Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2025.4
Entscheidungsdatum
17.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.4

cs

Lugano 17 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 novembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisioni del 25 maggio 2022 (doc. 356) e dell’8 giugno 2022 (doc. 361), RI 1, nata nel 1976, è stata posta al beneficio di mezza rendita AI (grado del 50%) dal 1° aprile 2015, di una rendita intera (grado del 100%) dal 1° novembre 2015, di mezza rendita (grado del 50%) dal 1° maggio 2016 al 30 novembre 2016 (pag. 710), di una rendita intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, di un quarto di rendita (grado del 40%) dal 1° marzo 2018 e di tre quarti di rendita (grado del 60% dopo raffronto dei redditi [pag. 710]) dal 1° settembre 2018. Le prestazioni sono state attribuite sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

1.2. Il 13 luglio 2023 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda a causa del peggioramento del suo stato di salute (doc. 365).

1.3. Con decisione del 29 novembre 2024, preavvisata dal progetto dell’11 settembre 2024, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2023 e di una rendita con grado d’invalidità del 62% dal 1° gennaio 2024, in applicazione del nuovo sistema di calcolo delle rendite lineari in vigore dal 1° gennaio 2022 (doc. A1).

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’applicazione del vecchio diritto per il calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

La ricorrente, che richiama l’incarto AI, si lamenta segnatamente della circostanza che, malgrado uno stato di salute praticamente invariato e simile a quello precedente il temporaneo (6 mesi) peggioramento, a causa del nuovo calcolo, non beneficia più di ¾ di rendita, ma di una rendita del 62%. La riduzione della prestazione è dovuta unicamente alla modifica legislativa e non ad un miglioramento della sua salute. Ciò, secondo l’insorgente, porta ad un risultato iniquo e contrario allo scopo delle disposizioni transitorie. L’assicurata afferma:

" (…)

La motivazione su cui si fonda la riduzione della rendita rispetto a quella percepita fino al temporaneo aggravamento del grado d’invalidità, intervenuto comunque successivamente all’01.01.2022, nel caso concreto porta a un risultato iniquo e contrario allo scopo delle disposizioni transitorie.

Il principio su cui si fondano le disposizioni transitorie è il seguente:

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 55 anni, come la ricorrente, hanno diritto alla rendita precedente all’01.01.2022 anche dopo la modificazione del grado d’invalidità se l’applicazione dell’art. 28b LAI comporta una diminuzione della rendita precedente (cfr. Circolare detta CIRAI valida dall’01.01.2022 pag. 112-113).

Invero detta Circolare enuncia tale principio con esplicito riferimento al caso in cui vi sarebbe una diminuzione della rendita nonostante un aumento del grado d’invalidità, o inversamente ovvero un aumento della rendita nonostante una riduzione del grado d’invalidità, senza chinarsi espressamente sulla presente fattispecie ove la diminuzione della percentuale d’invalidità non è riferibile al grado d’invalidità ante 01.01.2022, ma solo alla cessazione del periodo ove vi era stato un temporaneo aumento.

È peraltro pacifico che le disposizioni transitorie prevedono espressamente per gli invalidi con un’età inferiore a 55 anni il mantenimento della medesima rendita che percepivano fino al dicembre 2021, salvo significative modifiche successive.

Le disposizioni transitorie perseguono quindi lo scopo di mantenere le rendite d’invalidità precedenti l’01.01.2022, salvo nel caso in cui vi sia un successivo miglioramento almeno di 5 punti percentuali, e di evitare altresì che un peggioramento duraturo possa comportare una riduzione della rendita.

Ne consegue che una modifica peggiorativa della rendita, in applicazione del sistema lineare, possa intervenire solo per evitare che, nonostante una significativa modifica del grado d’invalidità, l’assicurato ne tragga un ingiustificato pregiudizio o vantaggio.

La decisione impugnata non tiene conto di detti principi che, a nostro parere, debbono applicarsi a fortiori nel caso di specie, ove l’aumento del grado d’invalidità è stato soltanto temporaneo, per poi tornare ad essere identico a quello precedente l’01.01.2022.

Una corretta interpretazione delle disposizioni transitorie non può consentire l’iniquo risultato per cui, nel caso concreto, l’assicurata sia penalizzata durevolmente solo per aver avuto diritto, durante un tempo limitato ove il suo grado d’invalidità era totale, a una rendita intera, tanto più che, nel caso concreto, il peggioramento era riferito a una diversa e temporanea concausa.

Non appare corretto considerare che il ritorno al medesimo grado d’invalidità precedente il 30.06.2023 possa essere parificato a una sua diminuzione di oltre 5 punti percentuali, quando in realtà il grado d’invalidità esistente fino al 01.01.2022 non è mutato.

Lo scopo delle disposizioni transitorie è di consentire l’applicazione del nuovo sistema di calcolo della rendita anche con una sua possibile riduzione rispetto a quella percepita in base al diritto previgente nel caso in cui, rispetto alla situazione preesistente all’01.01.2022, vi sia una significativa riduzione del grado d’invalidità, ciò che non si avvera nel caso di specie. (…)”

1.5. Con risposta del 6 febbraio 2025, cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando segnatamente:

" (…)

  1. Nello specifico la rendita del 60% con diritto a tre quarti di rendita riconosciuta alla signora RI 1 prima del 2022 è stata oggetto di revisione in applicazione dell’art. 17 LPGA. Il peggioramento valetudinario con inabilità lavorativa del 100% ha influito sul diritto alla prestazione dell’assicurata per oltre 5 punti percentuali, condizione che ha permesso l’aumento della rendita del 60%, secondo il vecchio sistema, alla rendita intera con grado AI del 100% dal 1° luglio 2023.

Risulta palese la modifica del grado d’invalidità secondo l’art. 17 LPGA nel caso in esame, situazione che permette il passaggio dal precedente al nuovo sistema (condizioni del capoverso 1 della lett. c delle DT LAI non assolte).

Successivamente, sempre in applicazione dell’art. 17 LPGA, il miglioramento dell’abilità lavorativa al 50% ha determinato un grado d’invalidità del 62% con riduzione del diritto a rendita dal 1° gennaio 2024.

L’assicurata non può prevalersi dell’applicazione del capoverso 2 della lettera c delle DT LAI per il mantenimento del diritto alla rendita precedente. Infatti, non si tratta di un passaggio da un grado d’invalidità del 60% (tre quarti secondo il precedente diritto) al 62% (nuovo diritto), bensì di passaggio, a seguito di revisione, da tra quarti alla rendita intera, indi di riduzione del grado d’invalidità dal 100% al 62%.

Emerge chiaramente una situazione di mutate condizioni di salute, con iniziale peggioramento e successivo miglioramento con influsso sul diritto a rendita. Nel caso in esame la revisione secondo gli artt. 17 LPGA e 86ter-88bis OAI è giustificata sia per l’aumento alla rendita intera, sia per la riduzione della prestazione dell’AI al 62%.

Pertanto, in considerazione del grado d’invalidità uguale o superiore al 70% il diritto alla rendita intera è determinato in applicazione del nuovo art. 28b cpv. 3 LAI.

L’importo del diritto a rendita con grado d’invalidità del 62% è, invece, determinato secondo l’art. 28b cpv. 2 LAI, che dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Ne segue che la modifica del diritto a rendita successiva al 1° gennaio 2022, avvenuta secondo i parametri dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, determina il passaggio del caso nel nuovo diritto. (…)” (doc. IV)

1.6. Il 20 febbraio 2025 l’insorgente ha prodotto la replica (doc. VI). Ella fa in particolare valere che se la norma transitoria fosse da interpretare secondo quanto sostenuto dall’Ufficio AI, lo stesso avrebbe dovuto, prima di rendere la decisione, preavvisare che la decisione avrebbe costituito una “reformatio in peius” e offrirle la possibilità di ritirare la domanda di revisione. Inoltre secondo l’assicurata, l’accoglimento del ricorso sarebbe giustificato dal marginale 2007 della Circolare citata dalla Cassa (C DT US AI), secondo cui la frazione di rendita resta invariata se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d’invalidità. Se si applicasse il nuovo diritto, un aumento temporaneo del grado d’invalidità comporterebbe al momento di cui si torna allo stato “quo ante” una riduzione della prestazione con effetti permanenti, provocando un ingiustificato pregiudizio economico non correlato ad un effettivo miglioramento dello stato di salute preesistente l’entrata in vigore del nuovo sistema.

1.7. La replica è stata trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI il 21 febbraio 2025 con un termine 5 giorni per eventualmente prendere posizione in merito (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso in esame, l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 29 novembre 2024, inviata per posta semplice, lunedì 2 dicembre 2024, sicché il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso sarebbe scaduto il 17 gennaio 2025, da cui la tempestività del ricorso.

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, perché inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il ricorso tardivo.

Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione della ricorrente, la decisione contestata è da ritenere notificata lunedì 2 dicembre 2024, motivo per cui il termine ricorsuale decorreva dal 3 dicembre 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto conto del termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 60 cpv.1 LPGA) e delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 (art. 38 cpv. 4 LPGA), il termine scadeva il 17 gennaio 2025, due giorni prima in cui il ricorso, pervenuto al TCA il 16 gennaio 2025, è stato consegnato all’ufficio postale.

Ne consegue che il ricorso è tempestivo.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se nel caso di specie la rendita corrente dell’assicurata va trasferita nel nuovo sistema di rendita lineare oppure se va mantenuta nel sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Va preliminarmente rammentato che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1° gennaio 2022, il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 1 OAI, l’aumento avviene al più presto dal mese in cui la domanda è stata inoltrata se l’assicurato ha chiesto la revisione (lett. a), a partire dal mese in cui è stata prevista se la revisione ha luogo d’ufficio (lett. b), a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata (lett. c).

Per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. In concreto, l’insorgente ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo essere stata vittima, il __________ 2014, di un infortunio __________.

Nell’ambito di un programma di reintegrazione dell’AI, dal febbraio 2016 l’interessata è stata assunta al 50% presso lo __________ per un’attività di segretariato, archiviazione, centralino, accoglienza clienti (cfr. doc. 363).

Con decisioni del 25 maggio 2022 e dell’8 giugno 2022 l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita AI, modulata nel tempo, con, da ultimo, a partire dal 1° settembre 2018, un grado del 60% per un diritto a ¾ di rendita.

Il medico SMR, dr. med. __________, il 1° febbraio 2022, prima dell’emanazione delle citate decisioni, ha posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 342 incarto AI, pag. 701):

trauma contusivo del __________2014 su caduta da altezza riportando:

Frattura instabile della vertebra cervicale C2

Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12

Frattura diafisaria della fibula bilaterale

Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi

Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata conservativamente

Episodio depressivo ricorrente di lieve entità (F33.0)

Anamnesticamente sindrome postraumatica da stress (F43.1)

Il medico SMR ha inoltre citato le limitazioni poste dal dr. med. __________ il 27 agosto 2021: in attività ergonomicamente adeguate globalmente si giustifica una limitazione del 50% intesa come riduzione sia della presenza che del rendimento in persistenti algie e disturbi di mobilizzazione all’inizio della messa in moto mattutina. Si deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al bisogno, non si debba anteflettere/ruotare il rachide regolarmente specialmente se in posizione seduta non si debba portare pesi > 5kg.

Dopo la crescita in giudicato delle decisioni del 25 maggio 2022 e dell’8 giugno 2022, nelle quali l’Ufficio AI ha da ultimo ritenuto l’insorgente completamente inabile nella precedente attività di cassiera/servizio clienti dal 7 maggio 2018 ed abile al 50% in attività adatta, compresa quella amministrativa esercitata, il 10 luglio 2023 la ricorrente ha inoltrato una domanda di revisione della prestazione a causa di un peggioramento dello stato di salute dal 25 novembre 2022 e che ha condotto al suo licenziamento per il 31 ottobre 2023 (cfr. doc. 391).

Al termine dell’istruttoria il medico SMR, dr. med. __________, il 14 marzo 2024, nel rapporto finale, circa l’evoluzione dello stato di salute ha posto la crocetta a “invariato” (punto 1.3 doc. 393, pag. 887 incarto AI), osservando: “intercorrente peggioramento per gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”.

Nella diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa ha indicato:

trauma contusivo del __________2014 su caduta da altezza riportando:

Frattura instabile della vertebra cervicale C2

Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12

Frattura diafisaria della fibula bilaterale

Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi

Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata conservativamente

Sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità (F33.1).

Tra le limitazioni funzionali ha indicato il carico massimo di 5 kg e l’alternanza della postura al bisogno.

Circa l’incapacità lavorativa, ha confermato la totale inabilità nella precedente attività dal 7 maggio 2018.

Per quanto concerne un’attività adeguata, ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal giugno 2018 ed ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 25 novembre 2022 al 30 settembre 2023 e nuovamente del 50% dal 1° ottobre 2023.

Il medico SMR ha stabilito che anche in un’attività amministrativa, l’interessata presenta le medesime incapacità lavorative che in un’attività adatta al suo stato di salute.

Sulla base delle conclusioni del medico SMR e del rapporto finale del consulente in integrazione, l’Ufficio AI, accertata una modifica della capacità lavorativa della ricorrente, le ha assegnato una rendita intera dal 1° luglio 2023 (mese in cui è stata richiesta la revisione [applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI]) al 31 dicembre 2023.

Dopo tre mesi dal miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° gennaio 2024 l’amministrazione ha ricalcolato la rendita secondo il nuovo sistema delle rendite lineari (art. 28b LAI), riconoscendo un grado d’invalidità del 62% e una rendita di uguale misura.

L’amministrazione ha preso in considerazione un reddito statistico da valida (categoria 47, commercio al dettaglio, settore femminile, attività semplici e adeguate) di fr. 56'008 e l’ha paragonato con il salario statistico da invalida (settore femminile, attività semplici e ripetitive) di fr. 53'859 ridotto a fr. 21'543.61, dapprima del 50% (incapacità lavorativa), in seguito del 10% (attività a tempo parziale) ed infine ancora del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024.

La ricorrente contesta l’applicazione del nuovo diritto e chiede che le venga concessa una rendita di ¾ come in precedenza.

2.6. Con il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI”.

L’UFAS, in una scheda informativa del 3 novembre 2021 (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/ assicurazioni- sociali/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html), rammenta che con “essa l’Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di migliorare il sistema dell’AI puntando in particolare a rafforzare l’integrazione ed evitare l’insorgenza di un’invalidità. L’accento è posto su un accompagnamento e una gestione più intensi in caso d’infermità congenite, sul sostegno mirato ai giovani nel passaggio alla vita lavorativa e sull’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento a favore delle persone affette da malattie psichiche. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, sarà anche potenziata la collaborazione tra medici e datori di lavoro, da una parte, e l’AI, dall’altra. È inoltre prevista la sostituzione dell’attuale modello di rendite con un sistema di rendite lineare” (sottolineatura del redattore).

In questo contesto è stato adottato il nuovo art. 28b LAI che prevede: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

Al fine di regolare il passaggio tra i due sistemi di rendita, sono contestualmente state approvate le Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI; in seguito: disposizioni transitorie), le quali, per quanto qui d’interesse, prevedono:

" b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti

1I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

2Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità.

3Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”

2.7. Ai sensi del marginale 9105 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).

Per il marginale 9106 CIRAI in deroga al N. 9105, il diritto alla rendita rimane invariato anche se le condizioni dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA sono adempiute, se comporterebbe una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità, secondo la tabella ivi inserita.

Secondo il marginale 1003 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), non si procede a una revisione nemmeno nei casi in cui un aumento del grado d’invalidità comporterebbe una riduzione della quota percentuale di rendita oppure una diminuzione del grado d’invalidità comporterebbe un aumento di tale quota. In questi casi sono mantenuti il grado d’invalidità e la rendita precedenti (lett. b cpv. 2 DT LAI).

Sono fatti salvi i beneficiari di rendita nati negli anni dal 1957 al 1966 (gruppo «diritti acquisiti»), che rimangono nel sistema retto dal diritto anteriore. Questo significa che nel loro caso si procede a una revisione del grado d’invalidità non appena questa determina una variazione della frazione di rendita, anche se la modifica del grado d’invalidità è inferiore a cinque punti percentuali (marginale 1004 C DT US AI).

Il marginale 2004 C DT US AI prevede che conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi «mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e

– questo aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita

o

– questa riduzione del grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita (v. N. 2007).

Per il marginale 2007 C DT US AI la frazione di rendita resta invariata (v. N. 7003) nonostante una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali e continua a essere retta dal diritto anteriore, se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita:

– diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d’invalidità

o

– aumenterebbe in seguito a una riduzione del grado d’invalidità.

Secondo il marginale 2008 C DT US AI la frazione di rendita viene invece adeguata in base alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali e

− questo aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita

o

− questa riduzione del grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita.

2.8. Nel caso di specie la ricorrente, nata nel 1976, è stata posta al beneficio, da ultimo (dal 1° settembre 2018) di ¾ di rendita (grado d’invalidità del 60%), calcolata secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

All’assicurata si applica di conseguenza la lettera b del capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Ciò significa che di principio la prestazione rimane nel vecchio sistema delle rendite (allegato IV CIRAI).

Tuttavia, nel luglio 2023 l’interessata ha inoltrato una domanda di revisione.

In tale contesto, occorre accertare se il grado d’invalidità è cambiato, se la modifica è avvenuta prima o dopo il 1° gennaio 2022 e se si è verificata una modifica di almeno 5 punti percentuali del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr. allegato IV CIRAI).

Se, come in concreto, la modifica è avvenuta dopo il 1° gennaio 2022 (nel caso di specie: 25 novembre 2022) e la variazione è stata di almeno 5 punti percentuali si procede di principio al trasferimento nel nuovo sistema di rendite lineari (Allegato IV CIRAI).

Tuttavia, in applicazione del cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie, la ricorrente rimane eccezionalmente nel vecchio sistema di rendite se in seguito all’applicazione dell’art. 28b LAI la rendita diminuirebbe nonostante un aumento del grado d’invalidità o aumenterebbe nonostante una diminuzione del grado d’invalidità.

In concreto l’Ufficio AI ritiene che il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non trova applicazione poiché la ricorrente ha dapprima subito un peggioramento della capacità lavorativa che ha portato al riconoscimento di una rendita intera nell’ambito del nuovo sistema di rendita lineari ed in seguito un miglioramento che ha portato al riconoscimento di una rendita del 62%.

La ricorrente afferma che anche se il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non si attaglia perfettamente al caso di specie, sarebbe iniquo e contrario allo scopo delle disposizioni transitorie ridurle la rendita malgrado il suo stato di salute, a parte il temporaneo peggioramento, non abbia subito alcuna modifica.

Occorre pertanto interpretare il contenuto del cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie.

2.9. Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4).

Una norma è da interpretare infatti in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4, con rinvio a DTF 150 I 80, consid. 3.1; 150 IV 48 consid. 3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4 con rinvio a DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 150 III 113 consid. 6.2.1.6).

L'interpretazione della legge può condurre all'accertamento di una lacuna (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4 con rinvio a DTF 150 I 80 consid. 3.1). Sussiste una lacuna legale propria, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, se il legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua interpretazione. Per converso, il giudice non può in linea di principio supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore (DTF 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; 147 V 2 consid. 4.4.1).

Se è necessario colmare una lacuna, si utilizzano come parametri di riferimento gli obiettivi e i valori alla base della stessa. Di frequente, le lacune possono essere colmate per analogia. La condizione per un'applicazione analogica di una norma è, tuttavia, che venga prima stabilita l'esistenza di una lacuna nella legge (DTF 150 V 33 consid. 5.1; 149 IV 376 consid. 6.6).

2.10. In concreto i testi italiano, tedesco e francese del cpv. 2 della lett. b delle disposizioni transitorie in esame sono chiari e non presentano divergenze tra di loro (italiano: “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità”; francese: “La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction”; tedesco: “Der bisherige Rentenanspruch bleibt auch nach einer Änderung des Invaliditätsgrades nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG bestehen, sofern die Anwendung von Artikel 28b des vorliegenden Gesetzes zur Folge hat, dass der bisherige Rentenanspruch bei einer Erhöhung des Invaliditätsgrades sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditätsgrades ansteigt”).

Il cpv. 2 lett. b delle disposizioni transitorie si applica al caso in cui una revisione della rendita ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali) con conseguente applicazione del nuovo art. 28b LAI (sistema lineare delle rendite), porterebbe, per il solo passaggio al nuovo sistema delle rendite, al paradosso di ottenere l’effetto contrario di quello voluto dalla revisione, ossia un aumento della rendita malgrado la riduzione del grado d’invalidità, o una diminuzione della rendita malgrado un l’aumento del grado d’invalidità.

Ciò è quanto affermato anche dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (ulteriore sviluppo dell’AI), del 15 febbraio 2017 (cfr. FF 2017 pag. 2191 e seguenti):

" (…)

Cpv. 2: questo capoverso stabilisce che la quota di rendita precedente resta immutata anche dopo una variazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 D-LPGA, se l’applicazione dell’articolo 28b D-LAI comporta una diminuzione della quota di rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. Questo disciplinamento impedisce le distorsioni che potrebbero prodursi con il passaggio al nuovo sistema lineare. Per esempio, per un grado d’invalidità del 62 per cento, che secondo il sistema attuale dà diritto a tre quarti di rendita (ovvero al 75 % di una rendita intera), in caso di peggioramento dello stato di salute e un aumento del grado d’invalidità al 68 per cento risulterebbe una rendita pari soltanto al 68 per cento di una rendita intera.”

Scopo della norma è di conseguenza quello di evitare che la rendita in corso, calcolata secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, in caso di revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, sia ridotta unicamente a causa della modifica del metodo di calcolo applicabile e non in seguito ad un effettivo aumento del grado d’invalidità della persona interessata (cfr. anche Gerber Kaspar: IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), Berna 2022, n. 109 ad Art. 28b: ”Diese Regelung verhindert Verzerrungen, welche durch die Umstellung auf das neue stufenlose System entstehen können. So würde etwa ein Invaliditätsgrad von 62 Prozent, welcher nach dem heutigen System zu einer Dreiviertelsrente (und damit zu 75% einer ganzen Rente) berechtigen würde, bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes und einem neuen höheren Invaliditätsgrad von 68 Prozent zu einer tieferen Rente von lediglich 68 Prozent einer ganzen Rente führen”).

Infatti, mentre le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1957 ed il 1966 rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione (marg. 9104 CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1967 ed il 2003 sono di principio trasferite nel nuovo sistema lineare (art. 28b LAI) se sono adempiute le condizioni dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (marg. 9106 CIRAI). Tuttavia, al fine di impedire una diminuzione della rendita in caso di peggioramento dello stato di salute e del grado d’invalidità è stata adottata la norma transitoria in esame.

Va ancora rilevato che in un caso in cui ha dovuto stabilire se le Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) trovavano applicazione, il Tribunale federale in DTF 150 V 323 ha affermato che al caso di una persona assicurata che non ha potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti a causa dell'invalidità, senza tuttavia avere ottenuto il diritto alla rendita prima del 1° gennaio 2022 sulla base del vecchio art. 26 OAI, dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI nella versione del 3 novembre 2021) conformemente ai principi generali del diritto intertemporale se la fattispecie è rimasta invariata (consid. 4).

L’Alta Corte circa il diritto transitorio ha affermato:

" (…)

4.1 Am 1. Januar 2022 traten im Zuge der Weiterentwicklung der IV revidierte Bestimmungen im IVG (SR 831.20) sowie im ATSG (SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht in Kraft (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535; Urteil 8C_43/2023 vom 29. November 2023 E. 2). Ziel dieser Reform war die Ausschöpfung des Eingliederungspotenzials und die Stärkung der Vermittlungsfähigkeit der Versicherten (Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [WEIV]; fortan: Botschaft,BBl 2017 2535, 2542). Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems (vgl. Art. 28b Abs. 2 und 4 IVG) sollte die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Erhöhung des Arbeitspensums mit finanziellen Anreizen fördern (Botschaft S. 2616), wobei gleichzeitig dem Grundsatz "Eingliederung vor Rente" durch Verankerung in Art. 28 Abs. 1 bis IVG nochmals Nachdruck verliehen wurde (Botschaft S. 2618 und 2668).

4.2 Nach den allgemeinen Grundsätzen des - materiellen - intertemporalen Rechts sind bei einer Rechtsänderung in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in Geltung standen (MATTHIAS KRADOLFER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 8 zu Art. 82 ATSG; vgl. auch BGE 149 II 320 E. 3; BGE 148 V 174 E. 4.1; BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 138 V 176 E. 7.1; BGE 137 V 105 E. 5.3.1; BGE 132 V 215 E. 3.1.1). In Anwendung dieses intertemporalrechtlichen Hauptsatzes ist bei einem dauerhaften Sachverhalt, der teilweise vor und teilweise nach dem Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung eingetreten ist, der Anspruch auf eine Invalidenrente für die erste Periode nach den altrechtlichen Bestimmungen und für die zweite Periode nach den neuen Normen zu prüfen. Besondere übergangsrechtliche Regelungen bleiben vorbehalten (vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 130 V 445 E. 1; MATTHIAS KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, Ein Beitrag zum zeitlichen Kollisionsrecht unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen Verwaltungs- und Verfassungsrechts, 2020, Rz. 350; MEYER/ARNOLD, Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme anhand der Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, ZSR 124/2005 I S. 129).

4.3

4.3.1 Die Übergangsbestimmungen des IVG gemäss Änderung vom 19. Juni 2020 im Rahmen der Weiterentwicklung der IV (fortan: ÜbBest. IVG WEIV) statuieren unter lit. b und c für Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung eine laufende Rente beziehen, mehrere Ausnahmen von den allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen. Es ging darum, zwecks Besitzstandswahrung bestimmte Garantien vorzusehen, um zu verhindern, dass der Übergang vom System der abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu Leistungskürzungen für Versicherte führt, die eine Rente beziehen und bei Inkrafttreten dieser Änderung das 55. Altersjahr bereits vollendet haben (lit. c ÜbBest. IVG WEIV; vgl. Botschaft S. 2680). Bei Rentenbezügerinnen und -bezügern, die bei Inkrafttreten der Änderung das 55. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleibt die Rentenhöhe so lange unverändert, wie der Invaliditätsgrad keine Änderung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG erfährt (lit. b Abs. 1 ÜbBest. IVG WEIV). Dieselben Rentenbezügerinnen und -bezüger behalten ihren bisherigen Rentenanspruch auch nach einer Änderung des Invaliditätsgrades im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG, sofern der Übergang zum stufenlosen Rentensystem zur Folge hat, dass dieser bei einer Erhöhung des Invaliditätsgrades zu einer Leistungskürzung führen würde oder umgekehrt (lit. b Abs. 2 ÜbBest. IVG WEIV). Nach Auffassung des Bundesrates erscheinen diese Garantien für die laufenden Renten ausreichend, um den Übergang vom System der abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu ermöglichen, da sich die Bemessung der Invalidität grundsätzlich nicht ändert (Intervention von Bundesrat Berset, AB 2019 S 800 f.). Die ÜbBest. IVG WEIV regeln somit die Frage der Anpassung der laufenden Renten, welche nach dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen System der abgestuften Renten festgesetzt wurden, an das neue System der stufenlosen Invalidenrenten im Sinne von Art. 28b IVG.”

2.11. In concreto, l’Ufficio AI ha proceduto alla revisione della rendita calcolata secondo il vecchio diritto in seguito ad una domanda di revisione inoltrata dall’assicurata a causa del peggioramento del suo stato di salute “per gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”, che l’ha portata ad essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 25 novembre 2022 al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 393).

Dal 1° ottobre 2023 lo stato valetudinario dell’insorgente è migliorato, nel senso che ha riacquisito, con diagnosi somatiche uguali e una diagnosi psichiatrica peggiore (cfr. doc. 393: “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità F 33.1” invece di [doc. 342] “episodio depressivo ricorrente di lieve entità F 33.0”), la precedente incapacità lavorativa del 50% in attività adatte e in attività amministrative come in passato. Ella ha invece sempre mantenuto una completa incapacità lavorativa nella precedente attività.

In concreto, in conseguenza della modifica del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali (dal 60% che dava diritto a ¾ di rendita al 100% che dava diritto ad una rendita intera), avvenuto dopo il 1°gennaio 2022, la rendita AI è stata trasferita nel nuovo sistema di rendite lineari (cfr. anche allegato IV CIRAI).

Una volta avvenuto il passaggio nel nuovo diritto, la prestazione non può più ritornare nel vecchio sistema. Le disposizioni transitorie su questo punto sono chiare e non prevedono questa possibilità.

Il mantenimento della rendita nel vecchio diritto, in caso di modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA, per gli assicurati del gruppo “mainstrem”, secondo la lett. b cpv. 2 delle disposizioni transitorie, è riservata ai casi in cui l’applicazione dell’articolo 28b LAI comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità.

Ossia a due fattispecie diverse da quella in esame.

Le disposizioni transitorie costituiscono del resto un’eccezione al principio secondo cui di regola in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 150 V 323, consid. 4.2 e 4.3.1; DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

Esse vanno di conseguenza interpretate in maniera restrittiva. Non vi è spazio per estenderne l’applicazione anche all’ipotesi di un miglioramento dello stato di salute facente seguito ad un peggioramento che aveva portato al passaggio nel sistema di rendite lineari ed al riconoscimento di una rendita intera.

Questo Tribunale rileva inoltre che il peggioramento dello stato di salute della ricorrente non può essere definito passeggero. Esso è pur sempre durato dal 25 novembre 2022 al 30 settembre 2023 (10 mesi) e supera ampiamente il periodo di tre mesi previsto dall’art. 88a cpv. 1 OAI per considerare duraturo un cambiamento della capacità di guadagno e dunque la modifica del grado d’invalidità.

Esso oltrepassa pure il periodo di 6 mesi oltre il quale l’inoltro di una richiesta di prestazioni è ritenuta tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI). Non va poi dimenticato che al momento della presentazione della domanda di revisione non era chiaro per quanto tempo la ricorrente sarebbe stata completamente inabile al lavoro. Nelle osservazioni del 13 settembre 2023 la stessa assicurata aveva ancora affermato che “[…] appare, ad oggi, difficile pensare ad una possibile ripresa dell’attività lavorativa” (pag. 783 incarto AI = pag. 5 delle osservazioni).

Va infine evidenziato che il versamento della rendita AI intera per “soli” 6 mesi è da ricondurre alla tardività dell’inoltro della richiesta di revisione da parte dell’insorgente. Se la domanda fosse stata presentata tempestivamente, ella avrebbe avuto diritto all’aumento della rendita per un periodo maggiore (cfr. art. 88 cpv. 1 lett. a OAI).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI ha trasferito la prestazione erogata alla ricorrente nel nuovo sistema di rendite lineari in vigore dal 1° gennaio 2022, riconoscendole dapprima una rendita intera e dal 1° gennaio 2024 una rendita pari al 62% (art. 28b cpv. 2 LAI).

2.12. La ricorrente con le osservazioni del 20 febbraio 2025 afferma che l’Ufficio AI avrebbe dovuto avvisarla che la decisione avrebbe portato ad una “reformatio in peius” e avrebbe dovuto permetterle di ritirare la domanda di revisione.

La censura va respinta.

Infatti, per l’art. 87 cpv. 1 lett. b OAI se l’Ufficio AI viene a conoscenza di fatti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità avvia la revisione d’ufficio.

L’amministrazione, venuta a conoscenza del peggioramento dello stato di salute della ricorrente, era pertanto tenuta ad agire d’ufficio e verificare se le condizioni per il diritto alla rendita dell’assicurata erano mutate.

L’assicurata non avrebbe potuto ritirare la domanda e dunque rinunciare alla prestazione poiché, ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LPGA, la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (cfr. anche marg. 1040 delle direttive sulle rendite [DR]). La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2).

Con sentenza 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero aveva attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale aveva respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle la rendita. L'interessata aveva inoltrato ricorso al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha respinto, considerando che, tenuto conto dell'integrale perdita di guadagno, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Inoltre, correttamente le autorità giudiziarie inferiori avevano negato le condizioni per la rinuncia alla rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la diminuzione dell'attività era stata respinta, percepiva delle prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Il TF ha concluso che all’insorgente doveva essere assegnata la rendita svizzera di invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI avrebbe pregiudicato gli interessi degni di protezione di altre istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non poteva ammessa (consid. 4).

In concreto, una rinuncia, peraltro non fatta valere (per iscritto), della revisione della rendita, non sarebbe possibile poiché verrebbero eluse le prescrizioni delle disposizioni transitorie ed il passaggio al nuovo sistema di rendite lineari (sul tema della rinuncia cfr. anche STCA 30.2024.4 del 23 maggio 2024).

In queste condizioni la decisione impugnata va confermata.

2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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