Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2024.64
Entscheidungsdatum
09.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2024.64

jv/gm

Lugano 9 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 luglio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, di formazione falegname ed assistente di cura (con attestato estero) e da ultimo attivo quale assistente di cura, il 30 settembre 2021 ha presentato una domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 16 maggio 2021 a motivo di un infortunio occorsogli in tale data ed indicando quale danno alla salute una “Frattura vertebra L5” (docc. 1 e 8 incarto AI).

1.2. Dopo aver fatto compilare il questionario per il datore di lavoro (doc. 10 incarto AI), richiamati l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 17, 29 e 207-252 incarto AI), l’incarto assicurazione disoccupazione (docc. 27 e 206 incarto AI) e l’incarto assicurazione infortuni (docc. 38, 39, 117-205 incarto AI), terminato l’intervento tempestivo dopo la frequentazione di un corso d’informatica (docc. 11, 12, 14, 22 e 23 incarto AI), il 5 maggio 2022 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’impossibilità di attuare provvedimenti integrativi a causa dello stato di salute (doc. 25 incarto AI) e ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 40 incarto AI). Richiamati i rapporti medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (doc. 43 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna ed ematologia-oncologica) (doc. 45 incarto AI) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 50, 52 e 54 incarto AI), valutata la documentazione agli atti, i medici SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr.ssa __________ (specialista in omeopatia) hanno richiesto una perizia esterna bidisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico per determinare l’incapacità lavorativa a partire dal 16 maggio 2021 (docc. 55 e 56 incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 57 incarto AI) che ha conferito mandato – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________ (specialista in reumatologia) e al dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 68 incarto AI). La valutazione bidisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023 (doc. 75 incarto AI) ed è stata fatta propria dal medico SMR nel rapporto finale del 12 dicembre 2023 (doc. 77 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

" B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Sindrome panvertebrale con componente prevalentemente lombospondilogena cronica a destra, in

Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide dorsale (discopatie plurisegmentali con protrusioni discali e spondiloartrosi) e lombare (discopatie plurisegmentali con piccola protrusione discale L5/S1 mediana-paramediana destra, spondiloartrosi)

Diagnosi psichiatriche

F45.4 Sindrome somatoforme da dolore persistente

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici positivi)

Disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Diagnosi psichiatriche

…”

e rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (globale):

% IL att. abituale*

% IL att. adeguata*

% IL mansioni consuete (casalinga)*

Periodi

100

100

100

16.05.2021-08.01.2023

100

10**

10

09.01.2023-continua

  • riduzione del rendimento. ** riduzione del rendimento per l’affezione psichiatrica.

1.3. Con rapporto del 5 febbraio 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, rilevando un ampio ventaglio di attività esigibili ed evidenziando come in sede di colloquio l’assicurato abbia affermato “che il suo stato di salute non gli permette di svolgere attività lavorativa e che allo stato attuale pensa a curarsi” (doc. 86 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 5 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita AI con grado d’invalidità del 100% dal 1. giugno 2022 (scadenza dell’anno d’attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2023 (tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI), avendo calcolato un grado d’invalidità nullo dal 1. gennaio 2023 (miglioramento dello stato di salute) e del 4.11% dal 1. gennaio 2024 (art. 26bis cpv. 3 OAI).

Con osservazioni del 21 febbraio e del 1. marzo 2024 l’assicurato ha contestato il progetto, dissentendo circa l’asserito miglioramento della situazione valetudinaria (docc. 88 e 89 incarto AI).

Con ulteriori osservazioni (non datate) (doc. 103 incarto AI) l’assicurato, oltre a contestare nuovamente il progetto di decisione chiedendo una rendita intera “dal 16 maggio 2021 e continua”, ha prodotto la presa di posizione del dr. __________ del 10 aprile 2024 e del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (docc. 100 e 101 incarto AI.

Sottoposte le osservazioni al dr. __________ e al dr. __________, (docc. 104, 105 e 108 incarto AI), con scritto del 20 aprile 2024 i periti hanno confermato le conclusioni di cui al rapporto del 5 dicembre 2023 (doc. 109 incarto AI). Alla luce delle prese di posizione dei periti, il medico SMR ha confermato il rapporto del 12 dicembre 2023 (doc. 111 incarto AI).

Con decisione del 30 luglio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 110, 112 e 114 incarto AI).

1.5. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 30 luglio 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una “rendita d’invalidità del 100% da gennaio 2023 e continua”, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per “ulteriori accertamenti”.

Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato municipale.

Censura la valutazione medica operata dall’amministrazione per quanto concerne le diagnosi formulate, i limiti funzionali rilevati e l’incapacità lavorativa accertata, producendo refertazione medica del dr. __________ e del dr. __________.

Contesta altresì la valutazione economica, sostenendo che il suo stato di salute ed i limiti funzionali gli precludono qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, allegando l’ulteriore presa di posizione dei periti del 19 rispettivamente 21 settembre 2024, ha confermato integralmente il proprio operato.

In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con osservazioni del 21 ottobre 2024 il ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo “che questo Tribunale valuti la nomina di un perito “terzo” che possa esprimersi sugli ipotizzati disturbi psichici da cui potrebbe essere affetto l’assicurato” (VI).

1.8. Con osservazioni del 29 ottobre 2024 l’Ufficio AI, rilevato come con scritto del 21 ottobre 2024 l’insorgente si sia limitato a riproporre le medesime censure già trattate in sede di risposta senza addurre ulteriori mezzi di prova, ha rinviato alla presa diposizione del 30 luglio 2024, rispettivamente alla risposta di causa, delle quali postula l’integrale conferma (VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha considerato adempiuti i presupposti per il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno al 30 aprile 2023 o se, come richiesto dal ricorrente, egli avrebbe diritto ad una rendita intera anche da aprile in avanti.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

  • in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

  • in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 30 settembre 2021 adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 16 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia bidisciplinare esterna in ambito reumatologico e psichiatrico, confluita nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023 (fatto proprio dal medico SMR) (cfr. supra consid. 1.2.), confermato in sede amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.) e con la risposta di causa (cfr. supra consid. 1.6.).

Il ricorrente, prevalendosi delle refertazioni dei curanti dr. __________ e dr. __________, contesta la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi dal 16 maggio 2021 e che i limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo siano inconciliabili con qualsivoglia attività leggera, circostanze che gli conferirebbero il diritto ad una rendita intera da tale data (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e 1.7.).

Questa Corte, chiamata a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2. Il ricorrente contesta la valutazione del perito reumatologo in punto alla capacità lavorativa residua accertata in attività adeguata, sostenendo che gli importanti limiti funzionali rilevati dallo stesso perito rendano impossibile, allo stato attuale, qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata. Critica altresì il fatto che il perito reumatologo, con riferimento ai limiti funzionali rilevati (sollevamento pesi, cambiamento postura, ecc.), non abbia esplicitato cosa intende con gli avverbi di tempo usati (“può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee”. Non ci dice però il perito che cosa intenda con “talvolta” […]”). Si prevale del rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024, prodotto nella procedura amministrativa, che ritiene rispecchiare “l’effettiva situazione clinica” (I, p.to 2.).

A torto.

Il perito reumatologo ha così valutato le capacità, le risorse e i problemi dell’assicurato sotto il profilo reumatologico (doc. 75, pag.264 incarto AI):

" […] può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; […] può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. […] può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. […] può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. […] può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni […]. […] può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

Pacifico che l’attività abituale non sia più esigibile.

Circa l’incapacità lavorativa in attività adeguata, il dr. __________ – dopo aver fatto il punto della situazione iniziale e degli aspetti formali (doc. 75, pagg. 242-244 incarto AI), riportato le fonti impiegate (doc. 75, pagg. 244-253 incarto AI), svolta l’anamnesi (doc. 75, pagg. 253-255 incarto AI), reso il reperto (doc. 75, pagg. 255-257 incarto AI) e preso atto del rapporto del dr. __________ pervenutogli il 7 novembre 2023 (doc. 75, pag. 257 incarto AI) – ha valutato la situazione medica dell’assicurato (doc. 75, pagg. 257-263 incarto AI), formulando le diagnosi reumatologiche con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. supra consid. 1.2.) e accertando, tra l’altro, una capacità lavorativa del 100% in attività adeguata ai limiti funzionali a far tempo dal 9 gennaio 2023 (doc. 75, pagg. 265 incarto AI). Nella valutazione medica integrativa, il perito reumatologo ha concluso che “le alterazioni strutturali riscontrate, potenzialmente in grado di generare una parte dei sintomi lamentati dall’assicurato, permettono una reintegrazione professionale” (doc. 75, pag. 215 incarto AI).

Il ricorrente si prevale del certificato del dr. __________, specialista in medicina interna ed ematologia-oncologica, dell’8 aprile 2024 che presenta il seguente tenore (doc. 101 incarto AI):

" […] il sig. RI 1 è entrato in mia cura in data 10.06.2022 nella mia qualità di medico di base e consulente per la terapia del dolore. […] operativo come assistente di cura, in data 16.5.2021 scaricando un paziente da un furgone, subiva un trauma di sovraccarico e torsione della colonna, che sarebbe stato ritenuto responsabile di dolori alla colonna e inabilità funzionale. Per tali problemi è stato sottoposto a multiple consultazioni radiologiche e neurochirurgiche, ma non è emersa una indicazione chirurgica. È stato avviato a multipli tipi di trattamento farmacologico e fisico, ma afferma di soffrire sempre di dolori intrattabili con limitazione funzionale. Non disponiamo di ulteriori linee di trattamento. Il paziente è seguito da specialisti in psichiatria, essendosi configurata una sindrome del dolore cronico. L’esperto psichiatra fornirà la propria documentazione. Il paziente stesso dispone di ricca documentazione. In base alle manifestazioni dolorose del paziente che lamenta anche insufficienza funzionale, ho emesso per lui certificazioni di IL 100% dal 22.6.2022 e questa inabilità permane con certificato attuale. Non ho elementi per pronunciarmi sulla prognosi funzionale definitiva. Ciò che posso riferire si esaurisce in quanto sopra. La terapia farmacologica attuale consiste in:

· Targin 5-2.5: 1 mattino, 1 sera: antidolorifico mordimi o

· Aulin 100: 1 al mattino: antidolorifico antinfiammatorio

· Xanax 0.5: 1 ½ al giorno: tranquillante benzodiazepinico

· Cymbalta 90 mg al giorno – antidepressivo

· Remeron, riserva per insonnia

· Pantozol, riserva per disturbi gastrici […]”

Il rapporto del curante presenta molteplici criticità. Innanzitutto, il dr. __________ non si è neppure confrontato con le risultanze peritali. Inoltre, il curante ha preso per fedefacente le manifestazioni dolorose ed i limiti funzionali riportati dall’insorgente, prescindendo da un confronto critico e oggettivo e dallo specificare quali sarebbero i limiti funzionali rilevati. Fondandosi sulle affermazioni del ricorrente (la cui credibilità va relativizzata per i motivi di sui dirà nel prosieguo, cfr. infra consid. 2.6.3.2.), il curante ha accertato un’incapacità lavorativa completa dal 22 giugno 2022, senza neppure indicare se si riferisse all’attività abituale e/o a quella adeguata. Non può quindi essere fatto proprio dal TCA il rimprovero rivolto al perito di non aver concretizzato in termini più espliciti gli avverbi di tempo riferiti ai limiti funzionali, atteso che la quantificazione in percentuale, rispettivamente in ore è direttamente desumibile dal questionario datore di lavoro (doc. 10, pag. 31 incarto AI), come ricordatogli dallo stesso perito in sede ricorsuale (IV 1, pag. 2). A titolo esemplificativo, il datore di lavoro ha indicato che l’assicurato svolgeva talvolta (“6-33% o fino a ½ a ca. 3 h”) “piccoli lavori di economia domestica” nell’arco della giornata lavorativa. Va inoltre evidenziato che il dr. __________, a differenza del dr. __________, non è specialista in reumatologia (cfr. supra consid. 1.2.).

È quindi con pertinenza che il dr. __________, prendendo posizione sul rapporto del curante, ha concluso che “nello scritto […] del Dr. __________ non vengono fornite informazioni mediche oggettive attinenti al mio campo di specialità non già note al momento della valutazione peritale reumatologica in questione, di conseguenza non riconosco nuovi elementi somatici muscolo-scheletrici atti a modificare la mia valutazione delle risorse fisiche dell’assicurato e di conseguenza della sua capacità lavorativa. In sintesi, vi confermo le conclusioni formulate nel mio scritto peritale.” (doc. 109, pag. 364 incarto AI).

I successivi certificati del curante nulla mutano, trattandosi di mere attestazioni di un’inabilità lavorativa “del 100%” quale “continuazione del certificato emesso dalla Clinica di Riabilitazione [__________, n.d.r.] (I, allegati C1-12).

Visto quanto precede, le conclusioni del dr. __________ vanno integralmente confermate.

2.6.3. L’insorgente contesta la valutazione del perito psichiatra, ritenendo inconciliabile la valutazione peritale del dr. __________ con i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ (cfr. infra consid. 2.6.3.1.). Egli si prevale dei rapporti del 10 aprile 2024 (doc. 100, pagg. 327) e dell’11 settembre 2024 (I, allegato D) del dr. __________ (cfr. infra consid. 2.6.3.2.).

2.6.3.1. Per quanto riguarda l’asserita inconciliabilità dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo (cfr. supra consid. 2.6.2.) con la capacità lavorativa del 90% in attività adeguata accertata dal perito psichiatra (cfr. doc. 75, pag. 218 e seg. incarto AI), il TCA rileva quanto segue.

Dal rapporto peritale si evince che, dopo aver valutato l’assicurato nelle rispettive discipline i periti hanno considerato le diagnosi formulate, i limiti funzionali rilevati e le incapacità lavorative accertate nei rispettivi ambiti e – dopo un’esauriente discussione avvenuta il 5 dicembre 2023 – hanno concluso che in un’attività adeguata ai limiti funzionali l’assicurato è abile al lavoro al 90% (riduzione del rendimento del 10% a causa della patologia psichiatrica) dal 9 gennaio 2023 (conclusioni fatte proprie anche dal medico SMR).

Il fatto che il (rappresentante del) ricorrente ritenga inconciliabili i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ con la capacità lavorativa in attività adeguata accertata dal dr. __________ è irrilevante. Trattasi infatti di due discipline mediche ben distinte: la reumatologia trattando le condizioni morbose che interessano l’apparato muscolo-scheletrico e i tessuti connettivi dell’organismo, mentre la psichiatria si occupa della salute mentale dell’individuo. Detto altrimenti, dei limiti funzionali (anche importanti) rilevati in una disciplina, non si ripercuotono automaticamente in un’altra. Determinare se ciò è il caso o anche se le incapacità lavorative accertate nei diversi ambiti vadano sommate o integrate è prerogativa medica, non giuridica. Peraltro, in casu lo stesso dr. __________ ha accertato come nonostante non sia più esigibile la ripresa dell’attività abituale, l’assicurato, sotto il profilo strettamente reumatologico, è abile al lavoro in misura completa in attività adeguata.

È quindi a ragione che il perito psichiatra, prendendo posizione sulla medesima censura sollevata in sede amministrativa, ha asserito che “Non ci sono divergenze di opinione tra i due periti poiché gli ambiti di competenza, tra reumatologo e psichiatra, sono distinti. Essi sono stati adeguatamente integrati nella valutazione di consenso, dove i limiti delle singole specialità sono stati riconosciuti e armonizzati tra le due distinte discipline.” (doc. 109, pag. 371 incarto AI). Posizione che il dr. __________ ha ribadito in questa sede, comunicando di aver “[…] fondato il proprio giudizio funzionale sulla base delle risorse psichiche e [di non aver, n.d.r.] sovrapposto la propria conclusione a quella del reumatologo. I giudizi dei due periti che hanno preso parte alla valutazione pluridisciplinare [recte: bidisciplinare] sono stati poi adeguatamente integrati e non si è esclusa nessuna quota di incapacità lavorativa […]” (IV 2, pag. 4).

2.6.3.2. L’insorgente contesta la valutazione del dr. __________ prevalendosi dei rapporti del dr. __________.

Il rapporto peritale del dr. __________ presenta il seguente tenore (doc. 75, pagg. 223-241 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […] in primo piano si evidenzia l’atteggiamento teatrale e drammatizzato […]. Le lamentele soggettive paiono stereotipate e non suscitano un coinvolgimento emotivo nell’interlocutore. […] colpisce la sproporzione enorme […] tra le conseguenze oggettive dell’infortunio e lo sviluppo psicosomatico successivo, con dei livelli di sofferenza dichiarati estremi e insormontabili. […] Inoltre, […] l’assicurato non presenta degli antecedenti psichiatrici. La condizione depressiva maggiore [diagnosi formulata dal curante psichiatra e non condivisa dal perito, n.d.r.], […] non è in realtà osservabile […]. Il periziando […] non assume neppure adeguatamente gli antidepressivi, come è emerso dagli esami di laboratorio. L’assicurato conduce una vita abbastanza strutturata e ha delle caratteristiche che non corrispondono a un depresso melanconico. Egli tiene molto alla propria igiene, conduce una giornata comunque organizzata, è autonomo negli spostamenti (ha raggiunto lo studio con i mezzi pubblici, è rientrato a casa, il pomeriggio ha raggiunto da solo il laboratorio dove è giunto puntualmente). […] riconduce i suoi limiti ai dolori e non tanto alla depressione. Le difficoltà di memoria vengono in realtà riferite già nel passato, quando la [asserita, n.d.r.] depressione non era presente. Un simile sviluppo depressivo si potrebbe ipotizzare se l’assicurato avesse già sofferto di depressione maggiore severa prima dell’infortunio. Tuttavia l’anamnesi […] e la perfetta funzionalità lavorativa precedente, consentono di escludere […] l’ipotesi di una depressione precedente. […] ha inoltre rinunciato al ricovero in psichiatria proposto dallo psichiatra curante […]. Tale comportamento è molto anomalo nei pazienti depressi, i quali sono ben disposti ad accogliere le proposte terapeutiche che possono alleviare la […] sofferenza. Tale comportamento è ancora più strano nel periziando, il quale da una parte sostiene di sentirsi un peso per la propria famiglia ma, dall’altra parte, al momento di prendere in mano la situazione, non vuole assolutamente allontanarsi da casa per tentare una cura ospedaliera più incisiva. Nel dialogo con l’assicurato si percepisce chiaramente e in maniera preponderante un tratto rivendicativo marcato, con una pressante e ridondante convinzione di essere vittima di diverse ingiustizie. La questione dei riferiti individui che lo seguirebbero per fargli del male è stata riferita soltanto al secondo colloquio, con una modalità abbastanza teatrale. Tale sintomo risulta difficile da inquadrare, anche perché è di natura alquanto differente rispetto alle diagnosi poste dai curanti, si presenta isolato e per giunta incongruente rispetto al tema somatoforme-depressivo che viene riferito predominante. Considerate le molteplici incongruenze sopra elencate e l’attitudine rivendicativa marcata e ripetuta, con verosimiglianza preponderante l’atteggiamento rassegnato e apparentemente disperato […] risponde a dei bisogni di riconoscimento sociali e non configura una malattia mentale in senso stretto.”

4.1 Osservazioni sul comportamento e sull’aspetto esteriore

L’assicurato giunge puntuale a entrambi i colloqui. Mezz’ora prima del primo incontro il perito, uscito a prendere la posta, aveva già visto il periziando che si aggirava attorno allo studio medico per localizzarlo, in modo da essere sicuro di poter tonare “a colpo sicuro” poco più tardi. Il comportamento è teatrale, le frasi e i modi sono drammatizzati, enfatizzati i toni e le espressioni.

[…]

4.3 Reperti dell’esame

Status AMDP

Aspetto generale e mimica: curato nell’igiene e nell’abbigliamento. Età apparente in linea con quella anagrafica, mimica iperespressiva, teatrale nei comportamenti.

[…]

Attenzione e memoria: disturbo selettivo dell’apprendimento anamnestico (dislessia), riferito e antecedente all’infortunio.

[…]

Affettività: sentimento di perdita della vitalità, irritabilità riferita, lamentosità (tendenza ad autocompiangersi), rigidità affettiva.

Carica vitale e psicomotricità: teatralità marcata.

[…] Altri disturbi psichici: sospettosità, diffidenza, rifiuto delle cure stazionarie, rabbia contro il datore di lavoro e le assicurazioni.

[…]

Altri sintomi somatici: cefalea/peso alla testa riferiti, lombalgie e algie diffuse.

Esami complementari

Test

Il perito ha provato a somministrare il test SIMS, ma l’assicurato non si è detto capace di leggere il questionario […]. Il perito ha quindi fatto un tentativo ulteriore, leggendo personalmente le domande […], ma già dopo il secondo quesito l’assicurato ha rinunciato, dicendo che “queste sono domande forti” […]. Egli ha preso le distanze, si è alzato dalla sedia e, sempre in modalità molto teatrale, ha manifestato un’apparente crisi emotiva di pianto.

Dosaggio dei livelli dei farmaci psichiatrici nel siero

Il dosaggio effettuato denota una scarsissima compliance terapeutica. In particolare, la Duxoletina (Cymbalta), farmaco antidepressivo essenziale, è praticamente assente, […]. Questo dato contraddice palesemente quanto l’assicurato ha dichiarato in sede del primo colloquio peritale e solleva dei dubbi non trascurabili sulla buona fede di questo individuo nel momento in cui descrive dei sintomi invalidanti. Tale osservazione, unita alle molteplici incoerenze elencate […], depone per una ricerca volontaria e cosciente di vantaggi secondari […]. In occasione della seconda visita l’assicurato ha peraltro dichiarato di essersi confrontato con la sua compagna circa il dosaggio dei medicamenti richiesto dal perito. La donna gli avrebbe spiegato che si trattava di un esame del sangue avente lo scopo di verificare l’assunzione delle medicine. A questo punto, solo alla seconda visita l’assicurato dice di avere dei problemi di alito cattivo, per i quali il medico generico gli aveva prescritto dell’olio di menta (Colpermin). Per questo motivo egli dichiara (ma solo dopo il dosaggio) che aveva sospeso i farmaci psichiatrici 4-5 giorni prima del prelievo di laboratorio. Ciononostante, li problema dell’alitosi non si sarebbe risolto.”

Il dr. __________ ha formulato la diagnosi di “F45.4 Sindrome somatoforme da dolore persistente”, escludendo una depressione maggiore: “l’atteggiamento assunto dal periziando […] non corrisponde a una depressione, ma all’assunzione del ruolo di malato, nella ricerca di soddisfare degli eventuali bisogni sul piano sociale. Non si trova quindi una malattia mentale in senso stretto, la quale possa impedire un adattamento a eventuali dolori residui e il superamento dei limiti somatici, in un soggetto che è ancora giovane e che non ha subito dei danni organici rilevanti a seguito dell’infortunio.” (doc. 75, pag. 236 incarto AI). Sulla base dei risultati del test MINI-ICF, il perito psichiatra ha giustificato una riduzione di rendimento al massimo del 10% in ogni attività (doc. 75, pag. 239 incarto AI).

Il ricorrente si prevale del rapporto del dr. __________ del 10 aprile 2024 dal seguente tenore (doc. 100 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […] da ottobre 2023, con l’approssimarsi degli incontri […] di valutazione peritale […] il paziente ha ricominciato a manifestare pensieri e vissuti a carattere persecutorio […] che si sono progressivamente intensificati nei mesi successivi […]. […] nel corso di questi quasi due anni di trattamento il paziente aveva già evidenziato aspetti complessi di personalità che non ho potuto approfondire nel corso della terapia per un suo atteggiamento spiccatamente difensivo, da me rispettato […]. Ho però più volte avuto il sospetto che […] avrebbe potuto esprimere vissuti di diffidenza, di allerta e di minaccia per sé che, qualora lo stress si fosse protratto, avrebbero corso il rischio di evolvere in vere e proprie reazioni paranoidi. Il paziente riferisce ora […] di essere seguito e controllato da persone […] legate […] ad eventi della sua quotidianità. Sente rumori in casa e pensa che qualcuno si sia introdotto […]. Si sente osservato e minacciato. […] ricorda soltanto che gli era già capitato di vivere esperienze simili […] in __________, ritenendo di essere visto con sospetto dalle autorità del luogo. […] secondo il suo racconto, oggi i suoi persecutori potrebbero essere operatori della AI […]. […] è suggestiva la concomitanza del manifestarsi di questa sintomatologia e del suo progressivo incremento con gli incontri di valutazione peritale […]. […] è significativamente aumentato il suo disagio con aspetti di ansia, di preoccupazione, di irritabilità e di logoramento […]. In qualche circostanza […] ha espresso desideri di morte […] ma […] ha prevalso la volontà di non arrecare ulteriore disagio ai suoi familiari. Questi aspetti sintomatologici sono emersi anche nel corso delle valutazioni peritali. […] il […] Dott. __________ li ha valutati come fenomeni isolati, non chiari da inquadrare, e soprattutto di tipo teatrale, volti […] ad impressionare l’interlocutore. L’evoluzione successiva di questa sintomatologia ha però assunto caratteristiche diverse, pervasive e di continuità, impattando significativamente sullo stato psichico […] e sulla presunta capacità lavorativa […]. Dal profilo diagnostico, il quadro clinico sopraccitato è riferibile […] ad una reazione paranoide (ICD 10 F23.3 […]) […]. Si tratta di una condizione di aggravamento clinico del caso, non riportata nel mio precedente rapporto, in quanto correlata ad una dimensione psicopatologica latente e inespressa al momento della sua stesura. Ad oggi l’ideazione paranoide non si è molto modificata.

[…] Contestazioni relative al rapporto peritale psichiatrico […]

[…] non posso che confermare da quasi due anni l’esistenza di uno stato depressivo […] di media gravità (ICD 10 F32.1) e in fase di cronicizzazione. I sintomi che lo caratterizzano sono una flessione del tono dell’umore, perdita di interesse e della capacità di provare piacere, un’apprezzabile astenia con rapida esauribilità psicofisica, pronunciata labilità emotiva associata a disforia e forte irritabilità, marcato deficit attentivo e di concentrazione con limitazioni significative della memoria recente, disturbi del sonno sia nell’addormentamento che nel mantenimento, pensiero rimuginante persistente con contenuti di fallimento, di vergogna e di inguaribilità. Sono presenti anche ricorrenti idee di morte senza una progettazione suicidaria vera e propria. Questo quadro clinico […] è stato osservato […] anche dalla collega che mi inviò il paziente nel maggio 2022, Dottoressa __________ […] e dal medico curante Dr. __________ […]. Il disturbo depressivo appena descritto è associato attualmente ad altre due condizioni patologiche […] È presente un marcato disturbo somatoforme da dolore persistente che scaturisce da una sindrome algica lombare irriducibile e resistente alla terapia antalgica […]. di recente si è aggiunta una […] forma di disturbo psicotico ad espressione paranoide […].

Il profilo di un soggetto simulatore, nell’ipotesi meno giudicante, di malato immaginario, esasperatamente rivendicativo, alla ricerca unicamente di un presunto riconoscimento economico e sociale, non corrisponde al paziente che ho curato e che sto continuando a curare. […] Relativamente alle incoerenze circa il disturbo depressivo ravvisate dal collega Dr. __________ […], […] il paziente non è un depresso melanconico […]. La nosografia comunemente utilizzata attribuisce questa condizione ad uno stato depressivo grave con aspetti psicotici congrui all’umore (delirio di rovina, di colpa). Il paziente ha invece un disturbo depressivo di gravità media, con caratteristiche cliniche meno compromesse. Il disturbo depressivo da me diagnosticato si sviluppa verosimilmente da un’iniziale condizione reattiva, disadattativa di tipo ansioso depressivo, in seguito all’infortunio e alla sindrome dolorosa […]. Si aggrava progressivamente […] fino ad acquisire le caratteristiche di un disturbo depressivo maggiore, non più reattivo. Non è richiesto un antecedente episodio depressivo maggiore per validare questa diagnosi. […] Una gravità media della condizione depressiva non priva il paziente della capacità di mantenere un’igiene corretta […], così come di spostarsi autonomamente quando necessario. Non comprendo invece il senso di giornata ben strutturata […] descritta dal perito. Di fatto il paziente esce di casa quando è strettamente necessario, se ci riesce. A parte brevi passeggiate, sempre se i dolori lo consentono, il resto del tempo il paziente lo trascorre a casa […]. I disturbi del sonno per lungo tempo sono stati ben presenti […]. L’uso della terapia (quando assunta) li ha attenuati, ma siamo ben lontani […] dall’aver risolto il problema.

Il fatto che il paziente avesse già problemi di attenzione e di concentrazione in passato […] non contraddice il fatto che in questi due ultimi anni gli stessi sintomi si siano notevolmente aggravati. […] Il non coinvolgimento emotivo del perito, confrontato con l’atteggiamento “drammatizzante” e “teatrale” del paziente […] sembrerebbe essere più un problema empatico del collega […]. In realtà il paziente ha un’attitudine di amplificazione dei sintomi che deriva dalla sua condizione dolorosa cronica e che ha finito per pervadere tutto il suo vissuto affettivo. […] Non è comunque un comportamento finalizzato ad impressionare o a manipolare l’interlocutore e, in tal senso, non contraddice la presenza di un disturbo depressivo. L’atteggiamento “esasperatamente rivendicativo” del paziente va contestualizzato. È riduttivo considerarlo solo in funzione di ottenere dei presunti vantaggi in sede di valutazione peritale. […] Anche questo atteggiamento non è tanto volto ad impressionare l’interlocutore, come interpretato dal perito, ma espressione di un vissuto più complesso e profondo e, ancora una volta, non contraddice una condizione depressiva. La “sproporzione enorme […] fra l’oggettività nell’infortunio e sviluppo psicosomatico successivo” è parte integrante del disturbo somatoforme e di un costrutto di catastrofizzazione del dolore derivante da una sindrome algica cronica. […] Il rifiuto dell’ospedalizzazione in ambito psichiatrico e l’assunzione discontinua delle terapie vanno considerate in un contesto più ampio. […] l’avere evidenziato che il soggetto non assume in questo periodo correttamente i farmaci, non vuole dire che l’abbia sempre fatto necessariamente per tutto il tempo […]. Il paziente nega fermamente questo aspetto ed è […] credibile. Gli aspetti di discontinuità nell’assunzione della terapia non mi sorprendono, perché il paziente è spesso confrontato con la sua paura di ammettere e riconoscere un psichico. C’è il terrore di non più controllare un’altra condizione della propria vita, oltre al dolore. C’è probabilmente il confronto con le patologie psichiatriche familiari […]. C’è la diffidenza nei confronti dei farmaci e in generale verso tutto ciò che non può controllare direttamente. […] questi aspetti […] non contraddicono necessariamente una condizione depressiva […].

In relazione al disturbo somatoforme da dolore persistente […]

[…] il Dr. __________ ha riconosciuto […] una sindrome panvertebrale […]. Questa patologia è stata riconosciuta come invalidante […] dal momento dell’infortunio […] ad oggi, con prospettive di lunga durata in relazione all’abituale attività […]. […] dal 9 gennaio 2023 […] viene riconosciuto, sempre dal punto di vista reumatologico, un miglioramento […] che comporta un recupero della capacità lavorativa in attività adeguata al 100%. Questa sindrome dolorosa cronica promuove e mantiene dal profilo psichiatrico una sindrome somatoforme da dolore persistente che, secondo la valutazione peritale psichiatrica del Dr. __________, sosterrebbe unicamente un’incapacità lavorativa del 10% nell’attività abituale di assistente di cura, […] per cui non si entra nemmeno nel merito di definire una capacità lavorativa in relazione ad un’attività adeguata. Sorprende la disparità di giudizio di queste due valutazioni, perché […] le due condizioni patologiche sono strettamente correlate. Non si riesce a comprendere come […] venga ritenuto invalido definitivamente dal profilo reumatologico per la sindrome dolorosa cronica nel suo abituale lavoro e nel contempo le conseguenze psichiche di tale patologia siano ritenute talmente irrilevanti, da comportare […] un rendimento diminuito del 10%. È evidente che il Dr. __________ trascuri e sottovaluti ampiamente la ricaduta psichica e affettiva che comporta una grave sindrome dolorosa e resistente ai vari trattamenti […]. La discrepanza fra quanto obiettivabile del danno organico e la gravità della sindrome algica e del disturbo psichico […] è un aspetto noto […]. Non ci troviamo […] di fronte ad un soggetto che drammatizza e recita la parte del malato per ottenere presunti vantaggi secondari, ma ci confrontiamo con un paziente che esprime il proprio genuino disagio attraverso le dinamiche sopra riportate. Questa condizione è stata colta praticamente da tutti i colleghi “somatici” [curanti, n.d.r.] intervenuti sul caso […] e nessuno […] ha avanzato l’ipotesi di simulazione, né ha pensato di trovarsi di fronte ad un malato immaginario. Anzi […]. […] è stato somministrato […] all’inizio di questo trattamento un test noto come PAIN CATASTROPHIZING SCALE […]. Il paziente ottiene un punteggio di 36/52, dove > di 30 risulta significativamente patologico. […] Lo stato di salute del paziente viene segnalato nel complesso come compromesso da questa condizione […], a circa due anni dall’infortunio. […] Dal profilo psichiatrico, posso attestare […] una incapacità lavorativa totale […] dal 17.5.2022 […] presente tutt’ora […]. Riguarda sia l’abituale attività […] che qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile. […]”.

Con scritto del 20 aprile 2024 il perito psichiatra si è così determinato sul rapporto del dr. __________ (doc. 109, pagg. 366-372 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […] La frequenza delle sedute […] (un incontro ogni due, oppure addirittura ogni tre settimane) è incoerente, se viene paragonata con la presunta gravità delle ben tre diagnosi psichiatriche [formulate dal curante, n.d.r.] stratificate, in una condizione psicopatologica che si vorrebbe dichiarare straordinariamente complessa e addirittura al di fuori degli schemi ordinari di apprezzamento clinico. Non risultano ancora […] cure stazionarie in clinica psichiatrica […] nonostante l’ipotetico aggravamento dei sintomi psicotici che vengono descritti, i quali metterebbero in allarme la famiglia e sarebbero pure accompagnati da idee di morte. […] non risulta neppure una presa a carico infermieristica psichiatrica al domicilio, che sia intensa e continuativa, con lo scopo di monitorare da vicino un caso di tale gravità e di attivare le risorse. La gravità viene fatta valere solo nei confronti dell’Assicurazione invalidità con lo scopo di ottenere il riconoscimento della rendita. La connessione tra i sintomi psicotici, l’evento della perizia medica e i presunti persecutori […] è molto atipica, anche perché il periziando non aveva esposto in questi termini i presunti sintomi psicotici con il perito. […] aveva piuttosto detto […] che persone non meglio specificate lo stessero seguendo per delle questioni legate alla sua etnia e alle origini del padre, ma non si sarebbe trattato di funzionari dell’AI e tantomeno di un controllo da parte loro. Il rapido polimorfismo di questo presunto delirio è alquanto atipico. I presunti sintomi psicotici erano comunque già presenti e sono stati valutati […], per cui non rappresentano un aggravamento successivo alla perizia […]. La contestazione del curante circa la depressione riporta poi delle argomentazioni generiche e non sufficientemente critiche. A livello diagnostico, si parla di “complessità” a livello della personalità, senza chiarire se si ipotizzi anche un disturbo ella personalità (quarta diagnosi?), depressione di media gravità e cronica, disturbo somatoforme e infine di sindrome psicotica. I casi nei quali i pazienti riportano dei sintomi che afferiscono a diverse categorie diagnostiche, andando dalla “complessità” personologica, alle sindromi somatoformi, per passare ai sintomi depressivi solo di media gravità, ma con associati dei deliri psicotici, i quali peraltro non sono nemmeno congrui con l’umore, sono di per sé suggestivi di aspetti di amplificazione, che devono venire criticamente analizzati. Infatti, normalmente i pazienti genuini riportano pochi sintomi specifici, coerenti e invalidanti; le loro manifestazioni non si estendono in maniera così massiccia e svincolata, ricadendo nei vari ambiti della psicopatologia generale. Gli elementi anamnestici […] erano noti al perito, che li ha considerati, così come le patologie psichiatriche dei famigliari […]. Essi non hanno avuto un impatto sulla continuità lavorativa precedente e un’eventuale correlazione con la condizione attuale dovrebbe essere ben chiarita nella genesi della patologia; […] un nesso di causa non può essere solo accennato in termini generici e puramente ipotetici. […] resta il fatto che essere riconosciuto come invalido avrebbe […] vantaggi per il soggetto, in primis a livello economico […]. Il fatto che il periziando non volesse fare una domanda di invalidità sarebbe semmai tutto da dimostrare, in una persona che ho visto molto rivendicativa, molto attenta a convincere l’interlocutore, parecchio focalizzata a essere riconosciuta dall’assicurazione. Il senso di responsabilità verso le figlie e il desiderio di assecondare le preoccupazioni economiche della moglie, è ancora in contraddizione con una presunta sindrome psicotica delirante e, semmai, depone invece verso una buona aderenza all’esame di realtà e ai vantaggi tangibili che il proprio agire può apportare alla famiglia. Il curante tende inoltre a giustificare molto il suo paziente. La depressione secondo lui è presente, contribuisce all’inabilità lavorativa, ma non è così grave da impattare sull’igiene e la cura della persona, alla quale l’assicurato specifica di tenere molto. Il periziando si dice depresso, ma poi non prende i farmaci antidepressivi e viene facilmente giustificato.

Stando al dosaggio ematico […], la presunta diffidenza […] rispetto ai farmaci non esiste quando si tratta di prendere […] tranquillanti […], ma ci sarebbe […] selettivamente solo per gli antidepressivi. La depressione e i deliri non impattano sulla possibilità di uscire e spostarsi in autonomia, finanche di sostenere il colloquio peritale adeguatamente, senza dei segni di compromissione oggettiva. I sintomi psicotici sono dichiarati in aggravamento, ma la presa a carico non è particolarmente intensa rispetto al passato. […] il curante sostiene che il […] paziente vada in giro con […] block notes sui quali prendere appunti per non dimenticare le cose, ma […] non si è presentato dal perito con […] block notes con annotate sopra le informazioni più importanti da non dimenticare e ha saputo comunque riferire tutto adeguatamente e puntualmente. Il […] curante ammette […] che vi sia un’amplificazione dei sintomi. Proprio questa amplificazione […], contraddice la narrazione […] di un assicurato che non cercherebbe alcun riconoscimento in ambito AI […]. […] il […] curante riconosce infine anche l’atteggiamento esasperatamente rivendicativo […], dicendo però che esso va contestualizzato. Anche questa ammissione depone per la correttezza dell’osservazione del perito e non per un soggetto che preferirebbe togliersi la vita piuttosto che chiedere l’invalidità, come invece sostiene […] il curante. Il curante riconosce anche la sproporzione enorme tra l’infortunio […] e lo sviluppo psicosomatico […]. Egli lo interpreta però come una normale conseguenza del disturbo somatoforme, come espressione del bisogno del periziando di contestare un “destino avverso”. Scendendo con i piedi per terra, la sensazione reale che si ottiene è quella che il periziando contesti semplicemente le decisioni assicurative. Rispetto ai farmaci e all’ospedalizzazione, la solida alleanza del curante con il paziente è ancora più evidente. Egli lo giustifica sotto ogni punto di vista, c’è sempre una buona ragione per scusarlo. Ma resta il fatto incontestabile che, in sede peritale, il periziando ha prima detto di assumere tutti i medicamenti, ma poi le prove hanno dimostrato che non stava dicendo il vero. […] Il pretesto per la mancata assunzione dell’antidepressivo è molto suggestivo; il periziando […] non ha espresso […] paura nei confronti degli psicofarmaci o di ciò che egli non può controllare. Neppure ha manifestato il timore di essere affetto da disturbi analoghi a quelli dei suoi famigliari, come invece ipotizza il curante. Inoltre, la scusa portata dall’assicurato al secondo colloquio e la lucidità del confronto che egli ha avuto con la sua compagna [in relazione al test ematico che avrebbe rivelato la mancata compliance farmaceutica, n.d.r.], sono molto interessanti. Essi denotano un’ottima lucidità mentale, una valida aderenza al piano di realtà, un’elevata attenzione all’ottenimento del risultato di essere riconosciuto dal perito come ammalato e anche come individuo in buona fede. Tutto questo non è coerente, rispetto a un paziente che dovrebbe essere immerso in sintomi psicotici deliranti e significativamente depresso, con deficit cognitivi secondari alla depressione. Tra l’altro, […] il periziando si è ben ricordato di far valere tempestivamente la sua giustificazione alle risposte false che aveva inizialmente dato sui farmaci, ancora senza l’ausilio di alcun block notes […]. Non si comprende perché il collega […] sia […] così convinto che nei due anni precedenti l’assicurato, senza mentire anche a lui, abbia assunto la terapia e abbia avuto soltanto una transitoria “discontinuità”. La critica rispetto al mancato confronto telefonico tra perito e curante, dovrebbe quindi trovare sufficienti motivi in tutte le osservazioni che ho fatto in precedenza. […] Lo scrivente è sicuro della valutazione che ha effettuato; non c’erano delle zone d’ombra che dovevano ancora essere chiarite […]. In merito ai dolori […], il [perito, n.d.r.] reumatologo si è espresso sulla base dei limiti somatici che […] ha potuto appurare ed […] ammettere secondo la sua disciplina, senza che vi fosse alcuna interferenza da parte dello psichiatra rispetto a tale giudizio. Il perito psichiatra ha espresso parallelamente una valutazione soltanto sulla parte di sintomi psicologici che non son giustificabili a livello fisico e che sono […] ampiamente superabili, proprio alla luce delle incoerenze segnalate, le quali impongono di ridimensionare la gravità delle lamentele non obiettivabili. Non ci sono delle divergenze di opinione tra i due periti, poiché gli ambiti di competenza […] sono distinti. Essi sono stati integrati nella valutazione di consenso, dove i limiti delle singole specialità sono stati riconosciuti e armonizzati tra le due distinte discipline. Segnalo […] che il test per il disturbo somatoforme somministrato dal collega Armiraglio […] si basa solo su quanto viene soggettivamente riferito dall’individuo, in un setting di solida alleanza tra medico e paziente. Il test […] non ha alcuna utilità per discriminare se i punteggi elevati dipendano: da una simulazione, oppure dall’amplificazione volontaria dei sintomi, oppure da una forma di amplificazione involontaria, oppure da una modalità genuina di risposta. […] il sottoscritto non reputa che le risposte fornite al test fatto dal curante siano genuine. Sorprende persino che il periziando sia riuscito a fare un test insieme con il suo curante, mentre si sia rifiutato […] di provare anche soltanto a rispondere al test proposto dal perito. Ponderati tutti i fattori, il perito non trova delle valide e convincenti ragioni per discostarsi dalle conclusioni peritali […].

Con il ricorso l’insorgente ha prodotto il rapporto dell’11 settembre 2024 del dr. __________ (I, allegato D, sottolineature del redattore):

" […] Dal 10.04.2024 […] le condizioni psichiche del paziente […] sono rimaste invariate […]. Il trattamento psichiatrico ambulatoriale […] è tuttora in corso […] con sedute ogni 2-3 settimane […]. […] Il Dr. __________ considera incongruo l’assetto terapeutico attuale […], sostenendo che la gravità dei disturbi […] da me descritta […] necessiterebbe di sedute più ravvicinate […], di un intervento infermieristico specializzato domiciliare e probabilmente anche di un ricovero in ambito psichiatrico. […] se fossimo confrontati con una depressione scompensata o melanconica, se la condizione delirante fosse florida e persistente con agiti incontrollati correlati ai contenuti deliranti, oppure se la sindrome somatoforme da dolore persistente comportasse reiterati interventi o accertamenti […] e il paziente fosse stabilmente allettato a casa, mi troverei d’accordo […]. Ma i disturbi da me riportati non hanno mai avuto questa urgenza e questa gravità. Grazie al trattamento mirato in corso, si è riusciti gradualmente a gestire meglio il disagio del paziente […]. Ritengo che l’attuale assetto di cura sia del tutto coerente con il quadro clinico. Per il Dr. __________ la complessità clinica da me evidenziata […] è “di per sé suggestiva di aspetti di amplificazione (manipolatori? rivendicativi?) che devono essere criticamente evidenziati”. La complessità clinica osservata è invece a mio avviso coerente con la storia clinica a partire dall’infortunio e con la storia del paziente. […] prima dell’infortunio […] non aveva mai avuto bisogno di cure […]. Esiste quindi […] un punto di rottura del suo equilibrio psicoemotivo corrispondente all’infortunio […]. Non si capisce perché il comprensibile disagio che ne deriva non debba avere caratteristiche di genuinità, anche nella sua complessità. Ma il perito […] è focalizzato nell’interpretare i vari aspetti sintomatici riscontrati in un’unica direzione a sostegno di un’ipotesi di simulazione [recte: amplificazione dei sintomi]. […] le divergenze sulle condizioni di salute […] si confermano […] inconciliabili […]. Per me risulta […] doveroso cercare di assicurare al paziente la possibilità di un giudizio più equo dei disturbi attraverso una nuova perizia “super partes”, dove il perito non risulti un abituale collaboratore dell’Ufficio AI. […]”.

Con scritto del 21 settembre 2024 il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione (IV 2, sottolineature del redattore):

" […] La frequenza delle sedute […] prosegue in maniera blanda […]. Le diagnosi vengono mantenute. Solo la terapia farmacologica viene dichiarata aumentata. Già in passato il periziando ha dimostrato di non assumere i medicamenti antidepressivi, anche a un dosaggio inferiore, allorquando il curante dichiarava invece una perfetta aderenza terapeutica. […] non vengono riportati i motivi per cui un soggetto con scarsa aderenza terapeutica, che ha sempre rifiutato un ricovero, adesso avrebbe invece accettato dosaggi cospicui di medicamenti, che il perito, in base al proprio inquadramento del caso, peraltro non trova indicati. […] Non è esattamente vero che l’individuo sia stato valutato dal perito come simulatore. Il sottoscritto ha evidenziato dei deficit che però vengono nettamente amplificati dal soggetto, al di fuori di uno schema congruente di malattia mentale ed in presenza di molteplici incoerenze generali, documentate […]. […] la presa a carico globale non rispecchia la gravità e la complessità dei sintomi che vengono dichiarati. Inoltre, circa la mancata assunzione degli antidepressivi, lo psichiatra curante dichiarava nel rapporto precedente che questo fosse un aspetto sul quale sarebbe stato necessario lavorare. Il perito si domanda su quali basi di onestà e di fiducia sarebbe proseguito il rapporto terapeutico, se non fosse emerso il problema della mancata assunzione dell’antidepressivo in sede peritale? Su cosa si sarebbe lavorato? […] sarebbe proseguita una finzione, con un soggetto che dichiara formalmente di aderire alla cura, ma che […] non lo fa; questo avvicina il caso molto di più a un problema di amplificazione volontaria che a un discorso di nevrosi da rendita. Viene detto dal collega che la complessità clinica sia coerente con la storia clinica, a partire dall’infortunio e dalla storia di vita. Il perito sottolinea che nella storia di vita non sono identificabili dei problemi psichici precedenti, né dei segni di personalità con tratti paranoidi, in un soggetto che lavora efficacemente a contatto con delle persone fragili. A proposito dell’entità dell’infortunio, si rimanda alla decisione __________ del novembre 2021 che ha sospeso le prestazioni accordate a partire dal 19 novembre 2021. Il periziando ha inoltrato opposizione contro la decisione __________ […], sostenendo di avere ancora male e che la chiusura del caso di infortunio fosse ingiusta. Fino ad allora non era sopraggiunto alcuno scompenso psichiatrico secondario alla “catastrofizzazione” del dolore, dichiarata dallo psichiatra curante. La __________ ha mantenuto la sua posizione. […] nel 2022 è insorta la presunta e complessa patologia psichiatrica e vi è stato l’incontro con lo psichiatra curante. Giova peraltro ricordare l’entità dell’infortunio […], dove la minima frattura della vertebra lombare […] non è per nulla sicura e comunque, anche se fosse avvenuta, si è risolta entro tempi brevissimi. Gli accertamenti RM hanno peraltro dimostrato che, alla base di un eventuale dolore lombare, vi sarebbero semmai delle alterazioni degenerative di vecchia data (che quindi avrebbero provocato dolore anche prima) non riconducibili all’infortunio. […]”

Secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Tornando al caso in disamina, si rileva innanzitutto che l’insorgente non presentava alcun antecedente psichiatrico o affezioni di sorta prima dell’infortunio (doc. 158, pag. 515 incarto AI: “prima dell’infortunio del 16.5.21 non avevo mai avuto dolori a disturbi alla schiena. Lo prova il fatto che non avevo neppure un medico di famiglia. Nessun infortunio o malattia particolare da segnalare”; cfr. anche doc. 52, pag. 140 incarto AI). E neppure vi sono sufficienti elementi che depongono a favore di una patologia psichiatrica ereditaria, le informazioni concernenti l’asserita patologia psichiatrica della madre e del fratello essendo troppo vaghe (doc. 75, pag. 227 incarto AI). Inoltre, nel formulario per la domanda di rendita egli ha indicato quale danno alla salute solo l’affezione reumatologica (cfr. supra consid. 1.1.). Significativa è anche la tempistica della presa a carico psichiatrica: con decisione su opposizione dell’8 marzo 2022 la __________ aveva messo fine alle prestazioni (cfr. doc. 198 incarto AI) e – su segnalazione dalla curante dr.ssa __________ (specialista in fisiatria, medicina tradizionale cinese e agopuntura) che aveva in cura RI 1 dal 26 gennaio 2022 per un piano trimestrale (doc. 75, pag. 247 incarto AI) – il ricorrente è stato preso a carico dal dr. __________ il 17 maggio 2022 (doc. 50 incarto AI). A questo proposito e come rettamente rilevato dal perito psichiatra (IV, pag. 2 e seg.), risulta inverosimile che l’asserito scompenso psichiatrico secondario alla “catastrofizzazione” del dolore dichiarata dal curante si sia manifestata all’improvviso, proprio successivamente alla decisione negativa dell’assicuratore infortuni, al termine del piano di cura della dr.ssa __________ e a circa un anno di distanza dall’infortunio (cfr. supra consid. 1.1.). Per quanto concerne l’asserito peggioramento del quadro psicopatologico con sintomi psicotici (persecuzioni) in concomitanza con l’avvicinarsi delle visite peritali del dr. __________ e del dr. __________, mal si comprende per quale motivo tale situazione non si sia instaurata già in concomitanza con la visita peritale dell’assicuratore infortuni. Il quadro clinico prima dell’evento infortunistico e le tempistiche dell’asserito complesso quadro psichiatrico sollevano notevoli dubbi sulla credibilità delle asserzioni del ricorrente.

La credibilità dell’insorgente è ancor più compromessa dal fatto – incontestato ed incontestabile – che egli ha mentito circa la compliance farmaceutica, venendo smentito dai risultati di laboratorio. A tal proposito, va evidenziata la lucidità con cui il ricorrente ha rilevato la possibilità di venire smascherato dai test di laboratorio, informandosi presso la compagna per capire lo svolgimento degli esami e, resosi conto che essi avrebbero smentito quanto inizialmente dichiarato, adducendo un recentissimo problema di alitosi quale giustificazione per la mancata assunzione dell’antidepressivo. In questo senso, è condivisibile la domanda del dr. __________ a sapere come si sarebbe sviluppata la presa a carico psichiatrica del curante se non si fossero svolti i testi di laboratorio. Mal si comprende poi per quale motivo un’asserita diffidenza nei confronti dell’assunzione di farmaci sia limitata agli antidepressivi ma non ai tranquillanti. Inoltre, né il ricorrente, né il dr. ____________ sono stati in grado di spiegare perché, nonostante l’asserita perenne necessità di un taccuino per annotare e ricordarsi le informazioni più importanti a motivo di difficoltà di memoria e di concentrazione, alle due visite peritali il ricorrente ha saputo comunque riportare adeguatamente ogni informazione pertinente senza l’ausilio di alcun supporto.

Per quanto concerne l’incontestata “amplificazione dei sintomi”, “l’attitudine rivendicativa marcata e ripetuta”, “il comportamento teatrale”, “i modi drammatizzati” ed “i toni e le espressioni enfatizzati” (doc. 75, pagg. 232-234 e 237 e seg.; doc. 109 incarto AI), non vi è alcun motivo per dubitare della fedefacenza di quanto messo a verbale dal dr. __________, trattandosi di riscontri diretti del perito esterno indipendente.

L’asserzione secondo cui il ricorrente non sia interessato ad un vantaggio economico dalla presente procedura e che “non avrebbe nemmeno voluto essere segnalato alla AI” (doc. 75, pag. 253 incarto AI) lascia perplessi. Già nella procedura LAINF, preavvisata la chiusura del caso da parte della __________ con la fine dell’erogazione delle prestazioni, il ricorrente ha chiesto all’assicuratore infortuni “chi lo pagherà se noi chiudiamo [il caso, n.d.r.] visto che lui ha famiglia […]” (doc. 177 incarto AI). Del resto l’assicurato è un (ex) impiegato a tempo parziale (percentuale lavorativa dell’81%), con modeste entrate (docc. 1, 10 e 26 incarto AI), convivente con una donna prevalentemente casalinga (doc. 12, pag. 46 incarto AI) “occupata per qualche ora alla settimana come operatrice presso il __________ […]” (doc. 75, pag. 228 incarto AI) e le tre figlie minorenni in un appartamento in locazione e che ha chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. supra consid. 1.5.).

Alla luce di quanto qui sopra esposto e accertato in particolare che la valutazione peritale rispetta gli indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.4.), questa Corte ha maturato il convincimento che la refertazione del curante psichiatra non contiene indizi concreti atti a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell’esperto esterno indipendente, che vanno integralmente confermate.

Visto quanto precede, le conclusioni dei periti e del medico SMR vanno confermate.

2.7. Il ricorrente critica la valutazione economica operata dall’Ufficio AI per quanto concerne l’effettiva possibilità di reintegrazione nel circuito lavorativo, sostenendo che i limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo escludono al momento qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata, non tenendo peraltro conto di numerosi altri fattori quali “la disponibilità sul mercato di un lavoro consono al proprio stato di salute, rispettivamente le aspettative e le ambizioni di ciascuno”, “senza contare che tale attività deve essere anche compatibile con la formazione dal medesimo seguita”. Asserisce inoltre che “nessuno abbia mai nemmeno indicato quale possa essere un’attività adeguata ai dichiarati limiti” (VI. p.to 3.) e che non è dato a sapere cosa intende il perito con “talvolta” in riferimento alla frequenza di determinati atti elencati tra i limiti funzionali. A sostegno di quanto precede, l’insorgente rinvia al rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (I, p.to 2.).

Invano.

Pacifico che i limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo (cfr. supra consid. 2.6.2.) escludono la ripresa dell’attività abituale di assistente di cura, essendo inconciliabili con il mansionario descritto dal datore di lavoro (cfr. doc. 10, pag. 31 e doc. 40, pag. 88 incarto AI). Per quanto concerne la critica secondo cui il perito non ha sufficientemente specificato cosa intende con “talvolta” ed altri avverbi di tempo con riferimento alla frequenza delle attività descritte, vale quanto detto al consid. 2.6.2 a cui si rinvia.

Infondata risulta altresì l’asserzione secondo cui nessuno abbia descritto quali siano le attività adeguate alle limitazioni rilevate dal perito. Infatti, nel rapporto del 5 febbraio 2024 il consulente in integrazione, fondandosi sulle limitazioni e sulle indicazioni mediche (confermate in questa sede, cfr. supra consid. 2.6.3.2. in fine), ha valutato la reintegrabilità del ricorrente nel circuito lavorativo, individuando un ampio ventaglio di attività semplici, leggere e ripetitive che non presuppongono qualifiche pregresse e che possono essere svolte dopo una breve introduzione, menzionando a titolo esemplificativo “Operaio addetto alla raccolta, pulizia, rifinitura di pezzi di seconda lavorazione in officine o industrie di trasformazione di metalli o legno […]”, “Addetto alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto)”, “Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante di beni voluttuari”, “Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari)”, “Operaio ausiliario in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili”, “Operaio assemblatore nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica”, “Operaio generico nell’orologeria industriale”, “Impacchettatore, imballatore e simili (MM)”, “addetto alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso”, “operaio nell’industria farmaceutica (controlli, condizionamento)” (doc. 86 incarto AI). L’agire del consulente in integrazione risulta pertanto conforme alla giurisprudenza in concreto applicabile (cfr. supra consid. 2.5.).

Per quanto attiene al profilo, alle ambizioni e alla formazione del ricorrente per rapporto al mercato di lavoro – posto che il consulente in integrazione ha considerato gli aspetti socioprofessionali indicando che le surriferite attività “sono ben presenti sul territorio […]” e ritenendo che “l’A. possa reintegrarsi in maniera autonoma iscrivendosi all’URC o tramite i normali canali di reclutamento” (doc. 86, pag. 302 incarto AI) – a far stato è la reintegrazione professionale in attività adeguata sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. supra consid. 2.2.), nozione teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ammesso che nel mercato del lavoro equilibrato vi sono anche cosiddetti posti di lavoro di nicchia “bei welchen behinderte Personen mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können” (pro multis STF 8C_369/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 6.4. con rinvio alla STF 8C_783/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 7.3.2; STCA 32.2021.89 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.3. in fine).

Pertanto, la censura del ricorrente cade nel vuoto.

2.8. Come accennato (cfr. supra consid. 1.7. e 2.6.3.2.), il (rappresentante del) ricorrente ed il curante psichiatra chiedono una perizia giudiziaria.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A fronte di una situazione valetudinaria ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.7.3.2. in fine), il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

2.11. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.7.1.-2.8., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

20

LAI

  • art. 2 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 28b LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 41 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

OAI

  • art. 26bis OAI
  • art. 29bis OAI
  • art. 49 OAI
  • art. 88a OAI

Gerichtsentscheide

73