Raccomandata
Incarto n. 32.2024.53
JV/sc
Lugano 8 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, da ultimo (8 novembre 2016) attivo quale cuoco, il 24/26 ottobre 2017 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8 ottobre 2016 a motivo di una “Frattura processuale trasversale LWK 2, 3-4 sinistra” causata “dall’incidente del 08.10.2016” [recte: dell’8 novembre 2016] (docc. 1, 3, 4-7, 10, 12, 13 incarto AI).
1.2. Esperita l’istruttoria di rito, con decisione del 9 aprile 2019 (doc. 84 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 76 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni. L’amministrazione, pur avendo calcolato un grado d’invalidità pensionabile del 42% al termine dell’anno d’attesa, aveva motivato la propria decisione con il fatto che non era adempiuto il presupposto ex art. 36 cpv. 1 LAI: computando i mesi di contribuzione in Svizzera (18 mesi dal giugno 2016 al novembre 2017, scadenza dell’anno d’attesa) ed in Italia (12 settimane) l’assicurato non raggiungeva la durata contributiva minima di tre anni circostanza che esclude il diritto ad una rendita AI.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 12 ottobre 2023 l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA 1, ha presentato “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione” della decisione del 9 aprile 2019, producendo l’estratto conto previdenziale emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito: INPS) asseritamente attestante al momento della scadenza dell’anno d’attesa un periodo contributivo di 1120 giorni in Italia. Sulla base di tale mezzo di prova l’assicurato ha ritenuto adempiuto il periodo contributivo minimo ex art. 36 cpv. 1 LAI e viziata la decisione del 9 aprile 2019.
Chiedeva pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. 94 incarto AI).
Con progetto di decisione del 30 novembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato l’irricevibilità della domanda di revisione, ritenendola tardiva, la non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione ed il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 97 incarto AI).
Con osservazioni del 18 gennaio 2024 (doc. 98 incarto AI) l’assicurato ha contestato il progetto di decisione, sostenendo come la domanda di revisione del 12 ottobre 2023 fosse tempestiva, la decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 67 PA cpv. 1 PA essendo iniziata al più presto il giorno successivo all’incontro con il rappresentante legale, ossia il 25 luglio 2023, allorquando “giuridicamente e fattualmente sapeva che sulla base del doc. C [estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS, n.d.r.] avrebbe potuto chiedere la revisione della nota decisione del 2019. Per il resto, l’assicurato ha ribadito le richieste di cui alla domanda del 12 ottobre 2023 (doc. 98 incarto AI).
Con decisione del 16 maggio 2024 l’Ufficio AI ha confermato integralmente il preavviso, dissentendo con l’assicurato sul momento dell’inizio della decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA che ritiene fissato al momento dell’emanazione dell’estratto conto previdenziale dell’INPS, ossia il 7 giugno 2021 (doc. 100 incarto AI).
1.4. L’assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 16 maggio 2024, postulandone l’annullamento e chiedendo di “dichiarare ricevibile la richiesta di revisione 12 ottobre 2023” ed il “diritto ad una rendita AI nella misura del 100%”, subordinatamente di “dichiarare ricevibile la richiesta di revisione 12 ottobre 2023” con rinvio degli atti all’amministrazione “affinché proceda con una riconsiderazione”.
Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Rimprovera all’Ufficio AI di avere determinato erroneamente il momento della decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA per presentare l’istanza di revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, circostanza che ha condotto l’amministrazione a dichiararla tardiva e quindi irricevibile. Censura altresì, per quel che è dato di capire, la mancata riconsiderazione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 4 aprile 2019.
Chiede inoltre l’assunzione di diversi mezzi di prova, in particolare “informazioni scritte”, “testi”, “audizione delle parti” e “perizia”.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale, rinviando in sostanza alla decisione impugnata, evidenziando come “nella presenta fattispecie non si può, in tutta buona fede, ritenere che detto termine abbia iniziato a decorrere unicamente dall’incontro avuto tra il signor RI 1 e il suo rappresentante legale”.
1.6. Con scritto del 9 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente, vista l’irreperibilità di quest’ultimo, ha chiesto l’edizione dell’ultima decisione di tassazione, l’estratto esecuzioni aggiornato e l’incarto completo del ricorrente presso l’USSI oltre ad una “dilazione di un eventuale anticipo [presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura, n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (XIII).
1.7. Con scritto del 18 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente ha comunicato che “non mi è stato possibile reperire il certificato municipale nel termine fissato”, producendo documentazione fiscale, esecutiva e dell’assistenza sociale (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione e non è entrato in materia sulla domanda di riconsiderazione.
2.3. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1 lett. i. LPGA).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).
Un fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).
Un nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).
Circa i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).
I mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).
Nel valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
La revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
2.4. In concreto, con decisione del 9 aprile 2019 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurato non presentando un periodo contributivo minimo di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI.
Chiamato a determinarsi sulla domanda di revisione e riconsiderazione del 12 ottobre 2023 della suddetta decisione amministrativa, con decisione del 16 maggio 2024 l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la prima, non entrando in materia sulla seconda.
Questo Giudice, chiamato a verificare se i presupposti per la revisione (processuale) (cfr. infra consid. 2.4.1.), rispettivamente della riconsiderazione (cfr. infra consid. 2.4.2.) sono in concreto adempiuti, non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio l’operato dell’amministrazione. Ciò per i motivi in appresso.
2.4.1. Il ricorrente invoca quale nuovo mezzo di prova l’estratto conto previdenziale rilasciatogli dall’INPS il 7 giugno 2021 (I, allegato C), sostenendo che il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per presentare l’istanza di revisione vada fissato, nella peggiore delle ipotesi, al più presto il 25 luglio 2023, ossia il giorno dopo l’incontro con il legale. Tale circostanza renderebbe tempestiva la domanda di revisione processuale.
Il legale dell’insorgente adduce che il dies a quo non può coincidere con il momento del rilascio del citato documento, giacché in quel momento egli “non aveva affatto le competenze per comprendere quanti e quali giorni di computo avesse preso in conto la decisione avversata, essendo […] del tutto profano in materia, visto e considerato, peraltro, che la branca del diritto in oggetto sia […] particolarmente settoriale, e faccia riferimento a nozioni altamente tecniche, nel caso di specie, pure relative a due differenti nazioni, ciò che, con lampante evidenza, ragionevolmente comporta che non si possa imputare al ricorrente la perenzione del proprio diritto, essendosi potuto avvedere dell’accaduto solo dopo essersi confrontato con un legale”. Rinvia inoltre alla STF 9C_753/2020 del 23 novembre 2021 (consid. 6.4.).
La tesi dell’insorgente non può essere condivisa.
Nell’ambito dell’istruttoria conclusasi con la decisione del 9 aprile 2019, nel formulario “Richiesta di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE”, alla domanda “Desiderate far valere il vostro diritto a una rendita d’invalidità in un paese dell’UE?”, il ricorrente aveva apposto una crocetta all’indicazione “No, non ho mai avuto dei periodi assicurati in un paese dell’UE (attività salariata o indipendente, studi, servizio militare, educazione figli, percepimento d’indennità di assicurazioni) e non desidero far valere il mio diritto ad una rendita estera” (doc. 12, pag. 50 incarto AI). Tale formulario prevedeva anche la possibilità di inviare, a comprova di quanto indicato, “Copie di documenti esteri che attestano il versamento di contributi (p. es carriera assicurativa, estratti conto)”, oltre ad una tabella (da riempire e che il ricorrente ha lasciato vuota) atta a fornire all’amministrazione anche dati circa il periodo contributivo all’estero (doc. 12, pagg. 55 e seg. incarto AI).
Medesimo discorso si è riproposto nel curriculum vitae (doc. 13 incarto AI).
Informata dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti su un precedente periodo contributivo all’estero (dodici settimane) (doc. 68, pag. 365 e doc. 74, pag. 372 incarto AI), sia con il preavviso del 14 febbraio 2019 (doc. 76, pag. 377 incarto AI) che con la decisione del 9 aprile 2019 (doc. 84, pag. 391 e seg. incarto AI) l’amministrazione ha reso edotto il ricorrente sul fattore determinante il rifiuto di prestazioni nonostante un grado d’invalidità pensionabile:
" Esito degli accertamenti
[…] Lei non ha diritto ad una rendita d’invalidità in quanto dal suo estratto del conto individuale e dalla documentazione agli atti risulta che non ha versato contributi all’AVS svizzera per il periodo minimo richiesto di tre anni, prima dell’insorgere del danno alla salute insorto in data 08.11.2016. Infatti secondo la marginale n° 3001.3 della CIBIL (Circolare sulla procedura per la fissazione delle prestazioni nell’AVS/AI) la durata minima di contribuzione di tre anni è raggiunta grazie alla presa in conto dei periodi d’assicurazione compiuti in uno stato dell’UE (Unione Europea) o dell’AILS (Associazione internazionale di libero scambio) e grazie alla presa in conto dei periodi di contribuzione in Svizzera.
Computo dei mesi di contribuzione in Svizzera:
18 mesi dal giugno 2016 al novembre 2017 (scadenza anno d’attesa).
Computo dei mesi di contribuzione in Italia:
12 settimane dal giugno 1996 al novembre 2015.
L’attribuzione di una rendita AI ordinaria non entra quindi in considerazione.”
Ne consegue che il ricorrente è stato reso edotto fin dall’inizio e a più riprese sull’importanza dei periodi contributivi in Italia per rapporto al diritto alla rendita e, ciononostante, egli ha scientemente negato, nonostante esplicita domanda, qualsivoglia periodo contributivo all’estero, pur avendo prestato servizio militare per diverso tempo, lavorato quale dipendente e percepito indennità per “Malattia/infort. (ad int)” in Italia, come desumibile dall’estratto INPS del 7 giugno 2021.
In ragione di quanto illustrato, la censura dell’insorgente secondo cui la mancanza di competenze e la complessità della “nozione di periodo di computo di contribuzione” non gli hanno permesso di comprendere l’importanza di dichiarare i periodi contributivi all’estero, cade nel vuoto.
Per quanto attiene all’estratto conto previdenziale dell’INPS datato 7 giugno 2021, si rileva che è stato proprio il ricorrente a farne domanda ed esso gli è stato incontestatamente inviato nel giugno del 2021. Di tutta evidenza, il ricorrente non poteva, in buona fede, travisare l’importanza del documento in parola, in aperta contraddizione con quanto accertato precedentemente dall’Ufficio AI in punto al periodo contributivo, quest’ultimo essendo il presupposto che, come più volte illustratogli, era risultato decisivo per l’emanazione della decisione di rifiuto di prestazioni del 9 aprile 2019. La portata di questo documento – che, va sottolineato, è stato richiesto proprio dall’insorgente – doveva apparirgli evidente, anche senza l’ausilio di un legale.
Quo alla pronunzia dell’Alta corte del 23 novembre 2021 che il ricorrente invoca (I, p.to 20.), essa non risulta in concreto fruibile.
In quella fattispecie la resistente assicurazione malattia riteneva che l’istanza di revisione fosse tardiva, adducendo come il motivo di revisione invocato dal ricorrente (l’inutilizzabilità della perizia esperita da una Clinica poi sanzionata con un divieto d’esercizio per tre mesi per gravi lacune) era divenuto un fatto notorio a seguito di quanto riportato dai media romandi, ragione per cui il dies a quo ex art. 67 cpv. 1 PA coincideva con le pubblicazioni giornalistiche.
L’Alta Corte, dopo aver ricordato che i fatti notori possono essere tali solo “si elles bénéficient d’une empreinte officielle” (consid. 6.1. e seg.), ha accertato che il ricorrente non avesse avuto conoscenza del motivo di revisione al momento dei reportage giornalistici, ma piuttosto – in applicazione del principio della buona fede – al più presto con il successivo incontro con l’avvocato dell’assicurazione protezione giuridica il 29 giugno 2018, ragione per cui l’istanza di revisione del 5 settembre 2018 non era tardiva (consid. 6.4.). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che “pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le répresentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée a demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in: REAS 2005 p. 242).” (consid. 6.3.).
Di tutta evidenza, la pronunzia del TF non soccorre il ricorrente. Infatti, in casu il motivo di revisione è stato portato direttamente all’attenzione dell’insorgente su sua richiesta nel giugno 2021.
In ragione di quanto precede, considerato che nella valutazione di nuovi mezzi di prova va applicato un rigore accresciuto e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante che il ricorrente fosse a conoscenza del nuovo mezzo di prova dal giugno 2021, circostanza che determina la tardività della domanda di revisione processuale del 12 ottobre 2023.
Pertanto, è a ragione che l’Ufficio AI ha considerato irricevibile la domanda di revisione processuale.
2.4.2. Per quanto concerne la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI: né l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al più l’UFAS, STF 9C_505/2007 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50 consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione amministrativa valutata sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147 consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.). Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su una richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad art. 54 LPGA).
In concreto, la decisione del 9 aprile 2019 è cresciuta in giudicato formale (cfr. supra consid. 1.2. in fine), ragione per cui la decisione dell’Ufficio AI di non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione risulta conforme ai surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.
2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), con il ricorso e nelle more della procedura l’insorgente ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova, in particolare “informazioni scritte”, “testi”, “audizione delle parti”, “perizia”, oltre all’edizione dell’ultima decisione di tassazione, dell’estratto esecuzioni aggiornato e dell’incarto completo del ricorrente presso l’USSI.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione giuridica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto peraltro che i mezzi di prova di cui ha chiesto l’assunzione con scritto del 9 settembre 2024 sono stati prodotti dall’insorgente medesimo (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).
Per quanto concerne la richiesta di “audizione delle parti” e di imprecisati “testi”, si rileva che il ricorrente non ha neppure allegato in che modo tali mezzi di prova possano fornire ulteriori elementi determinanti rispetto a quanto addotto in sede ricorsuale.
Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.
2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, la cui richiesta di “dilazione di un eventuale anticipo [presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura, n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (cfr. supra consid. 1.6.) s’appalesa inconferente, non essendo stato chiesto alcun anticipo spese. Un’eventuale rateizzazione del pagamento delle spese di procedura potrà se del caso essere concordata – dopo la crescita in giudicato della presente pronunzia – con l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative dopo aver ricevuto la relativa fattura.
2.8. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla procedura ricorsuale.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.3.-2.4.2., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Tale conclusione rende superflua la domanda a sapere se il ricorrente si trova in uno stato di bisogno e se l’intervento di un avvocato fosse necessario.
In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale è respinta.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti