__________Raccomandata
Incarto n. 32.2024.8
FC
Lugano 22 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 19 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1988, il diritto a provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita n. 387 OIC (doc. AI pag. 29);
la domanda di prestazioni presentata nel 6 giugno 2008 è per contro stata respinta mediante decisione del 14 ottobre 2008 con la quale l’amministrazione ha negato all’assicurato sia il diritto alla rendita sia a provvedimenti professionali (doc. AI pag. 161);
dando seguito ad una nuova domanda di prestazioni presentata nel settembre 2011, l’Ufficio AI, mediante comunicazione del 26 settembre 2011, ha accordato all'assicurato l’aiuto al collocamento ex art. 18 LAI. In tale contesto egli è stato posto al beneficio di un percorso professionale (misura non portata a termine dopo rinuncia da parte dell'interessato; cfr. le comunicazioni del 26 settembre 2011 e del 12 marzo 2012, doc. AI pag. 217) e gli è stato offerto di svolgere dei colloqui di lavoro presso una ditta di traslochi e una di pittura edile (doc. AI pag. 225). L’iter relativo all’aiuto al collocamento si è concluso in data 13 luglio 2012 (doc. AI pag. 228);
nell’ambito dell’esame di una nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2015, acquisiti i certificati degli psichiatri curanti e sulla base della valutazione eseguita dal SMR, l’amministrazione, con decisione del 27 febbraio 2017, ha respinto la richiesta stante un'inabilità lavorativa totale (per limitazioni relative allo svolgimento di mansioni in altezza causate dall'epilessia generalizzata) nell'attività abituale di pittore-imbianchino (impiego svolto dal settembre del 2010 sino al febbraio del 2012), ma una piena capacità lavorativa nello svolgimento di mansioni semplici, leggere e ripetitive, con un conseguente grado d’invalidità, determinato dal Servizio integrazione professionale (SIR), inferiore al 40% (doc. AI pag. 332);
le due ulteriori domande di prestazioni presentate nel marzo e ottobre 2021 sono state evase mediante decisioni di non entrata nel merito del 10 maggio e 15 dicembre 2021 (doc. AI pag. 344, 356, 371, 387);
il 27 luglio 2023 l'assicurato - il cui sostentamento dall'aprile del 2014 è stato garantito dall’ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. la richiesta di compensazione del 18 marzo 2021 di cui al doc. AI pag. 355) - ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI pag. 435);
iI SMR, analizzato il rapporto del 6 giugno 2023 della dr.ssa __________ della clinica __________, con annotazione del 3 agosto 2023, ha ritenuto giustificata l'entrata in materia in quanto erano stati certificati una psicopatologia, un disturbo schizotipico e un disturbo da stress post-traumatico, in precedenza non noti (doc. AI pag. 401 e 437);
valutata l’ulteriore documentazione medica fatta pervenire (segnatamente il rapporto del 9 agosto 2023 del dr. __________, attestante una completa inabilità lavorativa per le problematiche psichiche, doc. AI pag. 448), il SMR, con Annotazione del 3 novembre 2023, ha ritenuto che gli atti all'incarto propendevano per una situazione clinica sovrapponibile a quella indicata nel rapporto finale del 7 settembre 2016, che era stato alla base della decisione di rifiuto del 27 febbraio 2017 (cfr. doc. AI pag. 485);
di conseguenza, con decisione del 14 dicembre 2023, confermativa di un progetto del 6 novembre precedente, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo la situazione medica sovrapponibile a quanto già stabilito con decisione 27 febbraio 2017, con un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale quale imbianchino dal 1° marzo 2012, ma un’abilità completa in attività adeguate al suo stato di salute, con un conseguente grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. A1);
contro la succitata decisione l’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2014 (in via subordinata dal febbraio 2024), postulando una riconsiderazione della decisione. Contesta le conclusioni dell’amministrazione, ribadendo in particolare di essere inabile in misura completa in ogni attività a motivo delle problematiche psichiatriche;
con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver precisato che la richiesta di riconsiderazione era irricevibile, non essendo mai stata formulata prima dal ricorrente ed essendo peraltro una prerogativa esclusiva dell’amministrazione, ha esposto di aver rivalutato la pratica, alla luce delle considerazioni sullo stato di salute fatte valere dall’interessato, e di ritenere che “per verificare se vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato è necessario procedere a una perizia psichiatrica, eventualmente integrata (se ritenuto necessario dal perito) con accertamenti di ordine neuropsicologico, rispettivamente con altri esami strumentali e/o psicodiagnostici”. Per questa ragione ha concluso proponendo l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno degli atti all’amministrazione per l’esperimento di una perizia psichiatrica, precisando che “ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurato tutti i suoi diritti di difesa”;
con scritto 29 febbraio 2024 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, protestando il diritto a ripetibili; allega pure la formale credenziale 11 gennaio 2024 relativa alla nomina del suo nuovo curatore (VI e VI/1);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, l’assicurato ha presentato la sua nuova domanda di prestazioni AI nel luglio 2023, lamentando un’inabilità lavorativa almeno dal 2015. Con la decisione contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale dal marzo 2012, ha ritenuto che in attività adeguate egli era abile in misura piena, con un conseguente grado di invalidità inferiore al 40% e, quindi, uno stato di salute sovrapponibile alle conclusioni della decisione del 27 febbraio 2017 (doc. A). Siccome, quindi, sia la pretesa invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero se del caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 14 dicembre 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021;
Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
nel caso concreto, come sostanzialmente chiesto in via subordinata nel gravame e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante del ricorrente, la situazione medica vada ulteriormente e indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso dall’Ufficio AI, secondo cui, dopo aver nuovamente visionato la documentazione versata agli atti – comprendente la valutazione della clinica __________ del 6 giugno 2023 per la quale l’assicurato “presenta un quadro clinico medico e psicopatologico di particolare gravità e complessità” con un “ritardo mentale di media gravità con significativa compromissione del comportamento tale da richiedere attenzione/trattamento”, con funzioni cognitive “danneggiate”, “un'instabilità emotiva marcata”, “tratti antisociali”; egli sarebbe di conseguenza “incapace di relazionarsi correttamente con gli estranei”, ritenuto inoltre che “ad aggravare il quadro è presente un disturbo post-traumatico da stress come si è visto dai colloqui clinici e come emerge dal test; causato da stupri infantili.” Gli psichiatri curanti concludono quindi che “la pervasione fisica e psichica dei disturbi e l'intensità che li coinvolge rendono il paziente RI 1 completamente inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato” (doc. AI pag. 401segg) – era opportuno, al fine di “verificare se vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”, procedere “a una perizia psichiatrica, eventualmente integrata (se ritenuto necessario dal perito) con accertamenti di ordine neuropsicologico, rispettivamente con altri esami strumentali e/o psicodiagnostici”. Per questa ragione ha concluso proponendo l’annullamento della decisione contestata e il ritorno degli atti all’amministrazione per l’esperimento di una perizia psichiatrica e, quindi, la resa di una nuova decisione (VI);
a tale richiesta ha sostanzialmente aderito il ricorrente, tramite il suo legale, in data 29 febbraio 2024, dichiarando di “ammettere” “il principio del ritorno degli atti (…)” (VI);
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. Come anticipato anche dall’Ufficio AI nell’allegato responsivo, in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI e quindi preceduta dal relativo preavviso, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, assistito da un legale, fr. 1'500 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 14 dicembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà al ricorrente fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti