Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2019.2
Entscheidungsdatum
08.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2019.2

TB

Lugano 8 aprile 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2018 emanata da

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1 A fine dicembre 2016 (doc. 154) il Servizio prestazioni complementari ha ricevuto una segnalazione secondo cui RI 1, 1951, beneficiario di prestazioni complementari all’AVS dal 1° giugno 2014 (doc. 72) per sé e per la moglie, aveva svolto un’attività lucrativa senza mai dichiararla né all’autorità fiscale né alla Cassa di compensazione.

Il 2 gennaio 2017 (doc. 143) la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato di attestare i redditi da lavoro conseguiti.

1.2 Con decisione del 18 agosto 2017 (doc. 236) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari computando quale reddito da attività lucrativa indipendente gli importi stabiliti dall’autorità fiscale di Fr. 10'926.- nel 2014, Fr. 42'426.- nel 2015 e Fr. 20'000.- nell’anno 2016.

Pertanto, l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle PC indebitamente percepite durante quei tre anni, per complessivi Fr. 43'289.- (doc. 239).

1.3 Il 29 agosto 2017 (doc. 241) l’assicurato si è opposto alla decisione poiché l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto delle spese che egli ha sopportato per svolgere l’attività lucrativa. Inoltre, essendo impossibilitato a restituire la somma richiesta, l’interessato ne ha chiesto la riduzione e il condono.

1.4 Con decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’ammontare da restituire, corrispondente alla differenza fra le PC versate dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016 e le prestazioni di diritto per lo stesso periodo.

1.5 Cresciuta in giudicato la decisione di restituzione, la Cassa si è pronunciata, il 21 febbraio 2018 (doc. 255), sulla domanda di condono del 29 agosto 2017, affermando che, poiché è venuta a conoscenza solo il 18 agosto 2017, con la ricezione del verbale di audizione allestito dall’autorità fiscale, del fatto che l’assicurato ha conseguito dei redditi da attività lucrativa, non poteva essergli riconosciuta la buona fede. Pertanto, ha respinto la domanda di condono.

1.6 Il 15 marzo 2018 (doc. 259) l’assicurato ha contestato il reddito computatogli poiché non corrisponderebbe a quanto in realtà incassato, trattandosi di un “fatturato lordo” che non tiene conto dei costi da lui sopportati pari al 60-65%. L’opponente ha altresì affermato che, vista la sua precaria situazione economica e la malattia della moglie necessitante di farmaci acquistati all’estero siccome non riconosciuti dalla Cassa malati, ha accettato di svolgere qualsiasi tipo di lavoro che gli permettesse di supplire alle sue poche entrate economiche. L’assicurato non è assolutamente in grado di restituire la somma richiestagli.

1.7 La Cassa di compensazione ha emesso, il 20 dicembre 2018, (doc. A) una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione dell’interessato e ha quindi confermato il diniego del condono.

L’amministrazione ha rilevato che le contestazioni riguardanti l’importo da restituire, che a dire dell’assicurato non avrebbe considerato le spese sostenute, andavano sollevate contro la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018.

Inoltre, è solo il 18 agosto 2017, con la ricezione del verbale di audizione relativo alla procedura di recupero di imposta avviata nei confronti dell’assicurato a seguito della mancata dichiarazione dei redditi da attività lucrativa, che la Cassa ha appreso che egli aveva conseguito dei redditi nel 2014, nel 2015 e nel 2016, quantificati in sede fiscale con l’accordo dell’assicurato e dunque vincolanti per l’amministrazione ex art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Per di più, la Cassa ha rilevato che ogni decisione di PC inviatagli contemplava l’obbligo di informarla di ogni modifica, così come l’assicurato ha fatto quando ha comunicato l’uscita della figlia dal nucleo familiare, ma non i redditi conseguiti.

Tale negligenza configura una grave violazione dei suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede dell’interessato. Priva di fondamento è quindi la tesi secondo cui l’assicurato non sapeva di dovere comunicarle che percepiva un reddito.

Infine, l’amministrazione ha fatto presente la possibilità di pagare ratealmente l’importo chiesto in restituzione.

1.8 Con ricorso del 18 gennaio 2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto la riduzione o il condono della somma da restituire visto che, stante la sua difficile situazione economica, già la Cassa di compensazione gli ha accordato la riduzione dei contributi dovuti per l’attività esercitata come indipendente (doc. B). Dopo avere criticato l’operato del funzionario del Servizio PC che si è occupato del suo caso che, malgrado i suoi numerosi scritti e contatti telefonici, non avrebbe accettato di trovare una soluzione bonale, si è chiesto “come è possibile poter vivere in modo degno visto le difficoltà economiche; mia moglie è ammalata e devo acquistare medicinali in __________ perché la cassa malati non risarcisce le medicine. Restano nel corso del mese franchi 1800 per vivere in due, inoltre mia figlia attualmente è senza attività lucrativa e vive in casa con noi. Attendo da parte vostra una valutazione sul mio caso visto che non sono in grado di poter rendere nulla.”.

1.9 Nella risposta del 19 febbraio 2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso ribadendo le motivazioni esposte con la decisione impugnata e ricordando che la buona fede necessaria per riconoscere il condono è esclusa quando i fatti che hanno portato alla restituzione sono imputabili a un comportamento doloso o a una negligenza grave.

Il ricorrente, sin dalla concessione delle PC nel 2014, ha dato seguito al suo obbligo di informare soltanto quando ciò è andato a suo favore come la notifica dell’uscita della figlia dal nucleo familiare, mentre lo svolgimento dell’attività lucrativa non è mai stato comunicato alla Cassa di compensazione, disattendendo così manifestamente l’obbligo di informare espressamente menzionato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario di richiesta di prestazioni complementari. La mancata notifica di redditi sull’arco di più anni costituisce una grave violazione, pertanto il condono deve essere negato.

L’amministrazione ha altresì rilevato che il ricorrente non ha per tempo notificato che la figlia era rientrata a vivere con i genitori, ma solo con il formulario di revisione periodica nel corso del 2018 (doc. 279). Tale omissione comporterà quindi un’ulteriore decisione di restituzione di PC per il periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2019, dovendo considerare l’importo della pigione in ragione di 2/3 giusta l’art. 16c OPC-AVS/AI.

1.10 Pendente causa il giudice delegato ha richiamato dall’autorità fiscale le decisioni di recupero d’imposta e di multa (docc. VI e VII) con cui sono stati ripresi i redditi da attività lavorativa.

1.11 Il 18 marzo 2019 (doc. IX) le parti sono state sentite dal giudice delegato in occasione di un’udienza di discussione.

considerato in diritto

in ordine

2.1 La pretesa ricorsuale di ridurre l’importo da restituire perché, come ribadito durante l’udienza del 18 marzo 2019 (doc. IX), tale somma deriverebbe dal computo di redditi che sono stati stabiliti basandosi sui dati ritenuti a livello fiscale, ma che, a dire dell’interessato, sarebbero errati non essendo state dedotte dal reddito lordo conseguito le spese che egli avrebbe sopportato siccome non disponeva dei relativi giustificativi - e che in sede di udienza ha quantificato in almeno il 60% dei redditi lordi -, come tale la stessa è irricevibile.

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Ne discende che il TCA deve esaminare soltanto l’istanza di condono della somma di Fr. 43'289.-, mentre la questione di una sua riduzione sulla base del computo di guadagni netti, doveva essere sollevata dall’assicurato nella contestazione della decisione di restituzione e non può qui essere riesaminata.

La decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) portante sulla decisione di restituzione del 18 agosto 2017 non è stata impugnata davanti a questo Tribunale. L’importo di Fr. 43'289.- ivi stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione come differenza risultante dal computo dei redditi da attività lucrativa di Fr. 10'926.- nel 2014, di Fr. 42'426.- nel 2015 e di Fr. 20'000.- nel 2016, non può più essere rimesso in discussione dall’interessato, così come i predetti importi da attività lucrativa.

La contestazione sottoposta al TCA con il ricorso del 18 gennaio 2019 è dunque limitata al rifiuto di condonare all’assicurato la restituzione della somma di Fr. 43'289.- per prestazioni complementari ricevute indebitamente dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016.

nel merito

2.2 L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.3 Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.4 Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

2.5 Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.6 In concreto, con decisione formale del 18 agosto 2017 la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurato alle prestazioni complementari dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016.

Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito dell’attività lavorativa indipendente non dichiarata. Gli importi computati sono gli stessi riconosciuti dall’Ufficio circondariale di Tassazione.”.

La Cassa di compensazione ha osservato che l’interessato non l’ha mai informata che stava svolgendo un’attività lucrativa, ma che è venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto il 18 agosto 2017 con la ricezione del verbale di audizione dell’assicurato nell’ambito della procedura fiscale di recupero di imposta, motivo per cui ha escluso la condizione della sua buona fede.

Inoltre, l’amministrazione ha sostenuto che l’interessato ha violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle prestazioni complementari.

Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto l’istanza dell’assicurato di condonargli l’importo da restituire di Fr. 43'289.- formulata il 29 agosto 2017 (doc. 241) a seguito della decisione di restituzione del 18 agosto 2017 (doc. 236), confermata con decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) e cresciuta in giudicato non essendo stata impugnata davanti a questo Tribunale. In occasione del verbale d’udienza il rappresentante della Cassa ha prodotto (doc. IX/1) copia della denuncia penale sporta nei confronti del qui ricorrente per le sue omissioni.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in più, poiché così come la Cassa di compensazione gli ha ridotto i contributi AVS/AI/IPG da versare stante la sua precaria situazione economica, così pure dovrebbe fare il Servizio prestazioni complementari e ciò alla luce della sua impossibilità concreta, con soli Fr. 1'800.- al mese per mantenere tre persone, di potere rendere l’importo preteso.

2.7 Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.8 In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del conseguimento di un reddito. Il ricorrente non l’ha infatti avvisata che dal 2014 ha iniziato a collaborare con due rivenditori di automobili. Questa attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

Il diritto alle PC dell’assicurato per gli anni 2014-2016 derivava dal fatto che gli era conteggiata nei redditi computabili soltanto la rendita di vecchiaia (Fr. 9'120.- nel 2014 poi Fr. 9'168.-). L’avvio, nel corso del 2014, di un’attività lavorativa dipendente, rispettivamente indipendente, ha comportato la modifica delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari.

Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato luogo ai nuovi fogli di calcolo allestiti il 18 agosto 2017 (docc. 219-236) da parte del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione del ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurato aveva diritto a Fr. 3'728.- al mese a titolo di prestazioni complementari per l’anno 2014 (doc. 72), a Fr. 3'738.- per gennaio 2015 (doc. 83), a Fr. 2'634.- da febbraio 2015 (doc. 107), a Fr. 2'898.- da maggio 2015 (doc. 120) e a Fr. 2'898.- per l’anno 2016 (doc. 123), con l’aggiunta dei nuovi importi di reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 3'204.- mensili per il 2014 (docc. 221-226), in Fr. 1'464.- per il mese di gennaio 2015 (doc. 228), in Fr. 361.- da febbraio ad aprile 2015 (doc. 232), in Fr. 624.- da maggio a dicembre 2015 (doc. 230) e in Fr. 1'870.- al mese per l’anno 2016 (doc. 220), oltre al pagamento del premio di cassa malati.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessato, di tutto rilievo e che quindi non poteva sfuggirgli, ha avuto quale conseguenza una significativa variazione della sua situazione materiale.

Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.9 Il ricorrente ha fatto valere di essere indigente e quindi di ridurre o condonargli l’ammontare delle prestazioni complementari da restituire, non essendo egli in grado di dare seguito alla pretesa della Cassa cantonale di compensazione.

In sede di udienza l’assicurato ha precisato di non chiedere il condono totale della somma dovuta, ma che gli si possa andare incontro alla luce della nuova situazione difficile che sta vivendo, considerato, per di più, che la figlia maggiorenne vive ancora in casa con i genitori, non ha un lavoro, non beneficia di prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione e nemmeno, per sua volontà, dall’assistenza sociale.

L’indigenza, come visto (cfr. consid. 2.3), è una delle due condizioni cumulative da adempiere per potere beneficiare dell’istituto del condono di una somma da restituire.

L’altra condizione è la buona fede del debitore, che va qui per prima esaminata essendo stata posta dall’amministrazione quale motivo di rifiuto del condono.

2.10 Il TCA rileva innanzitutto che nei suoi scritti il ricorrente non ha mai fatto valere la sua buona fede.

Durante l’udienza di discussione, il giudice delegato ha fatto notare all’assicurato che tutte le decisioni di fissazione del diritto alle PC che egli ha ricevuto, così come le comunicazioni di fine anno che confermano per l’anno successivo il diritto in essere, indicano che è fatto obbligo esplicito all’assicurato di informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato anche l’inizio di un’attività lucrativa.

L’interessato ha ammesso di avere omesso di informare la Cassa e di avere commesso degli errori.

D’avviso del TCA, nell’evenienza concreta la buona fede va senz’altro esclusa, ritenuto che la violazione dell’obbligo di annunciare alla Cassa di svolgere un’attività lavorativa è imputabile a un comportamento doloso.

Infatti, va al riguardo evidenziato che nel formulario di richiesta delle prestazioni complementari compilato dall’assicurato (docc. 21-28), v’è il capitolo sui redditi e a tal proposito vi sono una decina di domande sulle entrate del richiedente le PC.

In particolare, è chiaramente posta la domanda se l’assicurato percepisce un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente (n. 21) o indipendente (n. 23), con la specifica seguente:

" Avvertenze per le cifre 21-23

Tutti i redditi da attività lucrativa, devono essere indicati alle cifre 21-23, compresi anche i redditi di lieve entità e quelli dei membri della famiglia (moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta dei redditi conseguiti nell’anno precedente; se l’attività lucrativa è iniziata o cessata nel corso dell’anno, dovrà essere fatta un’annotazione alla cifra 58 del modulo di richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall’assicurato fosse inferiore a quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà essere motivata e giustificata.”.

Né alle domande n. 21-23 né alla n. 58 vi sono delle annotazioni riguardanti il reddito da attività lucrativa del ricorrente – ma solo della figlia apprendista -, il quale alla domanda n. 65 ha precisato di essere beneficiario di prestazioni assistenziali.

Questo formulario è stato compilato e firmato dall’assicurato il 25 aprile 2014.

Tuttavia, poco tempo dopo, il 19 maggio 2014, il ricorrente ha ricevuto da __________ l’importo di Fr. 1'360.- per prestazioni effettuate, che nel corso del 2014 (docc. 151 e 152) sono proseguite una o due volte al mese e sono state registrate nella contabilità della società il 20 giugno (Fr. 300.-), il 15 luglio (Fr. 1'060.-), il 14 agosto (Fr. 1'400.-), il 10 (Fr. 1'550.-) e il 16 settembre (Fr. 600.-), il 24 ottobre (Fr. 1'200.-), il 4 (Fr. 960.-) e il 27 novembre (Fr. 910.-) e infine il 5 dicembre (Fr. 600.-).

Con decisione del 9 agosto 2014 (doc. 65) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta dell’assicurato e gli ha attribuito una prestazione complementare di Fr. 2'478.- al mese retroattivamente dal 1° giugno 2014.

La scrivente Corte rileva che, come già fatto osservare in sede di udienza, la seconda pagina di questa decisione di fissazione delle prestazioni complementari prevede tre titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare l’attenzione dell’assicurato: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”. La terza e ultima pagina cita infine i “Rimedi giuridici”, la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

Ma non solo.

Perfino sui fogli di calcolo per le PC allegati alla decisione è chiaramente indicato quanto segue all’inizio della prima pagina (docc. 60 e 62):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. “L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione allegata.”.

Inoltre, a seguito della dimenticanza del computo della pigione nelle spese riconosciute dell’assicurato (doc. 67), il 30 agosto 2014 (doc. 72) l’amministrazione ha emanato una nuova decisione di PC e quindi, nuovamente e a poca distanza di tempo dalla sua richiesta, l’assicurato è stato messo al corrente dell’obbligo di informare la Cassa dell’avvio di una attività lucrativa.

Lo stesso vale per gli anni a seguire, per i quali la Cassa ha inviato all’assicurato una decisione, accompagnata dai fogli di calcolo, indicante, oltre al diritto mensile alle PC, anche l’obbligo di informarla su ogni modifica di elementi personali e/o materiali.

Il TCA deve dunque dare atto che, come ha ben osservato la Cassa di compensazione, l’assicurato era stato debitamente reso attento per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.”.

In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati.

Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio l’”avvio o cessazione di un’attività lucrativa”.

All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa e ciò soprattutto alla luce del fatto che quando ha ricevuto queste decisioni egli, come visto, aveva appena iniziato a collaborare con __________ e quindi a conseguire dei redditi da attività lucrativa, che andavano pertanto senza dubbio comunicati, per quel che attiene al ricorso in esame, al Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione.

Il Tribunale osserva, inoltre, che a seguito della segnalazione del 13 maggio 2015 (doc. 115) da parte dell’Ufficio intervento sociale – Agenzia comunale AVS di __________ della partenza della figlia dall’abitazione familiare dei genitori, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il 31 maggio 2015 (doc. 120) il diritto alle PC del ricorrente, stabilendo una prestazione complementare maggiore.

L’assicurato doveva pertanto sapere che una modifica relativa alla sua famiglia, alle sue entrate, alle sue uscite, alle condizioni personali e materiali della sua famiglia, poteva avere una rilevanza ai fini delle prestazioni complementari e quindi andava subito segnalata al Servizio prestazioni complementari.

2.11 In conclusione, l’assicurato non ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione i suoi nuovi redditi da attività lucrativa come avrebbe dovuto fare perciò, sottacendoli, non ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI e quindi ha violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa di compensazione.

Al ricorrente va dunque imputata una grave violazione dei suoi obblighi, tale da non potere ammettere l’esistenza della sua buona fede nei confronti dell’amministrazione.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

2.12 Alla luce di quanto esposto, facendo quindi difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche lamentate dal richiedente.

Ne discende che la decisione di rifiuto del condono deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

LAVS

LPGA

OPC

  • art. 16c OPC
  • art. 23 OPC
  • art. 24 OPC

OPGA

Gerichtsentscheide

17