Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2025.12
Entscheidungsdatum
20.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.12

JV/sc

Lugano 20 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 dicembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1996, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo attiva in tale vece e quale formatrice di apprendisti, il 12/16 gennaio 2017 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa variabile a causa delle sequele di un incidente della circolazione occorsole il 12 marzo 2015 (docc. 5, 6, 14, 31, 39, incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 agosto 2017 di rifiuto di prestazioni (doc. 24 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 31 maggio/2 giugno 2021 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 26 ottobre 2020 ed indicando quale danno alla salute diverse problematiche legate al ginocchio destro (docc. 33, 36 e 38 incarto AI).

Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 35 incarto AI), richiamati i rapporti medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (doc. 86 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 85 incarto AI), l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 37, 42, 43, 56, 60 e 261-310 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 40 incarto AI), il questionario datore di lavoro (doc. 41 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento in intervento tempestivo attuando una prestazione di coaching dal 28 gennaio al 30 maggio 2022 (docc. 39, 45, 47, 48, 50, 53, 57 e 59 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 89 incarto AI). I medici SMR hanno richiesto una perizia esterna pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico, psichiatrico e neurologico (doc. 90 incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (docc. 91 e 92 incarto AI) che ha conferito mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P (doc. 93 incarto AI) – al __________ nelle persone della dr.ssa __________ (internista), del dr. __________ (reumatologo), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta), del dr. __________ (neurologo), includendo anche dei test psicodiagnostici da effettuarsi dallo psicologo (docc. 98, 102-104 incarto AI). La perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 15 gennaio 2024 (doc. 106 incarto AI), fatto proprio (seppure con refuso) dal medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 105 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

"4.3.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in iniziale discopatia TH11-TH12 con piccola componente erniaria posterolaterale a sin.

Esiti da intervento chirurgico di tendon transfer EPI pro EPL alla mano ds. del 2.5.2022, per rottura sottocutanea del tendine estensore lungo del pollice ds.

Edema osseo dello scafoide alla mano sin.

Gonartrosi a ds. in esiti da artroscopia al ginocchio ds. per condropatia patellare con chiusura del recesso il 9.2.2016 e in esiti da artromia del ginocchio ds. con artrolisi esterna, sezione del retinacolo, in instabilità della rotula ds. del 25.11.2020.

Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

4.3.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale).

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Probabile neuropatia irritativa con lievi deficit sensitivi dei nervi safeno e peroneo superficiale a ds.

Emicrania senza aura.

Binge eating disorder (ICD-10 F50.9)

Problemi di relazione con il coniuge (ICD-10 Z63.0).

Tratti di personalità misti passivo-aggressivi e narcisistici.

Asma bronchiale estrinseca su poliallergia.

Rino-congiuntivite allergica e asma allergica stagionale su ipersensibilità a polline di betulacee e graminacee. Esacerbazioni esposizionali su ipersensibilità a pelo di gatto. Componente di asma da sforzo. Sindrome orale crociata rosacee/corylacee-betullacee.

Esiti di tre cicli di desensibilizzazione pre-stagionale con Allergovit graminacee nel 2015-2016-2017. Ulteriore desensibilizzazione in corso a partire da 9.2021.

Sinusite cronica a carattere polipoide con deviazione del setto non risolta da intervento di correzione.

Stato dopo probabile embolia polmonare post-operatoria del 9.2016.

Stato dopo infetto SARS-CoV-2 febbraio 2022.

Lieve gastrite cronica anamnestica (esofago-gastro-duodenoscopia del 17.10.2022).

Intolleranza al lattosio e fruttosio.”

e rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (globale):

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodi

Eventi

33

0

25.10.2020-24.11.2020

100

100

25.11.2020-24.02.2021

Intervento ginocchio

33

0

25.02.2021-30.04.2021

33

20

01.05.2021-01.05.2022

Inizio presa a carico psi

100

100

02.05.2022-01.08.2022

Intervento pollice ds.

33

20

02.08.2022-continua

  • incidenza sul rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.

Con complemento peritale del 16 maggio 2024 (doc. 120 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 121 incarto AI), il perito reumatologo ha ritenuto irrilevante la sospetta sindrome di Ehlers-Danlos (lussazioni recidivanti) ipotizzata dai neurologi dell’__________ (docc. 113 incarto AI).

1.3. Con rapporto del 18 giugno 2024 il consulente in integrazione ha chiuso il caso, rilevando l’impossibilità di attuare gli auspicati provvedimenti professionali a motivo della gravidanza in corso, considerando l’assicurata “salariata al 100%” e ritenendo esserci “molte possibilità d’impiego anche non qualificato che rispetti i limiti funzionali” nel settore terziario in Ticino (doc. 125 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 18 giugno 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del 27% al 1. ottobre 2021 (scadenza dell’anno di attesa) e del 35% al 1. gennaio 2024 (modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI).

Con osservazioni del 10 agosto 2024 (anticipate per email) l’assicurata ha contestato il progetto di decisione, censurando la valutazione medica ed in particolare un mancato confronto dei periti con le conclusioni antitetiche a cui sono addivenuti i curanti specialisti ed il medico di famiglia, questi ultimi avendo accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività. Allega il rapporto del dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) critico, tra l’altro, dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo. Inoltre, proprio a causa dei limiti funzionali, ritiene di non essere reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro (docc. 136 e 137 incarto AI).

Sottoposte le osservazioni al __________, con complemento peritale del 9 settembre 2024 il dr. __________ ha confermato le proprie conclusioni di cui al rapporto peritale del 15 gennaio 2024, ritenendo il rapporto del dr. __________ “un apprezzamento diverso delle stesse constatazioni oggettive”, presa di posizione avallata dal centro peritale e dal medico SMR (docc. 140-142 incarto AI)

Con presa di posizione del 30 settembre e del 24 ottobre 2024 il consulente in integrazione ha confermato il rapporto del 18 giugno 2024 (doc. 144 e 146 incarto AI).

Con scritto del 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha posto all’assicurata una serie di quesiti (doc. 147 incarto AI).

Con scritto del 3 dicembre 2024 l’assicurata ha fornito parziali risposte ai quesiti posti dall’amministrazione, invitando l’Ufficio AI ad attendere l’acquisizione di certificati medici, allegando il rapporto del 21 novembre 2024 della clinica universitaria __________ (docc. 153 e 154 incarto AI).

Con annotazione del 7 dicembre 2024 il medico SMR ha ritenuto il rapporto della clinica universitaria irrilevante (doc. 158 incarto AI).

Con decisione del 16 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le osservazioni dell’assicurata non essendo idonee ad inficiare la valutazione medica ed economica (doc. 159 incarto AI).

Con scritto del 16 gennaio 2024 l’assicurata ha contestato l’emanazione della decisione formale senza che vi sia stata una risposta esaustiva alle domande postele con lo scritto del 25 ottobre 2024 e per le quali era ancora in attesa di refertazioni mediche, sostenendo che un funzionario dell’Ufficio AI le avesse comunicato “che in prima battuta avremmo risposto alle domande per [le quali, n.d.r.] […] non servivano certificati medici, mentre in un secondo momento avremmo prodotto il resto della documentazione rispondendo anche alle altre domande” (doc. 160 incarto AI).

1.5. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 16 dicembre 2024, postulandone l’annullamento ed “il diritto a una rendita piena con effetto ex tunc”, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché attenda i certificati medici che si esprimono sulle domande dalla stessa sottoposte all’assicurata il 5 ottobre 2024 e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita”.

Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Sotto il profilo procedurale censura la violazione del diritto di essere sentito, rimproverando all’amministrazione di aver emanato la decisione impugnata senza aver ricevuto un’esaustiva risposta ai quesiti di cui allo scritto del 25 ottobre 2024.

Nel merito, ella contesta la valutazione medica riproponendo in sostanza le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle osservazioni al preavviso.

Censura altresì la valutazione economica, sostenendo di non essere reintegrabile nel circuito lavorativo a causa dei limiti funzionali dovuti alle affezioni asseritamente invalidanti.

Produce diversa documentazione medica ed il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del medico SMR e dei periti del __________, i quali hanno ritenuto necessaria una valutazione peritale di decorso in ambito reumatologico e psichiatrico.

Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso.

1.7. Con osservazioni del 22 aprile 2025 la ricorrente ha confermato la domanda di causa formulata in via principale, producendo ulteriore documentazione medica e chiedendo che per l’eventuale perizia di decorso venga conferito mandato a specialisti diversi da coloro che l’hanno peritata (XII).

1.8. Con osservazioni dell’8 maggio 2025 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla refertazione medica prodotta dall’insorgente, confermando la bontà delle conclusioni peritali e comunicando che l’eventuale perizia di decorso avrebbe potuto essere esperita dagli stessi periti precedentemente coinvolti, rinviando ai disposti di legge e alla giurisprudenza in concreto applicabili e ribadendo la proposta di retrocessione degli atti per procedere in tal senso (XVI).

1.9. Con scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha confermato la propria posizione (XVIIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1. gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico, psichiatrico e neurologico, le cui conclusioni – confermate nei relativi complementi – sono state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).

Con il ricorso la ricorrente ha contestato la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura completa ed in ogni attività, prevalendosi in tal senso delle attestazioni dei curanti prodotte con il gravame e nell’ambito della procedura amministrativa (cfr. supra consid. 1.5. in fine).

Nelle more della procedura l’insorgente ha ribadito la domanda di causa formulata in via principale, declinando la proposta dell’Ufficio AI di rinvio atti per un approfondimento medico in ambito reumatologico e psichiatrico e producendo ulteriore refertazione medica (cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.).

Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione di rifiuto di prestazioni, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI rese nella decisione impugnata, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazione dell’assicurata, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori) approfondimenti medico-specialistici (almeno) in ambito reumatologico e psichiatrico, come da richiesta formulata dall’amministrazione con la risposta di causa.

Questo per i motivi che seguono.

2.6.1. Prendendo posizione sul rapporto del 21 novembre 2024 della Clinica universitaria __________ (cfr. supra consid. 1.4.), sul rapporto medico del 5 dicembre 2024 del curante dr. __________ (specialista in reumatologia) (I, allegato E) e sul rapporto del 3 febbraio 2025 del curante dr. __________ (specialista in chirurgia della mano, chirurgia ortopedica e traumatologica) (I, allegato D), il dr. __________ ha concluso che “Le informazioni mediche ora giunte sono ambigue per cui bisognerà eventualmente prevedere una rivalutazione peritale reumatologica a distanza di 1 ½ anno dalla precedente”.

A mente di questo Giudice quanto asserito dal perito reumatologo è da intendere nel senso che in ragione del tempo trascorso tra la valutazione peritale svoltasi a settembre 2023 (doc. 106, pagg. 380 e 450 incarto AI) e l’emanazione della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4.) e considerata l’asserita ambiguità della documentazione valutata a marzo 2025 (ossia ad un anno e mezzo dalla perizia), egli non può (ancora) escludere che nel tempo trascorso tra la perizia e l’emanazione della decisione impugnata la situazione valetudinaria dell’assicurata si sia modificata, ciò che impone una rivalutazione peritale ad un anno e mezzo di distanza dalla precedente. È quindi parzialmente fuorviante il tenore della risposta di causa e dell’annotazione del medico SMR del 26 marzo 2025 allegata alla presa di posizione del dr. __________ (VIII, p.to 3. e allegato 3) che indicano la necessità di una “valutazione peritale di decorso”: si tratta, come poc’anzi accertato, di verificare se sotto il profilo reumatologico nell’intervallo critico vi sia stata una modificazione dello stato valetudinario fino alla decisione impugnata, quest’ultima delimitando il potere cognitivo di questo Giudice.

Per quanto concerne l’ambito psichiatrico, si rileva che è stato il medico SMR, dopo aver esaminato il ricorso, ad avere ritenuto opportuno un (ulteriore) approfondimento in tal senso (cfr. VIII, allegato 3), l’amministrazione non avendo inoltrato alla perita psichiatra le contestazioni formulate con il ricorso relative alla perizia psichiatrica (cfr. I, p.to 10.).

Occorre dunque una presa di posizione esaustiva da parte degli specialisti esterni indipendenti sulla documentazione medica prodotta dall’insorgente con il gravame, oltre che su quella prodotta nelle more della procedura.

Per quanto attiene alle discipline e i periti da coinvolgere nell’accertamento peritale, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018 consid. 2.7.), conformemente all’art. 44 LPGA (sul tema cfr. Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in: plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30 e 32; cfr. anche STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.).

Tutto bene considerato, pur ricordando che in caso di lite la valenza probatoria dei referti dei medici curanti, ancorché specialisti, è relativa (cfr. supra consid. 2.6.), accertato come lo stesso perito reumatologo ed il medico SMR hanno ritenuto necessario un approfondimento medico in ambito reumatologico rispettivamente psichiatrico alla luce del tempo trascorso dalla perizia del 2023 e della documentazione prodotta con il gravame, questo Giudice ritiene imprescindibile procedere con gli approfondimenti medici prospettati prima di potersi determinare in merito all’eventuale diritto a prestazioni.

2.6.2. La ricorrente contesta l’eventuale conferimento del mandato per la perizia di decorso ai medesimi specialisti coinvolti nella precedente procedura (“Qualora gli atti dovessero tornare all’Ufficio AI per una rivalutazione, è necessario […] che tale rivalutazione sia affidata a medici diversi rispetto al dr. __________ e al dr. __________”, XII, p.to 3.2).

A torto.

A questo proposito, questo Giudice può far integralmente propria la presa di posizione dell’Ufficio AI (XVI, p.to 5.): “In merito alla richiesta finale di controparte di affidare l’esame peritale ad altri periti (che non siano il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________) va detto che la perizia pluridisciplinare di decorso può essere attribuita al medesimo centro peritale nei successivi tre anni senza violazione dell’art. 72bis OAI. In base all’art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA l’AI accorda all’assicurato 10 giorni dall’invio della comunicazione dell’attuazione della perizia con i nomi dei periti per formulare motivi di ricusazione. Giova rilevare, comunque, che a più riprese l’Alta Corte ha precisato che appare giustificato e che può, anzi, accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso il fatto che l’evoluzione dello stato di salute intervenuto nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie (in proposito si rinvia alla STF 9C_1032/2010 del 1. settembre 2011 confermata in STF 9C_434/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2).”.

In tema vedasi anche STCA 32.2022.11 del 16 maggio 2022 consid. 2.3. e seg.

2.7. Per quanto attiene alla valutazione economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dalla ricorrente che non si ritiene reintegrabile nel circuito lavorativo (cfr. supra consid. 1.5.), la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa dell’assicurata ed i suoi limiti funzionali devono ancora essere compiutamente acclarati.

2.8. Visto tutto quanto precede, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.

Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le ragioni già esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. Quanto precede rende superflua la questione a sapere se, come sostenuto dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.4. in fine e 1.5.; I, p.ti 11.-16.), l’amministrazione sia incorsa in una violazione del diritto di essere sentito, avendo emanato la decisione impugnata senza attendere una risposta esaustiva ai quesiti di cui allo scritto del 25 ottobre 2024.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 16 dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni

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