Raccomandata
Incarto n. 33.2013.8 33.2013.9
TB
Lugano 9 aprile 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorso dell'11 settembre 2013 di
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1917 e RI 2, sua coetanea, nel febbraio 2013 (doc. 1) hanno chiesto di essere posti al beneficio delle prestazioni complementari, date le difficoltà economiche emerse con il ricovero definitivo, nel 2009, in casa anziani.
1.2. Con due distinte decisioni del 1° marzo 2013 (doc. 25) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato loro la concessione di prestazioni complementari, essendo i redditi superiori alle spese.
1.3. Il 9 agosto 2013 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione degli assicurati del 28 marzo 2013 (doc. A3), completata l'8 maggio 2013 (doc. A4). L'amministrazione, dopo avere nuovamente interpellato l'Ufficio stima sulle contestazioni mosse dagli assicurati in merito alla valutazione commerciale di Fr. 534'065.- dei loro immobili data in un primo tempo, ha eseguito un nuovo calcolo delle PC considerando una sostanza immobiliare di Fr. 433'965.-, ciò che non ha portato comunque alla concessione di prestazioni complementari.
1.4. Con ricorso dell'11 settembre 2013 (doc. I) RI 1 e RI 2, entrambi patrocinati dall'avv. dr. RA 1, hanno chiesto il riconoscimento delle prestazioni complementari. In primo luogo, essi contestano la valutazione immobiliare eseguita dall'Ufficio stima, definendola esagerata visto lo stato precario e vetusto dei fabbricati, peraltro inseriti in zona di pericoli naturali e quindi non più ristrutturabili. Anche i terreni agricoli non portano alcun reddito, non essendo stato possibile né affittarli né venderli, così pure le stalle ed i fienili.
I ricorrenti hanno poi formulato puntuali osservazioni per ogni fondo ed in particolare in merito alla loro precedente abitazione.
Inoltre, secondo gli insorgenti, la Cassa di compensazione non ha considerato il debito di Fr. 225'172,40 (doc. A12) che essi hanno nei confronti delle figlie, che si sono assunte i costi non coperti della casa anziani, visto che la rendita AVS e l'assegno per grandi invalidi non sono sufficienti per fare fronte alla retta.
Anche il calcolo del diritto alle PC sarebbe sbagliato secondo gli assicurati, i quali hanno ritenuto insufficienti tutti gli importi presi in considerazione dall'amministrazione, siccome non realistici.
Come la sostanza computabile, così anche il valore locativo della proprietà fondiaria secondaria è stato ritenuto eccessivo, in particolare quello della loro precedente abitazione primaria, non locabile per gravi difetti all'impianto elettrico, al riscaldamento, per la mancata isolazione del tetto e per l'inadeguatezza dei servizi igienici.
I ricorrenti hanno quindi contestato che i loro redditi ammontino a Fr. 56'802.- e le loro spese a Fr. 51'921.-, quantificando queste ultime in Fr. 60'190.-.
Infine, gli assicurati hanno sollevato la violazione di diversi articoli costituzionali e della CEDU, di cui si dirà in seguito.
1.5. Con risposta del 23 ottobre 2013 (doc. V) la Cassa, dopo avere chiesto all'Ufficio stima di pronunciarsi nuovamente sulle censure dei ricorrenti (doc. V/1), ha proposto un nuovo calcolo delle PC che lascia immutate in Fr. 38'197.- le spese riconosciute, ma che tiene conto dei debiti privati di Fr. 225'173.- dei ricorrenti e che, partendo da una sostanza di Fr. 534'065.-, giunge a dei redditi computabili a ciascun coniuge di Fr. 44'295.-, con un'eccedenza di entrate di Fr. 6'078.- e quindi il rifiuto delle prestazioni chieste.
1.6. Il 13 novembre 2013 (doc. IX) i ricorrenti hanno evidenziato che la Cassa di compensazione ha erroneamente computato la proprietà fondiaria secondaria in Fr. 534'065.-, mentre con la decisione su opposizione l'aveva fissata in Fr. 433'965.- e quindi, tenuto conto dei debiti verso i figli ammontanti al 30 giugno 2013 a Fr. 225'173.- (mentre al 31 dicembre 2013 sarebbero pari a Fr. 256'800.-), si avrebbe una sostanza di Fr. 148'793.- e di Fr. 117'110.-, da suddividere fra i coniugi. A loro dire, comunque, la nuova stima totale dei fondi è comunque eccessiva. Infatti, non sarebbero stati tenuti in considerazione gli indispensabili interventi di manutenzione straordinaria per potere rendere agibile e quindi vendibile l'abitazione edificata sulla part. n. 226 RFD __________. Anche gli altri fondi sono stati valutati in modo errato dall'Ufficio stima, perciò è stata chiesta una rivalutazione. Lo stesso vale per il reddito immobiliare ritenuto dalla Cassa.
Infine, i ricorrenti hanno riproposto le loro lamentele sulle spese riconosciute ed i redditi computabili, concludendo per l'assenza di un'eccedenza di entrate e quindi al diritto alle prestazioni.
1.7. La Cassa di compensazione ha riconosciuto il mancato computo dei valori immobiliari già corretti dall'Ufficio stima e ha quindi proposto un nuovo calcolo (doc. XI/1), che permette ai coniugi di beneficiare delle prestazioni complementari, ma limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione malattia LAMal.
1.8. Gli assicurati hanno rimproverato alla Cassa di non aver corretto il valore commerciale dello stabile destinato in precedenza ad abitazione primaria e dei terreni discosti dalle strade di accesso, che sono in pessimo stato di conservazione (doc. XIII).
Quanto al foglio di calcolo allegato dall'amministrazione, i ricorrenti hanno rilevato che esso si riferisce soltanto al periodo fino al 30 giugno 2013, mentre bisognerebbe tenere conto delle spese effettive sopportate fino al 31 dicembre 2013 (doc. A19).
Infine, gli insorgenti hanno sostanzialmente riproposto le stesse lamentele in merito alle loro entrate ed uscite, giungendo ad una differenza negativa di Fr. 2'347.-, che darebbe diritto alle PC.
1.9. Il 20 gennaio 2014 (doc. XV) l'amministrazione si è rimessa al giudizio del TCA in merito all'eventuale computo dei "debiti" che diminuisce la sostanza dei ricorrenti, dato che in tale evenienza vi sarebbe un illecito riconoscimento di maggiori spese per la permanenza in istituto. La Cassa ha inoltre rilevato che oggetto del contendere è la situazione effettiva che si presenta al momento dell'emanazione della decisione impugnata e quindi, semmai, andrebbero ritenuti i "debiti" al 30 giugno 2013. Qualora il Tribunale confermasse il computo di detti "debiti", non sarebbe comunque possibile effettuare un altro calcolo, al 31 dicembre 2013, maggiorando tale importo (art. 25 cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Per il resto, la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa.
1.10. Nelle conclusioni del 31 gennaio 2014 (doc. XVII) gli insorgenti hanno osservato che le figlie non sono in grado di continuare a versare mensilmente Fr. 5'000.- per il loro mantenimento in casa anziani. Inoltre, essi hanno ribadito le medesime argomentazioni sulla sostanza e sulle loro entrate ed uscite, che danno luogo ad un disavanzo annuo di Fr. 3'912.-. A loro dire, si dovrebbe tenere conto dei principi applicabili in ambito LEF, che ammette il riconoscimento dell'intera retta pagata per la casa anziani ed il reddito che realisticamente si può ottenere da un immobile, visto che le PC non devono essere più sfavorevoli del calcolo LEF. Anche il momento determinante per il calcolo delle PC sarebbe quello in cui tutte le condizioni sono realizzate e quindi può anche trattarsi del momento successivo all'inoltro della richiesta di prestazioni complementari, per cui non vi sarebbe una violazione dell'art. 25 cpv. 3 OPC-AVS/AI. Infine, gli insorgenti hanno nuovamente sollevato la violazione di diversi articoli costituzionali e della CEDU.
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. I ricorrenti hanno chiesto che la decisione impugnata sia ritenuta nulla dal TCA, giacché essa indica altre persone quali opponenti e non i nomi degli assicurati RI 1 e RI 2, sebbene la decisione sia stata loro indirizzata correttamente.
A tale riguardo, la Cassa di compensazione ha rilevato che si tratta semplicemente di un'inversione di nomi apparsa nella decisione, che però è stata regolarmente intestata ai ricorrenti.
In effetti, la decisione su opposizione del 9 agosto 2013 (doc. A2) è indirizzata ad RI 1 ed a RI 2, ma è stata spedita alla figlia __________, siccome quest'ultima ha interposto le opposizioni del 28 marzo 2013 (doc. A3) e dell'8 maggio 2013 (doc. A4).
La decisione della Cassa si riferisce "all'opposizione presentata in data 28 marzo 2013 dai signori __________ e __________, __________
È vero, l'amministrazione ha commesso un errore nell'indicare i nomi degli assicurati che si sono opposti alla decisione formale del 1° marzo 2013, ma tale svista, di lieve importanza visto che il cognome ed il nome utilizzati per i ricorrenti sono quelli della figlia che rappresentava gli assicurati e non di terze persone estranee alla procedura, è del tutto insignificante. Questo banale errore di confusione dei nomi delle parti non deve certo inficiare la validità della decisione stessa, che peraltro, come visto, è stata giustamente inviata agli assicurati RI 1 e RI 2, che l'hanno regolarmente ricevuta ed impugnata.
Il TCA rileva che la stessa rappresentante dei ricorrenti ha indicato, per confusione, in maniera errata i nomi dei suoi clienti nel ricorso 11 settembre 2013 (doc. I), visto che il nome degli insorgenti è diventato in due occasioni quello di "RI 1 e __________ " (doc. I pag. 2 punto 1 nel merito) in luogo di RI 1 e RI 2. Tale svista non ha avuto influenza sulla ricevibilità del gravame.
Il Tribunale può quindi entrare nel merito della causa.
nel merito
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni (art. 9 cpv. 3 LPC).
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli art. 1b-1d.
Per l'art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI, i redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 11 cpv. 2 LPC non è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale (art. 1b cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Secondo l'art. 1b cpv. 4 OPC-AVS/AI, sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un ospizio o in un ospedale;
b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'art. 15b;
c. il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi.
Per l'art. 1b cpv. 5 OPC-AVS/AI, i redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.
Per quanto concerne le spese riconosciute, l'art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che esse sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.
Giusta l'art. 1c cpv. 2 OPC-AVS/AI, il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 e della moglie RI 2 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° febbraio 2013.
Gli insorgenti si sono lamentati che sia stata loro conteggiata della sostanza immobile valutata in modo eccessivo dall'Ufficio stima, visto che la casa di abitazione non è abitabile e necessita di diversi lavori di messa in sicurezza, i terreni sono improduttivi e le stalle ed i fienili sono diroccati o non affittabili né vendibili. Pertanto, il valore commerciale di Fr. 534'065.- inizialmente stabilito dall'Ufficio stima, poi ridotto a Fr. 433'965.- a seguito del ricorso, non è affatto realistico e deve essere azzerato, con conseguente attribuzione delle prestazioni complementari.
2.5. Occorre dunque esaminare la sostanza dei ricorrenti e le altre voci ad essa legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/5, nei loro redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con l'art. 11 cpv. 2 LPC e con l'art. 3a cpv. 1 lett. a LALPC).
Anche il provento della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) -, va conteggiato nei redditi computabili degli assicurati.
Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda di prestazioni complementari formulata nel febbraio 2013, la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti dai ricorrenti. Il 10 maggio 2013 (doc. 32) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a rivedere, alla luce delle contestazioni tecniche sollevate dagli assicurati, la sua precedente perizia del settembre 2011 allestita in occasione della precedente domanda di PC.
Il 30 luglio 2013 (doc. 78) il perito ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, ha rivalutato le 31 particelle di proprietà dei ricorrenti (docc. 33-77).
Partendo da questi dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con le decisioni formali del 1° marzo 2013 ha considerato che i 31 fondi appartenenti ai ricorrenti abbiano un valore venale peritato di Fr. 534'065.-.
2.6. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Dagli atti risulta che dal 20 marzo 2009 (doc. 1) entrambi gli assicurati sono degenti in maniera definitiva presso la Casa di riposo __________ di __________, perciò è a giusta ragione che l'Ufficio stima ha valutato al valore venale, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, le proprietà immobiliari degli assicurati.
2.7. Già in occasione della precedente richiesta (2011) di prestazioni complementari, la Cassa di compensazione ha interpellato l'Ufficio stima per valutare tutti i fondi di proprietà dei ricorrenti.
Con la domanda del 2013, la Cassa ha nuovamente consultato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'ing. __________, ha eseguito una nuova valutazione delle particelle degli assicurati.
Il 18 luglio 2013 il perito dell'Ufficio stima si è incontrato con le figlie degli insorgenti, procedendo al sopralluogo dei fondi.
In quell'occasione le parti si sono confrontate con le valutazioni espresse nelle precedenti perizie e con le contestazioni sollevate dagli interessati sia con l'opposizione sia durante il sopralluogo.
L'esperto ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni agli interessati.
Nel suo referto del 30 luglio 2013 (doc. 76) il perito ha precisato quanto segue:
" Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.".
Nel merito, lo specialista ha concluso che era giusto modificare alcuni parametri per adattarli alla situazione reale.
Per le part. n. 226, n. 485, n. 489, n. 491, n. 493 e n. 1005 RFD di __________, l'esperto ha modificato il valore cubico unitario affermando essere risultato troppo elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione, della sua ubicazione ed in confronto con casi similari. Inoltre, per questi fondi il valore del terreno è risultato troppo elevato in confronto con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Per la casa di abitazione sita sulla part. n. 226 RFD di __________, l'ingegnere ha rettificato pure il valore di reddito, risultato troppo elevato in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione ed in confronto con casi similari. Ha pure modificato il fattore di ponderazione, che era troppo moderato in considerazione della volumetria e delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione, della disposizione dei locali, della situazione della costruzione e della richiesta.
Una verifica della cubatura dell'edificio è stata eseguita per il fondo n. 246 RFD di __________, constatando degli errori di calcolo che sono stati quindi rettificati.
Per i fondi nn. 10, 105, 106, 107, 148, 160, 161, 164, 221, 227, 228, 247, 274, 284, 374, 399, 246, 474, 476, 488, 506, 516, 518 e 779, tutti RFD di __________, le osservazioni formulate dai ricorrenti sia per iscritto sia al sopralluogo non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni.
I dettagli delle modifiche apportate alle valutazioni dei mappali nn. 226, 246, 485, 489, 491, 493 e 1005 RFD di __________ sono stati prodotti per esteso dal perito (docc. 33-73) e si riferiscono alle valutazioni eseguite in precedenza, nel 2011, aggiornate al 2013 per ciò che egli ha ritenuto opportuno.
In particolare, il fondo n. 226 (doc. 73), appartenente a RI 2, è costituito dalla precedente abitazione dei ricorrenti (121 mq) e dal terreno annesso (4 mq). Esso si trova nel nucleo vecchio, è accessibile dal vicolo comunale, confina con altre proprietà private e con vicoli comunali, si trova in zona tranquilla ed è dotato di tutte le infrastrutture (acqua potabile, corrente elettrica, telefono e rete canalizzazione comunale sul posto). L'abitazione, bifamiliare, è di antica data e ha subìto riattazioni parziali negli anni. La struttura portante è in muratura di pietra, le solette in legno, il tetto a falde ha una struttura di legno ricoperto con piode e la lattoneria è in lameria. I serramenti, in legno, hanno vetri semplici, protetti da gelosie di legno. I pavimenti sono sterrati, in betoncino, beole, piastrelle e assiti di legno. L'abitazione è fornita di boiler per l'acqua calda ed il riscaldamento avviene per mezzo di stufe a nafta e camini. Una doccia, un bagno con vasca ed un wc, così pure una cucina per ogni piano arredano la casa. Lo stato di manutenzione generale è normale e le rifiniture sono semplici. Il fondo è iscritto nel catalogo dei terreni a pericoli naturali.
La cubatura dell'edificio è di 1'059 mc che, moltiplicata per il prezzo al mc di Fr. 220.-, dà un valore reale di Fr. 232'980.-. I costi secondari e la sistemazione esterna sono stati stabiliti in Fr. 20'000.-. Il prezzo del terreno, calcolato con il criterio del confronto delle compravendite, è stato fissato, dopo che il perito ha esaminato attentamente la situazione del terreno durante il sopralluogo, in Fr. 150.-/mq, perciò 125 mq valgono Fr. 18'750.-, per un valore totale di Fr. 271'730.-.
Per calcolare il reddito l'esperto ha optato per il confronto dei contratti di affitto esistenti per oggetti paragonabili, ritenendo un prezzo di Fr. 900.- al mese (Fr. 10'800.- annui) che, moltiplicato per il tasso di capitalizzazione del 5%, dà un valore di reddito di Fr. 216'000.-.
Tenuto conto del valore reale e del valore di reddito, il valore venale dell'immobile è stato dunque determinato in Fr. 240'000.-.
Il mappale n. 246 RFD di __________ (doc. 62), di proprietà di RI 2, consiste nella stalla (29 mq) e nel terreno annesso (14 mq), ubicato nel nucleo vecchio ed iscritto nel catalogo dei terreni a pericoli naturali. Confina con altre proprietà, si trova in zona tranquilla ed è dotato di tutte le infrastrutture. Si tratta di una stalla fienile di antica data riattata parzialmente negli anni. La struttura portante è di muratura di pietra intonacata, quella delle solette in legno e assito. Il tetto a falde ha struttura di legno ed è ricoperto di tegole piane di eternit, lattoneria in lamiera.
I pavimenti sono in sterrato e assiti di legno ed i serramenti di legno. Lo stato di manutenzione dell'edificio è normale e viene utilizzato come ripostiglio.
La sua valutazione cubimetrica è stata calcolata in Fr. 17'400.- (145 mc x Fr. 120.-/mc), mentre il valore del terreno, tenuto in considerazione tutti i fattori influenti ed in particolare il superamento dell'indice di sfruttamento così pure le conoscenze personali e l'esperienza dell'esperto, è stato fissato in Fr. 3'440.- (43 mq x Fr. 80.-/mq). Sommato al valore della stalla, il perito ha ottenuto un valore totale, arrotondato, di Fr. 20'000.-.
RI 2 detiene in ragione di un mezzo il fondo n. 485 RFD di __________ (doc. 56), consistente in una stalla fienile (31 mq) e nel terreno annesso (24 mq), ubicato fuori zona edificabile in un piccolo nucleo di stalle e terreni prativi e boschivi in pendenza. L'accesso avviene dopo 1 ora 30 min. di cammino da un sentiero di montagna, è situato in zona tranquilla e non è dotato di alcuna infrastruttura. La stalla, di antica data, è in disuso. La struttura portante è in muratura di pietra a vista in cattivo stato, le solette sono in travatura di legno, il tetto, con struttura di legno, è a falde ed è ricoperto con piode, in cattivo stato. I serramenti sono di legno, così pure i pavimenti.
Misurati 125 mc, il valore della stalla è di Fr. 2'500.- (Fr. 20.-/mc) ed è stato calcolato considerando tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione oltre alle conoscenze personali ed all'esperienza dello specialista, che ha tenuto conto del valore cubimetrico a nuovo e la vetustà.
Per la determinazione del valore del terreno (55mq x Fr. 10.-/mq) è stato in particolare considerato il superamento dell'indice di sfruttamento. Il valore totale del fondo è di Fr. 3'000.-.
Il fondo n. 489 RFD di __________, ubicato nella stessa zona della particella precedente e simile anche nella descrizione del fondo, nella descrizione della stalla (quasi interamente crollata), negli elementi costruttivi (la struttura secondaria ed il tetto sono infatti crollati), nelle installazioni ed arredamenti (seppure il grado di manutenzione sia scadente) e nella suddivisione interna, è costituito da una stalla di 26 mq, da una cantina di 5 mq e dal terreno annesso di 45 mq, per un totale di 76 mq.
Gli 80 mc sono stati valutati Fr. 20.-/mc (Fr. 1'600.-) tenendo conto di tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione ed in base all'esperienza e conoscenze del perito, il quale, sulla base degli stessi criteri, ha valutato i 76 mq di terreno a Fr. 760.- (Fr. 10.-/mq), per giungere quindi ad un valore complessivo del fondo di Fr. 2'000.-.
Anche il mappale n. 491 RFD di __________ (doc. 50) è costituito da una stalla (24 mq) e dal terreno annesso (61 mq) e si trova fuori zona edificabile, raggiungibile a piedi in un'ora e 30 minuti di cammino su sentiero di montagna. Di antica data, questa stalla è in muratura di pietra a vista, le solette sono in travatura di legno, così come i serramenti. Il tetto è crollato, mentre i pavimenti sono in sterrato ed in assito. Non v'è alcuna installazione e lo stato di manutenzione è semplice.
Il valore cubimetrico di Fr. 40.-/mc x 85 mc (Fr. 3'400.-) è stato determinato dall'ingegnere in base alle proprie conoscenze ed esperienza. Gli 85 mq di terreno sono stati valutati Fr. 10.-/mq (Fr. 850.-) tenendo in considerazione tutti i fattori influenti, in particolare il superamento dell'indice di sfruttamento. Il valore totale del fondo, arrotondato, ammonta a Fr. 4'000.-.
RI 2 possiede una stalla fienile di 40 mq con terreno annesso di 205 mq pure sul fondo n. 493 RFD di __________ (doc. 44). Visto che detta particella si trova nella medesima zona delle altre, la valutazione è stata eseguita sulla base dei parametri usati dall'esperto anche per gli altri fondi. Gli elementi costruttivi sono anch'essi i medesimi, così pure le installazioni.
I 140 mc della stalla, valutati Fr. 60.-/mc, danno un valore di Fr. 8'400.-. Il terreno, ritenuto un valore medio di Fr. 6.-/mq, vale Fr. 1'470.- (Fr. 6.-/mq x 245 mq). Complessivamente, questo fondo ha un valore venale, per arrotondamento, di Fr. 10'000.-.
L'ultima modifica apportata dall'Ufficio stima riguarda il mappale n. 1005 RFD di __________ (doc. 38), costituito da un edificio di 27 mq ubicato fuori zona edificabile raggiungibile dopo 3 ore di cammino su sentiero di montagna. Questa piccola cascina, di antica data, in muratura con tetto a falde in legno ricoperto di piode, non ha alcuna infrastruttura ed il grado di manutenzione è normale.
Gli 80 mc della stalla sono stati valutati Fr. 15.-/mc in base alle conoscenze ed all'esperienza del perito (Fr. 1'200.-), così pure i 27 mq di terreno su cui è edificata, il cui valore, tenuto conto in particolare del superamento dell'indice di sfruttamento, è stato fissato in Fr. 5.-/mq e quindi in Fr. 135.-. Complessivamente, il valore di questo fondo assomma dunque a Fr. 1'300.-.
Gli altri fondi sono stati valutati il 20 settembre 2011 dall'Ufficio stima e, in assenza di nuovi elementi che non siano già stati presi in considerazione dal perito, i valori venali allora stabiliti non sono stati attualizzati, siccome tuttora giustificati.
2.8. Con il ricorso gli assicurati hanno contestato queste valutazioni, ritenendo che anche i nuovi valori calcolati dall'Ufficio stima fossero ancora eccessivi. In particolare, essi hanno rilevato che poiché questi immobili sono inagibili, la rettifica operata dal perito sarebbe troppo modesta.
Nel dettaglio, essi evidenziano che il valore della casa già di abitazione familiare (part. 226) sarebbe praticamente nullo, anche senza tenere conto della situazione catastale, che la vede inserita come fondo soggetto a pericoli naturali (doc. I pag. 5 punto 9 lett. b). Per questo motivo, nella zona non viene più rilasciato alcun permesso di costruzione, ma di queste caratteristiche l'esperto non ne ha tratte le debite conseguenze.
La casa è molto vecchia e sarebbe da ristrutturare totalmente. Il tetto in piode sarebbe in pessimo stato con regolari infiltrazioni di acqua in caso di precipitazioni. Il rifacimento del tetto, necessario a breve termine, costerebbe Fr. 80'000.-/Fr. 100'000.-. L'impianto elettrico sarebbe da rifare totalmente per un costo di Fr. 20'000.-. L'immobile non sarebbe isolato e le finestre hanno i vetri semplici. Anche il sistema di riscaldamento a legno sarebbe inadeguato. Come tutti i locali, anche la cucina ed il gabinetto sarebbero da rifare.
È dunque impossibile, allo stato attuale, locare a terzi la casa e ricavarne un reddito (doc. I pagg. 7 e 8 punto 12 lett. d).
Secondo gli assicurati, in generale i terreni agricoli non danno reddito, poiché è impossibile affittarli e tanto meno venderli. Per le stalle, i fienili e l'alpe (part. n. 493), nonostante le ricerche fatte, essi non hanno trovato nessuno interessato all'acquisto.
Inoltre, i ricorrenti affermano che si debba tenere conto anche delle conseguenze dell'iniziativa Weber, che limita la possibilità di vendere questi immobili come residenze secondarie.
Quanto alla stalla edificata sul mappale n. 493 (doc. I pag. 6 punto 9 lett. c), per i ricorrenti la cubatura reale sarebbe di 94,50 mc (contro i 140 mc stabiliti dal perito), perciò il valore sarebbe di Fr. 5'670.- (94,50 mc x Fr. 60.-/mc) e non di Fr. 8'400.-.
Ritenuti 245 mq di terreno circostante a Fr. 6.-/mq, secondo gli insorgenti il valore corrente dell'immobile sarebbe di Fr. 7'140.- e non di Fr. 10'000.- stabiliti dall'ingegnere, il quale ha ammesso che per valore del terreno non poteva essere utilizzato il metodo della parità del prezzo di acquisto e quindi ha proceduto con il confronto delle compravendite.
Tuttavia, non vi sono state compravendite recenti nella zona e questo fondo si trova in alta montagna e l'alpe non è più utilizzato dal 1970.
Gli assicurati hanno inoltre rilevato che il perito ha indicato di avere considerato il metodo delle classi di situazione con il calcolo alla rovescia a partire dal valore di reddito, senza però precisare esattamente come. In concreto non è invece possibile conseguire alcun reddito di tutti gli immobili di loro proprietà.
Anche il valore della stalla è errato, dovendo essere nullo.
Per i fondi n. 105, n. 107, n. 227 e n. 228 RFD di __________, la valutazione del terreno sarebbe esagerata, trovandosi in notevole pendenza e non servendo a niente. V'è solo l'obbligo di tenerli puliti.
Gli stabili edificati sui mappali n. 106 e n. 399 sarebbero in pessimo stato, con un tetto pericolante e quindi non più utilizzabili.
Esagerata, siccome servirebbe come deposito, è la valutazione delle stalle che sorgono sui mappali n. 246 e n. 247.
I diroccati edificati sulle part. nn. 485, 489 e 491, in quanto tali, non avrebbero alcun valore. Inoltre, per il fondo n. 485 andrebbe ritenuto soltanto la metà del suo valore, poiché la ricorrente lo detiene in comproprietà in ragione di un mezzo.
Le part. n. 493 e n. 516 sarebbero state valutate in modo esagerato, visto lo stato di conservazione ed il luogo molto discosto. Per il fondo n. 493, la superficie reale dello stabile sarebbe di soli 27 mq, il tetto in piode sarebbe in pessimo stato con infiltrazioni d'acqua. Così com'è, sarebbe inutilizzabile.
Il rustico eretto sulla part. n. 516, di cui RI 2 detiene una quota di comproprietà di 1/4, sarebbe stato sistemato a spese dell'altro comproprietario.
Nemmeno il fondo n. 1005 RFD di __________ avrebbe valore, visto che lo stabile è diroccato, è situato in alta montagna e non sarebbe utilizzato da almeno 60 anni.
2.9. Su queste critiche ha preso posizione l'Ufficio stima il 3 ottobre 2013 (doc. V/1), interpellato dalla Cassa di compensazione, affermando che esse non presentano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire le osservazioni all'opposizione.
Inoltre, già durante l'incontro del 18 luglio 2013 erano stati analizzati i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle perizie del 20 settembre 2011 redatte dall'arch. __________, le successive contestazioni contenute nell'opposizione dell'8 maggio 2013 e le osservazioni presentate durante il sopralluogo. In base alle verifiche effettuate, l'ing. __________ aveva provveduto a modificare alcune valutazioni, come alcuni parametri che era giusto correggere per meglio adattarli alla situazione reale. Queste modifiche toccavano le part. nn. 226, 246, 485, 489, 491, 493 e 1005 RFD di __________, mentre per tutti gli altri fondi, ossia i nn. 6, 10, 105, 106, 107, 148, 160, 161, 164, 221, 227, 228, 247, 274, 284, 374, 399, 474, 476, 488, 506, 516, 518 e 779 sempre RFD di __________, sono state confermate le valutazioni effettuate nel 2011.
Rispondendo nel dettaglio il 3 ottobre 2013 alle censure sollevate, il perito ha affermato che per quanto riguarda la cubatura della stalla sita sulla part. n. 493 (doc. I punto 9 lett. c), la stessa è stata determinata considerando la situazione catastale riportata nell'estratto RFD del Comune stesso, che è stato oggetto di pubblicazione e di intimazione ai proprietari fondiari. Dallo stesso l'ingegnere ha estrapolato la superficie della stalla che è di 40 mq; considerando un'altezza di 3,5 ml la cubatura è stata definita in 140 mc.
Quanto all'obiezione che non vi sono state compravendite recenti nella zona, se per zona si intende un luogo geografico ben definito (qui: "__________"), essa è corretta. Tuttavia, l'esperto ha spiegato che la zona non è intesa unicamente come luogo geografico ben definito, ma può essere definita in vari modi. Le analisi dell'Ufficio stima delle compravendite possono spaziare dall'analisi di un luogo geografico ben definito (comune, quartiere, località, ecc.) al contesto dove si trova un oggetto (regione, zona di montagna, zona di pianura, in riva ai laghi, ecc.). Nel caso concreto, le analisi delle compravendite si sono concentrate sulla regione, subordinatamente sulle zone di montagna, ecc.
Il perito si è poi chinato sulla valutazione della casa di abitazione (part. n. 226, doc. I punto 12 lett. d), osservando che durante il sopralluogo si era constatato lo stato di conservazione dell'edificio, riscontrando che v'erano lavori di manutenzione da effettuare che, tuttavia, non precludono l'uso della stessa. In effetti, un appartamento è abitato tutto l'anno da una figlia dei ricorrenti, mentre l'altro viene utilizzato nei mesi estivi da altri familiari o viene affittato, come constatato durante la visita della casa.
Alla luce di queste considerazioni, l'Ufficio stima ha confermato i valori venali fissati in precedenza.
2.10. Nella "replica" del 13 novembre 2013 (doc. IX) i ricorrenti hanno rilevato che il perito non ha considerato come siano necessari, se non addirittura indispensabili, degli interventi di manutenzione straordinaria per potere permettere l'abitabilità o la vendita della casa sita sulla part. n. 226 RFD di __________. Peraltro, tali interventi sarebbero di difficile realizzo, perché comportano elevate spese. A tale riguardo, gli assicurati hanno chiesto che sia sentito quale teste una persona che ha lavorato per una ditta di costruzioni e che darebbe un parere tecnico oggettivo.
Quanto alla catalogazione come fondo soggetto a pericoli naturali, gli insorgenti hanno osservato che l'Ufficio stima ha sì evidenziato questa circostanza, ma non ne ha specificato le caratteristiche né ne ha tratto le debite conseguenze. A loro dire, il TCA deve invece considerare questa casa come ubicata in una posizione di pericolo, tanto che per tale motivo non vengono più rilasciati permessi di costruzione.
In merito agli altri fondi, poiché i ricorrenti hanno rilevato come il perito non si sia espresso sulle eccezioni sollevate con il ricorso, se non globalmente e genericamente, a loro dire le stesse mantengono la loro validità.
L'Ufficio stima si è infatti pronunciato soltanto sulla part. n. 493 facendo riferimento ai dati risultanti dal Registro fondiario per determinarne la superficie, mentre non ha verificato lo stato di fatto e del valore per metro cubo.
Per il fondo n. 516, gli assicurati hanno ribadito che la valutazione data sarebbe palesemente esagerata, visto lo stato di conservazione ed il luogo molto discosto. Inoltre, il rustico sarebbe stato ristrutturato interamente a spese dell'altro comproprietario e, tenuto conto che l'assicurata è proprietaria solo di un quarto prima della riattazione, a suo carico vanno computati Fr. 2'000.- anziché Fr. 18'000.-.
Quanto all'affermazione del perito secondo cui le analisi delle compravendite si sono concentrate nella regione, tuttavia egli non ha specificato di quali zone si tratti, perciò i ricorrenti non sono in grado di verificare la sua valutazione, che è arbitraria.
Secondo gli insorgenti, dunque, per i loro immobili sarebbe stato considerato quale valore commerciale corrente un valore fittizio, che quindi viola la Costituzione federale, la CEDU e la LPC.
Di conseguenza, la rettifica del valore commerciale dei fondi da Fr. 534'065.- a Fr. 433'965.- non è sufficiente.
Inoltre, lo specialista nemmeno ha messo in dubbio le esistenti limitazioni dovute alla recente iniziativa Weber e quindi alla difficoltà a vendere la casa di abitazione, definita secondaria.
Infine, non va dimenticato che i terreni agricoli non danno reddito sia poiché è impossibile affittarli sia venderli. Alcuni prati sono stati dati in comodato d'uso, ma per le stalle, i fienili e l'alpe, malgrado le ricerche fatte, non si è trovato nessuno interessato all'acquisto né tanto meno all'utilizzo.
2.11. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01, U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA 33.2011.6 del 19 ottobre 2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011; STCA 33.2010.18 del 21 febbraio 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.1996.75 del 24 febbraio 1997).
2.12. A mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali del 20 settembre 2011, del 30 luglio 2013 e del 3 ottobre 2013 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giace la proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore del fabbricato e le norme pianificatorie dettate dal piano regolatore.
L'ing. __________, che ha rivalutato alcune delle 31 particelle dei ricorrenti, ha esposto per la particella n. 226 RFD di __________, consistente in una casa di abitazione, i criteri di valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo, le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della particella edificata.
Per gli altri mappali (nn. 246, 485, 489, 491, 493 e 1005), consistenti in stalle fienili con terreni annessi, non sono stati calcolati il reddito annuale ed il valore di reddito, ma il valore venale è stato determinato sulla base della superficie e della volumetria.
Più dettagliatamente, come visto, per valutare il valore venale l'ingegnere dell'Ufficio stima ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura degli edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
Il valore del terreno su cui sono edificati i subalterni è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato.
Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze, il perito ha fissato per ciascuna proprietà il valore del terreno.
Per la casa di abitazione eretta sulla part. n. 226, sono stati inoltre aggiunti i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di sostegno, accessi, piazzali, giardino).
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei contratti d'affitto esistenti per oggetti paragonabili (Fr. 900.- x 12 mesi).
Ritenuto un tasso di capitalizzazione del 5% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di reddito (come detto, solo per la part. n. 226).
Tenuto quindi conto del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella n. 226, arrotondandolo in Fr. 240'000.-.
Queste perizie, ed in particolare la seconda e la terza dell'ing. __________, appaiono chiare, complete ed esaurienti, sia nell'esame generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dagli assicurati non sono in grado di contrastare i dati esibiti dall'Ufficio stima né con la seconda perizia, né tanto meno con la terza, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto del referto del 20 settembre 2011 è stato in parte modificato il 30 luglio 2013 dall'Ufficio stima medesimo, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione sulla valutazione delle particelle in questione.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è comunque pronunciato sulle censure dei ricorrenti spiegando loro - ed anche personalmente alle figlie, in loco - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate per valutare le loro proprietà.
D'avviso del TCA, quindi, le motivazioni addotte dagli insorgenti non sono atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete spiegazioni fornite dall'ingegnere che, va ricordato, si è pure personalmente recato sul posto per valutare gli immobili sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è pertanto basato su circostanze reali.
Ritenuto, inoltre, come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato tutte le peculiarità rilevanti (in parte anche sollevate dai ricorrenti) quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, e l'inserimento in zona di pericoli naturali, occorre concludere che le perizie dell'Ufficio stima (in particolare del 2013) sono corrette.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l'incarto non si evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali e si sono confrontati con le osservazioni fatte dai ricorrenti che, però, si sono limitati a semplici allegazioni verbali e fotografiche (doc. A16), che attestano lo stato degli immobili che il perito ha comunque già preso in considerazione durante il sopralluogo del 18 luglio 2013, non corroborando invece le proprie affermazioni da prove documentali tecniche redatte da specialisti in materia che si confrontino con le perizie.
Per esempio, affermare che un terreno "si trova in notevole pendenza e non serve a niente, vi è solo l'onere di tenerlo pulito." (doc. I pag. 8 lett. e), non basta per considerare il suo valore venale come nullo come preteso dagli assicurati.
Per altri fondi, gli insorgenti hanno dichiarato che la valutazione data dall'Ufficio stima è esagerata, visto che gli edifici servono soltanto come deposito (doc. I pag. 8 lett. f e g) oppure sono dei diroccati (doc. I pag. 8 lett. i, lett. j, lett. k). Tuttavia, non va dimenticato che ogni fondo è costituito da un terreno annesso e da un edificio a cui il perito, considerati tutti gli elementi del caso, ha comunque attribuito un valore venale, seppure minimo.
Anche la dichiarazione secondo cui l'iniziativa Weber porterebbe delle limitazioni alla vendita degli immobili dei ricorrenti è troppo vaga, visto che non è data a sapere la situazione concreta in quel Comune e quindi se la quota massima del 20% di abitazioni secondarie accettata l'11 marzo 2012 da popolo e Cantoni sia superata. Inoltre, trattandosi di un'abitazione (primaria) già esistente (part. n. 226), una sua ristrutturazione non dovrebbe essere impedita dal nuovo articolo costituzionale inteso a limitare la costruzione di nuove abitazioni secondarie. Ad ogni modo, le disposizioni transitorie del nuovo art. 75b Cost. fed. (art. 197 n. 9 cpv. 1 Cost. fed.) prevedono un termine di due anni per l'emanazione delle necessarie disposizioni d'esecuzione - che sono state concretizzate dal disegno di legge federale sulle abitazioni secondarie del 19 febbraio 2014 (FF 2014 2065) -, perciò è ancora prematuro pronunciarsi sulle conseguenze di tale iniziativa costituzionale sui fondi dei ricorrenti.
Eccessive sono poi le contestazioni mosse dagli assicurati alle puntuali precisazioni fatte dall'ing. __________ sul metodo di valutazione che egli ha adottato paragonando i loro fondi con le compravendite recenti nella zona, quando essi affermano che l'Ufficio stima "non precisa quali zone e dunque non permette di controllare la sua valutazione che risulta dunque arbitraria" (doc. IX pag. 4 punto 2.1).
Non è neppure vero che l'impianto elettrico dell'abitazione ha dei gravi difetti che ne impediscono la locazione (doc. XIII pag. 6).
In effetti, la verifica esperita in data 5 aprile 2013 dalla __________ di __________ (doc. A9) ha sì riscontrato numerosi difetti, ma tutti sono di poco conto, tanto che il grado di pericolo indicato per quasi tutte queste lacune era pari a 2, ovvero "non conforme alle norme, da sistemare entro il termine assegnato", mentre per solo quattro difetti è stato assegnato il grado 3 "consigliato per aumentarne la sicurezza". Nessun difetto rilevato rientra invece nel grado 1 "pericolo per le persone, eliminare immediatamente.".
Va rilevato che lo stato di manutenzione degli arredamenti dei bagni e della cucina della casa d'abitazione sita sul mappale n. 226 è stato definito dal perito come normale ed il grado delle rifiniture della casa come semplice, ma ciò non vuole ancora dire che i servizi siano inadeguati (doc. XIII pag. 6) o che si debbano eseguire interventi straordinari per rendere abitabile la casa (doc. I pag. 8 lett. c).
Tanto è vero che da un lato gli assicurati hanno per esempio affermato che la casa di abitazione necessita di interventi di manutenzione straordinaria per poterla vendere o affittare, ma d'altro lato hanno indicato che tanto l'appartamento al piano terra quanto quello al piano superiore sono, rispettivamente, l'uno abitato tutto l'anno da una figlia e l'altro utilizzato d'estate da un'altra figlia (doc. IX punto 6).
Infine, trattandosi di una questione puramente interna fra i comproprietari sapere che sia stato l'altro comproprietario del fondo n. 516 (quota di 6/8) a procedere, a sue spese, alla riattazione di tutto l'edificio, per il diritto alle prestazioni complementari questa circostanza è totalmente ininfluente, visto che di tale miglioria beneficia pure RI 2, comproprietaria dei restanti 2/8. È quindi corretto che si tenga conto del valore venale dell'intero fondo, stato nel 2013 e quindi dopo l'avvenuto riammodernamento, e non prima che tale intervento avvenisse.
Anche la circostanza che alcune stalle e fienili sono diroccate e con tetto crollato è stata debitamente tenuta in considerazione dall'esperto nella sua valutazione, così come chiaramente indicato nelle descrizioni delle singole perizie agli atti.
Per tutte le suesposte ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di compensazione assegna detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti dell'Ufficio cantonale di stima e la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
A mente del Tribunale, la Cassa di compensazione, e per essa l'Ufficio stima, ha quindi agito correttamente nella valutazione della sostanza dei ricorrenti. Pertanto, il perito arch. __________ dapprima e l'ing. __________ poi, hanno attentamente valutato gli immobili degli assicurati - peraltro alla presenza delle loro figlie, spiegando la metodologia adottata ed i principi applicabili in ambito di prestazioni complementari (che divergono dai principi adottati dall'autorità fiscale) - e dunque nessun valore fittizio è stato ritenuto dall'amministrazione.
Questo Tribunale può pertanto considerare affidabili le perizie del 30 luglio 2013 allestite dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il quale, dopo sopralluogo, ha modificato i referti approntati dal collega arch. __________ il 20 settembre 2011 per quanto concerne le particelle n. 226 (da Fr. 330'000.- a Fr. 240'000.-), n. 246 (da Fr. 17'000.- a Fr. 20'000.-), n. 485 (da Fr. 6'000.- a Fr. 3'000.-), n. 489 (da Fr. 4'000.- a Fr. 2'000.-), n. 491 (da Fr. 6'000.- a Fr. 4'000.-), n. 493 (da Fr. 16'000.- a Fr. 10'000.-) e n. 1005 (da Fr. 3'400.- a Fr. 1'300.-) di __________, per un totale di Fr. 280'300.-.
Gli altri fondi, quasi tutti di proprietà di RI 2, già valutati nel 2011 (n. 6: Fr. 1'500.-, n. 10: Fr. 5'600.-, n. 105: Fr. 4'400.-, n. 106: Fr. 35'000.-, n. 107: Fr. 5'000.-, n. 148: Fr. 2'200.-, n. 160: Fr. 2'700.-, n. 161: Fr. 3'400.-, n. 164: Fr. 2'000.-, n. 221: Fr. 3'300.-, n. 227: Fr. 30'000.-, n. 228: Fr. 12'000.-, n. 247: Fr. 8'600.-, n. 274: Fr. 3'800.-, n. 284: Fr. 2'300.-, n. 374: Fr. 235.-, n. 399: Fr. 27'000.-, n. 474: Fr. 400.-, n. 476: Fr. 500.-, n. 488: Fr. 70.-, n. 506: Fr. 40.-, n. 516: Fr. 18'000.-, n. 518: Fr. 70.- e n. 779: Fr. 50.-, tutti RFD di __________), non sono invece stati modificati nel 2013, perciò vanno confermati i valori venali a suo tempo determinati, per un totale di Fr. 168'165.-.
Ne discende che le lamentele degli insorgenti sull'eccessiva valutazione di questi trentuno immobili, peraltro corretta dal perito da Fr. 534'065.- a Fr. 448'465.-, devono essere respinte.
Visto quanto precede, il valore venale della sostanza immobiliare detenuta in (com)proprietà dai ricorrenti deve essere fissato nell'importo di Fr. 433'465.- (part. n. 485: Fr. 3'000.- x 1/2 e part. n. 516: Fr. 18'000.- x 2/8).
2.13. Occorre ora determinare la sostanza netta computabile ai ricorrenti in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Le prestazioni complementari hanno per scopo la copertura dei bisogni vitali. Di conseguenza, per il calcolo del diritto a prestazioni si considerano di massima - eccezion fatta per l'ipotesi di rinuncia (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - soltanto i redditi effettivi e i beni patrimoniali esistenti di cui il richiedente può liberamente disporre (Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2a ed., 2006, pag. 113 n. 357).
Secondo il TF (9C_806/2010 del 31 maggio 2011 consid. 4.2), analogo discorso deve di riflesso valere per il riconoscimento delle spese e quindi anche dei debiti. L'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ordina che sia computata come reddito una parte della sostanza netta. Dalla sostanza lorda vanno dunque dedotti i debiti. Soltanto i debiti comprovati con certezza sono però deducibili (SVR 2011 EL n. 2 pag. 5 consid. 3.3; cfr. pure le direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC]; Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, pag. 139). Debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione. Sarebbe difatti inconciliabile con il senso e lo scopo del disposto ammettere che la sola possibilità che un debito esista, diminuisca la sostanza consumabile. Un debito incerto o il cui importo non è ancora definito non ha ancora sufficientemente consistenza per giustificare il privilegio della copertura debitoria sulla consumabilità della sostanza. La priorità della funzione compensatrice della sostanza deve limitarsi ai casi in cui l'esistenza e/o l'entità del debito sono accertati (Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit SBVR, vol. XIV, 2007, pag. 1793 seg.).
In concreto, i ricorrenti hanno fatto valere che al 30 giugno 2013 avevano un debito di Fr. 225'173.- nei confronti delle figlie e che al 31 dicembre 2013 questo debito era lievitato a Fr. 255'961,10, debito che, a loro dire, deve andare a diminuire la sostanza lorda degli immobili.
Detto importo è costituito dalle differenza fra i costi di soggiorno alla casa di riposo __________ e le spese mediche da una parte e le entrate costituite dalla rendita AVS e dall'assegno per grandi invalidi dall'altra parte (doc. A12).
Questo scoperto, calcolato tra il 1° gennaio 2009 ed il 30 giugno 2013 rispettivamente il 31 dicembre 2013 e valido per entrambi gli assicurati, sarebbe stato assunto dalle loro figlie.
Di questa circostanza, tuttavia, non v'è alcuna prova agli atti e, come visto, soltanto i debiti comprovati con certezza sono deducibili (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.3). Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che i ricorrenti non hanno saputo apportare una semplice dichiarazione che attesti questo debito nei confronti delle figlie e che nemmeno la notifica di tassazione IC 2011 (doc. A13) contempla dei debiti (personali) a carico degli assicurati, non è possibile ritenere l'esistenza del preteso debito di oltre Fr. 200'000.- a loro carico.
I ricorrenti si avvalgono pure dell'art. 328 cpv. 1 CC (doc. I pag. 12), secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti, nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 3.1 il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
L'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente vale dunque soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto (STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010 consid. 2.9).
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, i ricorrenti si trovano nella situazione opposta, ovvero sono loro che sono assistiti dai propri parenti e non il contrario, ovvero gli assicurati non provvedono al mantenimento di parenti in linea ascendente o discendente.
Senza che occorra qui esaminare se le figlie che, a loro dire, sopperiscono agli scoperti cagionati dalla degenza dei genitori in casa anziani, siano in grado di contribuire al loro mantenimento secondo le summenzionate direttive del COSAS, il TCA rileva che, in virtù dell'art. 11 cpv. 3 lett. a LPC, fra i redditi non sono computate le prestazioni dei parenti giusta gli art. 328-330 CC.
Ciò significa che quanto gli assicurati ricevono dai parenti a titolo di mantenimento non deve essere computato nei loro redditi.
Analogamente, dunque, d'avviso di questo Tribunale, non è possibile considerare le prestazioni dei parenti giusta gli artt. 328-330 CC quale debito e quindi imputarle nella sostanza lorda dei ricorrenti.
D'altronde, come ha osservato la Cassa di compensazione (doc. XV), se si ammettesse l'esistenza del debito segnalato dagli assicurati si riconoscerebbero loro indirettamente maggiori spese rispetto a quelle previste dall'art. 10 LPC e dal Decreto esecutivo cantonale del 19 dicembre 2012 sulla LPC, in vigore dal 1° gennaio 2013, che concretizza le norme federali.
In effetti, se si riconoscesse la differenza della tassa giornaliera di degenza fra l'importo applicato dalla Casa di riposo __________ ai coniugi RI 1 (Fr. 100.-) e l'ammontare che il Cantone Ticino riconosce agli assicurati ospiti di case per anziani o case di cura (Fr. 84.-), si svuoterebbe il principio che prevede che soltanto le spese espressamente elencate all'art. 10 LPC possono essere riconosciute agli assicurati per il calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari, essendo la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC, esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Inoltre, questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.
Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 19'210.- nel 2013 e nel 2014) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per coloro che sono degenti in ospedale o in istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 84.- in casa anziani o case di cura o Fr. 100.- se l'assicurato è ospite in un istituto per invalidi, art. 2 del citato DE del 19 dicembre 2012) è infatti destinato al pagamento della pura retta giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine per far fronte ad altre spese supplementari (STCA 33.2012.14 del 9 gennaio 2013; STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011).
Nel caso concreto, questo ammontare assomma a Fr. 2'280.- (Fr. 190.- x 12) per ciascun ricorrente e rappresenta l'importo massimo annuo a cui gli assicurati hanno diritto per fare fronte alle altre spese personali menzionate nei loro scritti ricorsuali.
Ciò significa che, oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare) e alle spese di manutenzione e, semmai, al fabbisogno vitale, alla pigione e agli interessi ipotecari, non è possibile riconoscere espressamente agli assicurati altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Alla stessa stregua, non è possibile riconoscere ai ricorrenti una somma maggiore di quella stabilita dal Decreto esecutivo sulla LPC in essere dal 1° gennaio 2013, secondo cui, come visto, agli ospiti delle case per anziani o case di cura è riconosciuta una retta giornaliera massima computabile di Fr. 84.-, e ciò indipendentemente dal costo effettivo fatturato agli assicurati dall'istituto (docc. A17 e A18).
La richiesta degli insorgenti di tenere conto di una tassa annua di Fr. 51'757.- contro i Fr. 30'660.- ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione deve dunque essere respinta.
Medesima sorte va applicata alla censura relativa alle spese personali di Fr. 2'280.- riconosciute ai coniugi, che sono state ritenute insufficienti per fronteggiare i loro bisogni. A suffragio della propria tesi, gli assicurati hanno invocato l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 lett. b OPGA, che prevede un importo per spese personali di Fr. 4'800.- all'anno (doc. I pag. 11).
Tuttavia, questa norma si riferisce al calcolo da effettuare nel caso di una domanda di condono e meglio quando si deve verificare la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA di restituire le prestazioni indebitamente percepite dall'assicurato. Seppure l'art. 5 OPGA rinvii proprio alla LPC, questo disposto non ha comunque nulla a che vedere con le spese personali riconosciute in ambito di prestazioni complementari alle persone che sono degenti in case per anziani o di cura (Fr. 190.- al mese) rispettivamente in istituti per invalidi (Fr. 300.- al mese).
Nemmeno pertinente è il riferimento all'art. 17 OPC-AVS/AI citato dagli insorgenti, che non ha alcuna attinenza con le spese personali per gli assicurati ospiti di case di cura o istituti.
Dagli importi correttamente determinati dall'amministrazione non è dunque possibile scostarsi, indipendentemente dal fatto che essi non coprano interamente le spese effettive sopportate dai ricorrenti.
2.14. Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.
Nel caso di specie, i ricorrenti vivono dal 20 marzo 2009 (doc. 1) in una casa anziani.
Va quindi applicato l'art. 9 cpv. 3 LPC, secondo cui se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. Pertanto, la sostanza è attribuita per metà ad ognuno dei coniugi e, di norma, le spese riconosciute ed i redditi computabili sono divisi a metà.
Gli artt. 1a, 1b e 1c OPC-AVS/AI specificano questi principi.
Come già esposto, infatti, i redditi dei coniugi vanno sommati ed il totale va ripartito per metà tra ciascuno di essi (art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI), mentre le spese riconosciute vanno imputate al coniuge al quale si riferiscono, a meno che una spesa concerni entrambi i coniugi e quindi essa è computata per metà per ciascuno (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
I NN. 3142.01-3142.10 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2014), riprendono e precisano le norme legali esposte e l'Allegato 5.2 a pag. 200 riporta un esempio di calcolo PC per una coppia degente in istituto (per un esempio di calcolo nel caso in cui un coniuge viva al domicilio e l'altro in un istituto, cfr. Allegato 5.3: STCA 33.2012.14 del 9 gennaio 2013).
Nel dettaglio, questo esempio separa i calcoli, procedendo con la determinazione della base di calcolo comune e poi con la base di calcolo individuale per stabilire il diritto alle PC.
Per la base di calcolo comune, da un lato va determinato il consumo di sostanza da inserire nei redditi, dall'altro i redditi.
Il consumo di sostanza va stabilito partendo dalla sostanza di entrambi i coniugi, sia essa mobile o immobile, a cui dedurre gli eventuali debiti (ipotecari), per giungere alla sostanza netta.
Per stabilire la sostanza computabile occorre poi dedurre la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.- (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI). Il consumo di sostanza da inserire nei redditi corrisponde, in specie, ad 1/5 della sostanza computabile, trattandosi di persone al beneficio della rendita AVS che vivono in un istituto o in un ospedale (conformemente alla possibilità offerta ai Cantoni di derogare all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, il Cantone Ticino ha emanato l'art. 3a lett. a LALPC (RL 6.4.5.3), che prevede una ripartizione di 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite AVS che vivono in un istituto, norma che ha ripreso all'art. 6 DE sulla LPC del 19 dicembre 2012).
Concretamente, partendo dai dati suesposti, la sostanza lorda deve essere fissata in Fr. 433'465.- e, accertata l'assenza di debiti comprovati, anche la sostanza netta è di pari importo.
Deducendo poi la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.-, si ottiene una sostanza computabile di Fr. 373'465.-. Il consumo di sostanza conteggiabile nei redditi (Fr. 373'465.- x 1/5) ammonta pertanto a Fr. 74'693.-.
Quanto ai redditi, vanno ritenute le rendite AVS di entrambi i coniugi pari a Fr. 16'956.- per ciascuno, il valore di reddito delle proprietà fondiarie stabilito in Fr. 10'800.- dall'Ufficio stima per la part. n. 226 RFD di __________ (doc. 64) (tuttavia, in tale evenienza il TCA peggiorerebbe la situazione degli assicurati determinata con la decisione su opposizione perciò, visto che tale procedere è solo una facoltà del Tribunale, essendo più favorevole agli interessati va qui mantenuto il valore locativo di Fr. 4'900.- fissato in sede fiscale dalla notifica di tassazione IC 2012 (doc. A13) e ritenuto dalla Cassa in virtù dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, ciò che porta comunque a respingere la censura dei ricorrenti secondo cui questo valore sarebbe nullo a causa dell'impossibilità di locare la casa edificata sulla part. n. 226, di cui già si è detto nei considerandi che precedono) ed il consumo di sostanza di Fr. 74'693.-, per un totale dei redditi della coppia di Fr. 113'505.-.
Nella base di calcolo individuale, vanno conteggiate le spese riconosciute ed i redditi computabili di ciascun coniuge.
Nelle spese, oltre alla retta giornaliera ed alle spese personali di cui si è già detto, vanno inserite le spese di manutenzione che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, vanno determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.
Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 15% (10% dal 1° gennaio 2014) del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 25% (20% dal 1° gennaio 2014) se l'immobile ha più di 10 anni.
Nel caso di specie va dunque considerato il 25% del valore locativo degli immobili dei ricorrenti, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di manutenzione (N. 3260.02 DPC) di oltre Fr. 7'000.- che essi hanno sostenuto nel 2011 (doc. I pagg. 11 e 13, doc. A13: IC 2011). Peraltro, detto periodo esula dal diritto alle PC qui analizzato, decorrente dal 1° febbraio 2013 in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPC, ovvero dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda (doc. 1).
Inoltre, quale base di calcolo va ritenuto il valore locativo fiscale di Fr. 4'900.- determinato giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Questo valore si riferisce alla sola abitazione eretta sul mappale n. 226 RFD di __________, per la quale l'Ufficio stima ha stabilito un valore di reddito di mercato di Fr. 10'800.- all'anno (di cui già si è detto in precedenza e che confuta la tesi ricorsuale di totale assenza di valore locativo di questo immobile per non essere locabile per gravi difetti dell'impianto elettrico, del riscaldamento, per l'inadeguatezza dei servizi e la mancata isolazione del tetto dal quale penetra acqua, doc. I pag. 12), mentre gli altri edifici - alcuni diroccati, altri in cattivo stato di conservazione (doc. I pag. 11) - ed i terreni, come evidenziato nelle perizie immobiliari agli atti, non danno luogo ad alcun reddito della sostanza.
Nei redditi va inserita, per ciascun assicurato, la metà del reddito dei coniugi determinato in precedenza, oltre alla partecipazione dei costi della degenza in casa anziani da parte della Cassa malati. In concreto, però, non è dato a sapere se la Cassa malati versi effettivamente ai ricorrenti un importo giornaliero a causa della degenza in istituto. Visto l'esito del ricorso, il TCA non ritiene opportuno chinarsi sul tema della verifica di tale importo.
moglie marito
(casa anziani) (casa anziani)
Spese
Retta giornaliera: Fr. 84 x 365 Fr. 30'660.- Fr. 30'660.-
Spese personali: Fr. 190 x 12 Fr. 2'280.- Fr. 2'280.-
Contributo assicurazione malattia Fr. 4'644.- Fr. 4'644.-
Spese di manutenzione di fabbricati
(25% x Fr. 4'900.-) Fr. 613.- Fr. 613.-
Totale spese Fr. 38'197.- Fr. 38'197.-
Redditi
Metà dei redditi dei coniugi: 113'505 Fr. 56'752.- Fr. 56'752.-
Totale redditi Fr. 56'752.- Fr. 56'752.-
PC annua
Spese - Fr. 38'197.- Fr. 38'197.-
Redditi Fr. 56'752.- Fr. 56'752.-
PC di diritto all'anno Fr. 0.- Fr. 0.-
Eccedenza di entrate Fr. 18'555.- Fr. 18'555.-
La Cassa ha agito correttamente eseguendo il calcolo separato del diritto alle PC dei coniugi RI 1, sommando i loro redditi e, come per la sostanza, suddividendoli su ciascun assicurato.
La conclusione a cui l'amministrazione è giunta con la decisione su opposizione impugnata, sostanzialmente identica a quella a cui è giunto qui il Tribunale, va dunque confermata.
Da quanto precede discende che non v'è spazio per concedere agli assicurati una prestazione complementare, dato che i loro redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 LPC).
2.15. A sostegno delle proprie tesi secondo le quali avrebbero diritto alle prestazioni complementari, gli insorgenti hanno sollevato inoltre la circostanza che sarebbe stato violato l'art. 34quater vCost. fed., secondo cui le rendite devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale. Questi principi, a loro dire, non sarebbero però stati abrogati (doc. I punto 6 pag. 15).
Infatti, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, che ha abrogato la precedente del 29 maggio 1874, il citato art. 112 Cost. fed. (cfr. consid. 2.1) ha ripreso il testo dell'art. 34quater vCost. fed. esposto dalla patrocinatrice degli assicurati e costituisce la base legale per l'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).
Parallelamente, questo disposto è accompagnato dall'art. 112a Cost. fed., introdotto il 1° gennaio 2008 - come alcune modifiche apportate all'art. 112 Cost. fed. -, e concerne specificatamente le prestazioni complementari. Esso prevede che la Confederazione ed i Cantoni versino prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non sia coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1). La legge stabilisce poi l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
La LPC ha concretizzato questo mandato costituzionale ed il TCA, così come la Cassa di compensazione, ha debitamente applicato questi disposti al caso di specie, senza tuttavia dare luogo, come dettagliatamente analizzato, ad un diritto alle PC.
D'avviso dei ricorrenti, però, il mancato riconoscimento delle prestazioni complementari violerebbe diverse specifiche norme costituzionali ed internazionali (doc. I punto 7 pagg. 15 e 16).
In primo luogo, va qui subito esclusa una violazione del principio della buona fede sollevata dagli insorgenti, sia perché non risulta dagli atti che la Cassa di compensazione abbia fornito loro una informazione erronea, sia perché questi ultimi nemmeno la indicano, ma si sono limitati ad un generico rinvio a tale principio.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da un'amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).
Gli assicurati citano pure l'art. 5 cpv. 2 Cost. fed., secondo cui l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. Tuttavia, anche in questa evenienza essi non indicano in quale modo la Cassa avrebbe violato detta norma.
Nemmeno si vede in quale modo gli insorgenti sarebbero stati discriminati, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). Infatti, come visto, la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente applicato la legislazione in materia di prestazioni complementari, perciò in alcuna maniera essa avrebbe discriminato i ricorrenti rispetto ad altri assicurati.
È proprio sulla scorta dell'art. 12 Cost. fed., secondo cui chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa, che l'amministrazione, basandosi sulla LPC e l'OPC-AVS/AI, ha esaminato la domanda di prestazioni complementari degli assicurati, giungendo però, dopo un accurato esame della situazione economica degli stessi, ad un rifiuto della concessione di prestazioni complementari.
Nella loro impugnativa gli assicurati invocano l'art. 41 Cost.fed. che fissa gli obiettivi sociali che Confederazione e Cantoni debbano perseguire al di la della responsabilità e dell'iniziativa private. Va subito detto che, come riconosciuto della dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier: Droit Constitutionnel Suisse, vol. II Les Droits Fondamentaux 3a Ed. 2013 n° 1528 p. 680) i diritti sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. In altri termini l'art. 41 Cost.Fed. non conferisce ai cittadini, ed in casu agli assicurati qui ricorrenti, dei diritti soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti valere direttamente in giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza del TF in DTF 130 I 113).
I signori RI 1 non possono così dedurre diritti dalla norma costituzionale invocata.
Quanto all'accenno all'art. 41 cpv. 2 Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, il TCA rileva come, tale precetto, sia stato recepito dalla Confederazione nelle già citate LAVS e LPC, sulle quali la Cassa di compensazione si è basata per l'emanazione della decisione su opposizione che è stata qui confermata siccome corretta. La lamentela dei ricorrenti è generica e non contestualizza a dovere.
Gli insorgenti citano poi essi stessi l'art. 41 cpv. 4 Cost. fed., secondo cui dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato e sono quindi consapevoli dei limiti della norma costituzionale.
Nel gravame è fatto riferimento all'art. 46 cpv. 1 Cost. fed. che fissa il principio generale della delega dell'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni. In concreto tale delega si è tradotta, per ciò che concerne il Ticino e la materia delle prestazioni complementari, nella LALPC del 23 ottobre 2007 ed in particolare nell'art. 3a relativo al computo di 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia che vivono in un istituto o in un ospedale conformemente alla delega prevista dall'art. 11. cpv. 2 LPC.
La norma della Cost.fed., peraltro non conferente diritti soggettivi ai cittadini, non può essere invocata in concreto.
L'art. 46 cpv. 3 Cost. fed., nel tenore indicato dalla patrocinatrice dei ricorrenti, è stato abrogato e sostituito dal 1° gennaio 2008, dopo essere stato accettato nella votazione popolare del 28 novembre 2004 concernente la Nuova perequazione finanziaria. Il nuovo testo, ora art. 46 cpv. 2 Cost. fed., prevede che per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.
Nuovamente va rammentato che tale norma crea obblighi solo alla Confederazione nei suoi rapporti con i Cantoni e non conferisce diritti soggettivi agli assicurati qui ricorrenti.
Neppure si vede come la Cassa di compensazione avrebbe violato l'art. 49 Cost. fed. relativo alla preminenza e rispetto del diritto federale su quello cantonale contrario. I ricorrente non indicano e non rendono assolutamente verosimile che il legislatore cantonale abbia violato una competenza federale in materia di prestazioni complementari mediante l'adozione di proprie norme autonome ed attuative.
Già si è detto che la Confederazione ha preso i provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti ed invalidità (art. 111 cpv. 1 Cost. fed.) promulgando la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, che dovrebbe fare in modo che le rendite coprano adeguatamente il fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.). Tuttavia, a dipendenza del vissuto professionale ed economico dei singoli assicurati, è possibile che ciò non avvenga per ciascuno. Pertanto, nel caso in cui la previdenza costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale, art. 111 Cost. fed.) non sia sufficiente per coprire il fabbisogno vitale delle persone, la Confederazione ed i Cantoni intervengono versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.).
Nel caso di specie, in effetti, non essendo sufficienti le rendite di vecchiaia percepite, gli insorgenti hanno chiesto l'aiuto dello Stato postulando la concessione di prestazioni complementari che, tuttavia, non possono essere versate non essendo date, come visto, le premesse economiche stabilite dalla LPC. Questo rifiuto è comunque giunto nel pieno rispetto delle citate norme costituzionali, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dagli assicurati, le stesse non sono state affatto violate.
Non si vede neppure in quale modo, e nemmeno gli interessati hanno indicato come, la Cassa di compensazione avrebbe violato il principio di legalità che sarebbe insito nell'art. 1 CEDU, il quale prevede che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.
A ben vedere, poi, non è neanche possibile riconoscere una violazione del diritto di essere sentiti degli assicurati (art. 6 CEDU), che essi peraltro non specificano ulteriormente neppure indicando in quale modo tale diritto sarebbe stato violato, ma si limitano a citarlo genericamente.
A questo proposito va rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
In concreto, i ricorrenti non hanno presentato al Tribunale una domanda chiara ed inequivocabile tendente all'organizzazione di un'udienza pubblica (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.4).
Infatti, durante la procedura di opposizione gli assicurati hanno affermato il 28 marzo 2013 (doc. A3) che "Gradiremmo anche ottenere un incontro con il vostro ufficio per discutere la situazione ed esaminare le possibili opzioni.". Si tratta di una richiesta generica ed insufficiente (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.4).
Ad ogni buon conto, gli assicurati dimenticano forse che, a seguito di questo loro scritto, la Cassa di compensazione ha dato mandato all'Ufficio cantonale di stima di rivedere le perizie del 2011.
Infatti, come noto, il 30 luglio 2013 l'ing. __________ ha rivalutato le 31 perizie immobiliari allestite dal collega e ne ha modificate 7, dopo essersi incontrato, il 18 luglio precedente, con le figlie degli assicurati in occasione di un sopralluogo dei fondi in questione. Durante quell'incontro sono stati analizzati i vari aspetti relativi alle valutazioni peritali del 2011, così pure le contestazioni sollevate nel complemento dell'8 maggio 2013 e le osservazioni esposte in loco.
Alla luce di ciò, non è possibile fare valere una violazione del diritto d'essere sentiti, nella misura in cui la Cassa cantonale di compensazione ha dato seguito alla richiesta di incontro fra le parti prima dell'emanazione della decisione su opposizione, in cui gli assicurati hanno potuto esporre le proprie tesi ed addurre le prove ritenute necessarie per la procedura in esame.
Qualora ritenessero che i propri diritti e le proprie libertà riconosciuti nella CEDU siano stati violati, contro la presente sentenza gli assicurati hanno diritto di rivolgersi all'istanza nazionale, ossia di inoltrare ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni. Il diritto ad un effettivo ricorso previsto dall'art. 13 CEDU è pertanto garantito.
Infine, i ricorrenti, a loro dire, hanno sollevato il divieto dell'abuso di diritto contemplato dall'art. 17 CEDU, il cui tenore ("Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.") non può certo dare luogo all'annullabilità della decisione su opposizione della Cassa.
Da ultimo per gli stessi motivi esposti a proposito dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., non v'è stata alcuna discriminazione degli assicurati da parte della Cassa ai sensi dell'art. 14 CEDU ("Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione."). La pretesa di una tale violazione è solo invocata e non adeguatamente argomentata. Non compete al Giudice reperire possibili argomenti e discuterli ma gli stessi debbono essere sufficientemente addotti da chi li invoca.
2.16. I ricorrenti hanno chiesto l'audizione del teste __________, che ha lavorato per una ditta di costruzioni e che sarebbe in grado di esprimere un parere tecnico oggettivo sullo stato degli immobili (doc. IX).
In concreto, questo TCA rinuncia all'audizione del teste proposto, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico), avendo già chiarito la fattispecie con l'aiuto delle dettagliate, complete e chiare perizie dell'Ufficio stima.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.17. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto.
Con l'uso dell'espressione "Anche le spese legali del presente ricorso non possono essere pagate" (doc. I punto 14 cifra 2 pag. 10) gli insorgenti sembra vogliano postulare l'assistenza giudiziaria. La stessa non suffragata adeguatamente, va qui respinta, siccome il ricorso era dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
Nella fattispecie, malgrado la Cassa di compensazione avesse dato mandato all'Ufficio stima di rivedere le proprie perizie a seguito dell'opposizione e l'ingegner __________ si fosse recato sul posto insieme alle figlie degli assicurati per rivalutare i loro fondi, spiegando inoltre i vari aspetti riguardanti i metodi di valutazione, la differenza con la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali utilizzati in ambito fiscale e fornendo tutte le necessarie informazioni, anche in possesso delle nuove valutazioni del 30 luglio 2013 che comportavano ancora un evidente rifiuto delle prestazioni complementari, gli interessati hanno ricorso al TCA.
Malgrado l'eccedenza di entrate di quasi Fr. 20'000.- e le dettagliate e minuziose spiegazioni ricevute dal perito, gli assicurati hanno ugualmente interpellato questo Tribunale, tuttavia senza apportare una valutazione solida e convincente atta a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione, che si è basata sui dati specifici forniti dall'Ufficio stima.
A nulla sono neppure valse, come visto, le pretese di esistenza di un importante debito che sarebbe stato da dedurre alla sostanza lorda.
Con queste basi i ricorrenti non avevano sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione di rifiuto delle prestazioni complementari.
Alla luce di ciò, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti