Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2012.21
Entscheidungsdatum
15.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2012.21

TB

Lugano 15 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 novembre 2012 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 6 marzo 2012 (docc. 32-39) RI 1, nata nel 1920 e vedova dal 1990, ha inoltrato alla Cassa di compensazione la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS.

1.2. L'amministrazione ha negato all'assicurata il diritto alle PC dal 1° dicembre 2011 con decisione del 10 settembre 2012 (doc. 80), essendo i suoi redditi computabili (Fr. 74'170.-) superiori alle spese riconosciute (2011: Fr. 42'738.-, 2012: Fr. 42'690.-).

1.3. Con decisione su opposizione del 21 novembre 2012 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 4 ottobre 2012 (doc. 90), confermando le spese riconosciute, ma modificando in Fr. 64'272.- i redditi computabili.

L'amministrazione ha confermato la correttezza del computo del reddito dell'usufrutto (Fr. 13'030.-) a cui l'assicurata ha rinunciato nel 2012 cancellando questo diritto dal Registro fondiario (doc. 16), siccome in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC i redditi a cui si è rinunciato vanno computati nel calcolo della prestazione complementare alla stessa stregua delle entrate sulle quali il richiedente può concretamente contare.

Inoltre, la Cassa ha rivisto la questione della donazione ai figli degli importi di Fr. 100'000.- ciascuno valutati a titolo di credito verso di essi che, poiché sono stati in seguito condonati, sono da ritenere come una donazione.

Va pure tenuto presente che, alla morte del marito, l'assicurata vantava la proprietà sulla metà dei beni appartenuti al coniuge. Pertanto, l'importo di Fr. 200'000.- conteggiato dal 1° al 31 dicembre 2011 a titolo di risparmi rispettivamente dal 1° gennaio 2012 in poi come rinuncia di sostanza, è stato computato quale sostanza mobile o immobile alienata pari a Fr. 151'485.-.

Infine, la Cassa ha confermato che la diaria in casa anziani computabile è di Fr. 75. sia per il 2011 sia per l'anno 2012.

1.4. Il 27 dicembre 2012 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato ricorso al Tribunale contro la decisione su opposizione e ha chiesto di annullarla.

La ricorrente ha confermato integralmente le censure esposte con l'opposizione e ha evidenziato che la Cassa si è fondata sul presupposto errato di una rinuncia di sostanza, quando invece l'assicurata non ne era proprietaria ma solo usufruttuaria e quindi non ne poteva disporre dal profilo del diritto civile. Infatti, con la morte del marito avvenuta nel 1990 l'assicurata, per volontà del de cujus, è diventata usufruttuaria generale ex art. 473 CC di tutta la sostanza lasciatale dal marito, mentre i due figli erano i nudi proprietari dei beni ereditati. Questi beni consistevano nella proprietà immobiliare in cui i coniugi vivevano a __________ e nel capitale di Fr. 200'000.- depositato in banca. Gli eredi hanno a suo tempo convenuto che la mamma, usufruttuaria di questa sostanza, prestasse ai figli Fr. 100'000.- ciascuno e che quale contropartita i beneficiari del prestito le versassero degli interessi passivi del 5% (doc. 22), pari a Fr. 5'000.- all'anno a testa.

L'insorgente beneficiava, inoltre, di un diritto d'usufrutto vita natural durante sulla PPP 5239 al fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________ iscritto il 14 giugno 1991 (doc. 45), che è stato poi cancellato il 1° febbraio 2012 (doc. 16) quando la comunione ereditaria composta dei due figli, che deteneva in nuda proprietà la citata proprietà per piani, è stata sciolta e la figlia è diventata proprietaria assoluta dell'appartamento.

A questo proposito, l'assicurata ha osservato che vi ha abitato fino al momento del suo definitivo trasferimento in casa anziani, mentre i Fr. 200'000.- prestati ai figli sono sempre stati indicati nelle dichiarazioni d'imposta quale prestito a favore dei figli, con un reddito complessivo ricavato di Fr. 10'000.- annui.

In qualità di usufruttuaria, l'interessata non poteva consumare questo capitale, ma solo metterlo a frutto ed utilizzarne i suoi utili, ciò che ha fatto prestandolo ai figli e ricavandone Fr. 5'000.- da ciascuno, fino al momento in cui ha rinunciato a questo prestito contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria ed al suo ricovero in casa anziani. Di conseguenza, la rinuncia, nel 2012, a recuperare il prestito fatto ai figli, non va intesa come una donazione ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, poiché la ricorrente, a suo tempo, non si era privata realmente di questi soldi avendone soltanto il diritto di disporne grazie all'usufrutto. Di rinuncia, semmai, si può parlare del reddito sul capitale, ossia sugli interessi del 5%.

Lo stesso ragionamento va fatto per l'usufrutto sull'appartamento a cui l'insorgente ha rinunciato quando è entrata in casa anziani, dove questa sostanza non le è più fiscalmente imponibile, ma non si tratta di sostanza a cui ha rinunciato, ma solo di proventi a cui ha rinunciato, però soltanto nella misura del saldo risultante tra il valore locativo di Fr. 13'030.- dedotti i costi di manutenzione di Fr. 4'833.- e gli interessi ipotecari di Fr. 3'258.-.

In conclusione, dal suo fabbisogno dovrebbero essere eliminate le voci degli interessi ipotecari (Fr. 3'258.-) e delle spese di manutenzione degli immobili (Fr. 4'833.-), per un fabbisogno totale di Fr. 34'599.-. La sostanza sarebbe nulla e dal reddito andrebbe cancellato sia l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 605.-) sia il valore locativo della proprietà secondaria in usufrutto di Fr. 13'030.-, per delle entrate totali di Fr. 27'840.-. L'eccedenza di spese sarebbe di Fr. 6'759.-.

1.5. Con risposta del 16 gennaio 2013 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e ha rilevato che è solo con la decisione su opposizione che ha rivisto il calcolo, poiché la donazione avvenuta nel dicembre 2011 le è stata comunicata soltanto nel settembre 2012. Per quanto concerne il reddito del capitale incassato dalla ricorrente in qualità di usufruttuaria, lo stesso si riferisce ad un periodo per il quale non aveva ancora chiesto le prestazioni complementari e la donazione non era ancora stata eseguita.

Per la Cassa, in assenza di nuovi elementi tali da modificare la decisione impugnata, la stessa va confermata.

La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 21 novembre 2012 dalla Cassa cantonale di compensazione, ha per oggetto unicamente il rifiuto delle prestazioni complementari a RI 1 dal dicembre 2011, stante un'eccedenza di redditi di Fr. 21'582.-.

La decisione su opposizione si limita a spiegare all'assicurata gli elementi che rientrano nel computo delle sue spese e dei suoi redditi, quantificandoli, per potere determinare il suo diritto alle prestazioni complementari sulla scorta di un nuovo calcolo.

Ne discende che la questione relativa alla determinazione della retta della casa per anziani in cui la ricorrente è degente in modo definitivo dal 23 novembre 2011 non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sugli elementi da prendere in considerazione per dare seguito alla sua richiesta di prestazioni complementari.

Il TCA può quindi pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

2.2. La ricorrente si è lamentata che la Cassa di compensazione, nella sua decisione su opposizione, abbia omesso di entrare nel merito delle censure sollevate con l'opposizione, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto d'essere sentita (doc. I punto B pag. 3 in fine e pag. 4 ab initio).

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1).

In concreto, l'amministrazione non ha effettivamente fornito una risposta dettagliata per ogni censura sollevata con l'opposizione, tuttavia la Cassa si è pronunciata sugli argomenti essenziali sollevati dall'assicurata e ha proposto un nuovo calcolo delle prestazioni complementari. I motivi che hanno inciso sulla reiezione della domanda di prestazioni sono chiari.

In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

Va del resto evidenziato come l'assicurata abbia ancora potuto fare valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente.

Per cui, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.5. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° novembre 2011 (e non dal 1° dicembre 2011 come stabilito dall'amministrazione), dato che la domanda di PC è stata presentata entro sei mesi dalla sua ammissione, il 23 novembre 2011 (doc. 14), nella casa per anziani __________ di __________ e quindi il suo diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in questo istituto (art. 12 cpv. 2 LPC).

Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 200'000.- a titolo di averi a risparmio per il mese di dicembre 2011 (doc. 78) e quale rinuncia a sostanza dal 1° gennaio 2012 in poi (doc. 79), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. Con la decisione su opposizione la Cassa ha modificato in Fr. 151'485.- l'importo della sostanza alienata siccome limitata alla metà dei beni del coniuge deceduto, considerandola una donazione.

L'insorgente, invece, si è lamentata che le sia stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che, essendone solo usufruttuaria, non poteva rinunciare a qualcosa di cui non era proprietaria. La presenza, nelle sue tassazioni, di questa somma, è dovuta al fatto che la sostanza viene imposta nella partita fiscale dell'usufruttuaria giusta l'art. 40 LT.

Di conseguenza, la rinuncia alla restituzione di somme cedute ai figli, avvenuto il 31 dicembre 2011 (doc. 56), non va qualificato come una donazione visto che la ricorrente non si è privata di una parte di sostanza di cui poteva disporre, ma quale correzione della qualifica giuridica errata di quell'elemento patrimoniale comunque a lei fiscalmente imponibile quale usufruttuaria. Stando al gravame la signora RI 1, semmai, ha rinunciato ai frutti che questo capitale le garantiva annualmente.

Per quanto concerne l'usufrutto sull'abitazione primaria, essa vi ha rinunciato quando è stata ricoverata in casa anziani per non dovere più pagare gli oneri di manutenzione ed ipotecari. Il reddito di questo bene immobile, dedotti i costi di manutenzione e gli interessi ipotecari, va riportato nei suoi redditi.

Come indicato, la Cassa ha rivisto il calcolo quo al solo parametro della sostanza computabile alla ricorrente, diminuendola. Quanto ai redditi del capitale prestato che l'insorgente ha incassato quale usufruttuaria, tale importo è riferito ad un periodo antecedente la richiesta di PC.

2.6. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

2.7. Con il ricorso l'assicurata ha contestato il principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti d'usufrutto costituiti su della sostanza mobile ed immobile nell'ambito della successione ereditaria del marito iscritti a RF nel 1991, di cui, però, nel 2012 è stata chiesta la cancellazione al competente Ufficio Registri.

__________ è deceduto il 5 dicembre 1990 e, in virtù del suo testamento olografo del 30 luglio 1979 (doc. 74), la moglie RI 1 è diventata erede di tutto il suo patrimonio secondo l'art. 473 CC.

Nel certificato ereditario del 12 marzo 1991 (doc. 75) il segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha in effetti dichiarato che gli unici eredi della successione relitta da __________ erano i figli __________ e __________, mentre la moglie, ricorrente, ne era usufruttuaria generale.

In conseguenza di ciò, il 14 giugno 1991 (doc. 45) è stata iscritta a registro fondiario una mutazione, ovvero la proprietà della PPP 5239 al fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________ appartenente a __________ è passata alla comunione ereditaria composta dei due summenzionati figli e la vedova ne è divenuta usufruttuaria.

Il 1° maggio 1993 (doc. 22) la ricorrente ha concesso un prestito di Fr. 100'000.- con interessi del 5% alla figlia __________.

Il 23 novembre 2011 (doc. 46) l'assicurata è stata ricoverata in modo definitivo presso la Residenza __________ di __________ e poiché quindi non avrebbe più utilizzato l'appartamento su cui aveva un diritto d'usufrutto che comportava l'assunzione degli oneri ipotecari e delle spese di manutenzione, il 28 gennaio 2012 ha rinunciato a questo diritto facendolo cancellare a RF.

Contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria a seguito del quale la figlia dell'insorgente è diventata proprietaria assoluta della PPP, il 1° febbraio 2012 (doc. 16) è infatti stata eseguita la cancellazione della servitù personale costituita a favore della ricorrente vent'anni prima.

In precedenza, il 31 dicembre 2011 (doc. 56) l'assicurata ha donato Fr. 100'000.- a ciascun figlio, ciò che ha comportato che per tale operazione l'Ufficio delle imposte di successione e donazione è intervenuto con decisione dell'11 maggio 2012 (docc. 54 e 55).

La notifica di tassazione IC 2009 del 7 dicembre 2011 (doc. 72) dell'assicurata ha stabilito che il reddito da titoli e capitali era di Fr. 10'356.-, che il valore locativo ammontava a Fr. 13'030.-, le spese di manutenzione degli immobili a Fr. 3'258.-, gli interessi passivi privati a Fr. 3'622.-, i titoli e i capitali a Fr. 234'414.-, la sostanza immobiliare era di Fr. 196'594.- e i debiti da comunioni ereditarie ammontavano a Fr. 248'792.-.

Nella notifica di tassazione IC 2010 di pari data (doc. 67), il reddito da titoli è rimasto pressoché immutato, così pure il valore locativo, le spese di manutenzione, i titoli e capitali ed i debiti, mentre gli interessi passivi sono aumentati a Fr. 4'833.-.

Dalla dichiarazione d'imposta IC 2011 di RI 1 (docc. 58-63), risulta che i titoli e capitali ammontano ancora a poco più di Fr. 10'000.-, che le spese di manutenzione e gli interessi passivi sono inesistenti così pure il valore locativo e la sostanza immobiliare con il relativo debito. Queste ultime cifre sono invece state dichiarate dalla figlia __________ e dal suo coniuge (doc. 57).

2.8. L'art. 473 CC cui ha fatto riferimento il marito della ricorrente nel suo testamento nel 1979, prevedeva a quel momento, al capoverso 1 che, mediante disposizione a causa di morte, il disponente poteva lasciare al coniuge superstite, in concorso con i figli comuni e con quelli non comuni concepiti durante il matrimonio (dal 1° marzo 2002, il riferimento ai figli non comuni è stato eliminato dal testo di legge) l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi. Il capoverso 2, fino al 28 febbraio 2002, recitava che questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Dal 1° marzo 2002 esso è stato completato con la frase: "Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.".

Come visto, quindi, la ricorrente ha ottenuto l'usufrutto dei beni successori del defunto marito a valere quale legittima e nel 1991 ha provveduto ad iscrivere tale servitù personale sulla PPP 5239 del fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________.

Infatti, giusta l'art. 745 CC,

" 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria, disposizione.".

Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:

" 1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.

2 Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà.".

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro, esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).

L'usufrutto è una servitù personale, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758 CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).

Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della servitù (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).

Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi. Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).

2.9. Dagli atti si desume che, la ricorrente, secondo la volontà del marito, è diventata usufruttuaria di tutto il patrimonio in virtù dell'art. 473 CC. Essa è entrata in possesso - senza però acquisirne la proprietà e quindi non potendo liberamente disporne - dell'appartamento di __________ e degli averi in banca. In qualità di usufruttuaria, l'assicurata poteva beneficiare dei frutti del capitale. In altre parole, l'assicurata poteva utilizzare la proprietà immobiliare - che ha costituito la sua abitazione primaria fino a quando è stata ricoverata in casa per anziani - ed i redditi della sostanza mobile o cederne l'uso.

In effetti, l'assicurata ha dato in uso ai due figli la somma di cui aveva ottenuto l'usufrutto, operazione fiscalmente qualificata quale prestito.

Quale contropartita, i debitori hanno versato alla mamma degli interessi annui del 5%, pari a Fr. 5'000.- ciascuno. Infatti, i redditi dell'assicurata sono stati accreditati con la somma di Fr. 10'000.- ogni anno (cfr. le notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010, come pure i due giustificativi di cassa di accredito di Fr. 2'500.- ciascuno per l'anno 2011, doc. 23).

In seguito, le servitù personali di cui era beneficiaria la ricorrente sia sulla somma di Fr. 200'000.- sia sulla proprietà per piani sono state cancellate nel 2011, quando essa ha concesso ad ogni figlio l'importo di Fr. 100'000.-, rispettivamente nel 2012, quando la relativa iscrizione è stata cancellata dal registro fondiario. Ciò significa, quindi, che l'assicurata ha rinunciato, senza esserne giuridicamente obbligata e senza una controprestazione adeguata giusta la giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su questi beni mobili ed immobili valido sua vita natural durante.

2.10. Per quanto concerne il periodo dal 1° al 31 dicembre 2011 (in realtà, dal 1° novembre al 31 dicembre 2011), la Cassa ha computato all'assicurata quali averi a risparmio l'ammontare di Fr. 200'000.-.

In effetti, le notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010 della ricorrente indicano dei titoli e capitali di oltre Fr. 230'000.-. Questa somma comprende i capitali in usufrutto del 1991.

Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare come l'usufrutto nel diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a quella del diritto civile (STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011 consid. 5; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011 consid. 13).

L'autorità fiscale computa all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul quale egli ha questo diritto reale (art. 40 LT). Diversamente fanno le norme relative alle prestazioni complementari secondo cui all'usufruttuario non viene computato il valore della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid. 6a = Pratique 1997 VSI pag.138; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag. 530).

Da quanto precede discende dunque che nessuna sostanza - né mobile né immobile - può essere computata all'insorgente per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2011, essendo essa gravata da un diritto di usufrutto.

Di conseguenza, la posta relativa alla sostanza (Fr. 200'000.-) deve essere cancellata dal foglio di calcolo sia quale patrimonio sia quale sostanza computabile nei redditi.

Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC va invece inserito nei redditi computabili l'importo di Fr. 10'000.- che l'assicurata ha ricevuto dai figli anche per l'anno 2011 (doc. 23) a titolo di interessi, trattandosi del reddito della sostanza su cui aveva l'usufrutto fino al 31 gennaio 2012.

Per lo stesso motivo, nei redditi dell'assicurata è a giusta ragione che è stato inserito l'importo di Fr. 13'030.-, corrispondente al valore dell'usufrutto sull'appartamento calcolato in virtù dell'art. 12 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.8), ovvero questa cifra è stata ripresa dalle notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010 agli atti come previsto dall'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

2.11. Leggermente diversa è invece la situazione giuridica della ricorrente per il periodo successivo, oggetto della seconda decisione formale e portante dal 1° gennaio 2012 in poi.

Da un lato, con effetto al 31 dicembre 2011, la ricorrente ha rinunciato agli interessi sul capitale ceduto ai figli.

Dal 1° febbraio 2012 poi la ricorrente ha cancellato il suo diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile.

Ciò ha avuto effetto sui redditi della sostanza mobile ed immobile.

Va infatti ritenuta la rinuncia a redditi di Fr. 10'000.- quali interessi sui danari che la Cassa non ha inserito nel foglio di calcolo.

Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia di sostanza da parte sua nei confronti dei figli ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Ne discende che la posta relativa alla rinuncia di sostanza - inizialmente di Fr. 200'000.-, ma con la decisione impugnata fissata in Fr. 151'485.- - deve dunque essere cancellata dalla sostanza rispettivamente dai redditi unitamente all'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 800.- nella decisione formale rispettivamente la somma di Fr. 605.- nella decisione su opposizione).

Nei redditi computabili va inserito invece l'ammontare di Fr. 10'000.- a cui l'assicurata ha rinunciato dal 1° gennaio 2012.

2.12. Per quanto concerne il bene immobile su cui l'insorgente aveva un diritto d'usufrutto, va ricordato che con istanza del 30 gennaio 2012 (doc. 16), contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria proprietaria del foglio PPP 5239 sul fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________, iscritta a registro fondiario il 1° febbraio 2012, la servitù personale di cui era beneficiaria la ricorrente su questo fondo è stata cancellata.

La rinuncia dell'assicurata al diritto d'usufrutto sul bene immobile in cui viveva fino a quando si è ricoverata in modo definitivo in casa per anziani costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Come già esposto da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici nella STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, la rinuncia ad un usufrutto senza obbligo giuridico né senza controprestazione equivalente costituisce un'alienazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, colui che l'aliena senza controprestazione adeguata non deve vedersi imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va ammesso dunque, parallelamente, in applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno su questo valore capitalizzato (STFA P 34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6).

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001).

La valutazione giuridica della rinuncia in materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC).

È proprio questo principio che sarebbe violato se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale) nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.

In merito al computo della rinuncia ad un usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30 marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).

Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro Fondiario e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui avviene questa rinuncia.

Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento corrisponde al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece essere presa in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel caso il figlio e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto conforme al mercato ("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins aufzurechnen"), e non una pigione di favore trattandosi di parenti (RCC 1989 pag. 506).

Da ciò si desume che se l'usufruttuario abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore locativo fittizio giusta l'art. 12 OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).

Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche senza rinunciare al diritto d'usufrutto non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Se, per contro, l'usufruttuario non abita nell'immobile su cui detiene il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4 (citando la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989), che determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem marktkonformen Mietzins").

In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla Cassa, sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata, che dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini all'effettivo valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero. La tesi dell'autorità di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi principi in caso di alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve determinare il canone di locazione conformemente alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5% del valore venale (STFA P 33/05 consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009, pag. 172).

Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.

Per quanto concerne il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P 24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del 29 aprile 1988 consid. 4c).

Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome quella soluzione avrebbe condotto ad una disuguaglianza di trattamento tra colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe preso in considerazione.

Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale federale si è riferito a Jöhl, il quale, sulla propria affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di sostanza, alla quale si è rinunciato, che si tenga conto di un importo derivante da un'ipotetica sostanza nella forma di un deposito a risparmio presso una banca (SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785, N. 212), alla relativa nota 741 (pag. 1786) ha criticato la STFA P 58/00, osservando: "Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet diese Praxis nicht konsequent an. Es hat in einem Urteil vom 18. Juni 2003 (P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem hypothetischen Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft resultierte, auf den Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw. 5.3). Gleichzeitig hat es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung an einer Liegenschaft als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung (Mietwert abzüglich Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen) berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4). Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der Nutzniessung ermittelt und gestützt darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses für Spareinlagen ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung für diese Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist (Eigentum bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der Ertrag resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.".

Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25% nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T 12.3.2).

A proposito della rinuncia a redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una prestazione sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato che va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del reddito effettivamente ottenibile.

L'ammontare della rinuncia dei redditi corrisponde all'ipotetico provento da interessi ("Die Höhe des Verzichts auf Einkünfte entspricht dem hypothetischen Zinsertrag."). Per determinare l'ipotetico provento da interessi, gli autori rinviano al metodo già utilizzato per stabilire l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e quindi al tasso medio dei depositi a risparmio.

La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera - la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni di cassa fissato sul valore commerciale dell'immobile.

2.13. Occorre ora determinare l'ammontare del reddito immobiliare cui la ricorrente ha rinunciato.

Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessata Fr. 13'030.- a titolo di ricavo da usufrutto, importo che ha estratto dalle notifiche di tassazione IC 2009 (doc. 72) e IC 2010 (doc. 67) dell'assicurata. In tal modo, l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi sul valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente. Questo procedere non è corretto.

È certo che al momento della cancellazione del suo diritto di usufrutto sul foglio PPP 5239 del fondo n. 1620 RFD di __________, Sezione __________, il 1° febbraio 2012 la ricorrente viveva già in casa per anziani e non più nell'abitazione coniugale, che ha lasciato definitivamente il 23 novembre 2011 (doc. 46).

Siccome l'assicurata usufruttuaria non abitava dunque nel citato immobile su cui deteneva il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito ipotetico da computare giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore locativo (STCA 33.2012.7 consid. 2.10).

Non va neppure ritenuto il valore di reddito di mercato del diritto d'usufrutto a cui la ricorrente ha rinunciato, come questo TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4), basandosi sulla STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Va invece fatto riferimento alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF 8C_68/2008), come già ritenuto nella STCA 33.2012.7 (consid. 2.10) emanata in un caso riguardante la rinuncia, nel maggio 2005, ad un diritto d'usufrutto su un immobile, costituito nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile da parte dei figli, nudi proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito dall'usufrutto sul prodotto della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.

Il Tribunale federale ha ritenuto che per determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse considerare il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre ritenuto che questi interessi venissero calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare, anziché sul tasso medio dei depositi a risparmio come nel caso di alienazione di sostanza.

2.14. Visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati alla Cassa per una nuova decisione, in particolare per ricalcolare il reddito cui la ricorrente ha rinunciato conformemente a quanto disposto dal Tribunale federale nella sentenza 8C_68/2008 al considerando 4.2.3.

Pertanto, dopo avere individuato il tasso d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido nel 2011 (per un estratto dell'Annuario statistico della Svizzera aggiornato al 2011, T 12.3.2, vedi sito dell'Ufficio federale della statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/12/03/blank/kennzahlen/zinssaetze__bankeinlagen__hypotheken_.html), visto che la prestazione complementare è chiesta dal gennaio 2012 (dal 1° novembre 2011, come visto, la situazione è differente), come per la determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche per stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato l'amministrazione dovrà basarsi sul valore venale del bene immobile sul quale gravava l'usufrutto a cui la ricorrente ha rinunciato il 28 gennaio 2012/1° febbraio 2012.

Spetta dunque alla Cassa di compensazione stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della proprietà in esame.

Per verificare se c'è una controprestazione adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia, occorre riferirsi ai valori al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182 consid. 4b; STF 9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.2; STF P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a; STCA 33.2012.7).

In concreto, ciò significa che la sostanza va valutata al momento della cancellazione del diritto d'usufrutto sul fondo.

L'importo risultante dagli interessi medi per le obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale dell'immobile (stato 2012) sarà quindi inserito nei redditi computabili della ricorrente invece dei Fr. 13'030.- ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione.

Vincente in causa e patrocinata da un legale, la ricorrente ha diritto a delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti secondo quanto indicato.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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