Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2010.23
Entscheidungsdatum
30.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.23

TB

Lugano 30 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

Aa. Nell'ambito di una revisione periodica, con decisione dell'11 febbraio 2010 (doc. M già prodotto dall'assicurato nella precedente vertenza 33.2010.10 che lo concerneva. Tutti i documenti che saranno citati appartengono a quell'incarto, qui richiamato) la Cassa cantonale di compensazione ha fissato dal 1° febbraio 2010 in Fr. 154.- al mese il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, 1965, titolare di una rendita d'invalidità e già beneficiario di prestazioni complementari dal 1992.

Ab. Con decisione del 6 aprile 2010 (doc. D) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione che, a seguito dell'opposizione del 5 marzo 2010, annullava e sostituiva la precedente.

Il diritto alle PC, sempre dal 1° febbraio 2010, ammontava allora a Fr. 162.- al mese.

Ac. Il 28 maggio 2010 (doc. C) l'amministrazione ha fornito all'assicurato delle spiegazioni relative alla sua seconda decisione e, ritenendo questo scritto quale decisione su opposizione, il 24 giugno 2010 (doc. I) RI 1, tramite il suo legale, ha formulato ricorso a questo Tribunale chiedendo di eliminare la sostanza immobiliare dal calcolo delle prestazioni complementari.

Ad. Con sentenza del 2 settembre 2010 (inc. 33.2010.10) questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato irricevibile il ricorso dell'assicurato, facendo difetto la decisione su opposizione contro cui aggravarsi. Il TCA ha infatti ritenuto che la lettera del 28 maggio 2010 della Cassa cantonale di compensazione non adempisse le condizioni dell'art. 52 LPGA e quindi ha trasmesso gli atti all'autorità amministrativa competente affinché emanasse, in tempi brevi, una decisione su opposizione riguardo alle questioni sollevate dall'assicurato.

B. L'amministrazione ha così emesso il 3 novembre 2010 (doc. A del presente inc. n. 33.2010.23) una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione dell'assicurato ribadendo che il diritto d'usufrutto è limitato al fondo n. 264 RFD di __________, Sezione __________ ed è iscritto a favore della madre __________. Per gli altri fondi (nn. 262, 312, 319, 339, 421, 446 e 460 tutti della Sezione di __________), non v'è menzione, a Registro Fondiario, di un usufrutto. Pertanto, questi fondi vanno computati all'assicurato nella misura della sua quota di comproprietà. Diverso è il discorso per il mappale n. 264, dato che gli elementi di sostanza in (com)proprietà non sono conteggiabili all'interessato se sono gravati da un usufrutto. È quindi corretto che all'assicurato siano state computate le sue quote di partecipazione quale sostanza rispettivamente quale reddito nella misura di 1/15.

C. Il 29 novembre 2010 (doc. I) RI 1, rappresentato dal tutore RA 1 (doc. B) ed a sua volta patrocinato dall'avv. RA 2, si è rivolto a questo Tribunale lamentando il computo, nella sua sostanza, della quota parte ideale di 1/6 della successione del padre, a cui partecipa a titolo di coerede nell'ambito della comunione ereditaria che si è venuta a creare nel 1992 fra la vedova ed i tre figli.

A dire del ricorrente, infatti, è vero che è soltanto sul predetto mappale n. 264 RFD, detenuto dalla comunione ereditaria, che è stato iscritto nel 2006 a RF un diritto d'usufrutto a favore della madre allo scopo di facilitare i lavori di completo rinnovamento del fondo i cui costi sarebbero stati assunti dalla stessa. Tuttavia, dal 1992 è solo la vedova, in accordo con i figli, che ha sempre esposto tutta la sostanza della comunione ereditaria nella propria dichiarazione fiscale, risultando quindi usufruttuaria fiscale della stessa e liberando così tutti i figli dall'aggravio fiscale.

Per questi motivi, il ricorrente ha evidenziato una discrepanza fra l'autorità fiscale che non gli ha computato la sua quota di 1/6 di sostanza poiché l'ha conteggiata interamente alla madre, usufruttuaria fiscale, e la Cassa di compensazione, che si è scostata dalla soluzione fiscale attenendosi all'iscrizione a RF sul solo fondo n. 264 del diritto d'usufrutto a favore della mamma.

L'insorgente ha pertanto postulato, alla stessa stregua di quanto avviene in ambito fiscale, di non computargli alcuna sostanza per il calcolo delle PC, ciò che gli permetterebbe di beneficiare di una prestazione complementare annua di Fr. 10'535.- (spese riconosciute di Fr. 35'282.- e redditi computabili di Fr. 22'753.-).

Il ricorrente ha inoltre chiesto spiegazioni sulla deduzione del contributo minimo AVS/AI/IPG operata dalla Cassa.

D. Nella risposta del 7 dicembre 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha osservato che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi atti a modificare la decisione su opposizione. Per quanto concerne il pagamento del contributo AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa, la Cassa ha confermato che tale copertura è garantita nell'ambito della prestazione complementare come avviene per tutti i beneficiari in età contributiva.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

  1. Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

18 140 franchi per le persone sole,

27 210 franchi per i coniugi,

9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

13 200 franchi per le persone sole,

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" (…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

  1. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. Il ricorrente ha contestato il computo della sua quota parte ideale della sostanza detenuta in comunione ereditaria con la mamma e i due fratelli, ritenuto che dal profilo fiscale tutta la sostanza ereditaria è stata conteggiata alla vedova a titolo di usufruttuaria fiscale, sebbene la madre benefici in realtà, giuridicamente, di un diritto d'usufrutto soltanto sul fondo n. 264 RFD di __________, Sezione __________.

Al riguardo, l'insorgente ha evidenziato che la Cassa cantonale di compensazione gli ha dapprima spiegato che i beni mobili ed immobili sono conteggiati, di regola, nei termini desunti dalle tassazioni fiscali cantonali. In seguito, però, la stessa amministrazione cantonale ha chiarito che solo un fondo è gravato dal diritto d'usufrutto, perciò i rimanenti fondi sono da attribuire all'assicurato in ragione della sua quota di partecipazione.

Rifacendosi alla prima risposta datagli dalla Cassa, il ricorrente è quindi giunto alla conclusione di eliminare dal computo delle prestazioni complementari la sostanza mobiliare ed immobiliare (Fr. 97'359.-) e quindi anche il consumo di sostanza ([Fr. 97'359.-

  • Fr. 25'000.-] x 1/15 = Fr. 4'823.-). Pure il reddito della sostanza (Fr. 605.-), che la Cassa di compensazione ha ritenuto quali interessi da deposito a risparmio, titoli e mutui, deve essere tolto.

A suo dire, dunque, le spese riconosciute assommerebbero a Fr. 35'282.-, mentre i redditi computabili sarebbero pari a Fr. 22'753.- (Fr. 17'232.- [rendita AI] + Fr. 5'521.- [altre rendite]).

  1. Giusta l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Per l'art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI, il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

In virtù delle norme esposte, per la sostanza ascrivibile al ricorrente (che deve essere calcolata al 1° gennaio 2010), ci si può rifare alla tassazione fiscale IC 2008 del 28 ottobre 2009 (doc. VIbis), che non contempla la posta della sostanza qui in esame.

Infatti, il ricorrente non dichiara sostanza mobiliare o immobiliare quale coerede (docc. 12-15), siccome l'intero patrimonio appartenente alla comunione ereditaria creatasi al decesso del padre __________ ed a cui egli partecipa formalmente, è da anni iscritto, e come tale anche tassato fiscalmente, nelle dichiarazioni della sola vedova, sua mamma (docc. 20-32).

In effetti, con la morte del padre, avvenuta nel 1992, l'assicurato è diventato proprietario in comune (art. 602 cpv. 1 CC), quale membro della comunione ereditaria che si è venuta a creare con la mamma __________ e le sorelle __________ e __________, dei fondi nn. 262, 264, 312, 319, 339, 421, 446 e 460 RFD di __________, Sezione __________, così pure di sostanza mobiliare.

Il 20 novembre 2006 (doc. L) i coeredi hanno costituito (soltanto) sulla particella n. 264 RFD un diritto d'usufrutto vita natural durante a favore della mamma __________.

Questo diritto è stato regolarmente iscritto a Registro Fondiario.

Il TCA rileva che delle otto particelle di proprietà della comunione ereditaria fu __________, soltanto su una, la n. 264 RFD di __________, Sezione __________, i coeredi hanno costituito un diritto d'usufrutto a favore della loro mamma. In effetti, a RF risulta iscritto solo questo diritto personale.

Di conseguenza, in qualità di beneficiaria di un diritto d'usufrutto sul citato fondo n. 264, __________ è tenuta ad esporre fiscalmente sia il valore di stima dell'immobile sul quale beneficia di questo diritto personale, sia il valore locativo dello stesso. Infatti, giusta l'art. 40 cpv. 2 LT, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario e per l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT è imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Tuttavia, nel caso di specie è emerso che dal 1992 la vedova espone nella sua dichiarazione fiscale (docc. 20-32) tutta la sostanza di proprietà della comunione ereditaria a cui anch'ella appartiene insieme ai suoi tre figli e ciò come se la stessa ne fosse usufruttuaria. In contropartita, gli altri coeredi non dichiarano dunque all'autorità fiscale alcuna sostanza appartenente alla comunione ereditaria fu __________. Anche il ricorrente, come risulta dalla citata notifica di tassazione IC 2008, non ha esposto degli elementi della sostanza della CE.

Da quanto precede si evince che v'è un netta discrepanza tra la situazione a livello fiscale e l'ambito civile.

In effetti, come indicato, fiscalmente __________ dichiara tutti i fondi di proprietà della comunione ereditaria creatasi alla morte del marito.

Dal profilo civile, invece, la situazione è diversa. Non risulta, infatti, la costituzione di un diritto d'usufrutto su altri fondi, per la quale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario (art. 746 cpv. 1 CC). Senza tale iscrizione si instaura unicamente un rapporto di diritto personale ed il beneficiario ha semmai solo un credito tendente alla costituzione della servitù (P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 2224).

La Circolare n. 1/2003 "usufrutto e diritto di abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria", edita dalla Divisione delle Contribuzioni nel gennaio 2003 (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2003_01.pdf), indica che "La costituzione dell'usufrutto su un bene immobile avviene mediante iscrizione a Registro fondiario (art. 746 CCS), tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, che l'usufrutto possa esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario. Nei casi controversi l'autorità di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere per principio la validità di un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore sicurezza e trasparenza, l'iscrizione a Registro in adeguamento al principio civilistico dell'istituto." (punto 1 pag. 2).

A tale riguardo, come già esposto da questo Tribunale nella recente STCA del 7 febbraio 2011 (33.2010.16, consid. 13), la Camera di Diritto Tributario si è così espressa con sentenza del 19 maggio 2010 (80.2009.126):

" (…)

1.3

In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28). Così come sostiene il ricorrente, per l'imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l'usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all'usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 374)." (…).

Stante quanto precede, questo Tribunale conclude che il concetto di diritto d'usufrutto dal profilo fiscale è più esteso rispetto alla nozione di usufrutto del diritto civile.

Il ricorrente, come visto, ha chiesto l'applicazione della esposta soluzione fiscale ma, nell'ambito delle prestazioni complementari, d'avviso di questo Tribunale, per questa questione ci si deve attenere, in assenza di un rinvio specifico alla legislazione fiscale (come per esempio per la determinazione del valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI e del valore locativo giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI), unicamente alle norme civili.

Di conseguenza, ritenuto che soltanto il mappale n. 264 RFD di __________, Sezione __________, è stato gravato da un diritto d'usufrutto a favore di __________, gli altri fondi detenuti dalla comunione ereditaria a cui appartiene il ricorrente, per ciò che concerne il diritto alle prestazioni complementari, devono essere computati ai singoli coeredi in base alle disposizioni civili, indipendentemente dall'assenza, in ambito fiscale, di tale posta.

In questa evenienza, infatti, in presenza di elementi erroneamente non ritenuti nella sua notifica di tassazione, la sostanza non può essere stabilita servendosi di una tassazione, perciò l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI invocato dall'assicurato non gli è d'aiuto.

Ne discende che la tesi dell'insorgente di non computargli la sua quota parte della sostanza quale membro della comunione ereditaria fu __________ deve essere respinta.

  1. Resta dunque ora da determinare con quali modalità ed in quale misura la sostanza di proprietà della citata CE debba essere conteggiata al ricorrente per il calcolo del diritto alle prestazioni complementari.

Nel 2007 l'Ufficio stima, su mandato della Cassa cantonale di compensazione, ha valutato al valore venale i suddetti fondi.

Partendo da questi dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite a suo tempo dall'Ufficio stima, eccetto il valore venale del fondo n. 264 (Fr. 360'000.-) siccome gravato da usufrutto, con la decisione formale del 6 aprile 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato un dodicesimo della sostanza valutata dalla competente autorità, per un valore totale ascritto all'interessato di Fr. 75'291.- ([Fr. 150'000.- + Fr. 150'000.- + Fr. 220'000.-

  • Fr. 300'000.- + Fr. 11'000.- + Fr. 2'500.- + Fr. 70'000.-] : 12).

La Cassa di compensazione gli ha dunque imputato un dodicesimo del valore venale di questi sette fondi, siccome sia detenuti dall'assicurato in qualità di coerede della comunione ereditaria a cui appartengono anche la madre e le due sorelle, sia non adibiti a sua abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). In altre parole, la massa successoria è stata divisa dapprima in due tra la vedova e i tre figli nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. Poi, la metà andata ai figli è stata nuovamente divisa in due fra la mamma e i figli quale divisione ereditaria (1/2 x 1/2) e sul quarto andato ai figli al ricorrente è spettata una quota di 1/3, perciò egli ha diritto ad 1/12 (1/4 x 1/3).

L'importo spettante al ricorrente quale deposito a risparmio e titoli detenuti da __________ in comunione ereditaria con i figli risulta invece dalla somma di questi beni al 31 dicembre 2009 diviso sei. La Cassa di compensazione si è attenuta all'accordo del 10 novembre 2007 fra la CE, con cui è stato stabilito che dopo la liquidazione del regime matrimoniale ad ogni figlio spetta un terzo della loro parte di eredità (1/2 x 1/3), perciò l'amministrazione ha conteggiato al ricorrente un sesto del totale dei beni mobiliari (doc. N), ottenendo la cifra di Fr. 22'068.-.

  1. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Nel caso concreto, dal registro fondiario risulta che i mappali nn. 262, 264, 312, 319, 339, 421, 446 e 460 RFD di __________, Sezione __________, appartengono alla comunione ereditaria composta del qui ricorrente, delle sue due sorelle e della mamma.

Risulta, inoltre, che l'assicurato non abita negli edifici esistenti su alcune di queste particelle, bensì altrove, in un appartamento in locazione a __________ (doc. VIbis).

È quindi a giusta ragione che la Cassa gli ha computato questi fondi al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Come visto, con la morte del padre, nel 1992, fra il ricorrente, le sue due sorelle e la loro madre è sorta una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). I coeredi sono diventati proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (art. 602 cpv. 2 CC).

Inoltre, per l'art. 652 CC concernente la proprietà comune, se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.

Nel caso concreto, dunque, il ricorrente, le sue sorelle e la loro mamma, che hanno formato una comunione ereditaria alla morte del papà, hanno in comune la proprietà delle otto citate particelle e quindi il loro diritto si estende su tutti questi fondi e non solo su una parte di essi intesi come comunione ereditaria.

La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

Inoltre, chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608 cpv. 2 CC).

Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC).

In queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha il diritto di chiederne la divisione al giudice. Tale operazione non è però ancora qui stata fatta, dato che a registro fondiario, come visto, proprietaria degli otto mappali in questione risulta essere ancora la comunione ereditaria composta del qui ricorrente, delle due sorelle e della loro madre.

Pertanto, in assenza di norme testamentarie contrarie, dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, a seguito della morte del marito (art. 204 CC), fra i coniugi __________ ed __________, dove metà della massa successoria va attribuita alla vedova (art. 215 CC) e l'altra metà alla comunione ereditaria composta dei quattro coeredi, quest'ultima metà deve a sua volta essere divisa a metà nell'ambito della divisione ereditaria (1/2 x 1/2), dato che il coniuge superstite riceve, in concorso con i discendenti ed in assenza di un testamento che preveda altro, la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC).

Essendo in concorso con le due sorelle, siccome i figli del defunto succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC), il ricorrente ha quindi diritto ad una quota legale di eredità di un dodicesimo (1/2 x 1/2 x 1/3).

La conclusione a cui è giunta la Cassa è dunque corretta.

  1. Per quanto concerne la determinazione dei beni mobili imputabili all'assicurato, dovrebbe valere lo stesso ragionamento.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dal ricorrente nell'ambito della precedente causa, e meglio dallo scritto del 7 febbraio 2010 (doc. N) allestito dal tutore dell'assicurato intitolato "Allegato al rendiconto finanziario 2009", risulta quanto segue:

" (…)

Osservazioni

La liquidità (fr. 3'846,80) è a disposizione, in accordo con tutti i membri della CE, della signora __________, madre di RI 1.

Dopo la liquidazione del regime matrimoniale limitatamente alla relazione bancaria (vedi accordo tra i membri della CE del 10 novembre 2007) la quota parte spettante a RI 1 corrisponde a 1/6 del saldo della relazione bancaria.

(…)".

In queste circostanze

  • stante, cioè, la liquidazione del regime matrimoniale -, è a buon diritto che il totale dei titoli e dei depositi a risparmio intestati alla comunione ereditaria fu __________ debba essere computato all'assicurato nella misura di un sesto - e non di un dodicesimo - come correttamente operato dall'amministrazione.
  1. Stanti così le cose, rifacendosi quindi alle cifre determinate dall'amministrazione nel foglio di calcolo PC, il diritto dell'insorgente a ricevere prestazioni complementari deve essere confermato nella misura già individuata dalla Cassa di compensazione.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Questo Tribunale osserva che potrebbe comportare un peggioramento (reformatio in pejus) della situazione del ricorrente la questione a sapere se la concessione alla vedova del diritto d'usufrutto sulla particella n. 264 RFD di __________, Sezione di __________ da parte della comunione ereditaria, a cui appartiene anche l'assicurato, costituisca per quest'ultimo una rinuncia di sostanza che debba essergli imputata in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

In effetti, dal relativo atto notarile di costituzione del 2006 (doc. L) non risulta essere stata prevista per il ricorrente, concedente questo diritto personale, una controprestazione adeguata.

Alla stessa stregua, non occorre qui nemmeno verificare se, a giusta ragione, la Cassa di compensazione non ha considerato il reddito della proprietà fondiaria (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) non occupata dal proprietario, ritenuto che sebbene sei fondi della CE siano costituiti da prati e boschi e dunque non diano reddito, sul fondo n. 460 RFD di __________, Sezione di __________, v'è un'abitazione, il cui eventuale valore (locativo) di mercato andrebbe computato, nella misura della sua quota parte ideale, al ricorrente.

In tale evenienza, i redditi computabili dell'assicurato aumenterebbero del corrispondente valore di mercato, ossia dell'affitto che l'interessato avrebbe potuto ottenere dalla sua proprietà (in comune) se ne avesse ceduto l'esercizio a terzi, concludendo per esempio un contratto di locazione (STCA del 23 agosto 2010, 33.2010.5; STCA del 20 agosto 2008, 33.2008.4).

Ciò potrebbe peggiorare il suo diritto alle prestazioni complementari, malgrado che in contropartita si terrebbe comunque conto, nell'ambito delle spese riconosciute, siccome l'assicurato è proprietario di immobili, delle spese di manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) calcolate in funzione del valore locativo.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 13 gennaio 2011, 33.2010.15; STCA del 23 novembre 2010, 33.2010.14; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

  1. Infine, l'assicurato ha contestato che dal suo calcolo delle PC siano dedotti i "contributi PSAL pagati alla CCC/AVS" (doc. I punto 6) e ha osservato che non v'è una base legale per procedere in tal senso.

Giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, fra le spese riconosciute ad un assicurato vi sono anche i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattia.

In virtù di questo disposto, nelle spese riconosciute dell'insorgente va computato anche il contributo minimo AVS/AI/IPG che egli è tenuto a pagare ogni anno alla Cassa cantonale di compensazione in qualità di persona senza attività lucrativa (PSAL).

A livello federale, a differenza di quanto concerne il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria, che è regolamentato dall'art. 54a OPC-AVS/AI, il pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG non è stato disciplinato dal legislatore.

La stessa soluzione si riflette nella legislazione cantonale. Infatti, il Cantone Ticino ha regolato soltanto l'aspetto del premio LAMal.

L'art. 29 cpv. 1 LALPC prevede che la prestazione complementare è pagata, di regola, all'avente diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese.

Per l'art. 29 cpv. 2 LALPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori.

La singola prestazione complementare nei confronti dell'avente diritto è, di conseguenza, ridotta nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a carico del sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie (art. 29 cpv. 3 LALPC).

Giusta l'art. 29 cpv. 4 LALPC, sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale sull'AVS concernenti la garanzia dell'uso della rendita conforme al suo scopo.

D'avviso di questo Tribunale, applicando per analogia sia l'art. 29 cpv. 2 sia l'art. 29 cpv. 4 LALPC alla questione del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, si può quindi concludere che la soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di computare il contributo minimo nelle spese riconosciute dell'assicurato e poi di dedurlo, alla stessa stregua del contributo per l'assicurazione malattia, dalla differenza fra le spese riconosciute ed i redditi computabili per individuare il diritto "netto" alle prestazioni complementari, serve unicamente a vegliare a che il pagamento di questo importo sia conforme al suo scopo.

In altre parole, effettuando il pagamento del contributo minimo direttamente all'Ufficio dei contributi della Cassa cantonale di compensazione, il Servizio delle prestazioni complementari fa sì che il beneficiario di prestazioni complementari non presenti lacune contributive in ambito AVS/AI/IPG.

Questo scopo non sarebbe invece raggiunto per certo se nella somma versata mensilmente all'assicurato quale prestazione complementare vi fosse anche la quota parte del contributo minimo. Un aumento del diritto alle PC non assicura, infatti, che l'assicurato medesimo provveda, con i soldi ricevuti in più dalla Cassa, a pagare proprio l'importo del contributo minimo e non li spenda, invece, per altri bisogni. Qualora quest'ultima ipotesi si dovesse realizzare, essa porterebbe all'interessato unicamente delle conseguenze a suo sfavore nell'ottica della percezione di una futura rendita.

Ad ogni modo, sia ritenendo la soluzione adottata per prassi dal Servizio delle PC, sia ipotizzando il versamento di una prestazione complementare mensile più elevata che inglobi quindi l'ammontare del contributo poi comunque dovuto, la somma totale che l'assicurato percepisce a titolo di prestazioni complementari, nella sostanza, non muta.

  1. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto di richiamare il proprio incarto fiscale (doc. I).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il richiamo dell'incarto fiscale dell'assicurato, ritenuta comunque la presenza agli atti della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2008 e della relativa notifica di tassazione.

  1. Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

Come ha ribadito di recente il Tribunale federale (sentenza 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 9), una parte è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al suo sostentamento personale e a quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205). Per accertarne lo stato di bisogno va preso in considerazione l'insieme della sua situazione finanziaria. Vanno quindi considerati gli elementi di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7).

L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento dei coniugi derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 12 consid. 3a; STF I 129/06 dell'8 maggio 2006, consid. 3.2; STF I 491/02 del 10 febbraio 2003, consid. 3.2.1; STF U 278/00 del 5 marzo 2001, consid. 4). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Si può invece pretendere dal proprietario di un fondo che accenda un credito sulla sua proprietà immobiliare, fintanto che la stessa può ancora essere gravata (STF H 176/06 del 16 gennaio 2007, consid. 4.2; STF I 617/06 del 12 gennaio 2007, consid. 7.2; STF U 356/02 del 7 luglio 2003, consid. 3.2, con riferimento alla DTF 119 Ia 12 consid. 5 e al consid. 7 non pubblicato della SVR 2002 EL Nr. 9; STF U 29/01 del 4 luglio 2001, consid. 1b).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti (STF U 29/01 del 4 luglio 2001, consid. 1b; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 7a). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369; STF I 713/01 del 22 aprile 2002, consid. 2c; STF H 41/01 del 26 aprile 2001, consid. 4c).

Dal punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b, consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente percepiva nel 2010 una rendita AI di Fr. 1'436.- mensili ed un'altra rendita professionale di Fr. 460.- al mese, mentre le sue spese certe ammontavano a Fr. 950.- al mese di pigione.

Quanto al suo fabbisogno mensile, esso deve essere calcolato sulla scorta dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Si hanno così Fr. 1'200.- di minimo esistenziale per una persona sola (cfr. circolare n. 35/2009 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in vigore dal 1° settembre 2009).

In queste circostanze, aggiungendo alle spese della pigione l'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF, si ottiene nel complesso che il fabbisogno minimo mensile del richiedente risulta essere pari ad (almeno) Fr. 2'150.- (Fr. 950.- + Fr. 1'200.-).

Pertanto, viste le sue entrate mensili di Fr. 1'896.-, l'istante non dispone di alcuna eccedenza per fare fronte ad altre spese, come in specie l'onorario del suo patrocinatore.

L'assicurato va dunque qualificato come indigente.

Il TCA evidenzia che la quota (ideale) di sostanza (mobile ed immobile) del ricorrente (quasi Fr. 100'000.-) non può infine essere qui considerata per fare fronte alle sue spese di patrocinio. Essa non è infatti disponibile come tale, giacché l'assicurato non ne può disporre liberamente dato che, come visto, la detiene in comunione ereditaria e quindi ne ha la proprietà in comune con altri coeredi.

Su questa tematica si è espresso chiaramente il Tribunale federale nella citata sentenza I 713/01 del 22 aprile 2002, consid. 2c:

" c) Die aus der Unterhalts- und Beistandspflicht (Art. 159 Abs. 3 und Art. 163 Abs. 1 ZGB) der Ehegatten fliessende Prozesskostenvorschusspflicht geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 12 Erw. 3a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [Hrsg], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Bern 2001, S. 143 f., mit Hinweisen).

Unberücksichtigt bleiben müssen allerdings Einkommen und Vermögensanteile, deren Wert und Verfügbarkeit im Ungewissen liegen (vgl. BGE 118 Ia 371) oder bezüglich welchen keine Möglichkeit besteht, sie zeitgerecht verfügbar zu machen (vgl. BGE 108 Ia 109; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N 8 zu Art. 111; Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, AJP 2/1995 S. 181).".

Inoltre, il ricorrente non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale per la tutela dei suoi interessi è del tutto giustificato.

Da ultimo, di primo acchito il ricorso non pareva essere sin dall'inizio privo di fondamento, dato che portava sulla contestazione dell'aggiunta del valore della sostanza detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato quando invece, fiscalmente, essa non gli è stata computata. Si è trattato, quindi, di una questione giuridica di non facile lettura.

Alla luce di quanto appena esposto, tutte e tre le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria sono date.

L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato comunque l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., n. 110 ad art. 61, pag. 790; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/ 02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a = DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

55

Gerichtsentscheide

55
  • DTF 135 I 22101.07.2009 · 1.605 Zitate
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 125 V 36
  • DTF 125 V 202
  • DTF 124 I 101.01.1998 · 835 Zitate
  • DTF 124 I 9701.01.1998 · 120 Zitate
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 30101.01.1998 · 403 Zitate
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 16601.01.1996 · 126 Zitate
  • DTF 121 I 323
  • DTF 121 V 20401.01.1995 · 1.235 Zitate
  • DTF 120 Ia 15
  • DTF 120 Ia 179
  • DTF 119 Ia 11
  • BGE 119 Ia 12
  • DTF 119 Ia 12
  • DTF 119 V 249
  • DTF 118 Ia 369
  • BGE 118 Ia 371
  • DTF 115 Ia 193
  • DTF 113 V 28001.01.1987 · 285 Zitate
  • DTF 110 V 362
  • DTF 108 Ia 108
  • BGE 108 Ia 109
  • DTF 108 V 26501.01.1982 · 163 Zitate
  • 8C_446/200907.01.2010 · 11 Zitate
  • 8C_790/201015.02.2011 · 143 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 119/02
  • H 103/01
  • H 176/06
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 313/01
  • H 41/01
  • I 129/06
  • I 134/06
  • I 396/99
  • I 491/02
  • I 562/05
  • I 569/02
  • I 617/06
  • I 713/01
  • U 102/04
  • U 114/03
  • U 192/02
  • U 234/00
  • U 278/00
  • U 29/01
  • U 334/02
  • U 356/02
  • x 1/15