Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2021.13
Entscheidungsdatum
20.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2021.13

IR/sc

Lugano 20 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, 1950, domiciliato a __________, ha chiesto, l’11 novembre 2003, alla Cassa cantonale di compensazione di essere posto al beneficio di prestazioni complementari (PC qui di seguito). Dopo articolata istruttoria, che non giova qui evocare, l’amministrazione (doc. 11) gli ha riconosciuto il diritto a prestazioni. A seguito delle revisioni periodiche il diritto a prestazioni gli è stato successivamente confermato. In particolare (doc. 37) dal 1° gennaio 2015 il signor RI 1 ha avuto diritto ad una rendita di CHF 982 mensili ed alla riduzione del premio LAMal per CHF 406 con un aumento rispetto all’anno precedente (doc. 35). In vista del compimento dei 65 anni d’età (il successivo __________ 2015) la Cassa ha chiesto all’assicurato, il 1° maggio 2015 (doc. 42/1) la produzione di specifica documentazione, che il signor RI 1 ha fatto pervenire, ed ha stabilito (decisione del 6 giugno 2015 con effetto dal 1° luglio successivo) che RI 1 avrebbe avuto diritto unicamente alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per un importo di CHF 406 mensili (doc. 44). Per gli anni successivi l’amministrazione ha sempre confermato il diritto dell’assicurato alla riduzione del premio, per importi sempre aggiornati. Per il 2016 (doc. 47) la Cassa gli ha riconosciuto una cifra di CHF 426 mensili; per il 2017 (doc. 49) CHF 452 mensili versati direttamente all’assicuratore contro le malattie, per l’anno 2018 l’importo di CHF 473 mensili (doc. 51) e per il 2019 l’amministrazione ha comunicato che la prestazione complementare era adeguata a CHF 488 sempre versati a titolo di premio forfettario dell’assicurazione malattie (doc. 53).

1.2. Il 30 gennaio 2019 la Cassa ha avviato una procedura di revisione periodica della prestazione ed ha trasmesso a RI 1 un formulario con la richiesta di compilarlo e retrocederlo alla Cassa (doc. 57), ciò che l’assicurato ha fatto il successivo 25 febbraio 2019. Con tale atto RI 1 ha indicato, alla domanda relativa al possesso di sostanza al 1° gennaio, di detenere “Libretti di risparmio e di deposito, numerati (allegare dichiarazione)” per un valore di CHF 136'811. Il modulo è pervenuto all’Agenzia AVS di __________, che ha allestito il suo succinto rapporto (il 27 febbraio 2019) attestante l’adempimento dell’obbligo di comunicazione ad opera dell’assicurato e l’attestazione secondo cui “le indicazioni fornite dal richiedente rispecchiano la realtà” (doc. 58- 2). Al modulo sono stati allegati alcuni documenti: la decisione di tassazione 2017 (che indica redditi imponibili per CHF 18'200 e una sostanza di CHF 162'000; doc. 58 – 3), un’attestazione di chiusura annuale di un conto presso __________ indicante un saldo di CHF 134'099,65 (doc. 58 – 7), l’attestazione relativa alle rendite AVS percepite, un’attestazione della __________ di un saldo su di un conto per CHF 2'712,73 (al 31 dicembre 2018) ed un’attestazione concernente il canone di locazione dell’appartamento occupato a __________. La procedura di revisione periodica avviata il 30 gennaio 2019 non è sfociata in alcuna emanazione di decisione da parte della Cassa.

Con comunicazione del 16 dicembre 2019 l’amministrazione, per il 2020, si è limitata (come annualmente fa) a confermare il diritto dell’assicurato di beneficiare di PC nella misura della riduzione del premio LAMal per un importo di CHF 501 mensili (doc. 59). A fondamento di tale determinazione la Cassa ha ritenuto, tra le entrate, la quota parte di una sostanza patrimoniale di CHF 52'295 ed una conseguente entrata di CHF 1'479 (doc. 60 – 1).

Il 18 dicembre 2020 l’amministrazione ha invece comunicato, con riferimento all’entrante anno 2021, come d’uso, l’aumento della PC a CHF 512 mensili destinati alla riduzione del premio LAMal (doc. 61). Per stabilire tale importo l’amministrazione ha nuovamente fatto riferimento ad un patrimonio di CHF 52'295 con un’incidenza sulle entrate per CHF 1’479 (doc. 62 – 1). Sempre per l’anno 2021, con decisione formale del 29 marzo 2021, la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il diritto di RI 1 di beneficiare di una riduzione del premio LAMal per CHF 512 mensili (doc. 64). Il calcolo eseguito (doc. 65) parte dai medesimi presupposti di patrimonio, ossia CHF 52'295, ma con maggiore incidenza sulle entrate, CHF 2'229, per la modifica della quota di patrimonio non computabile.

1.3. Il 28 marzo 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso all’assicurato un nuovo formulario teso alla revisione periodica del diritto alle PC (doc. 68), modulo che RI 1 ha riempito il 16 aprile 2021 segnalando, tra altro, l’esistenza di “Libretti di risparmio e di deposito, numerati (allegare dichiarazione)” per CHF 84'088 (doc. 69 – 1). Il modulo è pervenuto all’agenzia AVS di __________ il medesimo 16 aprile 2021, ed allo stesso sono stati annessi la decisione di tassazione relativa all’anno 2019 (reddito imponibile CHF 18'800 e sostanza CHF 111'000), un estratto conto della __________ che indica una sostanza passata da CHF 107'112,05 a CHF 84'046,75 (doc. 69 – 7) ed una attestazione della __________ con un saldo in conto di CHF 42,43.

Per valutare la situazione economica dell’assicurato l’amministrazione gli ha chiesto di produrre specifica documentazione in specie di comprovare “l’aumento di capitali passato da fr. 32'292 … tassazione anno 2014 a fr. 221'790 … tassazione 2015”, la Cassa ha inoltre chiesto al signor RI 1 di trasmettere copia degli estratti bancari/postali con i saldi a fine anno per il periodo dal 2015 al 2019 (doc. 70). Agli atti dell’amministrazione sono acquisiti gli accertamenti fiscali svolti dalla medesima (doc. 71). L’8 giugno 2021 sono pervenuti alla Cassa alcuni documenti trasmessi dall’assicurato tra cui la decisione di imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza per oltre CHF 4'000 (doc 72 – 4) e gli estratti conto __________ richiesti dall’amministrazio-ne (doc. 72 – 11-22).

1.4. Alla luce dell’accertata esistenza di un versamento di natura previdenziale in favore dell’assicurato, il 14 agosto 2015 (doc. 72 – 19) la Cassa cantonale di compensazione ha riesaminato il diritto di RI 1 alle PC e fissato nuovamente prestazioni complementari riconosciute allo stesso (doc. 73 dell’8 luglio 2021) per il periodo dal 1° agosto 2015 al 2021. L’amministrazione ha stabilito, per il 2020 e per il 2021, un diritto alle PC pari a quello comunicato in precedenza e deciso il 29 marzo 2021 per l’anno 2021 (doc. 64), ossia PC limitate agli importi destinati alla riduzione del premio LAMal per CHF 502 (2020) e CHF 512 (2021). Diversamente, per gli anni dal 2015 (1° agosto) al 31 dicembre 2019, la Cassa ha stabilito assenza del diritto di percepire PC (doc. 73). I calcoli eseguiti (doc. 75 - 81) considerano la sostanza corretta dell’assicurato. La Cassa ha quindi chiesto a RI 1, mediante decisione del 15 luglio 2021 (doc. 4 allegata alla risposta di causa), la restituzione delle prestazioni medico-sanitarie pagate in suo favore nel periodo indicato, per complessivi CHF 1'893,80 (la restituzione delle riduzioni dei premi sono state invece domandate a RI 1 dal suo assicuratore LAMal __________, come rileva la procedura 36.2021.49). Il 22 luglio 20121 l’assicurato ha reagito (doc. 83) opponendosi alla richiesta di rimborso.

1.5. Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2021 (doc. 85) l’amministrazione ha esposto quanto, per completezza, occorre qui di seguito riportare:

" (…) In occasione della revisione periodica - anno 2021, con formulario ritornato alla Cassa il 19 aprile 2021 veniva riportato un saldo del conto di CHF 84'088.00 rispetto a CHF 52'295.00 computati sino a quel momento nel calcolo di PC dell'opponente.

A seguito di ciò, in data 20 maggio 2021, la Cassa ha esperito la necessaria istruttoria alfine di conoscere la provenienza del capitale sopra indicato. In data 8 giugno 2021, l'opponente ha trasmesso alla Cassa la necessaria documentazione a comprova dell'incasso, avvenuto il 14 agosto 2015, del capitale di previdenza pari a CHF 201'491.00. (…) Occorre anzitutto ricordare (…) l'obbligo di informare da parte dei beneficiari, ribadito su tutte le decisioni di PC. In particolare l'art. 24 OPC-AVS/AI. (…) Ora, l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. (….) Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA). (…)

In concreto, in data 8 giugno 2021, la Cassa ha ricevuto la documentazione richiesta e dalla verifica della stessa è emerso che, nel corso dell'anno 2015, l'opponente ha incassato l'avere previdenziale per un importo totale di CHF 201'491.00. Di tale fatto la Cassa non è mai stata informata.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi ricalcolato il diritto alla PC dell'opponente computando nel calcolo alla voce "Averi a Risparmio" l'importo posseduto anno per anno. (…) la Cassa, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte dell'opponente, è tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti i presupposti dell'art. 53 LPGA per rivedere le precedenti decisioni formali di concessione della PC. Quanto all'importo complessivo da restituire, esso ammonta a Fr. 1'893.80. Questa somma corrisponde ai rimborsi di spese malattia versate dal 1. agosto 2015 al 31 dicembre 2019. Le prestazioni di diritto per lo stesso periodo risultano corrette pure ad una seconda analisi (…)” (doc. 85)

1.6. Il 5 ottobre 2021 RI 1 ha contestato il provvedimento dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e, parallelamente, ha contestato la richiesta, formulata dal suo assicuratore LAMal __________ con sede a __________, di rimborsare complessivamente le riduzioni dei premi non dovute e percepite nel periodo dall’agosto 2015 a fine 2019, e meglio: CHF 5'823,60 per l’anno 2019, CHF 5'676 per il 2018, CHF 5'334 per il 2017, CHF 4'806 per il 2016 e CHF 1'992,50 per il 2015. Le richieste di __________, non formalmente contenute in una decisione formale, sono state contestate dinanzi a questo Tribunale mediante ricorso per denegata giustizia da parte dell’assicurato (inc. 36.2021.49). Tale pendenza è evasa con decisione separata di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel suo gravame avverso la decisione 8 settembre 2021 della Cassa. l’assicurato rileva di avere segnalato l’incasso dei suoi averi di natura previdenziale all’autorità fiscale, di avere comunque agito in buona fede, di vivere con una modesta rendita AVS e di considerarsi persona onesta (doc. I). Al ricorso ha fatto seguito uno scritto esplicativo del giudice delegato (doc. II, del 6 ottobre 2021) e parallela intimazione dell’impugnativa alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della propria risposta di causa e la produzione dell’intero incarto (doc. III).

Il ricorrente si è ulteriormente rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con scritto 13 ottobre 2021 (doc. IV) cui ha allegato copia delle decisioni rese dalla Cassa cantonale di compensazione negli anni ed ha ribadito la sua correttezza e onestà avendo segnalato all’UT competente l’incasso degli averi previdenziali. Anche tale scritto è stato trasmesso alla Cassa ai fini della risposta si causa (doc. V del 14 ottobre 2021).

1.7. Il 25 ottobre 2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni la risposta di causa del precedente 22 ottobre 2021 (doc. VI) con allegate copie delle decisioni (doc. 1 a 4) oltre all’intero incarto PC. L’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso evidenziando l’incasso da parte del signor RI 1 di oltre CHF 201'000 non comunicati all’amministrazione nonostante gli specifici obblighi di legge. La Cassa ha in particolare osservato come all’assicurato, successivamente all’incremento della sua sostanza, siano stati notificati ben 4 provvedimenti relativi alle PC senza reazioni da parte dello stesso. D’avviso dell’amministrazione l’assicurato sarebbe stato gravemente negligente non avendo comunicato rispettivamente non avendo controllato con la dovuta diligenza il foglio di calcolo omettendo di segnalare l’errore in cui era incorsa la Cassa, ritenuto facilmente rilevabile.

L’atto è stato notificato all’assicurato per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. VII del 25 ottobre 2021).

1.8. Il 9 novembre 2021, alla luce dell’assenza di reazione da parte del signor RI 1 alla notifica della risposta di causa, il giudice delegato si è rivolto alla Cassa cantonale di compensazione (doc. VIII) con lo scritto seguente:

" Con decisione resa su opposizione l’8 settembre 2021 la Vostra Cassa ha rigettato l’opposizione inoltrata dall’assicurato avverso la decisione 8 luglio 2021 con cui avete imposto a RI 1 la restituzione di un importo di CHF 1'893,80. A fondamento del vostro agire indicate che, in occasione della revisione periodica del 2021, con formulario ritornato alla Cassa il 19 aprile 2021, l’assicurato ha riportato un saldo del conto di CHF 84'088. Rilevo infatti che, nel doc. 69 il signor RI 1 indica un risparmio e deposito di tale somma il 16 aprile 2021. Il doc. 69-4 precisa una sostanza di CHF 111'685 e il formulario allestito dall’assicurato è accompagnato dall’estratto della __________ (doc. 69-7).

Il 20 maggio 2021 (doc. 70 – 1) avete domandato all’assicurato di documentare l’aumento di capitali da CHF 30'292 del 2014 ai 221'790 del 2015 (elementi che avete rilevato verosimilmente dai doc. 71). Apparentemente il signor RI 1 ha risposto con il doc. 72 ed i relativi annessi.

La decisione su opposizione fa stato di una “decisione 7 agosto 2018” (decisione su opposizione punto 2 p. 2). Di una decisione emanata in tale data e avente per oggetto una restituzione per una mancata informazione alla Cassa non ho contezza negli atti (i doc. riferiti al 2018 sono i numeri 54 e 55, del dicembre, ossia un foglio calcolo 1.1.2019 e uno scritto relativo al canone Serafe). Vi chiedo cortesemente una precisazione in merito a tale decisione e alla data della medesima. Per quanto desumibile dagli atti la decisione riferita alla scoperta di depositi maggiori rispetto a quelli ritenuti appare essere quella (doc. 73) emessa l’8 luglio 2021.

Per quel che emerge dagli atti che avete prodotto, il doc. 58 è relativo alla revisione delle prestazioni complementari. Il documento è stato riempito dall’assicurato il 25 febbraio 2019 ed è stato accompagnato dal rapporto dell’Agenzia AVS di __________ del 27 febbraio 2019. In tale documento l’assicurato precisa – alla richiesta a sapere se disponga di LR e di deposito – una sostanza di CHF 136'811. Per quanto si possa dedurre dalla data stampigliata sul formulario, la Cassa ha avuto contezza di tale dichiarazione il 28 febbraio 2019, a tale documento l’assicurato ha allegato (doc. 53 – 3 e 4) la decisione di tassazione 2017 che ritiene una sostanza di CHF 162'256 (CHF 162'000). (…) Ora, apparentemente, la Cassa disponeva di tutti gli utili elementi per ritenere, già a fine febbraio 2019, di avere erogato prestazioni indebite all’assicurato. Essa ha invece reagito solo dopo la ricevuta del doc. 69 il 19 aprile 2021. La reazione dell’8 luglio 2021 appare, di primo acchito, intempestiva siccome il termine di perenzione dell’allora vigente art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA (1 anno) sarebbe spirato con il mese di febbraio 2020 (prima quindi dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA che ha portato a tre anni il termine perentorio). (…)” (doc. VIII)

All’amministrazione è quindi stato chiesto di prendere specifica posizione in merito. Il 26 novembre 2021 (doc. IX) è pervenuta la presa di posizione della Cassa che così si è espressa:

" … si osserva che, la "decisione del 7 agosto 2018” menzionata nella decisione su opposizione dell'8 settembre 2021, in realtà è stata emessa I'8 luglio 2021 (doc. 73) e non nell'errata data indicata.

Per quanto riguarda invece il rispetto dell'art. 25cpv. 2 LPGA, secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (in vigore sino al 31 dicembre 2020) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, od avrebbe dovuto averne usando l'attenzione ragionevolmente esigibile, non si tratta qui di un errore (amministrativo) iniziale (prima/o decisione/versamento) rilevato (o da rilevarsi) in sede di revisione periodica ai sensi dell'art. 30 OPC-AVS/AI, dove per giurisprudenza occorre dedursi che l'organo esecutivo delle PC sia ragionevolmente a conoscenza (DTF 139 V 570 consid. 3.1 e successive), quanto piuttosto di un errore che corrisponde al non avere considerato quanto di nuovo segnalato ed emerso proprio in sede di revisione. In tal senso, solo una verifica ancora successiva ha permesso di rilevare tale mancanza e s'è ritenuto di così applicare quel principio che vuole il termine annuo decorrere non dal momento in cui l'errore è stato commesso ma (ancora) in un secondo tempo quando l'autorità se ne rende conto (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010); nel caso nel mese di marzo 2021.” (doc. IX)

Tale atto è stato notificato all’assicurato il 29 novembre 2021 (doc. X) e il signor RI 1 ha preso posizione in merito (doc. XI), in modo interlocutorio, chiedendo alla Corte di indicargli quali siano i suoi diritti e obblighi. L’atto, pervenuto il 2 dicembre 2021, è stato trasmesso alla Cassa che ha comunicato, il 7/10 dicembre 2021 (doc. XI) di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

In caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) dispongono, al capoverso 1, che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, l'attribuzione di prestazioni complementari concerne gli anni dal 2015 al 2019 ed il tema è quello della restituzione di prestazioni a seguito della scoperta, da parte della Cassa, di averi economici che non sono stati dichiarati al momento del loro incasso da parte dell’assicurato. Per il diritto alle PC per gli anni dal 2015 (agosto) al 2019, poste alla base della richiesta di restituzione, sono applicabili le norme previgenti e fanno quindi stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2020.

Ad ogni modo, i concetti alla base dell'oggetto della lite non sono mutati con il nuovo diritto.

2.3. Dall’esame degli atti emerge, circostanza che il ricorrente non pone in dubbio in quanto tale, che la Cassa cantonale di compensazione abbia correttamente ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari a contare dall’agosto 2015 ossia a partire dal momento in cui RI 1 ha ottenuto il versamento, sul conto della sua __________ dell’importo previdenziale di oltre CHF 200'000. Il computo di tale sostanza ha condotto l’amministrazione a determinare assenza del diritto alle PC a contare dall’agosto 2015 sino e compreso tutto l’anno 2019. A partire invece dal 2020 e per il corrente anno 2021 l’assicurato ha nuovamente diritto alle PC nella misura del versamento della riduzione del premio LAMal al proprio assicuratore malattie.

La decisione dell’8 luglio 2021 con cui la Cassa ha stabilito, per ogni anno a contare dall’agosto 2015 sino al 2021, il nuovo diritto alle PC si fonda, di volta in volta, sulla sostanza accertata dell’assicurato derivata dal versamento degli averi previdenziali e considerante il consumo nel frattempo intervenuto. I calcoli sono corretti e, come indicato, quella decisione non è stata contestata dall’assicurato che si è invece opposto alla decisione 15 luglio (doc. 4) con cui l’amministrazione ha determinato l’importo della restituzione dovuta per prestazioni mediche per complessivi 1'893,80 che comprende prestazioni (per cure dentarie e partecipazioni ai costi come rileva il doc. 4). La nuova determinazione del diritto alle PC per il periodo dall’agosto 2015 al 31 dicembre 2019 operata dalla Cassa va qui condivisa.

2.4. Va esaminato se la Cassa possa imporre la restituzione dell’importo di CHF 1'893,80, decisione che si riverbera pure sulla richiesta dell’assicuratore malattie per la restituzione della riduzione dei premi assicurativi LAMal per gli anni da agosto 2015 a tutto il 2019 che la Cassa ha inizialmente riconosciuto all’assicurato ma che con decisione 8 luglio 2021 ha revocato non accordando riduzioni al ricorrente.

2.5. Per quanto attiene il tema della restituzione va qui rammentato che in base all'art. 25 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che il diritto di esigere la restituzione si estinguesse dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti). Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.6. Nel caso concreto la Cassa è venuta a conoscenza del versamento, in favore dell’assicurato e su di una relazione bancaria che le era comunque nota in quanto tale, dell’importo di CHF 201'491,50 (doc. 72 – 19/22) con valuta il 14 agosto 2015. La circostanza emerge dall’estratto bancario trasmesso alla Cassa l’8 giugno 2021 da parte dell’assicurato su richiesta dell’amministrazione formulata il precedente 20 maggio 2021 (doc. 70 – 1 / 2) e scaturita dalle risposte formulate da RI 1 alle domande contenute nel modulo di revisione speditogli dalla Cassa il 16 aprile 2021. Sul formulario l’assicurato ha specificato di possedere una sostanza di CHF 84'088 (doc. 69 – 1/9). Analoga risposta era stata data dal qui ricorrente all’amministrazione in occasione della precedente procedura di revisione delle prestazioni avviata nel 2019.

Mediante lettera 30 gennaio 2019 la Cassa aveva, infatti, già trasmesso all’assicurato un modulo teso alla verifica del suo diritto alle PC (doc. 57 – 1/3) e il signor RI 1 aveva ritornato il modulo, debitamente compilato, il 25 febbraio 2019 (dopo verifica da parte dell’Agenzia AVS di __________ del 27 febbraio 2019). In tale formulario il ricorrente aveva indicato l’esistenza di una sostanza ammontante, in quel momento, a CHF 136'811. Egli aveva anche prodotto (sempre nel febbraio 2019) la decisione di tassazione 2017 che attestava, a fine 2017, una sostanza di CHF 162'265. Quella procedura di revisione (2019) non è sfociata in una decisione formale da parte della Cassa e in nessuna ulteriore comunicazione in merito.

La Cassa, nel 2021 in conseguenza alla procedura di revisione del diritto alle prestazioni avviata il 28 marzo 2021 (doc. 68) ed agli esiti della stessa, è ritornata sulle sue comunicazioni e decisioni stabilendo nuovamente il diritto alle PC dell’assicurato tra il 1° agosto 2015 e il 31 dicembre 2019 (DTF 129 V 110; cfr. STF 8C_366/2019 dell’8 luglio 2019) e lo ha fatto considerando l’incasso dell’importo delle prestazioni di natura previdenziale il 14 agosto 2015 e quindi gli effettivi importi della sostanza patrimoniale del ricorrente. Alla luce di ciò l’amministrazione ha stabilito, nella decisione 15 luglio 2021, l’importo che RI 1 deve restituire siccome indebitamente versato. La Cassa ha stabilito l’importo delle prestazioni in CHF 1'893,80 in maniera incontestata da parte del ricorrente. Per quanto desumibile dagli atti l’importo esposto appare corretto e deve essere qui ritenuto.

Occorre ora analizzare se l’assicurato ricorrente debba essere astretto a restituire l’importo citato. Va evidenziato infatti come, di principio, le prestazioni ottenute indebitamente vadano restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato, siccome occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

Alla luce di queste circostanze va verificato se la Cassa abbia agito tempestivamente richiedendo all’assicurato di restituire le prestazioni mediche degli anni indicati per CHF 1'893,80.

2.7. Come rammentato nella recente STCA 30.2021.2 del 15 marzo 2021, in base all’art. 25 cpv. 2 LPGA, nel suo tenore valido sino a fine 2020, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine di perenzione di un anno inizia normalmente a decorrere dal momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17).

Nella sentenza del 3 febbraio 2021, STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1., l’Alta Corte si è, in particolare, così espressa:

" Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références)."

Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.8. Nel caso concreto, come evidenziato in sede di esposizione dei fatti, RI 1 si è visto notificare dalla Cassa cantonale di compensazione le seguenti decisioni e comunicazioni in materia di prestazioni complementari:

2.8.1. Il 6 giugno 2015 (doc. 44 1 / 2) una decisione, alla luce del compimento dei suoi 65 anni il 14 giugno 2015 e del beneficio di una rendita AVS, con cui la Cassa gli ha comunicato il nuovo importo delle prestazioni, cifrate in CHF 406 mensili quale riduzione dei premi LAMal, a contare dal 1° luglio 2015. La decisione si fonda su di una sostanza di CHF 52'295 oltre a rendite per CHF 25'044.

Successivamente a tale decisione l’assicurato si è visto accreditare, il 14 agosto 2015, un importo superiore ai CHF 201'000 sul conto bancario __________, importo che non ha annunciato alla Cassa come suo dovere. Va in effetti rammentato che, in base all’art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.8.2. Dopo l’incasso dell’importo di natura previdenziale il 14 agosto 2015, la Cassa ha notificato, il 16 dicembre 2015 a RI 1 una decisione con cui, per l’anno 2016, è stato fissato un importo di CHF 416 a titolo di riduzione dei premi. Questa decisione (doc. 47) si fonda sempre su di una sostanza di CHF 52'295 invariata e non considera invece gli oltre CHF 200'000 incassati. La decisione è manifestamente errata (doc. 48).

2.8.3. Il 10 dicembre 2016 (doc. 49) la Cassa ha notificato all’assicurato una decisione (così l’intestazione) con cui, per il successivo anno 2017, ha determinato l’importo della riduzione dei premi in CHF 452. Anche in questo caso la decisione si basa su una sostanza di CHF 52'295 (doc. 50) e non sull’importo effettivo della stessa. La decisione non considera l’importo accreditato sulla relazione bancaria di RI 1 che l’assicurato non ha segnalato alla Cassa spontaneamente. La decisione è, anche in questo caso, manifestamente errata.

2.8.4. L’11 dicembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha comunicato all’assicurato che per il successivo anno (2018) l’importo della riduzione dei premio LAMal sarebbe stato di CHF 473 mensili (doc. 51), pure in questo caso questa cifra è stata determinata in base ad una sostanza di CHF 52'295 non rispondente alla realtà dei fatti (doc. 52).

2.8.5. Il 17 dicembre 2018 è stata comunicata (così l’intestazione) a RI 1 la prestazione PC 2019 cifrata nella riduzione del premio di CHF 488 mensili (doc. 53), decisione fondata su un parametro di sostanza non corretto (doc.54: CHF 52'295) e quindi errata.

Queste decisioni (2.8.2. a 2.8.5.) manifestamente errate hanno comportato, come indicato in precedenza, il versamento in favore dell’assicurato di prestazioni non dovute sia con riferimento alla riduzione dei premi sia riferite al rimborso di prestazioni mediche franchigie e partecipazioni.

2.9. Il 30 gennaio 2019 l’amministrazione ha dato avvio ad una periodica revisione del diritto alle PC e trasmesso all’assicurato un modulo da compilare (doc. 57). RI 1 vi ha provveduto e ha trasmesso alla Cassa il modulo datato 25 febbraio 2019, l’Agenzia AVS di __________ ha stilato il suo Rapporto. Nel rispondere alle domande l’assicurato ha segnalato di possedere sostanza per CHF 136'811 e, come a richiesta contenuta nel formulario, ha prodotto la “dichiarazione”. RI 1 ha consegnato agli atti copia della tassazione IC 2017 che indica una sostanza di CHF 162'000 a fine 2017. Egli ha inoltre prodotto un estratto di chiusura annuale della __________ in cui è accertato un saldo di CHF 134'099,65. Oltre a ciò è stata trasmessa alla Cassa una attestazione di saldo in conto della __________ per CHF 2'712,73. La Cassa non ha reagito a tale comunicazione, non ha approfondito alcunché, non ha chiesto nessun ulteriore documento all’assicurato, e non ha emanato alcuna decisione.

Unicamente il 16 dicembre 2019 (doc. 59) l’amministrazione ha comunicato al ricorrente che dal 1 gennaio 2020 (e quindi con riferimento ai suoi diritti futuri) le PC riconosciute in suo favore sarebbero ammontate alla riduzione del premio cifrata in CHF 501 mensili. Tale comunicazione, pur fondandosi su una sostanza errata sempre cifrata in CHF 52'295 perviene al medesimo risultato cui è giunta l’amministrazione applicando i corretti importi di sostanza con le sue decisioni 8 luglio 2021 (doc. 79). In pratica all’assicurato è stata riconosciuta, per il 2020, la riduzione del premio LAMal. Per tale anno infatti l’importo delle uscite considerato è superiore a quello delle entrate ancorché di soli CHF 692. Analoga situazione per le PC 2021. Per tale anno infatti il 18 dicembre 2020 (doc. 61) la Cassa cantonale di compensazione ha comunicato all’assicurato il suo diritto alla riduzione del premio LAMal per CHF 512 mensili. La sostanza ritenuta (sempre i medesimi CHF 52'295) non è corretta ma il risultato è il medesimo cui è pervenuta la cassa con la decisione 8 luglio 2021 in applicazione della sostanza effettiva. Il risultato della verifica da un superamento delle uscite, rispetto alle entrate computabili, di CHF 2'793 (doc. 76).

In altri termini le decisioni che l’amministrazione ha rivisto (elencate sopra sub. 2.8.2. a 2.8.5.) erano errate, non invece (nel risultato) le decisioni relative agli anni 2020 e 2021 che hanno comportato il corretto riconoscimento di prestazioni in favore di RI

  1. Sulla base delle decisioni relative agli anni 2020 e 2021 la Cassa e, come rilevabile dall’incarto 36.2021.49, neppure l’assicuratore sociale contro le malattie hanno domandato restituzioni all’assicurato.

2.10. L’amministrazione ha chiesto a RI 1 la restituzione di prestazioni il 15 luglio 2021 ma già il 27 febbraio 2019, ossia più di 17 mesi e mezzo prima, La Cassa aveva ampia notizia dell’esistenza di una importante sostanza che le era in precedenza sconosciuta. Con la procedura di revisione avviata il 30 gennaio 2019 l’amministrazione ha trasmesso all’assicurato un modulo che l’assicurato ha riconsegnato all’Agenzia AVS di __________ il 25 febbraio 2019. In tale modulo egli ha indicato chiaramente l’esistenza, in quel momento, di un conto bancario avente un saldo di CHF 136'811. Non solo. Annesso al modulo, come a richiesta contenuta nello stesso formulario, egli ha prodotto l’estratto della __________ al 31 dicembre 2018 (CHF 134'099,65) oltre all’estratto a fine 2018 della relazione in essere presso la __________. RI 1 ha ulteriormente aggiunto la decisione di tassazione 2017 (emessa il 27 giugno 2018) da cui emerge una sostanza di CHF 162'265. È quindi indubbio che l’amministrazione disponeva, già a fine febbraio 2019, degli elementi utili e necessari per stabilire di avere attribuito delle prestazioni non dovute all’assicurato, in ogni caso la Cassa disponeva degli elementi indizianti che le avrebbero imposto sin da subito, di riesaminare le pregresse decisioni emanate sulla base di indicazioni di sostanza non corrette, o perlomeno per procedere alle necessarie verifiche che non sono invece state intraprese.

Come riportato in precedenza, in base alla giurisprudenza del TF, il termine annuale di perenzione, inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l’obbligo di restituzione, ciò facendo prova dell’attenzione che ci si poteva attendere dalla stessa in maniera ragionevole. Qui la Cassa ha avuto contezza di un saldo della sostanza a fine 2018 e 2017 decisamente superiori a quelli sino a quel momento ritenuti. Non si tratta solo di indicazioni generiche dell’assicurato o di terzi, ma di elemento di fatto che sono corroborati da estratti bancari e decisioni dell’autorità fiscale. L’inazione della Cassa non appare giustificata.

L’amministrazione disponeva quindi, a fine febbraio 2019, di elementi concreti, effettivi, e non revocabili in dubbio relativi ad una situazione economica dell’assicurato diversa da quella reale. Anche se si volesse ammettere che la Cassa non disponesse di tutti i sufficienti dettagli per emanare le decisioni di restituzione relative a tutti gli anni in discussione (dall’agosto 2015 a tutto il 2019), decisioni che ha poi effettivamente reso l’8 luglio e il successivo 15 luglio 2021 (DTF 146 V 217 consid. 2.1.e 140 V 521 consid. 2.1), come indicato sussistevano indizi che dimostravano chiaramente che fossero state emanate decisioni errate, elementi che permettevano di ritenere che fosse necessario emanare nuove decisioni tese alla restituzione delle prestazioni indebitamente versate.

Se si volesse ammettere quindi che gli elementi a disposizione della Cassa dovevano essere approfonditi per potere emanare decisioni di restituzione corrette, per determinare il dies a quo del termine annuale di perenzione va rilevato che la Cassa avrebbe dovuto procedere ai suoi accertamenti entro un termine ragionevolmente breve. Essa ha però omesso di provvedere alle necessarie verifiche, limitandosi – oltre un anno dopo (ossia il 28 marzo 2021) - a riavviare una procedura di revisione del diritto alle PC. In base alla giurisprudenza (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.) l’inizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui l’amministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dell’attenzione che da lei ci si poteva attendere.

2.11. Per stabilire tale termine può, in concreto, fare riferimento al comportamento assunto dalla Cassa medesima l’anno successivo alla sua inazione. Come indicato, sorprendentemente, l’amministrazione, dopo avere avviato una procedura di revisione nel gennaio 2019 ed avere ottenuto le informazioni necessaire il 27 febbraio del medesimo anno, non ha svolto alcuna verifica e non ha adottato alcuna decisione in merito. Essa ha atteso il 28 marzo 2021 (doc. 68) per trasmettere all’assicurato un nuovo (e identico) modulo da riempire indicandogli la necessità di una revisione periodica del diritto alle prestazioni. Questa scelta appare opportunistica e non fondata su una reale necessità dell’amministrazione siccome una procedura di revisione periodica era aperta dal 30 gennaio 2019 (doc. 57) e nessuna decisione era stata emanata tra quella data e la nuova procedura di revisione avviata il 28 marzo 2021 (doc. 68). Il 16 aprile 2021 (doc. 69) l’amministrazione disponeva delle nuove informazioni dell’assicurato che hanno confermato l’esistenza di una sostanza superiore a quella nota prima della revisione del 2019. Anche in questa circostanza l’assicurato ha prodotto estratti bancari e decisioni di tassazione (attestante una sostanza al 31 dicembre 2019 di CHF 111'685). Solo a fronte di queste informazioni la Cassa ha chiesto ulteriori informazioni (il 20 maggio 2021) ottenute le quali ha emanato l’8 luglio e il 15 luglio le decisioni evocate. In sostanza la Cassa ha necessitato meno di 4 mesi dalla richiesta delle informazioni (fine marzo 2021) all’emanazione delle decisioni (metà luglio 2021).

Questo lasso di tempo può essere ripreso, alla luce della giurisprudenza citata (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.), quale termine entro il quale, nel 2019, dopo avere ricevuto le informazioni necessarie da parte dell’assicurato relative alla sua sostanza, l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire gli indizi in suo possesso e avrebbe dovuto e potuto emanare le sue decisioni.

Come indicato l’inizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui l’amministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dell’attenzione che da lei ci si poteva attendere. Questo termine va stabilito in 4 mesi dalle informazioni ottenute all’assicurato (ossia dopo ricevuta delle informazioni contenute nel formulario di revisione del diritto alle PC trasmesso). Si tratta di un termine che è stato sufficiente in una seconda, e apparentemente inutile procedura di revisione, come ritenuto dalla medesima Cassa nella sua risposta di causa, per giungere all’emanazione della decisione di restituzione fondata sul diritto alle PC ricalcolato.

In sostanza ottenute a fine febbraio 2019 informazioni dall’assicurato che rendevano gravemente indiziate di fallacità le decisioni emesse dalla Cassa negli anni precedenti, l’amministrazione (come ha dimostrato di saper fare nel corso del 2021) avrebbe dovuto e potuto emanare i suoi provvedimenti (ricalcolo del diritto alle PC e restituzione) entro i 4 mesi successivi, ossia a fine di giungo / inizio luglio 2020. Avendo reagito invece solo nel luglio 2021, il diritto della Cassa di imporre la restituzione delle prestazioni a RI 1 deve essere dichiarato perento. La reazione del luglio 2021 appare infatti manifestamente tardiva.

2.12. La Cassa è stata esplicitamente invitata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ad esprimersi sulla tempestività della sua reazione e sul rispetto del termine di perenzione di 1 anno (qui applicabile). Con lo scritto 9 novembre 2021 il giudice delegato ha rammentato all’amministrazione che “apparentemente, la Cassa disponeva di tutti gli elementi per ritenere, già a fine febbraio 2019, di avere erogato prestazioni indebite all’assicurato … la reazione … appare di primo acchito intempestiva” (doc. VIII), chiedendo di prendere posizione in merito. La risposta della Cassa (riportata per i suoi stralci significativi nelle considerazioni di fatto) ritiene che il mancato recepimento degli indizi emersi dalla revisione del diritto alle PC 2019 abbia costituito un errore che permetteva alla stessa, entro l’anno, di decidere come ha fatto.

Questa interpretazione non può essere condivisa poiché ne deriverebbe, in favore dell’amministrazione, la possibilità di procrastinare un termine perentorio che il legislatore federale ha imposto per conseguire la certezza del diritto (quello di domandare la restituzione di prestazioni indebite). Significherebbe svuotare di senso e portata la norma e la giurisprudenza federale sviluppata in merito all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Gli elementi che seriamente e indubbiamente indiziano l’attribuzione di prestazioni errate, quando entrano nella sfera della Cassa, debbono condurre la stessa a reagire nel lasso di tempo di un anno (utile per la verifica dei fatti), la mancata reazione ha le conseguenze specificate dalla norma e precisate dalla giurisprudenza federale in materia (si faccia in particolare riferimento alla STF 8C_405/2020, specie ai consid. 3.2.1. e 3.2.2.).

In concreto va poi evidenziato come la Cassa non abbia emanato alcuna decisione in tema di revisione avviata nel 2019, essa non ha neppure emesso alcuna decisione errata riferita agli anni 2015 – 2019 dopo avere avuto contezza di una sostanza patrimoniale molto più elevata rispetto a quella sin lì ritenuta. Altrimenti detto la Cassa non ha assolutamente evaso la procedura di revisione avviata il 30 gennaio 2019 mediante un provvedimento non corretto e non se ne può quindi prevalere di un errore, essa non può ritenere di avere commesso uno sbaglio che le consenta, nel termine dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, di recuperare le omissioni ricordate.

La comunicazione 16 dicembre 2019 della Cassa all’assicurato (doc. 59) non costituisce una decisione (sul tema si faccia riferimento alla STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019) che consenta alla Cassa di recuperare la sua lacuna. Detta comunicazione (doc. 59) è infatti relativa alle prestazioni PC dell’anno 2020. Si tratta poi di una comunicazione, come indicato nelle considerazioni precedenti, sostanzialmente corretta nei suoi effetti e nel suo risultato siccome riconosce all’assicurato una PC nei limiti del pagamento del premio LAMal.

2.13. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, la decisione impugnata che impone all’assicurato la restituzione di prestazioni ottenute a torto, va annullata siccome il diritto della Cassa di imporre tale restituzione perento al momento dell’emanazione del provvedimento. Non si percepiscono tasse e spese.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.

All’assicurato ricorrente senza il patrocinio di terzi non sono attribuite ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 5 ottobre 2021 di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’8 settembre 2021 della Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari è accolto. La decisione impugnata è annullata.

  2. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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45