Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2009.11
Entscheidungsdatum
10.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2009.11

TB

Lugano 10 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 settembre 2009 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Degente dal 3 febbraio 2009 presso la Cassa anziani e di cura "__________" a __________ (doc. 5) in provenienza dal suo domicilio di __________, il 27 febbraio 2009 (doc. 20) RI 1 ha postulato al Comune di __________ la concessione di prestazioni complementari.

Con decisione del 27 febbraio 2009 (doc. 22) detto Comune ha respinto la richiesta dell'assicurata, poiché competente rimane il Cantone di domicilio prima del ricovero in casa anziani.

1.2. Il 19 maggio 2009 (doc. 27) ed il 28 luglio 2009 (docc. A6-A13) RI 1 ha chiesto al Canton Ticino di beneficiare di PC.

1.3. Con decisione del 13 agosto 2009 (doc. A21) la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha respinto la domanda dell'assicurata, a motivo che v'è un'eccedenza dei redditi computabili.

1.4. Il 15 settembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione del 10 settembre 2009 (doc. A2), confermando integralmente la propria decisione. Infatti, essa ha applicato i parametri vigenti nel Cantone Ticino (N. 1026 DPC), sebbene abbia considerato l'assicurata come degente in modo durevole presso una casa anziani medicalizzata fuori Cantone. Di conseguenza, in virtù del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato ticinese, ha ritenuto la retta massima giornaliera di Fr. 75.- rispettivamente le spese personali di Fr. 190.- al mese. Pertanto, non può riconoscere né il costo giornaliero di Fr. 156.- per la casa anziani né l'importo di Fr. 633.- per le altre spese sopportate. La Cassa ha tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale impugnazione al TCA.

1.5. Il 1° ottobre 2009 (doc. I) l'assicurata, per il tramite di RA 1, ha contestato con ricorso a questo Tribunale i parametri ammessi dalla Cassa. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'intera retta giornaliera di Fr. 156.- (Fr. 126.- + Fr. 30.- per persone provenienti da fuori Cantone) e di almeno Fr. 504.- mensili per le spese personali – pari alla spesa concessa dal Cantone __________, anche se in specie esse ammontano a Fr. 590.-. L'assicurata ha quindi osservato che gli importi ritenuti dall'amministrazione non sono sufficienti per coprire il suo fabbisogno, calcolato in funzione dei costi derivanti dall'abitare ora nel Canton __________ sia per ragioni di salute (non poteva più abitare da sola a __________) che sociali (anche il figlio vive a __________).

1.6. Con risposta dell'8 ottobre 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha evidenziato che la ricorrente non ha apportato nuovi elementi tali da modificare la sua decisione, che quindi ha confermato. Ha poi ricordato che sono le Direttive edite dall'UFAS che impongono all'ultimo Cantone di domicilio la competenza per il pagamento delle prestazioni complementari per le persone degenti in istituti di cura o per anziani fuori dal proprio Cantone. Pertanto, vanno applicate le norme vigenti nel Cantone Ticino.

1.7. La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti o hanno diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

" (…)

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" (…)

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".

2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. La ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali legate alla sua degenza in casa anziani sarebbero infatti di gran lunga superiori alle somme ritenute dall'amministrazione.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.

2.4. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale della ricorrente.

Come visto, sono i Cantoni, in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LPC, che stabiliscono e limitano le spese (tassa giornaliera e spese personali) prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

A questo riguardo occorre considerare che secondo l'art. 7 cpv. 1 LIPIn, il finanziamento di un soggiorno in un'istituzione riconosciuta deve essere tale che nessun invalido debba ricorrere all'assistenza sociale a causa del soggiorno.

In specie, il Comune di __________, a cui l'assicurata si è rivolta per ottenere delle prestazioni complementari dopo essersi trasferita nella casa anziani comunale, si è dichiarato incompetente in materia, rinviando l'interessata al Cantone del suo ultimo domicilio e quindi al Cantone Ticino.

A sua volta, la Cassa di compensazione di Bellinzona si è ritenuta competente e si è pronunciata in proposito, entrando nel merito della questione e respingendo la richiesta della ricorrente, a motivo che le sue entrate superano le sue uscite.

Occorre quindi determinare quale Cantone - __________ a dipendenza della sua degenza in casa anziani, oppure Ticino, poiché vi era domiciliata fino a prima del suo trasferimento a __________ – sia competente per decidere sul diritto alle PC dell'insorgente.

2.5. Fino al 31 dicembre 2007, ovvero prima dell'entrata in vigore della nuova LPC del 6 ottobre 2006, la competenza cantonale era regolata dall'art. 1a cpv. 3 vLPC, secondo cui:

" Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.".

Il 19 giugno 2007 il Tribunale federale si è pronunciato su una fattispecie concernente il domicilio di un beneficiario di prestazioni complementari che soggiorna in un istituto.

Nella DTF 133 V 309 un assicurato domiciliato nel Canton Argovia si è ricoverato in un istituto di cura per invalidi nel Canton Zurigo. Il Canton Argovia ha respinto la domanda di PC dell'invalido, a motivo che il Canton Zurigo era ora competente. Con ricorso di diritto amministrativo il Canton Zurigo ha chiesto al TF di accertare che l'assicurato, ora come allora, era sempre domiciliato nel Comune del Canton Argovia, che quindi era competente per determinarsi sulla richiesta di prestazioni complementari.

Fondandosi sull'art. 1a cpv. 3 vLPC e sull'art. 13 LPGA, unitamente all'art. 23 cpv. 1 CC ed all'art. 26 CC tutti inerenti la definizione di domicilio, l'Alta corte ha stabilito che se una persona maggiorenne, capace di discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in simili circostanze, essa ha assunto un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in cui entrandovi ha trasferito nello stesso il centro delle sue relazioni personali (cfr. consid. 3.1).

La circostanza che l'assicurato avesse soltanto un permesso di soggiorno per vivere nell'istituto di cura non è importante, poiché per il domicilio civile non è determinante dove una persona si è annunciata e dove ha depositato i propri documenti (DTF 127 V 237 consid. 2c p. 241).

Neppure fondata è la critica secondo cui, in questo modo, la legislazione attuale sfavorisce i Comuni in cui hanno sede le strutture di cura per invalidi. Già la DTF 127 V 237 ha rinviato infatti al legislatore il compito di distanziarsi dal concetto di domicilio secondo il diritto civile per le prestazioni complementari (cfr. consid. 3.3).

Al proposito, nel 2001 (DTF 127 V 237 pag. 242), l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha infatti affermato:

" (…)

d) Das BSV vertrat demgegenüber in seiner Stellungnahme die Auffassung, Art. 1 Abs. 3 ELG sei in enger Anlehnung an den zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff dahin gehend auszulegen, dass

  • gleichsam in Vorwegnahme einer im Rahmen der nächsten ELG-Revision zu treffenden Lösung - der Kanton, in welchem der Heimbewohner oder die Heimbewohnerin vor dem Heimeintritt gewohnt hat, für zuständig für die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zu erklären sei (vgl. auch den Vorschlag von CARIGIET, a.a.O., Rz 188). Es trifft zu, dass die heutige gesetzliche Regelung insofern unbefriedigend ist, als die zunehmende Mobilität und die neuen Wohn- und Pflegeformen die Bestimmung des (für die interkantonale Zuständigkeit massgebenden) zivilrechtlichen Wohnsitzes erschweren. Das kann, wie hier der Fall, zu Abklärungen und Verzögerungen in der Zusprechung von Ergänzungsleistungen führen, wenn sich zwei Kantone, die für die Ausrichtung in Frage kämen, als unzuständig betrachten (CARIGIET, a.a.O., Rz 187). Dennoch bleibt es Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen und gegebenenfalls ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichende Lösung vorzusehen.".

Pertanto, nella DTF 133 V 309, al consid. 3.4, il TF ha concluso che spetta alle autorità del Comune zurighese in cui è ubicata la casa anziani stabilire e versare all'assicurato le PC dal momento in cui egli le ha postulate (art. 21 cpv. 1 vOPC-AVS/AI).

Questi principi sono stati ribaditi nella DTF 134 V 236 consid. 2.1, laddove il Tribunale federale ha affermato quanto segue:

" (…)

Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses (Zwang der Umstände)", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). (…)" (sottolineature della redattrice).

2.6. Con la riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione ed i Cantoni, il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova LPC.

Il Messaggio del 7 settembre 2005 del Consiglio federale concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), tratta anche delle prestazioni complementari. Al capitolo 2.9.8.2.2 relativo all'attuazione a livello legislativo (FF 2005 5544), il Consiglio federale ha affermato:

" La dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e la trasformazione della legge sui sussidi in una legge sulle prestazioni rendono necessaria una nuova concezione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). Per quanto concerne le PC annue di competenza della Confederazione, le disposizioni sulla determinazione dell'importo contenute nel disegno di legge concedono ai Cantoni un margine disciplinatorio esiguo, poiché il calcolo delle PC per le persone che vivono negli istituti viene effettuato in base agli stessi principi applicati alle persone che vivono a casa. L'esecuzione delle PC resterà comunque di competenza dei Cantoni. Occorre rilevare che nella nuova concezione delle PC annue si rinuncerà alla determinazione di un limite massimo. Già oggi questo limite massimo non ha alcuna importanza per le persone che non vivono negli istituti, in quanto è raggiunto solo in casi molto rari (ossia casi di AI in famiglie con più figli). Rinunciando a questo limite massimo si evita di mescolare le PC con l'assistenza sociale.

La situazione è leggermente diversa per gli ospiti degli istituti: il cofinanziamento della Confederazione è limitato alla copertura del fabbisogno esistenziale. Quando il fabbisogno esistenziale viene superato, le PC annue sono interamente a carico dei Cantoni. Questi ultimi stabiliscono autonomamente l'ammontare della tassa giornaliera dell'istituto e influenzano in tal modo anche la parte di PC a loro carico. Un effettivo margine disciplinatorio nell'ambito della LPC sussiste tuttavia solo nella definizione di un importo per le spese personali e nella considerazione dell'erosione della sostanza nel caso degli ospiti di istituti. Ulteriori disciplinamenti nell'ambito delle PC annue sono ammesse soltanto se necessarie a livello di esecuzione. Pertanto la definizione di un limite massimo per le PC annue non ha alcun senso nemmeno per gli ospiti degli istituti. Per quanto riguarda la necessità di disciplinare le spese di malattia e d'invalidità, la situazione è diversa perché queste sono esclusivamente a carico dei Cantoni. In linea di principio spetta dunque ai Cantoni stabilire in questo ambito quali siano i costi da rimborsare ai beneficiari di PC.".

La nuova legge ha però modificato, completandolo con l'aggiunta della seconda frase, il summenzionato art. 1a cpv. 3 vLPC.

Ora, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede che la determinazione ed il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario. Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento ed il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne o interdetta disposto dall'autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova competenza.

Nella versione francese, questo disposto recita così:

" Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.".

In tedesco, l'art. 21 cpv. 1 LPC prevede:

" Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat. Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit.".

Con l'introduzione della seconda frase dell'art. 21 cpv. 1 LPC, il legislatore ha regolato la competenza dei Cantoni riguardo al soggiorno di un assicurato in istituto, struttura di cura o famiglia.

A seguito di ciò, sono stati espressamente emanati i nuovi NN. 1026.1-1026.8 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), in vigore dal 1° gennaio 2008.

Secondo il N. 1026.1 DPC (tradotto dal francese), il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento non fondano una nuova competenza; lo stesso vale per il collocamento in una famiglia di una persona, interdetta o no, disposto da un'autorità o da un organo in ambito tutorio (art. 21 cpv. 1 2a frase LPC).

In virtù del N. 1026.2 DPC, il Cantone dove la persona era domiciliata prima del suo ricovero in un istituto, in un ospedale o in altro stabilimento, così come prima del suo collocamento in una famiglia, continua a restare competente. Lo stesso vale se la persona si costituisce un nuovo domicilio nel luogo dell'istituto, dell'ospedale, ecc.

In tedesco, queste DPC hanno il seguente tenore:

" 1026.1 Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG). Für nicht getrennt lebende (vgl. Rz 2034) Ehegatten vgl. Rz 1026.7–8.

1026.2 Der Kanton, in dem die Person ihren Wohnsitz vor dem Ein- tritt in das Heim, Spital oder die andere Anstalt sowie vor der Versorgung hatte, bleibt weiterhin zuständig. Dies gilt auch dann, wenn die Person am Ort des Heimes, Spitals usw. einen neuen Wohnsitz begründet.".

In merito a questa questione, va rilevato che nel citato Messaggio concernente la NPC, il Consiglio federale aveva elaborato, quale seconda frase del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente, precisando che “a proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i Cantoni sono sorte controversie riguardo alla competenza in quanto la questione del domicilio spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio federale ha ora la possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari disposizioni in materia” (FF 2005 pag. 5553).

È stata la Commissione degli affari giuridici del Consiglio agli Stati a proporre la modifica che è poi stata accettata sia dal Consiglio agli Stati in occasione della sessione primaverile del 2006 (cfr. BU CS del 21 marzo 2006), sia dal Consiglio nazionale durante la sessione autunnale del 2006 (cfr. BU CN del 20 settembre 2006) e che è quindi divenuta legge vigente (art. 21 cpv. 1 2a frase nLPC).

Dai verbali dei dibattiti parlamentari del Consiglio agli Stati relativi alla seduta del 21 marzo 2006 (cfr. BU CS 2006 pag. 313 e http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4711/218324/f_s_4711_218324_218325.htm), riguardo all'art. 21 nLPC risulta infatti quanto segue:

" (…)

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige Bestimmung, die zu den ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass gegeben hat. Worum geht es?

Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht der Wohnsitz der Person, welche Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim Wohnsitz handelt es sich um den zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG). In letzterer Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person nach den Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der zweite Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen Kanton als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären.

Die Frage der Anknüpfung bezüglich der Leistungspflicht nach ELG ist von besonderer Bedeutung, weil der zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort auseinander fallen können. In solchen Fällen ist nicht der Kanton des Aufenthaltsortes, sondern der Kanton des Wohnsitzes für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen zuständig. Ihre Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und eine Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die gleichen Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im ZUG. Die zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt.

In der Kommission haben anderslautende Anträge zu längeren Diskussionen Anlass gegeben. Unklar war dabei der Begriff des Wohnsitzes. Es ist hier mit aller Deutlichkeit zuhanden der Materialien festzuhalten, dass die vorliegende Bestimmung keine Auswirkungen auf die Festlegung des zivilrechtlichen Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und allein nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird durch den zu Beginn meiner Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG unmissverständlich bestätigt. Ich erlaube mir, an dieser Stelle die einschlägige Regelung des Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26: "Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen keinen Wohnsitz."

Hervorzuheben ist, dass das ZGB von "Unterbringung" spricht, was nach der herrschenden Lehre einen freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt Eugen Bucher im Berner Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine Aufenthaltszuweisung durch Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen erfolgte." Und weiter: "Von Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann nicht mehr gesprochen werden, wenn der Betroffene aus freien Stücken sich für einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne auf einen solchen angewiesen zu sein, und überdies die Anstalt und damit den Ort des Aufenthalts frei wählt. Das gilt vor allem für den Eintritt in Altersheime, welcher in der Regel wohnsitzbegründend sein dürfte."

Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin neben Ausführungen, die sich mit denjenigen Buchers decken: "Wird dadurch" - gemeint ist der freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer urteilsfähigen, mündigen Person in eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt in die Anstalt verlegt, wie z. B. bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen Wohnsitz."

Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche Regelung anhand von Einzelfällen zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der Zweitrat wird die anstelle des bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte Bestimmung ebenfalls noch einmal überprüfen können.

Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (sottolineature della redattrice)

2.7. In merito al rinvio di Fritz Schiesser alla Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, (Legge federale sull'assistenza, LAS), ed in particolare alla nozione di domicilio, occorre qui esporre le norme topiche.

L'art. 4 sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.".

L'art. 5 LAS, per quanto attiene al ricovero in case di cura o istituti, nonché al collocamento in una famiglia, enuncia:

" La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non costituiscono domicilio assistenziale.".

Secondo l'art. 9 LAS,

" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.".

L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.".

Relativamente all'assistenza di cittadini svizzeri, l'art. 12 LAS prevede, quale principio, che:

" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.".

Questo Tribunale rileva di avere già trattato approfonditamente la questione del domicilio nell'ambito dell'assistenza pubblica.

Nella STCA del 20 novembre 2008 (inc. n. 42.2008.10), cresciuta incontestata in giudicato, al considerando 2.6 il TCA si è così espresso:

" (…)

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge che:

" (…)

Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l'art. 4 capoverso 2 del disegno, “l'annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un'autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell'autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell'intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernete l'assistenza nel luogo di domicilio, l'articolo 5 del disegno dispone che l'entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)” (FF 1976 III 1207)

Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n. 9) in merito all'art. 5 LAS sottolinea che:

" L'art. 5 LAS – combiné avec l'art. 9 al. 3 – règle le domicile d'assistance des pensionnaires de homes et d'établissements, de patients d'hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées dans des familles nourricières. Il correspond à l'art. 6 al. 3 du Concordat de 1960 dont il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un établissement, qu'il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un domicile à l'endroit où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le séjour involontaire dans un home ou un établissement, l'art. 5 LAS correspond également à l'art. 26 CC en vertu duquel le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention n'est pas constitutif de domicile (au sens de droit civil). A la différence de ce que préconisent la doctrine et la pratique et la pratique récentes relatives à l'art. 26 CC, la LAS exclut également la constitution d'un domicile lorsqu'une personne entre volontairement dans un home, notamment dans un home pour personnes âgées, en vue d'y demeurer pour une durée indéterminée. C'est en toute connaissance de cause que le législateur a prévu que celui qui entre volontairement dans un home et qui constitue à cet endroit un domicile civil, voire d'autres domiciles, maintient son domicile d'assistance, en cas de besoin, là où il avait antérieurement son centre de vie. Il voulait ainsi éviter que les communes s'opposent à certains projets de construction de homes par crainte de se voir attribuer de la sorte une responsabilité en matière d'assistance. A relever que cette réglementation n'est pas inéquitable: les pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un home et qui ont, à cet endroit, constitué non seulement leur domicile civil mais également leurs domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts, ne tombent généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de domicile, qui constitue leur domicile d'assistance au sens de l'art. 9 al. 3 LAS, ne sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D'ailleurs, les pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne commune de domicile.”

Ne discende che, a differenza dell'art. 26 CC, l'art. 5 LAS non permette deroghe al principio secondo cui la permanenza in un istituto non costituisce un nuovo domicilio. Risulta, dunque, irrilevante ai fini assistenziali che il collocamento avvenga in modo volontario o involontario a seguito di un provvedimento emanato da terzi.".

2.8. Ritornando all'ambito delle prestazioni complementari, questo TCA evidenzia che la dottrina ritiene che dato che il ricovero in un istituto non fonda una nuova competenza, la determinazione ed il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite il Cantone in cui l'assicurato aveva il suo domicilio civile prima del ricovero (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 190).

Per il calcolo del diritto alle PC, vengono computati nelle spese riconosciute per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale la tassa giornaliera di base, i costi di cura, d'assistenza, la biancheria, il regime alimentare, ecc. Per contro, non figurano quali costi periodici per i degenti in istituti le spese individuali per i medicamenti ed il materiale di cura, che devono essere assunti dall'assicurazione malattia (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 192).

Quanto alla determinazione della tassa giornaliera per l'istituto o l'ospedale, essa varia considerevolmente da istituto ad istituto. In particolare, le case di cura rispettivamente gli ospedali privati con elevati standard richiedono delle tasse giornaliere che non possono essere finanziate tramite le prestazioni complementari. Il legislatore federale ha quindi delegato ai Cantoni, mediante l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, di limitare i costi che vanno considerati per un soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni hanno utilizzato questa possibilità trovando soluzioni differenti l'uno dall'altro. Il loro compito è di evitare che un soggiorno in un istituto con elevati comfort rispettivamente di lusso sia finanziato dalle prestazioni complementari. Il limite della tassa giornaliera deve essere determinato in modo tale che il soggiorno in una casa di cura non porti gli assicurati ad essere dipendenti dall'assistenza sociale. Ciò non è riuscito subito a tutti i Cantoni (per esempio, il Canton Turgovia ha inizialmente fissato per la tassa giornaliera riconosciuta dalle prestazioni complementari un importo basso e di conseguenza gli assicurati degenti dovevano rivolgersi all'assistenza sociale per potere fare fronte ai costi degli istituti). Comunque, la maggior parte dei Cantoni, o in maniera generale per tutti gli istituti o secondo specifici criteri (come il tipo di istituto, l'intensità delle cure o la combinazione di diversi criteri), ha limitato verso l'alto la tassa giornaliera per gli istituti e gli ospedali da poter considerare (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 192).

I Cantoni possono determinare autonomamente l'importo delle spese personali a disposizione dei beneficiari di PC degenti in istituto. Esse comprendono il denaro per piccole spese, per gli articoli per l'igiene, per i vestiti, per i giornali, ecc. (RCC 1986 pag. 452) e pure per le imposte (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 193).

Al proposito, il Bollettino n. 251 edito dall'UFAS il 10 giugno 2009 all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di esecuzione delle prestazioni complementari (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/category:62), espone le regolamentazioni cantonali in materia di prestazioni complementari per l'anno 2009, indicando sia i limiti dei costi di pensione per un soggiorno in istituto da prendere in considerazione sia gli importi per le spese personali.

2.9. In forza della delega dell'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC, il Consiglio federale ha emanato l'art. 25a OPC-AVS/AI, che definisce l'istituto:

" 1 È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

2 Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.".

Il commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI), pubblicato sul sito internet dell'UFAS al capitolo PC – Legislazione, riguardo a questa novità si è espresso come segue:

" Premessa all'art. 25a

Contesto

Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni complementari (DPC) prevedono una disposizione in merito. Secondo il numero marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono loro l'assistenza necessaria.

Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (regesto) di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si legge:

Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza (ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica oppure comunità d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura e del personale (consid. 2).

Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.

Problema

Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC) saranno proprio gli accertamenti extracantonali ad aumentare.

Norma di delega

L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio federale la competenza di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture possano essere considerate tali.

Art. 25a Definizione di istituto

Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC, ovvero il riconoscimento da parte del Cantone. Un istituto è ugualmente considerato come tale se dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le prestazioni complementari. Si concretizza così il coordinamento con l'assicurazione invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal).

Capoverso 2: secondo l'articolo 42ter capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggiorno a domicilio. Le strutture riconosciute quali istituti dall'ufficio AI vanno considerate tali anche per le prestazioni complementari.

Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se riconosciute tali da un Cantone, se dispongono di un'autorizzazione d'esercizio cantonale o se tali le considera l'ufficio AI in relazione alla concessione degli assegni per grandi invalidi.".

Per il Canton Ticino, è il Consiglio di Stato che disciplina le competenze che la legislazione federale (LPC) conferisce ai Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione della LPC [LaLPC] del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL 6.4.5.3).

L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC] del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale, sia l'importo per le spese professionali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale (spillatico).

Il Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009 (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito in proposito quanto segue:

" Art. 1 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi.

Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati, ospiti di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità, è di 100 franchi.

Art. 3 Le spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti per invalidi ammontano a:

a) fr. 190.- mensili per i beneficiari di rendite degenti in casa per anziani, o istituti di cura;

b) fr. 300.- mensili per i beneficiari di rendita degenti in istituti per invalidi.".

2.10. Nella fattispecie, la ricorrente era domiciliata a __________ ed il 3 febbraio 2009 ha trasferito il suo domicilio nel Canton __________, ricoverandosi volontariamente definitivamente in una casa anziani e di cura a __________, comune in cui vive anche il figlio.

Dall'analisi dei suesposti lavori preparatori – ed in particolare del rapporto di Fritz Schiesser della Commissione degli affari giuridici del Consiglio agli Stati (cfr. consid. 2.6) -, del Messaggio del Consiglio federale sulla NPC e del parere di Thomet concernente la Legge federale sull'assistenza (cfr. consid. 2.7), la scrivente Corte giunge alla conclusione che il legislatore ha voluto inserire nell'art. 21 cpv. 1 LPC il (vecchio) concetto di domicilio civile dell'art. 26 CC, indipendentemente dal fatto che il soggiorno in un istituto, in una casa di cura o presso una famiglia sia volontario o avvenga per volere di terzi.

Con l'introduzione della seconda frase del capoverso 1 dell'art. 21 LPC, il legislatore ha infatti voluto allinearsi al concetto di domicilio definito dall'art. 5 LAS, secondo cui il ricovero in una casa di cura o in un istituto o il collocamento in una famiglia non costituiscono domicilio assistenziale, nemmeno se l'assicurato vi costituisce volontariamente il proprio domicilio.

Anche la soluzione scelta per le prestazioni complementari dal legislatore si distanzia, quindi, come ha specificato il citato Thomet, dalla dottrina e dalla giurisprudenza recenti. Invero, come giudicato nella citata DTF 133 V 309 al considerando 3.1, dando una diversa interpretazione dell'art. 26 CC, il Tribunale federale ha invece ammesso che se una persona maggiorenne, capace di discernimento, ha deciso di propria iniziativa, vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello stesso, in simili circostanze, essa ha assunto un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in cui entrandovi ha trasferito nello stesso il centro delle sue relazioni personali.

Questa sentenza, va ricordato, è stata emessa sotto l'egida della vecchia LPC. Con il 1° gennaio 2008, invece, la nuova Legge ha voluto allinearsi al classico concetto di domicilio civile dell'art. 26 CC, peraltro ripreso dall'art. 13 LPGA e già presente dal 1979 all'art. 5 LAS, sgombrando così (definitivamente) il campo da ogni possibilità di fraintendimento (in ambito sociale) riguardo alle conseguenze di una degenza, volontaria o no, di un assicurato presso un istituto, un ospedale o presso una famiglia ai fini assistenziali, circa la determinazione del suo domicilio.

In questo senso, il TCA conclude che, in virtù dell'art. 21 cpv. 1 2a frase LPC, competente per decidere nel caso di specie sul diritto alle prestazioni complementari della ricorrente resta il Cantone di domicilio prima che l'interessata entrasse in casa anziani, quindi il Cantone Ticino.

Pertanto, fa stato la legislazione ticinese e non quella __________.

2.11. Questa Corte non può dunque scostarsi dalle norme vigenti nel nostro Cantone.

Di conseguenza, alla ricorrente, che è ospite permanente di una casa per anziani e non di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità, va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 1 del citato Decreto esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.

La circostanza che la Casa anziani di __________ fatturi all'assicurata una tassa giornaliera di Fr. 156.- non può tuttavia essere presa in considerazione dalla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, dovendo essa attenersi agli importi fissati dal Cantone competente e quindi dal Consiglio di Stato ticinese (cfr. Bollettino n. 211 edito dall'UFAS il 5 novembre 2007 all'intenzione delle Casse di compensazione AVS e degli organi di esecuzione delle PC).

Alla stessa stregua, il suo diritto alle spese personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese, rispettivamente a Fr. 2'280.- all'anno.

In tale evenienza, l'assicurata non può dunque pretendere per il 2009 il riconoscimento dell'importo massimo di Fr. 520.- al mese (Fr. 504.- era nel 2008), poiché tale somma è attribuita soltanto a coloro che erano domiciliati nel Canton __________ prima di ricoverarsi in un istituto, ciò che, come visto, non è il suo caso.

Stante quanto precede, le prestazioni complementari non possono aiutare l'assicurata nella misura da essa pretesa.

Ne discende che vanno confermati gli importi computati dalla Cassa di compensazione relativi alla tassa giornaliera ed alle spese personali calcolati secondo il tariffario in essere nel Cantone Ticino.

Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.

2.12. La ricorrente si è inoltre lamentata che sopporta personalmente anche altre spese (telefono, canone TV, drogheria, assicurazioni, spese di gestione del conto corrente, giornali, vestiti, parrucchiere, pedicure, consumazioni, bevande e trasporti, per un totale di Fr. 590.- al mese), che le PC non si prendono però a carico. Chiede dunque che queste spese siano riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno almeno nella misura di Fr. 504.-, corrispondente all'importo massimo riconosciuto dal Cantone __________ per le spese personali (nel 2008, mentre nel 2009 esso ammonta a Fr. 520.-).

In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.2), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 134; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.

Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 18'720.- nel 2009) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998).

Per coloro che sono degenti in ospedale o in istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 75.- rispettivamente Fr. 100.-) è infatti destinato al pagamento della pura retta giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine per far fronte ad altre spese supplementari.

Nel caso concreto, come visto, l'ammontare di Fr. 190.- al mese, rispettivamente di Fr. 2'280.- all'anno, rappresenta l'importo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le altre spese menzionate nel ricorso.

Ciò significa che oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è possibile riconoscerle espressamente altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

Inoltre, la circostanza che il Cantone in cui l'assicurata aveva il suo domicilio civile prima del ricovero è competente per decidere sul suo diritto alle PC, come esposto, vincola questo TCA agli importi validi nel Cantone Ticino.

Ne consegue che i costi relativi alla cura personale e non, indicati dalla ricorrente, non possono esserle computati quali spese specifiche a carico delle PC né nella loro integralità (Fr. 590.-), né nella misura richiesta dall'assicurata (Fr. 504.- ) e tanto meno nell'ammontare massimo ammesso dal Cantone __________ nel 2009 (Fr. 520.-).

La pretesa dell'assicurata non può così essere accolta.

2.13. Infine, questo Tribunale evidenzia a titolo abbondanziale che la nuova LPC ha introdotto una norma riguardante l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni complementari per gli assicurati che vengono ricoverati in istituto o in ospedale.

L'art. 12 cpv. 2 LPC precisa infatti che se la domanda è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

Nel citato Messaggio del 7 settembre 2005, il Consiglio federale si è così espresso riguardo al nuovo art. 12 concernente l'inizio e la fine del diritto ad una PC annua (FF 2005 pag. 5549):

" (…)

Capoverso 2: attualmente questa disposizione è inclusa nelle istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (n. marg. 4021a delle Direttive sulle prestazioni complementari). L'importanza di tale disposizione per le persone interessate risiede nel fatto che spesso i familiari si occupano delle persone anziane che devono entrare in un istituto. L'entrata in istituto implica un onere considerevole, tra l'altro per la disdetta e lo sgombero dell'appartamento. Se un anziano non ha mai percepito prestazioni complementari, al momento dell'entrata in istituto i familiari non pensano certo alle PC e alle formalità legate alla domanda. Dato che nella LPC non si distingue tra le persone che vivono in un istituto in modo permanente o per un periodo prolungato e le persone che vivono in ospedale in modo permanente o per un periodo prolungato, la disposizione delle Direttive sulle PC viene ora estesa all'ospedale." (…).

Con riferimento alla fattispecie in questione, ritenuto che il ricovero della ricorrente è avvenuto il 3 febbraio 2009 e la domanda di prestazioni complementari è stata introdotta alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona il 19 maggio 2009 rispettivamente il 28 luglio 2009, quindi nel termine di sei mesi, il diritto dell'assicurata alle PC va rifiutato con effetto dal 1° febbraio 2009 – e non dal 1° maggio 2009 come ritenuto dall'amministrazione -, ovvero con effetto al primo giorno del mese in cui l'assicurata si è trasferita nella casa anziani di __________.

2.14. Stante quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto, quindi sia in merito alla richiesta di beneficiare della tassa giornaliera ammessa dal Canton __________, sia anche delle spese personali massime riconosciute da questo stesso Cantone, dovendosi applicare i parametri vigenti nel Cantone Ticino.

La decisione impugnata va dunque confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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