Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2017.4
Entscheidungsdatum
09.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2017.4

TB

Lugano 9 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 settembre 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° novembre 2016 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione ha avviato la revisione periodica del diritto alle prestazioni complementari di RI 1, nato nel 1959, e dal formulario che egli ha compilato il 22 novembre 2016 (doc. 21) non è risultato nulla di nuovo, in particolare né la condivisione dell’abitazione locata né la percezione di un’indennità giornaliera per malattia. Sia per l’anno 2016 (doc. 3) sia per il 2017 (doc. 26) la sua prestazione complementare ammontava a Fr. 1'827.- al mese.

1.2. Il 25 aprile 2017 (doc. 28) la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato una dichiarazione da parte del suo Comune dell’arrivo di sua figlia nella sua economia domestica; l’11 maggio 2017 (doc. 30) l’amministrazione ha preteso l’invio della decisione emessa dall’assicuratore malattia attestante l’inizio del diritto alle indennità giornaliere per malattia, l’importo percepito e l’indicazione fino a quando sarebbero state versate.

1.3. Il 5 maggio 2017 (doc. 40) l’interessato ha prodotto la documentazione richiesta (docc. 31-39), precisando non trattarsi di sua figlia __________ (1995), ma di __________ (1992), figlia della sua ex moglie, di cui egli si prende cura sin da quando era bambina, così come anche ora, essendo studente e quindi non in grado di mantenersi da sola.

1.4. Il 28 maggio 2017 (doc. 45) l’amministrazione gli ha inviato un nuovo formulario per la revisione periodica del diritto alle PC e tre giorni dopo (doc. 48) ha chiesto all’assicurato un’attestazione delle indennità giornaliere percepite.

Nel nuovo formulario l’interessato ha indicato il 13 giugno 2017 (doc. 5) il nome della persona che vive in casa sua e ha prodotto la documentazione sulle indennità giornaliere (docc. 57 e 58).

1.5. Con decisione del 19 giugno 2017 (doc. 68) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato e le prestazioni versategli dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, chiedendo in restituzione l’ammontare di Fr. 5'470.- per prestazioni ricevute indebitamente e fissando in Fr. 1'314.- al mese il nuovo diritto alle PC dal 1° febbraio 2017.

1.6. Con decisione su opposizione del 5 settembre 2017 (doc. A1) l’amministrazione ha respinto l’opposizione del 14 luglio 2017 (doc. A3) e ha confermato l’ordine di restituzione, ritenuto che in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI la dimora abituale di una persona esclusa dal calcolo PC comporta la ripartizione della pigione dell’assicurato, senza che si debbano verificare i motivi per cui una persona ne ospiti un’altra nella propria economia domestica.

1.7. Il 28 settembre 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione impugnata e di condonargli la restituzione della somma di Fr. 5'470.-, oltre al versamento delle spese giudiziarie.

Il ricorrente ha contestato il computo di un’altra persona nella sua economia domestica, rilevando come la figlia della sua ex moglie usufruisca soltanto di una camera da letto per dormire dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana la studentessa lo trascorra con il compagno e le vacanze dal fratello a __________.

Inoltre, poiché anche l’altra figlia __________ è agli studi e anch’essa non beneficia di una borsa di studio, il ricorrente si trova ad avere due figlie a carico, mentre la sua situazione finanziaria peggiora. Ha inoltre appena subìto un’operazione che gli impedirà di lavorare per un po’ di tempo.

In conclusione, se il Tribunale confermerà la decisione della Cassa di ridurre il suo diritto alle prestazioni complementari l’assicurato sarà costretto a chiedere a __________, figlia della ex moglie, di andarsene, sebbene egli abbia l’obbligo morale di prendersi cura di lei.

L’assicurato ha infine osservato di avere percepito le prestazioni “in buona fede per prendermi cura delle mie figlie. Non ho mai immaginato che nel mio caso l’applicazione della legge arrivasse ad una soluzione così ingiusta e lontana dalla realtà, facendo la differenza tra la figlia biologica __________ che potrà beneficiare delle prestazione complementare et l’altra no.”.

1.8. Nella sua risposta del 12 ottobre 2017 (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando come non vi siano nuovi elementi tali da modificare la decisione impugnata.

Peraltro, la Cassa di compensazione ha rilevato che la persona ospitata non è al beneficio di una rendita completiva per figli dell’AI, perciò non può essere riconosciuta ai fini del calcolo PC dell’assicurato.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

19 290 franchi per le persone sole,

28 935 franchi per i coniugi,

10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

13 200 franchi per le persone sole,

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall’esercizio di

un’attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per gli invalidi aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa è computato interamente;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.3. Oggetto del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal 1° febbraio 2017 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dall’amministrazione per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 5'470.-.

2.4. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

2.5. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.6. In concreto, con decisione formale del 19 giugno 2017 (doc. 68) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, suddividendo i calcoli in diversi periodi a seconda delle modifiche personali ed economiche riscontrate (dal 1° agosto al 30 settembre 2016, dal 1° al 31 ottobre 2016, dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, dal 1° al 31 gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 in poi). Quale motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato che è stata emessa a seguito “del computo del coinquilino con decorrenza agosto 2016 e dell’indennità malattia __________ con decorrenza ottobre 2016”.

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta della condivisione da parte dell’assicurato della sua abitazione con terze persone – ciò che fa diminuire il suo fabbisogno - e di redditi computabili non dichiarati – ciò che invece fa aumentare le sue entrate -, fatti che hanno comportato che egli avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori nel lasso di tempo dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell’assicurato per quel periodo; poi ha calcolato gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive spese e delle entrate e il nuovo importo di diritto.

Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 5'470.- erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017.

2.7. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari.

Le decisioni formali di concessione di una prestazione complementare dal 1° gennaio 2016 (doc. 3) e dal 1° gennaio 2017 si sono infatti rivelate manifestamente errate dal 1° agosto 2016 rispettivamente dal 1° gennaio 2017.

Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC) e fra i redditi computabili vanno considerate, oltre alle rendite AVS e AI, le altre prestazioni periodiche (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

In questa voce rientrano le indennità giornaliere per malattia che, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione, sono risultate essere state versate all’assicurato dal 29 settembre 2016, della cui esistenza quest’ultimo, quando nel novembre 2016 ha compilato il formulario per la revisione periodica del suo diritto, non ha invece informato l’amministrazione malgrado la specifica domanda in tal senso (domanda n. 4).

Inoltre, sempre in quell’occasione il ricorrente non ha comunicato alla Cassa di compensazione che dal 26 luglio 2016 condivideva la sua abitazione con __________, figlia maggiorenne della sua ex moglie.

In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l’assicurato era tenuto ad informare la Cassa di queste novità, essendo fondamentali per stabilire tanto le sue spese riconosciute quanto i suoi redditi determinanti e dunque il suo diritto alle prestazioni complementari.

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni complementari che dall’agosto 2016 a metà 2017 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.

Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° gennaio 2016 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è dunque formalmente giustificata.

2.8. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Nel caso concreto, il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha ricevuto dall’agenzia comunale AVS il questionario sulla revisione del diritto alle PC, compilato il 22 novembre 2016 dall’assicurato e vidimato dall’autorità comunale tre giorni dopo (doc. 20), a quando ha potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (19 giugno 2017) una volta accertate da una parte le sue spese riconosciute mutate a causa della convivenza con una terza persona e d’altra parte i redditi computabili con l’inserimento delle indennità giornaliere per malattia, l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.

Ciò significa che la pretesa della Cassa di compensazione del 19 giugno 2017, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare dovuto giacché era in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e quindi chiedergli la restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in quel periodo, è tempestiva.

È infatti al più presto con la ricezione del formulario della revisione, attorno al 26-27 novembre 2016, che comincia a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

L’ordine di restituzione del 19 giugno 2017 non è pertanto perento e come tale, nel principio, va confermato.

2.9. Per quanto concerne gli importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente basandosi e sulle indennità giornaliere per malattia che egli ha percepito da __________, ma che non ha dichiarato quali sue entrate, e su metà della pigione pagata dal ricorrente, giacché ora egli condivide la sua abitazione con una terza persona.

2.10. Nella determinazione dei redditi computabili, l’amministrazione si è basata sull’attestazione del 20 aprile 2017 (doc. 33) di __________ sul diritto dell’assicurato alle indennità giornaliere per malattia e sul conteggio del 12 giugno 2017 (doc. 57) che riassume i periodi di inabilità lavorativa del ricorrente, i giorni riconosciuti mensilmente come malattia e in quale misura, per poi indicare l’importo corrispondente versato complessivamente dal 29 settembre 2016 al 31 maggio 2017.

Per le mensilità di agosto e settembre 2016 l’amministrazione non ha computato delle indennità giornaliere (doc. 63), mentre per il mese di ottobre 2016 gli ha conteggiato l’ammontare di Fr. 6'862.- (doc. 59), per i mesi di novembre e dicembre 2016 di Fr. 4'573.- (doc. 69), per gennaio 2017 di Fr. 4'573.- (doc. 71) e da febbraio 2017 di Fr. 9'146.- (doc. 61).

Il ricorrente non ha contestato questi importi.

Dallo scritto del 20 aprile 2017 (doc. 33) inviato da __________ al datore di lavoro dell’assicurato risulta che l’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia è avvenuto il 29 settembre 2016, che il salario annuale era di Fr. 11'438.- corrispondenti a Fr. 31,33 al giorno e che l’indennità giornaliera era dell’80% a decorrere dal 4° giorno, ossia dopo 3 giorni di attesa, per un equivalente di Fr. 25,06 al giorno.

Pertanto, a dipendenza del grado di incapacità lavorativa ritenuto dall’assicuratore malattia, è corretto, come ha effettuato la Cassa di compensazione, riportare l’importo giornaliero di Fr. 25,06 se l’inabilità era del 100%, o di Fr. 12,53 se era del 50%, su 365 giorni, poiché i redditi vanno convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Per questo motivo l’amministrazione ha allestito diversi nuovi fogli di calcolo, ciascuno per ogni periodo di inabilità lavorativa.

I redditi annui citati vanno quindi a buon diritto inseriti nei redditi computabili dell’assicurato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.

2.11. Quanto alle spese riconosciute dell’assicurato, per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la metà della pigione pagata e il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere un obbligo morale di occuparsi della figlia della sua ex moglie e quindi di provvedere a lei anche economicamente.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

" (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature sono della redattrice).

Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito:

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella DTF 130 V 268 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l’alloggio.

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC.

Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).

Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l’eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l’Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v’è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l’eccezione al principio dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all’assicurata.

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (33.2001.93), il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia.

In altra sentenza dell'11 settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Dagli atti è inoltre emerso che nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Da ultimo, questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

2.12. Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha confermato di ospitare in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia dapprima a carico dell’altro suo figlio, poi dell’ex marito, ossia l’assicurato.

Quest’ultimo ha affermato di considerare __________ come sua figlia e di essersi sempre occupato di lei sin da quando era piccola.

Anche ora, sebbene sia maggiorenne (1992), ma sia ancora una studentessa, la ragazza non è in grado di mantenersi da sola, perciò l’assicurato sente un dovere morale di mantenerla e quindi di prendersi cura di lei dandole vitto e alloggio gratuiti.

Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 26 luglio 2016 (doc. 36), a dire del ricorrente si estende soltanto dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico, visto che i fine settimana la studentessa li trascorrerebbe dal compagno e le vacanze scolastiche presso il fratello a __________.

Oltretutto, l’ospite occuperebbe soltanto una piccola porzione dell’abitazione, e meglio solo la camera da letto.

Ritenuto poi che la ragazza non gli versa una pigione annuale di Fr. 7'300.-, non v’è motivo di computarla nel suo calcolo delle prestazioni complementari e di dimezzargli quindi l’affitto.

D’avviso di questa Corte, la tesi dell’insorgente non può essere tutelata.

Va in effetti evidenziato che è indubbio che la figlia della sua ex moglie non sia, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non abbia alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupi del mantenimento di __________, l’assicurato non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita, e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa non è in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare dell’interessato - che peraltro non è il suo genitore (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2).

Per quanto concerne la motivazione addotta che il ricorrente occuperebbe la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva che è difficile credere che l’ospite si limiti ad utilizzare soltanto la camera da letto dal lunedì al venerdì e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo, ritenuto poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirle gratuitamente il vitto.

Infine, nemmeno viene sollevata la tesi che la studentessa si prenda cura dell’assicurato, ma semmai è il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie in esame non rientra fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell’uno nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).

In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non vi sia nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti di __________, figlia della sua ex moglie, maggiorenne e che ha un fratello che vive a __________ che comunque già si occupa di lei durante le vacanze scolastiche.

Pertanto, questo Tribunale decide che poiché convive con l’assicurato, ma non è beneficiaria di PC, la figlia della sua ex moglie è esclusa per definizione dal calcolo delle PC del ricorrente.

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, in applicazione dell’art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel calcolo delle PC dell’assicurato ha ritenuto solo la metà della pigione lorda.

2.13. Da quanto precede discende che, nell’ambito della revisione avviata dall’amministrazione nel novembre 2016, tanto le spese riconosciute quanto i redditi computabili debbano essere rivisti e ritenuti nella misura stabilita dall’amministrazione, ovvero computando le indennità giornaliere per malattia da una parte e dimezzando la pigione lorda dall’altra.

2.14. Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017 deve essere confermata integralmente.

Parallelamente, è corretto che dal 1° febbraio 2017 il diritto alle prestazioni complementari dell’assicurato ammonti a Fr. 1'314.- al mese, oltre a Fr. 452.- per il pagamento del premio forfettario dell’assicurazione malattia obbligatoria, fatte salve eventuali modifiche della situazione personale e/o economica intervenute successivamente all’emanazione della decisione del 19 giugno 2017.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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