Raccomandata
Incarto n. 32.2025.6
jv/gm
Lugano 10 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, di formazione muratore (con AFC) e da ultimo attivo quale cuoco, il 7 dicembre 2011 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 7 aprile all’11 ottobre 2011 e successivamente del 75% a motivo di un infortunio occorsogli il 4 aprile 2011 (docc. 2, 4, 5, 195 e 201 incarto AI).
Esperita l’istruttoria di rito, con decisione del 18 aprile 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di ¾ di rendita dal 1. aprile al 30 novembre 2012, di una rendita intera dal 1. gennaio al 31 dicembre 2013 e dal 1. marzo al 30 settembre 2015 ed è stato ritenuto completamente abile al lavoro dal 1. novembre 2015 (docc. 133, 137-139 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 4 maggio 2023 l’assicurato, per il tramite del curante pneumologo, ha presentato una seconda domanda di prestazioni (docc. 148 e 154 incarto AI), adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria.
Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 150 incarto AI) ed esperita l’istruttoria, con decisione del 2 dicembre 2024 (doc. 188 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato una capacità lavorativa “del 100% in qualsivoglia attività” accertata dal medico SMR nel suo rapporto del 9 ottobre 2024 (doc. 186 incarto AI).
1.3. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 2 dicembre 2024, postulandone l’annullamento e “la retrocessione degli atti per completare l’istruttoria e dirimere le incongruenze”.
Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, il medico SMR essendo incorso in evidenti contraddizioni, sia in punto all’attività abituale stabilita che per quanto concerne l’incapacità lavorativa accertata.
Contesta anche la valutazione economica, rimproverando all’Ufficio AI di non aver svolto un esame della reintegrabilità professionale, sostenendo che il calcolo del grado d’invalidità dovrebbe basarsi sui redditi statistici e non su quanto percepito quale cuoco presso l’esercizio commerciale della ex-moglie, essendo quest’ultima attività cessata il 7 marzo 2022.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è così determinato:
" […] dal lato medico […] l’istruttoria […] risulta carente e incompleta; di conseguenza, il rapporto finale SMR del 09.10.2024 è inesatto per i motivi […] esposti qui di seguito.
In primo luogo […] il medico SMR – nella sua annotazione del 26.09.2023 – ha affermato quanto segue: “Presa visione della relazione medica a firma del Dr. __________ e dei referti allegati […] si ritiene che l’Assicurato sia […] inabile al 100% in ogni attività”. Anche nella successiva annotazione del 02.10.2023 il medico SMR ha precisato che la situazione clinica non è consolidata e che bisognerà procedere con un aggiornamento degli atti medici tra 3 mesi. Tuttavia, contrariamente a quanto esposto nelle due annotazioni summenzionate, il medico SMR – nel proprio (successivo) rapporto finale del 09.10.2024 – ha stabilito che lo stato di salute del Signor RI 1 è da considerare invariato nel corso del tempo, definendo una capacità lavorativa completa in ogni attività lucrativa dal lontano 01.11.2004 (capacità lavorativa […] che non corrisponde affatto alle conclusioni a cui era giunta l’amministrazione nella precedente richiesta di prestazioni […]). Oltre a ciò, l’abituale attività dell’assicurato non è quella di aiuto cucina che svolge per 15 ore alla settimana presso il Ristorante […] dal 01.06.2021 (cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del 09.10.2024 al punto 3.3). L’attività abituale dell’assicurato è invece quella di cuoco (dipendente) che […] ha svolto presso il Grotto […] ([…] che ha poi cessato la propria attività nell’anno 2022 […]). Va inoltre sottolineato che il curante Dr. med. __________ non ha mai attestato […] una capacità lavorativa totale (in ogni attività lucrativa) da parte del suo paziente (cfr. i rapporti del 04.05.2023, 04.08.2023 e 12.02.2024 agli atti).”
In ragione di ciò e della necessità di procedere con una perizia specialistica, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici.
1.5. Con scritto del 20 febbraio 2025 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la (seconda) domanda di rendita presentata dall’assicurato nel maggio 2023.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto, sebbene l’assicurato avesse già compiuto 55 anni al 1. gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.1.), egli non beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1. in fine e 1.2. in initio), motivo per cui non torna applicabile la lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa. Avendo presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente e dall’amministrazione medesima, secondo la proposta formulata nella risposta di causa.
In effetti, le carenze istruttorie – rilevate dall’insorgente ed ammesse dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.) – risultano evidenti e pertengono sia alla valutazione medica che a quella economica. Trattasi, in particolare delle contraddizioni in cui è incorso il medico SMR nella valutazione dell’evoluzione dello stato valetudinario (docc. 167, 168, 172 e 182 incarto AI) e dell’errore dell’amministrazione nel determinare l’attività abituale, quest’ultima essendo quella di cuoco (dipendente) presso il grotto della ex moglie (doc. 125 incarto AI) e non quella di aiuto cucina “per 15h settimanali” presso il ristorante (doc. 172, pag. 449; docc. 185 e 186 incarto AI). Tali elementi, unitamente alla prospettata necessità di sottoporre il ricorrente ad una perizia specialistica, risultano già di per sé sufficienti per accogliere il gravame.
Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 2 dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti