Incarto n. 32.2024.9
TB
Lugano 12 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2020 (doc. 5) RI 1, nata nel 1983, ha chiesto all'assicurazione invalidità delle prestazioni a causa dell'inabilità lavorativa come operatrice sociosanitaria attiva all'80% insorta il 14 gennaio 2020 a causa della debolezza alla gamba destra dovuta a una miopatia distale (doc. 1).
Raccolti tra il 2020 e il 2023 i referti medici presso i vari curanti, con rapporto finale del 21 luglio 2023 (doc. 80) il Servizio Medico Regionale ha posto le diagnosi, le limitazioni funzionali e i gradi di inabilità lavorativa in attività abituale, adeguata e casalinga.
1.2. Esperita il 25 settembre 2023 (doc. 84) un'inchiesta domiciliare, con progetto di decisione del 5 ottobre 2023 (doc. L) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal 1° maggio 2023 una rendita intera con grado AI dell'80% e dal 1° settembre 2023, ovvero tre mesi dopo la modifica del grado AI, il diritto a una rendita di invalidità con un grado AI del 49% (48,84% [quota parte salariata] + 0,49% [quota parte casalinga]).
1.3. Il 16 ottobre 2023 (doc. M) l'assicurata ha scritto all'Ufficio AI di non essere d'accordo con questo progetto e di ritenere corretto un grado di invalidità del 100%. Con decisione del 18 gennaio 2024 (doc. B) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita dapprima intera e poi con un grado del 49%.
1.4. Con ricorso del 12 febbraio 2024 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscerle, dal 6 maggio 2023, una rendita intera di invalidità.
L'insorgente ha rilevato che le è stata diagnosticata una miopatia distale di tipo Miyoshi (docc. D-I), che non le ha più permesso di riprendere, anche a tempo parziale, l'attività abituale di assistente in cure geriatriche, con conseguente presentazione di richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità. La malattia genetica di cui soffre è progressiva e irreversibile, colpisce i muscoli ed è una malattia rara per la quale non vi sono specifiche cure (doc. N). L'esame clinico non era comunque ultimato, era ancora in attesa dei risultati di un test genetico (doc. O). A causa di questa malattia la ricorrente non poteva svolgere lavori pesanti in cui sollecitava la muscolatura e quindi nella sua abituale attività di operatrice sociosanitaria era inabile al 100%; anche le attività sedentarie erano incompatibili con lo stato di salute, soffrendo di importanti dolori alla muscolatura.
Essa non ha perciò alcuna capacità lavorativa residua, nel senso che non vi sono attività adeguate per le quali potrebbe conseguire, teoricamente, un reddito. Pertanto, né le tabelle RSS né altri metodi di calcolo utilizzati dall'Ufficio AI sono utili. A dire dell'assicurata, è necessario esperire una perizia neutra per valutare la sua capacità lavorativa residua in presenza di questa malattia rara, non essendoci attualmente dei criteri possibili per stabilire quale essa possa essere.
Inoltre, la ricorrente ha contestato gli impedimenti ritenuti quale casalinga, perché sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per la cura e l'assistenza ai figli e come pure per la cura del giardino e dell'area adiacente, essa ha degli impedimenti importanti, essendo dei lavori medio-pesanti che sollecitano la muscolatura.
1.5. A sostegno dell'affermazione ricorsuale che il suo stato di salute sta progressivamente e inesorabilmente peggiorando, il 19 febbraio 2024 (doc. IV) l'assicurata ha prodotto il certificato medico della curante dr.ssa med. __________ (doc. IV/1).
1.6. Sentita la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciata il 28 febbraio 2024 (doc. VI/1) sulla documentazione prodotta con il ricorso, nella risposta del 5 marzo 2024 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto che la problematica medica che ha colpito l'assicurata si ripercuote pesantemente sulla capacità lavorativa, ma che vi sono comunque delle professioni leggere e sedentarie che restano esercitabili, almeno in misura parziale. Inoltre, i referti medici allegati dalla ricorrente non modificano le originarie conclusioni del Servizio Medico Regionale.
Quanto all'aspetto economico, il mercato del lavoro presenta un buon numero di attività che rispondono ai requisiti posti (doc. 81). L'Ufficio AI ha pure rilevato che all'assicurata era stata avanzata una proposta formativa in ambito amministrativo, che però non ha accettato non ritenendo che il suo stato di salute glielo permetteva. L'interessata è stata invece caldamente invitata, con la risposta di causa, ad approfittare dell'offerta.
Riguardo al grado di invalidità in ambito domestico, l'Ufficio AI ha osservato che dal rapporto di inchiesta risulta, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, che le sue difficoltà nello svolgimento delle mansioni domestiche sono state debitamente considerate, tanto che il grado di impedimento è stato fissato nel 31%, ma che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, e quindi del fatto che è stato ritenuto esigibile che i familiari prestino aiuto nella misura di circa 13 ore alla settimana, il grado di invalidità si è assestato al 2,47%.
La valutazione operata dall'amministrazione risulta perciò corretta, eccetto per la determinazione del grado di invalidità per la quota parte salariata dal 1° gennaio 2024, ritenuto che v'è stata una modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, secondo cui, ora, se il reddito da invalido è stato determinato in applicazione dei valori statistici, è applicata una (ulteriore) deduzione del 10%. Si ha perciò per la parte salariata un grado AI del 66,73% su un impiego del 100% (doc. VI/2) e del 53,38% sul tempo lavorativo dell'assicurata dell'80%; sommando poi la percentuale di invalidità del 2,47% relativa alla quota parte di casalinga del 20%, si ottiene dal 1° gennaio 2024 un grado di invalidità finale del 53,87%, arrotondato al 54%, mentre rimangono invariati i gradi di invalidità dal 1° maggio 2023 (80%) e dal 1° settembre 2023 (49%).
1.7. Chiesta (doc. VIII) e ottenuta (doc. IX) una proroga, il 12 febbraio 2024 (recte: 27 marzo 2024) l'insorgente ha riferito che gli specialisti hanno scoperto un secondo gene relativo alla sua malattia rara, patologia che ha delle ripercussioni pure sul cuore, tanto che soffre di tachicardia, anche a riposo. Tutti questi aspetti si ripercuotono sulla sua capacità lavorativa. Dovendo sottoporsi a nuovi esami scientifici, anche all'estero, essa ha chiesto una proroga per notificare questi nuovi mezzi di prova, che il TCA le ha accordato (doc. XI).
1.8. L'8 aprile 2024 (doc. XII) la ricorrente ha così prodotto un nuovo referto medico relativo alla visita specialistica del 26 marzo 2024 (doc. P), che ha confermato la presenza di una seconda alterazione dei geni. L'assicurata ha osservato che l'evoluzione di questa malattia è progressiva, che da poche settimane soffriva pure di tachicardia e che la sua deambulazione era leggermente zoppicante bilateralmente. In queste condizioni non è dunque possibile sostenere che vi sia una capacità lavorativa adeguata come sostenuto dall'SMR (50%).
Inoltre, a dire dell'assicurata, il medico SMR non avrebbe considerato che già il 24 marzo 2020 una ripresa lavorativa al 50% in attività leggere non ha portato ad alcun risultato positivo. A ciò si aggiunge che le ulteriori patologie, come la tachicardia, non le permettono quindi a maggior ragione di intraprendere una qualsiasi attività, perciò deve esserle riconosciuto un grado di invalidità del 100%.
L'insorgente ha infine ribadito la necessità di assumere una prova peritale specialistica che consenta di confermare la sua totale inabilità lavorativa.
1.9. Sentita la dr.ssa __________ del Servizio Medico Regionale, che il 15 aprile 2024 (doc. XIV/1) si è pronunciata sulle osservazioni dell'assicurata e sul recente rapporto medico che questa ha prodotto (doc. P), confermandosi nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, a sua volta il 17 aprile 2024 (doc. XIV) l'Ufficio AI ha rilevato che la scoperta di una seconda alterazione genetica non è atta, in sé, a modificare il giudizio in merito allo stato valetudinario della ricorrente, essendo rilevanti non tanto le diagnosi quanto piuttosto le loro conseguenze. Peraltro, la tachicardia era già stata documentata a suo tempo e non è quindi emersa recentemente, come sostenuto dall'assicurata.
1.10. L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal 1° settembre 2023 una rendita di invalidità con grado AI del 49% o se, come richiesto dalla ricorrente, quest'ultima abbia diritto a una rendita intera di invalidità dal 6 (recte: 1°) maggio 2023 stante un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024, prevede al marginale 9100 che "Le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022.".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 17 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1) e l'invalidità (teorica), giusta l'art. 28 LAI, è insorta al più presto il 6 maggio 2023, ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa di lunga durata accertata dal medico SMR il 21 luglio 2023 (cfr. consid. 1.2). Pertanto, considerato che il diritto a una rendita sorge al più presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI), ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto attuale in essere dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2), se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado di invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".
L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:
a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;
b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.
L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:
a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute.
Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
2.5. A seguito della domanda di prestazioni dell'assicurata del marzo 2020, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici determinanti richiamandoli dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno, che si era assunto le conseguenze dell'inabilità lavorativa accertata dal 14 gennaio 2020, e dai curanti della richiedente.
In particolare, dai referti raccolti emerge che i disturbi lamentati dall'assicurata agli arti inferiori (polineuropatia sensitivo-motoria) hanno portato alla necessità di indagini genetiche non solo fuori Cantone, ma anche all'estero e che dopo numerosi esami gli specialisti sono giunti a porre la diagnosi di miopatia distale posteriore di tipo distrofico Myoshi che le causa una paresi distale agli arti inferiori e l'impossibilità, rilevata dai medici curanti e riconosciuta dal Servizio Medico Regionale, di continuare a lavorare come operatrice sociosanitaria in una casa anziani, dove il carico fisico (sollevare i pazienti, stare tutto il giorno in piedi, spostarsi da una stanza all'altra e da un piano all'altro) è molto importante e impegnativo e quindi l'esercizio di questa attività è stato viziato dai problemi di salute, che nel 2019 e nel 2020 si sono aggravati.
Tuttavia, come certificato il 15 dicembre 2021 (doc. 49) dalla dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, nonostante le difficoltà che la malattia rara di cui è affetta le comportava, l'assicurata ha comunque ripreso a lavorare all'80% nel suo ruolo abituale di operatrice sociosanitaria, non essendo stato possibile impiegarla all'interno della casa anziani in un'altra mansione più leggera, ma per riuscire a svolgere il suo lavoro ha dovuto assumere regolarmente numerosi analgesici, che non hanno impedito che a volte i dolori a fine giornata erano molto importanti.
In effetti, i gradi di inabilità lavorativa che l'assicuratore malattia per perdita di guadagno ha riconosciuto erano del 100% dal 14 gennaio al 15 marzo 2020, del 50% dal 16 al 23 marzo 2020 a seguito di un tentativo, subito fallito, di ripresa lavorativa, e del 100% dal 24 marzo 2020 al 24 ottobre 2020, quando l'indomani l'assicurata ha ripreso a lavorare fino al 5 maggio 2022.
Il 15 maggio 2022 (doc. 64) la dottoressa curante __________ ha infatti certificato che poiché l'assicurata le ha segnalato un peggioramento dei dolori e dell'affaticabilità, dal 6 maggio 2022 era nuovamente inabile al lavoro al 100%. Le indagini radiologiche di decorso hanno mostrato una progressione della malattia con ipotrofia muscolare che toccava anche i compartimenti più prossimali degli arti inferiori, perciò una ripresa dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento era improbabile. Le indagini specialistiche erano comunque ancora in essere presso istituti specializzati, poiché la miopatia presentata derivava da una problematica genetica molto rara, a cui non era però ancora possibile dare una chiara nomenclatura, ma che era stata oggettivata da indagini radiologiche.
Nel suo rapporto finale SMR del 25 luglio 2022 (doc. 70) la dr.ssa med. __________ ha quindi preso atto di quest'ultimo referto, ha ripreso la diagnosi di miopatia progressiva con paresi distale agli arti inferiori e i gradi di inabilità lavorativa dianzi citati ritenendoli validi sia nell'attività abituale sia in altre adeguate, da ultimo indicando che dal 6 maggio 2022 l'inabilità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022. Posti i limiti funzionali, per l'SMR una revisione medica era necessaria a distanza di 12 mesi.
Nel mese di aprile 2023 (doc. 75) l'Ufficio AI ha interpellato il PD dr. med. __________ della Clinica di neurologia dell'Ospedale __________ di __________, che però si era occupato solo del test genetico per polineuropatia e quindi non era mai entrato nel merito della capacità lavorativa dell'assicurata. Egli ha indicato di avere in cura l'interessata dal 17 marzo 2021 e che ha potuto rilevare il deficit di forza nella muscolatura degli arti inferiori, specie nei muscoli distali dei piedi. Ha inoltre posto la diagnosi di probabile neuropatia genetica su mutazione SORD e ha precisato che le terapie in atto consistevano nella fisioterapia a lungo termine.
A richiesta dell'amministrazione, oltre ad allegare il certificato della visita del 17 marzo 2023, lo specialista ha prodotto i referti delle varie indagini genetiche effettuate dall'assicurata presso l'__________ di __________, il __________ di __________ e gli __________ di __________ come pure ha trasmesso il rapporto del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________.
L'Ufficio AI ha sentito nuovamente anche la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, la quale il 10 maggio 2023 (doc. 76) ha ribadito che l'incapacità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022 come operatrice sociosanitaria presso la casa anziani di __________, ha osservato che la situazione clinica era stabile con la paziente che lamentava a tratti esacerbazioni dolorose agli arti inferiori e che la neuropatia era progressiva degenerativa e causava la perdita della massa muscolare (miopatia d'accompagnamento). La sintomatologia era di dolori agli arti inferiori maggiormente a destra, al bisogno la paziente assumeva Voltaren e Novalgina. Nel definire la prognosi, la curante ha indicato che in qualità di operatrice sociosanitaria presso la casa anziani una ripresa dell'attività lavorativa con carichi fisici regolari era impensabile/improbabile, stante l'esacerbazione dolorosa dopo la giornata lavorativa fisicamente pesante, che richiedeva di stare a lungo in piedi e di correre da un paziente all'altro, con conseguente consumo di analgesici.
Nel rispondere alle domande sulla situazione professionale e sul potenziale d'integrazione dell'assicurata, visitata due giorni prima, se non era più esigibile l'attività svolta abitualmente, era invece esigibile per 4-6 ore al giorno un'attività adeguata alle sue condizioni, mentre i lavori domestici dovevano essere programmati a singhiozzi con pause e aiuti da parte dei familiari.
Nel pronunciarsi su questa nuova documentazione medica, il 21 luglio 2023 (doc. 80) la dr.ssa med. __________ ha allestito un nuovo rapporto finale SMR che sostituiva il suo precedente del 25 luglio 2022 e l'annotazione del 9 novembre 2022 per nuova documentazione medica. Dopo avere completato la lista degli esami effettuati dall'interessata, la specialista in medicina interna generale ha corretto le limitazioni funzionali indicando ora che la necessità di pause supplementari era necessaria, ma che era inclusa nel grado di inabilità lavorativa; essa ha inoltre completato i limiti e le risorse (sintomatologia iperalgica altalenante agli arti inferiori destro e sinistro, marcia rigida per deficit di propulsione, non doveva camminare dei tratti medi o lunghi, doveva potersi sedere al bisogno), rilevando c'era una diminuzione della muscolatura specie agli arti inferiori e distali dei piedi e che l'assicurata poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria. Nel determinare i gradi di inabilità lavorativa in attività abituale, in attività adeguata e nelle mansioni consuete, il medico SMR ha ripreso i gradi stabiliti in precedenza nell'attività abituale e in attività adeguata, indicando però per quest'ultima che dall'8 maggio 2023 l'incapacità era del 50% e si riferiva a quanto precisato dalla curante (4-6 ore al dì).
Nell'esercizio delle mansioni consuete, l'SMR ha modificato il grado del 10-20% di inabilità lavorativa dal 14 gennaio 2020 stabilito nel precedente rapporto finale sulla scorta delle considerazioni del febbraio 2021 dell'allora dr.ssa med. __________, secondo cui a quel momento l'assicurata riusciva a svolgere tutte le mansioni con l'aiuto del marito, e l'ha sostituito con un grado nullo dal 14 gennaio 2020 e del 20% dall'8 maggio 2023, facendo anche in tal caso riferimento alle considerazioni dell'8 (recte: 10) maggio 2023 della Dr.ssa med. __________, che l'ha visitata quel giorno e che ha espressamente indicato che "i lavori domestici devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti da parte dei famigliari".
Al progetto di decisione del 5 ottobre 2023 (doc. 82) dell'Ufficio AI di attribuzione di una rendita intera di invalidità stante un grado di invalidità dell'80% dal 1° maggio 2023, ovvero dopo un anno in cui l'inabilità lavorativa, sorta il 6 maggio 2022, era del 100%, e di una rendita con un grado del 49% dal 1° settembre 2023, ossia tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento dell'inabilità lavorativa che dall'8 maggio 2023 era del 50%, l'assicurata non ha presentato dei referti medici a sostegno della sua contestazione di questa conclusione.
Con decisione del 18 gennaio 2024 (doc. 89) l'amministrazione ha perciò confermato integralmente il suo progetto.
Davanti a questo Tribunale la ricorrente ha allegato al memoriale della documentazione medica (docc. D, E, F, G, H, I e O) - già agli atti dell'amministrazione e quindi già vagliata dal Servizio Medico Regionale - e un contributo scientifico del gennaio 2024 di UpToDate sulla malattia Charcot-Marie-Tooth (doc. N).
Pendente causa la ricorrente ha prodotto il certificato medico del 18 febbraio 2024 (doc. IV/1) della dr.ssa med. __________, la quale si è così espressa:
" (…) presenta una malattia genetica progrediente comportante una paresi muscolare distale agli arti inferiori verosimilmente secondaria ad una miopatia distale posteriore del tipo Myoshi // Neuropatia periferica di tipo motorico SORD.
La malattia secondo gli incarti da me in possesso, ha un esordio clinico nel 2012.
Seguo la paziente da novembre 2019 e la prima esacerbazione della malattia che ha portato ad una IL completa è avvenuta il 16.1.2020 con tentativo di rientro all'attività lavorativa in marzo 2020 senza successo.
La malattia è verosimilmente lentamente progrediente e la caricabilità della paziente dal 2019 a tutt'oggi è evidentemente diminuita (per esempio anche per i lavori domestici la paziente deve organizzarsi per non sovraccaricare il fisico).".
Il 28 febbraio 2024 (doc. VI/1) il Servizio Medico Regionale (dr.ssa __________) ha riassunto gli atti medici trasmessi dall'insorgente emessi nel 2020, nel 2021 e nel 2023, in parte già agli atti, e ha concluso che il rapporto finale del 21 luglio 2023 rimaneva invariato, con un'inabilità completa in attività abituale e una capacità lavorativa del 50% in attività adeguata.
Nel referto del 26 marzo 2024 (doc. P) il PD dr. med. __________, specialista in neurologia, ha riferito che da circa 10 giorni l'assicurata assumeva Beloc Zoc 25 mg per la tachicardia, Novalgina e Voltaren al bisogno e che a causa della debolezza ai piedi alcune volte era caduta. All'esame obiettivo della paziente la deambulazione è risultata leggermente steppante bilateralmente, non era in grado di camminare su punte e talloni, la sensibilità e pallestesia erano conservate ai 4 arti, deficit di forza M4+ nella flessione dorsale di entrambi i piedi e M4 nel gastrocnemio destro.
Nella valutazione lo specialista ha indicato che a gennaio 2023 l'analisi del gene SORD eseguita presso l'__________ di __________ ha mostrato la presenza di una variante classificata come patogenetica e già nota nella letteratura scientifica, ma non aveva permesso di evidenziare una seconda variante, che è stata invece rilevata da un laboratorio di ricerca di __________. Ciò ha confermato quindi anche dal punto di vista molecolare la diagnosi di neuropatia correlata al gene SORD. L'assicurata poteva trasmettere una delle due varianti genetiche ai figli.
Quali terapie consigliate v'erano l'ergoterapia e la fisioterapia.
Su quest'ultimo referto si è pronunciato il medico SMR il 15 aprile 2024 (doc. XIV/1), rilevando che dagli atti risultava una prescrizione di fisioterapia a lungo termine datata 13 febbraio 2023 e che era conosciuto che si tratta di una malattia con una tendenza a un lento peggioramento.
Quanto alle osservazioni del patrocinatore della ricorrente, la dr.ssa __________ ha annotato che l'ulteriore precisazione genetica era ininfluente sulla capacità lavorativa attuale, che la tachicardia era nota e trattata dal 2019 e che non risultavano problemi organici al cuore e che le difficoltà a camminare erano ininfluenti per un'attività adeguata maggiormente seduta.
In conclusione, la documentazione addotta non cambiava il rapporto finale SMR del 21 luglio 2023.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_188/2017 del 14 luglio 2017, consid. 5.2; STF 9C_303/ 2015 dell'11 dicembre 2015, consid. 3.2).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso l'assicuratore malattia o i curanti della ricorrente, la sottoponeva, giustamente, al vaglio del Servizio Medico Regionale. In questo modo, ogni singolo referto presente agli atti dell'amministrazione è stato debitamente vagliato da una persona esperta in materia.
Anche gli atti medici che l'insorgente ha prodotto con il ricorso - seppure alcuni già presenti nell'incarto dell'amministrazione
Dai vari referti resi dai curanti della ricorrente risulta che, giusta quanto ha riferito la dr.ssa med. __________ il 15 maggio 2022, e ha confermato il 10 maggio 2023, è indubbio che l'attività di operatrice sociosanitaria precedentemente esercitata non possa più esserlo dal 6 maggio 2022, trattandosi di un lavoro fisicamente pesante, che richiede di stare molto tempo in piedi e di correre da un paziente all'altro.
Anche il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che la rara malattia di cui è affetta la ricorrente non le permette più di lavorare in tali vesti, ammettendo perciò un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 6 maggio 2022 in attività abituale.
Questa circostanza va dunque fatta propria anche dal TCA, che non ha motivo di scostarsi dalle opinioni dei curanti e dell'SMR, che sono univoche per quanto concerne l'incapacità lavorativa della ricorrente come operatrice sociosanitaria.
Contestato dall'assicurata, invece, è il grado di inabilità lavorativa del 50% che l'SMR ha ritenuto essere presente dall'8 maggio 2023 nello svolgimento di attività lucrative adeguate allo stato di salute dell'assicurata.
Quest'ultima, adducendo il sopraggiungere di problemi cardiaci e di una seconda anomalia ai geni relativi alla patologia rara che l'ha colpita, ha infatti sostenuto che tutti questi aspetti medici si ripercuotono sulla sua capacità lavorativa, azzerandola. Non va poi dimenticato che l'evoluzione di questa malattia è progressiva e che già ora non le permette più di camminare sulle punte e sui talloni, oltre che a cagionarle una deambulazione leggermente steppante bilateralmente. Le deve perciò essere riconosciuto un grado di invalidità del 100%.
La richiesta dell'insorgente non può essere tutelata.
Il TCA evidenzia che nessuno specialista interpellato dalla ricorrente ha espressamente sostenuto che essa sia totalmente inabile al lavoro anche in altre attività adeguate al suo stato di salute, ma solo nell'attività svolta in precedenza di operatrice sociosanitaria.
Anzi, l'8 febbraio 2021 (doc. 42) la dr.ssa __________, specialista FMH neurologia che l'ha seguita nel 2020, ha indicato che era esigibile qualsiasi attività lucrativa in ragione del 50%.
In seguito, la dr.ssa __________, sua medico curante dal 2019, il 10 maggio 2023 ha chiaramente indicato che una attività adeguata alle limitazioni era esigibile in ragione di 4-6 ore al giorno, ciò che corrisponde almeno a un 50% di una giornata intera di lavoro.
Nel suo ultimo referto del 18 febbraio 2024 (doc. IV/1) la curante specialista in medica interna ha ricordato che l'inabilità lavorativa completa è avvenuta il 16 gennaio 2020 e che dal 2019 la caricabilità dell'assicurata era diminuita, tanto che per i lavori domestici si doveva organizzare, ma non ha espressamente escluso l'esercizio di altre attività lavorative se adeguate.
La tesi della ricorrente non è perciò supportata da alcuna valida documentazione medica.
D'altronde, proprio perché non era esigibile un'attività pesante fisicamente e che richiedesse di stare in piedi a lungo, l'SMR ha espressamente indicato, nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, che l'assicurata non poteva portare pesi superiori ai 10 kg stando in piedi, doveva alternare la postura al bisogno, necessitava di pause supplementari, non doveva camminare per tratti medi o lunghi, doveva potersi sedere al bisogno e che poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria.
Quanto alle considerazioni della ricorrente sulla rarità della malattia che le ha causato il danno alla salute e sulle nefaste conseguenze sulle sue condizioni di salute, che continueranno a peggiorare, e sulla capacità di svolgere un'attività lucrativa, occorre ricordare che lo stato di salute della ricorrente deve essere valutato fino al massimo al 18 gennaio 2024, data in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata dall'assicurata che delimita temporalmente il potere di esame del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il TCA evidenzia, quindi, che l'attestazione medica antecedente a questa data che fornisce un quadro completo delle capacità lavorative della ricorrente è quella, già citata, del 10 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, che si è compiutamente pronunciata sull'abilità dell'insorgente nella sua attività abituale, in altre adeguate e come casalinga.
Ritenuto che le osservazioni dell'assicurata sulla sua capacità lavorativa in attività adeguata, che sarebbe nulla come in attività abituale, non sono supportate da alcun atto medico che, per contro, certifica una diversa capacità lavorativa in attività adeguata (e nelle mansioni consuete), non è dunque possibile fare propria la richiesta ricorsuale di considerarla inabile al 100% in qualsiasi attività.
L'assicurata nemmeno va seguita laddove ha sostenuto che la tachicardia sia una nuova problematica insorta a causa della miopatia distale posteriore, visto che già dal più volte citato rapporto medico del 10 maggio 2023, e meglio dall'allegato allestito dalla dr.ssa med. __________ denominato "Lista problematiche", risulta proprio quale prima diagnosi una "Tachicardia parossistica recidivante da ca 2 settimane con/su" l'elenco degli esami cardiaci eseguiti nel 2022, da cui non si riscontrano dei disturbi organici al muscolo cardiaco.
Quanto alla scoperta della mutazione di un secondo gene, il TCA concorda anche in tal caso con il parere dell'SMR, secondo cui il l'ulteriore precisazione genetica è ininfluente sulla capacità lavorativa della ricorrente, non comportando, di per sé, un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Anche la constatazione del 26 marzo 2024 del PD dr. med. __________ sulla deambulazione leggermente steppante bilateralmente, e che l'assicurata non era in grado di camminare sulle punte e sui talloni, ripresa dell'insorgente nelle sue ultime osservazioni, non è tale da comportare un peggioramento della capacità lavorativa residua del 50% ritenuta dall'SMR.
Era infatti noto sin dall'inizio della richiesta di prestazioni AI che l'assicurata aveva difficoltà deambulatorie e la dr.ssa __________ le aveva recepite già nelle annotazioni del 31 dicembre 2020 (doc. 29). In quell'occasione essa ha indicato che la miopatia distrofica distale posteriore di tipo Miyoshi è una malattia genetica recessiva, di lenta e variabile progressione, che si manifesta con debolezza e atrofia della muscolatura, con difficoltà di fare le scale, stare in piedi e deambulare. Pertanto, se già a quel momento la marcia era rigida per deficit di propulsione, nelle successive annotazioni del 16 marzo 2022 (doc. 58) e nel suo primo rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc. 70) il medico SMR ha evidenziato che l'assicurata non doveva camminare per tratti medi o lunghi e doveva potersi sedere al bisogno. Nel rapporto finale definitivo del 21 luglio 2023 (doc. 80) ha ulteriormente precisato che l'assicurata poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria, ciò per ovviare alla diminuzione della muscolatura agli arti inferiori e distali dei piedi.
La considerazione di queste difficoltà motorie è stata dunque ben ponderata dal Servizio Medico Regionale nel confermare la capacità lavorativa residua del 50% rilevata anche dal medico curante.
Infine, anche la prescrizione del 26 marzo 2024 di fisioterapia da parte del PD dr. __________ non era una novità, avendola egli stesso già indicata nel rapporto del 17 aprile 2023 (doc. 75) - con riferimento alla visita del 13 febbraio 2023 -, come pure la dr.ssa __________ già nel rapporto del 7 febbraio 2021 (doc. 32 punto 2.8: "Nessuna terapia specifica per la distrofia muscolare. Fisioterapia per il controllo del dolore e il mantenimento di un buon controllo muscolare in corso."). Semmai, l'ergoterapia prescritta dal neurologo può essere considerata una nuova terapia, ma non muta, anch'essa, la capacità lavorativa residua dell'assicurata, oltretutto se ci si deve porre solo fino alla decisione impugnata.
2.8. I referti medici agli atti sono pertanto sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute della ricorrente e la sua capacità residua nell'espletamento di un'attività lucrativa e delle mansioni consuete, ai quali dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario procedere a degli approfondimenti e richiamare l'ulteriore documentazione medica richiesta né fare erigere una perizia, neppure a livello giudiziario, ritenendo la situazione già chiarita.
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Va pure rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).
2.9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute della ricorrente sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'Ufficio AI.
Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni dianzi esposte, di scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023 e nelle sue successive annotazioni del 28 febbraio 2024 e del 15 aprile 2024, a cui va dunque attribuita piena forza probatoria.
Nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni, dalla specialista, la quale ha ben valutato tutti gli atti medici presenti nell'incarto.
Di conseguenza, si deve concludere che i disturbi somatici valutati come invalidanti dal 6 maggio 2022 (cfr. certificato medico di decorso del 15 maggio 2022 della dr.ssa __________) comportano in qualsiasi attività lucrativa un'inabilità lavorativa totale e dall'8 maggio 2023 un'incapacità lavorativa del 50% (cfr. rapporto medico del 10 maggio 2023 della dr.ssa __________). Allo stesso modo, la lamentela dell'insorgente relativa all'inabilità nello svolgere le mansioni consuete, e la sua contestazione del grado di impedimento stabilito dal Servizio Medico Regionale nel 20% sempre dall'8 maggio 2023, non può essere accolta.
Riconosciuto il valore invalidante della rara malattia che ha colpito la ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
2.10. L'assicurata ha impugnato la fissazione delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga nel 2,47% che, riportate sulla quota parte del 20%, ha dato un grado di invalidità parziale dello 0,49%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto dall'Ufficio AI sarebbe troppo basso, visto che nella pulizia e ordine dell'alloggio, nella cura e assistenza dei figli come pure nella cura del giardino, essa ha degli importanti impedimenti.
Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di pubblica utilità (N. 3603 Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024).
In specie, nel rapporto del 25 settembre 2023 (doc. 84) dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, preso atto del danno alla salute e delle limitazioni funzionali riassunte dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del 21 luglio 2023, la consulente ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole attività sul totale delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N. 3604 CIRAI, cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente il danno alla salute") e ha indicato le attività che l'assicurata era totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare (cfr. capitolo 6 colonna "impedimenti osservati"). Determinante è infatti il confronto delle attività effettive e non la valutazione medica dell'incapacità al lavoro. Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità delle limitazioni dovute alla disabilità, sulla base delle quali ha poi determinato le limitazioni in percentuale per ogni settore d'attività. Non ha tenuto conto dell'età dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).
Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al prodotto tra la ponderazione senza disabilità (cfr. capitolo 7 colonna "Ponderazione") e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3607 CIRAI, cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti quantificati considerando l'aiuto esigibile dai membri del nucleo famigliare") e dalla somma di questi impedimenti l'ispettrice è giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 2,47% tenendo conto dell'aiuto dei familiari, con una preponderanza degli impedimenti riscontrata nel bucato e nella cura dei vestiti come pure nella cura e assistenza ai figli.
Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012; STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).
Nel caso in esame il Servizio Medico Regionale ha valutato nel 20% l'inabilità lavorativa medico-teorica.
Dal lato pratico, i danni alla salute accertati dalla consulente dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno invece stabilito un impedimento reale del 31,05% (cfr. capitolo 6 righe grigie in fondo) nel compiere le mansioni consuete nell'economia domestica ma, con l'aiuto prestato dai familiari, l'impedimento si è drasticamente ridotto al 2,47%.
Riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non va dimenticato che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni sociali (STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.1), la ricorrente era tenuta a coinvolgere e a farsi aiutare nelle faccende di casa dal marito e dai figli (la prima figlia è oltretutto maggiorenne) che vivono con lei.
In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che, per fare ciò, dimostrano di subire una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di aiuto che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una persona casalinga invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente attenere senza un danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).
La persona assicurata deve fare ricorso all'aiuto dei familiari, indipendentemente dall'attuabilità effettiva di quest'ultimo (STF 8C_879/2012 del 17 gennaio 2013, consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).
Il N. 3615 CIRAI precisa perciò che se la persona assicurata non adempie l'obbligo di ridurre il danno o lo adempie solo in parte oppure se non ricorre all'aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in parte, non le è riconosciuta alcuna limitazione nell'attività in questione o le è riconosciuta soltanto una limitazione parziale.
Per tale motivo, il grado di invalidità attribuibile alla ricorrente è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto prestatole dai familiari (cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti quantificati considerando l'aiuto esigibile dai membri del nucleo famigliare"). Il marito, soprattutto, ma anche i due figli, hanno infatti sopperito quasi completamente alle mansioni consuete che l'assicurata non era in grado di svolgere, riducendo così il reale impedimento che la consulente ha comunque, a tutti gli effetti, rilevato per ciascuna attività (cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti rilevati in sede d'inchiesta") e complessivamente (cfr. capitolo 6 "Impedimenti osservati").
Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte conviene perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva e doveva chiedere assistenza ai familiari conviventi nelle faccende domestiche e quindi è corretto che "l'invalidità nelle mansioni consuete considerante l'aiuto esigibile da parte di membri del nucleo familiare (marg. 3614 CIRAI)" (cfr. ultima riga nella tabella finale) sia di gran lunga inferiore (2,47%) all'ipotesi in cui non si possa esigere l'aiuto di terzi (cfr. capitolo 7 la somma del prodotto delle prime due colonne: 31,05%).
Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato la ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla consulente, ma la determinazione degli impedimenti per alcune di esse come pure il grado di disabilità nelle relative attività.
Essa si è però limitata ad affermare genericamente che "sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per la cura e l'assistenza ai figli, sia per la cura del giardino e dell'area adiacente, la signora RI 1 ha degli impedimenti importanti; anche perché, notoriamente, queste attività sollecitano la sua muscolatura essendo lavori classificati come pesanti o medio pesanti.". L'assicurata non ha però indicato in quale misura era impedita di svolgere una o l'altra attività né quale era il grado di impedimento in queste mansioni consuete.
Non va poi dimenticato che la stessa curante, dr.ssa __________, aveva ben indicato che "Lavori domestici devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti da parte dei famigliari", perciò le condizioni di salute dell'insorgente non le impedivano totalmente di effettuare i lavori domestici, ma solo doveva scaglionarli nel tempo e farsi aiutare dal marito e dai figli, limitazioni di cui la consulente ispettrice ha tenuto ben conto nella sua valutazione.
A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo.
Non emergendo delle incongruenze sull'operato in esame, non v'è ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per sovvertire le valutazioni della consulente ispettrice, la quale ha attentamente esaminato di persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137 del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA 32.2020.134 del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18). Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia per le persone assicurate occupate nell'economia domestica.
Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo del 100% per ciascuna delle sei mansioni consuete svolte dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica (cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente il danno alla salute" e per la somma degli impedimenti rilevati per queste sei attività (cfr. capitolo 6 colonna "Impedimenti osservati").
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Di conseguenza, la valutazione della consulente ispettrice riportata nel rapporto del 25 settembre 2023 va senza alcun dubbio posta alla base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte di casalinga svolta in ragione del 20%.
2.11. Sulla base del metodo di misto applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione dell'80% e casalinga per il restante 20% (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024), si ha che il grado di invalidità parziale per la parte salariata del 61,06%, incontestato, e quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 2,47%, confermato dal TCA nel precedente considerando, danno luogo, dall'8 maggio 2023, a un grado di invalidità globale del 49,34% (80 [parte salariata] x 61,06% [impedimento parte lucrativa] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 49%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 gennaio 2024, questo grado AI dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI di grado 49% dal 1° settembre 2023 (art. 88a OAI), ovvero tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento che la dr.ssa med. __________ ha confermato essere avvenuto l'8 maggio 2023, mentre è dato, circostanza incontestata, il diritto a una rendita intera dal 1° maggio 2023, stante un grado di invalidità dell'80% a partire dal 6 maggio 2022 (80 [parte salariata] x 100% [impedimento parte lucrativa] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]).
Inoltre, ritenuta la modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI segnalata dall'amministrazione, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita va modificato a favore della ricorrente. In effetti, sebbene sia il reddito da valida che da invalida non siano stati aggiornati al 2024, anno in cui va versata la rendita, l'Ufficio AI ha correttamente detratto dal reddito ipotetico statistico da invalida aggiornato al 2022 non più solo il 10%, perché a causa dell'invalidità l'assicurata può lavorare soltanto con una capacità funzionale pari o inferiore al 50%, come previsto dall'art. 26bis cpv. 3 vOAI in vigore fino al 31 dicembre 2023.
L'Ufficio AI, fondandosi sull'art. 26bis cpv. 3 prima frase OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo cui "Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento.", ha adottato un'ulteriore riduzione del 10% dal reddito statistico.
Infatti, giusta la seconda frase dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, "Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.".
Non ha invece tenuto conto di ulteriori riduzioni statistiche, ritenuto come l'art. 26bis cpv. 3 3a frase OAI recita che "Non sono ammesse ulteriori deduzioni".
Su questo ultimo punto, nel Rapporto esplicativo (dopo la procedura di consultazione) relativo alla “Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità” del 18 ottobre 2023 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) si è così espresso:
" (…) Con la deduzione forfettaria del 10 o del 20 per cento verranno presi in considerazione tutti i fattori a causa dei quali le persone con un danno alla salute guadagnano meno di quelle sane (in proposito cfr. n. 4.1). Non vi è quindi alcun margine per l’applicazione di ulteriori deduzioni. Attualmente, però, una parte della dottrina16 è del parere che, oltre alla deduzione per attività lucrativa a tempo parziale secondo il vigente articolo 26bis capoverso 3 OAI, sia ancora ammesso procedere anche alla deduzione dovuta al danno alla salute sviluppata dalla giurisprudenza. Per risolvere questa incertezza giuridica, l’articolo 26bis capoverso 3 D-OAI stabilisce che non sono ammesse ulteriori deduzioni oltre a quella del 10 o del 20 per cento. (…)” (pag. 12-13)
Gli autori citati dal DFI, U. Meyer e M. Reichmuth, nel loro Commentario “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG”, Ed. Schulthess 2022, hanno sviluppato le seguenti considerazioni:
" Vorbemerkung. Die nachfolgende Darstellung geht davon aus, dass die mit BGE 124 V 321 begründete, mit BGE 126 V 75 konsolidierte und seither in zahllosen Urteilen angewendete Abzugspraxis auch unter der Geltung des im Rahmen der Revision WEIV (2022) in Kraft getretenen Verordnungsrechts grundsätzlich Bestand hat, obwohl nach dem Wortlaut der neuen Regelung ein Abzug (von 10%) einzig noch bei Ausübung einer Teilzeitarbeit von 50% oder weniger vorgesehen ist (Art. 26bis Abs. 3 IVV). Zur Begründung dieser Auffassung ist zunächst auf die Ausführungen zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen, der bundesrätlichen Kompetenz in der Invaliditätsbemessung und der daraus entstehenden Problematik zu verweisen (N 1 ff.). Welche Regelungsabsicht verfolgte nun der Gesetzgeber mit der erweiterten Delegationsnorm in Art. 28a Abs. 1 Satz 2 IVG in der Fassung der Revision WEIV? Der Botschaft lässt sich daraus Folgendes entnehmen: «Dieser Absatz über die Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten verweist weiterhin auf Art. 16 ATSG. Hingegen wird die bisherige Delegationsnorm an den Bundesrat zur Festlegung des massgebenden Erwerbseinkommens präzisiert (…) Die in der Rechtsprechung definierte Praxis wird auf Verordnungsstufe geregelt werden (z.B. wann auf tatsächliche Werte und wann auf Tabellenlöhne abzustellen ist bzw. welche Tabelle anzuwenden ist). Ebenso soll der Bundesrat die bei diesen Einkommen nötigen von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vornehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen kann)» (BBl 2017 2668). Vergleicht man die 2022 positives Recht gewordene Verordnungsregelung (vgl. die zusammenfassende Übersicht in N 2) mit den zitierten Ausführungen in der Botschaft, springen Lücken, Widersprüche und Inkongruenzen ins Auge. So findet sich etwa zur Frage der Tabellenwahl im revidierten Verordnungstext keine Vorschrift, weshalb die Antwort darauf weiterhin der Rechtsprechung überlassen bleibt. Den Abzug vom Tabellenlohn einzig noch bei Teilzeitarbeit vorzusehen, bedeutet das Gegenteil davon, «die in der Rechtsprechung definierte Praxis» auf Verordnungsstufe zu regeln, fusst doch eben diese Rechtsprechung auf fünf abzugsrelevanten Kriterien, die alle in einer Gesamtschau zu prüfen und ermessensweise bis maximal 25% tabellenlohnvermindernd zu berücksichtigen sind (dazu N 105 ff.). Sollte das Bundesgericht demgegenüber – u.E. wider Erwarten – den 2022 geltendes Recht gewordenen Art. 26bis Abs. 3 IVV gleichsam als überschiessende Positivierung der in der Abzugsfrage restriktiver gewordenen Rechtsprechung (N 119 ff.) und infolgedessen als abschliessende Regelung betrachten (bis zur Drucklegung ist dazu kein Urteil ergangen), wäre die im Folgenden dargestellte bisherige Rechtsprechung zu den abzugsbegründenden Umständen obsolet. (…)” (art. 28a n. 104 pag. 330-331)
In tale contesto il TCA si limita a ricordare che la deduzione per circostanze personali e professionali fino al 25% del salario statistico, e il parallelismo dei redditi, sono i due strumenti fondamentali di correzione utilizzati dal Tribunale federale per determinare il reddito da invalido che sia il più concreto possibile (cfr. DTF 148 V 174 consid. 9.2.3: “Zusammenfassend orientiert sich die bisherige Rechtsprechung für eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invaliditätsgrades mittels eines Einkommensvergleichs im Sinne von Art. 16 ATSG, sofern keine konkreten Lohndaten vorhanden sind, subsidiär an den Zentral- bzw. Medianwerten der LSE, die den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abbilden. Als Korrekturinstrumente für eine einzelfallgerechte gegenüber einer standardisierten Betrachtung stehen die Möglichkeiten eines Abzugs vom Tabellenlohn sowie der Parallelisierung zur Verfügung. (…) Verdeutlicht wird dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG)”; STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2; STF 8C_104/2022 del 5 agosto 2022 consid. 5.2 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).
L’Ufficio AI ha dunque adottato la deduzione massima applicabile al reddito statistico del 20%, per giungere a un grado di invalidità del 66,73%.
Riportato sulla parte salariata e sommato alla parte casalinga, si ha un grado di invalidità finale del 53,88% (80 [parte salariata] x 66,73% [impedimento parte salariata] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), che va arrotondato al 54%, come correttamente calcolato dall'Ufficio AI.
Dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita della ricorrente sarà così del 54% (art. 28b cpv. 2 LAI).
2.12. Da quanto precede discende che la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirle dal 1° maggio 2023 una rendita intera di invalidità deve essere parzialmente accolta, nel senso che vanno confermati i gradi di invalidità dell'80% dal 6 maggio 2023 e del 49% dall'8 maggio 2023, corrispondenti a una rendita intera rispettivamente al 47,5%, mentre dal 1° gennaio 2024 si deve ritenere un grado del 54%.
2.13. L'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese vanno addebitate ad entrambe le parti in causa, mentre alla ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA), vanno riconosciute delle indennità ridotte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è modificata, nel senso che dal 1° gennaio 2024 l'assicurata ha diritto a una rendita con grado di invalidità del 54%. Per il resto, il ricorso è respinto.
Le spese vanno poste a carico della ricorrente in ragione di Fr. 300.- e dell'Ufficio AI di Fr. 200.-; quest'ultimo rifonderà all'assicurata Fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti