Raccomandata
Incarto n. 33.2011.8
TB
Lugano 20 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. In vista del compimento dei 64 anni e quindi del passaggio dal diritto alla rendita AI alla rendita AVS, il 2 marzo 2011 (doc. 96) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione con cui ha fissato in Fr. 786.-, dal 1° maggio 2011, il diritto alle prestazioni complementari all'AVS di RI 1, nata nel 1947, già beneficia di prestazioni complementari all'AI.
B. Con decisione su opposizione del 28 aprile 2011 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 9 marzo 2011 (doc. A2) dell'assicurata, confermando integralmente le cifre esposte nel foglio di calcolo (doc. 94) allegato alla decisione.
C. Il 10 maggio 2011 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della citata decisione su opposizione, di assegnarle una prestazione complementare di Fr. 892.- al mese, di sospendere il pagamento del premio LAMal alla sua Cassa malati finché la stessa non le "rimborsi i miei anticipi versati alla __________ (…) e confermi di pagare senza ulteriori obiezioni le fatture per le mie cure" e di assegnarle una prestazione assistenziale di Fr. 892.- qualora non le venga attribuita la prestazione complementare di pari importo.
La ricorrente ha evidenziato che, con le sue entrate attuali, a malapena sopravvive ogni giorno. Ha quindi chiesto di considerare i suoi reali ed indispensabili bisogni per determinare il suo diritto alle PC e quindi di tenere conto, come ha esposto nella sua opposizione, di un fabbisogno mensile minimo di Fr. 3'230.- (Fr. 1'660.- [affitto + spese comuni] + Fr. 50.- [conguaglio spese 2010] + Fr. 900 [colazione/pranzi/cene/bibite]
Infine, l'assicurata ha evidenziato che malgrado l'amministrazione continui a versare il premio LAMal alla sua Cassa malati, questa si rifiuta di pagare le fatture per i suoi ricoveri ospedalieri, per le cure mediche e per le medicine, per cui quando ha bisogno di queste prestazioni le deve pagare direttamente, chiedendo prestiti a terze persone e finora ha anticipato Fr. 10'000.-.
D. Nella risposta del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, osservando che l'atto ricorsuale è simile a quello già introdotto presso questo TCA nel 2010 e che è stato respinto con sentenza del 19 agosto 2010 (33.2010.2). L'amministrazione ha inoltre precisato che le "piccole spese" menzionate dalla ricorrente rientrano nel fabbisogno di base quale persona sola, mentre altre spese del fabbisogno rientrano nelle spese riconosciute dall'art. 10 LPC.
Per quanto concerne la vertenza in essere con la sua Cassa malati, l'amministrazione ha consigliato all'assicurata di rivolgersi all'Ufficio dei contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
Infine, non apportando l'insorgente nuovi elementi tali da modificare la sua decisione, la Cassa si è riconfermata nella stessa.
E. La ricorrente ha rilevato che la Cassa non si è espressa sulle sue denuncie ricorsuali e ha quindi chiesto al TCA di "imporre precise e documentate risposte a quanto da me sollevato e denunciato ed invece di "passare la palla" all'ufficio dei contributi in merito al mio problema CM abbiano a risolverlo loro sospendano in primis il premio mensile che versano, fino al momento in cui la __________ CM farà fronte ai suoi impegni nei miei confronti e riversarmi tutto quanto ho anticipato (quali fatture medici, esami, analisi, medicinali, ecc) in questi ultimi anni." (doc. V).
La Cassa non si è più pronunciata al riguardo (doc. VI), mentre il TCA ha accertato presso la ricorrente sia l'ammontare del canone d'affitto per l'anno 2011, dato che l'assicurata ha indicato essere aumentato, sia se essa continua a convivere con il nipote (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 28 aprile 2011 dalla Cassa di compensazione, porta unicamente sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata dal 1° maggio 2011.
Essa non si pronuncia né sull'eventuale sospensione della copertura assicurativa LAMal dell'interessata da parte della Cassa malati, né sul suo diritto a prestazioni assistenziali e neppure sulla contestazione del calcolo del diritto alla rendita AVS.
Questo Tribunale evidenzia, peraltro, che l'Ufficio delle prestazioni - Servizio delle prestazioni complementari, non è comunque competente al riguardo, perciò non può nemmeno esprimersi su queste problematiche.
Di conseguenza, fintanto che la ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, continuerà a riconoscerle il pagamento del premio di Cassa malati e quindi a versare al suo assicuratore il premio LAMal dovuto, indipendentemente da eventuali sospensioni di prestazioni in essere da parte di quest'ultima, essendo l'Ufficio dei contributi della Cassa di compensazione il solo competente a potersi pronunciare al riguardo.
Pertanto, allo stadio attuale e soprattutto con attinenza alla vertenza relativa alle prestazioni complementari, questo Tribunale non deve pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di obbligare la Cassa di compensazione - Ufficio delle prestazioni - Servizio delle PC, di non versare più alla Cassa malati __________ il premio dovuto per l'assicurazione di base LAMal.
Parimenti, in assenza di una decisione su opposizione portante espressamente su questa questione, il TCA non può qui decidere che se la ricorrente non ha diritto all'importo da lei preteso sotto forma di prestazioni complementari, allora essa ha automaticamente diritto alla medesima somma a titolo di prestazioni assistenziali, come preteso dall'assicurata medesima.
Infine, la contestazione da parte dell'insorgente della decisione del 24 febbraio 2011 della Cassa di compensazione sulla determinazione del diritto alla rendita AVS dell'assicurata, che comunque esula dalla questione qui in oggetto sull'esame del diritto alle PC, per potere essere impugnata davanti a questo Tribunale in virtù dell'art. 56 LPGA doveva dare luogo, anch'essa, ad una decisione su opposizione (art. 52 LPGA), che tuttavia non è giunta a questo Tribunale per essere esaminata.
Il ricorso dell'assicurata deve quindi essere dichiarato irricevibile su queste tre censure, mentre il TCA può entrare nel merito soltanto dell'esame del diritto alle prestazioni complementari, unico oggetto della decisione su opposizione del 28 aprile 2011.
nel merito
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
18 140 franchi per le persone sole,
27 210 franchi per i coniugi,
9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
13 200 franchi per le persone sole,
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Per l'anno 2011, il limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore, oltre alla modifica degli importi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, anche il cpv. 1bis dell'art. 11 LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".
A suo dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC di Fr. 786.- al mese a fronte di Fr. 32'706.- di spese riconosciute e di Fr. 18'624.- di redditi computabili.
L'assicurata ha invece preteso che le sia concessa una prestazione complementare supplementare mensile di Fr. 892.-, derivante dalla differenza fra i suoi redditi di Fr. 2'338.- (Fr. 1'552.- [rendita AVS] + Fr. 786.- [rendita PC]) e le sue spese ammontanti a Fr. 3'230.- (doc. A2). L'interessata si è infatti lamentata che l'amministrazione non ha tenuto conto di una serie di spese che essa ha definito costituenti "il mio fabbisogno minimo per sopravvivere modestamente". Le spese indicate sono le seguenti:
" a) affitto mensile + spese comuni a partire dal 01.01.2011 fr. 1'660.-
(aggiunta aumento applicato __________) "Doc. A" 50.-
b) vitto colazione, pranzo cena + bibite
fr. 30.- gg (minimo necessario) fr. 900.-
NB: peso 45 kg
c) partecipaz. costi medicinali (che assumo giornalmente)
e mediche ca. fr. 50.-
d) costi trasferte (bus, treno) x visite mediche, spese ca. fr. 50.-
e) spese varie minime per:
(indispensabile per la mia salute) ca. fr. 100.-
abbonamento per allacciamento TV fr. 19.-
abbigliamento, scarpe, ecc. ca. fr. 100.-
luce, elettricità ca. fr. 200.-
tasse acqua, fognatura, ecc. ca. fr. 50.-
imprevisti mensili ca. fr. 51.-
TOTALE minimo vitale necessario ca. fr. 3'230.-"
Viste le lamentele della ricorrente, questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.
Per quanto concerne la problematica delle spese (non) riconosciute sollevate dall'assicurata, in quella circostanza il Tribunale aveva spiegato la nozione e lo scopo dei limiti di reddito previsti dalla LPC (cfr. consid. 2.5) ed aveva esaustivamente trattato la questione delle altre spese sopportate dalla ricorrente (cfr. consid. 2.6).
Il TCA osserva inoltre che il limite di reddito per il 2011 per le persone sole (Fr. 19'050.- : 12 mesi = Fr. 1'587,50 al mese) è superiore all'importo del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone Ticino a Fr. 1'200.- al mese per le persone sole.
Stante quanto precede, anche in tale evenienza questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla legislazione vigente. Pertanto, per l'anno 2011 è corretto ritenere che il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone sole non collocate in istituto sia di Fr. 19'050.-. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa cantonale di compensazione nella decisione impugnata.
L'assicurata ha dunque chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte implicitamente nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è sufficiente.
Tuttavia, nel giudizio emanato nel 2010 (33.2010.2, consid. 2.6), questo Tribunale ha già spiegato che a tutto quanto non è possibile fare fronte tramite le voci previste dalla legge all'art. 10 cpv. 2 e cpv. 3 LPC, si deve sopperire tramite il fabbisogno generale vitale di cui all'art. 10 cpv. 1 LPC, essendo esso appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Infatti, occorre qui ribadire che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 4), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht (SBVR), Basilea 1998) non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2011 questo importo ammonta quindi, come visto, a Fr. 19'050.- e rappresenta la somma a cui l'assicurata ha diritto per fare fronte alle altre sue spese personali sopra elencate.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed alla pigione, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.
La legge ha infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (cfr. consid. 3).
Ne consegue che i costi indicati dalla ricorrente non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.
La sua richiesta non può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato per il 2011 in Fr. 19'050.- e le spese (supplementari) da essa menzionate non possono essere inserite nel foglio di calcolo per determinare il suo diritto alle PC.
Infatti, nell'opposizione del 9 marzo 2011, a cui l'assicurata ha fatto riferimento nel suo ricorso, essa ha indicato che, a seguito di un aumento, l'affitto mensile e le spese comuni ammontano, dal 1° gennaio 2011, a Fr. 1'660.-.
L'interessata non ha tuttavia comprovato questo aumento del canone di locazione, perciò il Tribunale l'ha interpellata chiedendole di mostrare la relativa comunicazione del locatore (doc. VII).
Il 16 settembre 2011 (doc. VIII) la ricorrente ha prodotto copia del modulo ufficiale per la notificazione di aumenti di pigione, da cui risulta effettivamente che la pigione netta è passata da Fr. 1'200.- a Fr. 1'250.- al mese. Sono invece rimaste invariate le spese accessorie di Fr. 300.- ed il posteggio di Fr. 110.- (doc. B1).
Per quanto concerne l'indicazione dell'assicurata di avere dovuto sopportare pure un conguaglio di Fr. 600.- per le spese comuni (accessorie) del 2010 - importo poi modificato in Fr. 500.- (doc. VIII) -, va rilevato che il conguaglio, come tale, non può essere posto a carico delle PC.
In effetti, l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede espressamente che non si può tenere conto del pagamento di spese accessorie arretrate ("Non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo"). Tuttavia, qualora, regolarmente, l'assicurata sia tenuto a pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno che ella richieda al locatore un aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Infatti, gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme alla pigione netta, nell'ambito delle spese prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione lorda. Per contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione di pigione lorda (N. 3235.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, edite dall'UFAS).
In concreto, siccome la ricorrente deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili) di Fr. 300.- al suo locatore sotto forma di acconti per le spese accessorie, non è possibile riconoscerle ulteriori spese che ella sostiene - contrattualmente - per abitare nell'appartamento di __________, seppure esse siano effettive e tipicamente accessorie.
D'avviso di questo Tribunale, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente risiede nella modifica contrattuale da parte della conduttrice, con il consenso del locatore, che preveda un adeguamento dell'importo dell'acconto delle spese accessorie (STCA del 17 marzo 2009, 33.2008.10, consid. 8).
In conclusione, la pigione lorda della ricorrente ammonta a Fr. 1'550.- al mese (Fr. 1'250.- [pigione netta] + Fr. 300.- [acconto spese accessorie]), ossia a Fr. 18'600.- all'anno.
Il costo del parcheggio non è invece computabile ai fini delle prestazioni complementari (N. 3235.01 DPC).
In virtù di quanto già esposto nel precedente giudizio (STCA del 19 agosto 2010, 33.2010.2, consid. 2.9), poiché la ricorrente condivide tuttora, come confermato con lo scritto del 16 settembre 2011 (doc. VIII), l'abitazione familiare con il nipote, che però non è incluso nel calcolo delle PC dell'assicurata essendo egli personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC, giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI la pigione annua lorda deve essere computata all'insorgente soltanto in ragione di metà.
Ciò stante, va dunque computata alla ricorrente una pigione lorda di Fr. 9'300.- (Fr. 1'550.- x 12 mesi : 2 persone).
I redditi computabili della ricorrente vanno invece confermati in Fr. 18'624.- (rendita AVS).
In concreto, deducendo dai redditi computabili di Fr. 18'624.- le spese riconosciute ammontanti a Fr. 33'006.-, si ottiene un'eccedenza di spese riconosciute di Fr. 14'382.-, alla quale va però ancora dedotto il contributo fisso di Fr. 4'656.- per l'assicurazione malattia (art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI).
L'insorgente ha così diritto ad una prestazione complementare annua di Fr. 9'726.-, corrispondente a Fr. 811.- mensili.
Gli atti vanno così rinviati all'amministrazione per la resa di una nuova decisione che tenga conto del nuovo importo della pigione lorda e che attribuisca conseguentemente all'assicurata la prestazione complementare mensile che ne deriva.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, alla ricorrente non vanno comunque attribuite delle ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione che tenga conto della modifica della pigione, così come esposto ai considerandi 9-11.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti