Raccomandata
Incarto n. 33.2020.20
TB
Lugano 22 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nell'ottobre 2017 (doc. 2) RI 1, 1960, ha postulato le prestazioni complementari all'AI e il 4 aprile 2018 (doc. 13/2) ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite dell'Agenzia comunale AVS (doc. 13/1), il nuovo contratto di lavoro del suo partner registrato che dal 1° aprile 2018 (doc. 13/3) prevedeva uno stipendio di Fr. 3'900.- lordi al mese per un impiego al 100%, corrispondenti a Fr. 50'700.- annui.
1.2. Con decisione del 27 giugno 2018 (doc. 22) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le prestazioni retroattivamente dal 1° giugno 2017, computando per il primo anno il reddito da lavoro del partner di Fr. 25'365.- (doc. 24) e dal 1° gennaio 2018 di Fr. 28'722.- (doc. 23).
1.3. Il 30 dicembre 2018 (doc. 30) il partner dell'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che il suo stipendio non era cambiato, ma che gli veniva concesso un premio anzianità di Fr. 70.- al mese dal 1° gennaio 2019, così come desumibile dal contratto allegato (doc. 32).
L'amministrazione ha chiesto all'assicurato il 14 gennaio 2019 (doc. 33) di farle avere una dichiarazione del datore di lavoro del compagno attestante il salario netto percepito nel 2018 e il conteggio di stipendio di gennaio 2019, documenti che egli ha prontamente trasmesso poco dopo (docc. 36 e 37).
1.4. Con decisione dell'8 febbraio 2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° gennaio 2018, perché "non ha comunicato l'effettivo salario percepito" ed è emerso che egli aveva diritto alle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio per l'assicurazione malattia per sé e il suo compagno, perciò ha preteso la restituzione della somma di Fr. 11'722.-.
1.5. Il 4 marzo 2019 (doc. 45/1) l'assicurato ha chiesto alla Cassa di rateizzare l'ammontare da restituire reclamato il 14 febbraio 2019 (doc. 45/2) non possedendo la somma richiesta e il 7 marzo 2019 (doc. 46) si è opposto alla decisione di restituzione, non ritenendo di avere omesso delle informazioni sulle sue condizioni economiche, visto che ogni modifica era stata debitamente segnalata e così pure il nuovo contratto di lavoro del suo partner valido dal 1° aprile 2018.
1.6. Il 28 marzo 2019 (doc. 47) l'amministrazione ha scritto all'assicurato se la sua opposizione andava considerata come una richiesta di condono e il 1° aprile 2019 (doc. 48) l'interessato ha risposto affermativamente, ribadendo di averla sempre e puntualmente informata di qualsiasi cambiamento.
1.7. Con decisione del 27 settembre 2019 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, rilevando che per l'anno 2018 la PC è stata calcolata erroneamente considerando un reddito da lavoro di Fr. 28'722.- nonostante il 9 aprile 2018 le sia stato notificato l'aumento di salario.
L'amministrazione ha però osservato di essere stata informata soltanto il 30 dicembre 2018 che il salario percepito dal partner registrato dell'assicurato ammontava a Fr. 44'841.-. Pertanto, la Cassa di compensazione ha imputato all'assicurato di non avere controllato con dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e quindi di non averle segnalato tempestivamente l'errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi. La buona fede non era perciò data e la domanda di condono è stata respinta.
1.8. L'opposizione del 23 ottobre 2019 (doc. 50) dell'assicurato è stata respinta dalla decisione su opposizione che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 ottobre 2020 (doc. A), confermando il diniego del condono dell'importo da restituire.
La Cassa ha riconosciuto che nonostante l'assicurato avesse inoltrato il nuovo contratto di lavoro del suo partner, dal quale si poteva dedurre il nuovo salario, tuttavia con decisione del 27 giugno 2018 essa ha erroneamente computato per l'anno 2018 il reddito inferiore percepito dal lavoratore durante il 2017. D'avviso dell'amministrazione, l'evidente errore che essa ha commesso doveva far sorgere il dubbio all'assicurato di beneficiare di un'illecita prestazione e pertanto doveva segnalarglielo. La differenza tra il reddito considerato per determinare il suo diritto e l'importo effettivamente percepito dal suo partner poteva e doveva essere facilmente identificabile da parte dell'assicurato. La STCA 30.2013.19 del 14 agosto 2013 citata dall'opponente non può giovargli, giacché in quel caso l'amministrazione aveva commesso un errore che non era facilmente ravvisabile dal ricorrente. In specie, invece, la violazione compiuta configura una negligenza grave, perciò la buona fede non va riconosciuta e il condono è negato.
1.9. Il 20 novembre 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale postulando l'annullamento della decisione su opposizione e quindi il condono dell'ammontare di Fr. 11'722.- da restituire.
Il ricorrente ha chiesto di riconoscere la sua buona fede non avendo mai sottaciuto alcunché alla Cassa cantonale di compensazione, provvedendo ad informarla immediatamente di ogni cambiamento rilevante. Egli non ha quindi mai violato il suo obbligo di informare previsto dall'art. 31 LPGA, tanto che due giorni dopo che il suo partner __________ ha firmato il nuovo contratto di lavoro la Cassa è stata subito informata di ciò. D'altronde, se avesse voluto nascondere il nuovo reddito, non le avrebbe neppure segnalato alcuni mesi dopo l'aumento di Fr. 70.- al mese.
L'assicurato ha inoltre evidenziato di avere comunicato alla Cassa il nuovo contratto per il tramite dell'Agenzia comunale e che è l'amministrazione che non ha recepito il cambiamento.
In merito al calcolo del diritto alle PC che il ricorrente non avrebbe controllato, egli ha riferito di averlo creduto corretto e di essersi fidato dei preposti funzionari, certamente più esperti in materia, calcoli che peraltro non sono di facile comprensione e lettura per delle persone non avvezze a queste procedure e che non dispongono di un sufficiente livello di istruzione per verificarne la correttezza. Pertanto, l'assicurato ha presunto che la Cassa avesse tenuto conto dei dati necessari e che quindi poteva stare tranquillo.
Il ricorrente ha pertanto concluso di non potere essere ritenuto responsabile di un errore che non ha commesso, essendo semmai la Cassa a doversi assumere le sue responsabilità. Nessun rimprovero può dunque essergli mosso e nessuna colpa può essergli addebitata, così pure nessuna negligenza, dovendo perciò tutelare la sua buona fede e concedere il condono.
1.10. Nella risposta dell'11 dicembre 2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso e si è riconfermata nella decisione impugnata di rifiuto del condono per assenza del requisito della buona fede. L'amministrazione ha rimproverato all'assicurato di non averle notificato l'errore di calcolo del salario percepito dal partner __________ che è stato conteggiato nella decisione del 27 giugno 2018.
Ritenuto come il ricorso riproponga sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, per la Cassa esso è privo di fondamento e deve essere respinto.
1.11. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In concreto, con decisione formale dell'8 febbraio 2019 (doc. 38) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato l'effettivo salario percepito.”.
Nella decisione di rifiuto del condono del 27 settembre 2019 (doc. 49) l'amministrazione ha osservato che per l'anno 2018 ha calcolato erroneamente la PC di diritto considerando un reddito da lavoro del partner dell'assicurato di Fr. 28'722.-, nonostante quest'ultimo le avesse notificato l'aumento di salario in auge dal 1° aprile 2018. È solo il 30 dicembre 2018 che essa è stata informata che il salario percepito da __________ era di Fr. 44'841.-. Rimproverando all'assicurato che, vista la tipologia dell'errore, egli avrebbe potuto e dovuto informarla per tempo dell'errato calcolo del reddito da lavoro, la Cassa ha escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza dell'interessato formulata il 1° aprile 2019 di condonargli l'importo di Fr. 11'722.- stabilito con la decisione di restituzione dell'8 febbraio 2019, cresciuta incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché egli ha debitamente e tempestivamente avvisato la Cassa di compensazione che dal 1° aprile 2018 il suo compagno godeva di un nuovo contratto di lavoro che prevedeva un salario maggiore. Il ricorrente si è comportato correttamente nei confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore e che ora ingiustamente si riverbera su di lui, perciò la sua buona fede deve portare al condono della somma da restituire.
2.6. Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurato avrebbe potuto e dovuto informarla che il calcolo delle PC effettuato dopo avere ricevuto la comunicazione del nuovo salario era errato.
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessato, con conseguente revisione e ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari.
Come risulta dagli atti della Cassa, il diritto alle PC del ricorrente di Fr. 1'023.- dal 1° giugno 2017 (doc. 24) e di Fr. 836.- al mese dal 1° gennaio 2018 (doc. 23) derivava dal fatto che, in particolare, fra i suoi redditi computabili era stato considerato il reddito da lavoro di __________ di Fr. 25'365.- per il 2017 e di Fr. 28'722.- per il 2018, quest'ultimo dato risultante dal certificato di salario per l'anno 2017 (doc. 9/7) che l'assicurato ha trasmesso alla Cassa il 29 gennaio 2019 (recte: 2018) (doc. 9/2) a richiesta della stessa per il tramite dell'Agenzia comunale AVS.
In possesso di questi dati, la Cassa non ha però potuto emettere subito una decisione, poiché il diritto dell'assicurato dipendeva principalmente dall'esito della vertenza giuridica concernente il rilascio del permesso di dimora che si è conclusa positivamente il 30 maggio 2018 (doc. 15/2) e di cui l'Agenzia comunale AVS ha dato comunicazione alla Cassa di compensazione il 6 giugno 2018 (doc. 15/1).
Nel frattempo, il partner dell'assicurato ha stipulato un nuovo contratto di lavoro contemplante dal 1° aprile 2018 uno stipendio di Fr. 3'900.- lordi al mese per 13 mensilità, documento che l'assicurato ha inoltrato il 4 aprile 2018 (doc. 13/2) alla Cassa cantonale di compensazione sempre per il tramite dell'Agenzia comunale AVS, che l'indomani (doc. 13/1) gliel'ha trasmesso.
Questo nuovo contratto ha comportato, a favore dell'assicurato e del suo partner, un'indubbia modifica delle loro condizioni economiche.
Tuttavia, per determinare il diritto alle prestazioni complementari dell'interessato, la Cassa non ha tenuto conto del nuovo reddito comunicatole, ma si è erroneamente basata sui primi dati economici conosciuti.
Infatti, nella decisione del 27 giugno 2018 essa si è fondata su un reddito da attività lavorativa di Fr. 25'365.- per il 2017 e di Fr. 28'722.- per il 2018, anziché considerare da aprile 2018 il reddito (lordo) di Fr. 50'700.-.
L'amministrazione si è accorta di questo suo errore soltanto con la ricezione, il 2 gennaio 2019 (doc. 30), della comunicazione trasmessale dall'Agenzia comunale AVS della concessione da parte del datore di lavoro di __________ del premio anzianità di Fr. 70.- al mese da gennaio 2019. In quell'occasione, la Cassa ha realizzato che il salario mensile per il 2018, come per il nuovo anno 2019, era di Fr. 3'900.- lordi.
Tale scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, essendo mutati degli elementi di reddito. I nuovi fogli di calcolo allestiti l'8 febbraio 2019 (docc. 39 e 40) hanno modificato la situazione del ricorrente. La Cassa di compensazione ha infatti computato un reddito da attività lavorativa dipendente di __________ di Fr. 44'841.- per l'anno 2018 e di Fr. 45'726.- per l'anno 2019, contro i Fr. 25'365.- e i Fr. 28'722.- ritenuti precedentemente.
In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato, di non poco conto, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale.
2.8. Il ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché ha avvisato la Cassa di questo miglioramento delle sue condizioni economiche, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo che gli è stato indebitamente versato per colpa solo della Cassa.
In effetti, come prevedono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato ha correttamente comunicato senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione il nuovo reddito da lavoro del suo compagno affinché potesse essere utilizzato quale base di calcolo per determinare il suo diritto alle PC.
Al riguardo, il TCA osserva che nella decisione di rifiuto del condono chiesto dall'interessato il 1° aprile 2019, la Cassa ha a giusta ragione riconosciuto di avere erroneamente calcolato il diritto alle prestazioni complementari basandosi su un salario inferiore malgrado il 9 aprile 2018 le sia stato notificato l'aumento di salario da quel mese.
Poi, però, sempre nella sua decisione del 27 settembre 2019, essa ha affermato che "Successivamente solo in data 30 dicembre 2018 siamo stati informati che il salario percepito da __________ fosse di Fr. 44'841.00.".
Questa affermazione non è corretta poiché, come visto, il 4 aprile 2018 l'interessato ha diligentemente avvisato l'amministrazione del nuovo contratto di lavoro del compagno e ciò quando nemmeno il suo diritto alle PC era stato ancora definito. Il Tribunale biasima perciò la Cassa di compensazione, che ha ingiustamente addossato la colpa all'assicurato di averla informata tardivamente della mutazione delle sue condizioni economiche. È dunque a ragione che l'assicurato si è lamentato nella sua opposizione dell'infelice formulazione di questa frase.
È per contro corretto che, come evidenziato dalla Cassa, "Nel caso concreto si ritiene che, vista la tipologia di errore, lei avrebbe potuto e dovuto informarci tempestivamente dell'errato calcolo del citato reddito." (doc. 49/2).
2.9. Secondo consolidata giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97 consid. 2c).
Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005 consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.
2.10. Stante quanto precede, la circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'aumento del reddito da lavoro del compagno, il 27 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha computato un reddito inferiore per calcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio all'assicurato e portarlo ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo era corretto.
Ciò, soprattutto visto che la notifica del nuovo reddito era avvenuta neanche tre mesi prima e, soprattutto, trattandosi della prima decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, questa circostanza avrebbe dovuto portare l'assicurato a prestare una particolare attenzione.
La lamentela sollevata con il ricorso secondo cui né l'assicurato né il suo partner "abbiamo nemmeno le capacità ed il livello di istruzioni sufficienti per poterli controllare" non può essere accolta.
Da un lato, infatti, il foglio di calcolo PC, per certo su questo punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato grado di scolarizzazione, giacché alla voce "Reddito da lavoro" è chiaramente specificato come possibilità il "Reddito da attività lavorativa dipendente" ed addirittura è indicato il nome di chi consegue detto reddito, in casu "__________".
Dall'altro lato, occorre rilevare che il ricorrente e il suo compagno hanno dimostrato durante l'intera procedura amministrativa volta all'ottenimento delle PC di sapersi perfettamente orientare, tanto che spontaneamente hanno prodotto alla Cassa il nuovo contratto di lavoro prima ancora che fosse emanata la (prima) decisione di concessione delle prestazioni complementari.
Pertanto, secondo il TCA, anche qualora nel 2018 l'istruzione dell'assicurato fosse stata lacunosa, ciò nonostante non si può ritenere che egli non fosse in grado di capire che il reddito di Fr. 28'722.- conteggiato per l'anno 2018 fosse sbagliato. In effetti, la differenza fra il salario conseguito a ore nel 2017 e fino al 31 marzo 2018 è consistente rispetto a quanto poi convenuto dal 1° aprile 2018, perciò non poteva non essere notata dal ricorrente, che doveva prestare la ragionevole attenzione richiesta.
Egli avrebbe pertanto dovuto informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia del computo del reddito di __________ e quindi accertarsi se tale importo era corretto, visto che poco tempo prima le aveva segnalato uno stipendio più elevato.
D'avviso del TCA, tale omissione non può essere qui configurata come una semplice negligenza lieve, tale quindi da poter tutelare la buona fede del ricorrente.
Non comunicando alla Cassa di compensazione che il reddito da lavoro del compagno era sbagliato, l'agire dell'assicurato costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.
Neppure la circostanza che la Cassa si sia accorta del suo errore solo sei mesi dopo, peraltro sulla scorta di una nuova comunicazione da parte del ricorrente, tutela la sua buona fede.
Così stando le cose, l'assicurato ha commesso una negligenza che va qualificata come grave nel non essersi attivato presso il l'amministrazione per chiedere conferma della correttezza dell'importo indicato nel foglio di calcolo PC relativamente al reddito conseguito dal suo compagno che le aveva segnalato.
Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.
2.11. Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.
La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti