Raccomandata
Incarto n. 33.2016.1
TB
Lugano 5 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Nel febbraio 2015 (doc. 19) RI 1, nata nel 1918, ha fatto richiesta di prestazioni complementari e con decisione emessa quello stesso mese (doc. 32) la Cassa cantonale di compensazione le ha concesso un diritto alle PC limitato al pagamento del premio di Cassa malati.
B. Dal 22 ottobre 2015 (doc. 35) l’assicurata si è trasferita in modo definitivo in casa anziani, così la Cassa di compensazione ha ricalcolato il suo diritto tenendo dapprima conto per il solo mese di novembre 2015 (doc. 42) della doppia voce della pigione annua e del soggiorno in istituto stante la disdetta del contratto di locazione per fine mese, concedendole quindi con decisione formale del 7 novembre 2015 (doc. A8) una prestazione complementare di Fr. 10.- al mese, oltre al pagamento del premio di Cassa malati.
In seguito, l’amministrazione ha ritenuto la sola tassa giornaliera e le spese personali applicabili in caso di soggiorno in istituto, emanando il 15 novembre 2015 (doc. A7) una decisione formale con cui dal 1° dicembre 2015 ha soppresso il diritto alle PC.
C. Con decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata del 25 novembre 2015 (doc. A6), che chiedeva di stralciare in entrambe le decisioni l’importo ritenuto quale reddito risultante dalla rinuncia di sostanza e i ricavi da rinuncia alla sostanza, per arrivare a concederle una PC di Fr. 1'765.- dal 1° novembre rispettivamente di Fr. 895.- dal 1° dicembre 2015.
L’amministrazione ha evidenziato che poiché l’assicurata ha rinunciato nel 1988 ad un fondo donandolo ai suoi due figli senza una contropartita e senza un obbligo legale, in virtù dell’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI andava ritenuto il valore venale che l’Ufficio stima ha stabilito in Fr. 400'000.-. A questo importo ha dedotto l’ammortamento annuo giusta l’art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per giungere nel 2015 ad una sostanza residua a cui ha rinunciato di Fr. 130'000.-. Di pari passo la Cassa ha computato il reddito da sostanza a cui l’interessata ha rinunciato, fissato in Fr. 252.-.
D. Il 14 gennaio 2016 (doc. I) RI 1, rappresentata sempre dal figlio RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di correggere in Fr. 118'640.- la sostanza a cui ha rinunciato e quindi in Fr. 213,55 l’importo del reddito a cui ha rinunciato.
A suo dire, dal valore venale del fondo donato ai figli nel 1988 occorre dedurre le spese precedentemente sostenute per i contributi di miglioria (Fr. 3'230.-), l’imposta di successione (Fr. 840) e l’imposta sull’utile immobiliare (Fr. 17'290.-), per una deduzione complessiva di Fr. 21'360.-, perciò la rinuncia alla sostanza va conteggiata in Fr. 118'640.- (Fr. 140'000.- - Fr. 21'360.-). La ricorrente ha inoltre osservato che la motivazione ricevuta oralmente secondo cui dette spese non possono essere ritenute in quanto sopportate dai figli nell’ambito della vendita dell’immobile ricevuto in donazione non può essere tutelata.
Si tratta di importi versati agli enti pubblici aventi un nesso con la sostanza donata, perciò vanno dedotti dal valore venale, così come per l’imposizione degli utili immobiliari (art. 139 LT).
E. Nella risposta del 28 gennaio 2016 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che la legislazione (N. 3483.02-04 DPC) dispone che possono essere dedotti dal valore venale unicamente i debiti ipotecari, l’ammortamento annuo ed eventuali servitù capitalizzate.
Quanto ai contributi di miglioria sostenuti dalla donante, la Cassa ha osservato che questa spesa, per definizione, ha comportato da una parte un aumento del valore del fondo, d’altra parte una diminuzione della sostanza mobile, perciò non è possibile ipotizzare una parallela diminuzione del valore dell’immobile o il riconoscimento di tale spesa. Questi contributi, peraltro, risultano piuttosto rilevanti nella definizione dell’imposta fiscale sugli utili immobiliari, dove il passaggio di proprietà che si verifica con una donazione è però del tutto irrilevante comportando il differimento dell’imposizione con la successiva cessione.
Anche le altre spese per le quali si richiede il riconoscimento non possono essere dedotte, visto che sono state imposte soltanto dopo la vendita della sostanza avvenuta l’11 gennaio 1989 e quindi quando essa era già di proprietà dei figli.
F. Il 10 gennaio (recte: febbraio) 2016 (doc. V) la ricorrente ha rilevato che la vendita della sostanza avvenuta pochi giorni dopo averla donata non può inficiare il principio stesso di potere dedurre le spese connesse all’immobile che ne sono derivate.
La Cassa si è riconfermata nella propria risposta (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
Il ricorso formulato da RI 1 data del 14 gennaio 2016 ed avversa la decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG del precedente 15 dicembre 2015, il ricorso è tempestivo siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata, ricordato come i termini sono stati sospesi dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016.
La vertenza in esame, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza stessa dell’Alto Tribunale Federale (citata più sotto) e nella prassi del TF che usa formule similari, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione monocratica come permette l'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel suo giudizio 31 agosto 2015 (9C_699/2014), in tema di rendita AVS, sentenza non destinata a pubblicazione nonostante sia stata promulgata dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici (si ricorda qui che le Corti del TF giudicano, normalmente, nella composizione a tre giudici salvo le questioni di principio [definite dall’art. 20 cpv. 2 LTF “questione di diritto di importanza fondamentale”] ed in altre circostanze che non occorre qui evocare), l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”.
A tale dubbio federale, unico in se poiché mai formulato in precedenza (nonostante l’uso costante della medesima espressione da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni durante almeno una ventina d’anni) e non più ripreso dopo (si veda a esempio la sentenza della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 [DTF 1C_569/2015]), può essere data tranquillante risposta. Gli italofoni e chi capisce la lingua italiana non hanno mai dimostrato difficoltà nel comprendere “ove risieda la competenza del giudice unico”, siccome facilmente deducibile dalle motivazioni della sentenza cantonale.
Sia come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei Tribunali elvetici, in particolare dello stesso TF che le impiega non solo quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia (a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 [8C_159/2013] e del 31 gennaio 2014 [8C_82/2014], con cui l’alta Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione di difficoltà umana ed economica, due volte di fila ad un anno di distanza [ciò che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali] – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.
In concreto quindi questo giudizio è emanato a corte monocratica siccome non pone temi giuridici complessi o nuovi, non trattati in precedenza dalla giurisprudenza, rispettivamente non risolti giuridicamente, in concreto si tratta infatti del computo di sostanza alienata da parte dell’assicurata, tema che il TF ha già analizzato e risolto (come specificato nelle considerazioni che seguono).
L’istruttoria di causa non ha comportato l’indizione di complesse udienze, l’acquisizione di testimonianze o la domanda di trasmissione di complessi documenti (ciò che non creerebbe comunque, da solo, un obbligo di giudizio a corte completa, come il TF ben sa per la sua STF 18 febbraio 2011 9C_211/2010) o l’erezione di complesse perizie. Il semplice fatto che la redazione del presente giudizio avvenga su più pagine non è sufficiente (nonostante quanto ritenuto dal TF nella STF 9C_699/2014), una redazione estesa e completa è imposta dal rispetto della parte ricorrente e per permetterle di comprendere pienamente e compiutamente le motivazioni che stanno alla base della decisione.
Il presente giudizio è quindi emanato a giudice unico.
nel merito
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
19 290 franchi per le persone sole,
28 935 franchi per i coniugi,
10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, l'art. 10 cpv. 2 LPC dispone che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Infine, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Al suo capoverso 2 l’art. 11 LPC dispone che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lett. c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
Il Cantone Ticino ha così previsto dal 1° gennaio 2009 l’art. 3a LaLPC, per il quale per queste persone sono computabili come reddito: a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 140'000.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 400'000.- [valore venale] - Fr. 260'000.- [ammortamento]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale.
La ricorrente sostiene invece che l’importo relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 118'640.-, dovendo prendere in considerazione anche le varie spese connesse all’immobile che sono state sostenute (Fr. 21'360.-).
Di conseguenza, il reddito della sostanza a cui ha rinunciato va fissato in Fr. 213,55.
Secondo l’amministrazione, invece, tali spese non possono essere dedotte dal valore venale di alienazione della sostanza.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b, Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
È indubbio che la donazione del 15 novembre 1988 del fondo n. 210 RFD di __________ da parte dell’assicurata ai suoi due figli è avvenuta senza obbligo legale né controprestazione adeguata, non figurando alcunché a tale proposito nel rogito n. 893 del notaio avv. __________ (doc. 28).
Nemmeno la dichiarazione rilasciata dai donatari il 30 novembre 2015 (doc. 51) secondo cui essi avrebbero riversato alla mamma per le sue necessità l’importo di Fr. 70'000.- quale parte del prezzo dell’esercizio del diritto di compera, mentre i restanti Fr. 330'000.- sarebbero stati suddivisi fra i due figli, può portare ad una diversa conclusione, non essendo per di più stata apportata alcuna prova di tale agire.
Inoltre, non solo nell’atto notarile di donazione immobiliare ma anche nel successivo rogito (n. 894) di pari data (doc. 25) di costituzione di un diritto di compera, esercitato l’11 gennaio 1989 (docc. A4 e A5), non è stata menzionata una tale suddivisione del prezzo pattuito fra le parti.
L'alienazione di questa sostanza va quindi considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza dell’assicurata come se essa non vi avesse rinunciato.
Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).
Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).
A tale proposito, dagli atti risulta che già in occasione di una precedente richiesta di PC, la Cassa di compensazione aveva chiesto all’Ufficio cantonale di stima di peritare il mappale n. 210 RFD di __________ donato dall’assicurata ai figli nel 1988. Il valore venale così individuato nel 2009 giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è stato stabilito in Fr. 400'000.- (doc. 20).
Questo importo è stato correttamente riconfermato per la domanda del 2015 che qui ci occupa (doc. 21).
Si evidenzia, tuttavia, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Va osservato che le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7).
Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (DTF 118 V 156 consid. 3c/cc; Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha poi precisato che la sostanza cui l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 436 consid. 5b; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009 consid. 2.7; N. 3483.06 DPC ed esempio nell’Allegato 9.4). In questo contesto va rilevato che l'ammortamento annuale della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a prestazione, ma può iniziare prima (DTF 119 V 436 consid. 5b).
In specie, dunque, l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) deve essere fatto su 25 anni, ossia dal 1990 al 2015 iniziando però a contare dall'anno seguente (1991) l’anno di partenza (1990) - visto che la rinuncia è avvenuta nel 1988 (Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989) – e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione complementare (2015) (art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un totale di Fr. 250'000.-.
Si ha così un ammortamento di Fr. 250'000.-, e non di Fr. 260'000.- come erroneamente ritenuto dalla Cassa nella decisione formale né di Fr. 270'000.- come indicato nella decisione su opposizione (sostanza residua: Fr. 130'000.-).
Ritenuta quindi una rinuncia di sostanza di Fr. 150'000.- (Fr. 400'000.- - Fr. 250'000.-), importo da computare nella sostanza della ricorrente, si ha che la sua sostanza lorda ammonta a Fr. 151'558.- (di cui Fr. 1'558.- quali averi a risparmio). Da questa somma va dedotta la parte di sostanza non computabile pari a Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr. 114'058.-.
Di conseguenza alla ricorrente, beneficiaria di una rendita di vecchiaia e degente in casa anziani, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LPC in connessione con l’art. 3a lett. a LaLPC dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/5, pari a Fr. 22'811.-.
Sommata alla rendita AVS di Fr. 22'200.-, si avrebbero dei redditi computabili totali di Fr. 45'011.-.
Questo importo, leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione (e la decisione formale), peggiorerebbe però la situazione economica dell’assicurata dal profilo del suo diritto alle prestazioni complementari.
Infatti, in tale ipotesi dal 1° novembre 2015 si avrebbero delle spese riconosciute di Fr. 48'588.- e dei redditi computabili di almeno Fr. 45'011.- (contro i precedenti Fr. 43'262.- stabiliti dalla Cassa), per un’eccedenza di spese riconosciute di Fr. 3'577.-. A questo importo andrebbe poi dedotto il contributo per la Cassa malati di Fr. 5'208.-, per ottenere soltanto il diritto al pagamento del premio dell’assicurazione malattia e non più anche a una prestazione complementare annua.
Dal 1° dicembre 2015, invece, ritenute delle spese riconosciute di Fr. 38'148.- e dei redditi computabili sempre di Fr. 45'011.-, si giungerebbe ad una eccedenza di entrate di oltre Fr. 7'000.-, ciò che confermerebbe ulteriormente la soppressione delle PC.
Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).
È evidente che i contributi di miglioria di Fr. 3'230.- soluti dalla ricorrente nel 1988 prima di donare ai figli la particella n. 210 RFD di __________ (doc. A2) sono già stati considerati per la determinazione del valore venale di detto fondo, nel senso che questi contributi possono avere portato ad una effettiva miglioria dell’immobile che, come tale, è però già stata considerata nella valutazione del 2009, stato 1988, dell’Ufficio stima (doc. 20).
Non è dunque possibile tenerne conto una seconda volta.
Quanto alle imposte di successione e donazione di Fr. 840.- sopportate equamente dai due figli che hanno ricevuto in donazione il summenzionato fondo (doc. A3), le stesse erano dovute a quel tempo per legge dai donatari. Esse sfuggono però dall’essere dedotte dal valore dell’immobile donato, giacché erano dovute in quanto imposta di donazione e quindi non hanno alcuna attinenza con il fondo stesso. In altre parole tale imposta, prevista dal diritto tributario, non ha concorso ad aumentare o a diminuire il valore (venale) di questa proprietà fondiaria.
Nemmeno le imposte sul maggior valore immobiliare di Fr. 17'290.- pagate dai due fratelli nel 1989 (docc. A4 e A5) con l’esercizio del diritto di compera dell’acquirente del noto mappale possono essere dedotte dal valore venale di questo immobile. Essi stessi, quali comproprietari del mappale ricevuto a seguito della donazione della mamma hanno concesso il diritto di compera all’ing. __________ che lo ha esercitato. L’operazione è estranea alla ricorrente e l’onere non le può essere accollato.
Contributi di miglioria, imposte di donazione e l’IMVI (Imposta sul maggiore valore immobiliare), sono dovute e devono essere onorate dai donatari, non dall’assicurata che ha rinunciato alla sua sostanza.
Non si vede dunque per quale motivo se ne debba tenere conto a livello di prestazioni complementari.
L'amministrazione ha ritenuto l'importo di Fr. 252.-, calcolato applicando un tasso dello 0,18% (Fr. 140'000.- x 0,18 : 100).
Tuttavia, come indicano le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, il tasso d’interesse medio valido per il 2014, ovvero per l'anno precedente il periodo in cui l'assicurata ha chiesto le prestazioni (2015), ammonta allo 0,4% (N. 3482.10 DPC).
Si avrebbe dunque un reddito ipotetico di Fr. 600.- (Fr. 150'000.- x 0,4 : 100), ciò che peggiorerebbe ulteriormente il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari, la quale si vedrebbe aumentare le sue entrate.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti