Raccomandata
Incarto n. 33.2014.4
TB
Lugano 23 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, dal 1994 (doc. 18) beneficia di prestazioni complementari all'AI. A seguito della scoperta che l'assicurato detiene su due fondi immobili una quota di proprietà in comunione ereditaria, con decisione del 19 agosto 2013 (doc. 164) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato, concludendo per la soppressione del versamento mensile di Fr. 621.- dal 1° settembre 2013.
1.2. L'opposizione del 19 settembre 2013 (doc. 168) è stata accolta parzialmente nella misura in cui, modificate alcune voci nel foglio di calcolo, la Cassa di compensazione ha concesso il 17 gennaio 2014 (doc. A) all'assicurato una prestazione complementare limitatamente alla copertura del premio LAMal.
La Cassa ha osservato, nella decisione su opposizione, di avere accertato che la part. n. 1122 RFD di __________ non risulta gravata da usufrutto poiché lo stesso non è iscritto a registro fondiario, perciò una quota di detta proprietà, del debito ipotecario, degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione, deve essere computata all'assicurato (N. 3443.06 DPC).
1.3. Patrocinato dall'avv. RA 1, con ricorso del 18 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale, in via principale, di accordargli una prestazione complementare annua di Fr. 12'442.- ed in via subordinata una prestazione complementare annua di Fr. 13'619.-, importi da cui dedurre il premio dell'assicurazione malattia.
Il ricorrente ha osservato di non avere informato la Cassa di aver ricevuto in eredità nel 2001 dei fondi, poiché non ne poteva disporre, avendo il testamento del padre defunto previsto che la moglie continuasse a vivere nell'abitazione coniugale. È vero che un diritto d'usufrutto in tal senso non è mai stato iscritto, ma la stessa autorità fiscale ha sempre tassato gli utili e la sostanza immobiliare alla mamma dell'assicurato quale usufruttuaria.
L'assicurato ha prodotto l'istanza di iscrizione a RF del diritto di usufrutto a favore della mamma avvenuta il 23 gennaio 2014 (doc. C), al fine di comprovare che l'esistenza di tale servitù costituita con le disposizioni di ultima volontà del de cujus, e quindi non necessitante dell'iscrizione a registro fondiario, valeva anche nel periodo precedente e dunque dal 1° settembre 2013. "Ne segue che tale credito annuario diminuisce le entrate dell'assicurato del corrispettivo valore per cui la mancata iscrizione dell'usufrutto non influisce sui redditi calcolati dalla PC. Giusta l'art. 11 cpv 1 lett. b LPC il valore economico che sarebbe stato preso in considerazione come reddito del beneficiario dell'usufrutto va semmai preso in considerazione, secondo i criteri dell'art. 12 cpv 1 OPC-AVS/AI, nei costi deducibili dell'assicurato!" (doc. I punto 4 pag. 10).
Ribadendo che l'autorità fiscale ha riconosciuto l'esistenza del diritto d'usufrutto imponendola sempre alla beneficiaria ex art. 40 LT ed osservando che per le prestazioni complementari solo la sostanza di cui si può disporre senza restrizioni è computabile, visto che la proprietà in oggetto è gravata da usufrutto e quindi l'assicurato è privato della disposizione di questi beni, nessun reddito o quota di sostanza deve essergli computata. Soltanto i redditi ed i bisogni effettivi del ricorrente devono essere ritenuti, ossia va eliminato tutto ciò che concerne la sostanza e si ottiene così un fabbisogno di Fr. 31'162.- e delle entrate di Fr. 18'720.-, ciò che dà diritto ad una PC annua di Fr. 12'442.-, e meglio di Fr. 7'950.- dedotto il contributo per i premi di cassa malati.
In via subordinata, l'insorgente ha evidenziato che il reddito ipotetico della sostanza avrebbe dovuto essere calcolato non sul valore fittizio del reddito dell'immobile, bensì sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in vigore nel 2012, che non supera lo 0,56% del valore di 1/8 del fondo (Fr. 202'375.-) da cui dedurre ancora l'ipoteca (Fr. 37'125.-) ed ottenere la cifra che avrebbe potuto essere investita sul mercato finanziario in obbligazioni di cassa (STCA 33.2012.21). Il reddito computabile ammonterebbe, semmai, a Fr. 925.- anziché a Fr. 1'953.-. In tale ipotesi, si avrebbe un fabbisogno di Fr. 32'339.- e dei redditi di Fr. 19'645.-, per una differenza di Fr. 13'619.- e quindi un diritto alle PC di Fr. 8'627.- annui.
1.4. Con risposta del 20 marzo 2014 (doc. IX) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto da una parte, di respingere il ricorso per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre al 31 dicembre 2013, la richiesta di ripetibili per la procedura di opposizione e la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo; dall'altra parte, ha emesso una nuova decisione che riconosce all'assicurato il diritto al versamento di una prestazione annua di Fr. 12'993.- dal 1° gennaio 2014, a cui vanno dedotti il premio della Cassa malati ed il contributo minimo AVS pagati dalla Cassa di compensazione, per un'effettiva prestazione complementare mensile netta di Fr. 621.- (docc. IX/1 e IX/2).
L'amministrazione ha quindi confermato per l'anno 2013 la sua decisione in merito all'inesistenza, siccome non iscritto a RF, di un diritto di usufrutto a favore della madre dell'assicurato sui fondi su cui egli detiene una quota di proprietà in comunione ereditaria. Per l'anno 2014, invece, a seguito dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario di detta servitù, la Cassa ha quindi ricalcolato il diritto del ricorrente eliminando le poste relative alla sostanza gravata dall'usufrutto, per giungere al ripristino della prestazione complementare nella misura precedente (Fr. 621.-).
1.5. Nel suo scritto del 4 aprile 2014 (doc. XI) il ricorrente ha rilevato che la mancata iscrizione (costitutiva) della servitù non significa ancora che l'usufrutto non esista come diritto personale, previsto da un testamento e che nasce con l'apertura della successione, che rappresenta un onere a carico del nudo (di fatto) proprietario e che quindi contrasta con la tesi dell'amministrazione. Secondo l'insorgente, le prestazioni complementari sono simili al diritto fiscale avendo un approccio economico e non civilistico.
La Cassa di compensazione non ha formulato osservazioni al riguardo (doc. XIII).
1.6. Il TCA ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 20 maggio 2014 (doc. XIV) sulla questione della validità di un usufrutto (non) iscritto a registro fondiario e sulla risposta del 3 giugno 2014 (doc. XV) dell'UFAS le parti hanno potuto prendere posizione (docc. XVII, XVIII e XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è innanzitutto lamentato che la Cassa cantonale di compensazione non si è confrontata con le singole censure mosse nella sua opposizione del 19 settembre 2013, giacché essa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sulle prestazioni complementari anziché sulla ratio legis delle norme applicabili emanate per garantire la copertura dei fabbisogni vitali e dunque avrebbe mostrato un'ingiustificata rigidità.
L'assicurato ha in sostanza sollevato la violazione del diritto di essere sentito, limitandosi (però) a riproporre per intero la sua opposizione.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia effettivamente pronunciata su tutte le censure sollevate dall'assicurato, i motivi che l'hanno portata a sopprimere il suo diritto alle prestazioni complementari sono molto chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, nel mese di giugno 2013 è emersa della sostanza immobiliare che l'assicurato detiene in comunione ereditaria sin dal 2002 di cui, però, egli non ha mai informato la Cassa. Come da prassi, quest'ultima ha fatto valutare al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) questi immobili dall'Ufficio stima ed il patrocinatore dell'assicurato ha ottenuto copia della perizia del 6 agosto 2013.
La questione fondamentale alla base del rifiuto delle PC è il fatto che il diritto di usufrutto concesso per via testamentaria dal de cujus a sua moglie nonché madre del ricorrente al momento della sua morte (2001) non è (mai) stato iscritto a registro fondiario - fino al 23 gennaio 2014 (doc. C), ossia dopo la resa della decisione su opposizione -, motivo per cui all'assicurato è stato computato un ottavo del valore venale di detta proprietà immobiliare e dei relativi debiti ipotecari, degli interessi passivi e del valore locativo.
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia potuto impugnare la decisione su opposizione del 17 gennaio 2014 davanti ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure.
Non solo. Su questa motivazione, peraltro oggetto di un nuovo calcolo delle PC e quindi maggiormente comprensibile, l'assicurato ha preso approfonditamente posizione sia nel suo ricorso sia nelle osservazioni che sono seguite alla risposta di causa, quindi ha chiarito ulteriormente la sua opinione e si è confrontato specificatamente con le argomentazioni date dalla Cassa di compensazione.
Ne segue che, quand'anche una violazione del diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata largamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più ampi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2012.17-18 del 20 marzo 2013).
Va qui abbondanzialmente rilevato come la critica secondo cui la decisione formale del 19 agosto 2013 inviata direttamente all'assicurato sarebbe nulla siccome destinata a persona non in grado di difendersi per debolezza mentale non può certo essere tutelata.
Infatti, se si ammettesse la nullità di detta decisione a causa dello stato mentale dell'assicurato, alla stessa stregua dovrebbe allora essere dichiarato irricevibile il ricorso in esame, siccome formulato da un legale che non ha ottenuto una valida procura dal suo assistito. Per contro, in assenza di una decisione da parte della competente autorità civile che pone sotto curatela o tutela l'assicurato, è a giusta ragione che la Cassa cantonale di compensazione ha inviato direttamente all'interessato la decisione di rifiuto delle prestazioni complementari. D'altronde, anche in passato tutta la documentazione è sempre stata inviata all'assicurato al suo luogo di dimora e, seppure a fatica e dopo innumerevoli richiami, egli vi ha dato risposta, dimostrando di essere in grado di amministrarsi.
Infine, la richiesta dell'opponente di ottenere la perizia dei fondi effettuata dall'Ufficio stima è già stata evasa nel novembre 2013 (doc. 234), quindi non è più oggetto del presente ricorso.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
19 210 franchi per le persone sole,
28 815 franchi per i coniugi,
10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari anche dopo il 31 agosto 2013.
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa cantonale di compensazione, che nel calcolo delle PC gli ha imputato della sostanza immobiliare su cui esiste un diritto d'usufrutto a favore della mamma, diritto tuttavia che non è stato iscritto a registro fondiario e che, in quanto tale, non esplica dunque effetto. Ciò ha comportato l'aumento dei redditi computabili dell'assicurato e quindi la diminuzione delle prestazioni complementari di diritto, limitate al pagamento del solo premio dell'assicurazione malattia.
A dire del ricorrente, invece, questa sostanza, ed i relativi redditi, non gli sarebbero imputabili, giacché questi beni immobili sono di fatto gravati da un usufrutto a favore della mamma anche se questo diritto reale non è stato iscritto a registro fondiario, poiché è sorto per testamento e quindi la sua iscrizione a RF ha valore unicamente dichiarativo e non costitutivo. In sostanza, dunque, sin dalla morte del padre sua mamma sarebbe al beneficio di un diritto d'usufrutto sulla quota di comproprietà appartenente alla comunione ereditaria di cui il ricorrente è parte, motivo per cui detti fondi non possono essergli computati non potendo egli disporne senza restrizione.
2.5. Il testamento olografo del 5 dicembre 2000 (doc. 179) di __________, papà del ricorrente, prevede che "alla mia adorata moglie __________ lascio l'usufrutto di tutti i beni che, liquidati i rapporti discendenti dal regime matrimoniale, ricadono alla mia successione ai sensi dell'art. 473 CC. In particolare desidero che __________ possa continuare a vivere nell'abitazione coniugale di __________, la quale gli appartiene già in proprietà in ragione di ½ (…)".
Il testatore è deceduto il 15 gennaio 2001 (doc. 177) e le citate disposizioni per causa di morte sono state pubblicate il 30 marzo 2001 davanti al pretore di __________ (doc. 174).
Il diritto d'usufrutto concesso dal de cujus al coniuge superstite è stato iscritto a registro fondiario soltanto il 23 gennaio 2014 (doc. C), ovvero una settimana dopo l'emanazione della decisione su opposizione.
In effetti, per gli accertamenti eseguiti a suo tempo dalla Cassa cantonale di compensazione sia nel giugno 2013 tramite la consultazione elettronica (docc. 145-150) non appena ha saputo dell'esistenza di sostanza immobile (doc. 144), sia nell'ottobre 2013 (doc. 186) per mezzo di una specifica richiesta all'Ufficio registri (doc. 186), dal registro fondiario non risultava iscritta una servitù personale sui fondi n. 1122 e n. 1372 RFD di __________.
Questi immobili sono stati ricevuti in usufrutto - su metà quota di comproprietà, visto che l'altra metà era già di sua proprietà - dalla mamma del ricorrente al momento del decesso del marito.
Attualmente, come dimostrato dal ricorrente (doc. C), il TCA ha potuto verificare attraverso il sistema informatizzato SIFTI che sulle predette particelle è iscritto dal 23 gennaio 2014 un onere di usufrutto vita natural durante a favore di __________.
2.6. Al fine di decidere compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili valutati nell'agosto 2013 (doc. 153), stato 2013, dall'Ufficio cantonale di stima su sua richiesta (doc. 151).
La sostanza sulla quale la mamma dell'insorgente ha ricevuto il diritto d'usufrutto è stata valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI (doc. 154: Fr. 1'600'000.- per la part. n. 1122 e doc. 155: Fr. 19'000.- per il fondo n. 1372), non servendo da abitazione primaria del ricorrente che dal 1994 vive a __________ (doc. VIIIbis/1).
Dalla quota ideale di proprietà di 1/8 spettante all'assicurato (Fr. 202'375.-) la Cassa ha dedotto il debito ipotecario esistente su entrambe le particelle, anch'esso sempre nella misura di 1/8 (Fr. 37'125.-) e dal totale (Fr. 165'250.-) ha dedotto la parte di patrimonio non computabile (Fr. 37'500.-), per ottenere una sostanza computabile (Fr. 127'750.-) che è stata riportata nei redditi dell'interessato nella misura di 1/15 (Fr. 8'516.-).
Quanto ai redditi, la Cassa ha computato il valore del diritto di usufrutto determinato sulla base del valore locativo dei mappali (Fr. 15'630.- x 1/8 = Fr. 1'953.-), estrapolandolo dalla notifica di tassazione della madre del ricorrente (doc. 200) che, in qualità di beneficiaria di fatto di detto usufrutto (art. 40 LT), è stata tassata fiscalmente sul valore di stima delle proprietà di __________ e sul relativo valore locativo in luogo e vece dei nudi proprietari.
Parallelamente, nelle spese riconosciute del ricorrente la Cassa ha computato gli interessi ipotecari (Fr. 5'500.- x 1/8 = Fr. 688.-) e le spese di manutenzione (Fr. 15'630.- x 25% x 1/8 = Fr. 489.-) basandosi, anche in tale evenienza, sulla IC 2012 della madre prodotta dallo stesso assicurato.
2.7. Con il ricorso l'assicurato non ha contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima.
L'assicurato ha messo in dubbio il principio dell'imputazione di questa sostanza - e dei relativi redditi -, sulla quale nel 2000 è stato costituito dal padre, con disposizione per causa di morte, un diritto d'usufrutto a favore della mamma. A suo dire, questo diritto esisterebbe sin dal momento del decesso del genitore anche se esso non è stato iscritto a registro fondiario, dato che la sua iscrizione ha (solo) valore dichiarativo. Di conseguenza, poiché gravati da servitù che ne rende impossibile la libera disposizione, il ricorrente ritiene che il valore dei fondi non possa essergli imputato ai fini del diritto alle prestazioni complementari.
Il TCA osserva che, effettivamente, l'usufrutto in discussione è stato iscritto a RF soltanto il 23 gennaio 2014, ossia dopo che la Cassa cantonale di compensazione ha reso la sua decisione su opposizione con cui ha stabilito che la mancata iscrizione a registro fondiario non faceva esplicare effetti al diritto d'usufrutto della mamma dell'assicurato sulla quota di comproprietà della comunione ereditaria a cui egli appartiene, essendo l'iscrizione costitutiva e non dichiarativa come sostenuto dall'interessato.
2.8. Giusta l'art. 745 CC,
" 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.
2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria, disposizione.".
L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il diritto d'uso e di pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro, esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4a ed., Berna 2012, n. 2405).
L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758 CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2402 e n. 2403).
In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).
Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe, in assenza, beneficiarne senza fare capo ad altri mezzi finanziari. Pertanto, il reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari nei suoi redditi quale reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).
2.9. L'art. 746 CC prevede che:
" 1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.
2 Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà.".
Stante il rinvio di cui al capoverso 2 dell'art. 746 CC, l'art. 656 CC sull'acquisto della proprietà fondiaria prevede:
I. Iscrizione
1 Per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione fu eseguita.
L'art. 657 CC recita:
II. Modi d'acquisto
1 Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico.
2 Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.
Infine, secondo l'art. 665 CC,
III. Diritto all'iscrizione
1 Il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente una azione personale contro l'alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell'alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l'acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
L'usufrutto può essere costituito da un atto giuridico o risultare dalla legge.
L'usufrutto costituito da un atto giuridico è il caso previsto dall'art. 746 cpv. 1 CC e, come per ogni costituzione di diritto reale per atto giuridico, l'usufrutto deve fondarsi su un titolo d'acquisto, seguito da un atto d'acquisto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2416).
Il titolo d'acquisto può essere un contratto costitutivo di usufrutto oppure una disposizione per causa di morte portante su un legato di usufrutto (art. 484 cpv. 2 CC, art. 473 CC, art. 530 CC).
Il contratto costitutivo è sottoposto alla forma autentica se l'usufrutto porta su un immobile (art. 746 cpv. 2 CC ed art. 657 CC); la forma scritta è tuttavia sufficiente se la costituzione dell'usufrutto è prevista in un contratto di patto successorio (art. 634 cpv. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2418).
L'atto d'acquisto esige un atto di disposizione e, di principio, un atto materiale appropriato (iscrizione a RF o trasferimento del possesso).
Per quanto concerne gli immobili, l'atto di disposizione consiste nella dichiarazione del proprietario con la quale egli richiede l'iscrizione dell'usufrutto a registro fondiario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione nel libro mastro (art. 746 cpv. 1 CC). Non è invece necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).
L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della servitù (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).
La costituzione dell'usufrutto risultante direttamente dalla legge è di due tipi: gli acquisti originari di usufrutto nelle ipotesi che esistono per la proprietà immobiliare o mobile e che possono essere trasposti all'acquisto degli usufrutti: acquisto per i terzi in buona fede (artt. 973, 933-935 CC), occupazione (artt. 658 e 718 CC), prescrizione acquisitiva (artt. 661 e 728 CC), sentenza (art. 656 CC). Ciò risulta dal rinvio dell'art. 746 cpv. 2 CC alle regole della proprietà (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2425).
Gli usufrutti fondati sulla legge nascono non appena le condizioni legali sono realizzate; un atto d'acquisto (trasferimento del possesso, iscrizione a RF, cessione) non è necessario. Se l'usufrutto porta su un immobile e non è iscritto a registro fondiario, un'iscrizione dichiarativa è tuttavia necessaria per rendere l'usufrutto applicabile ai terzi di buona fede (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2425a).
Per la maggior parte dei diritti reali immobiliari, l'acquisto e/o il mantenimento del diritto sono legati ad un'iscrizione a registro fondiario. In certi casi, l'iscrizione è necessaria affinché il diritto sia acquisito o trasferito (iscrizione costitutiva); in altri casi, il diritto esiste per legge (senza che un'iscrizione a registro fondiario sia necessaria), ma deve essere iscritto in seguito per essere opponibile ai terzi (di buona fede) e affinché il suo titolare possa disporne (iscrizione dichiarativa) (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 690).
L'iscrizione è costitutiva quando è necessaria all'acquisto (costituzione o trasferimento) del diritto reale considerato. In tal caso si parla del principio assoluto dell'iscrizione e deriva dall'art. 963 cpv. 1 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 697).
Di principio si ha dunque un titolo d'acquisto (per esempio una vendita, un contratto costitutivo di servitù) ed un atto d'acquisto, inteso sia come un atto di disposizione (istanza al registro fondiario) sia come un atto materiale (iscrizione costitutiva a RF).
L'iscrizione è dichiarativa quando non è necessaria all'acquisto del diritto reale considerato, tuttavia essa gioca un ruolo per il mantenimento o per l'esercizio del diritto (principio relativo dell'iscrizione); è l'ipotesi prevista dall'art. 963 cpv. 2 CC.
L'iscrizione tende soltanto a rimettere il registro fondiario alla pari della realtà giuridica; essa ha comunque un'importanza considerevole principalmente per i seguenti motivi:
fintanto che il nuovo titolare del diritto non è iscritto a registro fondiario, egli non può disporre del suo diritto, perché non ha il potere formale di disporre che lo legittima agli occhi dell'ufficiale;
il titolare del diritto corre il rischio di perdere il suo diritto a seguito dell'acquisto del diritto reale da parte di un terzo di buona fede (art. 973 CC);
il titolare del diritto non beneficia della presunzione derivante dall'iscrizione in un registro pubblico (artt. 9 e 937 CC) (Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 699).
Sapere se l'acquisto del diritto reale avviene secondo il principio assoluto o secondo il principio relativo è una questione di fondo, decisa dalle norme materiali relative al diritto considerato.
La regola è che l'acquisto si fa secondo il principio assoluto (artt. 656 cpv. 1, 731 cpv. 1, 746 cpv. 1, 776 cpv. 3, 781 cpv. 3 e 799 cpv. 1); ci sono tuttavia numerose eccezioni (come gli artt. 656 cpv. 2, 731 cpv. 3, 746 cpv. 2, 776 cpv. 3, 781 cpv. 3, 783 cpv. 3 e 799 cpv. 1) (Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 700).
Il principio generale vuole che i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 CC).
Per i fondi intavolati nel registro fondiario, l'art. 937 cpv. 1 CC prevede espressamente che la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.
Come visto, in virtù dell'art. 665 cpv. 1 CC il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente un'azione personale contro l'alienante per far eseguire l'iscrizione nel registro fondiario.
Quanto alle condizioni dell'iscrizione, l'art. 963 cpv. 1 CC recita che le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
L'art. 963 cpv. 2 CC dispone che non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
Quest'ultima norma raffigura l'ipotesi dell'iscrizione dichiarativa, ossia quando l'iscrizione non è necessaria all'acquisto di un determinato diritto reale.
Per quanto concerne gli effetti dell'iscrizione a registro fondiario, l'art. 971 CC regola le conseguenze della mancata iscrizione, prevedendo che laddove per la costituzione di un diritto reale sia prevista l'iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù dell'iscrizione medesima (cpv. 1).
Quanto agli effetti dell'iscrizione, in generale, secondo l'art. 972 cpv. 1 CC, i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
Nei confronti dei terzi di buona fede, l'art. 973 cpv. 1 CC recita che chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, deve essere protetto nel suo acquisto.
A quest'ultimo proposito, va osservato che la piena prova dei registri pubblici ex art. 9 cpv. 1 CC si estende anche all'assenza di un'iscrizione, ma solo se questa iscrizione sarebbe stata necessaria per acquistare o mantenere un diritto. Così, per esempio, se una servitù è stata radiata per sbaglio, se l'iscrizione di un diritto di pegno acquisito secondo il principio assoluto è stata omessa per errore o se un diritto di proprietà è stato acquisito secondo il principio relativo dell'iscrizione e l'acquirente si è dimenticato di chiederne l'iscrizione (Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 936).
2.10. Riportando i principi esposti alla fattispecie in esame, va rilevato che la mamma del ricorrente, che al decesso del coniuge ha ottenuto, per testamento, il diritto di usufrutto su tutti i beni del de cujus, a quel momento, come ha sostenuto l'assicurato, è sì effettivamente diventata usufruttuaria già prima dell'iscrizione, ma essa poteva disporre dei fondi nel registro fondiario soltanto dopo che l'iscrizione è stata eseguita (art. 656 cpv. 2 CC). Non va inoltre dimenticato che, in virtù dell'art. 665 cpv. 2 CC, spettava alla beneficiaria dell'usufrutto ottenere direttamente questa iscrizione.
Il ricorrente è concorde nell'affermare che questa iscrizione non è mai avvenuta, da parte della mamma, dal 2001 in poi, visto che essa è stata chiesta al competente Ufficio registri solo con l'istanza del 22 gennaio 2014 (doc. C), che è stata formalizzata il giorno seguente (d.g. 1876).
Dagli atti emerge chiaramente che la Cassa non sapeva che il ricorrente possedeva della sostanza, tanto che negli anni più volte gli ha inviato il formulario per la revisione del diritto e, alla specifica domanda: "altri fattori della sostanza (incluse le partecipazioni a comunioni ereditarie)", l'assicurato ha sempre risposto di non possedere alcunché.
Inoltre, quando la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio registri il 30 settembre 2013 (doc. 185) di trasmetterle gli estratti delle part. n. 1122 e n. 1372 RFD di __________, dagli stessi non è emersa alcuna iscrizione di servitù (docc. 187-194).
D'avviso del TCA, dunque, si deve concludere che la Cassa di compensazione non era al corrente dell'esistenza del diritto d'usufrutto in esame.
In effetti, se è vero che giusta l'art. 656 cpv. 2 CC tale diritto reale è sorto a favore dell'usufruttuaria con l'apertura della successione e quindi che la mamma dell'assicurato ha potuto beneficiarne serenamente da allora fino ad oggi con l'assenso dei membri della comunione ereditaria che sono quindi rimasti comproprietari a tutti gli effetti della quota (teoricamente) gravata dall'usufrutto, non va tuttavia dimenticato di rilevare che poiché non è stato iscritto, questo diritto non poteva essere opponibile a terzi, neppure se la sua iscrizione a registro fondiario ha un mero effetto dichiarativo.
Va infatti ricordato che il principio relativo dell'iscrizione previsto dall'art. 963 cpv. 2 CC riveste un'importanza notevole verso i terzi, giacché senza una tale iscrizione a RF il nuovo titolare del diritto non può disporre del suo diritto, rischia addirittura di perderlo se un terzo in buona fede acquista questo diritto reale (art. 973 CC) e per di più non fruisce della presunzione dell'iscrizione di un registro pubblico (art. 9 ed art. 937 CC).
Gli effetti dell'iscrizione nei confronti dei terzi di buona fede si estendono non solo alle iscrizioni ed alle annotazioni a registro fondiario, ma anche all'assenza di iscrizione, tuttavia solo se questa iscrizione sarebbe stata necessaria per acquistare o mantenere il diritto, proprio come nell'evenienza concreta.
Nel caso di specie, il diritto di usufrutto (su rinvio dell'art. 746 cpv. 2 CC all'art. 656 cpv. 2 CC) è stato acquisito per successione, quindi secondo il principio relativo dell'iscrizione e l'usufruttuaria non ha chiesto l'iscrizione (dichiarativa) di detto diritto reale (Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 936).
In queste circostanze, il principio della pubblicità del registro fondiario, e quindi dell'assenza dell'iscrizione del diritto reale limitato a favore della mamma del ricorrente, è opponibile giusta l'art. 973 CC alla Cassa di compensazione quale terzo di buona fede.
In conclusione, è pertanto a buon diritto che l'amministrazione ha computato all'insorgente, in qualità di comproprietario, una quota parte della predetta sostanza immobiliare, non essendovi iscritta alcuna servitù personale.
La parte della successione indivisa che spetta all'erede è infatti presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione, sempreché il suo valore possa essere determinato con sufficiente precisione. Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione (STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_1067/ 2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b; STFA P 6/91; N. 3443.04 DPC).
La decisione della Cassa di compensazione di inserire un ottavo del valore venale dei fondi su cui il ricorrente, in ragione di metà, detiene una quota di comproprietà in comunione ereditaria insieme alla mamma ed a due sorelle (1/4 x 1/2), deve essere tutelata per il periodo dal 1° settembre 2013.
Diverso è il discorso per l'anno 2014, ovvero dopo che la beneficiaria del diritto d'usufrutto sulla quota di metà dei fondi n. 1122 e n. 1372 RFD di __________ detenuta dalla comunione ereditaria ha chiesto l'iscrizione del diritto d'usufrutto su detta quota. Dal 23 gennaio 2014, giorno dell'avvenuta iscrizione di questo diritto, la servitù in esame è quindi opponibile anche ai terzi e dunque alla Cassa cantonale di compensazione.
A giusta ragione, quindi, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, nel caso previsto dall'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI la prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto, se c'è stato un aumento dell'eccedenza delle spese.
Di conseguenza, ritenuto che la modifica delle condizioni personali dell'assicurato è avvenuta il 23 gennaio 2014 con l'iscrizione del noto diritto d'usufrutto sulla sua quota di proprietà detenuta in comunione ereditaria, è corretto che dal 1° gennaio 2014 la Cassa cantonale di compensazione abbia rivisto il diritto alle prestazioni complementari e che abbia eliminato dalle spese riconosciute e dai redditi computabili del ricorrente ogni riferimento ai due predetti fondi, essendo egli divenuto un nudo proprietario.
Al riguardo, questa Corte evidenzia infatti che i beni gravati da usufrutto non sono imputabili né all'usufruttuario né al proprietario della sostanza, altrimenti si terrebbe conto di un reddito che il beneficiario di PC proprietario degli immobili gravati non potrebbe nemmeno rivendicare visti i diritti concessi all'usufruttuario (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid. 6a = Pratique VSI 1997 pag.138; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
Vengono infatti considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag. 530; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; N. 3443.06 DPC).
2.11. Pendente causa il TCA ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a sapere come considerare un usufrutto che non è stato iscritto a registro fondiario (doc. XIV).
L'UFAS, in risposta ai quesiti formulati da questo Tribunale il 20 maggio 2014, ha risposto il 3 giugno 2014 (doc. XV) rilevando che il Tribunale federale, nella sentenza del 12 aprile 2010 (9C_1067/2009), ha osservato che solo un estratto del registro fondiario poteva fare luce sull'esistenza effettiva di un usufrutto, poiché secondo l'art. 746 cpv. 1 CC per la costituzione dell'usufrutto sugli immobili è necessaria l'iscrizione a registro fondiario. Di conseguenza, in assenza di una tale iscrizione a RF, non v'è alcun motivo affinché per il calcolo delle prestazioni complementari non si tenga conto della sostanza in questione.
Inoltre, riferendosi al citato giudizio federale, l'UFAS ha rilevato che la situazione fiscale può essere diversa rispetto a ciò che figura nel registro fondiario ed altrettanto differente, quindi, dal modo in cui le prestazioni complementari valutano questa situazione.
Nel caso trattato dall'Alta Corte, la parte di eredità spettante al beneficiario delle PC era stata presa in considerazione nel suo calcolo, visto che l'usufrutto in favore della mamma non era stato dimostrato e ciò anche se gli accertamenti eseguiti sia presso il comune di situazione dell'immobile sia presso l'amministrazione fiscale cantonale lasciavano intendere che era la mamma, in qualità di "usufruttuaria", che era imposta fiscalmente su tutta l'eredità.
In quel caso, l'iscrizione a RF era costitutiva ex art. 746 cpv. 1 CC, siccome il padre defunto del richiedente le PC non aveva istituito per testamento - come invece nel caso qui in esame, ciò che ha comportato che l'iscrizione è (solo) dichiarativa (art. 746 cpv. 2 CC) - un diritto di usufrutto a favore del coniuge superstite, quindi occorreva costituirlo ex novo sulla base di un titolo d'acquisto e di un atto di disposizione.
Tuttavia, poiché questo diritto d'usufrutto non era stato iscritto a RF, al beneficiario di PC, proprietario in comunione ereditaria, doveva essere computata la sostanza indivisa ricevuta in eredità e ciò anche se si considerasse che la mamma potrebbe, in virtù dell'art. 612a cpv. 2 CC, fare valere un diritto di usufrutto o di abitazione (cfr. consid. 2.3: "Soweit die Liegenschaft betroffen ist, muss sich der Beschwerdeführer diesbezügliches Vermögen aus unverteilter Erbschaft auch dann anrechnen lassen, wenn angenommen würde, seine Mutter könnte gestützt auf Art. 612a Abs. 2 ZGB eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht geltend machen (vgl. auch Art. 219 Abs. 1 und Art. 244 Abs. 2 ZGB).".
Il TF ha dunque confermato le motivazioni dell'istanza cantonale, secondo cui l'assicurato doveva lasciarsi computare la sostanza dell'eredità indivisa fintanto che non avesse comprovato che essa era effettivamente gravata da un diritto d'usufrutto a favore della mamma, considerato però che come l'autorità fiscale riteneva questa situazione non era una prova sufficiente.
2.12. A proposito della tesi del ricorrente secondo cui in ambito di prestazioni complementari si dovrebbero seguire le norme in ambito di diritto fiscale e non di diritto civile - in particolare per quanto concerne l'esistenza di un diritto d'usufrutto (non) iscritto a registro fondiario - va qui rilevato quanto segue.
Con la morte del padre, avvenuta nel 2001, l'assicurato è diventato proprietario in comune (art. 602 cpv. 1 CC), quale membro della comunione ereditaria che si è venuta a creare con la mamma e le sorelle, della quota di comproprietà di un mezzo sui fondi nn. 1122 e 1372 RFD di __________.
È indubbio che fino al 22 gennaio 2014 alcun diritto d'usufrutto a favore della mamma dell'assicurato era iscritto a RF su queste due particelle.
Tuttavia, a livello fiscale le competenti autorità hanno ritenuto
Infatti, giusta l'art. 40 cpv. 2 LT, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario e per l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT è imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
Da quanto precede si evince che v'è un netta discrepanza tra la situazione a livello fiscale e l'ambito civile.
Di uguale parere è l'UFAS, che nel suo scritto al TCA ha rilevato che la situazione fiscale può essere differente rispetto a ciò che figura a RF e parimenti differente, quindi, del modo in cui le PC valutano questa situazione (doc. XV).
In effetti, come indicato, fiscalmente la moglie del de cujus dichiara per intero entrambi i fondi di proprietà della comunione ereditaria creatasi alla morte del marito.
Dal profilo civile, invece, la situazione è diversa. Non risulta(va), infatti, la costituzione di un diritto d'usufrutto su questi fondi (e meglio sulla quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria), per la quale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario (in casu: art. 746 cpv. 2 CC).
Senza tale iscrizione si instaura unicamente un rapporto di diritto personale ed il beneficiario ha semmai solo un credito tendente alla costituzione della servitù (P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 2224).
La Circolare n. 1/2003 "usufrutto e diritto di abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria", edita dalla Divisione delle Contribuzioni nel gennaio 2003 (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2003_01.pdf), indica che "La costituzione dell'usufrutto su un bene immobile avviene mediante iscrizione a Registro fondiario (art. 746 CCS), tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, che l'usufrutto possa esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario. Nei casi controversi l'autorità di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere per principio la validità di un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore sicurezza e trasparenza, l'iscrizione a Registro in adeguamento al principio civilistico dell'istituto." (punto 1 pag. 2).
Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare come l'usufrutto nel diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a quella del diritto civile (STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013 consid. 2.10; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011 consid. 5; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011 consid. 13; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011).
L'autorità fiscale computa all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul quale egli ha questo diritto reale (art. 40 LT).
Diversamente fanno le norme relative alle prestazioni complementari, secondo cui all'usufruttuario non viene computato il valore della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid. 6a = Pratique VSI 1997 pag.138; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag. 530).
A tale riguardo, come già esposto da questo Tribunale nelle citate sentenze, e come evidenziato pure dallo stesso ricorrente, la Camera di Diritto Tributario si è così espressa con sentenza del 19 maggio 2010 (80.2009.126):
" (…)
1.3
In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28). Così come sostiene il ricorrente, per l'imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l'usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all'usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 374)." (…).
Stante quanto precede, questo Tribunale conclude che il concetto di diritto d'usufrutto dal profilo fiscale è più esteso rispetto alla nozione di usufrutto del diritto civile.
Il ricorrente, come visto, ha chiesto l'applicazione della esposta soluzione fiscale ma, nell'ambito delle prestazioni complementari, d'avviso di questo Tribunale, va nuovamente qui ribadito che per questa questione ci si deve attenere, in assenza di un rinvio specifico alla legislazione fiscale (come per esempio per la determinazione del valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI e del valore locativo giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI), unicamente alle norme civili (STCA 33.2012.21; 33.2010.23).
2.13. Vi sono poi altre argomentazioni alla base della conclusione secondo cui la LPC segue il diritto civile sulla questione dell'iscrizione del diritto d'usufrutto (e d'abitazione) a RF, anziché il diritto fiscale come sostenuto dal ricorrente.
Occorre dapprima evidenziare che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto comporta che il suo valore annuo (ipotetico) è preso in considerazione a titolo di reddito della sostanza immobile (N. 3482.12 DPC).
Ciò significa che se un diritto reale limitato è iscritto o non iscritto a RF, questa circostanza ha una valenza ai fini del diritto alle prestazioni complementari.
Inoltre, la non iscrizione a registro fondiario di tale diritto, così come la sua cancellazione, corrisponde alla rinuncia di un diritto d'usufrutto (N. 3482.12 DPC). Se ne deduce, quindi, che per potere esistere ed esplicare effetti, il diritto di usufrutto deve essere iscritto a registro fondiario.
Questa conclusione si sposa con la ratio legis della LPC. L'idea alla base dell'art. 11 cpv. 1 lett. LPC è che, in effetti, colui che domanda delle PC attinga innanzitutto nella sua sostanza personale nella misura ragionevolmente possibile. L'usufruttuario non può disporre del suo diritto d'usufrutto come tale, visto che esso non gli conferisce un diritto di godimento sull'immobile gravato (art. 745 cpv. 2 CC). Pertanto, di principio non bisogna tenere conto nel calcolo della PC dell'usufruttuario del valore della sostanza gravata da un usufrutto, così neppure nella sostanza del proprietario (DTF 122 V 394; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et Prestations complémentaires à l'AVS/AI: SZS/RSAS 46/2002, pag. 426; N. 3443.06 DPC).
La costituzione di un usufrutto a favore di chi chiede le PC rappresenta per il suo titolare un valore economico, nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe, in mancanza, beneficiarne senza far capo ad altri mezzi finanziari. Pertanto, nel calcolo PC esso va preso in considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (DTF 122 V 394). Se si tratta di un immobile di abitazione, l'usufruttuario può locarlo o abitarci personalmente. Il valore locativo va calcolato secondo l'art. 12 OPC-AVS/AI (STF 8C_68/2008 = SVR 2009 EL Nr. 6).
Se, quindi, l'usufrutto non viene iscritto, l'assicurato non può trarne i frutti locandolo a terzi e quindi perde questo diritto, che gli va computato come reddito ipotetico. È vero che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto comporta che tale diritto non vada preso in considerazione come diritto reale. Si crea però un rapporto obbligatorio personale di usufrutto e non reale fra le parti (Steinauer, Les droits réels, Tomo II, n. 2224), che deve essere considerato nell'ambito dei redditi e delle spese nel determinare le PC (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010): è un comodato d'uso ex art. 305 CO, che non si distingue, quanto ai suoi effetti, in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la circostanza che non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto personale, non è opponibile a tutti (DTF 109 II 15 consid. 2; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA 33.2009.3 del 22 giugno 2009; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 42.2008.6 del 24 settembre 2008; STCA 33.2001.80 del 14 giugno 2002; STCA 33.2000.84 del 17 aprile 2001; Tercier, Les contrats spéciaux, n. 2309).
Per esempio, per potere affittare un fondo ed ottenerne i frutti, l'usufruttuario deve iscrivere questo suo diritto a registro, cosicché, divenuto un diritto reale, può essere opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, Tomo I, n. 690).
L'iscrizione a RF di un diritto reale limitato è un'esigenza posta dalla sicurezza del diritto. In tal modo è per esempio possibile sapere quando un assicurato rinuncia ad un diritto d'usufrutto. Ciò comporta il computo, nei suoi redditi e non nella sua sostanza, di un'ipotetica rinuncia di reddito e non di un'ipotetica rinuncia di sostanza (Jöhl in SBVR, 2a ed., n. 757 pag. 1789).
Infine, dalla DTF 126 V 83 risulta che nella misura in cui il diritto delle assicurazioni sociali si riferisce alle nozioni di diritto civile, queste devono di principio essere comprese in funzione di questo diritto. Nel caso esaminato dall'Alta Corte, il termine "immobile" previsto dall'art. 17 OPC-AVS/AI è chiaro. Esso non può avere per oggetto che gli immobili di cui all'art. 655 CC (Pierre Ferrari, op. cit., pag. 424 segg.). Di conseguenza, d'avviso di questo Tribunale, i termini di "usufrutto" e di "diritto d'abitazione" utilizzati all'art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI e di "usufruttuario" di cui all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, devono anch'essi essere interpretati unicamente secondo il diritto civile.
2.14. In virtù delle considerazioni esposte, ritenuto che i mappali n. 1122 e n. 1372 sono stati gravati da un diritto d'usufrutto a favore del coniuge del de cujus soltanto il 23 gennaio 2014, fino ad allora detti fondi, detenuti dalla comunione ereditaria a cui appartiene il ricorrente, per ciò che concerne il diritto alle prestazioni complementari devono essere computati ai singoli coeredi in base alle disposizioni civili, indipendentemente dall'assenza, in ambito fiscale, della presenza di questa posta.
Ne discende che la tesi dell'insorgente di non computargli, analogamente al diritto fiscale, la sua quota parte della sostanza quale membro della comunione ereditaria, deve essere respinta.
2.15. Anche la lamentela del ricorrente riguardo all'indivisibilità della comunione ereditaria deve essere respinta, e ciò in virtù dell'art. 604 CC riguardante l'azione di divisione.
Va infatti ricordato che la divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC).
Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
Inoltre, chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608 cpv. 2 CC).
Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC).
In queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la divisione al giudice (STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta, dato che a registro fondiario, come visto, proprietari dei mappali n. 1122 e n. 1372 RFD di __________ risultano essere ancora per metà la comunione ereditaria composta del ricorrente, delle due sorelle e della mamma e per l'altra metà della mamma.
2.16. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013 la decisione impugnata deve essere confermata (le spese riconosciute ammontano a Fr. 32'339.- ed i redditi computabili a Fr. 29'189.-) e quindi il diritto alle prestazioni complementari limitato al pagamento del premio dell'assicurazione malattia da parte della Cassa cantonale di compensazione.
Per il periodo dal 1° gennaio 2014, la decisione su opposizione va annullata e sostituita dalla decisione formale emessa dalla Cassa di compensazione il 20 marzo 2014 (doc. IX/1) nelle more ricorsuali. Essa è da intendere come nuova decisione essendo a vantaggio dell'assicurato e poiché è stata emanata prima dell'emanazione della risposta di causa (art. 53 cpv. 3 LPGA). Rispecchiando le argomentazioni esposte, la stessa va tutelata e quindi il diritto alle PC dell'insorgente è correttamente riattivato.
2.17. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso formulata dal ricorrente.
L'insorgente ha infine chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio sia per la procedura amministrativa sia per la procedura ricorsuale davanti a questo Tribunale (doc. I).
Quanto alla validità di tale pretesa in sede amministrativa, il TCA rileva come la stessa debba essere respinta, non avendo invero il patrocinatore dell'assicurato chiesto di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio davanti alla Cassa di compensazione (docc. 171-173).
In sede di ricorso, essendo parzialmente vincente in causa, ritenuto il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto attiene alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003). Per la (limitata) parte del ricorso in cui l'assicurato è soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che egli adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
In merito alla procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 1° ottobre 2008, rinvia la disciplina del gratuito patrocinio alla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).
Nella fattispecie sono date indubbiamente tutte e tre le citate condizioni.
L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa in sede ricorsuale, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., n. 110 ad art. 61, pag. 790; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/ 02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a = DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La decisione impugnata è confermata per il periodo di diritto dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013.
1.2. Dal 1° gennaio 2014 la decisione impugnata è annullata e viene sostituita dalla decisione formale del 20 marzo 2014.
L'evasione del presente ricorso rende priva di oggetto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa deve essere respinta.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede ricorsuale, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.
§ Di conseguenza, RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato delle ripetibili ridotte ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti