'opponente ha perciò ritenuto ingiustificato il debito e ha fatto presente la sua difficoltà a rimborsare l'importo richiesto.
A domanda del 25 marzo 2019 (doc. B21) della Cassa, l'assicurata ha confermato il 5 aprile 2019 (doc. B22) che la sua lettera del 20 marzo 2019 era da intendersi come una istanza di condono, visto che la richiesta di restituzione faceva seguito a un errore di calcolo che non le poteva essere imputato.
1.5. Con decisione del 24 dicembre 2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono dell'assicurata, evidenziando che benché essa avesse dichiarato nel formulario di richiesta delle PC la rendita del II pilastro e quella estera, nella prima decisione del 12 dicembre 2015 (recte: gennaio) non le ha notificato l'assenza di computo di queste due pensioni.
A seguito dell'aumento della rendita __________ dal 1° ottobre 2014, con la decisione del 25 luglio 2019 è stato rivisto il suo diritto dal 1° agosto 2015 computando la pensione estera in Fr. 4'561.-. Ma nelle successive decisioni di PC del 19 giugno 2016 e del 26 marzo 2018, come pure nella comunicazione dell'11 dicembre 2017, l'assicurata non l'ha informata che nel calcolo PC non era stata inclusa la rendita del II pilastro.
Pertanto, l'amministrazione ha rimproverato all'interessata di non averle comunicato che queste decisioni erano errate non includendo le rendite percepite. Peraltro, l'assicurata non l'ha neppure informata dell'aumento della rendita percepita dalla previdenza professionale (da Fr. 3'852.- nel 2015 a Fr. 4'264.- dal 2016). L'amministrazione non ha perciò riconosciuto la sua buona fede e ha precisato che a seguito della perenzione di un anno prevista dall'art. 25 cpv. 2 LPGA, doveva essere stralciata dall'importo da restituire la rendita __________ dal 1° gennaio al 31 luglio 2015, perciò l'importo era da ricalcolare.
In effetti, con decisione del 10 gennaio 2020 (doc. B27) la Cassa ha stralciato la rendita estera dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, ricalcolando il diritto alle PC dell'assicurata e compensando l'importo di Fr. 2'779.- con l'ammontare delle prestazioni da restituire, che quindi si è ridotto a Fr. 19'069.-.
1.6. Dopo il reclamo (recte: opposizione) del 20 gennaio 2020 (doc. III/2) formulato dall'allora patrocinatore legale dell'assicurata, il 18 febbraio 2020 (doc. B23) ha avuto luogo un incontro tra le parti e con decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione e ha negato il condono dell'importo da restituire.
L'amministrazione ha osservato di non potere ritenere la motivazione addotta dall'opponente di non conoscere la lingua italiana per giustificare di non essersi potuta accorgere dell'errore commesso dalla Cassa. Infatti, l'assicurata era al beneficio di una prestazione complementare versata dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di __________, che aveva computato una "rente LPP" di Fr. 3'852.- e quindi l'assicurata non poteva non sapere che la rendita LPP di Fr. 0.- indicata nella decisione ticinese fosse qualcosa di diverso da quanto considerato dall'altra Cassa, vista l'affinità lessicale fra i due termini e la familiarità con i calcoli PC avendone beneficiato in passato.
Questo errore, facilmente rilevabile, doveva fare sorgere il dubbio all'assicurata di beneficiare indebitamente delle prestazioni e pertanto doveva segnalarglielo come previsto dal N. 4652.03 DPC. L'amministrazione ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, tale obbligo non è specificato nelle decisioni di PC, né in quelle emesse dalla Cassa ticinese né in quelle della Cassa __________, ma è alla base di un comportamento negligente rispetto a un errore che può essere commesso dall'amministrazione.
Oltre a ciò, non comunicandole l'aumento annuo di Fr. 412.- dal 2016 della rendita del II pilastro l'assicurata ha violato l'obbligo di informare previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI.
Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza grave e dunque la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra verificare il presupposto dell'onere gravoso per il condono.
Infine, l'amministrazione ha ribadito la correttezza della compensazione effettuata di Fr. 2'779.-, perciò l'importo da restituire ammontava a Fr. 19'069.-.
1.7. Il 29 gennaio 2021 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di accogliere la domanda di condono, essendo stata in totale buona fede avendo presentato con la richiesta delle prestazioni i documenti attestanti di beneficiare delle rendite del II pilastro ed estera. La ricorrente ha rilevato che "Non conosco la lingua italiana per cui basandomi sull'esito della domanda, e in modo particolare sulla somma totale che mi veniva riconosciuta, non potevo pensare ad un errore. La somma infatti differiva di poche centinaia di franchi rispetto a quanto percepito in precedenza nel Canton __________.".
A suo dire, la differenza di circa Fr. 200.- tra quanto percepito a __________ e in Ticino, stante la documentazione prodotta a comprova delle rendite ricevute, non poteva farle sorgere alcun dubbio sulla bontà della decisione emessa dalla Cassa.
Essa ha evidenziato come l'errore all'origine del versamento indebito non possa ora essere posto a suo carico, vista la sua buona fede, ma all'autorità che ha peraltro ammesso l'errore. Addossarle la responsabilità dell'errore facendosi carico delle conseguenze commesse da terzi sarebbe del tutto iniquo.
L'assicurata ha inoltre fatto presente che con il suo reddito attuale di Fr. 2'600.- mensili non è in grado di saldare l'importo richiesto, poiché la metterebbe in gravi difficoltà economiche.
1.8. Il 19 febbraio 2021 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, poiché non ha riconosciuto la buona fede della ricorrente, la quale non le ha tempestivamente comunicato che la prestazione complementare concessale il 12 gennaio 2015 faceva erroneamente astrazione della rendita percepita dalla previdenza professionale.
Riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni dell'opposizione, l'amministrazione ha ritenuto il ricorso destituito di fondamento e ne ha proposto la reiezione.
1.9. Il 5 marzo 2021 (doc. V) la ricorrente ha prodotto al Tribunale numerosa documentazione a sostegno della propria posizione (docc. B1-B28), sulla quale la Cassa di compensazione si è pronunciata il 22 marzo 2021 (doc. VII) affermando di non avere ulteriori considerazioni da formulare al riguardo.
1.10. L'assicurata non si è più espressa (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In concreto, con decisione formale dell'8 marzo 2019 (doc. 41) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2019 emettendo una decisione di restituzione "computando correttamente la rendita del secondo pilastro e la rendita percepita dalla __________.".
Nella decisione di rifiuto del condono del 24 dicembre 2019 (doc. III/3), l'amministrazione ha osservato che ha erroneamente calcolato la PC di diritto non considerando la rendita ricevuta dal II pilastro di Fr. 321.- al mese e l'effettiva rendita pensionistica estera inizialmente di € 101,56 al mese, passata dal 1° ottobre 2014 a € 4'394,88 annui. Inoltre, la Cassa le ha rimproverato di non averla informata che la rendita versata dalla previdenza professionale era aumentata dai Fr. 3'852.- percepiti nel 2015 ai Fr. 4'264.- ricevuti dal 2016. Biasimando l'assicurata che non le ha comunicato che le decisioni di PC ricevute non includevano anche queste rendite, la Cassa ha escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza del 5 aprile 2019 di condonarle l'importo di Fr. 21'848.- stabilito con la decisione di restituzione dell'8 marzo 2019, cresciuta in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché ella ha debitamente informato la Cassa cantonale di compensazione già al momento della richiesta delle PC che riceveva tre rendite fornendo i relativi documenti giustificativi, così come risulta dal formulario di richiesta delle prestazioni complementari. Inoltre, non sapendo l'italiano, la ricorrente non era in grado di capire se c'era stato un errore, anche perché la differenza dell'importo percepito era minima (circa Fr. 200.-) rispetto a quanto ricevuto in precedenza nel Canton __________ e quindi difficilmente poteva sorgerle un dubbio visto che aveva prodotto tutti i necessari documenti.
Essa si è pertanto comportata correttamente nei confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore che ora ingiustamente si riverbera su di lei, perciò la sua indubbia buona fede deve portare al condono della somma da restituire.
2.6. Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. Nel caso concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurata avrebbe potuto e dovuto informarla già nel 2015 che il calcolo delle PC effettuato senza il computo della rendita LPP e della rendita estera era errato.
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari.
Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date dall'assicurata, la Cassa ha ritenuto fra i suoi redditi computabili unicamente la rendita per vedova AVS di Fr. 11'280.- e ha espressamente indicato che le rendite LPP e le rendite estere erano pari a Fr. 0.-.
Tuttavia, nel formulario di richiesta delle PC l'assicurata aveva allegato la comunicazione dell'11 gennaio 2014 (doc. B5) valida ai fini fiscali del__________ che nel 2013 le ha versato una rendita annua di € 1'214.- pari a una rendita netta mensile di € 101,56, la comunicazione del 24 settembre 2014 (doc. B4) della Fondazione II pilastro __________ che le ha riconosciuto il diritto a una rendita per coniuge superstite dal 1° ottobre 2014 di Fr. 3'852.- annui pari a Fr. 321.- al mese e la decisione del 19 novembre 2014 (doc. B6) di concessione delle PC dal 1° ottobre 2014 emessa dalla Cassa cantonale __________ di compensazione che comprendeva queste due rendite.
Inizialmente, ossia con le decisioni del 12 gennaio e del 1° aprile 2015, l'amministrazione non ha computato nei redditi della ricorrente né la rendita della previdenza professionale né la rendita estera, ma di quest'ultima si è accorta il 9 luglio 2015 e da quel momento in poi ne ha tenuto conto nel calcolo delle PC, seppure non aggiornando l'importo nel tempo.
Per contro, la Cassa si è accorta di non avere computato per errore la rendita del II pilastro soltanto con la ricezione del formulario di revisione periodica a fine anno 2018.
Tale scoperta ha indotto l’amministrazione, l'8 febbraio 2019 (doc. 37), ad approfondire la situazione chiedendo all'assicurata di produrre una dichiarazione della sua Cassa pensione e di altra assicurazione per il III pilastro attestante la rendita versata per l'anno 2017/ 2018 e la data di inizio e poi di ricalcolare il suo diritto alle PC.
I nuovi fogli di calcolo allestiti l'8 marzo 2019 (docc. 42-60) con la decisione di restituzione hanno modificato la situazione. Infatti, la Cassa ha aggiunto dal 1° gennaio 2015 la posta della rendita LPP e della rendita estera, quest'ultima fino al 31 luglio 2015 avendola in seguito già computata - sebbene per un importo inferiore - e ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi e la conseguente diminuzione della differenza con le spese riconosciute, l'importo di diritto delle PC si è ridotto.
In queste circostanze, è fuori di dubbio che l'errore di mancato computo di uno/due redditi ha avuto quale conseguenza per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione materiale.
2.8. La ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione corretta, ovvero che essa percepiva complessivamente tre rendite così come risultava pure dalla decisione di attribuzione delle PC da parte della Cassa di compensazione __________, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lei ed essere obbligata a restituire un importo che le è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.
In effetti, come prevedono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata ha correttamente comunicato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione quali erano i suoi redditi, indicando nel formulario di richiesta di una prestazione complementare (doc. 1) gli importi percepiti (domanda n. 25 [rendite di ogni specie]: Fr. 321.-/mese e domanda n. 26 [pensioni estere]: € 101,56/mese) e allegando tutti i relativi documenti giustificativi.
Tenendo però conto soltanto della rendita di vedovanza dell'AVS, la Cassa cantonale di compensazione ha commesso un evidente errore, poiché ha omesso di computare anche la rendita LPP di vedovanza e la rendita pensionistica estera.
In un secondo momento, poi, l'amministrazione si è accorta che l'assicurata percepiva una rendita __________ e dal 1° agosto 2015 l'ha correttamente computata nei redditi, mentre non vi ha mai inserito pure la rendita del II pilastro.
2.9. L'amministrazione ha negato la buona fede all'assicurata rimproverandole di non averla avvisata tempestivamente che le decisioni del 12 gennaio e del 1° aprile 2015 erano sbagliate.
In effetti queste decisioni, e le seguenti, sono manifestamente errate e per tale risultato una colpa va certamente attribuita all'amministrazione per non avere sin dall'inizio recepito le informazioni che l'Agenzia comunale AVS le ha correttamente fornito e per non avere letto attentamente i documenti prodotti dall'assicurata, dai quali indiscutibilmente emergeva che la stessa era al beneficio di più rendite, così come ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton __________.
L'errata comprensione iniziale della situazione economica della ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirle indebitamente delle prestazioni e poi a chiederle in restituzione.
Nonostante l’importante mole di lavoro cui è confrontata la Cassa, si impone una maggiore attenzione da parte dei funzionari della Cassa nell'evasione delle domande di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati rendendo la disamina della loro richiesta più veloce e più facile come nell'evenienza concreta. Questa circostanza non deve però evidentemente andare a discapito degli interessati e ritorcersi, come in specie, contro di loro.
Nonostante tale rilievo, è corretto che, come rilevato dalla Cassa nella decisione su opposizione, "L'evidente errore commesso, di facile rilevazione, doveva far sorgere il dubbio all'opponente di beneficiare di un'illecita prestazione e pertanto doveva essere segnalato alla Cassa." (pag. 4).
2.10. Secondo consolidata giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97 consid. 2c).
Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005 consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.
2.11. Stante quanto esposto, la circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'esistenza di più redditi, il 12 gennaio 2015 e poi ancora il 1° aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha computato nei redditi della ricorrente soltanto la rendita AVS di Fr. 11'820.- per calcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio all'assicurata e portarla ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo era corretto.
Ciò, soprattutto visto che le sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare sin dall'inizio.
Inoltre, non trattandosi della prima decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, essa poteva confrontarla con quella emessa dalla Cassa __________ soltanto pochi mesi prima e quindi questa circostanza avrebbe dovuto portare l'interessata a prestare una particolare attenzione. Infatti, un semplice controllo di corrispondenza fra gli importi ritenuti in quella decisione e in quella emessa il 12 gennaio 2015 dalla Cassa ticinese, ma anche il 1° aprile 2015, avrebbe permesso all'assicurata di facilmente capire che v'era stato un manifesto errore nel riportare i suoi redditi, poiché facevano chiaramente difetto i valori relativi alla rendita del II pilastro e alla rendita estera che invece figuravano nella decisione del 19 novembre 2014.
Tale circostanza non poteva sfuggire all'assicurata.
Inoltre, il foglio di calcolo PC, per certo su questo punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha conoscenze della lingua italiana, ma di quella francese come l'interessata. L'assonanza dei termini utilizzati nelle due lingue è infatti evidente: "Rente étrangère" e "Rente LPP" da una parte e "Rendite estere" e "Rendite LPP" dall'altra.
Per di più, proprio perché nel formulario di domanda essa aveva espressamente indicato e comprovato le rendite ricevute, la ricorrente si doveva perciò accorgere con facilità che nei fogli di calcolo del 12 gennaio 2015, allegati alla decisione di pari data, non erano state inserite le poste di due di tre rendite percepite.
In effetti, alle voci summenzionate è indicata espressamente la cifra di Fr. 0.-, ciò che rendeva molto facile anche per l'assicurata capire che l'importo riportato nei fogli di calcolo non era corretto.
D'altronde, se l'assicurata lamenta difficoltà di lingua per capire la decisione della Cassa di compensazione in ambito PC, queste difficoltà le ha allora per tutte le questioni amministrative che ruotano attorno alla sua quotidianità. Ciò non può però essere ribaltato sull'amministrazione. Se l'assicurata non è in grado di capire il contenuto di una comunicazione scritta a causa dell'ignoranza della lingua ufficiale vigente nel Cantone in cui abita è tenuta a chiedere aiuto a terze persone nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione altrimenti, come in questo caso, deve sopportare le conseguenze della sua inattività nel capire le comunicazioni, ufficiali e non, che le sono indirizzate (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, consid. 2.12; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, consid. 2.14).
D'altronde, così essa ha fatto per la richiesta di prestazioni complementari, che è stata compilata direttamente dall'Agenzia comunale AVS, così pure, come dichiarato in sede di audizione il 18 febbraio 2020 (doc. B23), per le sue dichiarazioni di imposta (doc. B24), che sono state compilate dal __________. Anche la pratica inerente la rendita pensionistica estera (doc. B12) e la comunicazione alla Cassa del 22 marzo 2018 (doc. 28) di aumento della pigione sono state allestite da questo ente, perciò nulla le impediva di rivolgersi nuovamente ad esso, o a terze persone, per capire il contenuto della decisione del 12 gennaio 2015 e la seguente, identica, del 1° aprile 2015, e meglio il motivo per cui alle voci "Rendite LPP" e "Rendite estere" figurava la cifra di Fr. 0.-.
E ciò, soprattutto, visto che le notifiche di tassazione IC 2014 e 2015 recavano invece correttamente gli importi delle sue rendite (docc. B25 e B26).
L'assicurata, nel suo ricorso, sostiene che la differenza dell'importo di diritto della prestazione complementare che le è stata attribuita il 12 gennaio 2015 (Fr. 1'431.-) di poco superiore rispetto a quella decisa il 19 novembre 2014 dal Canton __________ (Fr. 1'182.-) ciò che le poteva fare pensare a una differenza cantonale degli importi ritenuti per alcune voci (in effetti, il costo della pigione lorda non è lo stesso tra l'abitazione di cui disponeva prima e dopo il suo trasferimento nel nostro Cantone). L’argomento non è di pregio. La differenza mensile di Fr. 249.- è di tutto rilievo (costituisce un importo annuo di Fr. 2'988.-) e non poteva e doveva sfuggire la significativa differenza. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto informarsi presso la Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS od eventualmente terze persone, in merito all'anomalia del mancato inserimento di tutte le sue rendite pensionistiche, visto che poco tempo prima le aveva segnalato di riceverle.
A maggior ragione, l'assicurata doveva agire in tal senso quando il 9 luglio 2015 l'amministrazione si era accorta che non era stata computata la rendita __________ e, di conseguenza, dal 1° agosto 2015 il diritto alle prestazioni complementari era diminuito.
A quel momento, includendo il foglio di calcolo delle PC soltanto la rendita estera, ma non anche quella della LPP, l'interessata aveva un'occasione in più, oltre a quelle, mancate, successive alle decisioni del 12 gennaio 2015 e del 1° aprile 2015, per fare notare alla Cassa di compensazione l'errore in cui era incorsa.
2.12. In conclusione, questa omissione non può essere configurata come una semplice negligenza di grado lieve tale da poter tutelare la buona fede della ricorrente, siccome mitigata dai grossolani errori commessi dalla Cassa cantonale di compensazione che va richiamata a miglior diligenza.
L’errore era evidente e, non comunicando alla Cassa cantonale di compensazione l’omesso computo della rendita LPP e della rendita estera, l'agire della ricorrente costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave (STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021; STCA 33.2020.20 del 22 febbraio 2021).
La circostanza della scarsa conoscenza della lingua italiana non può condurre a una diversa conclusione (per un caso in cui l'età avanzata e le scarse conoscenze scolastiche della ricorrente sono state ininfluenti sulla connotazione del grado di negligenza, cfr. STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020).
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, ed il loro completo e corretto computo, sono sicuramente rilevanti per la determinazione del diritto all'aiuto statale ed eventuali errori vanno segnalati alla Cassa di compensazione.
Ciò comporta un obbligo generale per gli assicurati di controllare le decisioni che pervengono loro, come d'altronde figura sui fogli di calcolo annessi alle decisioni delle prestazioni complementari:
" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. (…).".
Neppure la circostanza che l'amministrazione si sia accorta del suo errore soltanto quattro anni dopo sulla scorta di una revisione periodica tutela la buona fede dell'insorgente.
2.13. Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA, la domanda di condono deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente le gravi difficoltà economiche della richiedente.
La decisione emessa dalla Cassa il 18 dicembre 2020 deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.14. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.
Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti