Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2024.76
Entscheidungsdatum
02.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2024.76

cs

Lugano 2 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per ritardata/denegata giustizia del 14 ottobre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. Con decisione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI inoltrata da RI 1, nata nel 1985.

B. Il 18 maggio 2021 l’assicurata, da ultimo assistente di cura a tempo parziale presso la __________, ha presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 123 incarto AI).

C. Il 14 settembre 2023, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha sollecitato l’emanazione di una decisione, rispettivamente un dettagliato aggiornamento dello stato della pratica (pag. 374 incarto AI). L’Ufficio AI ha risposto il 20 settembre 2023, comunicando che l’incarto si trovava al vaglio del Servizio d’integrazione professionale (pag. 377 incarto AI).

D. Dopo aver trasmesso ulteriore documentazione medica in data 3 novembre 2023 (pag. 410 incarto AI), l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, l’11 dicembre 2023 ha inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia al TCA, con richiesta di risarcimento. Contestualmente ha domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024).

E. Il 23 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha affermato di non condividere le critiche della ricorrente circa un’inazione istruttoria da febbraio 2022 a febbraio 2023, ha elencato quanto accaduto in quel lasso temporale ed ha allegato un ulteriore atto istruttorio. Il 21 febbraio 2024 l’amministrazione ha prodotto numerosa documentazione, tra cui il progetto di decisione del 20 febbraio 2024 con cui ha proposto di assegnare alla ricorrente una rendita intera (grado del 74%) dal 1° dicembre 2021 al 30 settembre 2022, con grado del 50% dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, del 100% dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023 e con grado del 40% dal 1° gennaio 2024.

F. Con STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili in quanto non erano dati i presupposti per ritenere una denegata/ritardata giustizia. Contestualmente ha respinto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non essendo adempiuto il requisito dell’esito favorevole del ricorso.

G. Il 14 ottobre 2024 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un nuovo ricorso per denegata/ritardata giustizia al TCA, chiedendo contestualmente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I). Riassunta la fattispecie, la ricorrente sostiene che l’Ufficio AI è rimasto inattivo per oltre 7 mesi da quando il Tribunale ha emesso la sua sentenza e che questo ritardo è inaccettabile. L’interessata ritiene di aver subito un danno economico e morale che ha leso altresì la sua personalità e chiede che venga accertata l’illiceità della lesione e vengano riconosciute ripetibili pari a fr. 10'000.

H. Con risposta del 31 ottobre 2024, dove ha riassunto tutti gli accertamenti effettuati dal 25 aprile 2024, l’Ufficio AI ha negato di essere rimasto inattivo ed ha spiegato i motivi per i quali, a suo avviso, è necessario procedere con una perizia pluridisciplinare in ambito amministrativo (doc. VI).

I. Con scritto datato 14 ottobre 2023, ma consegnato alla posta il 5 novembre 2024, la ricorrente ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione, ribadendo le sue ragioni ed allegando la comunicazione del 28 ottobre 2024 dell’Ufficio AI, relativa alla perizia medica pluridisciplinare (internistica, reumatologica, neurologica, psichiatrica; doc. IX).

L. L’amministrazione si è nuovamente espressa con uno scritto dell’8 novembre 2024 (doc. XII), trasmesso il 12 novembre 2024 alla ricorrente per conoscenza (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

  1. Come già indicato nella STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024, consid. 2, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie, in assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 LPGA circa la richiesta di risarcimento per asseriti danni economici e morali che avrebbe leso la sua personalità ed asseritamente causati illecitamente dall’Ufficio AI, unico oggetto del contendere può essere l’accertamento di una ritardata o denegata giustizia (cfr. anche la precedente STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024, consid. 2).

Va qui inoltre abbondanzialmente ribadito che la responsabilità ai sensi dell’art. 78 LPGA è sussidiaria e interviene solo se la pretesa vantata nei confronti dell’Ufficio AI non può essere ottenuta tramite procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazione sociale (cfr. DTF 133 V 14, consid. 5 e Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, 2020, n. 7 ad art. 78: “[…] Analog ist zu beurteilen, wenn die betreffende Person einen Schaden wegen Rechtsverzögerung geltend macht; hier ist vorauszuset-zen, dass diese Person gestützt auf art. 56 Abs. 2 ATSG bzw. gestützt auf das verfassungsrechtliche Gebot einer hinreichend raschen Fallbearbeitung vorab eine Rechtsverzögerungsbeschwerde einreicht […]”).

nel merito

  1. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente.

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’avere ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).

Giova qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).

Va ancora rammentato che in DTF 129 V 411 (cfr. anche STF 8C_541/2021 del 18 maggio 2022, consid. 2.2; STF 9C_768/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 1.2.2), il Tribunale federale ha stabilito che l'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.

La giurisprudenza sviluppata in materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura. L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se l'impossibilità di mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di un'incapacità lavorativa nel momento determinante.

  1. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha affermato che:

" (…) 7. L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012, qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises en considération.

Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir. Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice, d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est infondé."

In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no

  • doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).

In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:

" (…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”

In una sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Nella medesima occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).

In una recente STCA 32.2024.1 del 2 settembre 2024 il TCA ha respinto un ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato da un’assicurata che si lamentava della lentezza nel proseguimento della procedura, malgrado la domanda inoltrata nel 2019. Questo Tribunale ha affermato:

" (…) Come visto sopra, complessivamente sono trascorsi circa cinque anni dalla domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 sino all’inoltro del presente gravame.

Tuttavia, come visto sopra, va ricordato che l’Ufficio AI ha emesso in data 28 agosto 2020 e 14 aprile 2021 due progetti di decisione successivamente contestati. Vista la complessità della fattispecie, dovuta in particolare ai numerosi atti medici prodotti, l’amministrazione ha ordinato una valutazione pluridisciplinare – consistente in cinque esami peritali e ulteriori esami clinici – con tempi di esecuzione non brevi, ma al di fuori della sfera di competenza dell’Ufficio AI. Non è pertanto ravvisabile un procrastinamento abusivo della procedura né un’inazione da parte della convenuta, che ha sempre reagito con sollecitudine, procedendo ai necessari passi istruttori. Ad esempio, ricevuta il 15 dicembre 2023 la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI l’ha sottoposta al SMR per la redazione del rapporto finale eseguita il 19 dicembre 2023.

L’ultimo provvedimento di natura probatoria – prima del ricorso per ritardata giustizia (3 gennaio 2024) – è stato il conferimento in data 11 gennaio 2024 del mandato al SIP per la consueta valutazione economica. Sono quindi trascorsi pochi giorni sino al ricorso che ci occupa.

Va poi ricordato che, pendente causa, il 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha emesso il progetto di decisione, quindi entro un lasso di tempo ragionevole. (…)”

  1. Nella concreta evenienza, come indicato nella STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 al consid. 6, dopo che con decisione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva respinto una prima domanda di prestazioni, il 18 maggio 2021 la ricorrente, da ultimo assistente di cura presso la __________, ha inoltrato una nuova richiesta.

Il 19 maggio 2021 l’Ufficio AI ha immediatamente dato avvio alla procedura, chiedendo alla ricorrente di compilare un formulario ed acquisendo informazioni presso il dr. med. __________ che ha risposto il 1° giugno 2021 (pag. 149 e seguenti incarto AI).

In seguito al primo colloquio di accertamento del 15 giugno 2021 (pag. 176 incarto AI) e ad una richiesta di spiegazioni presso il precedente datore di lavoro (pag. 187 incarto AI), è stata decisa una misura di intervento tempestivo, consistente in un corso base di informatica (strumenti office) dal 16 luglio 2021 al 30 settembre 2021 (pag. 208 incarto AI).

Il 14 settembre 2021 la ricorrente ha comunicato all’UAI di aver terminato il corso di computer ed ha chiesto di poter usufruire di ulteriori lezioni (pag. 217 incarto AI).

Il 24 settembre 2021 vi è stato un colloquio telefonico tra l’insorgente e l’UAI (pag. 219 incarto AI), cui ha fatto seguito un incontro del 18 ottobre 2021 con il precedente datore di lavoro per eventualmente proporre alla ricorrente un rientro in prova con mansioni adeguate (pag. 223 incarto AI).

Il 20 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha assunto i costi per un corso avanzato di informatica fino al 4 febbraio 2022 (pag. 225 incarto AI).

Il 22 ottobre 2021 è stato redatto il rapporto di fine intervento tempestivo dove figura che lo stato di salute appare stabilizzato e che l’interessata ha sufficienti basi per potersi reintegrare professionalmente ed il precedente datore di lavoro ha in programma di convocarla per una prova. All’assicurata sono state spiegate le conclusioni dell’intervento tempestivo. “L’assicurato concorda con il procedere” (pag. 227 incarto AI).

Il 23 dicembre 2021 è stato redatto il rapporto finale del medico SMR, aggiornato il 23 febbraio 2022 con le indicazioni in merito all’incapacità lavorativa nell’economia domestica (pag. 231 e 238 incarto AI).

Il 31 marzo 2022 l’insorgente si è presentata allo sportello dell’UAI per consegnare un certificato medico e una lettera d’uscita da un ospedale del 29 marzo 2022 e per comunicare un peggioramento del suo stato di salute. L’amministrazione l’ha contestualmente informata che avrebbe chiesto un aggiornamento degli atti medici. L’interessata ha chiesto di trattare il caso con sollecitudine poiché a settembre 2022 sarebbero scadute le indennità giornaliere per malattia (pag. 239 incarto AI).

Il giorno stesso l’Ufficio AI ha chiesto ai medici curanti di compilare il relativo formulario (pag. 245 e seguenti incarto AI). I medici hanno redatto i referti il 23 maggio 2022 (dr. med. __________, pag. 252 incarto AI) ed il 2 giugno 2022 (dr. med. __________, pag. 259 incarto AI).

Il 9 giugno 2022 un funzionario dell’UAI ha scritto un’annotazione per il medico SMR, il quale si è espresso il 9 settembre 2022 (pag. 283 incarto AI), chiedendo una presa di posizione ad uno specialista ortopedico, il quale in data 13 settembre 2022 ha chiesto di acquisire il rapporto operatorio del 14 gennaio 2021 del dr. med. __________ (pag. 284 incarto AI).

Il 22 settembre 2022 la ricorrente ha domandato informazioni circa lo stato della sua procedura, ritenuto che il 10 settembre 2022 le è stata trasmessa la lettera di cessazione del rapporto di impiego dopo 730 giorni di malattia consecutiva (pag. 286 incarto AI).

Il 29 settembre 2022 l’Ufficio AI ha ricevuto il rapporto operatorio del 14 gennaio 2021 del dr. med. __________ (pag. 288 incarto AI), mentre l’11 ottobre 2022 l’assicurata ha telefonato all’UAI dicendo che il suo stato di salute è peggiorato da marzo 2022 e deve spostarsi con le stampelle.

L’Ufficio AI ha chiesto al dr. med. __________ un rapporto medico completo ed ha domandato all’interessata di portare l’intera documentazione in suo possesso (pag. 295 incarto AI).

L’11 ottobre 2022 il dr. med. __________ ha risposto, allegando l’intera documentazione medica (pag. 302 incarto AI), mentre il 21 novembre 2022 l’insorgente ha scritto un’email all’UAI chiedendo informazioni circa le tempistiche di evasione della domanda AI (pag. 311 incarto AI), cui l’amministrazione ha risposto il 30 novembre 2022, indicando che la pratica si trovava in valutazione presso il Servizio Prestazioni (pag. 313 incarto AI).

Il 7 dicembre 2022 l’UAI ha informato la ricorrente che la fattispecie era in valutazione presso il medico SMR (pag. 317 incarto AI), il quale in 15 dicembre 2022 ha redatto il rapporto finale, accertando una completa incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività dal 2 ottobre 2020 al 31 maggio 2021, del 50% dal 1° giugno 2021 all’8 giugno 2021 e nuovamente al 100% dal 9 giugno 2021 (pag. 318 e seguenti incarto AI). Il medico SMR ha inoltre accertato, in attività adatte, una capacità lavorativa completa dal 9 giugno 2021, una incapacità lavorativa al 100% dal 27 dicembre 2021, un’incapacità lavorativa del 50% dal 17 giugno 2022 ed una incapacità lavorativa del 20% dal 17 ottobre 2022.

Il 23 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha scritto all’insorgente, informandola che il 23 gennaio 2023 avrebbe esperito un’inchiesta a domicilio per persone occupate in parte nella gestione dell’economia domestica (pag. 327 incarto AI), poi redatta il medesimo giorno della visita (pag. 328 e seguenti incarto AI).

Il 27 febbraio 2023 è stato indetto un incontro con la ricorrente per il 10 marzo 2023, che la medesima interessata ha chiesto di posticipare a causa di un ricovero (pag. 343-344 incarto AI).

Il 13 aprile 2023 lo psicoterapeuta dell’interessata ha avvisato l’UAI della dimissione dell’insorgente dalla Clinica __________ (pag. 345 incarto AI), mentre il 21 aprile 2023 lo stesso psicoterapeuta ha informato l’UAI del ricovero dell’assicurata presso la Clinica __________ per almeno 3 settimane (pag. 346 incarto AI).

Il 6 giugno 2023 l’insorgente ha comunicato all’UAI della sua assenza per il suo Paese d’origine (pag. 347 incarto AI), allegando un certificato del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________ secondo cui ella necessitava di partire per un soggiorno all’estero dal 16 giugno 2023 al 17 luglio 2023 (pag. 348 e 349 incarto AI).

Il 7 giugno 2023 l’UAI ha contattato telefonicamente lo psicologo dell’assicurata (pag. 350 incarto AI) ed ha aggiornato gli atti medici (pag. 352 e seguenti incarto AI). Il dr. med. __________ ha risposto l’11 luglio 2023 (pag. 359 incarto AI).

Il 25 agosto 2023 l’UAI ha interpellato il medico SMR, dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale ha ritenuto necessario sottoporre la fattispecie ad uno specialista in psichiatria (pag. 369-370 incarto AI).

Il 14 settembre 2023 l’avv. RA 1, in rappresentanza dell’insorgente, ha chiesto l’emissione di una celere decisione ed in via subordinata un aggiornamento dell’incarto (pag. 373 incarto AI).

Il 18 settembre 2023 il medico SMR, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sulla documentazione medica (pag. 376 incarto AI) ed il 20 settembre 2023 l’UAI ha informato l’avv. RA 1 che l’incarto era al vaglio del servizio integrazione professionale (pag. 377 incarto AI).

Il 26 settembre 2023 la consulente in integrazione professionale ha redatto il rapporto finale (pag. 378 incarto AI) ed il 6 ottobre 2023 l’UAI ha chiesto ulteriore documentazione alla Cassa di disoccupazione ed all’ex datore di lavoro circa la volontà dell’interessata di aumentare la percentuale lavorativa dal 60% all’80% (pag. 382 e 383).

Il 3 novembre 2023 l’avv. RA 1 ha prodotto nuovi referti del dr. med. __________ del 20 settembre 2023 e dell’11 ottobre 2023 (pag. 410 incarto AI).

Il 14 novembre 2023 il medico SMR ha indicato che la nuova documentazione modificava le risultanze del rapporto finale del 15 dicembre 2022 poiché “depongono in favore di un aggravamento” dello stato di salute dell’interessata e in essi viene fatto cenno alla necessità di un intervento chirurgico di artrodesi lombare. Il medico SMR ha chiesto di risottoporgli il caso a gennaio 2024 con i nuovi atti medici (pag. 413 incarto AI).

Il 4 dicembre 2023 l’UAI ha trasmesso l’incarto all’avv. RA 1 (pag. 416 incarto AI), la quale l’11 dicembre 2023 ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia al TCA.

Il 2 febbraio 2024, interpellata dall’amministrazione, l’avv. RA 1 ha scritto all’UAI, indicando che non era intenzione dell’assicurata di sottoporsi all’intervento di artrodesi lombare.

Il 14 febbraio 2024 il dr. med. __________ ha allestito il rapporto finale SMR di 9 pagine, mentre il 15 febbraio 2024 la consulente professionale ha confermato il suo precedente rapporto del 26 settembre 2023. Il 16 febbraio 2024 l’UAI ha proceduto al raffronto dei redditi ed il 20 febbraio 2024 ha emesso il progetto di decisione di 10 pagine, proponendo di porre l’interessata al beneficio di una rendita intera (grado del 74%) dal 1° dicembre 2021 al 30 settembre 2022, di una rendita con grado del 50% dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, di una rendita intera dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023 e di una rendita con grado del 40% dal 1° gennaio 2024.

Con STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso per ritardata/denegata giustizia dell’11 dicembre 2023, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili in quanto non erano dati i presupposti per ritenere una denegata/ritardata giustizia. Contestualmente ha respinto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non essendo adempiuto il requisito dell’esito favorevole del ricorso.

Questo Tribunale ha stabilito:

" 7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che tra l’inoltro della domanda di prestazioni dell’AI del 18 maggio 2021 e l’emissione del progetto di decisione sono passati 2 anni e 9 mesi.

Inizialmente, tuttavia, perlomeno fino al 31 marzo 2022, quando l’interessata si è presentata allo sportello facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, la situazione sembrava essersi stabilizzata e sembrava possibile, per la ricorrente, reintegrarsi nuovamente nel mondo del lavoro senza particolari difficoltà (cfr. in particolare pag. 227 incarto AI). In quel periodo del resto il Servizio di integrazione ha proceduto con misure di intervento tempestivo: ha tentato di ricollocare l’insorgente presso l’ex datore di lavoro, con un altro mansionario, le ha assegnato misure di orientamento scolastico e professionale dal 20 luglio 2021 al 17 agosto 2021 e l’ha fatta partecipare a corsi di informatica dal 16 luglio 2021 al 30 settembre 2021 e dal 4 ottobre 2021 al 4 febbraio 2022 (doc. AI 61 e 72).

In seguito, quando nel marzo 2022 la ricorrente ha fatto valere una modifica del suo stato di salute, l’Ufficio AI, come evocato al considerando precedente, ha proceduto a numerosi accertamenti medici.

Dalle tavole processuali emerge, dunque, che l’amministrazione ha sempre adottato le misure necessarie per fare avanzare la procedura ed ha sempre provveduto a intraprendere tutte le misure atte a realizzare quanto necessario per stabilire con la giusta accuratezza l’eventuale diritto a prestazioni della ricorrente.

In tale contesto va evidenziato che un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio che regge la procedura delle assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10).

Questo Tribunale rileva segnatamente che l’amministrazione è sempre stata attiva nell’istruire la causa, chiedendo immediatamente aggiornamenti medici laddove la ricorrente ha fatto valere modifiche del suo stato valetudinario, procedendo con un’inchiesta a domicilio per stabilire la capacità lavorativa nella sua attività di casalinga, interpellando i datori di lavoro per avere contezza dell’esatta percentuale lavorativa e sottoponendo sistematicamente la documentazione rilevante ai medici SMR ed al consulente in integrazione per stabilire eventuali modifiche delle loro prese di posizione.

Va poi rilevato che, in parte, il procrastinarsi degli accertamenti è stato dovuto alle degenze della ricorrente nel corso dei primi mesi del 2023 (di ordine somatico, complessivamente dal 27 febbraio 2023 al 5 aprile 2023 [pag. 360 – 364 incarto AI] e di ordine psichico dal 17 aprile 2023 al 12 maggio 2023 [pag. 351 incarto AI]). Ella è inoltre stata assente all’estero dal 16 giugno 2023 al 17 luglio 2023 (pag. 348-349 incarto AI).

In seguito alle numerose variazioni del suo stato di salute, compreso da ultimo il preteso peggioramento figurante nei referti del 20 settembre 2023 e dell’11 ottobre 2023 dal dr. med. __________ (cfr. allegati allo scritto del 3 novembre 2023 dell’avv. RA 1) e il prospettato intervento di artrodesi alla colonna lombare a cui l’interessata ha rinunciato, comunicandolo con scritto del 2 febbraio 2024 (doc. XIV/1), è stato necessario in più occasioni effettuare accertamenti medici presso i curanti e sottoporre la documentazione acquisita ai medici SMR specialisti (dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________).

In siffatte circostanze, alla luce della giurisprudenza federale citata e alla complessità del caso, in un ambito dove va applicato il metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità, poiché l’insorgente è stata ritenuta salariata nella misura del 70% e casalinga nella misura del 30% (cfr. anche i numerosi calcoli effettuati dall’UAI per stabilire l’incapacità lavorativa della ricorrente in attività salariata e di casalinga nel corso del tempo, contenuta in 10 pagine di progetto di decisione [doc. XIV/6]), questo Tribunale ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso per denegata giustizia (dicembre 2023), all’UAI non potesse essere imputata una denegata/ritardata giustizia per il fatto di non avere ancora emesso un progetto di decisione.”

Dalla documentazione ora prodotta dall’Ufficio AI in seguito all’inoltro del secondo ricorso per denegata giustizia, emerge che prima dell’emanazione della predetta sentenza, l’assicurata ha inoltrato, il 20 marzo 2024 le osservazioni al progetto di decisione del 20 febbraio 2024, contestando le date dei miglioramenti dello stato di salute accertati dall’Ufficio AI ed evidenziando come spetta all’amministrazione, in virtù dell’art. 43 LPGA, procedere con gli accertamenti necessari (cfr. pag. 524 e seguenti incarto AI). La ricorrente ha affermato che l’“Ufficio AI aveva l’onere di indagare l’attuale situazione, eventualmente con un esame peritale ulteriore”, aggiungendo inoltre che dalla documentazione “che ho potuto visionare, dalla mia assistita rilevo che il quadro sia piuttosto complesso e non sufficientemente indagato” e facendo valere un ulteriore peggioramento del suo stato di salute e l’insorgere di una nuova patologia legata all’accumulo di pelle in eccesso. L’interessata ha concluso affermando che “il progetto di decisione, ad avviso della scrivente, poggia su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti che necessita di ulteriori celeri approfondimenti” e che se si volesse considerare dal 1° gennaio 2024 una capacità al lavoro in attività adatta, “visto lo stato complessivo della mia mandante, si debba considerare, di effettuare un esame peritale ulteriore al fine di accertare la reale incapacità” dell’interessata. A sostegno della sua tesi ha prodotto un referto del 5 marzo 2024 del dr. med. __________.

Sulla base delle osservazioni dell’insorgente, il 25 aprile 2024 il medico SMR, dr. med. __________, ha ritenuto di dover effettuare ulteriori accertamenti in merito alla necessità o meno dell’intervento chirurgico effettuato il 15 gennaio 2024 (pag. 540 e seguenti incarto AI).

Il 29 aprile 2024 l’Ufficio AI ha interpellato l’assicuratore LAMal della ricorrente, nonché il dr. med. __________ per ottenere la documentazione chiesta dal medico SMR (pag. 562-563 incarto AI).

Sia l’assicuratore LAMal, sia il dr. med. __________, hanno dovuto essere sollecitati dapprima il 21 maggio 2024 (pag. 564-565 incarto AI) ed ulteriormente il 5 giugno 2024 (pag. 566-567 incarto AI).

Il 7 giugno 2024 il dr. med. __________ ha trasmesso all’amministrazione il rapporto operatorio richiesto (pag. 568 e seguenti incarto AI), mentre il 20 giugno 2024 ed il 1° luglio 2024 l’Ufficio AI ha nuovamente sollecitato l’assicuratore LAMal della ricorrente ed il dr. med. __________ a trasmettere tutta la documentazione (pag. 577-578 incarto AI).

Considerato il loro silenzio, il 13 agosto 2024 l’amministrazione ha sottoposto nuovamente la fattispecie al medico SMR, dr. med. __________ (pag. 579 incarto AI), il quale il 18 ottobre 2024, riassunta la fattispecie, ha deciso di interpellare personalmente sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________ (pag. 590-593 incarto AI). Il 22 ottobre 2024 i medici SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, hanno ritenuto necessario sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare, con domande specifiche in merito all’economia domestica e all’attività lucrativa a tempo parziale (pag. 596-599 incarto AI).

Il 25 ottobre 2024 sono giunti all’amministrazione i documenti richiesti all’assicuratore sociale contro le malattie dell’insorgente (pag. 659 e seguenti incarto AI e risposta di causa, doc. VI, pag. 3).

Il 28 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha informato la ricorrente circa la necessità di procedere con la perizia pluridisciplinare (internistica, reumatologica, neurologica e psichiatrica), allegando la lista dei quesiti peritali (pag. 600 e seguenti incarto AI).

  1. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale deve nuovamente concludere che non si è in presenza di una ritardata e/o di una denegata giustizia.

In seguito all’emissione del progetto di decisione del 20 febbraio 2024, facente seguito all’inoltro del precedente ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’insorgente il 20 marzo 2024 ha inoltrato delle osservazioni con le quali ha contestato il contenuto del progetto, censurando, per ogni periodo di inabilità lavorativa accertato dall’amministrazione, la valutazione espressa dall’Ufficio AI, facendo valere, con la presentazione di un certificato del 5 marzo 2024 del dr. med. __________, un ulteriore peggioramento del suo stato valetudinario e chiedendo, se le sue censure non fossero accolte, l’allestimento di una perizia amministrativa. Ella ha contestualmente affermato che “dalla documentazione, che ho potuto visionare, dalla mia assistita rilevo che il quadro sia piuttosto complesso e non sufficientemente indagato” (pag. 526 incarto AI).

Sulla base delle contestazioni sollevate dalla ricorrente, l’Ufficio AI ha sottoposto nuovamente la fattispecie al medico SMR, dr. med. __________, il quale in data 25 aprile 2024 ha ritenuto necessario richiamare la documentazione relativa all’intervento del 15 gennaio 2024 di liposuzione e riduzione cutanea complicato da deiscenza della ferita chirurgica, citato dall’insorgente nelle sue osservazioni e che avrebbe comportato, secondo la tesi di quest’ultima, un peggioramento del suo stato di salute.

L’amministrazione si è subito attivata, il 29 aprile 2024, interpellando sia l’assicuratore malattie dell’interessata che il dr. med. __________ (pag. 562-563 incarto AI), i quali dopo essere stati sollecitati più volte (21 maggio 2024, 5 giugno 2024), hanno risposto dapprima, per quanto concerne il dr. med. __________, in maniera parziale tramite il dr. med. __________ il 7 giugno 2024 (pag. 568 incarto AI). In seguito, malgrado ulteriori solleciti (cfr. scritti del 20 giugno 2024 e del 1° luglio 2024), o non hanno risposto (dr. med. __________), o hanno risposto a fine ottobre 2024 (assicurazione malattie della ricorrente, cfr. risposta di causa).

Nel frattempo la procedura non è rimasta ferma. Il 13 agosto 2024 l’Ufficio AI ha interpellato il medico SMR rilevando l’assenza di risposta da parte del medico operante e chiedendo informazioni in merito a come procedere (pag. 579 incarto AI). Il 18 ottobre 2024 il medico SMR ha preso posizione, il 22 ottobre 2024 ha scritto al dr. med. __________ e al dr. med. __________ ed unitamente al dr. med. __________, ha deciso di procedere con una perizia pluridisciplinare (pag. 596 incarto AI).

Infine il 28 ottobre 2024 ha informato l’assicurata dell’intenzione di svolgere la perizia, allegando le domande da porre agli specialisti (pag. 600 e seguenti incarto AI).

Questo Tribunale ritiene che la procedura non sia stata abusivamente protratta e che non sussiste un’inazione da parte dell’UAI che, tenuto conto anche delle mancate risposte da parte di terzi, ha comunque sempre proceduto con i necessari passi istruttori.

Del resto, dopo l’emissione della STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024, non risultano solleciti all’amministrazione da parte della ricorrente, la quale ha del resto rilevato la complessità della fattispecie e la necessità di ulteriori indagini, tra le quali l’eventuale allestimento di una perizia amministrativa.

A questo proposito, contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente (doc. IX), la perizia predisposta dall’Ufficio AI non porta su un solo quesito. Al contrario, il quesito posto dall’amministrazione è da intendersi quale domanda supplementare a quelle figuranti nel catalogo delle domande AI allegato alla comunicazione del 28 ottobre 2024 (cfr. doc. B).

Va qui nuovamente rammentato che un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio che regge la procedura delle assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10) e che il procrastinarsi degli accertamenti nel caso di specie è dovuto alle mancate tempestive risposte da parte di terzi, debitamente e più volte sollecitati a produrre la necessaria documentazione medica atta ad accertare lo stato di salute della ricorrente.

Il caso dell’insorgente non può essere paragonato a quelli citati nelle osservazioni datate 14 ottobre 2023 e pervenute al TCA il 6 novembre 2024 (doc. IX).

Le sentenze concernono infatti un altro ambito (assistenza sociale) e casi non paragonabili alla presente.

Nella STCA 42.2008.4 del 18 giugno 2008 l’Ufficio preposto aveva sostenuto di aver emanato una decisione negativa in relazione alle richieste di prestazioni assistenziali per i mesi da maggio 2005 in poi ma non aveva potuto comprovarlo. Inoltre, l’insorgente ne aveva sollecitato l’emissione ed erano passati 2 anni e 8 mesi dalla prima richiesta. Dalla STCA del 18 giugno 2008, al contrario del caso di specie, non emerge peraltro la necessità per l’amministrazione di dover procedere ad ulteriori complessi accertamenti.

Nella STCA 42.2006.15 del 6 novembre 2006, l’Ufficio competente aveva risposto alle richieste della persona assicurata tramite un calcolo contenuto in una semplice lettera e non aveva emesso una decisione formale soggetta a reclamo malgrado una richiesta in tal senso della persona assicurata.

Da cui la condanna per denegata giustizia, essendo trascorsi 7 mesi tra la domanda della persona assicurata ed il ricorso.

Il TCA non ha chiesto neppure in quel caso all’amministrazione di effettuare ulteriori accertamenti medici articolati, quali ad esempio l’allestimento di una perizia medica pluridisciplinare.

Non è d’aiuto alla ricorrente neppure il fatto che nel sito dell’Ufficio delle assicurazioni sociali figura che il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni e quando l’assicurato è inabile al lavoro come minimo da un anno con un grado di invalidità medio del 40%. Il termine di 6 mesi non è infatti un termine imposto all’Ufficio AI per emettere la decisione.

In siffatte circostanze, alla luce della giurisprudenza federale citata, alla complessità del caso di specie, evidenziata anche dall’assicurata nelle sue osservazioni del 20 marzo 2024 al progetto di decisione, questo Tribunale ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso per denegata giustizia (14 ottobre 2024), all’Ufficio AI non potesse essere imputata una denegata/ritardata giustizia per il fatto di non avere ancora emesso una decisione. Ciò neppure se si tiene del tempo trascorso dall’inoltro della domanda AI (cfr. la precedente STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024).

Va da sé che, comunque, l’Ufficio AI dovrà tenere sotto controllo la prosecuzione della presente procedura ed agire, nel limite del possibile, con particolare celerità, sollecitando l’emanazione della chiesta perizia ed emanando la decisione in tempi ragionevoli, senza perdite di tempo.

  1. In queste condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia va respinto ed alla ricorrente non vanno di conseguenza assegnate ripetibili.

  2. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni.

In concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’UAI si sia reso colpevole di un ritardo o di una denegata giustizia.

Visto la particolarità della vertenza, si prescinde ancora dal prelievo delle spese di procedura (cfr. in tal senso: STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024; STCA 32.2021.134 del 31 gennaio 2022, consid. 2.8; a titolo generale, STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.) ma la ricorrente è avvertita pro futuro.

  1. La ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria non sono date poiché, alla luce della giurisprudenza federale esposta in precedenza, reperibile su internet nei siti del Tribunale federale e del Tribunale federale amministrativo, la causa era sin dall’inizio priva di esito favorevole.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti (cumulativi), la domanda deve quindi essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si prelevano spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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