Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2012.4
Entscheidungsdatum
17.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2012.4

TB

Lugano 17 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2012 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

A. Il 18 aprile 2011 (doc. 115) RI 1, nata nel 1916, ha presentato la richiesta di prestazioni complementari all'AVS.

B. Fatta esperire dall'Ufficio stima una perizia dei fondi n. 1384 e n. 1559 RFP di __________ (doc. 117) che l'assicurata ha alienato nel 1986 e nel 1988, conservando un diritto d'usufrutto e d'abitazione vita natural durante sulla part. n. 1384, con decisione del 10 dicembre 2011 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione le ha negato le prestazioni complementari (redditi determinanti: Fr. 129'956.-, spese riconosciute: Fr. 39'381.-).

C. L'opposizione del 5 gennaio 2012 (doc. A2) è stata respinta con decisione su opposizione del 18 gennaio 2012 (doc. A1), con cui la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato che in presenza di alienazione di sostanza ha accertato il relativo valore commerciale al momento della transazione (1986 e 1988) e poi ha ritenuto un ammortamento annuo di Fr. 10'000.- ex art. 17a OPC-AVS/AI. Quanto alla tesi dell'assicurata secondo cui, in realtà, la stessa non sarebbe stata proprietaria materiale - ma solo formale - dell'immobile donato ai nipoti, siccome essa stessa l'aveva a sua volta ricevuto in donazione dal figlio alcuni anni prima per sue traversie familiari, l'amministrazione non può esimersi dall'applicare la LPC nei casi di alienazione di beni immobili.

D. Il 9 febbraio 2012 (doc. I) RA 1, rappresentante di RI 1, ha chiesto al Tribunale di non considerare la donazione del 1986 come un atto per eludere una normativa, dato che "La stessa era invece soltanto un atto necessario per ristabilire una situazione anomala." (doc. I pag. 2). Nel suo ricorso, egli ha spiegato che la part. n. 1559 RFP di __________ che sua madre ha donato ai nipoti nel 1986, in realtà "non è mai stata materialmente di proprietà di mia madre" (doc. I pag. 1), avendola a sua volta ricevuta in donazione dall'altro figlio, quando "in seguito a problemi di famiglia e in un momento di incertezza, __________ ha donato l'immobile a mia madre (rogito del 29 maggio 1973), pur continuando ad abitarlo, come se nulla fosse cambiato e senza che ciò favorisse in qualche modo mia madre;" e dopo qualche anno (1986) l'immobile è stato " "restituito" formalmente ai figli di __________, __________ e __________." (doc. I pag. 2). A dire dell'insorgente, la Cassa ha applicato in maniera eccessivamente rigida la norma che impone di computare la sostanza donata, non ritenendo che il suo caso rientri in questa ipotesi, dato che questa sostanza è sì diventata formalmente di sua proprietà, ma materialmente non le è mai appartenuta.

E. Con la risposta di causa del 14 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando di avere esaminato attentamente le motivazioni presentate dalla ricorrente, ma di non riscontrare alcuna differenza con i casi ordinari di donazione ai quali si applicano le norme sull'alienazione di sostanza in ambito di prestazioni complementari. L'amministrazione ha pertanto confermato la propria decisione di rifiuto delle prestazioni complementari.

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

  1. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Inoltre, dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".

  1. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2011.

La ricorrente ha invocato un errato computo della sostanza donata nel 1986 ai nipoti, rilevando che sì, ma solo formalmente, ella ne era proprietaria, poiché dal profilo materiale, invece, il figlio __________, che le ha donato nel 1973 la part. n. 1559 RFP di __________, in realtà ha continuato ad abitare quell'immobile. Pertanto, a suo dire non si può ritenere che l'assicurata abbia rinunciato alla sua sostanza immobile a favore dei due nipoti.

  1. Con atto notarile del 21 maggio 1973 (doc. A5) __________ ha donato alla mamma RI 1 l'allora part. n. 1584/ 1585 RFP di __________.

In seguito questo stesso fondo, intavolato come n. 1559 RFP, è stato donato il 10 novembre 1986 (doc. A6) dalla ricorrente ai nipoti minorenni __________, figli del proprio figlio __________, i quali hanno contestualmente costituito un diritto di abitazione e di usufrutto vita natural durante a favore dei propri genitori.

A causa di un vizio formale, il 25 marzo 1987 (doc. A6) è stato aggiunto a questo atto notarile un ulteriore atto, avente sempre per oggetto la donazione della part. n. 1559 RFP di __________ con costituzione di un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante sempre per __________.

Il 19 maggio 1988 (doc. 4) i coniugi __________ ed RI 1, comproprietari in parti uguali, hanno donato al figlio RA 1 il fondo n. 1384 RFP di __________, riservandosi un diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante.

  1. Prima di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati dalla ricorrente ai nipoti nel 1986 ed al figlio RA 1 nel 1988 (doc. 117).

Con perizia del 20 settembre 2011 (doc. 118) l'Ufficio cantonale di stima ha fissato in Fr. 540'000.- il valore venale del mappale n. 1559 RFP di __________ e in Fr. 25'200.- il valore del reddito immobiliare nel 1986, ossia prima della sua alienazione.

Lo stesso arch. __________ dell'Ufficio stima ha invece stabilito il 1° dicembre 2011 (doc. 122) il valore venale della part. n. 1384 RFP di __________ in Fr. 320'000.- ed in Fr. 10'800.- il valore del reddito immobiliare, stato nel 1988.

Sulla scorta di questi dati, la Cassa di compensazione ha calcolato la sostanza alienata da computare all'assicurata nel 2011.

Per la part. n. 1559, non essendoci stata una controprestazione adeguata alla donazione dell'immobile, l'amministrazione ha ripreso integralmente il valore venale di Fr. 540'000.- determinato dall'Ufficio stima e l'ha computato nella sostanza della ricorrente.

Diverso il discorso per il fondo n. 1384, dato che dopo averlo donato al figlio l'assicurata, unitamente al marito comproprietario in ragione di un mezzo, si è costituita per sé e per il proprio coniuge un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante. La Cassa ha quindi verificato, a mezzo di uno specifico calcolo (doc. 124), se la costituzione di questi diritti personali fosse una controprestazione adeguata alla donazione dell'immobile stesso.

La quota di comproprietà appartenente alla ricorrente è stata quindi capitalizzata, moltiplicando la sua quota di reddito (Fr. 5'400.-) per il fattore di capitalizzazione corrispondente alla sua età (13,15). Il risultato della capitalizzazione (Fr. 71'010.-) è stato sottratto alla somma della sua quota di comproprietà alienata (Fr. 160'000.-) con il valore venale dell'altro immobile donato (Fr. 540'000.-). Al totale sono stati dedotti Fr. 220'000.- di ammortamento ex art. 17a OPC-AVS/AI, per ottenere una sostanza residua di Fr. 408'990.- (Fr. 160'000.- + Fr. 540'000.- - Fr. 71'010.- - Fr. 220'000.-), riportata nel foglio di calcolo PC dell'assicurata.

  1. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

  1. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata 8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.

  1. Con il ricorso l'assicurata non ha contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di compensazione, ma (soltanto) il principio stesso dell'imputazione di una rinuncia di sostanza per il fondo n. 1559 RFP di __________.

Sul computo della part. n. 1384 RFP di __________ quale sostanza alienata la ricorrente non ha invece obiettato alcunché, né sulla determinazione del valore venale da parte dell'Ufficio stima né sul calcolo della capitalizzazione dei diritti d'usufrutto e d'abitazione gravanti questo immobile a favore dell'assicurata.

In sé, quindi, l'importo di Fr. 408'990.- calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. 124) quale sostanza residua non è stato messo in discussione dall'insorgente.

Il Tribunale rileva comunque che per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per la determinazione del valore dei fondi alienati fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, che prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È poi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e; SVR 2000 EL Nr. 1).

  1. Giusta l'art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.

Chi ha l'esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio (art. 240 cpv. 1 CO).

Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, l'art. 242 cpv. 2 CO prevede che la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.

Secondo l'art. 641 cpv. 1 CC, il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.

Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive (art. 642 cpv. 1 CC).

A norma dell'art. 656 cpv. 1 CC, per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.

Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 657 cpv. 1 CC).

Nel caso concreto __________, proprietario dei fondi n. 1584/1585, poi divenuti n. 1559 RFP di __________, ha deciso di disporre liberamente dei suoi beni (art. 240 cpv. 1 CO e art. 641 cpv. 1 CC) e con atto notarile (art. 657 cpv. 1 CC) del 21 maggio 1973 (doc. A5) ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in assoluta proprietà a titolo di donazione alla madre RI 1, che ha accettato, questi immobili.

Conformemente agli art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa donazione è stata perfezionata con l'iscrizione a registro fondiario quale dg. 776/73 del 25 giugno 1973 (doc. A5).

In queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a quel momento ella era diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria assoluta della part. n. 1559 RFP di __________. In queste vesti, l'assicurata era legittimata a disporne liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo formalmente come lamentato, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge.

In effetti, nel 1986 l'insorgente ha deciso di donare il mappale n. 1559 RFP di __________ ai suoi due nipoti, i quali hanno contestualmente costituito un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante a favore dei loro genitori.

Come evidenziato, la ricorrente era dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire in tal senso e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente", come ella sostiene, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.

Tuttavia, ai fini delle prestazioni complementari, determinante è che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto possesso.

Il TCA rileva, al riguardo, che un utilizzo a favore di terzi (in casu: il figlio) non era stato comunque iscritto fino al 1986, perciò non v'era alcun tipo di impedimento giuridico, in qualità di proprietaria assoluta, di disporre della particella in questione con un contratto di donazione immobiliare come ha poi fatto nel 1986 che, per vizio formale, è stato poi rogato nuovamente nel 1987 e conseguentemente iscritto solo il 27 marzo 1987 (dg. 479/87, doc. A6).

  1. Stanti le considerazioni che precedono, è a torto che la ricorrente sostiene di non essere (mai) stata proprietaria del fondo n. 1559 RFP di __________ e quindi di non potere avere donato questa sostanza ai nipoti come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni.

Pertanto, il valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a titolo gratuito (la costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non è infatti una controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata fatta per terze persone) deve senza dubbio essere computato nei suoi redditi in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

La motivazione data dalla ricorrente alfine di non procedere in tal senso non può dunque essere tutelata, dato che la donazione operata a favore dei due nipoti va considerata alla stregua di una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

  1. Da quanto esposto discende che la decisione su opposizione dell'amministrazione è corretta nell'applicazione del principio stesso del computo nei redditi di tutti i beni (sia quindi la part. n. 1384 sia la part. n. 1559 RFP di __________) a cui l'assicurata ha rinunciato e come tale deve dunque essere confermata.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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