Raccomandata
Incarto n. 33.2013.10
TB
Lugano 6 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario dal 1° novembre 2005 (docc. 115, 236, 243 e A5) di prestazioni complementari all'AI unitamente alla moglie __________ (1960) ed alla figlia __________ (1990) RI 1, nato nel 1953, dal 1° novembre 2012 riceveva una prestazione complementare di Fr. 612.- mensili, che dal 1° gennaio 2013 è aumentata a Fr. 630.- (doc. A4: decisione del 16 gennaio 2013).
1.2. Con decisione del 26 giugno 2013 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato togliendo la figlia maggiorenne dal calcolo dal 1° luglio 2013. Le uscite sono state fissate in Fr. 107'051.- e le entrate in Fr. 99'897.-, con conseguente concessione delle PC limitatamente al pagamento del premio di Cassa malati per l'assicurato e sua moglie.
1.3. L'opposizione del 7 agosto 2013 (doc. A2) è stata respinta dalla decisione su opposizione del 19 novembre 2013 (doc. A1), con cui la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato che a seguito della fine degli studi della figlia è cessato il versamento della rendita completiva per figli dall'assicurazione invalidità, ciò che ha comportato la sua esclusione dal calcolo delle prestazioni complementari, sia per la Cassa malati sia per la pigione.
Quanto alla lamentela riguardo al computo dell'usufrutto, la Cassa ha chiarito che si è trattato di un'operazione nulla, giacché lo stesso valore esposto nei redditi (Fr. 36'032.-) figura anche nelle spese riconosciute.
1.4. Con ricorso del 2 dicembre 2013 (doc. I) RI 1 ha evidenziato che gli interessi passivi computati sono stati inseriti a buon diritto sia nelle entrate sia nelle uscite, annullandosi.
L'insorgente ha invece contestato la deduzione di Fr. 5'010.- dal computo della pigione quale quota posta a carico della figlia. Egli ha rilevato di versare una pigione annua di Fr. 19'800.-, mentre la figlia paga una pigione di Fr. 12'000.- annui. Pertanto, deve essergli riconosciuta la spesa massima di Fr. 15'000.- senza la deduzione di Fr. 5'010.- per la figlia, che paga un suo affitto. L'art. 16c OPC-AVS/AI non è dunque applicabile.
Secondo l'assicurato, vanno poi riconosciute le spese effettive di manutenzione per la casa in cui abita, ammontanti a Fr. 4'320.-.
Infine, il ricorrente ha osservato di essere diabetico e di eseguire una dieta particolare, perciò in virtù dell'art. 14 lett. d LPC ed all'art. 14 LALPC deve essere riconosciuto il forfait di Fr. 2'100.-.
In conclusione, il suo ricorso va accolto con rinvio degli atti alla Cassa per un nuovo calcolo con effetto retroattivo considerando una pigione di Fr. 15'030.-, un forfait per spese di manutenzione di almeno Fr. 4'320.- come in passato ed il forfait di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta. L'insorgente ha inoltre chiesto di verificare se è corretto che, giunta al termine dell'apprendistato, la figlia sia esclusa dal calcolo delle PC (pigione e Cassa malati) sebbene sia ancora a suo carico avendo meno di 25 anni.
1.5. Con risposta del 13 dicembre 2013 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.
In merito al calcolo della pigione computabile, alle spese di manutenzione ed al computo della figlia l'amministrazione si è riconfermata nella decisione su opposizione. Per quanto attiene alle spese per la dieta, sollevate solo con il ricorso, la Cassa ha ricordato di essersi già pronunciata al riguardo in occasione di un'altra procedura d'opposizione, in cui ha spiegato al ricorrente che in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (P 47/05 del 6 aprile 2006) la dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggiore spesa per l'assicurato.
1.6. Il 24 dicembre 2013 (doc. V) il ricorrente ha rilevato che la Cassa non ha risposto alle sue domande riguardo all'esclusione della figlia dal computo delle PC, alla deduzione della figlia nella pigione ritenuta dalla Cassa ed alla mancata considerazione del forfait per le spese di manutenzione, a suo tempo ritenuto pari a Fr. 4'320.-. Quanto alle spese per la dieta, secondo l'insorgente la sentenza federale citata dalla Cassa di compensazione è in contrasto con le specifiche norme della LPC (art. 14 lett. d).
Il TCA ha interpellato il ricorrente sulla possibilità di richiamare le sentenze del Tribunale federale sulle sue tassazioni fiscali (doc. VII), richiamo a cui l'interessato si è però opposto (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati (art. 9 cpv. 2 LPC).
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori (lett. a); congiuntamente alla rendita del genitore, se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI (lett. b); separatamente, se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva (lett. c).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
19 210 franchi per le persone sole,
28 815 franchi per i coniugi,
10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, poiché dal calcolo delle PC è stata tolta la figlia, ciò che ha comportato la diminuzione del fabbisogno della sua famiglia e quindi delle prestazioni complementari di diritto.
Egli ha chiesto al TCA di verificare questa circostanza e di considerare nel calcolo del suo diritto altre poste (quali le spese di manutenzione e le spese per la dieta).
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili del ricorrente (entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.4. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso, della figlia __________, nata nel 1990.
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.
L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Nel caso concreto, dal 2000 l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza la figlia, fino al compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS), ha diritto ad una rendita completiva per figli.
Inoltre, essendo in formazione, questo diritto si estende fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS).
Ciò significa che siccome, per ammissione del ricorrente stesso, nel giugno 2013 __________ ha concluso l'apprendistato, dal mese seguente la figlia è uscita dalla cerchia dei beneficiari AI (STCA 30.2011.17 del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i propri studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora compiuto 25 anni, la figlia del ricorrente non ha più diritto di percepire la rendita completiva per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta una rendita di invalidità.
Ne discende che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI interpretati a contrario, dal 1° luglio 2013 la figlia dell'assicurato non deve più essere conteggiata nel diritto del padre alle prestazioni complementari all'AI.
Infatti, come confermato dal Tribunale federale nella recente DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere dell'AI; consid. 6).
In concreto, quindi, per il calcolo delle prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il premio per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito dall'amministrazione.
2.5. Per quanto concerne la pigione, è corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente.
Infatti, la circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente sia occupata anche dalla figlia, che però è esclusa dal calcolo PC del papà, comporta che la pigione pagata dai genitori sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementari annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, la pigione pagata dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è considerata soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal calcolo PC, come, in specie, l'assicurato e sua moglie.
Inoltre, secondo il senso e lo scopo dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, la deduzione può portare soltanto sul prezzo della locazione stricto sensu dell'appartamento che serve quale abitazione della persona assicurata (STF 8C_259/2008 dell'11 agosto 2008; STFA P 15/03 del 26 marzo 2004). Ne discende che il costo della locazione che la figlia sopporta per un appartamento di 2 ½ locali (doc. A8) non può essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari.
Ciò vale pure se si pon mente al fatto che, a dire dell'insorgente stesso, tutta la famiglia abita nella medesima abitazione.
Non va poi dimenticato che __________ è esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari del padre e quindi che l'eventuale pigione che essa paga non deve influire sul diritto del padre.
Spetterà all'amministrazione, a cui gli atti vanno restituiti, stabilire la pigione computabile basandosi sul contratto di locazione del (solo) ricorrente (doc. A7).
Tuttavia, soltanto la pigione pagata effettivamente deve essere considerata nelle PC giusta l'art. 10 cpv. 1 LPC (STF 8C_259/2008 dell'11 agosto 2008; STF 9C_638/2009 del 12 luglio 2010 = SVR 2011 EL Nr. 3; STFA P 58/05 del 9 ottobre 2006, consid. 6; STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013; STCA 33.2012.14 del 9 gennaio 2013), perciò la Cassa dovrà accertare l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente dei canoni di locazione pattuiti con la proprietaria dell'immobile.
I due terzi di questo importo - e non del valore locativo fiscale ritenuto dalla Cassa -, fino ad un massimo di Fr. 15'000.-, dovranno essere computati quali spese riconosciute nel nuovo calcolo delle prestazioni complementari.
2.6. Il ricorrente ha evidenziato "che tutte le spese relative ad interessi passivi figurano sia nelle entrate che nelle uscite (chf. 36.032.- e chf. 22.200.-) che quindi si annullano." (doc. I pag. 2).
A questo proposito va osservato che l'importo di Fr. 36'032.- si riferisce ai ricavi della locazione degli immobili detenuti dal ricorrente in __________. Siccome il contratto di affitto stipulato fra il locatore, ossia l'assicurato, e la conduttrice è del 2010 (doc. 318), la Cassa accerterà presso l'insorgente l'attuale ed effettivo reddito che egli incassa annualmente dalle sue proprietà ubicate all'estero (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
L'importo che l'amministrazione determinerà servirà da base per il calcolo degli interessi ipotecari imputabili ex art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, secondo cui le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. In altre parole, il limite del rendimento lordo dell'immobile vale complessivamente per le spese di manutenzione degli immobili e gli interessi ipotecari (DTF 138 V 17 consid. 4.2.1).
Ne consegue che anche la richiesta del ricorrente di computare nelle sue spese riconosciute delle spese di manutenzione di almeno Fr. 4'320.- deve essere verificata dall'amministrazione, visto che la somma delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari deve essere inferiore al reddito lordo dell'immobile.
In specie, però, non va considerata soltanto la sostanza in __________, ma anche il fondo n. 610 RFD di __________, siccome l'assicurato beneficia di un diritto d'usufrutto su questa proprietà, che gli è stato concesso nel 2011 contestualmente alla donazione di questo immobile alla figlia __________ da parte della mamma, sua moglie, unica proprietaria (doc. 346).
Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 745 CC,
" 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.
2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria, disposizione.".
L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il diritto d'uso e di pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro, esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4a ed., Berna 2012, n. 2405).
L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758 CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2402 e n. 2403).
In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).
Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).
L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della servitù (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).
Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.
Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).
Alla luce di quanto precede, la Cassa di compensazione dovrà verificare, tramite l'assicurato, i redditi della part. n. 610 RFD di __________
Questo reddito, unitamente al reddito della sostanza detenuta all'estero, fungerà, come detto, da limite massimo per il computo delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari, sempre che questi ultimi siano effettivamente assunti dal ricorrente in quanto usufruttuario.
In tale evenienza, agli interessi ipotecari vanno aggiunte le spese di manutenzione non solo degli immobili siti in __________, ma anche del citato mappale n. 610, che vanno calcolate secondo l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI e quindi in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che rinvia all'art. 2 RLT ed è stato ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria, fino al 31 dicembre 2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo. Dal 1° gennaio 2014 è del 10% rispettivamente 20%.
In concreto, la notifica di tassazione IC 2006 del 23 gennaio 2008 indica che l'autorità fiscale ha accertato un importo di Fr. 3'338.-, stante un valore locativo di Fr. 13'350.- (doc. 361). La tabella di calcolo relativa al diritto alle PC dal 1° gennaio 2008 (doc. A5) ha (invece) considerato una spesa di Fr. 4'320.-, importo che il ricorrente ha chiesto di porre nuovamente alla base del suo diritto.
La Cassa verificherà ed attualizzerà dunque questo dato.
2.7. Quanto all'ammontare di Fr. 22'200.- evocato dall'insorgente, il TCA rileva che il computo di tale importo nelle uscite quali spese di manutenzione ed interessi ipotecari corrisponde in realtà alla pigione lorda del ricorrente ([Fr. 1'650.- + Fr. 200.-] x 12 mesi).
Tuttavia, come visto, questo importo deve poi essere ripartito fra le singole persone che occupano l'abitazione familiare (art. 16c OPC-AVS/AI) ed essere ritenuto fino all'ammontare massimo di Fr. 15'000.-.
Esso non può quindi essere computato quale altra voce, se non quali spese di manutenzione ed interessi ipotecari che, come detto, vanno dapprima verificate e poi conteggiate insieme ai dati simili relativi agli immobili in __________, fino a concorrenza del reddito lordo.
Come tale, l'importo di Fr. 22'200.- va dunque eliminato dalle uscite dell'assicurato e va fatto rientrare, quale nuovo importo che la Cassa determinerà a titolo di reddito della sostanza (part. n. 610 RFD di __________), alla voce dei costi della proprietà.
Parallelamente, nei redditi dell'assicurato vanno inseriti i ricavi da usufrutto, ovvero gli affitti che derivano dalla part. n. 610 RFD di __________, somma che l'amministrazione dovrà stabilire.
2.8. In merito alla sostanza immobile detenuta dal ricorrente, dagli atti risulta che egli è proprietario di alcuni fondi ubicati in __________ (docc. 309 e 310).
È indubbio che gli immobili detenuti all'estero non servono da abitazione al richiedente le PC, perciò detta sostanza deve essere computata al valore corrente ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/ AI.
Tuttavia, per procedere in tal senso, come questo TCA ha già potuto spiegare nella sentenza di principio 33.2011.18 del 21 maggio 2012, non è corretto partire dalla rendita catastale degli immobili e moltiplicarla per un determinato fattore a dipendenza del genere di immobile.
In quell'occasione il Tribunale aveva concluso che la soluzione adottata dalla Cassa non poteva essere confermata. L'amministrazione aveva in effetti semplicemente applicato un coefficiente diverso da quello pertinente alla prima casa, ma esso si riferiva soltanto ad altri fabbricati e non ad altri tipi di valutazione, come poteva essere la valutazione commerciale di un immobile.
Il TCA aveva rilevato che il valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita (RtiD n. 16t/II-2010 consid. 2.2). Infatti, ha pure osservato che il valore catastale è altrimenti detto valore fiscale e quindi non corrisponde certo al valore commerciale di un immobile, tanto che le stesse autorità hanno affermato che per ottenere l'esatto valore era indispensabile effettuare una stima immobiliare.
Pertanto, nel caso giudicato in precedenza, rifacendosi alla giurisprudenza risultante dalla sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia, questo Tribunale ha concluso che spettava alla Cassa cantonale di compensazione, a cui quindi gli atti sono stati rinviati, accertare giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, con l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali esposte, il valore venale degli immobili ubicati all'estero conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Anche nell'evenienza concreta la Cassa di compensazione dovrà dunque procedere allo stesso modo.
L'atto pubblico (di compravendita) essendo (apparentemente) recente (del 29 gennaio 2008, seppure dal catastrino fiscale risulti che il 28 marzo 2006 siano già avvenute delle "__________" (doc. 310)), può certo essere un indizio per determinare il più verosimilmente possibile il valore commerciale nel 2013 dei fondi in questione. Il nuovo valore sostituirà l'importo di Fr. 326'647.- ritenuto dalla Cassa.
2.9. I fondi n. 610 e n. 1352, entrambi RFD di __________, non appartengono più alla moglie dell'assicurato, avendoli essa donati il primo nel 2011 alla figlia __________ (doc. 346) ed il secondo nel 2012 all'altra figlia, __________. Sulla palazzina di cinque piani l'assicurato e la moglie si sono riservati un diritto d'usufrutto vita natural durante, mentre sulla - precedente ed attuale - abitazione primaria della famiglia l'iniziale diritto d'usufrutto di cui beneficiava dal 1998 il ricorrente è stato cancellato contestualmente alla donazione, per stipulare poi con la nuova proprietaria un contratto di locazione.
L'amministrazione ha correttamente proceduto facendo valutare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI i due fondi a cui la moglie dell'assicurato ha rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). L'Ufficio stima ha così stabilito in Fr. 2'100'000.- (doc. 370) il valore venale nel 2011 della part. n. 610 ed in Fr. 1'040'000.- (doc. 388) il valore venale nel 2012 dell'abitazione familiare (n. 1352).
Ritenuto che il ricorrente e sua moglie si sono riservati un diritto d'usufrutto sulla palazzina eretta sul mappale n. 610 RFD di __________, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha capitalizzato il valore di mercato (e non di stima fiscale altrimenti detto valore locativo) del diritto di usufrutto (DTF 120 V 182; DTF 122 V 394; fra le ultime: STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012). Tuttavia, per determinare il valore di mercato da capitalizzare, occorre partire dall'affitto ipotetico del bene immobile e dedurre le spese effettive, quali le spese di manutenzione e gli interessi passivi (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; N. 3483.04 DPC, Allegato 9.3 DPC).
L'amministrazione ricalcolerà quindi la capitalizzazione del diritto d'usufrutto dei coniugi, tenendo però presente che le tavole di capitalizzazione da utilizzare, come già più volte osservato da questo Tribunale, non sono le Tavole di Stauffer/Schätzle, bensì quelle edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni sulle rendite vitalizie (N. 3483.05 DPC, consultabili sul sito http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00384/index.html?lang=fr).
Nel calcolo per determinare la sostanza residua da inserire nei redditi computabili del ricorrente, risultante dalla rinuncia della sostanza da parte di sua moglie avente quale controprestazione il diritto di usufrutto per entrambi (SVR 2003 EL Nr. 1 = Pratique VSI 2003 pag. 223), dal valore venale della sostanza alienata vanno dedotti i debiti ipotecari (N. 3483.03 DPC) ed il valore capitalizzato di detta sostanza (N. 3483.04 DPC).
A ciò si aggiungono gli eventuali ammortamenti annui a norma dell'art. 17a OPC-AVS/AI (N. 3483.06 DPC, Allegato 9.4 DPC).
2.10. Le prestazioni complementari hanno per scopo la copertura dei bisogni vitali. Di conseguenza, per il calcolo del diritto a prestazioni si considerano di massima
Secondo l'Alta Corte (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011), analogo discorso deve di riflesso valere per il riconoscimento delle spese e quindi anche dei debiti. L'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ordina che sia computata come reddito una parte della sostanza netta. Dalla sostanza lorda vanno dunque dedotti i debiti. Soltanto i debiti comprovati con certezza sono però deducibili (SVR 2011 EL n. 2 pag. 5 consid. 3.3; cfr. pure le direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC]; Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, pag. 139). Debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione. Sarebbe difatti inconciliabile con il senso e lo scopo del disposto ammettere che la sola possibilità che un debito esista, diminuisca la sostanza consumabile. Un debito incerto o il cui importo non è ancora definito non ha ancora sufficientemente consistenza per giustificare il privilegio della copertura debitoria sulla consumabilità della sostanza. La priorità della funzione compensatrice della sostanza deve limitarsi ai casi in cui l'esistenza e/o l'entità del debito sono accertati (Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit SBVR, vol. XIV, 2007, pag. 1793 seg.).
In concreto, gli immobili siti all'estero, così come i due ubicati in Ticino, sono gravati da ipoteche.
Sui fondi all'estero il ricorrente ha comprovato di avere acceso nel 2008 un mutuo ipotecario di € 550'000.- (doc. 316) e di avere sostenuto il pagamento dei relativi interessi passivi.
Agli atti vi sono però soltanto i documenti concernenti l'avvenuto rimborso del debito maturato negli anni 2009 (doc. 315) e 2010 (doc. 403), perciò occorre aggiornare i dati.
In virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, questo compito spetta alla Cassa, la quale dovrà stabilire quanto è stato effettivamente pagato dall'assicurato al 31 dicembre 2012 per le PC del 2013.
L'amministrazione presterà però attenzione al fatto che soltanto gli interessi ipotecari sono delle spese riconosciute ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.
La dottrina (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 90), al riguardo, rileva che per gli interessi ipotecari è soltanto l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli ammortamenti di ipoteche non possono essere dedotti.
Vanno quindi esclusi gli ammontari rimborsati mensilmente dall'assicurato quale quota capitale, importi che nel giustificativo bancario del 2010 sono stati inclusi nelle rate pagate ogni mese dal ricorrente unitamente agli interessi ipotecari, ma che non devono confondere la Cassa cantonale di compensazione sulle spese da riconoscere nelle uscite (doc. 402).
Per gli immobili di __________ vale il citato principio, secondo cui soltanto i debiti comprovati con certezza sono deducibili. I debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Il ricorrente ha prodotto alla Cassa diversi giustificativi attestanti dei debiti di capitale. Anch'essi si riferiscono, però, agli anni passati, e meglio dal 2009 al 2010 (docc. 348-358) ed al 2011 (docc. 473-478), mentre il periodo in discussione è l'anno 2013. Non è dunque sufficiente che l'assicurato si limiti ad affermare nel 2011 (doc. 359) che "l'estratto al 31.12.2010 non è ancora disponibile in quanto non ho ancora pagato gli interessi, ma il calcolo è esattamente come quello dell'anno 2009 (allegato)".
Inoltre, alla luce dei dati, vecchi, di cui dispone la Cassa a motivo che l'assicurato non ha mai prodotto dei giustificativi più recenti, l'affermazione in un suo scritto dell'11 gennaio 2013 (doc. 439) inviato alla Cassa di compensazione secondo cui "non ci si può certo basare su una tassazione del 2007 che oltre a non essere definitiva non è neppure corrispondente alla situazione reale attuale.", lascia il tempo che trova.
Per il calcolo delle prestazioni complementari fanno infatti stato i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per contro, giusta l'art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI, il calcolo della PC annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche correnti.
L'assicurato fornirà dunque alla Cassa la documentazione (bancaria) necessaria, completa ed aggiornata, per potere così verificare l'ammissibilità giuridica dei debiti esposti e per stabilire l'esatto ammontare degli stessi, stato al 1° gennaio 2013.
Inoltre, sia in merito al capitale sia agli interessi ipotecari, il ricorrente dovrà dimostrare che, per certo, egli e/o sua moglie, sia ancora il debitore ipotecario di tali importi anche dopo la donazione degli immobili alle figlie, dato che in entrambi i rogiti di donazione immobiliare è stato previsto che la questione della assunzione dei debiti sarebbe stata regolata in separata sede.
Al riguardo non va infatti dimenticato di rilevare che se l'immobile alienato è gravato da un'ipoteca ripresa interamente od in parte dal nuovo proprietario, l'ammontare del debito fa parte della controprestazione (N. 3483.03 DPC), così come il valore capitalizzato annuo del diritto d'abitazione o d'usufrutto (N. 3483.04 DPC). In caso contrario, i debiti ipotecari che rimangono a carico del donante, ora beneficiario di un diritto d'abitazione o di usufrutto, non vanno dedotti dalla sostanza alienata quando si calcola la sostanza residua computabile.
Sarà inoltre necessario, da un lato, disporre della prova dell'esistenza, al 1° gennaio 2013, degli altri debiti ritenuti dall'amministrazione nella decisione formale (doc. 473: il debito di Fr. 25'882.- contratto nei confronti di __________ è infatti aggiornato al 31 dicembre 2011).
D'altro lato, la Cassa dovrà inoltre, e soprattutto, verificare la validità giuridica, dal profilo del diritto fiscale - semmai con l'ausilio delle recenti sentenze del Tribunale federale concernenti il ricorrente -, del prestito personale da terzi ammontante al 1° gennaio 2009 a Fr. 27'315.- (attestato il 10 gennaio 2012, doc. 475), relativo ad un debito contratto nel 2005 dal ricorrente nei confronti di una società avente sede nel Canton __________.
Al riguardo, questo Tribunale osserva, però, che solo gli interessi ipotecari (Hypothekarzinsen) sono deducibili dalle spese riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC (STCA 33.2012.18 del 13 marzo 2013; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011), mentre dal 1998 gli interessi passivi personali (Schuldzinsen) non sono più deducibili nelle spese. In tale evenienza, rimane deducibile dalla sostanza lorda solo il capitale in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 = SVR 2011 EL Nr. 9).
Infatti, per quanto concerne gli interessi passivi personali, il TCA ha già avuto modo di risolvere la questione nella citata STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011.
In quell'occasione, la scrivente Corte ha evidenziato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della terza revisione della LPC, l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC vigente fino al 31 dicembre 2007, corrispondente all'attuale art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, è stato allora modificato sostanzialmente. Infatti, il legislatore ha eliminato dal previgente art. 3b LPC concernente le spese riconosciute gli interessi debitori, i premi dell'assicurazione sulla vita, i premi contro gli infortuni e per l'invalidità, come pure la deduzione delle spese supplementari dovute all'invalidità (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83).
Da allora occorre distinguere la nozione di debito personale (Schuld) e dei relativi interessi debitori (Schuldzinsen) dalla nozione di debito ipotecario (Hypothek) e dei relativi interessi ipotecari (Hypothekarzinsen).
Infatti, conformemente a quanto voluto dal Consiglio Federale e a quanto concretizzato dal legislatore, unicamente gli interessi ipotecari possono essere considerati nel calcolo delle prestazioni complementari di un assicurato siccome sono esplicitamente contemplati, ed essi soltanto, dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.
Il computo degli interessi ipotecari, come visto, potrà però essere riconosciuto, sommato alle spese di manutenzione degli edifici, soltanto nella misura massima del reddito lordo degli immobili.
2.11. A proposito della cancellazione del diritto di usufrutto del ricorrente sulla part. n. 1352 RFD di __________, occorre osservare che la rinuncia al diritto d'usufrutto su un immobile senza obbligazione giuridica né controprestazione adeguata costituisce una rinuncia di reddito (e non di sostanza) ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, che giustifica l'imputazione di un reddito fittizio dell'avente diritto. Non va però imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato del diritto d'usufrutto, perciò il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla PC e non, in seguito alla capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità di ammortamento di Fr. 10'000.- ex art. 17a OPC-AVS/AI (DTF 122 V 394 = Pratique VSI 1997 pag. 138; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).
Per determinare il reddito di cui l'assicurato si è spossessato, occorre considerare un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto, e non il valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto (come deciso nella STFA P 58/00 del 18 giugno 2013), altrimenti ci sarebbe una disparità di trattamento tra colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui è titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe preso in considerazione (STF 8C_68/2008 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).
Determinare l'interesse sul valore venale dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio non terrebbe sufficientemente in considerazione la circostanza che l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, visto che il beneficiario non è supposto intaccare regolarmente la sostanza per i suoi bisogni correnti. Ritenuto invece che l'usufruttuario dispone per tutta la vita del reddito della sostanza immobilizzata ricavata dalla vendita della casa, occorre piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato all'ex usufruttuario basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al tasso dell'anno precedente quello della concessione della PC (1,68% nel 2012: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/lex/0.topic.1.html) e non applicando il tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio, valido in caso di rinuncia di sostanza per determinare l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (STF 8C_68/2008 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).
Sulla scorta di queste indicazioni, l'amministrazione provvederà a determinare il reddito dell'usufrutto a cui nel 2012 il ricorrente ha rinunciato contestualmente alla donazione della part. n. 1352 RFD di __________ da parte della moglie alla figlia __________ e lo computerà nei redditi dell'assicurato ex art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.
2.12. Infine, in merito alla censura sollevata con il ricorso del mancato riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, che l'assicurato sostiene di necessitare stante la certificazione medica del 28 luglio 2005 (doc. A6) che attesta la presenza di un diabete mellito, il TCA osserva quanto segue.
Con scritto del 23 giugno 2006 (doc. 138) la Cassa cantonale di compensazione aveva informato l'assicurato che a seguito della sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6 aprile 2006 (P 47/05) non era possibile riconoscergli il forfait annuo di Fr. 2'100.- previsto dall'allora art. 9 OMPC.
In effetti, come già evidenziato nella STCA 33.2008.10 del 17 marzo 2009, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di spesa. L'Alta Corte ha quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate.
Nel caso che ha dovuto esaminare, l'Alta Corte, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo il Tribunale federale, "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).
Nella successiva sentenza del 12 gennaio 2009 (8C_553/2008) il Tribunale federale, pronunciatosi sull'applicazione dell'art. 9 vOMPC, al considerando 4.2 ha precisato che questa norma non concerneva qualsiasi regime alimentare.
Questa disposizione aveva la sua base legale nella norma relativa al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3d vLPC). Affinché si potesse ammettere l'esistenza di spese di malattia nel senso di questa disposizione legale, doveva trattarsi di un regime alimentare qualificato, ossia "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata" (STFA P 16/03 del 30 novembre 2004, consid. 4.4).
Nella citata sentenza P 47/05 del 6 aprile 2006, il Tribunale federale ha giudicato che un regime o una dieta non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano, rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo) un'alimentazione differente, senza però che ciò comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia necessita di una dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale. Ciò non è per esempio il caso del diabete secondo la precitata giurisprudenza (STFA P 47/05, consid. 3.2). Invece, il TFA ha ammesso che la condizione del supplemento dei costi era adempiuta nell'evenienza di un assicurato che presentava un'intolleranza assoluta al lattosio e che, per impedire una degenerazione della retina, doveva consumare alimenti senza lievito (STFA P 29/91 del 27 agosto 1991).
Nel caso trattato nel 2009 (8C_553/2008), il Tribunale federale (cfr. consid. 5) ha rilevato che l'autorità giudiziaria cantonale aveva constatato che il regime alimentare prescritto all'assicurato dal suo medico si limitava ad escludere alcuni alimenti e certi modi di preparazione dei pasti (alimenti fritti e ricchi di grasso, prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio) ed a raccomandare l'assunzione di piccoli pasti regolari. Eccetto il rosso d'uovo e certi formaggi, una grande varietà di alimenti restava accessibile al ricorrente. Il fatto di dovere evitare questi prodotti non era di natura a comportare dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del suo medico curante. Inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle spese supplementari. L'autorità cantonale ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la dieta era d'importanza vitale. Siccome queste constatazioni vincolano il Tribunale federale, esso ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle condizioni cumulative d'applicazione dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.
Nell'evenienza concreta, sulla base dell'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC e dell'art. 14 LALPC, è opportuno che l'amministrazione provveda ad accertare presso l'assicurato medesimo e, tramite esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta sarebbe indispensabile.
Su formulario standard allestito e fornito dalla Cassa cantonale di compensazione, il medico curante dovrà porre la diagnosi e specificare se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione (STCA 33.2008.10 del 17 marzo 2009).
Una volta in possesso delle necessarie informazioni e, se del caso, sentita l'apposita Commissione da essa istituita, la Cassa si ripronuncerà sul diritto dell'assicurato al forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta rifacendosi alle citate sentenze federali, avendo esse escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con i piccoli e semplici accorgimenti ivi menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.
Questi criteri, secondo il TCA, valgono sia per le persone affette da diabete mellito sia per le persone colpite da altri disturbi, come nel caso giudicato il 17 marzo 2009 (33.2008.10), in cui il ricorrente era affetto anche da ipertensione arteriosa essenziale e da ipercolesterolemia. In quell'evenienza, il Tribunale ha ammesso che per il ricorrente non si faceva luogo all'attribuzione di un forfait per fare fronte a delle spese per la dieta che, oggettivamente, non erano reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una persona sana.
2.13. In esito alle considerazioni esposte, la decisione su opposizione deve essere annullata ed il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa di compensazione per procedere agli accertamenti segnalati e per emanare in seguito una nuova decisione sulla scorta dei dati ottenuti.
Non essendo patrocinato (art. 61 lett. g LPGA), il ricorrente non ha diritto ad indennità di ripetibili.
Stante la gratuità della procedura dinanzi al TCA (art. 61 lett. a LPGA ed art. 29 cpv. 1 LPTCA), l'assicurato non è tenuto al versamento di tasse di giudizio né di spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno inviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché essa proceda con gli accertamenti indicati ed in esito ad essi emani una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti