Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2014.6
Entscheidungsdatum
03.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2014.6

TB

Lugano 3 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1962 ed al beneficio di una rendita AI, nel giugno 2013 (docc. 6-13) ha chiesto per sé e la moglie __________, 1968, attiva professionalmente, di beneficiare delle prestazioni complementari.

1.2. La Cassa cantonale di compensazione ha esperito i necessari accertamenti, in particolare ha chiesto all'Ufficio stima di valutare al valore venale i dieci fondi siti ad __________ su cui l'assicurato detiene una quota di proprietà in comunione ereditaria (doc. 15).

1.3. Con decisione del 1° dicembre 2013 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni complementari, data un'eccedenza di entrate di Fr. 20'748.-.

1.4 L'8 gennaio 2014 (doc. 194) l'assicurato ha fatto valere una diminuzione dei redditi conseguiti dalla moglie (Fr. 39'200.-) e ha chiesto che si tenga conto delle spese di elettricità (Fr. 3'200.-) e del ricavato delle vendite di alcuni fondi (Fr. 13'719.-), che vanno quindi eliminati dalla somma imputatagli dall'amministrazione a titolo di proprietà fondiaria secondaria (Fr. 347'984.-).

1.5. Con decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, modificando in Fr. 39'209.- il reddito da attività lavorativa della moglie ed in Fr. 334'265.- la sostanza immobile. L'amministrazione ha poi osservato che le spese di elettricità sono già comprese nel forfait annuo concesso di Fr. 1'680.-.

Malgrado la modifica di alcune voci, si ha ancora un'eccedenza di entrate che impedisce la concessione dell'aiuto statale.

1.6. Il 12 marzo 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo in sostanza di rivedere tutte le poste esposte dalla Cassa, giacché a suo dire gli importi ritenuti sarebbero arbitrari, così come gli accertamenti effettuati dall'amministrazione.

Il ricorrente ha osservato che la Cassa non ha tenuto conto delle numerose spiegazioni fornite sia telefonicamente sia per iscritto, in particolare in merito alla necessità di assumere diversi farmaci i cui costi non sarebbero coperti né dall'assicurazione malattia né dall'assicurazione invalidità. Non sufficiente sarebbe inoltre l'importo di Fr. 28'815.- ritenuto dalla Cassa quale fabbisogno.

L'assicurato ha inoltre rilevato che alcuni fondi peritati dall'Ufficio stima sono già stati venduti ed il prezzo incassato suddiviso fra i coeredi, perciò non gli si può imputare due volte il valore dello stesso fondo rispettivamente la sostanza rimanente non deve essere suddivisa equamente fra i 4 coeredi (1/4). Non è quindi corretto il conteggio di Fr. 12'804.- quale sostanza computabile.

Perfino l'importo di Fr. 20'616.- di rendita d'invalidità è sbagliato.

1.7. Con risposta del 9 maggio 2014 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, osservando che le spese sanitarie sono riconosciute soltanto ai beneficiari delle prestazioni complementari, perciò al ricorrente non può essere rimborsato alcunché non essendo beneficiario di PC.

Quanto all'importo della rendita di invalidità, la Cassa ha chiarito che l'attestato fiscale indica per il 2013 la somma di Fr. 20'616.-.

In merito alla censura secondo cui il ricorrente non farebbe più parte della comunione ereditaria fu __________ visto che le sue quote di proprietà sono state liquidate con le vendite degli immobili e che dunque le iscrizioni a registro fondiario sarebbero errate, la Cassa ha esposto la giurisprudenza secondo cui è necessario un contratto di divisione ereditaria per concludere in tal senso, ma in concreto non ne esiste uno. Semmai, quindi, v'è stata una divisione parziale con la vendita di alcuni immobili, il cui ricavato è stato parzialmente attribuito al ricorrente e, pertanto, le iscrizioni a RF che indicano ancora la comunione ereditaria come proprietaria dei fondi sono corrette.

La Cassa ha dunque conteggiato in Fr. 1'805'891.- il valore totale degli immobili per i quali dispone del prezzo di vendita o di stima. La quota parte dell'assicurato assomma a Fr. 451'472,75, alla quale dovrebbe essere aggiunta la quota parte risultante dalle vendite dei fondi per i quali non si conosce il prezzo di acquisto (part. n. 850, n. 1039 e n. 1040).

Quanto al prezzo di Fr. 183'000.- incassato dall'assicurato da una vendita immobiliare e che gli è servito per cancellare dei prestiti concessigli da parenti, l'amministrazione ha rilevato che detto importo non può essere riconosciuto a titolo di spesa (art. 10 cpv. 3 LPC), trattandosi di un debito privato che non rientra nella lista esaustiva delle spese riconosciute. Di conseguenza, i soldi che l'interessato ha conseguito con la vendita degli immobili e che gli sono serviti per estinguere i debiti privati non possono essere dedotti dalla sostanza imputabile. In tal caso, l'importo che dovrebbe essere computato quale sostanza (Fr. 451'472,75) supera la cifra ritenuta in precedenza (Fr. 334'265.-).

Infine, la Cassa di compensazione ha evidenziato che anche se si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui la comunione ereditaria è stata sciolta e la sua parte interamente consumata per rimborsare debiti privati, l'assicurato non avrebbe comunque diritto alle prestazioni complementari. Riducendo di Fr. 183'000.- l'importo della sostanza, il saldo di Fr. 268'472,75 costituirebbe una rinuncia di sostanza, avendo rinunciato a questo importo senza esserne giuridicamente obbligato e senza un'adeguata controprestazione, accettando come sua quota parte nella CE solo l'ammontare di Fr. 183'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC; N. 3481.01 DPC). Pertanto, la rinuncia di Fr. 268'472,75 dovrebbe essere ad ogni modo computata ottenendo così, dedotti i debiti ipotecari (Fr. 82'195.-) e la parte di sostanza non computabile (Fr. 60'000.-), una sostanza di Fr. 126'277,75. Nei suoi redditi andrebbero aggiunti Fr. 8'418,50 (Fr. 126'277,75 x 1/15), per ottenere delle entrate di Fr. 54'173,50 (Fr. 8'418,50 + Fr. 25'139.- + Fr. 20'616.-) superiori alle spese, con rifiuto delle prestazioni.

1.8. Il 30 maggio 2014 (doc. IX) il ricorrente ha contestato il valore venale della part. n. 352 RFD di __________, Sezione __________, affermando che il valore di Fr. 230'000.- determinato dall'Ufficio stima deve essere ridotto a Fr. 48'000.-, pari quindi al valore dei 122 mq di terreno (Fr. 400.-/mq), visto che lo stabile è in pessime condizioni e non ha più alcun valore.

L'assicurato ha invece rinunciato a contestare (nuovamente) il valore stabilito per il mappale n. 360 RFD di __________, Sezione __________. Egli ha però chiesto al TCA di applicare il 10% di variazione sul valore venale proposto dall'Ufficio stima su tutti i suoi fondi e non solo sulla predetta part. n. 352 (doc. B1).

L'insorgente ha così fissato in Fr. 1'088'946,90 il valore di stima dei fondi appartenenti alla comunione ereditaria e in Fr. 19'416.- la rendita di invalidità percepita nel 2013 (doc. B2).

In merito alle spese mediche sopportate personalmente nel 2013 l'interessato ha prodotto le relative fatture ed i conteggi attestanti la sua partecipazione di Fr. 1'195.- (doc. B3), oltre a Fr. 436,60 per il trasporto in ambulanza non riconosciuto dalla sua Cassa malati (doc. B4), Fr. 1'121,80 per dei mezzi ausiliari per gli occhi, Fr. 300.- di franchigia, Fr. 700.- per la partecipazione ai costi e Fr. 4'549,55 per medicinali non assunti dall'assicurazione malattia di base (doc. B5), per un totale di Fr. 8'302,95 a suo carico. Inoltre, nel 2012 l'importo scoperto non assunto dalla Cassa malati ammontava a Fr. 2'960.- (doc. B6), perciò il ricorrente, data la sua invalidità, chiede al TCA il riconoscimento di queste somme non coperte. Anche per il 2014 egli avrà delle spese di malattia scoperte, quantificate in Fr. 3'800.- (doc. B8).

Inoltre, secondo l'interessato, l'attestato dell'accensione di un'ipoteca di Fr. 80'000.- (doc. B7) da parte della sorella __________ sulla part. n. 596 RFD di __________, Sezione __________ per mantenere la mamma in casa anziani comporta il computo anche di questo debito ipotecario sulle proprietà in comunione ereditaria, che quindi valgono ora Fr. 1'008'496.-.

Come con l'opposizione, l'assicurato ha ribadito che la fattura dell'elettricità di Fr. 3'445.- per il riscaldamento della vecchia casa riferita al periodo marzo 2013-marzo 2014 (doc. B10) deve essere presa in considerazione quale spesa riconosciuta.

Quanto agli immobili, il ricorrente ha indicato che nel 2002 sono state effettuate delle vendite per Fr. 137'500.- (doc. 142) e nel 2007 per Fr. 48'000.- (doc. 144) e Fr. 198'450.- (doc. 146), di cui Fr. 35'000.- sono stati rimborsati al fratello. Queste vendite sono da dedurre dal suo diritto di partecipazione alla comunione ereditaria, visto che i Fr. 137'500.- sono stati utilizzati per delle migliorie nell'appartamento prima del matrimonio e per le spese di malattia non coperte dalle assicurazioni nel 2003 e 2004.

La vendita del 2007 è invece servita per rimborsare i prestiti fatti da chi l'aveva voluto aiutare nel momento del bisogno.

L'interessato ha infine rilevato che con lo spostamento del luogo di lavoro della moglie nel 2013 (da __________ a __________) devono essere riconosciute delle spese di trasferta maggiorate di Fr. 100.- al mese (doc. B12).

In conclusione, il ricorrente ha chiesto che la decisione su opposizione sia modificata come segue:

USCITE

fabbisogno vitale Fr. 28'815.-

contributo assicurazione malattia Fr. 9'288.-

fabbisogno particolare per spese mediche Fr. 2'753.40

spese ipotecarie e altri interessi passivi Fr. 1'599.-

spese di manutenzione di fabbricati Fr. 1'550.-

spese per la corrente elettrica Fr. 3'445.80

spese professionali di trasferta della moglie Fr. 1'200.-

affitto Fr. 6'200.-

spese mediche non coperte dalla LAMal Fr. 3'828.50

TOTALE USCITE Fr. 56'679.90

ENTRATE

Rendita AI Fr. 19'416.-

Usufrutto dell'appartamento Fr. 6'200.-

Reddito della moglie (Fr. 38'740.-

  • Fr. 1'500.-) x 2/3 Fr. 24'826.66

SOSTANZA

Proprietà fondiaria secondaria Fr. 1'068'696,90 x 1/4 Fr. 267'174.225

Debito ipotecario Fr. 82'195.-

Sostanza non computabile Fr. 60'000.-

Debiti della comunione ereditaria Fr. 29'001.-

TOTALE ENTRATE Fr. 50'442.66

La differenza di Fr. - 6'237,04 (Fr. 50'442,66 - Fr. 56'679,70) comporta la concessione di prestazioni complementari.

Al valore di stima di Fr. 1'088'946,90 il ricorrente giunge dando la seguente valutazione dei suoi immobili:

part. n. 297 Fr. 10'000.- part. n. 352 Fr. 48'000.-

part. n. 360 Fr. 200'000.- part. n. 563 Fr. 695'000.-

part. n. 596 Fr. 185'771.- part. n. 633 Fr. 170.-

part. n. 649 Fr. 15'000.- part. n. 650 Fr. 17'000.-

part. n. 655 Fr. 140'000.- part. n. 773 Fr. 2'500.-

a cui va tolta l'ipoteca di Fr. 80'000.- accesa dalla sorella.

Le vendite degli immobili per il suo fabbisogno vitale nell'attesa dell'emanazione della decisione da parte dell'Ufficio AI sono pari a Fr. 243'950.-, a cui vanno dedotti Fr. 35'000.-, per ottenere la somma di Fr. 208'950.-.

La vendita di altri fondi per la ristrutturazione dell'appartamento prima del suo matrimonio ha raccolto Fr. 137'500.-.

In totale, quindi, egli ha già ricevuto dalla comunione ereditaria l'ammontare di Fr. 346'450.- "e debito con fratello" (doc. IX p. 5).

1.9. Dopo avere interpellato l'Ufficio stima (doc. XIV/3) per una nuova valutazione peritale di alcuni fondi il cui valore è stato contestato dal ricorrente, il 24 luglio 2014 (doc. XIV) l'amministrazione ha preso posizione sulle osservazioni dell'assicurato confermando il valore venale dell'unico fondo ancora impugnato (n. 352).

In merito all'ipoteca accesa da __________, la Cassa ha rilevato che la stessa non può essere computata quale deduzione della sostanza del ricorrente, perché egli non risulta essere debitore di questo importo.

Quanto ai debiti privati, a cui l'assicurato ha fatto fronte versando ai creditori parte del ricavato della vendita di alcuni beni immobili, la Cassa ha ribadito che questi debiti non possono essere dedotti dalla sostanza, non rientrando nell'elenco esaustivo delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 3 LPC).

Di conseguenza, la quota parte attribuibile all'assicurato è pari a Fr. 451'472.- (Fr. 1'805'891.- x 1/4) e da essa sono deducibili solo i debiti ipotecari a suo nome (Fr. 82'195.-) e la sostanza non computabile (Fr. 60'000.-). Ritenuto 1/15 del totale ottenuto, si giunge ad un patrimonio computabile di Fr. 20'618.-.

Anche le spese per le cure mediche e per l'elettricità non sono state ritenute dalla Cassa, siccome esulano dalla lista esaustiva.

Per le spese di riscaldamento è invece già stato conteggiato il forfait di Fr. 1'680.- per le persone che abitano in casa propria.

La Cassa ha confermato l'importo della rendita di invalidità già computato, poiché corrisponde al suo diritto senza tenere conto della trattenuta di Fr. 100.- che viene effettuata dal 2009, stante un pignoramento sulla stessa per contributi del 2005 non versati.

Quanto alla maggior spesa di Fr. 100.- di trasferta per la moglie, la stessa non è stata comprovata, ma anche ammettendola, il diritto alle prestazioni complementari non sarebbe dato.

Infine è stato corretto il reddito da attività lucrativa della moglie.

Nel nuovo calcolo, la Cassa ha confermato in Fr. 49'132.- il fabbisogno del ricorrente e le entrate sono fissate in Fr. 71'460.-, tenuto conto di una sostanza computabile di Fr. 20'618.- (Fr. 309'277.- x 1/15) e di un reddito privilegiato di Fr. 24'026.- ([Fr. 36'040.- comprese le spese di trasporto di Fr. 1'200.-] x 2/3).

L'eccedenza di reddito di Fr. 22'328.- non permette però ancora di versare delle prestazioni complementari al ricorrente.

1.10. Con scritto del 21 agosto 2014 (doc. XVI) l'assicurato ha rilevato di non avere rinunciato a della sostanza, ma di averla venduta per fare fronte ai bisogni economici della famiglia.

Il ricorrente ha poi spiegato i motivi per cui contesta il valore della part. n. 352 RFD di __________, Sezione __________ ed al riguardo ha chiesto al TCA di fare eseguire una perizia, vista l'evidente discrepanza di opinioni al riguardo con l'Ufficio stima.

Egli si è pronunciato sull'esistenza della massa ereditaria e sulla ipoteca di Fr. 80'000.- costituita dalla sorella, che "deve per forza di cose figurare al passivo nella massa ereditaria trattasi di un debito, quindi la somma va tolta." (doc. XVI pag. 3).

L'insorgente ha criticato il fatto che non si possa tenere conto di tutti i suoi debiti nei confronti dei familiari, soldi che gli sono serviti per vivere quando era malato e non ancora al beneficio della rendita AI.

Per quanto concerne la questione delle spese di riscaldamento, l'interessato ha preso atto del forfait di Fr. 1'680.-, ma ha chiesto che in sua vece gli siano riconosciute allora le spese accessorie fino a Fr. 13'800.- come se fosse un inquilino, visto che vive in un immobile che non è di sua proprietà e su cui nemmeno ha un diritto di usufrutto.

L'assicurato ha contestato la somma di Fr. 451'472.- a titolo di proprietà fondiaria, affermando che dalle vendite avvenute ha già incassato quasi tutta la sua quota parte di sostanza della comunione ereditaria.

Il ricorrente ha proposto un altro calcolo del suo diritto alle PC, in cui le uscite sono state fissate in Fr. 58'463,90, mentre le entrate spetta al Tribunale determinarle in funzione della valutazione della sostanza, in particolare della part. n. 352, che dovrebbe valere Fr. 48'000.-.

Infine, l'assicurato ha esposto le somme che gli sono pertoccate dalle singole vendite immobiliari: Fr. 60'000.- dai mappali 1039 e 1040 nel 1988, Fr. 137'500.- dai fondi n. 1139, 1140 e 1141 nel 2002, Fr. 120'000.- dalla part. n. 671 sempre nel marzo 2002, Fr. 10'000.- dal mappale n. 850, Fr. 40'000.- dalla part. n. 584 nel giugno 2007, Fr. 30'000.- per lo scorporo della part. n. 671, Fr. 128'450.- per il fondo n. 317 nel giugno 2007, per un totale incassato dalle vendite di Fr. 495'950.- (recte: Fr. 525'950.-).

Resta comunque ancora aperto un debito di Fr. 60'000.- nei confronti del fratello.

1.11. La Cassa di compensazione ha preso atto della vendita di questi fondi e ha così computato all'assicurato quelli che non erano stati ancora conteggiati quale comunione ereditaria, giungendo ad un valore di Fr. 2'402'141.- rispettivamente di Fr. 600'535.- per la quota di proprietà del ricorrente (1/4), ciò che aumenta l'eccedenza di entrate e quindi conferma il rifiuto delle PC.

Quanto alla richiesta di riconoscergli Fr. 13'800.- a titolo di spese accessorie, la Cassa ha precisato non trattarsi di un forfait, ma dell'importo massimo concesso per le spese di locazione di un appartamento comprese le spese accessorie e nel suo caso si è considerato l'ammontare di Fr. 6'200.- da egli stesso dichiarato.

L'amministrazione ha infine negato la necessità di fare esperire una perizia sul fondo n. 352 RFD __________ (doc. XVIII).

1.12. Con scritto del 12 settembre 2014 (doc. XX) il ricorrente ha esposto ulteriori considerazioni a sostegno della sua richiesta di beneficiare delle prestazioni complementari.

1.13. Stante l'esplicita richiesta del ricorrente (doc. XX), il Giudice delegato ha convocato per il 2 ottobre 2014 (doc. XXV) un'udienza pubblica, durante la quale l'assicurato ha potuto esprimersi liberamente ed ampiamente (doc. XXIX) e produrre nuova documentazione (doc. XXIX/1-12), che è stata trasmessa alla Cassa per eventuali osservazioni (doc. XXX). Le parti si sono poi ulteriormente espresse in forma scritta (doc. XXXI e XXXIII del 16 e 18 ottobre 2014) ribadendo le loro posizioni

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati.

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

  1. 19 210 franchi per le persone sole,

  2. 28 815 franchi per i coniugi,

  3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

  1. 13 200 franchi per le persone sole,

  2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

  3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.3 Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° giugno 2013.

Nei suoi numerosi scritti, l'insorgente si è lamentato praticamente di ogni singola voce conteggiata dalla Cassa di compensazione nel foglio di calcolo allegato alla decisione del 1° dicembre 2013. Pendente causa, egli ha anche però cambiato opinione su una o l'altra questione, modificando poi le cifre da ritenere per il calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari, in special modo per quanto concerne la valutazione dei fondi effettuata dalla Cassa e ritenuta nella misura di 1/4 a suo carico. A suo dire, egli non farebbe invece più parte di questa comunione ereditaria, visto che con le vendite di alcuni fondi della CE ha già ricevuto in passato il corrispettivo della sua quota ereditaria, perciò ha chiesto di non computargli (più) alcuna sostanza.

Per maggior chiarezza, il TCA ritiene il calcolo e quindi le cifre esposte dall'insorgente il 21 agosto 2014 (doc. XVI), il quale ha inoltre affermato che l'amministrazione non ha considerato che il fabbisogno ritenuto non è sufficiente per fare fronte alle spese di malattia non riconosciute dalle assicurazioni sociali.

In tali circostanze, questo Tribunale deve quindi verificare se gli importi litigiosi relativi alle uscite ed alle entrate considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Occorre dunque procedere con ordine nell'esame delle censure del ricorrente partendo dal suo fabbisogno annuo (ossia le spese riconosciute), fissato dalla Cassa in Fr. 49'132.- (Fr. 28'815.- [fabbisogno vitale coniugi] + Fr. 9'288.- [contributo fisso assicurazione malattia coniugi] + Fr. 1'599.- [interessi ipotecari e altri interessi passivi] + Fr. 1'550.- [spese di manutenzione di fabbricati] + Fr. 7'880.- [pigione annua lorda]).

Tra le spese riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.2, vi è innanzitutto il fabbisogno vitale.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.

Nel caso di specie, il ricorrente vive con la moglie in un appartamento appartenente alla comunione ereditaria di cui egli è membro.

Pertanto, in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC va ritenuto per l'anno 2013 un fabbisogno vitale per coniugi di Fr. 28'815.-.

Questo limite di reddito viene adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal Consiglio federale, aumento che è applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e confermato, per ciò che concerne il Canton Ticino, dal Consiglio di Stato mediante specifico Decreto esecutivo annuo (in specie: art. 1 cpv. 1 lett. a del Decreto esecutivo concernente la LPC del 19 dicembre 2012; STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011).

Il TCA osserva che il limite di reddito per il 2013 per i coniugi (Fr. 28'815.- : 12 mesi = Fr. 2'401,25 al mese) è superiore all'importo del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato per i coniugi nel Cantone Ticino in Fr. 1'700.- al mese (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

Stante quanto precede, questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla legislazione vigente. Pertanto, per l'anno 2013 è corretto ritenere che il fabbisogno vitale (limite di reddito) per i coniugi non collocati in istituto sia di Fr. 28'815.-. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa di compensazione.

Il ricorrente si è però lamentato di non riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - in particolare i medicamenti ed i costi delle cure non riconosciuti dalle assicurazioni sociali (cifrati in Fr. 2'753,40) - con la predetta somma del fabbisogno vitale.

L'assicurato ha dunque chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte implicitamente nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è sufficiente.

Va qui rilevato che soltanto le spese espressamente elencate all'art. 10 LPC possono essere riconosciute agli assicurati per il calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari, essendo detta lista dei costi computabili (spese riconosciute), ai fini del calcolo della PC, esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Inoltre, questa norma è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui all'art. 10 LPC e che sono sopportate personalmente non possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

Con il fabbisogno generale vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti di cui all'art. 10 cpv. 1 LPC (Fr. 28'815.- nel 2013 e nel 2014) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge all'art. 10 cpv. 2 e cpv. 3 LPC (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua potabile, l'energia elettrica, i rifiuti, il riscaldamento, le tasse, le assicurazioni, le visite mediche, gli acquisti di farmaci, le cure, le spese varie, l'automobile, ecc.; Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Per l'anno 2013 questo importo ammonta quindi, come visto, a Fr. 28'815.- e rappresenta la somma a cui l'assicurato ha diritto per fare fronte alle altre sue spese personali.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, agli interessi ipotecari, alle spese di manutenzione dei fabbricati ed alla pigione lorda, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurato altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (cfr. consid. 2.1).

Ne consegue che i costi indicati dal ricorrente (Fr. 2'753,40) non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle prestazioni complementari.

La sua richiesta non può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale e quello di sua moglie resta fissato per il 2013 in Fr. 28'815.- e le spese (supplementari) menzionate non possono essere inserite nel foglio di calcolo per determinare il suo diritto alle PC.

2.5. Il ricorrente si è inoltre lamentato che la pigione che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 7'880.- sarebbe insufficiente, già solo per il fatto che deve fare fronte ad oltre Fr. 3'500.- per le spese di riscaldamento, perciò ha chiesto che siano riconosciute le spese accessorie fino ad un massimo di Fr. 13'800.- come per gli inquilini e quindi che non lo si consideri (più) proprietario.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per i coniugi la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 15'000.- (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC), così pure il diritto cantonale (art. 1 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo concernente la LPC del 19 dicembre 2012, per l'anno 2013).

L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; RCC 1968 pag. 221; STFA P 54/88; STFA P 4/99).

Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa, identico alla cifra esposta nella notifica di tassazione dell'assicurato IC 2012 del 5 marzo 2014 (doc. A8), corrisponde al valore locativo. Va quindi ritenuta una pigione netta di Fr. 6'200.-.

Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC).

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per le spese accessorie, per ottenere una pigione lorda di Fr. 7'880.-.

Questo ammontare, essendo inferiore all'importo massimo di Fr. 15'000.- previsto per i coniugi, va computato come tale nel foglio di calcolo per la prestazione complementare.

La richiesta del ricorrente di beneficiare dell'importo massimo di Fr. 13'800.- (recte: Fr. 13'200.-, che però vale per una persona sola, mentre nel suo caso ci si deve comunque riferire all'importo di Fr. 15'000.- per coniugi) non può dunque essere tutelata.

Per di più, come detto, l'ammontare previsto dal legislatore include sia la pigione netta sia le spese accessorie, perciò già solo per questo motivo non è possibile computare all'assicurato delle spese accessorie di Fr. 13'800.-.

Peraltro, contrariamente a quanto richiesto dall'insorgente, egli non può essere considerato quale conduttore dell'immobile in cui abita, visto che non paga una pigione per la sua locazione.

Per quanto concerne la problematica dell'elettricità utilizzata per riscaldare l'appartamento familiare ed il cui costo, per l'anno aprile 2013-marzo 2014, ammonta a Fr. 3'445,80 (doc. B9) e di cui il ricorrente pretende il pieno riconoscimento, come detto ciò non è possibile, alla luce del fatto che essendo proprietario - seppure in comunione ereditaria - dell'appartamento in cui vive, l'assicurato ha diritto al (solo) forfait di Fr. 1'680.- (art. 16a cpv. 3 OPC/AVS-AI), che va ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile, per un totale, va ribadito, di Fr. 7'880.-.

Per la parte dei costi di elettricità non riconosciuta l'assicurato dovrà farvi fronte con il fabbisogno vitale di Fr. 28'815.-.

2.6. Nelle spese vanno inserite anche le spese di manutenzione dei fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 15% (10% dal 1° gennaio 2014) del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 25% (20% dal 1° gennaio 2014) se l'immobile ha più di 10 anni.

Nel caso di specie va dunque considerato il 25% del valore locativo dell'immobile in cui abita il ricorrente, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di manutenzione (N. 3260.02 DPC).

Inoltre, quale base di calcolo va ritenuto il valore locativo fiscale di Fr. 6'200.- determinato giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione dei fabbricati conteggiabile va confermato in Fr. 1'550.-.

Come stabilito a livello fiscale, le spese di manutenzione vanno computate nella misura di Fr. 1'550.- e non di Fr. 3'100.- come preteso dal ricorrente (Fr. 1550.- x 2), il quale ha chiesto che la medesima cifra sia ritenuta anche per un altro stabile.

In effetti, va qui ritenuto soltanto l'immobile in cui egli abita, tanto più che altre spese di manutenzione per altri fondi - di proprietà della comunione ereditaria di cui è membro, così come quello in cui vive - non sono state comunque comprovate dall'assicurato.

Per quanto concerne gli interessi ipotecari, anch'essi previsti dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, va rilevato che soltanto gli interessi ipotecari sono delle spese riconosciute ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC. La dottrina (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 90), al riguardo, rileva che per gli interessi ipotecari è soltanto l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli importi versati per l'ammortamento dell'ipoteca non possono essere riconosciuti come spesa (N. 3260.03 DPC; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014).

Ne discende che la richiesta dell'insorgente di considerare anche quale spesa l'ammortamento di Fr. 1'000.- all'anno non può essere accolta.

Di conseguenza, gli interessi ipotecari sono da ritenere nella misura di Fr. 1'783.-, stabiliti con l'ultima notifica di tassazione a disposizione, la IC 2012 (l'importo di Fr. 1'599.- computato dalla Cassa si riferisce invece all'anno di contribuzione 2011).

2.7. Restano da ultimo da esaminare le spese per il conseguimento del reddito della moglie del ricorrente, non conteggiate dalla Cassa cantonale di compensazione con la decisione impugnata. Per contro, nel successivo scritto del 24 luglio 2014 (doc. XIV) con cui la Cassa ha proposto un nuovo calcolo, non vincolante per il Tribunale essendo giunto posteriormente alla risposta di causa (art. 6 LPTCA), l'amministrazione ha preso atto della circostanza esposta dall'assicurato, tuttavia non comprovata, secondo cui la moglie lavorerebbe ora a __________ e non più a __________, perciò ha chiesto che le sia concessa una spesa di trasferta supplementare di Fr. 100.- al mese. Anche volendo riconoscere delle spese di trasporto di Fr. 1'200.-, dal calcolo della Cassa non discende comunque un diritto alle PC.

Il predetto art. 10 cpv. 3 lett. a LPC prevede in effetti che sono riconosciute le spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.

Tuttavia, l'art. 11a OPC-AVS/AI recita che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.

Di conseguenza, le spese per il conseguimento del reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Schulthess 2009, pag. 140; STCA 33.2012.20 del 28 maggio 2014; STCA 33.2009.8 del 23 novembre 2009).

Da ciò deriva che le spese per il conseguimento del reddito sono già prese in considerazione al momento della determinazione del reddito netto dell'attività lucrativa (N. 3250.01 DPC, che rinvia ai N. 3421.04, 3422.01, 3423.03 e 3423.04 DPC), perciò non possono essere ritenute una seconda volta (N. 3211.03 DPC).

Secondo il N. 3421.04 DPC, dal reddito lordo di un'attività lucrativa sono dedotte le spese per il conseguimento del reddito debitamente comprovate (N. 3423.03-3423.04) ed i contributi obbligatori pagati su questo reddito alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AF, AINF e PP; art. 11a OPC-AVS/AI). Se queste spese sono più elevate del reddito lordo, il reddito dell'attività lucrativa non è computato.

Per quanto concerne il reddito di un'attività lucrativa indipendente, il N. 3422.01 DPC recita che per gli aventi diritto che possiedono un'azienda non agricola, il reddito determinante corrisponde all'importo del reddito lordo, a cui va dedotto l'insieme delle spese generali per il suo conseguimento. In generale ci si potrà basare sulla tassazione fiscale. Se il richiedente contesta l'esattezza della tassazione fiscale dovrà documentare il risultato dell'esercizio della sua attività con indicazioni precise.

Quanto al reddito di un'attività lucrativa dipendente, secondo il N. 3423.03 DPC i salariati possono dedurre dal reddito lordo dell'attività lucrativa, a titolo di spese per il conseguimento del reddito giusta il N. 3421.04, in particolare le spese supplementari dovute al fatto di dovere consumare i pasti fuori casa, le spese di viaggio fino al luogo di lavoro e a quelle per l'acquisto di abiti professionali (RCC 1968 pag. 113).

Per il N. 3423.04 DPC, le spese di un veicolo privato possono essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione diretta con l'attività lucrativa dell'assicurato e se l'assicurato non può spostarsi con i mezzi pubblici sia perché inesistenti sia perché la sua infermità glielo impedisce (RCC 1980 pag. 125). L'indennità al chilometro determinante è quella prevista dall'Ordinanza sulle spese professionali.

Nella STCA 33.2009.8 del 23 novembre 2009 questo Tribunale, nella sua composizione di tre giudici, aveva evidenziato che la LPC, contrariamente a quanto previsto per la valutazione della sostanza (art. 17 OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al diritto tributario. Ciò nonostante, le Casse di compensazione devono attenersi ai principi del diritto tributario e possono derogarvi quando ciò è giustificato dalla particolare natura delle prestazioni complementari. In particolare, le Casse non possono adottare ciecamente i forfait fiscali. D'altra parte, l'accertamento delle spese professionali effettive per ogni singolo caso diventa molto dispendiosa, motivo per il quale le Casse di compensazione non possono fare a meno di procedere con determinati forfait. Questi forfait dovrebbero però essere calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti sia così coperta. Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi effettivi maggiori, che sono strettamente necessari per il conseguimento del reddito professionale, la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese rinviando ai forfait. Le Casse di compensazione non devono però anche accettare tutte le spese professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le prestazioni complementari all'AVS/AI si tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La persona che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con le PC (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140; STF 9C_429/2013 = SVR 2014 EL Nr. 5).

Riferendosi alla regolamentazione a livello federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha stilato l'elenco dei costi professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse, per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.

Fino al 31 dicembre 2011, le spese per l'assistenza dei figli non erano espressamente previste come deducibili né dalla LIFD né dalla giurisprudenza, poiché non erano in connessione con una determinata attività professionale, ma costituivano soltanto la condizione affinché soprattutto un'attività lucrativa potesse essere esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in maniera non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati come spese per il conseguimento del reddito.

Dal 1° gennaio 2012, però, la Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095) ha introdotto l'art. 33 cpv. 3 LIFD che, nel nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza del DFF del 22 settembre 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo Fr. 9'200.-, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Sia secondo l'art. 24 LT sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito, ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25, n. 13 seg., pag. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p. 163).

In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).

In caso di attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD. Esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c) nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri costi e spese non sono ammessi.

Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 DE del 20 dicembre 2011 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di Fr. 2'500.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2011). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2011).

In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall'Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1; cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr. 2'000.– l'anno e un massimo di Fr. 4'000.– (cfr. appendice dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).

Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1).

Inoltre, il TF ha evidenziato (cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid. 3d).

Visto quanto precede, nel recente caso giudicato da questo Tribunale (STCA 33.2012.20 del 28 maggio 2014), è stato ritenuto possibile considerare quali deduzioni dal reddito lordo da attività lucrativa le spese derivanti dal dovere consumare i pasti fuori casa da parte della moglie del ricorrente (Fr. 3'200.-) e le spese professionali (Fr. 320.-) dell'assicurato medesimo.

Per quanto concerne le spese di trasferta sopportate dalla moglie per il tragitto casa-lavoro (Fr. 1'000.-), il TCA non ha ammesso la deduzione dell'abbonamento ai mezzi pubblici, dato che l'autorità fiscale ha presunto l'utilizzo di veicoli aziendali.

Inoltre, il Tribunale non ha riscontrato un'effettiva necessità per la moglie del ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti da lavoro, perciò non ha ammesso, a titolo di spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di Fr. 2'500.- per le spese professionali.

2.8. Nell'evenienza concreta, dalla recente notifica di tassazione IC 2012 (doc. A8) emerge che il reddito da attività dipendente principale del coniuge è pari a Fr. 46'425.-.

Le deduzioni per spese professionali ammontano a Fr. 9'240.- per il veicolo privato, a Fr. 3'200.- per il pasto principale fuori casa e a Fr. 2'500.- per le altre spese professionali.

Il totale di Fr. 14'940.- darebbe un reddito netto di Fr. 31'486.-. Ritenendo i due terzi dei proventi in denaro dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC), si avrebbe un reddito computabile privilegiato di Fr. 19'990.- ([Fr. 31'486.- - Fr. 1'500.-] x 2/3).

Tuttavia, d'avviso dello scrivente Tribunale, le spese esposte fiscalmente non possono essere ritenute integralmente per il calcolo delle prestazioni complementari.

In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait, che per l'anno 2012 assommano a Fr. 2'500.-.

Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso concreto.

In questo senso, poiché dagli atti non si evidenzia un'effettiva necessità per la moglie del ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti da lavoro, dal profilo delle prestazioni complementari non è possibile porre in deduzione del reddito lordo, quali spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di Fr. 2'500.- per le spese professionali (citate STCA 33.2009.8 e STCA 33.2012.20).

Per quanto concerne le spese di trasferta, che l'assicurato ha indicato essere di Fr. 100.- al mese a causa dello spostamento del luogo di lavoro della moglie da __________ a __________ (doc. IX), va qui innanzitutto rilevato che il periodo in discussione è l'anno 2013 e precisamente dal 1° giugno 2013.

Da quel momento in poi, gli atti di causa non attestano che il luogo di lavoro del coniuge del ricorrente sia a __________ ma, anzi, a __________ ed a __________ (docc. 185-190), mentre l'unico spostamento approvato dal datore di lavoro è stato a __________ (8.50 ore - ossia 8 ore e 30 minuti - effettuate il 10 agosto 2013, per le quali sono stati riconosciuti Fr. 31,20 di spese di trasferta (doc. 189) e 6 ore nel mese di ottobre 2013 (doc. 187), per le quali non è stato rimborsato il costo della trasferta).

È solo il certificato di salario del mese di settembre 2014 (doc. XXIX/1), prodotto durante l'udienza pubblica, che attesta che oltre a __________ (8.50 h), __________ (23.50 h) e __________ (53.72 h) v'è anche __________ (49 h) quale luogo di lavoro.

In queste circostanze, malgrado l'autorità fiscale si sia basata sui dati dichiarati dall'assicurato ed abbia considerato delle spese di trasferta di Fr. 9'240.- per l'anno 2012, tuttavia dal profilo delle prestazioni complementari non va dimenticato che v'è l'obbligo di ridurre il danno e che i forfait del diritto fiscale non vanno presi come tali e fatti propri senza esaminarli. Va dunque qui ritenuta per l'anno 2013 una spesa di trasferta di Fr. 3'080.- (10 km x 2 [da __________ a __________ e ritorno] x 220 giorni x 70 cts/km).

Quanto alle spese per la doppia economia domestica, le stesse vanno considerate nella misura prevista dalla Legge Tributaria qualora il datore di lavoro contribuisca alle spese di vitto. Poiché dai conteggi di salario risulta chiaramente che il datore di lavoro riconosce(va) alla lavoratrice un'indennità per pasti di Fr. 7.-, il TCA può dedurre dai redditi conseguiti

  • e non, come visto, dalle spese - l'importo massimo di Fr. 1'600.-, mentre l'ammontare di Fr. 3'200.- stabilito dalla IC 2012 non può essere confermato.

2.9. Da quanto precede discende che le spese riconosciute del ricorrente e di sua moglie ammontano a Fr. 49'266.- (Fr. 4'644.- x 2 [contributo per la cassa malati LAMal] + Fr. 1'733.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'550.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 6'200.- [pigione netta] + Fr. 1'680.- [forfait per le spese accessorie] + Fr. 28'815.- [limite di reddito per coniugi]).

2.10. Fra i redditi computabili del ricorrente v'è 1/15 della sostanza netta (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), perciò il TCA deve esaminare a quanto ammonta la sostanza ascrivibile all'assicurato.

In effetti, il ricorrente ha contestato che gli sia stata conteggiata della sostanza immobile valutata, a suo dire, in modo eccessivo dall'Ufficio stima, visto che la costruzione eretta sul mappale n. 352 RFD di __________, Sezione __________, non sarebbe abitabile e necessiterebbe di una ristrutturazione completa perciò andrebbe ritenuto il solo valore del terreno di Fr. 48'000.- (Fr. 400.-/mq x 122 mq) anziché i Fr. 230'000.- stabiliti dai periti.

Anche la particella n. 360 RFD di __________, Sezione __________, sarebbe stata sopravvalutata. In sede di udienza l'assicurato ha affermato che essa vale Fr. 50'000.- in meno dei Fr. 200'000.- stabiliti dall'Ufficio stima (doc. XXIX).

Per quanto concerne gli altri fondi detenuti anch'essi dalla comunione ereditaria fu __________ a cui appartiene anche il ricorrente, quest'ultimo ha chiesto che ai valori determinati dall'Ufficio stima sia applicata la diminuzione generale del 10% che il perito ha ritenuto per il (solo) mappale n. 352 (doc. IX).

A suo dire, i fondi della CE hanno dunque un valore venale totale di Fr. 1'088'946,90.

Tuttavia, il ricorrente ha altresì affermato, in particolare in sede di udienza pubblica, che non gli si può imputare 1/4 di questo importo a titolo di sostanza detenuta in comunione ereditaria, giacché avrebbe già ottenuto, dalle precedenti compravendite di fondi appartenenti sempre alla CE, l'ammontare corrispondente alla sua spettanza ereditaria di 1/4, perciò è come se egli non appartenesse più alla predetta comunione ereditaria e quindi che non detenesse più alcuna interessenza.

Stante la complessità della questione, prima di verificare la correttezza delle valutazioni immobiliari dell'Ufficio stima, occorre avantutto fare chiarezza sugli aspetti successori di diritto civile.

2.11. Quando nel 1982 __________ è deceduto, fra il ricorrente, il fratello, la sorella e la mamma, rimasta vedova, è sorta una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). I coeredi sono diventati proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (art. 602 cpv. 2 CC).

Inoltre, per l'art. 652 CC concernente la proprietà comune, se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.

Nel caso concreto, dunque, il ricorrente ed i suoi fratelli, unitamente alla mamma, che hanno formato una comunione ereditaria alla morte del padre, hanno in comune la proprietà delle dieci particelle valutate dall'Ufficio stima e quindi il loro diritto si estende su tutti questi fondi e non solo su una parte di essi intesi come comunione ereditaria.

Tuttavia, in virtù dell'art. 604 CC riguardante l'azione di divisione, la divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

Inoltre, chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608 cpv. 2 CC).

Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC).

In queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la divisione al giudice. Tale operazione non è però ancora stata fatta, dato che a registro fondiario proprietaria dei mappali in esame risulta essere ancora la comunione ereditaria composta dei quattro succitati familiari del de cujus.

Pertanto all'interessato, in assenza di norme testamentarie contrarie, essendo in concorso con due fratelli e la mamma, spetterebbe la quota di un sesto (1/2 x 1/3), dato che il coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti, la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC) e l'altra metà è suddivisa fra i figli del defunto, che succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC).

Sennonché, l'art. 18 OPC-AVS/AI prevede che fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge deceduto prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.

È quindi a giusta ragione che nel computo della sostanza appartenente all'assicurato la Cassa di compensazione ha conteggiato una quota di un quarto (3/4 x 1/3) della somma del valore venale dei tre summenzionati fondi.

Per quanto concerne l'argomentazione del ricorrente secondo cui egli non apparterrebbe più alla nota comunione ereditaria avendo già ottenuto l'ammontare corrispettivo della sua quota ereditaria a mezzo delle compravendite di fondi di proprietà della comunione ereditaria effettuate in passato, e di cui ha prodotto i relativi rogiti (docc. XXIX/9-12), la stessa va respinta.

In effetti, il ragionamento dell'assicurato poggia su una base errata. Non perché ha già ricevuto una grossa fetta o, come egli sostiene, l'intera quota della sua spettanza ereditaria, che allora lo si può considerare come coerede non più facente parte della comunione ereditaria fu __________.

Ciò che fa stato sono i rapporti di diritto civile iscritti a registro fondiario (art. 937 cpv. 1 CC e art. 971 cpv. 1 CC). Pertanto, considerato che nell'evenienza concreta tutti i fondi oggetto della valutazione da parte dell'Ufficio stima e poi computati dalla Cassa nella sua sostanza nella misura di 1/4, figurano a registro fondiario come (ancora) intestati alla CE di cui l'assicurato fa parte in qualità di coerede, da questa circostanza non è possibile scostarsi.

In altre parole l'insorgente, fintanto che la successione del padre non verrà liquidata, rimane coerede della stessa. Questo stato di fatto esiste indipendentemente dalla circostanza che una parte dei fondi ad essa appartenenti è già stata venduta e che l'assicurato ne ha incassato, forse, la maggior parte del prezzo che, effettivamente, potrebbe anche equivalere all'importo corrispondente ad un quarto del valore di tutta la sostanza intestata alla CE fu __________.

Le vendite immobiliari effettuate in passato dalla comunione ereditaria costituiscono delle semplici liquidazioni parziali della successione del padre. Nulla di più. In assenza di disposizioni testamentarie (doc. XXIX pag. 2) o di contratti di scioglimento (parziale o integrale) della CE, non è possibile dare una diversa interpretazione delle compravendite avvenute fra la comunione ereditaria ed i compratori dei numerosi fondi alienati.

Quale conseguenza di queste vendite, i membri della comunione ereditaria si sono già spartiti tra di loro i prezzi percepiti. Talvolta, gli stessi rogiti indicano a quale degli eredi è stato attribuito il prezzo ed in quale misura (doc. 142).

Altri documenti agli atti attestano (tuttavia non sempre in maniera comprensibile) la destinazione degli importi incassati dalle varie compravendite immobiliari (docc. 143, 145, 147, 193).

Ad ogni buon conto, malgrado l'assicurato affermi il contrario, d'avviso del Tribunale, non v'è agli atti della documentazione sufficientemente fedefacente che comprovi in maniera chiara ed intellegibile l'effettivo incasso da parte del ricorrente - e/o degli altri coeredi - degli importi che egli sostiene di aver ricevuto da ogni singola vendita. Nessuna pezza giustificativa (di banca, o ricevute di incasso oppure ricevute di versamento su un conto bancario, ecc.) è stata prodotta dall'insorgente, cosicché non v'è alcuna certezza sugli importi che egli sostiene di avere ricevuto dalle passate compravendite di fondi di proprietà della CE.

Determinante è ora analizzare la natura stessa di queste controprestazioni.

Innanzitutto va evidenziato che non si è confrontati con anticipi ereditari ricevuti dall'assicurato, dato che, per definizione stessa, si tratta di anticipi che il defunto, ancora in vita, ha dato ai suoi eredi legittimi in acconto della loro quota ereditaria e che, in virtù dell'art. 626 CC, essi hanno l'obbligo di collazionare al momento dell'apertura della successione, ossia di conferire tutto ciò che il de cujus ha dato loro per atto tra vivi.

Diversa è infatti la situazione in esame, visto che l'insorgente ha acquisito l'eredità del papà entrando a far parte della comunione ereditaria che si è creata alla sua morte, diventando così proprietario in comune di tutti i beni della successione e potendo disporre in comune dei diritti inerenti alla stessa (art. 602 CC).

Di conseguenza, le compravendite di fondi attuate da questa CE, in assenza di una disposizione testamentaria che prevedesse una diversa destinazione rispettivamente natura delle alienazioni stesse, possono essere qualificate quali liquidazioni parziali della successione, in cui i coeredi si spartivano il prezzo incassato.

L'istruttoria non ha permesso di accertare convenientemente l'incasso personale da parte del ricorrente di importi spettanti alla CE e quindi acconti nella liquidazione della CE in suo favore.

In tal senso, non essendo debitamente comprovata, nemmeno può essere di aiuto all'interessato l'affermazione espressa dopo avere confermato in udienza che è "membro di una CE che effettivamente dispone di fondi che in parte sono già stati alienati ed il frutto di queste alienazioni è stato sostanzialmente da me utilizzato per fronteggiare delle spese necessarie alla mia esistenza rispettivamente quelle della mia famiglia." (doc. XXIX pag. 2). In quella circostanza, l'insorgente ha infatti affermato che "In questo senso derivano dei crediti degli altri coeredi nei miei confronti perché io ho ricevuto delle parti dei prezzi incassati maggiori perché dovevo fronteggiare delle spese." (doc. XXIX pag. 2).

In conclusione, indipendentemente dalle somme che il ricorrente ha effettivamente percepite dalle vendite che i coeredi hanno attuato dopo la morte del padre, determinante, dal profilo del diritto civile e quindi anche da quello delle prestazioni complementari, è che in concreto non è stato provato che gli ammontari incassati dal ricorrente - e dagli altri coeredi - siano degli anticipi che egli ha ricevuto sulla sua spettanza ereditaria e che poi l'assicurato

  • come gli altri coeredi - dovrà imputare sulla sua effettiva quota al momento della liquidazione finale della CE.

Non si può dunque parlare di comprovati anticipi sulla liquidazione finale della quota ereditaria dell'assicurato, ma solo di liquidazioni parziali di beni successori le cui contropartite non sono regolate per iscritto fra coeredi.

Ad ogni modo, quand'anche si volesse ritenere che il ricorrente abbia già ricevuto (almeno parzialmente) la sua quota ereditaria per un importo comunque non determinato in maniera sufficientemente chiara, occorre ritenere che il consumo della stessa non risulta adeguatamente comprovato.

In effetti, le prestazioni complementari hanno per scopo la copertura dei bisogni vitali. Di conseguenza, per il calcolo del diritto a prestazioni si considerano di massima - eccezion fatta per l'ipotesi di rinuncia (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - soltanto i redditi effettivi e i beni patrimoniali esistenti di cui il richiedente può liberamente disporre (Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2a ed., 2006, pag. 113 n. 357).

Secondo l'Alta Corte (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011), analogo discorso deve di riflesso valere per il riconoscimento delle spese e quindi anche dei debiti. L'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ordina che sia computata come reddito una parte della sostanza netta. Dalla sostanza lorda vanno dunque dedotti i debiti. Soltanto i debiti comprovati con certezza sono però deducibili (SVR 2011 EL n. 2 pag. 5 consid. 3.3; cfr. pure le Direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC]; Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, pag. 139). Debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione. Sarebbe difatti inconciliabile con il senso e lo scopo del disposto ammettere che la sola possibilità che un debito esista, diminuisca la sostanza consumabile. Un debito incerto o il cui importo non è ancora definito non ha ancora sufficientemente consistenza per giustificare il privilegio della copertura debitoria sulla consumabilità della sostanza. La priorità della funzione compensatrice della sostanza deve limitarsi ai casi in cui l'esistenza e/o l'entità del debito sono accertati (Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit SBVR, vol. XIV, 2007, pag. 1793 seg.; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014 consid. 2.10).

Come indicato l'assicurato non è in grado di documentare quanto sia avvenuto con gli importi ricavati dalle vendite immobiliari motivo per cui deve lasciarsi imputare questi compensi a titolo di rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (SVR 2010 EL Nr. 5).

Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b). Il TF ha esaminato queste tematiche in numerose sentenze si richiamano qui la STFA P 65/04 del 29 agosto 2005 dove non è stata ritenuta l'alienazione ed il consumo di sostanza non obbligato e non comprovato.

In una sentenza 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 il Tribunale federale ha esaminato il caso di un consumo di sostanza di Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate del 2007 da parte di un giovane, che ha affermato, ma non comprovato con giustificativi, avere speso Fr. 21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per il pagamento di fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti privati e giochi di fortuna e feste e Fr. 18'000.- per il proprio mantenimento e vacanze.

In specie, l'assicurato non ha apportato le prove che dall'utilizzo dei soldi incassati dalle compravendite egli abbia ricevuto una adeguata controprestazione o che sia stato obbligato legalmente ad usarli in tal modo. La semplice affermazione di averli utilizzati per vivere, per rimborsare i prestiti ricevuti da terzi come pure per la ristrutturazione della propria abitazione, in assenza di documenti giustificativi che comprovino la destinazione di queste somme, non può comportare che si sia in presenza di consumo di sostanza ammesso dal diritto delle prestazioni complementari.

Non avendo dunque dimostrato che le spese eseguite hanno ricevuto una controprestazione adeguata, il ricorrente non può pretendere che si tenga conto della sostanza ridotta; al contrario, deve accettare il computo di una sostanza ipotetica.

Ne discende che l'alienazione di questa sostanza andrebbe considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, pertanto, dovrebbe essere computata nella sostanza come se non vi avesse rinunciato.

Stanti le considerazioni esposte, questo Tribunale deve computare al ricorrente, nella misura di 1/4, la sostanza restante di cui è proprietario quale membro della citata comunione ereditaria, che la Cassa cantonale di compensazione ha fatto valutare dall'Ufficio stima.

2.12. Va ora esaminata la sostanza da attribuire al ricorrente e le altre voci ad essa legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/15, nei suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), il provento della stessa (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) -, che vanno conteggiati nei redditi computabili dell'assicurato.

Dagli atti risulta che la Cassa di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti dal ricorrente.

Il 28 giugno 2013 (doc. 15) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a procedere alla valutazione al valore venale dei fondi n. 297, 352, 360, 563, 596, 633, 649, 650, 655 e 773 RFD di __________, Sezione __________.

Il 17 settembre 2013 (doc. 17) il perito ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC-AVS/AI, ha valutato le dieci particelle detenute in proprietà dalla comunione ereditaria composta del ricorrente, dei due fratelli e della mamma.

L'assicurato ha avuto modo di esprimersi su queste valutazioni (doc. 136) ed in seguito l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con decisione formale del 1° dicembre 2013 ha considerato che la quota di 1/4 dei dieci immobili appartenenti al ricorrente in comunione ereditaria abbia un valore venale peritato - eccetto una particella, valutata al valore di stima - di Fr. 347'984.-.

2.13. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Dagli atti risulta che il ricorrente abita nell'appartamento al piano terra edificato sulla part. n. 596 RFD di __________, Sezione __________, perciò è a giusta ragione che l'Ufficio stima ha valutato al valore venale, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, tutte le altre proprietà immobiliari detenute in comunione ereditaria dall'assicurato.

2.14. La Cassa di compensazione ha interpellato l'Ufficio stima per valutare tutti i fondi di proprietà della citata comunione ereditaria.

Alla luce delle contestazioni (tecniche) sollevate dal richiedente con l'opposizione contro le perizie eseguite il 17 settembre 2013 (docc. 152-181) dall'ing. __________, l'Ufficio stima, nella persona del perito __________, il 22 maggio 2014 ha incontrato l'insorgente e ha proceduto ad un nuovo sopralluogo del fondo n. 352. Come ha evidenziato l'esperto nel suo referto del 25 giugno 2014 (doc. XIV/3), in quell'occasione le parti si sono confrontate con le valutazioni espresse nella precedente perizia e con le contestazioni sollevate dall'interessato sia con l'opposizione sia durante il sopralluogo medesimo.

In particolare, l'assicurato ha sollevato dei dubbi sulla possibilità di riuscire a vendere a breve termine questo fondo al valore commerciale peritato, visto che, stante le condizioni dello stabile e la mancanza di terreno, questo fondo non vale la cifra peritata. A suo dire, in paese non vi sarebbero dei compratori interessati, se non il proprietario che confina con la sua particella, che tuttavia ha offerto una somma pari al solo valore del terreno (Fr. 400.-/mq x 122 mq = Fr. 48'000.-).

Dal canto suo, l'esperto ha constatato che i valori proposti dal collega, vista la situazione in cui si trova la proprietà, sono oggettivamente sostenibili e validi, anche perché lo stabile ivi edificato, riattabile, seppure sia in cattivo stato assume (però) un plus valore per dimensioni e distanze dai confini privati e comunali rispetto alle Norme comunali di applicazione del piano regolatore. Pertanto, il secondo perito ha confermato la valutazione al valore venale di Fr. 230'000.- stabilita nel 2013.

In particolare, il fondo n. 352 (doc. 176), appartenente alla comunione ereditaria di cui è membro anche l'assicurato, è costituito da un edificio (68 mq), un altro edificio (40 mq) e da una corte (14 mq). Esso si trova nella zona del nucleo, ai margini del nucleo vecchio, è accessibile dalla strada comunale, confina con altre proprietà private e con strade comunali, ha una buona insolazione, si trova in zona tranquilla ed è dotato di acqua potabile, corrente elettrica e fognatura. L'abitazione, di antica data e disabitata da molti anni, ha una struttura portante in sasso, mentre la struttura secondaria è in legno, così come le solette; il tetto a falde è in piode. I serramenti sono in legno con vetri semplici. Le porte interne sono in legno, mentre i pavimenti sono in betoncino, piastrelle e assiti di legno. L'abitazione è fornita di corrente elettrica, ma lo stato di conservazione è carente e le finiture sono di tipo economico. Al piano cantina vi sono delle cantine, al piano terra ed al primo piano dei ripostigli e sottotetto v'è il solaio.

Il sub. A ha una cubatura di 830 mc ed il sub. B di 344 (entrambi sono dei ripostigli) che, moltiplicata per il prezzo di Fr. 160.-/mc, dà un valore venale di Fr. 132'800.- rispettivamente di Fr. 55'040.-, per un totale di Fr. 187'840.-. I costi secondari e la sistemazione esterna sono stati stabiliti in Fr. 10'000.-. Il prezzo del terreno è stato fissato in Fr. 300.-/mq, perciò 122 mq valgono Fr. 36'600.-, per un valore venale totale di Fr. 234'400.-, che è stato arrotondato a Fr. 230'000.-.

Il valore venale di Fr. 200'000.- (doc. 171) stabilito dall'Ufficio stima per il mappale n. 360 RFD di __________, Sezione __________ è stato inizialmente contestato dall'assicurato e poi più nelle more della causa, ma in sede di udienza pubblica egli l'ha nuovamente criticato chiedendo di valutarlo Fr. 50'000.- in meno.

Situato in zona residenziale e costituito di una stalla (39 mq), una sostra-letamaio (29 mq), una corte (27 mq) e di prato vignato (468 mq), questo fondo di 563 mq è situato ai margini del nucleo, è di forma irregolare e confina con altre proprietà private. L'accesso è dato da un viottolo pedonale. Rivolto a sud ed in zona tranquilla, è dotato di luce ed acqua.

Il subalterno A, ex stalla trasformata in ripostiglio, è di antica data e ha una struttura portante in sasso parzialmente intonacata; la struttura secondaria è in legno, così come le solette in assito. Il tetto, a due falde, è in piode ed i pavimenti in terreno naturale e assito. Quali installazioni sono presenti la corrente elettrica e l'acqua. Il grado di conservazione è definito sufficiente ed il genere delle finiture economico. Sia il piano terra sia il primo piano sono ora adibiti a ripostiglio, mentre prima erano una stalla rispettivamente un fienile.

Il subalterno B è una tettoia, anch'essa di antica data. La struttura è in muratura e legno ed il tetto ricoperto con lastre ondulate di Eternit. Lo stato di conservazione è sufficiente.

Il ripostiglio, di 226 mc, è stato valutato in Fr. 33'900.- ritenuto un prezzo di Fr. 150.-/mc, mentre la tettoia, di 87 mc, ha un valore di Fr. 4'350.- stanti i Fr. 50.-/mc.

Dato un valore del terreno di Fr. 300.-/mq, i Fr. 168'900.- per i 563 mq di superficie vanno a sommarsi ai precedenti importi, per ottenere un valore venale arrotondato di Fr. 200'000.-.

Quanto agli altri sette fondi, l'insorgente non ha formalmente contestato i relativi valori venali determinati dall'ing. __________, ma ha comunque chiesto che la variazione del 10% sul valore proposto tollerata dal primo perito su alcuni mappali sia estesa a tutte le proprietà fondiarie della comunione ereditaria.

Senza questa variazione, il perito ha stabilito i valori venali di quei fondi, tutti RFD di __________, Sezione __________, in: Fr. 10'000.- (PPP 317 al fondo base n. 297), Fr. 695'000.- (n. 563), Fr. 170.- (n. 633), Fr. 15'000.- (n. 649), Fr. 17'000.- (n. 650), Fr. 14'000.- (n. 655) e Fr. 25'000.- (n. 773) (doc. 152-181).

Infine, la valutazione al valore di stima (e non venale) di Fr. 185'771.- del fondo n. 596 RFD di __________, Sezione __________, su cui vive l'assicurato, non è stata criticata.

Dalla somma di Fr. 1'391'941.-, risultante da tutti i valori stabiliti dall'Ufficio stima, la Cassa di compensazione ha ritenuto, come detto, un quarto a carico del ricorrente e gli ha quindi computato una sostanza lorda di Fr. 347'984.-.

2.15. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pag. 203 seg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01, U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA 33.2014.3 del 18 agosto 2014; STCA 33.2014.2 del 26 maggio 2014; STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile 2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre 2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011; STCA 33.2010.18 del 21 febbraio 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.1996.75 del 24 febbraio 1997).

2.16. Questo Tribunale ha eseguito un raffronto delle perizie del 17 settembre 2013 (ing. ) e del 25 giugno 2014 () dell'Ufficio cantonale di stima con le osservazioni, seppure poche, formulate dal ricorrente con l'opposizione, in sede di ricorso e soprattutto in sede di audizione del 2 ottobre 2014.

Da tale documentazione emergono, in effetti, degli errori, che il TCA non può correggere nella presente sede, perciò si rivela necessario rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché, sentito l'Ufficio stima, e per esso un nuovo perito diverso dai precedenti che si sono già pronunciati sulla valutazione dei fondi di proprietà della comunione ereditaria a cui appartiene anche il ricorrente, valuti nuovamente i dieci fondi in questione, tenuto però presenti le seguenti considerazioni.

In primo luogo, la valutazione del fondo n. 596 deve essere scissa in due: da un lato, l'appartamento adibito ad abitazione primaria dell'assicurato e della sua famiglia deve essere valutato al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI; d'altro lato, l'appartamento al piano superiore, in cui viveva la mamma prima di essere trasferita definitivamente in casa anziani, non servendo da abitazione primaria al ricorrente deve essere valutato al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, come gli altri nove fondi.

Di questa circostanza dovrà poi tenerne conto anche la Cassa di compensazione nella computazione della sostanza, che accanto a quella secondaria dovrà pure ritenere la proprietà fondiaria primaria, con i relativi effetti sul calcolo delle PC.

Inoltre, sia la particella n. 352 sia la n. 360 devono essere riviste ed integralmente rivalutate dal nuovo perito, il quale dovrà nel dettaglio spiegare i motivi per cui è giunto alla sua valutazione. In particolare, egli dovrà chiarire se e perché non può essere valutato soltanto il terreno del fondo n. 352, come ha più volte chiesto l'insorgente, e se anche i fabbricati edificati, seppure siano disabitati da molti anni, abbiano comunque un valore.

In terzo luogo, per alcune valutazioni è indicato che "È tollerabile una variazione del +/- 10% sul valore proposto". D'avviso del TCA, una tale precisazione non è assolutamente permessa nell'ambito delle prestazioni complementari, non spettando infatti alla Cassa cantonale di compensazione - e nemmeno a questo Tribunale - pronunciarsi sull'applicazione o no di tale variazione, trattandosi di una questione tecnica che è stata appositamente delegata agli esperti dell'Ufficio cantonale di stima (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004). Non compete quindi all'amministrazione e/o all'autorità giudiziaria, autorità incompetenti in materia, fruire di un certo potere di apprezzamento in questo ambito specifico e sostituirsi in tal modo, arbitrariamente, a chi ne è stato preposto.

Di conseguenza, ogni immobile dovrà essere rivalutato e per ognuno di essi dovrà essere stabilito un valore venale unico e certo che dovrà essere dettagliato e motivato adeguatamente mediante raffronti con situazioni analoghe e paragonabili in zona.

Questa nuova valutazione evade la richiesta dell'assicurato di eseguire un nuovo sopralluogo (doc. XX), di fare esperire una nuova perizia sui suoi fondi (docc. XVI pag. 2 e XX) e di sentire i periti __________ e ing. __________ dell'Ufficio stima (doc. XX). Visto che la necessità dell'assunzione di questi mezzi di prova viene superata dalla nuova perizia che l'Ufficio stima dovrà effettuare, il TCA rinuncia quindi a darvi seguito.

2.17. Dal valore della sostanza lorda che la Cassa determinerà tenuto conto dell'esito della nuova perizia, andranno dedotti i debiti del ricorrente, ma solo quelli, come visto, debitamente comprovati e certi.

Il TCA rileva che la Cassa di compensazione ha dedotto dei debiti ipotecari ammontanti a Fr. 82'195.-. Questo importo risulta dalla notifica di tassazione IC 2011, ossia dalla più recente decisione fiscale di cui l'amministrazione era a conoscenza, e si riferisce a Fr. 73'756.- di debiti personali ed a Fr. 8'439.- di debiti da comunioni ereditarie.

La IC 2012 emessa il 5 marzo 2014, prodotta dall'assicurato con il ricorso, attesta dei debiti privati di Fr. 72'500.- (doc. 51) e della comunione ereditaria di Fr. 29'001.-.

L'attestato fiscale 2012 (doc. 42) attesta al 31 dicembre 2012 un debito ipotecario di Fr. 72'500.- e degli interessi debitori versati di Fr. 1'552,06.

La Cassa verificherà gli importi esistenti al 31 dicembre 2013 ed aggiornerà di conseguenza il calcolo della sostanza netta.

Per quanto concerne i debiti della comunione ereditaria, di questa circostanza non v'è alcuna prova agli atti. In effetti, il foglio scritto a mano prodotto in sede di audizione dal ricorrente, che recita: "Quota __________ TUO SU NUOVA IPOTECA SU CASA" (doc. XXIX/8), non è sufficiente per comprovare l'esistenza di un altro carico pendente a suo nome. Come visto, soltanto i debiti comprovati con certezza sono deducibili (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.3). Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende fare valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non ha saputo apportare una semplice dichiarazione bancaria che attesti questo debito nei suoi confronti e che nemmeno la notifica di tassazione IC 2012 l'ha accertata, non è possibile tenerne conto ai fini delle PC.

L'insorgente ha inoltre chiesto di dedurre dalla sua sostanza il debito ipotecario di Fr. 80'000.- acceso per potere pagare la retta della casa anziani della mamma.

Il TCA osserva che dagli atti è desumibile che sono la sorella dell'assicurato e suo marito che hanno acceso un'ipoteca di Fr. 80'000.- presso la Banca __________, con validità dal 27 luglio 2012 e per una durata di 4 anni, con interessi annui dell'1,24%.

Su questo documento v'è un'iscrizione a mano: "mappale nr 596 RFD" (doc. B7), che è il fondo su cui abita il ricorrente.

Il conto di addebito figurante sulla convenzione di costituzione dell'ipoteca è diverso da quello del ricorrente.

Dal profilo delle prestazioni complementari, però, è solo il titolare del debito (ipotecario), e colui che se ne accolla effettivamente il rimborso ed i relativi eventuali interessi passivi, che ha diritto di esporlo in deduzione della sostanza lorda.

In queste circostanze, l'assicurato dovrebbe fornire alla Cassa la documentazione (bancaria) necessaria, completa ed aggiornata, per potere così verificare l'ammissibilità giuridica di questo debito e per stabilire l'esatto ammontare degli stessi, stato 1° gennaio 2014.

Tuttavia, il TCA osserva che non è comunque possibile porre in deduzione l'intera somma di Fr. 80'000.- a titolo di ipoteca.

Da un lato, infatti, dallo specchietto riassuntivo del 7 gennaio 2014 (doc. 193) firmato da tutti i coeredi appartenenti alla comunione ereditaria fu __________, risulta che l'ipoteca di Fr. 80'000.-, accesa ed intestata ad __________, è presa a carico nella misura di Fr. 37'000.- dall'insorgente e di Fr. 43'000.- dalla mamma.

Già solo per questo motivo, quand'anche si volesse ritenere come comprovata l'esistenza di questo debito a carico del ricorrente, non sarebbe comunque possibile dedurre l'intero importo del capitale ipotecario, visto che l'assicurato se ne accollerebbe soltanto una parte.

2.18. Sulla scorta delle considerazioni esposte, data la necessità di esperire ulteriori accertamenti al fine di stabilire con certezza la sostanza computabile del ricorrente, gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché si adoperi in questo senso sulla base delle argomentazioni esposte.

Dopodiché, una volta in possesso di tutti i dati completi, esssa dovrà nuovamente pronunciarsi sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° giugno 2013.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata. Non essendo patrocinato da un legale, malgrado sia vincente in causa al ricorrente non vanno attribuite ripetibili.

Da ultimo, non si procede al richiamo delle cartelle mediche del ricorrente (doc. XX), siccome del tutto ininfluenti ai fini della determinazione delle sue prestazioni complementari.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, esperiti i necessari accertamenti indicati nelle considerazioni che precedono, emetta una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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  • art. 457 CC
  • art. 602 CC
  • art. 604 CC
  • art. 607 CC
  • art. 608 CC
  • art. 610 CC
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  • art. 652 CC
  • art. 937 CC
  • art. 971 CC

Cost

  • art. 112 Cost
  • art. 112a Cost
  • art. 112c Cost

LAID

  • art. 9 LAID

LEF

  • art. 93 LEF

LIFD

  • art. 21 LIFD
  • art. 25 LIFD
  • art. 26 LIFD
  • art. 33 LIFD
  • art. 34 LIFD

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  • art. 9 LPC
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  • art. 31 LT
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  • art. 11a OPC
  • art. 12 OPC
  • art. 16 OPC
  • art. 16a OPC
  • art. 17 OPC
  • art. 18 OPC
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