Raccomandata
Incarto n. 32.2024.95 32.2025.35
BS
Lugano 20 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi dell’11 dicembre 2024 (32.2024.95) e del 31 marzo 2025 (inc. 32.2025.35) di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 novembre 2024 e del 27 febbraio 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo attiva nella ristorazione, nel mese di ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un incidente stradale occorsole il 15 aprile 2018 e preso a carico da __________ (in seguito: _________) quale assicuratore contro gli infortuni (doc. 37, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa nella vertenza inc. 32.2024.95).
1.2. Raccolta la necessaria documentazione medica, tra cui la perizia pluridisciplinare del 13 dicembre 2019 eseguita dal __________ di __________ per conto della __________, che è stata recepita dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporto del 24 gennaio 2020 (doc. 57), mediante decisione 8 giugno 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Accolto il ricorso 13 luglio 2020 dell’assicurata contro la succitata decisione, con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 32.2020.85) questo TCA ha annullato la pronunzia e rinviato gli atti all’Ufficio AI “affinché proceda ad una valutazione pluridisciplinare di decorso presso il __________ in ambito ortopedico, neurologico e psichiatrico”.
1.4. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha acquisito la perizia pluridisciplinare __________ (___________) eseguita dal suo centro peritale in ambito dell’assicurazione sociali e della responsabilità civile (_____________) del 7 ottobre 2022 per conto della __________ (doc. 325).
La perizia è stata avallata e fatta propria dal SMR con rapporto finale del 18 gennaio 2023 (doc. 143).
Con rapporto 5 aprile 2023 la Consulente in integrazione professionale, esaminata la fattispecie ha concluso che l’assicurata può svolgere al 50% un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali, senza l’adozione di provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno residua (doc. 152).
L’Ufficio AI ha pertanto emesso un progetto di decisione datato 6 aprile 2023 (doc. 154), preavvisando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2019 (trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2019 (tre mesi dal miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e di tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI) per un grado d’invalidità del 60%.
1.5. Con scritti 12 maggio 2023 (doc. 160), 26 giugno 2023(doc. 165) e 4 luglio 2024 (doc. 184), l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione e prodotto diversa documentazione medica idonea, a suo dire, a comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute rispetto alla perizia pluridisciplinare del 2022.
La documentazione prodotta è stata esaminata dal SMR con annotazioni del 5 luglio 2023 (doc. 166), del 13 ottobre 2023 (doc. 174) e del 24 settembre 2024 (doc. 186). In sostanza, il citato servizio medico non ha ravvisato modifiche oggettive rispetto alla perizia __________, confermando il proprio rapporto del 18 gennaio 2023.
La fattispecie è stata in seguito nuovamente posta al vaglio del Servizio integrazione professionale. Con rapporti 27 maggio 2024 (doc. 176) e 5 agosto 2024 (doc. 184) la Consulente ha in sostanza confermato la valutazione del 5 aprile 2023.
Di conseguenza, confermando il progetto di decisione 6 aprile 2023, con decisione del 7 novembre 2024, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di tre quarti di rendita dal 1° dicembre 2024 per un grado d’invalidità del 60%, avvertendo che le rendite arretrate saranno oggetto, dopo l’esame di eventuali compensazioni da effettuare con prestazioni già versate, di una separata decisione.
1.6. Con un primo ricorso dell’11 dicembre 2024, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione 7 novembre 2024 (inc. n. 32.2024.95). Chiede il riconoscimento del diritto a una rendita AI di almeno il 40% dal 16 aprile 2019 e di almeno il 70% a partire dal 20 ottobre 2020. Ritiene che l’Ufficio AI abbia violato l’art. 43 LPGA non avendo preso posizione in merito alla documentazione medica prodotta in sede amministrativa. Contesta altresì la determinazione dei redditi da valida e da invalida. Chiede infine di “citare le parti per un dibattimento di udienza (art. 17 Lptca)” per sentire alcuni testi e per il suo interrogatorio.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. Con la risposta di causa del 20 gennaio 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione dei ricorsi. Conferma la validità delle valutazioni del SMR in merito agli atti medici prodotti dall’assicurata, escludendo una modifica dello stato di salute della ricorrente rispetto alla perizia __________. Conferma altresì la valutazione economica posta alla base della decisione impugnata.
1.8. Con scritto 3 febbraio 2025 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione (VI), sulla quale l’Ufficio AI si è espresso con osservazioni 17 febbraio 2025 (VIII).
1.9. Con una seconda decisione, datata 27 febbraio 2025, l’Ufficio AI ha riconosciuto, con effetto retroattivo, la rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2019 e tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 60%) dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2024.
1.10. Contro questa decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto un secondo ricorso datato 31 marzo 2025 con la medesima richiesta di giudizio e le medesime motivazioni della prima impugnativa (inc. n. 32.2025.35).
1.11. Con risposta di causa 2 maggio 2025, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, chiedendo la congiunzione della procedura con quella relativa al ricorso del 7 novembre 2024.
1.12. Il 16 maggio 2025 l’assicurata ha inoltrato nuova documentazione medica, ritenuta – con osservazioni 27 maggio 2025 – non rilevante dall’Ufficio AI (VII e VIII inc. n. 32.2025.35).
1.13. Da ultimo, per completezza, va segnalato che in data 6 gennaio 2025 l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA contro la decisione su opposizione 20 novembre 2024 della __________, con la quale - negata l’adeguatezza del nesso causale tra l’infortunio dell’aprile 2018 e i disturbi psichici -, è stata in particolare riconosciuta una rendita d’invalidità del 36% con effetto dal 1° gennaio 2023 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 191, pagg. 570 – 583).
Il ricorso è tutt’ora pendente (inc. n. 35.2025.2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dalla medesima ricorrente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie (trattandosi di diritto alla rendita), per economia i ricorsi di cui agli inc. 32.2024.95 e 32.2025.35 possono essere decisi con un'unica sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 pag.48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2019 e di tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2020 per un grado d’invalidità del 60%.
2.3. Il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1). “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale 9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
In concreto, l’assicurata è stata posta al beneficio di rendite d’invalidità sorte prima della modifica legislativa, motivo per cui applicabile è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag.1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel caso in esame, a seguito della sentenza di rinvio 32.2020.85, l’Ufficio AI ha richiamato la perizia pluridisciplinare (in ambito psichiatrico, ortopedico, neurologico, neuropsicologico, oftalmologico e pneumologico) __________ del 7 ottobre 2022 eseguita per conto della __________ (doc. 333 inc. LAINF, pagg. 1201 – 1364).
Tale perizia è stata fatta propria dal SMR, il quale con rapporto 18 gennaio 2023 (doc. 143, pagg. 441 – 444) ha ripreso le diagnosi (comprese quelle extra-infortunistiche) con influsso sulla capacit0à lavorativa poste dai periti:
" sindrome somatoforme F45.41;
episodio depressivo, attualmente in remissione parziale F 32.24 con DD F 32.0;
insonnia;
mix pain Syndrom toracale;
sindrome toraco-vertebrale cronica in stato dopo infortunio del 15.4.2018 con frattura Th 5;
sindrome cervicale posttraumatica;
disturbo neuropsicologico di grado medio nell’ambito delle diagnosi somatiche e psichiatriche”.
Stato dopo frattura zigomo-mascellare a destra
Stato dopo fratture costali in serie a destra
Frattura Th5 stabile;”
e quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa:
" lieve ectoparino OD posttraumatico;
possibile lieve trauma cerebrale;
disturbo sensitivo V2 a destra;
spondolidosi cervicale;
emicrania con aura”.
Il medico SMR, riassumendo gli esiti della perizia amministrativa, ha così indicato le diverse inabilità lavorative accertate sia nell’abituale e che in altre attività adeguate alle limitazioni fisiche e psichiche:
" - attività abituale non più esigibile;
attività adatta esigibile a 80% da 4 2019, da 10.2020 CL residua del 50% a causa di motivi psi;
indicato trattamento psichiatrico con prognosi psichiatrica potenzialmente favorevole.”
Di conseguenza, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile quale gerente dal 15 aprile 2018, ma abile all’80% dal 16 aprile 2019 ed al 50% dal 20 ottobre 2020 in attività adeguate.
Alla succitata valutazione medico-teorica fondata sulla perizia __________, che è stata ordinata in ossequio alla procedura prevista dall’art. 44 LPGA, va conferito pieno valore probatorio ai sensi del considerando precedente. A prescindere che non è stata oggetto di contestazione da parte dell’assicurata, la perizia pluridisciplinare è stata eseguita da un centro peritale universitario che si è avvalso di diversi specialisti (in psichiatria, ortopedia, neurologia, neuropsicologia, oftalmologia e pneumologia) e risulta essere esaustiva, dettagliata ed approfondita.
2.7. A sostegno del peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla perizia multidisciplinare dell’ottobre 2022, l’insorgente, durante la procedura amministrativa, ha prodotto diversa documentazione medica che è stata puntualmente valutata dal SMR.
In particolare l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI gli scritti 2 febbraio 2023, 8 febbraio 2023 e 28 marzo 2023 __________ che sono stati esaminati il 5 luglio 2023 dal dr. med. __________, specialista in psichiatria presso il SMR, il quale, saputo della degenza nella clinica psichiatrica Hohenegg (iniziata il 1° giugno 2023), ha chiesto il relativo rapporto (doc. 166).
Dal rapporto 27 luglio 2023 della citata clinica, concernente la degenza dal 1° giugno al 31 giugno 2023, risultano diagnosticate quali patologie extra-somatiche: episodio depressivo di entità leggera (F.32.0), dolori cronici con fattori somatici e psichiatrici (F.45.41) e disturbi da stress post-traumatico (“postraumatische Belastungsstörungen”) (pag. 518). Non è riportata alcuna inabilità lavorativa. Il citato rapporto è stato valutato dallo psichiatra SMR, il quale con annotazione 13 ottobre 2023 ha concluso che la lettera d’uscita “non riporta fatti nuovi rispettivamente diagnosi e stato clinico che non sono stati già considerati in perizia __________ del 7.10.2022” (doc. 174, pag. 524).
Con email 20 giugno 2024 e 4 luglio 2024, sostenendo un ulteriore peggioramento dello stato di salute, il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica (pagg. 532 – 541), la quale è stata analizzata dal SMR. Con annotazioni 24 settembre 2024 (doc. 186, pag. 544) il dr. med. __________ ha quindi concluso:
" Prendo visione del referto del Dr. __________ che ribadisce inabilità completa dal 15.04.2019 senza ulteriori informazioni mediche aggiornate rispettivamente il certificato del __________ del 24.06.2024 dove si legge di presa a carico dal 06.04.2000 con ultima consultazione il 16.11.2023, la prognosi sarebbe sfavorevole, la scrivente Dr.ssa __________ non ha mai emesso certificati d’inabilità lavorativa. In assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni oggettivabili di fatti medici noti, la posizione SMR è invariata.”
Orbene, visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del SMR, fondata su motivazioni convincenti che permettono di escludere un peggioramento delle condizioni di salute successive alla perizia __________. Va del resto sottolineato che le citate certificazioni del __________ non contengono alcuna valutazione d’inabilità lavorativa, confermando la presenza di un quadro doloroso senza miglioramento. Gli unici atti medici riguardanti un’incapacità lavorativa sono del medico curante, dr. __________, che valuta un’incapacità lavorativa del 100% senza specificare in quale tipologia di attività. Quanto attestato non apporta nuovi elementi clinici, ritenuto che in ambito peritale l’assicurata è stata valutata totalmente inabile nella sua originaria attività.
Pendente causa, il 16 maggio 2025 l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica esaminata dal SMR.
Con annotazioni 22 maggio 2025 il dr. med. __________ ha rilevato:
" Prendo visione della seguente documentazione medica:
Certificato dello psichiatra Dr. __________ del 15.05.2025, il quale ha in cura l'assicurata dal 04.04.2025 e ha visitato la stessa tre volte. Non si esprime in termini diagnostici secondo una classificazione interazionale riconosciuta; indica che il tono dell'umore è rivolto al polo depressivo. Certifica inabilità lavorativa 100%.
Certificato Dr. __________, FMH medicina interna, 15.05.2025: referto privo di diagnosi con generico riferimento ad un esame neurologico ed internistico non meglio precisato per cui ritiene necessaria una rivalutazione del grado Al.
Certificato del Dr. , FMH medicina generale, 10.12.2024. con breve riferimento al referto del Kantosspital Winterthur, per cui, secondo il Dr. __________ la paziente è inabile al 100% per motivi psichici e fisici.
Certificato __________, servizio di anestesiologia, dr.ssa __________, capoclinica: 08.02.2023: in esso si afferma che la paziente è in cura dal 06.04.2020 e non è stato rilasciato alcun certificato di inabilità lavorativa. Il testo prosegue con il riferimento ad un precedente referto emesso il 24.09.2021 in cui vengono descritti alcuni limiti funzionali presso l'attività del partner. La valutazione del dolore è stata effettuata per l'ultima volta il 27.1 0.2022 (VAS: 7/1 0).
Se il Dr. __________ fa riferimento a quest'ultimo rapporto, in esso non è esplicitata inabilità completa né fisica né psichica. Si tratta nei fatti di documenti che ricalcano atti già noti e da me valutati il 24.09.2024.
Per quanto concerne il rapporto dello psichiatra Dr__________, si tratta di un documento molto breve e poco circostanziato (non è, inoltre, indicata la terapia medicamentosa in atto), relativo ad una presa a carico della durata di circa un mese, che non permette di giustificare un peggioramento di lunga durata rispettivamente uno status
significativamente e oggettivamente diverso da quanto stabilito in perizia il 27.10.2022.” (VIII/1 inc. 32.2025.35)
A tal riguardo, questo Tribunale non può che aderire alla surriferita valutazione del SMR, ritenendo la situazione medica sostanzialmente invariata rispetto alla perizia __________.
L’assicurata stigmatizza poi come il SMR non abbia ritenuto necessario visitarla. A tal proposito, è bene ricordare che una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato esplica validamente i suoi effetti se – come nel caso di specie – si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Visto quanto sopra, alle valutazioni 24 settembre 2024 e 22 maggio 2025 del SMR va prestata adesione.
Il TCA ricorda che, secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.
Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi.
Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
In conclusione, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’assicurata deve essere ritenuta inabile al 100% in tutte le attività dal 15 aprile 2018, ma abile all’80% dal 16 aprile 2019 ed al 50% dal 20 ottobre 2020 in attività adeguate.
A proposito delle conseguenze economiche, va rilevato quanto segue.
2.8. Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.9. In merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso concreto, come risulta dalle motivazioni allegate alle decisioni contestate, accertato che il datore di lavoro è fallito e tenuto conto delle esperienze lavorative dell’assicurata, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida facendo riferimento alle tabelle statistiche salariali (tabelle RSS, anno 2018), ramo economico 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), livello di competenze 2, donne, anno di riferimento 2019, per giungere ad un importo di 54'745.40. Adeguato al 2020 tale reddito corrisponde a fr. 55'205.70 (cfr. anche tabelle di calcolo a pagg. 447 e 448).
L’assicurata contesta questo calcolo. Sostiene innanzitutto come il suo datore di lavoro – il ristorante “__________” di __________ a __________ – non sia fallito, facendo presente che il ristorante è stato chiuso dal succitato gerente “a causa di problemi di salute, visto che il Signor __________, compagno della RI 1, è stato ferito durante l’incidente grave del 15.04.2018”. Rileva inoltre che al momento dell’infortunio del 2018 percepiva un salario di fr. 67'600, come risulta dall’annuncio d’infortunio 18 aprile 2018 (cfr. doc. 7, pag. 496, allegato alle osservazioni 12 maggio 2023 al progetto di decisione 6 aprile 2021). La ricorrente pertanto conclude che da sana avrebbe percepito un salario di 67'600.
Ora, va rilevato che nel ricorso 13 luglio 2019 (punto no. 1, doc. 72) l’assicurata aveva sostenuto che “__________, attualmente in pensione, si è visto costretto a chiudere l’esercizio pubblico alla fine del 2018, trovandosi nel giro di poco tempo a lavorare da solo, senza ulteriore personale (in infortunio, rispettivamente malattia)” (sottolineatura del redattore). Pertanto, al momento del calcolo del grado d’invalidità (16 aprile 2019) il ristorante era chiuso. A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza suesposta, tra i motivi per non tenere conto del salario conseguito prima del danno alla salute ed applicare i dati statistici, vi è la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. anche Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, pag. 316).
Giurisprudenza che, a mente del TCA, va applicata anche al caso in esame ancorché il datore di lavoro – o meglio la società __________ Sagl che gestiva il citato esercizio pubblico, società radiata il 3 gennaio 2024, di cui __________ era socio (cfr. estratto RC informatizzato) - non era fallito, ma comunque il ristorante era chiuso. Non rilevante è di conseguenza la documentazione prodotta in sede giudiziaria il 3 febbraio 2025, dalla quale si evince come la ricorrente sia stata nuovamente assunta, a partire dal 1° febbraio 2021, dalla suindicata società in qualità di sostituta gerente/tuttofare/consulente nella misura del 20% ("Geschäftsführerin STV /Allraundlerin/Beraterin") (doc. B4).
Tenuto conto di quanto sopra, rettamente l’amministrazione ha utilizzato i dati statistici.
2.10. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando alla fattispecie concreta, sempre dalle motivazioni delle decisioni contestate si evince che per la determinazione del reddito da invalida (rimasto incontestato) al 16 aprile 2019 l’Ufficio AI ha dapprima preso in considerazione le tabelle RSS 2018, adeguate al 2019, livello di competenze 1, donne, per complessivi fr. 55'161. Tenuto poi conto di una abilità lavorativa dell’80% e di una riduzione del reddito del 20% per attività a tempo parziale, il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 35'303.10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 451).
Per quel che concerne il calcolo al 20 ottobre 2020, partendo da un reddito statistico, adeguato al 2020, di fr. 55'638.54, considerata un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ed una riduzione sociale del 20%, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalida in fr. 22’255.41 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 447).
2.11. Procedendo al raffronto tra il reddito da valida fr. 54'745,40 e quello da invalida di 35'303.10 risulta – al 16 aprile 2019 – un grado d’invalidità non pensionabile del 36%.
Al 20 ottobre 2020, dal raffronto tra i redditi fr. 55'205.70 e fr. 22'255.41 risulta un grado d’invalidità del 60%, corrispondente a tre quarti di rendita.
Dal 1° aprile 2019 (trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l’assicurata ha diritto ad una rendita intera sino al 31 luglio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento, accertato al 16 aprile 2019 come da perizia __________, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI). Dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell’invalidità secondo l’art. 29bis OAI) essa ha diritto a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 60%.
In conclusione, visto quanto sopra, le decisioni contestate devono essere confermate.
2.12. La ricorrente ha chiesto di “citare il pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 17 LPGA” per sentire “come testimone [...] il signor Willy Rüegg” e per essere essa stessa “interrogata”.
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57).
Nella presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma, con riferimento all’art. 17 Lptca, ha chiesto il proprio interrogatorio e l’audizione testimoniale di una terza persona.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (fra le tante cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; DTF 144 V 361 consid. 6.5), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per dirimere la presente vertenza senza che sia necessario dare seguito alle richieste probatorie dell’assicurata.
2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni