Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2011.14
Entscheidungsdatum
25.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2011.14

TB

Lugano 25 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 giugno 2011 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, cittadina __________ nata nel 1929, vedova, nel 1980 è arrivata nel nostro Paese e da subito è stata al beneficio dapprima di un permesso B di dimora, poi C di domicilio, mentre mai di uno statuto di rifugiata (doc. 19). L'assicurata ha vissuto presso il figlio e la nuora, i quali si sono sempre occupati del suo mantenimento (doc. 18), non avendo essa mai svolto un'attività lucrativa in Svizzera.

1.2. Il 27 marzo 2006 (docd. 8-15) l'assicurata, tramite il figlio, ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS.

Con decisione del 14 giugno 2006 (doc. 26), avente effetto dal 1° aprile 2006, la Cassa cantonale di compensazione le ha concesso una prestazione complementare mensile in capitale di Fr. 1'814.-, ritenute delle spese riconosciute di Fr. 26'153.- e dei redditi determinanti nulli.

1.3. Dal 30 maggio 2006 (doc. 27) l'assicurata è degente in modo definitivo presso la casa per anziani medicalizzata __________ di __________.

Pertanto, la decisione del 23 giugno 2006 (doc. 31), esplicante effetto dal 1° giugno 2006, ha ricalcolato il suo diritto alle PC e l'ha fissato in Fr. 2'472.- al mese, oltre al contributo per il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria (Fr. 75.-) direttamente pagato dall'Istituto delle assicurazioni sociali alla Cassa malati.

1.4. Nell'ambito di una revisione delle prestazioni complementari, il 12 marzo 2010 (doc. 50) la Cassa di compensazione ha inviato all'assicurata l'apposito formulario da compilare che il figlio, suo rappresentante, dopo il primo richiamo del 17 settembre 2010 (doc. 48) ha poi prodotto il 27 settembre 2010 (doc. 49).

Da ciò è emerso che l'interessata ha percepito delle indennità giornaliere per cure di lunga durata (doc. 45) e quindi la Cassa ha accertato presso l'assicuratore malattia se l'importo previsto contrattualmente era già stato versato all'assicurata dal 23 dicembre 2008 oppure retroattivamente o pro futuro (doc. 51).

Stante la conferma del 30 settembre 2010 (doc. 55) di __________ che ha versato ad RI 1 Fr. 70.- al giorno dal 30 maggio 2006 per cure a domicilio e di lunga durata, con decisione del 4 ottobre 2010 (doc. 54) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata, fissandolo in Fr. 530.- al mese dall'inizio di ottobre 2010.

1.5. Di conseguenza, l'8 ottobre 2010 (doc. 57) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della somma indebitamente ricevuta tra il 1° giugno 2006 ed il 31 ottobre 2010, determinandola in Fr. 102'926.- (Fr. 131'016.- [PC ricevute] - Fr. 28'090.- [PC di diritto]). Il 4 gennaio 2011 (doc. 59) l'amministrazione ha sollecitato il rimborso, entro 20 giorni, dell'importo percepito in eccesso. Poi, con scritto del 4 aprile 2011 (doc. 61) la Cassa ha chiesto alla debitrice di documentare i movimenti di tutti i suoi conti bancari dal 2006, con particolare riguardo al conto sul quale le sono state versate dall'assicuratore malattia le indennità giornaliere per degenze di lunga durata.

1.6. Con decisione di restituzione del 28 aprile 2011 (doc. 64) la Cassa di compensazione, verificato che dal 30 maggio 2006 l'assicurata ha percepito un'indennità per cure di lunga durata di Fr. 70.- al giorno da parte di __________ e non gliel'ha segnalato violando così gli obblighi d'informazione dell'art. 24 OPC-AVS/AI, ha chiesto il rimborso di Fr. 102'926.- indebitamente percepiti dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.

1.7. L'opposizione formulata il 13 maggio 2011 (doc. 81) dall'avv. RA 1 è stata respinta con decisione su opposizione del 9 giugno 2011 (doc. A).

La Cassa di compensazione ha precisato di avere saputo delle indennità giornaliere per lungo degenti percepite dall'assicurata soltanto con la revisione periodica del diritto alle PC.

Per quanto concerne la circostanza che l'interessata avrebbe informato le altre amministrazioni coinvolte (la casa anziani, la sua cassa malati e l'agenzia comunale AVS) di beneficiare di tale assicurazione d'indennità giornaliera, la Cassa cantonale di compensazione ha osservato che ciò non è però sufficiente ad ammettere il rispetto dell'obbligo d'informazione. Se è vero che l'amministrazione deve tenere conto degli elementi che possono casualmente esserle comunicati da altre amministrazioni non coinvolte nella procedura, tuttavia non è ragionevolmente possibile pretendere da un'amministrazione di massa (la Cassa) di cerziorarsi presso altre amministrazioni, non partecipanti all'erogazione delle PC, dell'esistenza di eventuali altri elementi influenti sul diritto dell'assicurata. Ad ogni buon conto, la Cassa cantonale ha accertato presso l'agenzia comunale AVS che essa non sapeva che l'assicurata beneficiava di un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di lunga degenza (docc. 82 e 83).

Quanto alla domanda di condono, la Cassa si pronuncerà solo dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

1.8. Con ricorso dell'11 luglio 2011 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione.

La ricorrente ha evidenziato di avere sempre vissuto presso ed a carico del figlio, senza mai chiedere allo Stato di aiutarla. In particolare, quando nel 1991 ha compiuto 62 anni, poco pratica del sistema svizzero non si è annunciata all'AVS e così neppure ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari, ma si è sempre appoggiata al figlio. È solo quando nel 2006 ha avuto un ictus che ha saputo di potere comunque chiedere le prestazioni complementari, indicando sia nell'apposito formulario sia per via orale all'agenzia comunale, di avere una polizza assicurativa.

Tuttavia, né il Comune, né la Cassa di compensazione né tanto meno la casa anziani hanno mai chiesto informazioni al riguardo.

Dopo il ricovero del 2006, malgrado la continua sua insistenza, è solamente il 2 maggio 2008 che la ricorrente ha ricevuto dal suo assicuratore malattia la somma di Fr. 44'000.- "con l'indicazione che i soldi erano per lei e che non riguardavano quindi né la casa anziani, né la PC." (doc. I punto 15). Con questi soldi, la ricorrente ha aiutato i nipoti che vivono e studiano negli USA.

È quindi soltanto al momento della revisione che l'interessata ha capito che queste indennità dovevano servire per diminuire la prestazione complementare.

In conclusione, tenuto conto che per oltre 15 anni non ha chiesto le PC e che nessuno l'ha mai informata su come funzionano le indennità giornaliere malgrado la sua ignoranza in materia, la decisione della Cassa di restituzione di Fr. 102'926.- "si scontra palesemente con la buona fede della ricorrente." (doc. I punto 18), oltretutto poiché ella è nullatenente. Di conseguenza, anche se sono state ricevute indebitamente, dette PC non devono essere restituite.

1.9. Nella risposta del 21 luglio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e ha rilevato che la ricorrente stessa ha ammesso che era a conoscenza di percepire, e quindi di potere disporre, di entrate superiori al suo effettivo fabbisogno, tanto che ha elargito soldi ai nipoti.

Quanto al riferimento dell'insorgente alla sua buona fede ed alle sue condizioni economiche, l'amministrazione ha ribadito che questi argomenti saranno trattati con la domanda di condono appena la questione della restituzione crescerà in giudicato.

1.10. Il TCA ha interpellato la Cassa di compensazione (doc. VII), che ha sollevato la possibilità di una reformatio in pejus (doc. VIII). Il Tribunale l'ha comunicata alla ricorrente (doc. IX), la quale non ha però ritirato il ricorso (docc. XI e XV) nemmeno dopo l'esito (doc. XIII) dell'accertamento eseguito presso l'UFAS (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che la ricorrente debba restituire alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 102'926.-, pari alla differenza fra le prestazioni complementari a cui avrebbe avuto diritto dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 28'090.-) e l'importo delle PC effettivamente ricevuto per quei cinquantatre mesi (Fr. 131'016.-).

2.2. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.

L'irregolarità deve essere manifesta. Al riguardo il Tribunale federale (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2) ha precisato quanto segue:

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

2.4. In concreto, con decisione formale del 28 aprile 2011 (doc. 64) la Cassa di compensazione, evidenziando l'obbligo di informazione spettante all'assicurata in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI, ha osservato che a seguito della revisione periodica del suo diritto alle prestazioni complementari, in cui è emerso che da tempo ella riceve delle indennità giornaliere per malattia di lunga degenza, il suo diritto mensile alle prestazioni complementari (Fr. 2'472.-) si era modificato dal 1° novembre 2010 (Fr. 530.-).

L'amministrazione ha quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'interessata nel periodo dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 530.-).

Constatato un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 102'926.-, corrispondente alla differenza fra le PC incassate dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 2'472.- x 53 mesi = Fr. 131'016.-) e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo (Fr. 530.- x 53 mesi = Fr. 28'090.-).

Nel proprio ricorso l'assicurata ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto tali prestazioni complementari, ma di essersi accorta della loro "illegittimità" soltanto al momento della revisione periodica del suo diritto. Prima di allora, nessuno l'ha mai informata sugli effetti della copertura assicurativa per perdita di guadagno di cui dispone(va) e né la casa anziani, né la Cassa e neppure il Comune le hanno chiesto informazioni al riguardo.

2.5. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari.

Da un lato, infatti, le decisioni formali del 23 giugno 2006 (doc. 31) e del 14 giugno 2007 (doc. 35) di concessione di una prestazione complementare dal 1° giugno 2006 rispettivamente dal 1° giugno 2007, entrambe fissanti un importo di Fr. 2'472.- al mese - oltre alle comunicazioni del 1° gennaio 2008 (doc. 36), del 1° gennaio 2009 (doc. 37) e del 1° gennaio 2010 (doc. 38) che hanno stabilito il medesimo importo mensile -, erano (diventate) manifestamente errate per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.

Esse erano infatti contrarie alla legislazione in materia, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi computabili vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Ora, poiché dal 2006 - ma le ha incassate (soltanto) nel 2008 - l'assicurata riceveva dal suo assicuratore malattia privato delle prestazioni periodiche sotto forma di indennità giornaliere per degenza di lunga durata (soggiornando in via definitiva presso la casa per anziani __________ di __________), in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI la stessa era tenuta ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi (nuovi) redditi computabili, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo diritto alle PC. Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurata delle prestazioni complementari maggiori durante i mesi da giugno 2006 ad ottobre 2010 che, per contro, non dovevano esserle riconosciute in tale misura.

D'altro lato, il riesame delle decisioni del 23 giugno 2006 e del 14 giugno 2007 riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La riduzione e la restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente erano quindi formalmente giustificate.

Occorre dunque ora verificare la lamentela della ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso dalla Cassa.

2.6. Questo Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008.

Per contro, quando l'assicurata ha richiesto le prestazioni complementari, nel marzo 2006 era in vigore la LPC del 19 marzo 1965, valida dal 1° gennaio 1966.

In caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2; DTF 129 V 398 consid. 1.1; STF 8C_729/2007 consid. 3).

Nel caso concreto, l'ordine di restituzione porta sia su un periodo antecedente l'introduzione della nuova LPC, sia successivo. Ora, dato che il TCA è chiamato a verificare la correttezza di detta decisione, occorre in primo luogo determinare se l'assicurata ha diritto alle prestazioni complementari e se sì, da quando e fino a quando. In seguito bisogna quantificare tale diritto e paragonarlo con le prestazioni (indebitamente) già ricevute, per stabilire così l'importo percepito in eccesso.

Per determinare dunque il momento in cui è sorto in specie il diritto alle PC dell'assicurata, vanno applicate le norme in vigore nel 2006; in seguito, dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni complementari va esaminato sulla scorta della nuova LPC.

2.7. L'art. 2 cpv. 1 vLPC concerneva il diritto alle prestazioni complementari dei cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

Per contro, l'art. 2 cpv. 2 vLPC era specifico agli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), i quali avevano diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

a. se, immediatamente prima della data alla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'art. 2b lett. b. Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi devono inoltre avere compiuto 18 anni; o

b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempiute, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

Al riguardo, le Direttive sulle prestazioni complementari in vigore dal 1° gennaio 2007 prevedevano quanto segue.

In virtù del N. 2001 DPC, il diritto alle PC può essere accordato soltanto alle persone che

  • hanno diritto ad una rendita AVS o a una rendita AI, o ad un assegno per grandi invalidi dell'AI dopo il compimento dei 18 anni (art. 2a lett. a, 2b lett. a, 2c lett. a e c vLPC), o beneficiano, ininterrottamente per almeno sei mesi, di un'indennità giornaliera dell'AI (art. 2c lett. d vLPC);

  • abitano in Svizzera e vi dimorano abitualmente;

  • sono di nazionalità svizzera o sono stranieri, apolidi o rifugiati che hanno soggiornato durante un certo periodo di tempo ininterrottamente nel nostro paese. I cittadini di uno Stato UE o AELS che sono sottoposti al regolamento 1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri.

Anche se nessuna prestazione è versata in virtù della prima condizione, il diritto alle PC può comunque essere dato.

Infatti, giusta il N. 2016.6 DPC, le persone che non hanno diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI in quanto non raggiungono la durata minima di contribuzione prevista dall'art. 29 cpv. 1 LAVS hanno ciò nonostante diritto a una PC se, oltre alle condizioni generali (domicilio e dimora, nazionalità e periodo d'attesa, condizioni economiche), adempiono pure i presupposti seguenti:

hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (art. 2a lett. b vLPC); o

sono superstiti e avrebbero diritto ad una rendita di vedova, vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione (art. 2b lett. b vLPC); o

sono invalidi almeno al 40% (art. 2c lett. b vLPC).

Per il N. 2016.7 DPC, queste condizioni sono pure valide

  • per le persone di nazionalità straniera che non sono sottoposte al regolamento 1408/71 ma che, in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale, potrebbero pretendere la concessione di una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI.

  • per gli altri cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, se queste persone sono vedove, vedovi o orfani e potrebbero pretendere l'attribuzione di una rendita di vedova, di vedovo o per orfano se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di contributo minimo (art. 2b lett. b vLPC in correlazione con l'art. 2 cpv. 2 lett. a vLPC).

Dei periodi d'attesa sono previsti per i cittadini stranieri, i rifugiati e gli apolidi. Per potere pretendere una PC, i cittadini stranieri devono avere dimorato effettivamente durante 10 anni in Svizzera - ma non nel cantone - ininterrottamente e immediatamente prima dell'inizio del diritto alla PC. Per i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, il periodo d'attesa è di 5 anni. Il periodo d'attesa non è applicabile alle persone assoggettate al regolamento 1408/71 (N. 2013 DPC).

Fra gli autori, Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, 2000, pag. 72 e seg., ritengono che le persone che non hanno adempiuto alla durata di contribuzione minima secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS e quindi non hanno diritto ad ottenere una rendita dell'AVS o dell'AI, dal 1° gennaio 1998 sono comunque legittimate a ricevere le PC, quando o raggiungono l'età della pensione ordinaria (art. 2a lett. b vLPC) oppure quando avrebbero diritto ad una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI e se adempissero alle condizioni assicurative previste dall'art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b vLPC).

I superstiti hanno diritto alle PC, quando avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo.

Queste regole sono valide anche per gli stranieri che possono fare valere un diritto ad una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale.

Il Tribunale evidenzia che con la quarta revisione dell'AI, dal 1° gennaio 2004 l'art. 2c lett. a vLPC è stato modificato, nel senso che ora chi ha diritto ad una rendita AI ha diritto alle prestazioni complementari, senza più limitazione alla mezza/intera rendita.

Di uguale parere Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht (SBVR), 1998, NN. 66-72, in cui l'autore, oltre ad esporre quanto poi riportato nel citato Supplemento del 2000, precisa che per gli altri cittadini stranieri, ovvero per coloro per i quali non v'è una convenzione sulla sicurezza sociale o per i quali esiste una tale convenzione, che non prevede però l'erogazione di rendite straordinarie dell'AVS o dell'AI, in virtù dell'art. 2 cpv. 2 vLPC le citate regole valgono soltanto se sono adempiute le condizioni dell'art. 2b lett. b vLPC.

Come noto, con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, dal 2002 i cittadini di Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini svizzeri e ciò anche nel diritto alle PC (art. 16a vLPC).

Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, nel successivo commentario SBVR del 2007, nel capitolo sui titolari del diritto alle prestazioni complementari (pag. 1659 segg.), si sofferma anche sugli assicurati che non hanno un diritto proprio ad una rendita dell'AVS o dell'AI (N. 36 pag. 1664 segg.), ma che hanno comunque diritto alle PC. Ciò è espressamente previsto dalle lettere b degli artt. 2a a 2c vLPC, in cui le persone che non hanno diritto ad una rendita AVS o AI possono comunque pretendere una PC, benché il rischio corrispondente - età, morte, invalidità - si sia già realizzato. L'autore chiarisce inoltre che con la 10a revisione dell'AVS, le rendite straordinarie sono state eliminate. Il loro posto è stato assunto da prestazioni complementari senza rendita di base (AVS o AI), indipendenti.

In tale evenienza, quali condizioni da rispettare per avere diritto alle prestazioni complementari, Jöhl indica che i cittadini svizzeri possono fondare un diritto a prestazioni complementari senza rendita: se hanno raggiunto l'età della pensione, ma non hanno contribuito per almeno un anno intero conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS; quando avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minima di un anno; quando avrebbero diritto ad una rendita d'invalidità se avessero contribuito per almeno un anno intero (N. 37 pag. 1666).

Inoltre, per il predetto autore (N. 38 pag. 1666), i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, senza avere diritto ad una rendita, possono fondare un diritto ad una prestazione complementare alle medesime condizioni dei cittadini svizzeri.

Ciò vale principalmente anche per i rifugiati o gli apolidi. Essi devono tuttavia avere adempiuto al termine d'attesa, ossia immediatamente prima del momento a partire dal quale chiedono le prestazioni complementari devono aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera per cinque anni.

Questa stessa soluzione è prevista dalla maggior parte delle convenzioni sulla sicurezza sociale per le rendite straordinarie - attualmente, quindi, per le prestazioni complementari senza aver una rendita -, in cui la durata del periodo d'attesa varia. Qualora una convenzione sulla sicurezza sociale non conceda ai cittadini di un determinato Stato il diritto ad una rendita straordinaria oppure non esista una convenzione sulla sicurezza sociale con lo Stato di provenienza, in tal caso il cittadino di uno stato estero non può fondare un diritto per delle prestazioni complementari senza avere una rendita.

Ciò vale anche per i superstiti, poiché i cittadini di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale non possono fondare alcun diritto ad una rendita straordinaria per superstiti.

2.8. Nel caso di specie l'assicurata, di cittadinanza __________, è vedova dal 1970 e nel 1980 è arrivata nel nostro Paese per raggiungere il figlio. Per dieci anni ha beneficiato del permesso B di dimora annuale e dal 1990 possiede il permesso C di domicilio.

Del suo mantenimento si sono occupati il figlio e la nuora, dato che l'assicurata non svolgeva alcuna attività lucrativa e, ciò nonostante, non si è mai annunciata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa.

Nel 1991 è sorto il diritto alla rendita di vecchiaia, ma l'assicurata non ne ha fatto richiesta.

È solo nel 2006, con la domanda di prestazioni complementari, che la Cassa di compensazione si è accorta che l'interessata non beneficiava di una rendita AVS e l'ha invitata a richiederla. Tuttavia, poiché l'assicurata non aveva adempiuto al periodo minimo di contribuzione previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS (un anno), essa non aveva alcun diritto ad una rendita di vecchiaia.

La ricorrente, nel 2006, adempiva alla condizione della dimora ininterrotta in Svizzera durante 10 anni immediatamente prima della data della richiesta delle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 2 lett. a vLPC).

Per contro, la stessa non aveva diritto ad una rendita, ad un assegno per grandi invalidi o ad un'indennità giornaliera dell'AI, né tanto meno adempiva le condizioni previste dall'art. 2b lett. b vLPC a cui rinvia l'art. 2 cpv. 2 lett. a vLPC, non essendo una vedova che avrebbe avuto diritto ad una rendita vedovile se il marito avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS, dato che il coniuge è deceduto in __________ e non ha mai vissuto - e quindi contribuito - nel nostro Paese.

Inoltre, in qualità di cittadina di uno Stato extra UE e AELS e non avendo la Svizzera stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con __________, l'interessata non può pretendere un diritto alle PC senza avere una rendita dell'AVS o dell'AI (Jöhl in: SBVR, 2007, N. 38 pag. 1666).

Stanti queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, l'insorgente non aveva diritto a ricevere delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2006.

Il TCA rileva anche che il diritto alle PC non è nemmeno sorto il 1° marzo 2007, quando la domanda del 30 aprile 2007 per un assegno per grandi invalidi dell'AVS ha dato luogo al versamento dell'assegno a decorrere dal 1° marzo 2007.

In effetti, la legge non contempla che i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AVS abbiano diritto alle PC, ma soltanto che ne sono legittimati i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI.

Va osservato, al riguardo, che giusta l'art. 43bis cpv. 1 LAVS nella versione in vigore nel 2007, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi (dell'AVS) i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia

In concreto, come visto, la ricorrente non ha diritto a una rendita di vecchiaia e neppure ad una prestazione complementare anche se è domiciliata in Svizzera. Malgrado queste circostanze, secondo questo TCA non occorre qui tuttavia verificare ulteriormente la legittimità della prestazione accordatale nel 2007 dalla Cassa di compensazione, essendo infatti ininfluente per l'esame della decisione di restituzione di PC in oggetto.

Tutto ben considerato, ne discende che, d'avviso del Tribunale, è a torto che la Cassa cantonale di compensazione ha versato alla ricorrente delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2006.

2.9. Stabilita dunque sulla scorta del diritto allora vigente l'errata concessione di prestazioni complementari all'assicurata a decorrere dal 1° aprile 2006, occorre ora verificare se, con l'entrata in vigore delle nuove norme legali, il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari sia mutato ed eventualmente sorto dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:

a. ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti o hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS;

b. avrebbero diritto ad una rendita dell'AVS, se:

  1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS, oppure

  2. la persona deceduta l'avesse compiuto;

c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure

d. avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI.

Per il capoverso 2, hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.

Per gli stranieri ai quali non si applica né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (art. 32 LPC), vi sono delle condizioni supplementari da rispettare, regolamentate dall'art. 5 LPC.

Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC).

Secondo l'art. 5 cpv. 3 LPC, finché non adempiono il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

Per l'art. 5 cpv. 4 LPC, gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Dal 1° gennaio 2012 l'art. 4 cpv. 1 LPC è stato parzialmente modificato, in particolare con l'aggiunta delle lettere abis e ater.

Questo capoverso prevede quindi che le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:

a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);

abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;

ater. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;

b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:

  1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, o

  2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS.

A seguito di questa modifica, anche l'art. 5 cpv. 4 LPC è stato emendato (FF 2011 pag. 519 segg.). Il suo tenore è il seguente:

Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Queste precisazioni apportate dai citati nuovi disposti sono un correttivo dovuto al fatto che il legislatore non si era accorto che con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS e la possibilità di versare in questo contesto una rendita per superstiti anche una volta raggiunta l'età del pensionamento nell'ipotesi in cui la rendita per superstiti sia più elevata che la rendita di vecchiaia (art. 24b LAVS), sarebbe stato comunque necessario modificare le norme sulle PC (cfr. N. 2230.02 DPC).

Sul diritto alle prestazioni complementari per stranieri si sono pronunciate anche le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011.

Secondo il N. 2110.01 DPC, hanno diritto alle PC le persone che

hanno diritto ad una prestazione di base dell'AVS o dell'AI o ne avrebbero diritto se avessero adempiuto alla durata minima di contribuzione richiesta dall'assicurazione in questione e

hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera; e

sono di nazionalità svizzera o, in qualità di stranieri, apolidi o rifugiati, hanno soggiornato durante un certo tempo ininterrottamente in Svizzera (va precisato che i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che sono sottoposti al Regolamento 1408/71 sono assimilati ai cittadini svizzeri) e

le cui spese riconosciute sono superiori ai loro redditi determinanti.

Al capitolo 2.2.3, le Direttive trattano del diritto alla PC malgrado l'assenza del diritto ad una prestazione di base.

Per il N. 2230.01 DPC i cittadini svizzeri, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, che sono assoggettati al Regolamento (CE) n. 1408/71, i rifugiati e gli apolidi, così pure i cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la concessione di rendite straordinarie, possono ugualmente avere diritto ad una PC anche se non raggiungono la durata minima di contribuzione richiesta di un anno per l'ottenimento di una rendita AVS o di tre anni per l'ottenimento di una rendita AI se adempiono cumulativamente le condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa, condizioni economiche), così pure una o l'altra delle condizioni seguenti:

hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC) o

sono superstiti e avrebbero diritto ad una rendita vedovile, di vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto la durata di contribuzione minima (art. 4 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC) o

sono invalidi almeno al 40% (art. 4 cpv. 1 lett. d LPC).

Secondo il N. 2230.02 DPC, per tutti gli altri cittadini (art. 5 cpv. 4 LPC) che, non avendo compiuto il periodo di contribuzione minimo, non hanno diritto ad una rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto alle PC può esistere soltanto se, oltre al fatto di soddisfare le condizioni generali di concessione (domicilio e soggiorno, periodo d'attesa, condizioni economiche), sono

vedove, vedovi o orfani, e

avrebbero diritto ad una rendita di vedova, vedovo o per orfano dell'AVS se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto e,

al momento a partire dal quale dovrebbe sorgere il diritto alle PC, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.

Quanto al termine d'attesa, giusta il N. 2410.01 DPC, per i cittadini svizzeri, così pure per i cittadini di uno Stato UE o AELS, che sono sottoposti al regolamento 1408/71, le PC sono concesse indipendentemente da una determinata durata del domicilio o della dimora in Svizzera.

Per il N. 2410.02 DPC, dei periodi di attesa sono previsti per tutti gli altri cittadini stranieri, rifugiati e apolidi. Per potere pretendere una prestazione complementare, gli interessati devono avere avuto il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera ininterrottamente e immediatamente prima del diritto alla PC durante un determinato periodo.

In merito alla durata del periodo d'attesa, il N. 2420.01 DPC prevede che per i cittadini stranieri che non sono assoggettati al regolamento 1408/71, ma che possono comunque pretendere, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, all'ottenimento di una rendita straordinaria dell'AVS/AI, il periodo d'attesa è di:

5 anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che si sostituisce ad una tale rendita (o alla rendita AI),

5 anni nel caso di una rendita AI, e

10 anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non si sostituisce né a una rendita AI né ad una rendita per superstiti.

Secondo il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri che non sono sottoposti al regolamento 1408/71 e che non potrebbero pretendere la concessione di una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale, il periodo d'attesa è di 10 anni.

Nel loro nuovo commentario, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, erwin carigiet/uwe koch affermano che i cittadini stranieri di una nazione con la quale la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, di fronte al fatto di non avere una rendita dell'AVS o dell'AI non possono pretendere delle prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando essi soggiornano in Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).

In altre parole, solo le persone di uno Stato con il quale non v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una rendita dell'AVS/AI, se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10 anni sono equiparati ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC (Carigiet/Koch op. cit., schema a pag. 119 e nota n. 381 a pag. 121).

Gi autori fanno l'esempio di un cittadino indiano 25enne arrivato in Svizzera, che vi ha lavorato due anni come informatico. A causa di un infortunio diventa inabile al lavoro al 70%. Egli non può però pretendere una rendita AI, poiché non ha adempiuto al periodo minimo di contribuzione di 3 anni (art. 36 cpv. 1 LAI).

Inoltre, l'assicurato non può nemmeno percepire le prestazioni complementari, poiché con l'India non v'è alcuna convenzione sulla sicurezza sociale (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 117).

Questo TCA evidenzia che il Tribunale federale si è finora chinato una sola volta sull'applicazione dell'art. 5 LPC, nella STF 9C_339/2010 del 30 novembre 2010 (SVR 2011 EL Nr. 5).

In quell'occasione, la questione concerneva un cittadino africano residente in Svizzera dal 1997, al quale nel 2006 era stata respinta la domanda di prestazioni depositata nel 2005, poiché non adempiva le condizioni d'assicurazione al momento del sopraggiungere dell'invalidità, dato che non aveva compiuto il periodo di contributo minimo di un anno per avere diritto alle rendite. Nel 2007 l'assicurato ha depositato una nuova domanda, sulla quale l'attuale Servizio delle prestazioni complementari della Repubblica e cantone di Ginevra non è entrato in materia, a motivo che l'assicurato non era al beneficio di un'assicurazione invalidità. Nel 2009 lo stesso Ufficio non è entrato in materia su una domanda di riconsiderazione, ciò che ha portato al ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, che l'ha ammesso e ha annullato il rifiuto di entrare in materia. Il SPC si è quindi rivolto al Tribunale federale, il quale ha accolto il ricorso dato che il cittadino straniero non realizzava nessuna delle ipotesi previste dall'art. 5 cpv. 4 LPC e quindi non aveva diritto alle prestazioni complementari.

In effetti, il cittadino africano non percepiva una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC); non era nemmeno vedovo o orfano (art. 4 cpv. 1 lett. b c. 2 LPC); allo stesso modo, non aveva diritto ad una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità né percepiva delle indennità giornaliere dell'AI (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC); infine, non era al beneficio di una rendita complementare del coniuge separato o divorziato (art. 4 cpv. 2 LPC). Contrariamente a quanto ha sostenuto il TCA, l'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC non era applicabile all'assicurato, siccome l'art. 5 cpv. 4 LPC non rinvia a questa disposizione. Pertanto, l'assicurato non poteva pretendere la concessione di prestazioni complementari.

2.10. Più concretamente, rapportando le precedenti considerazioni al caso in esame, dall'esame dell'art. 5 LPC lo scrivente Tribunale osserva in primo luogo che la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale con __________ e quindi che la ricorrente non beneficia di una rendita straordinaria.

Inoltre, malgrado sia dato il rispetto del termine di 10 anni di dimora nel nostro Paese (art. 5 cpv. 1 LPC), tuttavia non sono adempiute le altre condizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, lett. b cifra 2 o lett. c LPC, né tanto meno le condizioni previste dall'art. 4 cpv. 2 LPC (art. 5 cpv. 4 LPC).

Come noto, l'assicurata non ha una rendita di vecchiaia, una rendita vedovile o per orfani dell'AVS né, seppure sia vedova, avrebbe avuto diritto ad una rendita dell'AVS se il suo coniuge avesse compiuto il periodo di contributo minimo dell'art. 29 cpv. 1 LAVS, essendo sempre vissuto all'estero - e deceduto - prima ancora che l'interessata arrivasse nel nostro Paese. Nemmeno, poi, la ricorrente ha diritto ad una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità o ha beneficiato di indennità giornaliere dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi. Men che meno, infine, l'interessata è persona separata o divorziata e quindi non riceve una rendita completiva dell'AVS/AI.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni esposte ed in particolare dell'applicazione dell'art. 5 LPC, in qualità di cittadina di un Paese extra UE/AELS, con cui la Svizzera non ha sottoscritto una convenzione sulla sicurezza sociale (art. 5 cpv. 3 LPC), senza avere diritto ad una rendita la ricorrente non aveva diritto a ricevere delle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2008.

2.11. Da quanto precede discende pertanto che né dal 1° aprile 2006 né tanto meno dal 1° gennaio 2008, l'insorgente aveva diritto a percepire delle prestazioni complementari.

Conseguentemente, tutto quanto ella ha ricevuto da allora fino al 31 ottobre 2010 deve essere restituito all'amministrazione.

Questo Tribunale osserva, però, che la pretesa di restituzione della Cassa di compensazione porta (soltanto) sul periodo dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010, ovvero da quando l'assicurata è stata definitivamente ricoverata in una casa per anziani fino a quando si è accorta che l'interessata percepiva delle indennità giornaliere senza averle però dichiarate e quindi ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari.

Infatti, la decisione di restituzione del 28 aprile 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 9 giugno 2011, rifatti i calcoli tenendo conto delle indennità giornaliere versate all'assicurata dalla sua Cassa malati, prevede di attribuirle comunque un diritto alle PC, quantificato in Fr. 530.- mensili contro Fr. 2'472.- versati in precedenza ogni mese, per i 53 mesi dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010.

Il TCA deve quindi verificare se i calcoli effettuati dalla Cassa per determinare la cifra da restituire (Fr. 102'926.-) siano corretti.

2.12. La Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la restituzione della differenza risultante fra l'ammontare che ha versato alla ricorrente dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2010 (Fr. 2'472.- x 53 mesi = Fr. 131'016.-) ed il suo diritto effettivo alle PC (Fr. 530.- x 53 mesi = Fr. 28'090.-).

Stante quanto esposto deriva che, in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LPC, la differenza fra questi due importi (Fr. 102'926.-) è stata indebitamente percepita dall'insorgente.

Come visto, però, adottando la soluzione giuridica suesposta, il TCA rileva che l'insorgente dovrebbe di conseguenza restituire non solo la cifra di Fr. 102'926.- (Fr. 2'472.- x 53 mesi - Fr. 530.- x 53 mesi) fissata dalla Cassa cantonale di compensazione, ma anche le (nuove) prestazioni complementari pari a Fr. 28'090.- (Fr. 530.- x 53 mesi), per un importo totale di Fr. 131'016.-, contro i Fr. 102'926.- pretesi dall'amministrazione nella decisione impugnata, giacché la ricorrente non ha alcun diritto a ricevere delle prestazioni complementari.

Ne discenderebbe così un peggioramento del suo diritto alle prestazioni complementari.

Questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011; DTF 131 V 414; DTF 122 V 166) ed alla dottrina (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.), il 16 gennaio 2012 (doc. IX) ha quindi dato la possibilità alla ricorrente di prendere posizione in merito al prospettato peggioramento e l'ha resa attenta della possibilità di ritirare il ricorso giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA e l'art. 20 cpv. 2 LPTCA per evitare una reformatio in pejus.

Malgrado le dettagliate spiegazioni giuridiche fornite, con lo scritto del 29 febbraio 2012 (doc. XI) l'assicurata non ha ritirato il ricorso dell'11 luglio 2011, ma ha ribadito che visto il suo arrivo in Svizzera nel 1980, "A quel tempo non esisteva nessuna legge sull'asilo, ma è pacifico che la ricorrente doveva essere considerata una rifugiata ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955. Ne consegue che la ricorrente può beneficiare delle prestazioni previste tanto dalla LPC, che dalla vLPC.".

Stante questa argomentazione, il Tribunale ha sottoposto l'intera questione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (doc. XII), che il 13 marzo 2012 (doc. XIII) ha confermato che l'interessata, visto il suo statuto personale, non ha diritto alle PC non avendo diritto ad una rendita di vecchiaia.

Il TCA ha inoltre domandato all'UFAS come erano trattate le persone "rifugiate" accolte dalla Svizzera prima che entrasse in vigore, il 1° gennaio 1981, la Legge sull'asilo, e quindi se tale statuto di "rifugiato" possa comportare il diritto dell'assicurata a ricevere le PC dal 2006 quale "rifugiata" sebbene la stessa benefici dal 1980 di un permesso B di dimora. L'UFAS ha risposto che in un caso del 26 maggio 2000 (P 18/00) il TFA ha stabilito che un rifugiato che aveva diritto alle PC non poteva più averne diritto dal momento in cui ha perduto il suo statuto di rifugiato e che pertanto egli doveva soddisfare un termine di attesa più lungo.

Chiamata a formulare osservazioni in merito al parere dell'UFAS, il 22 marzo 2012 (doc. XV) la ricorrente ha rilevato che la citata sentenza federale "non è rilevante perché trova applicazione nel caso il rifugiato acquisisca un altro permesso, per esempio per ricongiungimento famigliare a seguito di matrimonio o forse anche un permesso di lavoro. Il permesso della ricorrente invece non è mai cambiato, se non per "anzianità di servizio". Avrebbe potuto perfino diventare svizzera senza perdere, almeno per il tema che ci interessa, i benefici dello statuto di rifugiata.".

Alla luce degli accertamenti esperiti, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che quand'anche l'assicurata avesse ottenuto nel 1980 lo statuto di "rifugiata" preteso dal suo patrocinatore legale, ad ogni modo, dopo 26 anni, quando ha chiesto le prestazioni complementari, tale statuto non era comunque più in essere.

Pertanto, fa stato il fatto che nel 2006 la ricorrente beneficia(va) di un permesso C di domicilio (in realtà, come rilevato, sin dal suo arrivo in Svizzera l'interessata ha ottenuto un permesso B di dimora, dal 1990 trasformato in permesso C di domicilio: doc. 19 e doc. VIII/1). Di conseguenza, le condizioni da adempiere per ottenere delle prestazioni complementari sono quelle previste dall'art. 4 LPC, mentre il termine d'attesa di 10 anni dell'art. 5 cpv. 1 LPC (per tutti gli stranieri) rispettivamente di 5 anni dell'art. 5 cpv. 2 LPC (per i rifugiati e gli apolidi) non entra più in linea di conto, essendo gli stessi ampiamente trascorsi.

Tutto ben considerato, l'importo da restituire ammonta dunque a Fr. 131'016.- che, come visto, è superiore alla somma chiesta in restituzione dalla Cassa cantonale di compensazione. Tuttavia, come esposto, questo peggioramento è reso possibile dal fatto che la ricorrente non ha ritirato il ricorso malgrado gliene sia stata data la possibilità.

2.13. A questo proposito, il Tribunale osserva però che la Cassa di compensazione ha basato la sua decisione di chiedere alla ricorrente la restituzione di tale importo per altri motivi, ovvero per il fatto di non avere dichiarato di avere percepito delle indennità giornaliere per malattia da quando è degente in casa anziani.

In effetti, dagli atti risulta che dal 30 maggio 2006 la ricorrente ha diritto al versamento di Fr. 70.- al giorno dall'assicurazione complementare per cure a domicilio e di lunga durata (doc. 55).

L'assicurata ha però affermato che tali indennità le sono state versate soltanto due anni dopo, ovvero il 2 maggio 2008, come comprovato dall'estratto del conto bancario del figlio (doc. 75).

Innanzitutto il Tribunale evidenzia che l'assicurata doveva comunicare senza ritardo alla Cassa di compensazione ogni variazione importante della situazione materiale, ciò che ha fatto soltanto nel settembre 2010 (doc. 49), violando così chiaramente l'art. 24 OPC-AVS/AI, peraltro riportato sul retro delle decisioni e quindi noto.

Tuttavia, stanti le considerazioni suesposte sul diritto stesso alle prestazioni complementari e visto l'esito del ricorso, il TCA non ritiene necessario approfondire la questione della percezione di nuovi redditi. Può quindi rimanere indeciso sapere da quando le indennità giornaliere versate dall'assicuratore malattia alla ricorrente debbano essere ritenute quali redditi computabili ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC (DTF 123 V 184, SVR 2008 EL Nr. 4).

Da un lato v'è infatti l'ipotesi sostenuta dalla Cassa cantonale di compensazione di computare la percezione di indennità in caso di cure a domicilio e di lunga durata dal giorno in cui è sorto il diritto alle medesime (30 maggio 2006). D'altro lato, si potrebbe ritenere che l'obbligo di informare l'amministrazione sui nuovi redditi decorra solo dal giorno in cui la ricorrente ha incassato effettivamente la somma di sua spettanza (2 maggio 2008).

Ciò che è certo, è che in ogni caso la ricorrente ha ricevuto delle prestazioni complementari indebitamente, avendo sottaciuto di percepire delle indennità giornaliere per malattia almeno dal 2 maggio 2008. Semmai, dunque, vi sarebbe da disquisire sulla somma effettiva da restituire, argomento, questo, che tuttavia non è stato nemmeno sollevato dall'insorgente e che può quindi rimanere indeciso.

2.14. Infine, questo Tribunale evidenzia che anche la condizione del termine di prescrizione di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è stato pienamente adempiuto.

Infatti, la Cassa ha saputo che l'assicurata percepiva delle indennità giornaliere solo quando ha ricevuto il formulario della revisione delle prestazioni complementari AVS/AI dell'anno 2010 (doc. 50), firmato il 27 settembre 2010 dal figlio e vidimato in pari data dall'agenzia comunale AVS. Dato che la decisione formale di restituzione è stata emanata l'8 ottobre 2010 (doc. 57), è quindi evidente che l'anno di perenzione è stato rispettato.

2.15. Stanti così le cose, la decisione su opposizione del 9 giugno 2011, che ha ribadito la decisione dell'8 ottobre 2010, deve essere modificata ai sensi del considerando 2.12 ed il ricorso va quindi respinto.

2.16. Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I punto 21).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole, non va infatti dimenticato che l'oggetto della procedura era esclusivamente la restituzione di prestazioni non dovute e non certo l’analisi del tema della buona fede che sarà semmai esaminato in altra sede. L'interessata ha ammesso indebito incasso delle prestazioni complementari da parte dell’assicuratore malattia a titolo di indennità giornaliera di cura, "e questo nonostante l'opponente non fosse bene in chiaro su che cosa fosse." (doc. 79 punto 24).

Il fatto che "Nessuno, né il comune, né la casa per anziani, né la PC, le chiese maggiori spiegazioni." (doc. 79 punto 25) non può costituire utile elemento per prevedere un esito favorevole come d’altronde il preteso obbligo attribuito a "(…) Comune, (…) Casa per anziani, la PC, la __________” che avrebbero potuto “avvertirla del problema e dare indicazioni ma nessuno lo ha mai fatto." (doc 78 punto 38).

In queste circostanze, si deve negare che la ricorrente avesse sin da subito chance di successo con il suo ricorso avverso l'ordine di restituzione del 9 giugno 2011, l’istanza va pertanto respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ La ricorrente deve restituire l’importo di Fr. 131'016.--.

  1. La domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

31

ATSG

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAG

  • art. 2 LAG
  • art. 3 LAG

LAI

LAVS

LPamm

  • art. 30 LPamm

LPC

LPGA

LPTCA

  • art. 20 LPTCA
  • art. 28 LPTCA

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

vLPC

  • art. 2 vLPC
  • art. 2a vLPC
  • art. 2b vLPC
  • art. 2c vLPC
  • art. 16a vLPC

Gerichtsentscheide

39