Raccomandata
Incarto n. 33.2012.10
TB
Lugano 23 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1948 e vedova dal 5 maggio 2011, il 28 giugno 2011 (doc. 8) ha richiesto una prestazione complementare, che le è stata concessa con decisione del 21 luglio 2011 (doc. 61) limitatamente al pagamento del premio di cassa malati (Fr. 38'284.- [redditi computabili] - Fr. 40'973.- [spese riconosciute]).
B. A seguito della modifica di un elemento di reddito (doc. 65), la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una nuova decisione il 2 settembre 2011 (doc. 71) valida da agosto 2011, indicante un nuovo importo dei redditi computabili, con cui ha nuovamente concesso il pagamento del premio LAMal (Fr. 39'196.- [redditi computabili] - Fr. 40'973.- [spese riconosciute]).
C. Con il compimento dei 64 anni ed il passaggio da beneficiaria di una rendita ordinaria per vedova di Fr. 1'347.- (doc. 52) ad una rendita ordinaria semplice AVS di Fr. 1'660.- (doc. A3), la Cassa ha eseguito un nuovo calcolo e, con decisione del 26 gennaio 2012 (doc. 75), ha rifiutato all'assicurata le prestazioni complementari a far conto dal 1° febbraio 2012, essendo i suoi redditi computabili (Fr. 42'952.-) superiori alle spese riconosciute (Fr. 40'439.-).
D. Il 13 aprile 2012 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 26 gennaio 2012 (doc. 81) dell'assicurata.
Dopo avere fatto valutare dall'Ufficio cantonale di stima (doc. 82) la sostanza che l'interessata ha donato al figlio nel 2008 (doc. 44), la Cassa ha capitalizzato (Fr. 231'822.-) il valore del diritto d'abitazione (Fr. 12'980.-) e ha ricavato una sostanza residua nulla da conteggiare nei redditi computabili (doc. 87).
L'amministrazione ha precisato che nel foglio di calcolo va inserito il controvalore del diritto d'abitazione e non del diritto d'usufrutto e che in tal caso non è ammesso considerare l'onere degli interessi passivi nelle spese riconosciute (N. 3482.13 DPC).
La Cassa ha poi confermato l'importo di Fr. 10'052.- computato quale rendite e pensioni, dato che l'opponente beneficia sia di una rendita vedovile di Fr. 6'524,40 dalla Cassa pensioni del marito, sia di due rendite estere pari a Fr. 3'528.- annui.
E. Con ricorso del 13 maggio 2012 (doc. I) RI 1, rappresentata dall'RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e di riformarla, tenendo conto che dal decesso del marito ella non ha percepito nessuna pensione estera e nessun calcolo del suo nuovo diritto è stato eseguito dopo il 5 maggio 2011. La ricorrente ha quindi chiesto di eliminare l'importo di Fr. 3'528.- dai suoi redditi "sino alla determinazione corretta del diritto alla pensione __________.". In tal caso, avrebbe diritto alle PC, visto che i suoi redditi sono solo costituiti dalla rendita AVS di Fr. 19'920.- (doc. A3) e dalla rendita LPP di Fr. 6'524,40 (doc. A2).
F. Nella risposta del 23 maggio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha confermato la decisione impugnata non avendo la ricorrente prodotto nuovi elementi atti a modificarla. La Cassa ha rilevato sia di avere trasmesso la necessaria documentazione attestante i redditi di cui beneficia l'assicurata, sia che non è stato necessario emettere una nuova decisione recante la dicitura "diritto d'abitazione" anziché "d'usufrutto", essendo identica nel contenuto alla precedente.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
19 050 franchi per le persone sole,
28 575 franchi per i coniugi,
9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
Occorre quindi verificare le poste ritenute dall'amministrazione.
Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata (doc. A4), la Cassa ha computato all'insorgente Fr. 19'920.- di rendita AVS, la somma di Fr. 10'052.- a titolo di altre rendite e pensioni di ogni genere e l'importo di Fr. 12'980.- quale diritto d'usufrutto.
I redditi computabili ammontanti a Fr. 42'952.- sono stati quindi contrapposti alle spese riconosciute di Fr. 40'439.-, considerando il contributo per l'assicurazione malattia di Fr. 4'944.-, le spese di manutenzione dei fabbricati di Fr. 3'245.-, la pigione lorda massima di Fr. 13'200.- ed un fabbisogno vitale di Fr. 19'050.-.
L'eccedenza di reddito di Fr. 2'513.- non ha così permesso di concedere le prestazioni complementari all'assicurata.
In sede di ricorso l'assicurata si è (solo) lamentata del computo di Fr. 3'528.- a titolo di pensione estera, affermando di non ricevere alcun importo a tale titolo essendo ancora in attesa del calcolo del suo nuovo diritto a seguito del decesso del marito.
Il TCA rileva che, in sede di opposizione, l'assicurata aveva pure contestato il mancato inserimento degli interessi passivi nel suo fabbisogno, mentre nel ricorso non ha più sollevato tale censura.
L'insorgente ha contestato la somma di Fr. 10'052.- considerata dalla Cassa di compensazione, siccome la rendita pensionistica della previdenza professionale ammonta a Fr. 6'524.- annui e nessuna pensione estera le è stata ancora versata dal momento del decesso del marito. L'assicurata ha quindi chiesto d'eliminare dal calcolo delle PC l'importo di Fr. 3'528.- ritenuto dalla Cassa, che corrisponderebbe a due pensioni __________ (una personale di € 145,18 al mese ed un'altra di __________ sempre di € 145,18).
Il TCA rileva, al riguardo, che dagli atti emerge che il 7 giugno 2011 (doc. 55) l'assicurata ha incassato € 80.- (pari a Fr. 96.-) dall'__________. Non è quindi vero che la stessa non riceve alcunché a titolo di pensione estera.
Spetta tuttavia alla Cassa cantonale di compensazione stabilire con esattezza se l'importo di € 145,18 che è stato concesso alla ricorrente con decisione del 19 luglio 2011 abbia attinenza con i citati € 80.- incassati dall'assicurata.
Inoltre, va determinato se questo ammontare le spetti a buon diritto effettivamente due volte come ritenuto dalla Cassa in virtù dei due distinti diritti pensionistici esteri (doc. 64: pensione __________ e doc. 68: pensione di __________) o se si tratti dello stesso diritto che, semmai, va percepito una sola volta.
Già solo per questo motivo, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché esegua le verifiche indicate e si pronunci nuovamente sul diritto dell'assicurata alle PC.
La Cassa verificherà dunque anche questo aspetto.
Il figlio, già comproprietario di una quota di 1/3 sull'abitazione coniugale dei genitori, è così diventato unico proprietario del citato fondo n. 856, mentre la sua quota sul mappale n. 501, in precedenza di 2/195, è ora di 6/195 (docc. 19-41).
Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR 2006 EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Ciò sembra configurare una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Nel medesimo istromento notarile, le parti hanno però concluso a favore della ricorrente (e di suo marito) un contratto costitutivo di diritto d'abitazione, gratuito e vita natural durante, sulla particella n. 856 RFD di __________, mentre sul mappale n. 501 RFD di __________ hanno costituito un diritto d'usufrutto vita natural durante per l'assicurata ed il suo coniuge.
Per determinare se, come tale, la predetta rinuncia di sostanza debba essere fatta rientrare nei beni dell'assicurata, occorre stabilire se vi sia stata o no una controprestazione adeguata.
In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 122 V 394; DTF 120 V 186 consid. 4e; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005 consid. 1.2; SVR 2000 EL Nr. 1).
Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per la determinazione del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/A (l'amministrazione ha però erroneamente indicato che tale valutazione doveva avvenire in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre, come più volte già indicato in precedenti giudizi, in caso di rinuncia di sostanza queste perizie devono essere effettuate secondo l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI).
Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
L'assicurata non ha contestato queste valutazioni né tanto meno, quindi, si è lamentata del computo della metà della loro somma ([Fr. 520'000.- + Fr. 50'000.-] : 2) utilizzata dall'amministrazione per determinare la sostanza residua (nulla) da computare nella sua sostanza dopo avere capitalizzato (Fr. 231'822,80) il diritto d'abitazione (Fr. 12'980.-) ottenuto su detti fondi (doc. 87) tramite la tabella n. 1 delle Tavole di Stauffer/Schaetzle (doc. 86).
Il fondo n. 501 RFD di __________ è stato peritato in Fr. 50'000.- con riferimento alla quota di 6/195, ma questa quota corrisponde al totale delle quote detenute, dopo la donazione del 2008, dal figlio dell'assicurata, mentre oggetto del contendere è solo la quota di comproprietà di 2/195 dell'interessata prima del 2008.
L'importo stabilito dall'Ufficio stima va quindi riportato su 2/195.
Pertanto, in virtù del principio secondo cui la valutazione della prestazione e della controprestazione avviene in base ai medesimi presupposti, allo stesso modo il diritto d'abitazione costituito su un fondo deve essere ritenuto non più al valore (fiscale) locativo ("steuerlichen Eigenmietwert"), bensì al valore di mercato ("Marktmietwert") (STFA P 80/99, consid. 3b/aa: "(…) Nach dem novellierten Art. 17 Abs. 5 ELV ist das Verzichtsgrundstück zum Verkehrswert anzurechnen. Entsprechend ist für die Bewertung des als Gegenleistung eingeräumten Wohnrechts nicht vom Eigenmietwert, sondern vom Marktmietwert auszugehen, sodass die Bewertung von Leistung und Gegenleistung auf gleicher Grundlage erfolgt (BGE 122 V 398 Erw. 3a)."; citata STFA P 14/05, consid. 2.2; citata STFA P 44/01, consid. 2.4; citata STFA P 1/02, consid. 2b; citata STCA 33.2010.5 del 23 agosto 2010), anche quando si tratta di un diritto d'abitazione oneroso (citata STFA P 49/05, consid. 4.1).
Più concretamente, per stabilire il valore di mercato del diritto d'abitazione e di usufrutto al momento della rinuncia di sostanza ci si deve riferire alla valutazione, al valore venale, che l'Ufficio stima ha eseguito sulle part. n. 856 e 501 RFD di __________.
Le perizie agli atti non sono dettagliate, ma indicano soltanto il valore venale totale del bene immobile, perciò spetta alla Cassa di compensazione, alla quale l'incarto va rinviato, raccogliere questi dati (affitti ipotetici) e poi capitalizzarli.
A questo proposito, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito nel 1991 (STFA non pubblicata del 15 aprile 1991 nella causa D.) che per determinare la capitalizzazione di una controprestazione sotto forma di diritto d'abitazione o d'un usufrutto, si deve fare riferimento alle tabelle edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni e non alle tavole di capitalizzazione secondo Stauffer/Schätzle, Barwerttaffeln (DTF 122 V 394 consid. 4b; DTF 120 V 182 consid. 4e; STFA P 49/05 del 9 giugno 2006, consid. 4.1; citata P 14/05, consid. 1.2; citata P 58/00, consid. 5.1; citata STFA P 80/99, consid. 2a; STFA P 32/92 non pubblicata del 28 luglio 1993; STFA non pubblicata del 23 marzo 1992 nella causa W.; STFA non pubblicata del 6 marzo 1992 nella causa A.).
In presenza di due beneficiari di una controprestazione, la capitalizzazione è calcolata in funzione della vita più lunga, ossia su quella della persona che ha la speranza di vita più lunga, quindi il valore determinante sarà il valore più elevato scaturito dai fattori di conversione applicabili per l'uomo e la donna (DTF 122 V 394 = Pratique VSI 1997 pag. 138; citata STFA P 14/05; citata P 80/99 consid. 2a; citata STFA P 32/92).
Prima di procedere con la capitalizzazione del valore di mercato, occorre partire dall'affitto ipotetico che si potrebbe ottenere con la locazione dell'immobile secondo le regole del mercato, dopo deduzione delle spese che incombono effettivamente al beneficiario delle prestazioni complementari (N. 3483.04 DPC), quindi le spese di manutenzione degli immobili e, se esistenti, pure gli interessi passivi versati annualmente (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; Allegato n. 9.3 pag. 210 DPC).
Va infatti rilevato che, conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale anche per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto matrimoniale (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182 consid. 4a; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).
La Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti sono rinviati per ricalcolare il diritto alla prestazione complementare della ricorrente in virtù delle considerazioni sopra esposte, esaminerà pure l'aspetto dell'eventuale rinuncia della sua quota ereditaria.
Oltre all'eventuale consumo di sostanza che l'amministrazione computerà all'assicurata (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) a dipendenza della sostanza residua che semmai ne risulterà dopo la capitalizzazione secondo le indicazioni fornite, nei suoi redditi computabili andrà anche inserito, se del caso, il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari (STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF 120 V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).
Nei redditi computabili dell'assicurata sono pure da conteggiare le poste relative al valore sia del diritto d'abitazione sulla part. n. 856 RFD di __________, sia del diritto d'usufrutto sulla part. n. 501 RFD di __________ (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende infatti pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione.
Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.
Inoltre, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
A sostegno della sua decisione, la Cassa ha citato il N. 3482.13 DPC, che prevede che quando una persona rinuncia totalmente all'esercizio di un diritto d'abitazione - in particolare se lo stesso è radiato dal Registro Fondiario o nemmeno vi è iscritto -, il suo valore annuo è preso in considerazione quale reddito della sostanza immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo, dopo deduzione dei costi che si è assunto il beneficiario o che avrebbe dovuto assumersi, con il diritto d'abitazione (quali le spese di manutenzione dell'immobile).
Per contro, il N. 3482.12 DPC si riferisce alla rinuncia ad un usufrutto e precisa che il valore annuo da considerare a titolo di reddito della sostanza immobile corrisponde al valore della locazione, dopo deduzione dei costi che l'usufruttuario si è assunto con l'usufrutto, quali gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione degli immobili.
Al riguardo, il TCA rileva che le Direttive citate non sono attinenti alla fattispecie, dato che la ricorrente non ha rinunciato ad un diritto d'usufrutto e/o d'abitazione, bensì ella ha costituito per sé stessa (e suo marito) tali diritti su due fondi che ha donato al figlio.
Non v'è quindi alcun motivo per non procedere, come prassi, al computo sia degli interessi ipotecari sia anche delle spese di manutenzione nelle spese riconosciute dell'assicurata giusta il predetto art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.
In merito alla deduzione di spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, la recente DTF 138 V 17 ricorda che il limite del ricavo lordo dell'immobile vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli interessi ipotecari (cfr. consid. 4.2.1). Inoltre, in caso di persone che vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di un'eventuale riduzione percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la legislazione in materia d'imposta federale diretta (cfr. consid. 4.2.3).
La ricorrente, rappresentata da un sindacato, siccome è vincente in causa ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda come disposto ai considerandi e ricalcoli il diritto alle PC della ricorrente conformandosi alle considerazioni esposte.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti