Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2025.46
Entscheidungsdatum
02.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.46

cs

Lugano 2 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972, piastrellista, il 23 maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di una lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria.

1.2. Con decisione del 25 marzo 2019 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché l’interessato presentava un grado d’invalidità del 28%.

1.3. Il 23 gennaio 2024 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia specialistica ad opera del dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda, ritenendo che l’incapacità lavorativa è rimasta stabile rispetto a quanto stabilito nel corso della precedente procedura.

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti. In seguito dovranno essere aggiornati i redditi alla base del confronto tra redditi.

Il ricorrente, dopo aver riassunto gli atti, critica la perizia del dr. med. __________. L’interessato sostiene che vi siano alcune contraddizioni ed afferma che il referto è incompleto e non consente di decidere con sufficiente tranquillità sulla sua capacità lavorativa in attività sostitutive e rispettose dei limiti funzionali.

1.5. Il 27 maggio 2025 l’insorgente ha inoltrato un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

1.6. Con risposta del 17 giugno 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.7. Chiesta (doc. VII), ed ottenuta (doc. VIII), una proroga, il ricorrente ha prodotto un referto di una RX vertebrogramma in ortostatismo AP e laterale del 24 luglio 2025 eseguita presso la __________ __________ (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 28 agosto 2025, cui ha allegato una presa di posizione dell’8 agosto 2025 del dr. med. __________ e del 26 agosto 2025 del medico SMR, dr.ssa med. __________, e trasmesse per conoscenza al ricorrente il 3 settembre 2025 (doc. XII), l’Ufficio AI si è riconfermato nelle sue conclusioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, prevede alla cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 prevedono che:

" Conformemente alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra consid. 1.3.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.2.). La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 23 gennaio 2024 a fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività dal 12 marzo 2017 (rapporto finale SMR pag. 313) e in attività adatta del 20% dal 1° febbraio 2018 (rapporto finale SMR pag. 313), che tuttavia, nell’ambito della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 1.1 e decisione del 25 marzo 2019).

In seguito l’incapacità lavorativa del ricorrente non è più cambiata secondo l’Ufficio AI, mentre l’interessato fa valere un peggioramento dal 2 ottobre 2023/6 dicembre 2023 (cfr. doc. I, pag. 3), ossia dopo il 1° gennaio 2022.

Visto quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

nel merito

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso di specie l’insorgente ha inoltrato una prima domanda di prestazioni in data 23 maggio 2017 a causa di una lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria (cfr. pag. 15-17 incarto AI).

Il 25 maggio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, poste le diagnosi di osteocondrosi di Modic I a livello L5-S1 senza evidenza di conflitti radicolari e lieve protrusione erniaria a livello L1-L2 e L4-L5 senza conflitti radicolari, ha stabilito che l’interessato era inabile al lavoro in maniera completa nella sua precedente attività ed in attività adatte dal 12 marzo 2017 al 31 gennaio 2018. A partire dal 1° febbraio 2018 egli avrebbe potuto esercitare un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nella misura dell’80% (pag. 112 incarto AI). Dopo aver sottoposto l’assicurato ad un provvedimento professionale di lavoro a titolo di prova presso la ditta __________, con decisione del 25 marzo 2019 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita poiché dal raffronto dei redditi è emerso un grado d’invalidità del 28%.

In seguito alla seconda domanda di prestazioni giunta il 23 gennaio 2024 (pag. 218 incarto AI), acquisiti gli atti medici ritenuti rilevanti, l’Ufficio AI ha sottoposto l’interessato ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, il quale nel referto del 13 dicembre 2024, riassunti gli atti, descritta l’anamnesi familiare, patologica, personale e socio-lavorativa, i reperti dell’esame e la valutazione medica, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su/con insufficienza muscolare e alterazione degenerativa con osteocondrosi L5/S1 di tipo Modic I con spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei neuroforamini, lieve gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro tibiale laterale e degenerazione meniscale, sperone calcaneare destro e moderata periartropatia omero scapolare bilaterale e moderata tendinopatia del sopraspinato.

Circa la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:

" (…) Francamente mi risulta difficile oggettivare i disturbi dichiarati dal paziente. Abbiamo sì un’alterazione degenerativa a livello L5/S1 anche abbastanza importante, ma il paziente non sta facendo assolutamente nulla per cercare di migliorare la situazione. Il paziente parla di importanti dolori però deambula in modo corretto senza zoppia ed è stato anche seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, anzi in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra senza sofferenza. L’esame clinico stesso è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative maggiori.

(…)

Il paziente, secondo me, in sostanza non ha fatto alcun percorso riabilitativo. Già nel 2017 il Dr. __________ proponeva un rinforzo muscolare, ma il paziente ha fatto solo 7 sedute, a suo dire, con peggioramento dei dolori, dopodiché ha smesso tutto e anche a casa non fa alcun esercizio di rinforzo. Anche le infiltrazioni proposte poi poco dopo non sono state fatte dal paziente e ultimamente ha avuto unicamente ancora valutazioni neurochirurgiche con indicazione apparente per una stabilizzazione L4/S1, per la quale il paziente sarebbe stato anche richiamato senza però alcuna decisione da parte sua. Lui stesso sta chiuso in casa senza fare alcuna attività fisica. Se poi guardo le ulteriori documentazioni mediche in tutti i rapporti viene sempre riferito che il paziente ad un certo punto sparisce e non fa più niente. Anche lo stesso medico curante Dr. Med. __________ vede il paziente solo a momenti, l’ultima per riempire il foglio dell’AI e consiglia anche lui una perizia. Senza un cambiamento radicale il paziente, anche con la voglia veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei miglioramenti. Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente dalla volontà del paziente. Per quel che riguarda il calcano abbiamo uno sperone calcaneare e anche li ci vorrebbe della fisioterapia con onde d’urto ed esercizi di allungamento della cerniera posteriore.

Le alterazioni visibili alle spalle e al ginocchio sono compatibili con l’età del paziente.

7.2 Valutazione di capacità, risorse e problemi

Il paziente presenta comunque a livello della colonna lombare un’alterazione degenerativa importante a livello L5/S1. Personalmente non credo che un intervento operatorio di stabilizzazione possa portare ad un deciso miglioramento della situazione. Come piastrellista l’attività è relativamente pesante, il paziente è da considerarsi inabile a lavoro al 100% in un’attività però leggera dove il paziente non deve sollevare ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare regolarmente postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo. Il paziente è in grado di camminare a lungo, può stare seduto anche 2 ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di fare lavori di precisione leggeri e medi non lavori di precisione pesanti. Il paziente presenta ancora un’abilità lavorativa di almeno l’80% dove il 20% è limitato dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.

(…).

8.2.5 Come si sviluppa nel tempo questa incapacità lavorativa?

Personalmente ritengo che questa incapacità lavorativa sia rimasta stabile dall’ultima decisione AI del 25.03.2019 dove già si parlava di un grado di inabilità AI del 28%. D’altro canto, se guardiamo tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa e sempre viene sottolineato come il paziente sia stato visto 1-2 volte e poi sia scomparso. Lo stesso medico curante riferisce come vedendo il paziente raramente consiglia una perizia.

(…).

Si chiede al perito di esprimersi sulla data dell’eventuale peggioramento dell’inabilità lavorativa dopo il 25.03.2019.

Personalmente ritengo che non vi sia stato un peggioramento della capacità lavorativa dal 25.11.2019 come è riferito sopra.” (pag. 297-308 incarto AI)

Il 20 dicembre 2024 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha confermato le conclusioni del referto del dr. med. __________ ed ha accertato che il ricorrente è inabile al lavoro al 100% come piastrellista indipendente dal 12 marzo 2017 ed abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate dal 1° febbraio 2018, con le limitazioni ivi descritte (pag. 313 incarto AI).

Il 9 aprile 2024 il perito, dr. med. __________, ha preso posizione sull’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato, rilevando come l’unico nuovo documento è un referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, __________ __________, riferito alla visita del 6 febbraio 2025 dove “si conferma la diagnosi di alterazione degenerativa mono-segmentare L5-S1 come da me già descritto anche nella diagnosi della mia perizia al punto 6.3 dove parlo di alterazioni degenerative con osteocondrosi L5-S1 di tipo MODIC I con spondiloartrosi L5-S1 importante e ristringimento del neuro-forami”. Il perito ha concluso affermando:

" (…) Resto sempre molto perplesso sul procedere, dove si vuole a tutti i costi offrire un intervento operatorio invece di provare prima un trattamento conservativo adeguato nonostante inoltre ci siano dei predittori per un’evoluzione negativa dell’evoluzione dopo intervento (uno su tutti richiesta prestazioni AI). Resto dunque molto perplesso riguardo ad un successo di un intervento di stabilizzazione in queste condizioni.” (pag. 344 incarto AI)

Il 30 luglio 2025 il ricorrente ha prodotto una rx vertebrogramma in ortostatismo ap e laterale del 24 luglio 2025 del dr. med. __________, viceprimario dell’Istituto __________, del seguente tenore:

" (…) Sul piano frontale la perpendicolare a C7 cade circa sul promontorio sacrale. Lieve sollevamento dell’emibacino sinistro rispetto a destra di circa 7 mm. Non significativa scoliosi.

Sul piano sagittale la perpendicolare a C7 cade anteriormente al promontorio […] sacrale di circa 5 mm. Incidenza pelvica 50°, pendenza sacrale 47°. Lordosi lombare di 68°, cifosi dorsale di circa 40°. Restringimento in ampiezza degli spazi intersomatici in sede lombare con segni di degenerazione prevalentemente faccettaria, prevalentemente nel tratto L4-S1. Lieve retrolistesi di L2 su L3.” (doc. IX/1)

Chiamato ad esprimersi in merito l’8 agosto 2025 il perito, dr. med. __________, ha affermato:

" (…) Il vertebrogramma viene fatto con lo scopo pre-operatorio, in particolare per vedere eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica che poi è importante per come fissare i segmenti. Il vertebrogramma di base mostra una situazione normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano frontale (quindi nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento dell’emi-bacino sinistro di 7 mm, non significativo visto che non causa significative scoliosi.

L’incidenza pelvica è individuale e in uno studio con multipli soggetti sani, aveva un valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente presenta dunque un angolo di incidenza pelvico normale.

Il vertebrogramma di base non presenta ulteriori problematiche e non posso fare altro che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il problema soprattutto di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve retrolistesi di L2 su L3 è asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto dell’alterazione degenerativa nella perizia visto che ho dato delle limitazioni nella capacità lavorativa per attività pesanti.” (doc. XI/1)

Sulla base della risposta del dr. med. __________, il medico SMR, dr.ssa med. __________, il 26 agosto 2025 ha confermato le conclusioni del rapporto finale del 20 dicembre 2024 (doc. XI/2).

2.4. Per quanto concerne l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia reumatologica del 13 dicembre 2024 del dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia (pag. 297 e seguenti incarto AI).

Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base della visita effettuata presso di lui.

Al referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo aver visitato il ricorrente in data 11 dicembre 2024 ed aver esaminato tutti gli atti acquisiti dall’Ufficio AI e prodotti dal ricorrente, esaminata l’anamnesi, preso atto dei reperti oggettivi e posta la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su/con insufficienza muscolare e alterazione degenerativa con osteocondrosi L5/S1 di tipo Modic I con spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei neuroforamini, lieve gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro tibiale laterale e degenerazione meniscale, sperone calcaneare destro e moderata periartropatia omero scapolare bilaterale e moderata tendinopatia del sopraspinato, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha ritenuto che la capacità lavorativa dell’interessato in attività semplici e ripetitive non abbia subito alcuna modifica rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio AI nell’ambito della precedente procedura.

Lo specialista ha in particolare evidenziato come gli sia difficile oggettivare i disturbi lamentati dall’assicurato, ricordando che quest’ultimo, pur indicando di sentire importanti dolori, “deambula in modo corretto senza zoppia ed è stato anche seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, anzi in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra senza sofferenza. L’esame clinico stesso è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative maggiori”.

Il medico rileva poi che l’interessato “in sostanza non ha fatto alcun percorso riabilitativo”, segnatamente per quanto concerne il rinforzo muscolare, e non ha proseguito con le infiltrazioni propostegli. Inoltre, “se guardiamo tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa […]”.

Lo specialista ha infine evidenziato come pur in presenza di un’alterazione degenerativa importante a livello L5/S1, un eventuale intervento di stabilizzazione non potrebbe portare ad un deciso miglioramento della situazione.

Dopo aver confermato la totale inabilità lavorativa nella precedente attività di piastrellista, ha accertato che anche in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, la capacità lavorativa è rimasta immutata all’80%.

2.6. Le ulteriori certificazioni mediche prodotte dal ricorrente dopo l’allestimento della perizia del 13 dicembre 2024 non modificano la valutazione della capacità lavorativa.

Il referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, redatto dopo la visita del 6 febbraio 2025, pone una diagnosi già nota (lombalgie meccaniche croniche con/su degenerazione segmentaria L5-S1 con instabilità [cfr. punto 6.3 della perizia]) e conferma che “le immagini radiologiche (TC lombosacrale del 31.01.2024, RM del lombo-sacrale del 28.11.2023, radiografie lombari statiche e dinamiche del 28.11.2023)”, “dimostrano cambiamenti degenerativi lombari globalmente limitati all’eccezione del segmento L5-S1, sede di una degenerazione segmentaria marcata e di segni di instabilità (vacuum nello spazio discale L5-S1)”. Lo specialista ha in sostanza ribadito quanto rilevato dal dr. med. __________, nel suo referto del 13 dicembre 2024. Il dr. med. __________ si sofferma poi sulla proposta di intervento di stabilizzazione e sulle possibili conseguenze dell’operazione (“[…] ho sottolineato che vi è il rischio di un’assenza di miglioramento o un miglioramento solamente parziale della sindrome dolorosa […]”). Il medico non si è invece espresso in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

Quanto alla Rx vertebrogramma in ortostatismo ap e laterale del 22 luglio 2025, prodotta con le osservazioni del 30 luglio 2025, va preliminarmente rilevato che di principio non potrebbe essere presa in considerazione poiché è la data della decisione impugnata (in concreto il 5 maggio 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 5 maggio 2025 va di principio fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.

In ogni caso il dr. med. __________, che ha eseguito la vertebrogramma, non si esprime in merito ad un’eventuale inabilità lavorativa del ricorrente, ma si limita a descrivere l’esito dell’esame effettuato il 22 luglio 2025. Inoltre, come rileva il dr. med. __________ nella presa di posizione dell’8 agosto 2025, l’indagine effettuata viene eseguita con scopo pre-operatorio per rilevare eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica, importante per stabilire come fissare i segmenti. Lo specialista evidenzia che il vertebrogamma mostra una situazione “normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano frontale (quindi nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento dell’emi-bacino sinistro di 7 mm, non significativo visto che non causa significative scoliosi”. Il dr. med. __________ ha aggiunto che l’incidenza “pelvica è individuale e in uno studio con multipli soggetti sani, aveva un valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente presenta dunque un angolo di incidenza pelvico normale”. Lo specialista ha confermato che l’esame del 22 luglio 2025 “non presenta ulteriori problematiche e non posso fare altro che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il problema soprattutto di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve retrolistesi di L2 su L3 è asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto dell’alterazione degenerativa nella perizia visto che ho dato delle limitazioni nella capacità lavorativa per attività pesanti.”

Neppure il referto radiologico allestito dal dr. med. __________ porta di conseguenza ad una diversa valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.

Né di maggiore aiuto sono le critiche espresse dall’assicurato nella sua impugnativa.

Egli afferma che il perito contesta aspramente il suo atteggiamento per avere interrotto la fisioterapia poiché gli provocava dolori (punto 7.1, pag. 8 della perizia), ma poi a pag. 9 in alto afferma che anche con un rinforzo muscolare “dubito che ci saranno dei miglioramenti”. Per cui, secondo l’interessato, la critica è fine a sé stessa.

Tuttavia, ad un’attenta lettura della pagina 9 del referto, emerge piuttosto che il perito, invero tramite una frase un po' tortuosa, ritiene che il miglioramento sarebbe possibile, ma che sarebbe dipeso da un’attitudine meno passiva da parte dell’assicurato stesso (“Senza un cambiamento radicale il paziente, anche con la voglia veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei miglioramenti, Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente anche dalla volontà del paziente”). Ciò viene confermato dalla risposta alla domanda 8.3.1 dove il perito afferma in sostanza che mentre la capacità lavorativa probabilmente non migliorerà neppure in caso di un’adeguata terapia, i dolori, in caso di rinforzo muscolare, potrebbero diminuire (“Personalmente non penso che il paziente possa migliorare la capacità lavorativa con un’adeguata terapia, che il paziente non sta facendo per sua volontà, si può sicuramente migliorare i dolori e rendere quindi più facile e meno doloroso effettuare dei lavori come sopra descritti. Il paziente deve assolutamente effettuare un rinforzo muscolare come già detto al Dr. __________ anni fa e come ripetuto da altri vari medici che è la base per un miglioramento dei dolori”).

In secondo luogo il ricorrente contesta l’affermazione del perito secondo cui le alterazioni visibili alle spalle e al ginocchio sono compatibili con l’età del paziente, nato nel 1972 (punto 7.1, pag. 9 della perizia).

A questo proposito cita la RM alle ginocchia eseguita il 3 ottobre 2023 presso l’__________ di __________ dove figurerebbero alterazioni difficilmente riscontrabili “in ogni paziente di quell’età”: “degenerazione del corno posteriore del menisco mediale, compatibilmente con incipiente sottile fissurazione, Integro il menisco laterale. Integri i legamenti del pivot centrale, i legamenti collaterali ed il tendine popliteo. Lieve entesopatia cronica del tendine del quadricipite sulla rotula. Piccolo ganglio del corpo di Hoffa di circa 6 x 5 mm. Modesto versamento articolare. Non significativa condropatia al comparto esterno ed anteriore. Sottile fissurazione focale di III grado della cartilagine della superficie di carico del condilo femorale mediale. Non edema osseo”.

Questo TCA rileva che il perito non ha affermato che ogni persona dell’età del ricorrente presenta le medesime alterazioni riscontrate con la RM delle ginocchia effettuata il 3 ottobre 2023, ma ha unicamente precisato che “le alterazioni visibili alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con l’età del paziente”.

Del resto, determinante non è tanto la compatibilità delle alterazioni presentate dal ricorrente con la sua età, quanto piuttosto l’incidenza di tali alterazioni sulla sua capacità lavorativa in attività adatte e confacenti al suo stato di salute. Su questo punto il perito ha tra l’altro indicato che l’attività leggera ed esigibile per l’assicurato deve consistere in un lavoro dove non deve sollevare ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare regolarmente postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo, dove può stare seduto 2 ore, in piedi fermo al massimo 30 minuti. È in grado di fare lavori di precisione leggeri e medi e non lavori di precisione pesanti.

Lo specialista ha pertanto preso in considerazione, nella valutazione della capacità lavorativa, anche le alterazioni alle ginocchia figuranti nella RM del 3 ottobre 2023.

Va qui rammentato che compito del medico consiste proprio nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Questo TCA rileva inoltre che l’insorgente contesta le affermazioni del perito dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, secondo cui le alterazioni da lui presentate alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con quelle presentate da persone della sua età, senza comunque far riferimento, oltre al referto del 3 ottobre 2023, ad alcuna documentazione medica che sosterrebbe il contrario.

Va qui rammentato che in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

Infine il ricorrente afferma che la TAC della colonna lombare nativa eseguita il 31 gennaio 2024 ha rilevato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla RMI del 22 marzo 2017 ed alla diagnosi posta nel corso della prima procedura. Per l’assicurato la TAC ha infatti mostrato un assottigliamento dello spazio intersomatico L5-S1 con fenomeni ex-vacuum discale, stenosi recessuale e foraminale bilaterale e un emangioma di S2, senza che il perito abbia spiegato per quale ragione questo peggioramento, unitamente alle nuove diagnosi alle ginocchia e alle spalle non si riverbera né sul grado di inabilità lavorativa del 20%, né sulla capacità lavorativa e sui suoi limiti funzionali.

A torto.

Infatti, il dr. med. __________, che ha preso in considerazione la TAC della colonna lombare nativa del 31 gennaio 2024 (cfr. pag. 7 del referto), nella perizia ha affermato che “l’esame clinico è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative maggiori”. Lo specialista ha pure precisato che l’assicurato, pur lamentandosi di importanti dolori, deambula in maniera corretta senza zoppia ed è stato seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, stando anzi seduto in sala d’aspetto con una gamba sull’altra senza sofferenza (6.2 del referto).

Il perito ha pertanto spiegato, seppure succintamente, per quale motivo le diagnosi aggiuntive non hanno portato ad una modifica della capacità lavorativa in attività leggere e nei limiti funzionali.

Non va del resto dimenticato che in DTF 141 V 9 il Tribunale federale ha stabilito che nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

In queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla conclusione del perito secondo cui il ricorrente, completamente inabile al lavoro nella precedente attività lavorativa, è abile all’80% in attività adatte e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia del 13 dicembre 2024 e che di conseguenza la sua capacità lavorativa è rimasta stabile rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente procedura.

Tale conclusione è del resto stata confermata anche dal medico SMR, dr.ssa med. __________.

A proposito del medico SMR il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

In conclusione va confermato che l’insorgente è inabile al lavoro al 100% dal 12 marzo 2017 nell’attività precedentemente svolta di piastrellista indipendente e abile all’80% dal 1° febbraio 2018 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate.

2.7. Non essendoci stata alcuna modifica della capacità lavorativa, la Cassa ha confermato il grado d’invalidità del 28% stabilito con la decisione 25 marzo 2019.

Il calcolo effettuato dall’amministrazione, aggiornato al 2024 è corretto.

Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.8. Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

In concreto, l’Ufficio AI, ritenuto che l’insorgente ha cessato l’attività di piastrellista indipendente a fine dicembre 2016 e che il danno alla salute è insorto il 12 marzo 2017 ha stabilito che l’interessato ha terminato la sua attività per motivi estranei all’infortunio. Ritenuto inoltre che dal 2018 beneficia di prestazioni assistenziali e che non ha nessuna formazione specifica, l’amministrazione ha fatto capo alle tabelle statistiche prendendo in considerazione le attività semplici e ripetitive (cfr. pag. 123 e 314 incarto AI).

Il calcolo dell’Ufficio AI, come si vedrà qui di seguito, è del resto più favorevole per il ricorrente, ritenuto che prima del danno alla salute, secondo le tassazioni prodotte nell’ambito della precedente procedura, l’interessato aveva conseguito un reddito inferiore (fr. 28'000 nel 2016, fr. 41'000 nel 2015, fr. 26'000 nel 2014 e fr. 31'000 nel 2013; cfr. pag. 118-121 incarto AI).

Di conseguenza occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 68'284.39 (66'365.55 : 100.3 X 103.2; [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali Uomini, 2021-2024]).

2.9. Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

Tornando al caso di specie, anche per il reddito da invalido l’Ufficio AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF 142 V 178).

Come visto, tale reddito aggiornato al 2024 ammonta a fr. 68'284.39.

Il salario da invalido va poi ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 54'627.50.

L’Ufficio AI ha in seguito applicato la deduzione generalizzata del 10% quale correttivo per i salari statistici troppo elevati giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, per un salario da invalido pari a fr. 49'164.76.

In proposito, in una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle esaustivamente (“Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”) previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

In una sentenza 9C_188/2025 del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht. » (consid. 8.4.)

In quell’occasione l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo potere d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

In concreto, sulla base delle considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalido debba essere ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali.

Ora, richiamata anche la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado d’invalidità mediante confronto dei redditi non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).

In effetti, in sede di valutazione peritale il dr. med. __________ ha precisato che l’attività adeguata per l’assicurato doveva rispettare i limiti funzionali seguenti: non deve sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, deve cambiare regolarmente postura, non deve lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute, non deve salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo. È in grado di camminare a lungo, può stare seduto anche 2 ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di fare lavori di precisione leggeri e medi ma non lavori di precisione pesanti. È limitato dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.

Il consulente in integrazione professionale (SIP), il 30 dicembre 2024, alla luce delle conclusioni peritali, ha stabilito che “a livello formale, in base ai limiti funzionali riscontrati, esistono tutta una serie di attività adeguate allo stato di salute. Infatti i limiti sono piuttosto contenuti a fronte invece di una condizione soggettiva molto limitante. A titolo di esempio l’assicurato può esercitare come aiuto venditore nel settore edile o magazziniere” (pag. 315 incarto AI).

Data quindi l’esistenza di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurato potrebbe svolgere (nella misura dell’80% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni sul reddito ipotetico da invalido, oltre a quella del 10%.

A tali conclusioni questo Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in discussione (carico massimo 10 kg e alternanza della postura al bisogno, non deve lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute, non deve salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo, in piedi massimo 30 minuti, non lavori di precisione pesanti, deve prendere ogni tanto delle pause) non presentano delle specificità tali da dover essere tenute in particolare conto a titolo di deduzione sul salario statistico, oltre a quella già ritenuta, considerata l’esistenza, giusta il SIP, di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere accessibili all’assicurato (cfr. la STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse abusato del suo potere d’apprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico da invalida, negando in particolare che le limitazioni funzionali dovute alle affezioni alla salute, l’età e la durata dell’interruzione dell’attività lavorativa fossero nel caso elementi suscettibili di influenzare le prospettive salariali dell’assicurata, ritenuta abile nella misura del 50%, con un conseguente grado d’invalidità del 49% e la STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale l’Alta Corte non ha applicato nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale e motivi di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in attività adeguate).

Raffrontando quindi il salario da valido di fr. 68'284.39 con quello da invalido di fr. 49'164.76, si ottiene un grado d’invalidità del 28%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma.

2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che, come spiegato in precedenza, il ricorrente non ha apportato alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio le chiare conclusioni peritali, dalle quali non vi è motivo di scostarsi, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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