Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2024.4
Entscheidungsdatum
12.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2024.4

BS

Lugano 12 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 30 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva quale assistente di cura/animatrice, nel febbraio 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 8, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa);

  • con decisione 30 novembre 2023, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sulla perizia psichiatrica 10 maggio 2022 del dr. med. __________ (allestita per conto dell’assicuratore malattia __________; doc. 68) e sul rapporto finale SMR del 6 ottobre 2028 (doc. 34), ha respinto la domanda non presentando l’assicurata un’invalidità di grado pensionabile (doc. 35);

  • contro questa decisione l’assicurata è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti;

  • con la risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha postulato la reiezione del ricorso e conferma della decisione contestata;

  • con scritto 3 marzo 2024 l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, rilevando in particolare come l’Ufficio AI si sia fondato unicamente sulla perizia psichiatrica del dr. __________, vecchia di oltre un anno e mezzo e, a suo dire, non conforme alla sua situazione invalidante documentata dai vari medici che l’hanno seguita nel corso degli anni (VIII);

  • con osservazioni 27 marzo 2024 l’Ufficio AI, tenendo conto delle annotazioni 18 marzo 2024 del medico SMR dr. __________ che ha valutato la nuova documentazione, ha chiesto al TCA di rinvio degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici (XIV);

  • con scritto 22 aprile 2024 l’assicurata si rimette al giudizio del TCA “di aderire o meno alla proposta dell’Ufficio AI o necessitasse ulteriori accertamenti o se ritenesse di avere già ricevuto sufficienti elementi per poter accogliere l’istanza della ricorrente” (XVIII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel caso concreto, ammettendo che la durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI abbia avuto inizio nel mese di ottobre 2021 (cfr. decisione contestata), l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI terminerebbe nel mese di ottobre 2022. Tuttavia, l’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe sorto il 1° giugno 2023, sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel gennaio 2023 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28b LAI stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • nel caso concreto, con rapporto 10 maggio 2022 il dr. __________, non riscontrando alcuna patologia psichiatrica invalidante, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile in qualsiasi attività dal 1° gennaio 2022, confermando la precedente perizia psichiatrica 27 dicembre 2021 del dr. __________ (doc. 68). Alla valutazione del citato specialista in psichiatrica, il quale – fra l’altro – ha dettagliatamente esposto le contraddizioni rilevate (cfr. punto no. 5 della perizia), va prestata adesione;

  • a seguito della nuova documentazione prodotta dall’assicurata con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Nuova documentazione medica.

Rapporto servizio di neurologia del 1.3.2024:

  • emicrania con aura, 4 attacchi al mese

  • assicurata seguita dal dr. __________ senza aver mai accettato di assumere medicamenti

  • si consiglia assunzione di Cipralex a dose ridotta

Certificato dr.ssa __________ del 1.3.2024:

IL 100% dal 1.3.2024

Rapporto dr. __________ del 19.2.2024

in cura dal 9.12.2021

viene posta diagnosi di F 41.1

attesta una IL 80%

Certificato servizio di neurologia:

IL 100% dal 1.3.2024

Valutazione:

dall’attuale documentazione risulta un possibile peggioramento dello stato generale con problematica neurologica (emicrania) e psichiatrica.

In considerazione del tempo trascorso dall’ultima valutazione peritale ritengo indicata rivalutazione peritale in ambito bidisciplinare (psi e neurologico).” (doc. XIV/1)

  • visto quanto sopra, non vi sono motivi per non dare seguito alla richiesta dell’Ufficio AI di ritornare gli atti per una rivalutazione bidisciplinare di natura psichiatrica e neurologica (l’ultima valutazione neurologica risale al 14 ottobre 2021 da parte del dr. Heitmann; doc. 56), ritenuto infatti che sulla base degli atti presenti nell’inserto non è possibile giungere ad un giudizio definitivo in merito all’eventuale diritto alle prestazioni AI dell’assicurata;

  • il rinvio si giustifica inoltre avuto riguardo a quanto stabilito nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), dove il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o – come nella fattispecie qui in esame – in caso di carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 30 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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