Raccomandata
Incarto n. 32.2025.26
BS
Lugano 29 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione __________ 10 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, nato nel 1965, da ultimo attivo quale posatore/piastrellista semiqualificato, il 12 ottobre 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per motivi cardiologici (doc. 5, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa);
con decisione 10 febbraio 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sul rapporto 26 settembre 2023 del Servizio medico regionale (in seguito: SMR) (doc. 31- 33) e quello del 5 aprile 2024 del Servizio di integrazione professionale (in seguito: SIP) (doc. 18), ha posto l’assicurato al benefico di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° luglio 2024 (ovvero dalla scadenza dell’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI) ed una rendita del 50% dal 4 dicembre 2024;
contro questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) ininterrottamente dal 1° luglio 2024;
con la risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha proposto l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio 2024 e per un grado d’invalidità del 71% dal 1° gennaio 2025;
con scritto 10 aprile 2025 il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta dell’Ufficio AI;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi il 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore. Nel caso concreto, ritenuto che il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024, applicabile è la legislazione AI in vigore dal 1° gennaio 2022;
L’art. 28b LAI stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo della rendita è determinato quale quota __________ di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
nel caso concreto, sulla base della documentazione medica raccolta durante la procedura amministrativa, con rapporto 26 settembre 2024 il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività dal 31 luglio 2023 ed inabile al 40% in attività adeguate (ai limiti funzionali) dal 24 settembre 2024 in poi (doc. 33);
a seguito della nuova documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso, tenuto fra l’altro conto delle nuove diagnosi di ordine neurologico e nefrologico attestate, con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Dalla nuova documentazione pervenuta gli atti, rispettivamente:
rapporto del 24.12.2024 del dr. med. __________
rapporto del 10.02.2025 del Servizio di chirurgia vascolare e angiologia dell’__________
rapporto del 18.02.2025 del Servizio di __________
rapporto del 27.02.2025 del Servizio di __________
emerge una maggiore limitazione funzionale dell’A. in attività adeguate,
con IL 100% dal 14 maggio 2024 e IL 60% dal 26.09.2024 e continua” (IV);
non vi sono motivi per non aderire alla nuova valutazione del SMR. A tal proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione;
vista la nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno del 14 marzo 2025 (IV/2), alla quale va prestata adesione, all’assicurato va riconosciuto il diritto una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%, come da decisione contestata, dal 1° luglio 2024 e del 71% dal 1° gennaio 2025, corrispondente ad una rendita intera (art. 28b cpv. 3 LAI);
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 10 febbraio 2025 è annullata.
§§RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio 2024 e per un grado d’invalidità del 71% dal 1° gennaio 2025.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni