Raccomandata
Incarto n. 33.2016.4 33.2016.5
TB
Lugano 21 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario da anni di prestazioni complementari per sé e la moglie __________, 1954, nel 2013 RI 1, 1934, ha ricevuto inizialmente una PC mensile di Fr. 2'353.- (doc. 168). A seguito della comunicazione di agosto 2013 (doc. 181) che da gennaio a luglio 2013 la moglie aveva conseguito un reddito di Fr. 13'675.- svolgendo un’attività lucrativa, la prestazione è stata calcolata in Fr. 1'066.- dal 1° settembre 2013 (doc. 203), tenuto conto di un reddito da attività lucrativa annuo lordo di Fr. 25'077.-.
Questo importo è stato confermato anche per il 2014 (doc. 211).
1.2. Nell’ambito di un riesame iniziato il 16 dicembre 2014 (doc. 213) avviato a richiesta dell’assicurato (doc. 217), la Cassa cantonale di compensazione gli ha chiesto di produrre il conteggio dello stipendio della moglie del mese di gennaio 2015 (doc. 224), riconoscendogli intanto una PC di Fr. 1'071.- al mese (doc. 219).
Il 1° marzo 2015 (doc. 226) l’assicurato ha prodotto questo documento sottolineando il prezioso aiuto finanziario fornito dalla moglie attiva presso l’__________, che invia mensilmente alla mamma all’estero buona parte delle sue entrate per aiutarla, perciò ha chiesto alla Cassa di rimborsargli le ulteriori spese a suo carico.
Venuta a conoscenza che la moglie ha lavorato nel 2014 anche presso l’__________ (doc. 228), l’amministrazione ha chiesto all’assicurato il 4 marzo 2015 (doc. 230) di produrre il relativo certificato di salario (doc. 232) e il 22 aprile 2015 (doc. 235) di trasmettere, se la moglie era ancora attiva, un conteggio dello stipendio del mese di marzo 2015 (doc. 236).
Sulla scorta di questo nuovo reddito, il 17 maggio 2015 (doc. 241) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 525.- il diritto mensile alle prestazioni complementari dal 1° giugno 2015.
Il 31 agosto 2015 (doc. 246) l’assicurato si è lamentato della diminuzione delle sue entrate e il 2 settembre 2015 (doc. 243) la Cassa di compensazione gli ha chiesto di produrre i certificati di salario relativi agli anni in cui la moglie ha svolto un’attività, atti che, giunti in forma completa il 25 gennaio 2016 (docc. 307-412), hanno dato luogo il 26 febbraio 2016 a un ricalcolo del suo diritto alle PC dall’agosto 2013 al 1° gennaio 2016 (docc. 414-421).
1.3. Con decisione del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti di RI 1, in virtù dell'art. 25 LPGA, un ordine di restituzione di Fr. 22'619.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
1.4. L'opposizione dell'assicurato del 3 marzo 2016 (doc. 429), completata successivamente (docc. 430-432), è stata respinta con decisione su opposizione del 14 aprile 2016 (doc. II/1). La Cassa di compensazione ha confermato che in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI vige l'obbligo di informare la Cassa in merito a modifiche personali e materiali dell'assicurato e dei suoi familiari.
L’amministrazione ha evidenziato che il 31 agosto 2015 (doc. 246) l’assicurato ha chiesto di riesaminare la sua situazione e che in quell’occasione è emerso per la prima volta che la moglie consegue un secondo reddito svolgendo un’attività lucrativa presso l’__________ oltre che presso l’__________.
Ritenuto che in precedenza questa seconda attività non era mai stata comunicata, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC dal 2013 al 2016 con conseguente emanazione di un ordine di restituzione di Fr. 22'619.-.
Quanto alle spese enumerate dall’assicurato a sostegno del fatto che il nuovo importo delle prestazioni complementari non sarebbe sufficiente per vivere, la Cassa ha risposto che la lista dei costi computabili è esaustiva e quindi le spese che non vi rientrano non possono essere riconosciute.
La Cassa di compensazione ha infine confermato l’importo da restituire e ha rilevato che si pronuncerà sulla richiesta di condono solo dopo che la decisione sarà cresciuta in giudicato.
1.5. Con ricorso del 28 aprile 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione su opposizione, lamentando difficoltà economiche dovute alla diminuzione, negli anni, delle prestazioni ricevute, passate da Fr. 3'800.- agli attuali Fr. 1'270.-, dai quali deve dedurre l’affitto di Fr. 1'100.- e quindi gli restano per vivere solo Fr. 150.- oltre a, per fortuna, gli introiti percepiti dalla moglie che svolge un’attività lucrativa, ma che deve aiutare la mamma, malata e all’estero, con piccoli aiuti finanziari. Implicitamente il ricorrente segnala la sua impossibilità a restituire Fr. 22'619.-.
1.6. Nella risposta del 3 maggio 2016 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.
1.7. Il 13 maggio 2016 (doc. VI) il ricorrente ha ribadito di non essere d’accordo con la decisione dell’amministrazione e ha riproposto il calcolo delle sue entrate e delle sue uscite, rilevando che “Devo arrangiarmi con la paga di mia moglie che a anche 62 anni di età. Entro in 82 anni a vivere sotto un ponte.”.
1.8. Il 19 ottobre 2016 (doc. IX) il TCA ha informato il ricorrente della possibilità di un peggioramento della sua situazione invitandolo a comunicare al Tribunale se intendeva mantenere il suo ricorso o se voleva ritirarlo onde evitare una decisione di restituzione più sfavorevole a quella emanata dalla Cassa di compensazione.
Il 7 novembre 2016 (doc. X) il ricorrente ha ricordato che da 17 anni è al beneficio della rendita AVS e delle PC e che da 5 anni la moglie lavora al 50% presso l’__________ e per 12 ore alla settimana all’__________. Dal 1° gennaio 2016 vivono in due con soli Fr. 1'270.- più Fr. 870.- per i premi di Cassa malati. Dedotto l’affitto gli rimangono Fr. 160.- al mese per vivere, perciò gli è impossibile rimborsare il dovuto.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che il ricorrente debba restituire alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 22'619.- per prestazioni complementari percepite indebitamente dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
2.2. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In concreto, con decisione formale del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 era dato dal computo dell’effettivo salario percepito dalla moglie dell’assicurato e che una nuova decisione per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 luglio 2013 sarebbe stata emanata in seguito.
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di un’ulteriore entrata dei coniugi, fino ad allora mai dichiarata. Secondo la Cassa, l'assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori (almeno) dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell’assicurato per il periodo dal 1° agosto 2013 al 1° gennaio 2016; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive entrate dei coniugi e il nuovo importo di diritto.
Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 22'619.- erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
Nel proprio ricorso l'assicurato si è limitato a evidenziare che, se non viene ripristinato l’importo che riceveva in precedenza, gli è impossibile fare fronte a tutte le spese di cui necessita per vivere insieme alla moglie (elencate nella sua opposizione del 3 marzo 2016, doc. 429) con soli Fr. 154.-, importo che risulta dall’attuale introito di Fr. 1'264.- (AVS + PC) a cui deve essere dedotta la pigione di Fr. 1'110.-, mentre un tempo il suo diritto ammontava a Fr. 3'800.- al mese.
2.5. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari.
Le decisioni formali di concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto 2013 (doc. 189) in poi si sono infatti rivelate manifestamente errate fino al 29 febbraio 2016.
Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi vanno infatti computati due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione sono emerse (dal 2011) delle entrate, mai dichiarate, conseguite dalla moglie del ricorrente. In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi nuovi redditi, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo diritto alle prestazioni complementari.
Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni complementari che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, dal 2013 al 2016 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.
Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto 2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata.
Occorre in concreto verificare la lamentela del ricorrente circa la correttezza della restituzione pretesa dalla Cassa cantonale, retroattivamente fino al 1° agosto 2013, e in particolare se la richiesta di restituzione sia tempestiva.
2.6. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
Si ricorda inoltre che il principio posto in DTF 110 V 306 seg., secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 = SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine).
Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).
2.7. Nel caso concreto, in un primo momento il diritto alle PC del ricorrente è stato ricalcolato a seguito della segnalazione del 22 agosto 2013 (doc. 181) da parte dell’assicurato stesso che, per la prima volta, ha riconosciuto che la moglie svolgeva un’attività lucrativa presso l’__________ e che per tale attività dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 (recte: 2013) essa ha ricevuto uno stipendio di Fr. 13'675.-.
La Cassa ha subito modificato dal 1° agosto 2013 (doc. 189) e poi dal 1° settembre 2013 (doc. 206) il diritto alle PC dei coniugi.
Nel foglio di calcolo è stato inserito un reddito da attività lucrativa annuo di Fr. 25'077.-, corrispondente alla somma guadagnata in sette mesi riportata su un anno. Questo reddito e l’ammontare delle prestazioni riconosciute sono stati confermati dalla Cassa sia per il 2014 (doc. 211) sia per il 2015 (doc. 219).
Il 15 dicembre 2014 (doc. 217) l’interessato ha informato la Cassa di compensazione che dal 1° gennaio 2015 la moglie avrebbe lavorato ancora per conto dell’__________, ma in ragione del 50%, perciò la prestazione mensile di Fr. 2'225.- avrebbe dovuto essere corretta.
L’indomani (doc. 228) l’amministrazione gli ha così chiesto di produrre il conteggio dello stipendio che la moglie avrebbe conseguito nel mese di gennaio 2015.
Inoltre, con lettera del 4 marzo 2015 (doc. 230) la Cassa, per potere procedere al riesame del suo diritto, ha chiesto all’assicurato di produrre il certificato di salario del 2014 rilasciato a sua moglie dall’__________. Sollecitato in tal senso il 13 aprile 2015 (doc. 231), il 21 aprile seguente (doc. 232) l’amministrazione ha ricevuto il documento richiesto.
Da quel momento in poi, la Cassa ha cercato di entrare in possesso della necessaria documentazione attestante l’esercizio in quegli anni non solo dell’attività lucrativa presso l’, ossia l’unico posto di lavoro segnalato dall’assicurato spontaneamente, ma anche presso l’, mai menzionato dall’interessato (doc. 235).
L’intera documentazione portante sui redditi conseguiti dal coniuge dell’assicurato dal 2011 al 2015 (docc. 308-413) presso i due predetti datori di lavoro è giunta, dopo vari solleciti e richiami, soltanto il 25 gennaio 2016 e un mese dopo, il 29 febbraio 2016, l’amministrazione ha emesso l’ordine di restituzione in esame portante sul periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
2.8. Alla luce dei fatti e delle circostanze esposte, si deve ritenere che il 4 marzo 2015 (doc. 230) la Cassa di compensazione ha iniziato ad accertare se l’assicurato poteva contare su altre entrate e il 21 aprile 2015, con la ricezione del certificato di salario per l’anno 2014 rilasciato dall’__________ all’indirizzo di __________, ha avuto la certezza che il coniuge dell’assicurato aveva svolto nel 2014 un’attività lavorativa e lucrativa di cui, però, il beneficiario PC non aveva mai informato l’amministrazione.
Non appena pervenutole questo certificato di salario, la Cassa ha subito nuovamente interpellato l’interessato per sapere se questa attività era proseguita anche nel 2015 (doc. 235).
Sulla scorta del conteggio del salario di marzo 2015 (doc. 236), il 17 maggio 2015 (doc. 241) la Cassa di compensazione ha emanato una nuova decisione che dal 1° giugno 2015 prendeva in considerazione non solo i redditi conseguiti presso l’__________, ma anche presso il predetto istituto.
Una volta poi giunti tutti i conteggi mensili dei salari guadagnati per entrambe le attività lucrative svolte dalla moglie del ricorrente l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC della coppia e risultando che, in quegli anni, l’assicurato ha percepito delle prestazioni complementari maggiori rispetto al suo reale diritto a motivo che, non essendone a conoscenza, la Cassa non ha mai computato nei redditi anche gli importi incassati dall’, ma solo gli importi ricevuti per il lavoro svolto all’, il 29 febbraio 2016 gli ha chiesto in restituzione quanto versato in eccesso.
Il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha iniziato ad accertare se v’erano altri redditi (4 marzo 2015) a quando ne ha avuto la certezza non solo per l’anno 2014 (21 aprile 2015), ma anche per il 2015 (13 novembre 2015) e per i precedenti anni (25 gennaio 2016) e ha quindi potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (29 febbraio 2016), l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.
Ciò significa che la pretesa della Cassa cantonale di compensazione del 29 febbraio 2016, emanata quando la Cassa disponeva quindi di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare giacché essa era in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e dunque chiedergli la restituzione di quanto versatogli indebitamente di troppo in quegli anni, è tempestiva.
È infatti al più presto al 21 aprile 2015 che comincia in specie normalmente a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L’ordine di restituzione del 29 febbraio 2016 non è pertanto perento e come tale, nel principio, va confermato.
2.9. Per quanto concerne gli importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente basandosi sui redditi da attività lucrativa conseguiti dalla moglie dell’assicurato nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 e comprovati con i certificati di salario agli atti.
Tuttavia, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione non sono corrette, poiché non sempre tengono conto di un salario annuo, ma si limitano a sommare gli importi dei certificati di salario prodotti dal ricorrente, che però non sempre si riferiscono a 12 mensilità annue. Per questo motivo, dai calcoli effettuati dal Tribunale risulta che i redditi incassati dalla moglie dell’assicurato negli anni 2013, 2014 e 2015 lavorando per l’__________ e per l’__________ sono in realtà superiori alle cifre ritenute dalla Cassa nei fogli di calcolo del suo diritto alle prestazioni complementi rispettivamente agli importi riportati nella decisione di restituzione del 29 febbraio 2016.
Ne discende che, dai calcoli che seguono, il ricorrente deve restituire un ammontare maggiore rispetto a quello stabilito dalla Cassa di compensazione. Infatti, la differenza fra le prestazioni complementari ricevute e quelle che invece gli spettano di diritto tenendo presente entrambi i redditi effettivi da lavoro della moglie è maggiore a quella stabilita dalla Cassa.
Nel dettaglio, dal 1° agosto al 31 dicembre 2013 i salari ricevuti dall’__________ ammontano a Fr. 13'796,35 (stipendio netto + Fr. 10.- di trattenuta per la commissione paritetica) e quelli versati dall’__________ a Fr. 3'556,60 (salario netto per i mesi di agosto, novembre e dicembre + Fr. 20.- di deduzione per la commissione paritetica). Ora, malgrado la restituzione decorra dal mese di agosto 2013, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati ma in concreto, disponendo già dei salari che la moglie del ricorrente ha incassato da gennaio a luglio 2013, il TCA ritiene più opportuno rifarsi ad essi anziché fare una media annua.
Si ottiene così per l’__________ la somma di Fr. 16'167,25 che va ad aggiungersi ai precedenti Fr. 13'796,35, per un reddito annuo di Fr. 29'963,60.
Per gli introiti ricevuti dall’Istituto, la somma di Fr. 9'779,40 dei 10 mesi dei certificati di salario va riportata su 12 mensilità (la 13a essendo già versata con dicembre), per ottenere Fr. 11'735,28.
In conclusione, i redditi computabili all’assicurato nel 2013 sono pari a Fr. 41'698,88 (Fr. 29'963,60 + Fr. 11'735,28), somma superiore ai Fr. 39'543.- stabilita dalla Cassa di compensazione, che si è basata sui soli 10 certificati di salario agli atti e non ha invece annualizzato tale importo (Fr. 9'579,40).
Per l’anno 2014 __________ ha incassato dall’__________ uno stipendio di Fr. 31'174,55 che, come per l’anno precedente, va corretto in Fr. 31'659,95, ossia aggiungendo all’importo effettivo corrisposto le detrazioni per il vitto e per la commissione paritetica.
I salari versati dall’__________ per i 9 mesi comprovati ammontano a Fr. 9'193,65 (salario netto + Fr. 20.- di detrazione commissione paritetica) e quindi a Fr. 13'279,72 all’anno (su 13 mensilità). Dal certificato di salario annuo (doc. 232) risulta che il salario lordo mensile di Fr. 1'068,40 è stato versato per 13 mesi (Fr. 13'889,20) e che le deduzioni ammontano a Fr. 987,45 ([Fr. Fr. 95,95 al mese - Fr. 20.- per la commissione paritetica] x 13), perciò il reddito incassato quell’anno è pari a Fr. 12'901,75.
La differenza fra i due importi risiede nel fatto che nel mese di luglio la lavoratrice sembrerebbe avere incassato anche un salario orario di Fr. 486.-, soggetto ai contributi sociali, importo che però non è stato ritenuto nel certificato di salario annuo.
D’avviso del TCA, considerato che per i contributi sociali e per le imposte fa stato, di norma, il certificato di salario (annuo), in tal caso va quindi ritenuto l’importo che figura in questo documento.
Sommando i redditi percepiti da entrambi i datori di lavoro si ha dunque un reddito computabile di Fr. 44'561,70 (Fr. 31'659,95 + Fr. 12'901,75), che è maggiore di Fr. 40'202.- fissati dalla Cassa.
Nel 2015 la moglie del ricorrente ha guadagnato Fr. 30'200,95 lavorando presso l’__________, importo che, per gli stessi motivi come per gli anni precedenti, va corretto e fissato in Fr. 30'546,20. Inoltre, i certificati mensili di salario si riferiscono a soli 11 mesi, perciò occorre riportare tale importo su 12 mensilità e quindi calcolare un reddito di Fr. 33'323,13.
Il reddito acquisito lavorando presso l__________ è pari a Fr. 11'855,10, che diventa Fr. 12'075,10 con l’aggiunta della detrazione per la commissione paritetica.
Si ha così un totale annuo di Fr. 45'398,23, anch’esso superiore ai Fr. 42'401.- calcolati dall’amministrazione.
2.10. Da quanto precede discende chiaramente che il ricorrente deve restituire le somme ricevute in eccesso che, per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del 26 febbraio 2016.
Pertanto, la violazione dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione materiale, porta, in concreto, a delle conseguenze (negative) nei confronti dell’assicurato.
Questo Tribunale rileva infine che anche fiscalmente l’assicurato non ha dichiarato gli effettivi redditi conseguiti dal coniuge - circostanza che sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità fiscale competente a norma dell'art. 185 LT per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale.
Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 deve essere confermata nel suo principio.
Gli atti vanno però trasmessi all’amministrazione per un nuovo calcolo, secondo il considerando 2.9, dell’importo da restituire.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa di compensazione per un nuovo calcolo, giusta il consid. 2.9, dell’importo da restituire.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti