Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2024.7
Entscheidungsdatum
19.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2024.7

FS

Lugano 19 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2024 di

RI 1

contro

le decisioni del 17 gennaio 2024 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - con scritto 29 gennaio 2024 denominato “ricorso art. 56-60 per ritardata e denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI in relazione a tre decisioni del 17 gennaio 2024 - con cui l’amministrazione ha garantito l’assunzione dei costi per le modifiche architettoniche nel locale bagno giusta il n. 14.04* dell’allegato OMAI, rispettivamente ha negato tale garanzia per l’acquisto di un’automobile secondo i nn. 10.04* e 10.05 del medesimo allegato – di cui ha chiesto l’annullamento, formulando inoltre diverse richieste tra cui il riconoscimento di prestazioni assicurative più estese;

con scritto 11 aprile 2024, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso (doc. VII);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

  • con risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;

  • il 9 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;

  • per decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;

  • l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

  • RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza di capacità processuale;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • considerata la particolare situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.

  2. Non si prelevano spese di procedura.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

3

CC

  • art. 394 CC

LAI

LPGA

Gerichtsentscheide

3