Raccomandata
Incarto n. 33.2014.27
TB
Lugano 17 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1947 e dal 1° marzo 2012 (doc. A4) al beneficio di una rendita di vecchiaia di Fr. 348.- al mese, nel 2012 ha postulato alla Cassa cantonale di compensazione il versamento di prestazioni complementari;
stante un'eccedenza di redditi, l'amministrazione ha emanato una decisione di rifiuto delle prestazioni complementari, confermata con decisione su opposizione del 9 agosto 2012 contro cui l'assicurato ha formulato ricorso il 7 settembre 2012 (33.2012.16) davanti a questo Tribunale, atto che è sfociato nella sentenza di rinvio del 25 marzo 2013 (doc. 217) cresciuta in giudicato;
in effetti, il TCA ha concluso che la decisione impugnata era annullata e gli atti rinviati alla Cassa per emanare una nuova decisione sia alla luce degli accertamenti che essa avrebbe dovuto effettuare sulla destinazione del II pilastro ritirato dall'assicurato, sia tenendo conto degli importi modificati pendente causa relativi alle sue spese riconosciute ed ai suoi redditi computabili;
la Cassa di compensazione ha sentito l'assicurato in occasione dell'audizione del 28 novembre 2013 (doc. 227) ed in quell'occasione ha potuto chiarire quanto disposto dal Tribunale;
da un lato è infatti emerso che il consumo del capitale prelevato di Fr. 30'000.- era stato debitamente giustificato e quindi andava stralciato dal foglio di calcolo;
d'altro lato, la Cassa ha accertato che l'interessato aveva conseguito un reddito annuo di Fr. 25'000.- sia nel 2012 sia nel 2013 nella sua qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente fino al giugno 2013, data dalla quale è stato posto al beneficio di una rendita pensionistica straniera;
in conseguenza di ciò, l'8 dicembre 2013 (doc. 236) la Cassa di compensazione ha emesso tre distinte decisioni di rifiuto delle prestazioni complementari riferite al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2012 (doc. 231), dal 1° gennaio al 31 maggio 2013 (doc. 229) e dal 1° giugno 2013 in poi (doc. 233) tenendo conto di quanto stabilito con sentenza del 25 marzo 2013 da questo Tribunale e dell'esito degli accertamenti da essa esperiti;
il 18 gennaio 2014 (doc. 282) RI 1 ha scritto alla Cassa lamentando che il valore di stima reale della sua partecipazione ereditaria nei fondi siti a __________ fosse nettamente inferiore all'importo stabilito dall'amministrazione e che quindi avrebbe dovuto essere rivisto;
a richiesta della Cassa di compensazione (doc. 284), l'assicurato ha confermato il 6 febbraio 2014 (doc. 286) che il suo precedente scritto era un'opposizione alle decisioni dell'8 dicembre 2013;
con atto del 28 febbraio 2014 (doc. 289) l'interessato ha ribadito che il valore venale dei suoi immobili fissato dalla Cassa non è reale e ha chiesto come essa abbia stabilito quell'importo nelle decisioni, considerato che un immobile non è stato ritenuto abitabile ed è difficile trovarne un acquirente, rimanendo solo la soluzione dell'iscrizione di un'ipoteca legale sulla sua quota di 6/24;
con decisione su opposizione del 18 aprile 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, rilevando che il TCA ha già risolto questa questione confermando la posizione dell'amministrazione stessa, ovvero riconoscendo la necessità di una valutazione al valore venale ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI della sostanza che non serve da abitazione primaria all'interessato e ha quindi fissato in Fr. 278'887.- la sostanza computabile al ricorrente;
il 14 maggio 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di rivedere la sua situazione, avendo difficoltà economiche;
il ricorrente ha criticato il fatto che la Cassa abbia tenuto conto della sua partecipazione ad un valore ipotetico di mercato della proprietà di __________ e non abbia invece preso in considerazione i valori di stima, più adeguati e favorevoli;
inoltre, questa sua partecipazione ereditaria non gli porterebbe alcun vantaggio in termini economici, visto che questa proprietà non dà alcun rendimento ed è perfino difficile da vendere, dato lo stato precario in cui si trova che richiede per di più un investimento cospicuo per sistemarla;
nemmeno la soluzione di gravare la sua quota di 6/24 di un'ipoteca legale è attuabile, dato che gli altri coeredi hanno espresso il loro rifiuto in tal senso;
nella risposta l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso non avendo l'assicurato apportato nuovi elementi (doc. III);
la dichiarazione di un'altra coerede che si rifiuta di ammettere l'iscrizione di un'ipoteca legale sulla quota parte dell'assicurato (doc. VIIbis) non ha mutato la posizione della Cassa (doc. IX);
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
nella STCA 33.2012.16 del 25 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già esposto le norme applicabili alla fattispecie in ambito di prestazioni complementari;
non occorre dunque riprendere per esteso l'esposizione contenuta nella sentenza 33.2012.16 cui si rinvia, limitandosi invece a ricordare che, per l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, fra i redditi computabili v'è un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi Fr. 37'500.- per le persone sole, Fr. 60'000.- per i coniugi e Fr. 15'000.- per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente Fr. 112'500.- è preso in considerazione quale sostanza;
inoltre, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT, che prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente;
nel precedente giudizio, il TCA ha già chiaramente spiegato (cfr. consid. 2.5) il senso e lo scopo di quest'ultima norma, rilevando che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere fare fronte al suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze;
pertanto, ritenuto che nessuno degli undici fondi detenuti in comproprietà dal ricorrente a __________ gli serve da abitazione, il Tribunale ha confermato l'operato della Cassa di compensazione che, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, gli ha computato queste proprietà immobiliari al valore venale;
va dunque qui nuovamente ribadito che sono errate le rimostranze del ricorrente secondo cui per la concessione delle prestazioni complementari ci si dovrebbe basare sulle notifiche di tassazione fiscale e quindi sul valore di stima degli immobili, mentre la Cassa - ed il TCA - si sarebbero attenuti a dei valori ipotetici di mercato;
di conseguenza, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione, secondo la prassi del Tribunale federale, ha chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale gli undici fondi ubicati a __________, detenuti in comproprietà dall'assicurato;
come già esposto nel giudizio del 25 marzo 2013 con cui il TCA ha analizzato le valutazioni peritali dell'Ufficio stima, la sostanza computabile al ricorrente, per ciò che concerne le quote di comproprietà ad esso ascrivibili, assomma dunque a Fr. 278'887.- (Fr. 65'000.- + Fr. 187'500.- + Fr. 162,5 + Fr. 2'500.- + Fr. 3'000.- + Fr. 500.- + Fr. 12'500.- + Fr. 850.- + Fr. 1'125.- + Fr. 2'250.- + Fr. 3'500.-) e questa somma deve essere di nuovo confermata;
in merito alla lamentela dell'assicurato secondo cui egli avrebbe incontrato un rifiuto da parte degli altri coeredi di vendere la sostanza immobile per potere liquidare la sua quota parte, va qui rilevato che la divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC);
giusta l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione;
inoltre, chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608 cpv. 2 CC);
ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC);
in queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la divisione al giudice (STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta, dato che a registro fondiario proprietari degli undici mappali in questione risultano ancora essere diversi comproprietari, fra cui il ricorrente;
a prescindere dalla divisione questa Corte, richiamando il precedente giudizio, deve riconfermare i valori dei fondi del ricorrente osservato come nulla sia intervenuto successivamente alla sentenza del 25 marzo 2013 per modificare la situazione di fatto;
stante quanto precede, non è possibile far seguito alla richiesta del ricorrente di modificare il valore delle sue quote di comproprietà immobiliare. Alla luce dei valori dei fondi che come qui ritenuti la decisione su opposizione deve essere confermata siccome corretta ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti