Raccomandata
Incarto n. 32.2024.86
BS
Lugano 15 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 27 settembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 23 maggio 2018 l’Ufficio AI, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici, ha negato a RI 1, classe 1981, il diritto a prestazioni presentando l’assicurata, dopo raffronto dei redditi, un grado d’invalidità non pensionabile (30%) (doc. 137, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
Con STCA 32.2018.109 del 14 agosto 2018, annullata la suddetta decisione, questo giudice ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2017.
Di conseguenza, con decisione 21 dicembre 2018 l’amministrazione ha quantificato la rendita in fr. 461 mensili (aggiornata al 1° gennaio 2019 in fr. 465). La prestazione è stata determinata sulla base di un periodo di contribuzione di 15 anni, corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 46'926 (doc. 163).
Avviata una procedura di revisione a seguito di un peggioramento transitorio delle condizioni di salute, con decisione 16 luglio 2019 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera per il mese di ottobre 2018, ripristinando il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2018 (doc. 185).
1.2. Nel corso del 2023 l’Ufficio AI ha avviato una nuova revisione d’ufficio terminata con decisione 27 settembre 2024, debitamente preavvisata, con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2023. La rendita mensile di fr. 1'921 è stata determinata sulla base di 15 anni di contribuzione, pari alla massima scala di rendita 44, e su un reddito anno medio determinante aggiornato di fr. 48'510.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto ricorso chiedendo che la rendita venga determinata tenendo conto di un periodo contributivo di 20 anni anziché di 15 anni.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alla cifra 5328 delle Direttive sulle rendite (DR), rileva come la rendita intera sia stata determinata sugli stessi parametri (attualizzati) utilizzati per il calcolo del precedente quarto di rendita.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente sostiene che la decisione contestata, inviata non per posta raccomandata, le è stata “notificata il 12/10/2024”.
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione, in quanto la pronunzia non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice. L’amministrazione ha comunque accettato quanto sostenuto dalla ricorrente.
Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione dell’insorgente, il presente ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 6 novembre 2024 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’av-venuta asserita conoscenza della decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso è tempestivo.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante alla ricorrente dal 1° agosto 2023, succeduta, a seguito di una revisione, al precedente quarto di rendita (cfr. consid. 1.2).
2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
2.4.1. Periodo di contribuzione/scala di rendita.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Reddito annuo medio (RAM).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.5. Nel caso in esame, in sede di risposta la Cassa cantonale di compensazione, competente per la determinazione della rendita (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), con riferimento alla cifra 5328 DR, rileva come la rendita intera sia stata determinata sugli stessi parametri utilizzati per il calcolo del precedente quarto di rendita, vale a dire tenendo conto di una scala di rendita 44 (scala completa), di un reddito medio determinante di fr. 48'510 (stato 1.01.2024) e della durata contributiva per il reddito annuo medio di 15 anni.
A ragione.
Ora va fatto presente che con l’aumento del grado d’invalidità, la nuova rendita è determinata secondo gli stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di cui al quarto di rendita stabilito con la decisione 21 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.2).
A tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5328 (che ha sostituito il marg. 5629 di analogo tenore) delle “Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale”, nella versione valida dal 1° gennaio 2024 che dispone:
" Se con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala della rendita e reddito annuo medio). (…)”
Va poi rilevato che la direttiva no. 5629 è stata dichiarata conforme alla legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016 consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza].
Inoltre, nel regesto di cui alla DTF 147 V 133 l’Altro Tribunale ha indicato che ”la modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 5.2)” .
Pertanto rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione i parametri di calcolo di cui alla decisione 21 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, ossia: una scala di rendita 44, un periodo contributivo di 15 anni ed un reddito annuo medio, attualizzato al 1° gennaio 2024 secondo le tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, di fr. 48'510. La rendita intera ammonta di conseguenza, sempre secondo le tabelle UFAS, a fr.1'921 al mese, così come indicato nella decisione contestata.
In via abbondaziale va fatto presente quanto segue.
Secondo il citato art. 29 bis cpv. 1 LAVS sono determinanti gli anni di contribuzione, i redditi dell’attività lucrativa nonché i accrediti per compiti educativi o d’assistenza dal 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni (cfr. consid. 2.4.1). L’art. 52b cpv. 1 OAVS dispone che quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter o dell’articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive.
Nel caso concreto, essendo la ricorrente nata l’8 ottobre 1981, determinanti sono i contributi versati dal 1° gennaio 2022.
Siccome il suo periodo contributivo è completo corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44, i contributi rispettivamente i redditi annui del 2000 e 2001 (quindi prima del compimento del 20 anno di età), non sono stati correttamente computati.
Inoltre, dal foglio di calcolo della prestazione (doc. 10-14/18 inc. Cassa) risultano computati i redditi da attività lucrativa del 2010 e 2016.
In queste circostanze, l’importo della rendita è corretto, motivo per cui la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti