Raccomandata
Incarto n. 33.2012.11
TB
Lugano 30 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1965, il 20 ottobre 2011 (doc. 18-25) ha postulato le prestazioni complementari all'AI, dato che con decisione dell'8 ottobre 2011 (doc. 9) l'Ufficio assicurazione invalidità gli ha accordato una rendita ordinaria semplice dal 1° marzo 2010, stante un grado di invalidità del 53%.
Raccolta la necessaria documentazione (doc. 27) e fatto esperire all'Ufficio stima la valutazione dei fondi detenuti dall'assicurato (doc. 35 e 39), la Cassa cantonale di compensazione ha calcolato le prestazioni complementari di sua spettanza.
B. Con tre distinte decisioni, tutte emanate il 2 marzo 2012, la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurato le PC dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010 (doc. 52) nella misura del pagamento del premio di cassa malati, per l'anno 2011 (doc. 56) attribuendogli una prestazione di Fr. 147.- al mese e di Fr. 166.- dal 1° gennaio 2012 (doc. 60). Questi importi non sono stati però versati all'assicurato, bensì all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dal 1° marzo 2010 al 29 febbraio 2012 (doc. 47) ha versato a RI 1 delle prestazioni assistenziali.
C. L'opposizione dell'assicurato contro la valutazione al valore commerciale dei suoi immobili (doc. 61) ha dato luogo ad una rivalutazione degli stessi da parte dell'Ufficio stima (doc. 62), che si è riconfermato nelle precedenti valutazioni peritali (doc. 65).
Pertanto, con decisione su opposizione del 12 giugno 2012 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'interessato, precisando di avere accertato una donazione immobiliare quando nel 2005, alla morte del padre, egli ha rinunciato alla sua spettanza ereditaria (1/4) cedendola alla madre. Trattandosi di fondi non utilizzati quale abitazione, la Cassa ha proceduto all'accertamento del valore commerciale tramite l'Ufficio stima, il quale, anche dopo le lamentele dell'opponente, ha confermato la sua prima valutazione.
D. Con ricorso del 17 giugno 2012 (doc. I) RI 1 ha fatto presente di essere malato da 10 anni e di ricevere soltanto l'importo di Fr. 1'067.- a titolo di rendita AI e di prestazioni complementari, somma che non gli basta per vivere. Il ricorrente ha sempre pagato i contributi ed ora che ha bisogno dell'aiuto statale non ha ottenuto un granché. Chiede dunque una rivalutazione.
E. Nella risposta di causa del 26 giugno 2012 (doc. III) la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su opposizione, non rilevando elementi ricorsuali suscettibili di modificarla.
F. Il 10 luglio 2012 (doc. V) il ricorrente, assistito dall'avv. RA 1, ha precisato le sue argomentazioni. Egli ha contestato il computo, nelle sue entrate, del reddito non privilegiato concernente il consumo della sostanza, e meglio, quindi, il valore attribuito alla sua proprietà fondiaria e l'inserimento, nella sostanza, di una presunta sostanza alienata.
L'insorgente ha osservato che il bene immobile di sua proprietà è un fondo agricolo, quindi per il calcolo delle PC deve essere considerato solo il valore di reddito di Fr. 39'700.- o, se del caso, il limite di aggravio stabilito in Fr. 53'595.- (doc. B2).
Per quanto concerne il computo della sostanza alienata, a suo dire, invece, non deve essere conteggiato alcun importo, dato che con il contratto di cessione del 29 novembre 2006 (doc. B3) della sua ragione ereditaria egli non ha rinunciato a sostanza ereditaria né ha donato della sostanza. L'assicurato si è infatti limitato a cedere alla madre la sua quota ereditaria quale compensazione per gli anticipi ereditari ricevuti sotto forma di aiuti finanziari. Pertanto, non v'è stata alcuna rinuncia di sostanza, ma solo una cessione dietro controprestazione, tuttavia già ricevuta.
Di conseguenza, la sostanza del ricorrente va ritenuta al massimo in Fr. 3'595.- (Fr. 53'595.- - Fr. 50'000.- [debito ipotecario]) e la prestazione complementare va aumentata di Fr. 13'657.- nel 2010, di Fr. 12'157.- nel 2011 e di Fr. 11'490.- per l'anno 2012.
Il 7 settembre 2012 (doc. IX) la Cassa si è riconfermata nella sua decisione su opposizione e nella risposta di causa.
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
19 050 franchi per le persone sole,
28 575 franchi per i coniugi,
9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
Il ricorrente ha infatti contestato la valutazione, eccessiva, della sua proprietà fondiaria ritenuta dalla Cassa di compensazione che, a suo dire, deve quindi essere eliminata dai redditi non privilegiati sotto forma di consumo di sostanza.
Inoltre, l'insorgente si è lamentato che gli sia stata conteggiata della sostanza alienata, mentre ciò non è corretto, dato che con la sottoscrizione del contratto di cessione della sua spettanza ereditaria del 2006 egli non ha né rinunciato né donato la sua quota di sostanza ereditaria, ma si è limitato a cedere alla madre questa spettanza quale controprestazione per gli anticipi ereditari ricevuti sotto forma di aiuti finanziari.
Il 29 novembre 2006 (doc. B3) RI 1 e la mamma hanno sottoscritto un contratto di cessione di ragione ereditaria, facendolo iscrivere a Registro Fondiario il 1° dicembre 2006. Questo contratto prevedeva che "Il signor RI 1, in relazione a tutti gli anticipi ereditari sottoforma di aiuti finanziari avuti dalla madre signora __________, dichiara di cedere alla madre la sua ragione ereditaria di ¼ (un quarto) della eredità del defunto padre signor __________. Con questa cessione il signor RI 1 esce dalla Comunione Ereditaria, mentre la signora __________ avrà complessivamente una ragione ereditaria di ¾ (tre quarti)".
Da allora, i tre summenzionati fondi appartengono alla Comunione Ereditaria formata dalla mamma e dalla sorella del ricorrente.
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR 2006 EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Al riguardo, il Tribunale rileva che, conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale anche per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto matrimoniale (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182 consid. 4a; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).
Nel caso di specie, il contratto di cessione di ragione ereditaria configura una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Nel medesimo contratto, le parti hanno però specificato che tale cessione è avvenuta in contropartita di tutti gli anticipi ereditari che l'assicurato ha ricevuto dalla madre quali aiuti finanziari.
Per determinare se, come tale, la predetta rinuncia di sostanza debba essere fatta rientrare nei beni dell'assicurato, occorre stabilire se vi sia stata o no una controprestazione adeguata.
Dagli atti non risulta, però, a quanto ammonterebbero gli aiuti finanziari che la mamma del ricorrente gli avrebbe versato negli anni scorsi a titolo di anticipi ereditari.
Vero è, d'altronde, che l'interessato nemmeno ha fornito al Tribunale informazioni più precise e/o pezze giustificative, malgrado egli sostenga questa tesi.
Orbene, prima di capitalizzare questa (presunta) controprestazione secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 122 V 394; DTF 120 V 186 consid. 4e; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005 consid. 1.2; SVR 2000 EL Nr. 1), occorre stabilire l'importo complessivo che l'assicurato ha effettivamente ricevuto dalla mamma come anticipo ereditario.
Per questo motivo, gli atti vanno rinviati all'amministrazione, affinché essa proceda con questa verifica raccogliendo i documenti giustificativi comprovanti il versamento di denaro da parte della mamma al figlio fino al momento in cui vi è stata la rinuncia della quota ereditaria del ricorrente. Va infatti ricordato che, per analogia con la giurisprudenza sull'onere della prova che spetta all'assicurato per stabilire la sorte della sostanza di cui non dispone più (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012; STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010; DTF 131 V 329; DTF 121 V 204; DTF 115 V 352 = RCC 1990 pag. 371), soltanto gli importi documentati possono essere ritenuti quale controprestazione e così capitalizzati.
Di conseguenza, in assenza di prove, la Cassa dovrà operare come ha effettuato nel foglio di calcolo ad uso interno (doc. 49), ossia considerando come importo di partenza solo il valore della sostanza alienata e nessuna controprestazione da capitalizzare.
A questo proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per la determinazione del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI (l'amministrazione ha però erroneamente indicato che tale valutazione doveva avvenire in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre, come più volte già indicato in precedenti giudizi, in caso di rinuncia di sostanza queste perizie devono essere effettuate secondo l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI).
Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
Senza entrare nel dettaglio del calcolo della Cassa, siccome non necessario, si rammenta qui che il ricorrente, come indicato nel noto contratto di cessione, ha rinunciato nel 2006 ad una quota parte ideale di un quarto in qualità di coerede della comunione ereditaria fu __________. Di conseguenza, egli ha rinunciato ad una quota parte di proprietà di un quarto delle tre particelle e non a questi mappali per intero, dato che, peraltro, egli ne deteneva soltanto, idealmente, proprio un quarto.
Pertanto, la somma dei valori venali dei fondi stabiliti dall'Ufficio stima deve essere riportata sulla sola quota parte spettante all'assicurato e quindi va divisa per quattro.
Alla stessa stregua, anche i debiti ipotecari gravanti in precedenza i tre fondi devono essere addebitati al ricorrente soltanto nella misura della rinuncia della sua spettanza ereditaria di ¼.
La Cassa dovrà dunque rivedere questi valori ed emettere una nuova decisione tenuto conto, come visto, se del caso, anche del valore della controprestazione ricevuta dall'assicurato.
Il TCA osserva che, anche in tal caso, l'amministrazione ha dato mandato il 15 novembre 2011 (doc. 35) all'Ufficio stima di valutare questo fondo al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e che la perizia del 21 dicembre 2011 (doc. 36) l'ha stabilito in Fr. 100'000.- per l'anno 2011.
Questo valore è corretto. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, trattandosi di un fondo non adibito ad abitazione primaria, deve essere applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
I valori suggeriti dal ricorrente non vanno sicuramente ritenuti, avendo essi tutt'altro significato e quindi esulando da quanto prescrive la legge (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il valore di reddito indicato, infatti, oltre ad essere datato in quanto si riferisce all'anno 2000, costituisce il reddito che la Sezione dell'agricoltura attribuisce ad un fondo agricolo nell'ambito dell'attività agricola e pastorizia che vi è esercitata secondo specifici criteri. Ora, però, visto che è da tempo malato ed anche invalido, l'assicurato non vi pratica più queste particolari attività.
Con il limite di aggravio si intende invece l'importo massimo con il quale un fondo agricolo può essere ipotecato.
La censura dell'insorgente deve dunque essere manifestamente respinta ed il valore venale considerato dalla Cassa confermato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché esegua gli accertamenti indicati e successivamente ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, tenendo conto di un quarto del valore venale dei tre fondi a cui ha rinunciato nel 2006 e di un quarto anche dei debiti gravanti gli stessi beni immobili, oltre all'eventuale capitalizzazione della controprestazione ricevuta dalla mamma.
Con la presentazione delle nuove prove, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc. I).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 10 gennaio 2011, 33.2010.13; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009, 32.2008.115).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché esegua gli accertamenti indicati e si pronunci nuovamente sul diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° marzo 2010.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti