Raccomandata
Incarto n. 33.2014.5
IR/sc
Lugano 10 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato
· che RI 1, 1970, è portatrice di handicap ed è stata posta al beneficio di prestazioni dell’AI. Parallelamente la signora RI 1 riceve una prestazione assicurativa dall’assicuratore malattia __________ nell’ambito di una copertura complementare sottoscritta (Cura);
· che, con il patrocinio dei genitori, in specie del papà RA 1, RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni per segnalare il mancato rimborso da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG dei contributi sociali versati in favore della persona che, per RI 1, svolge prestazioni di aiuto domiciliare remunerato;
· che, più specificatamente, la signora RI 1 beneficia di servizi di aiuto domiciliari, che i suoi genitori – per l’avanzare dell’età – non sono più in grado di fornire e per i quali deve versare, oltre alla remunerazione, anche i contributi sociali;
· che il signor RA 1 per conto della figlia RI 1 ne ha chiesto il rimborso da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, come appare dagli atti prodotti, e ciò già nel recente passato (in questo senso la lettera 8 gennaio 2014 doc. A4 che fa riferimento a decisione 4 febbraio 2013);
· che agli atti il signor RI 1 ha prodotto un formulario (in bianco) di richiesta mensile di rimborso delle spese di aiuto domestico 2013, segnalando l’indicazione (retro della pag. 1) relativa alla possibilità di ottenere il rimborso dei contributi sociali presi a carico per la remunerazione del servizio;
· che il doc. A2 è invece costituito da una lettera 30 gennaio 2014 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG (Servizio delle prestazioni complementari) con cui la funzionaria responsabile comunica alla signora RI 1 quanto segue:
" (…)
Ci riferiamo alla documentazione ricevuta in data 29 gennaio 2014 inerente i costi di aiuto domestico.
Per quanto concerne il rimborso dei contributi, la invitiamo a volersi rivolgere direttamente alla sua cassa malati in quanto la stessa ha già accordato tutti i costi per le spese di aiuto domestico, purtroppo la nostra Cassa non può entrare nel merito."
· che questa lettera fa seguito all’invio delle fatture e della necessaria documentazione atta a dimostrare l’assunzione della spesa di aiuto domiciliare da parte della signora Leemann e del relativo carico degli oneri sociali;
· che in precedenza, ossia in data 4 gennaio 2014, il RA 1 aveva comunicato alla Cassa la sua richiesta di rimborso dei citati contributi sociali (doc. A3) e la collaboratrice del servizio della Cassa aveva risposto nei seguenti termini:
" … le comunichiamo che per poter prendere una corretta posizione in merito, necessitiamo delle relative fatture mensili a partire dal 1.12.2012 (vedi nostra decisione del 4.02.2013) unitamente ai conteggi rilasciati dalla sua cassa malati." (doc. A4)
con la specifica che nei prossimi giorni sarebbero stati rimborsati CHF 100.-- (quale importo annuo) “dell’assicurazione infortuni”;
· che il giudice delegato ha richiamato dall’amministrazione la decisione cui viene fatto riferimento nel documento A4 ottenendola il 6 marzo 2014;
· che nello scritto 4 febbraio 2014, senza fare riferimento ad alcuna data di richiesta o domanda di informazione da parte della signora RI 1, l’amministrazione richiama l’art. 18 cpv. 1 (senza specificare all’assicurata di quale corpo normativo si tratti, e non tutti gli assicurati sono cogniti nelle assicurazioni sociali) che regola le modalità di presa a carico delle spese di aiuto domiciliare;
· che nella medesima decisione (doc. II/1) sono inoltre spiegati limiti del diritto e viene specificato che:
" (…)
Un eventuale rimborso è possibile unicamente se lo ammette la quota disponibile, se non vi sono eccedenze negli introiti e fondamentalmente esiste un diritto alla PC:
Nel caso concreto l'intera documentazione medica in nostro possesso è stata sottoposta al giudizio del medico fiduciario della Cassa.
Lo stesso, dopo aver preso atto del certificato medico del 24 dicembre 2012, ha ritenuto di poter accordare il rimborso delle spese di aiuto domestico, a partire dal 1. dicembre 2012, per un massimo di 8 ore mensili.
La invitiamo pertanto a volerci trasmettere le fatture unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalla sua cassa malati che attesti se partecipa ed in quale misura al rimborso di tali spese.
Si segnala che, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della presente, può essere richiesta alla Cassa la notificazione di una decisione formale."
· che in quest’ottica una pretesa di partecipazione al rimborso delle spese di aiuto domestico limitatamente ad 8 ore mensili è stata riconosciuta;
· che a fronte di questa situazione di fatto e della decisione richiamata da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il contenuto della comunicazione del 30 gennaio 2014 dell’ammini-strazione appare incomprensibile e comunque non motivato. La Cassa rifiuta il pagamento demandando la questione all’assicu-ratore malattie dell’assicurata ma non spiega perché, a fronte della decisione 4 febbraio 2013 e dello scritto del precedente 8 gennaio 2014, non intenda riconoscere prestazioni;
· che, in questa sede, si deve constatare come RI 1 non impugni una decisione resa su opposizione da parte dell’assicuratore poiché non risulta essere stata emanata una tale decisione;
· che nel suo gravame il papà dell'assicurata, specifica in particolare quanto segue:
" (…)
Mia figlia RI 1, nata il __________ 1970, è portatrice di handicap e riceve una prestazione AI per invalidità grave.
Da alcuni anni il suo stato psico-fisico è peggiorato e siamo stati obbligati ad assumere una collaboratrice.
Le spese per la collaboratrice sono coperte da un ramo della cassa malati __________ (__________) da noi stipulata per nostra figlia. Alla collaboratrice dobbiamo per legge versare i contributi paritetici, ciò che è sempre stato fatto. In questi casi l'AI rimborsa l'8,60 % del salario lordo (v. allegato 1).
Per motivi a noi sconosciuti la Signora __________ dell'Ufficio prestazioni sociali si rifiuta con lettera del 30 gennaio 2014 di versare i contributi paritetici.
(v. allegato 2). Tutto ciò succede dopo una serie di corrispondenze fra il sottoscritto e la prefata Signora.
(…)
Dopo tutta questa trafila in data 30 gennaio 2014 l'assicurazione delle spese non viene riconosciuta (v. allegato 2).
Dalla risposta della Signora __________ si evince che dovrebbe essere la cassa malati __________ a pagare pure i contributi paritetici! (sic!)
A questo punto chiedo a codesto Tribunale di aiutarmi a derimere tutta la questione e che a mia figlia RI 1 vengano riconosciute le spese paritetiche per la collaboratrice.
In allegato invio la documentazione citata e in più ogni altro documento volto a chiarire la situazione.
Tutta la documentazione è naturalmente già in possesso dell'Ufficio AI." (doc. I)
· che il gravame, così come formulato, va ritenuto un ricorso per denegata giustizia da parte dell’assicurata che ha postulato una prestazione, ha fornito la documentazione necessaria e richiesta, e si è vista negare la pretesa (non tocca a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in questa sede verificare se a torto od a ragione) con un laconico scritto;
· che, a prescindere dalla ricevibilità formale del ricorso che non contiene precise conclusioni ancorché sia comprensibile il suo intento, il giudice delegato ha ritenuto di non intimarlo all’ammini-strazione alla luce dell’esito dello stesso;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che un ricorso per denegata giustizia, conformemente all’art. 2 LPTCA, è ammissibile quando l’assicuratore non emani una decisione di sua competenza o ne ritardi senza motivo l’emanazio-ne;
· che val qui la pena di ricordare i principi giurisprudenziali e dottrinali sviluppati in materia e ripresi in giudizi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni aventi analogo contenuto;
· che in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48) ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti. ch). La decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Ver-fahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)
· che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
· che nel caso concreto la signora RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio di una prestazione, come aveva fatto nel passato ricevendo una comunicazione (datata 4 febbraio 2013) che accoglieva le sue richieste entro determinati limiti, conferendole il diritto di ottenere una decisione formale (doc. II/1);
· che al momento della richiesta di assunzione delle spese (in particolare riferite a quelle di contributi sociali) la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non ha invece fornito nessun tipo di spiegazione comprensibile e non ha emanato una formale decisione;
· che tale omissione non è ancora tale da assurgere ad ingiustificato ritardo nella trattazione della procedura siccome lo scritto interlocutorio della Cassa è del 30 gennaio 2014 e comunque l’amministrazione ha preso in qualche modo contatto con l’assi-curata. Da notare ancora che la funzionaria responsabile ha evaso gli scritti precedenti dell’assicurata;
· che non sono dati quindi gli estremi per un intervento del Tribunale cantonale delle Assicurazioni che imponga all’amministra-zione di agire a fronte di ingiustificato ritardo. Resta il fatto che il signor RA 1, che ha 79 anni, e che con la moglie __________, di 77 anni, si sono sempre occupati della figlia portatrice di un grave handicap, hanno sottoposto una richiesta alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG che va interpreta nel senso di una presa a carico delle spese di aiuto domiciliare, ciò nonostante un assicuratore privato versi un importo forfettario che appare non coprire pienamente la spesa. Il signor RA 1 ha quindi il legittimo diritto di vedere la sua richiesta convenientemente istruita da parte della Cassa, con la verifica del diritto a percepire rimborsi per le spese di aiuto domiciliare, e con l’ulteriore verifica se il diritto a tale rimborso debba essere esteso al di la di quanto riconosciuto con la decisione richiamata del 4 febbraio 2013;
· che, per questo motivo, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Gli atti vanno comunque trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni Complementari, per esaminare la richiesta dell’assicurata, per fornire al signor RA 1 – che rappresenta la figlia – le necessarie e complete informazioni in merito al tema posto (art. 27 LPGA), e per evadere le richieste mediante l’emanazione (se del caso) di una formale decisione impugnabile;
· che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. Gli atti vengono comunque immediatamente trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni Complementari affinché l’amministrazione provveda a fornire all’assicu-rata (tramite il suo rappresentante) tutte le informazioni complete relative ai diritto che rivendica (art. 27 LPGA) ed al fine di (eventualmente) emanare una decisione formale impugnabile.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti