Raccomandata
Incarto n. 32.2024.35
BS/sc
Lugano 20 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, in data 18 aprile 2023 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di rimborso dei costi relativi ad una protesi femorale/ginocchio elettronica di tipo Genium X3 per complessivi fr. 73'815 (IVA inclusa), resasi necessaria a seguito di un’amputazione della coscia sinistra dopo un incidente della circolazione occorsogli il 23 maggio 2022 (doc. 37; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Con scritto 2 giugno 2023 l’Ufficio AI ha invitato il rappresentante dell’assicurato a voler inoltrare la richiesta di rimborso all’assicuratore contro gli infortuni (in casu: __________). Solo nel caso in cui questa assicurazione non dovesse prendere a carico i costi della protesi – continua l’amministrazione – si potrà inoltrare una nuova richiesta allegando la decisione negativa (doc. 40).
1.3. Con lettera 12 giugno 2023 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di emettere una decisione in merito al chiesto rimborso, facendo presente che la __________ non è disposta ad assumere i costi della protesi in parola.
Egli ha anche allegato lo scritto 22 maggio 2023 in cui l’assicuratore contro infortuni indicava di non assumere i costi della protesi Genium X3 poiché il preventivo era stato concordato dall’assicurato con la Clinica riabilitativa di __________. Il preventivo era semmai utilizzabile solo nell’ambito di una vertenza di risarcimento in ambito di responsabilità civile. La __________ conclude facendo presente che comunque una protesi femorale/ginocchio (di tipo Kenevo n.d.r.) era stata già confezionata il 18 marzo 2023 (doc. 41).
1.4. La fattispecie è stata comunque sottoposta dall’Ufficio AI all’esame della FSCMA (Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari) per l’aspetto tecnico (doc. 42).
Con perizia tecnica datata 28 luglio 2023, ma resa nel mese di novembre 2023, la FSCMA, esaminata la situazione concreta e vagliate le possibili protesi, ha fatto presente:
" (…) “Secondo la __________, il preventivo è stato redatto su richiesta del sig. RI 1 e non può essere sottoposto al principale sostenitore dei costi, la __________; il preventivo è stato richiesto per un caso di risarcimento di responsabilità civile. Questo è il motivo per cui la __________ non è entrata in merito; aspettano di capire se la responsabilità civile prende a carico i costi, ma se così non fosse, sarebbe comunque un caso LAINF e servirebbero altre motivazioni sul perché non entrerebbero in merito. Non ci sarebbero comunque i presupposti affinché l’AI entri in merito alla richiesta, sia per competenza che per il preventivo poco congruo, con le motivazioni di cui sopra.” (…)” (doc. IV pag. 2)
In ogni caso la FSCMA ha ritenuto che la protesi Genium X3 “non rispecchia una sistemazione semplice, adeguata ed economica”:
" (…) “Il ginocchio elettronico Genium non avrebbe comunque potuto essere proposto al finanziamento, in quanto non è presente nella passteileliste e non è in previsione di essere inserito, quindi non avrebbe potuto essere esposto con la posizione tariffaria creata per le componenti in attesa di approvazione. Allo stesso modo anche la garanzia e i servizi, che l’AI non prende a carico in ogni caso; peraltro ci sono componenti con due anni di garanzia inclusi ed un servizio incluso.”. (…)” (doc. 53)
1.5. Tenuto conto dei succitati riscontri, con decisione 21 marzo 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta facendo presente “che l’eventuale presa a carico dei costi da parte del nostro ufficio potrà essere presa in considerazione unicamente se l’assicuratore RC o l’assicuratore LAINF di competenza rifiutano la richiesta”.
1.6. Contro la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dal prof. dr. iur. RA 1, ha interposto ricorso chiedendone l’annullamento e l’assunzione da parte dell’AI dei costi della protesi Genium X3.
Non condividendo la presa di posizione della __________, il ricorrente ha rilevato:
" … desidera pertanto un controllo giudiziario per stabilire se l’assicurazione per l’invalidità o gli infortuni sia tenuta a coprire il Genium X3 richiesto, eventualmente solo la protesi C-Leg 4, che non consente il contatto con l’acqua. Entrambi gli elenchi di ausili medici menzionano esplicitamente le protesi per le gambe, motivo per cui il ricorrente presume che una delle assicurazioni sociali coinvolte debba rimborsare la protesi richiesta. Poiché i sussidi medici sono prestazioni in natura e l’art. 64 LPGA stabilisce che l’assicuratore contro gli infortuni ha l’obbligo prioritario di erogare le prestazioni a tale riguardo, secondo il denunciante quest’ultimo dovrebbe finanziare la protesi richiesta.
Poiché l’assicuratore contro gli infortuni non ha emesso una decisione impugnabile nonostante la relativa richiesta, il ricorrente non ha altra scelta se non quella di ricorrere contro la decisione impugnata e far decidere al Tribunale cantonale delle assicurazioni se il rifiuto dell’assicurazione per l’invalidità di coprire la protesi alla gamba richiesta sia ammissibile o meno.
Indipendentemente dal fatto che l’elenco degli ausili medici previsto dalla legge sull’assicurazione con gli infortuni o sull’invalidità sia applicabile al caso in questione, il ricorrente ritiene che la protesi richiesta sia un ausilio medico semplice e appropriato. Inoltre, il ricorrente ha bisogno della protesi richiesta per migliorare la sua capacità di camminare e, se necessario, per poter entrare in contatto con l’acqua con la gamba protesica, in particolare per poter fare la doccia in modo indipendente. Entrambi gli aspetti riguardano il diritto costituzionalmente protetto all’autodeterminazione, motivo per cui il rifiuto di entrambi gli assicuratori di rimborsare la protesi alla gamba richiesta costituisce una violazione di fatto dei diritti fondamentali. (…)” (doc. I pag. 3-4)
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Trattandosi di congruenza delle prestazioni tra l’AI e la LAINF ai sensi dell’art. 65 LPGA, l’amministrazione ha rilevato:
" (…) Nel caso di specie la __________ non risulta essersi ancora pronunciata circa la richiesta di assunzione del mezzo ausiliario in questione di cui al preventivo del 18.04.2023, pertanto l’UAI correttamente ha negato il rimborso fintantoché non sarà stata emanata una decisione in tal senso dall’assicurazione infortuni competente.
Si rileva d’altronde che nello scritto del 16.04.2024 prodotto dal ricorrente con il ricorso, peraltro emanato posteriormente alla decisione dell’UAI del 21.03.2024, la __________ riporta che “Folgende medizinischen Behandlungen zur Aufrechterhaltung des bisherigen Gesundheitszustandes werden von uns jedoch weiterhin wie folgt übernommen bzw. empfohlen: […] Weitere Korrektureinstellungen der neu angelegten Prothese sowie Verschleisserscheinungen.” (sottolineatura della scrivente.
Ne discende pertanto che la __________ abbia in ogni caso già assunto le spese per una protesi.” (doc. IV pag. 5)
1.8. In data 10 giugno 2024 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non avere nuovi mezzi di prova, ribadendo che con la chiesta protesi può camminare meglio e con meno dolori (VI).
1.9. A seguito dello scambio di e-mail 31 luglio 2024 e 7 agosto 2024 tra il TCA e la __________ è risultato che l’assicuratore LAINF ha già assunto i costi della protesi del ginocchio “Kenevo” (VIII).
Invitate le parti a prendere posizione sul menzionato accertamento, con osservazioni 23 agosto 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (X). Il ricorrente è rimasto invece silente.
1.10. In data 4 settembre 2024 il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurato di dare seguito all’ordinanza del 7 agosto 2024 inoltrando le sue osservazioni in merito all’accertamento eseguito dal Tribunale presso la __________. Inoltre gli è stato chiesto “se il suo patrocinato ha accettato la copertura di garanzia dei costi relativi alla protesi Kenevo. In questo caso voglia indicare se ritira o meno (indicando i motivi) il ricorso 2 maggio 2024” e “se ha invece rifiutato, voglia specificare se la succitata copertura è stata oggetto di una contestazione e lo stadio procedura in cui si trova”.
In risposta, con scritto 23 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente ha in particolare rilevato che fintanto che la __________ che non decide in merito alla richiesta di sostituzione della protesi Kenevo con quelle C-Leg o Genium X3 il suo cliente non ritira il ricorso. Fa poi riferimento allo scritto 16 aprile 2024 in cui l’assicuratore LAINF conclude di valutare eventuali ulteriori prestazioni da assegnare. Per questi motivi, il legale del ricorrente ha chiesto la sospensione della presente procedura fintanto che la __________ non abbia deciso quale protesi riconoscere (XVI).
Infine, con osservazioni 27 settembre 2024 l’Ufficio AI, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso, ha fatto presente:
" (…) Risulta inoltre dagli atti della __________ che si producono in allegato (acquisiti dallo scrivente Ufficio AI in data 12.09.2024 nell’ambito della valutazione della domanda di rendita AI), che durante la degenza presso la clinica di __________ che ha avuto luogo dal 28.11.2023 al 15.12.2023 (ossia posteriormente alla domanda inoltrata all’UAI in data 24.05.2023 ma ben prima dell’emanazione della decisione impugnata e del ricorso che ne è derivato), l’assicurato ha potuto testare 3 tipi di protesi differenti (Kenevo, C-Leg e Genium). Ne discende che è stata infine fornita all’assicurato la protesi che meglio gli si adattava e che egli sta tuttora utilizzando.
Si ribadisce che se l’assicurato ritiene che la protesi da lui attualmente utilizzata non sia appropriata, la richiesta di sostituzione della stessa va presentata all’assicuratore infortuni. (…)” (doc. XVIII)
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato di copertura dei costi della protesi del femore dotata di articolazione del ginocchio Genium X3.
2.3. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Secondo l’art. 8 cpv. 1bis nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato: la sua età (lett. a); il suo grado di sviluppo (lett. b); le sue capacità (lett. c); la durata probabile della sua vita professionale (lett. d).
Conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo in quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.
Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21) (…)”; Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari cfr. Murer, op. cit., pagg. 850-852.
2.4.
2.4.1. Per quanto riguarda la coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA stabilisce che le prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine:
a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c. dall’assicurazione contro le malattie.
Nell’ambito dell’art. 65 LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione contro gli infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due livelli si tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui rapporto tra i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha consapevolmente scelto il principio della priorità relativa non avendo stabilito, a differenza dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva (“(…) Im Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt der Grundsatz der relativen Priorität mit einer dreistufigen Leistungskaskade: MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den beiden ersten Kategorien handelt es sich für beide Versicherungen um sog. Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren “internes” Verhältnis der Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt wird (BBl 1999 4632 f.). Die Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative Priorität entschieden, indem im Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine ausschliessliche Reihenfolge festgelegt worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo die nachrangige IV einen weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)”; Locher/Gächter, op. cit., § 60 n. 13, pag. 468).
Circa il significato del principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli, va in particolare rilevato che dai materiali risulta con evidenza che il livello successivo, nella misura in cui prevede una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il fatto che il precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni. Nell’applicazione del diritto, fermo restando il rispetto del principio della congruenza (il principio della congruenza si caratterizza per il fatto che vengono coordinate prestazioni dello stesso tipo e per lo stesso scopo, presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e tempo: “das Kongruenzprinzip zeichnet sich dadurch aus, dass Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung koordiniert werden, wobei eine ereignisbezogene, personelle, sachliche und zeitliche Kongruenz vorausgesetzt wird Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 55 ad art. 63, pag.1182”), va dunque verificato se il livello seguente prevede prestazioni complementari “((…) Den Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass der nachfolgende Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises dann nicht von einer Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder qualitativ besseres Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten gegebenenfalls Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu denjienigen des vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen komplementarität der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein gefasst hat, wird also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob gegebenenfalls einer der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär Leistungen zu erbringen hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu beachten. So fehlt etwa zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln und Gegenständen nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil die beiden Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb – soweit die Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine Leistungspflicht beider Zweige; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 20 e 21 ad Art. 65, pag. 1208).
Nel succitato FF 1999 4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle assicurazioni sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001), nella motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato che questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è anche per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11 dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è l'assicurazione contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci si può dunque chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba trovare anche applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non è escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore. Per questa ragione la Commissione ha rinunciato anche ad iscrivere nel testo dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70 LPGA - la parola «esclusivamente». (…)”.
Da quanto precede risulta che, data la congruenza delle prestazioni (come detto sopra, significa la coordinazione di prestazioni dello stesso tipo e per lo stesso scopo, presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e tempo; nella fattispecie vi è un congruenza delle prestazioni in quanto in entrambi i casi si tratta della medesima persone, di protesi al ginocchio, dovute all’incidente della circolazione del 2022), nella misura in cui un ramo di prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente non ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore (principio della priorità relativa).
2.4.2. Per quel che concerne i mezzi ausiliari, ai sensi dell'art. 65 LPGA, sono tenuti a riconoscerli i seguenti assicuratori, nell'ordine di priorità: in primo luogo i mezzi ausiliari dell'AM (art. 21 LAM) e della LAINF (art. 11 LAINF), sussidiariamente quelli dell'AI e dell’assicuratore contro la malattia e infine l'AVS. Gli assicurati hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AI nella misura in cui tali prestazioni non sono concesse dalle altre assicurazioni menzionate (Murer, op. cit., pag. 854 e Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 21 n. 4 pag. 274).
In tal senso, secondo il marginale 1007 CMAI (Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità, stato 01.01.2024) l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI solo se questi non sono concessi dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (ad es. SUVA) o dall’assicurazione militare (AM). Le prestazioni dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle assicurazioni summenzionate (v. art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di prestazione si deve contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI].
Rimanendo nell’ambito dei mezzi ausiliari, sussiste una fattispecie di priorità relativa allorquando l'assicurazione per l'invalidità deve comunque fornire un mezzo ausiliario nel caso in cui l'assicurazione contro gli infortuni non riconosce il corrispettivo mezzo ausiliario. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità può anche sorgere nonostante la responsabilità di base dell'assicurazione contro gli infortuni, in particolare perché il catalogo dei mezzi ausiliari dell'assicurazione per l'invalidità in alcuni casi va oltre quello dell'assicurazione contro gli infortuni, conformemente all'allegato dell’OAINF (Hürzeler/Usinger-Egger, Einführung in das schweizerische Unfallversicherungsrecht, Berna 2021, pagg. 181/2).
2.5. Nel caso in esame, dagli accertamenti è risultato che, per quel che d’interesse alla fattispecie concreta, il 26 settembre 2022 la __________ aveva avallato la copertura dei costi relativi ad una protesi femorale Kenevo (Oberschenkelprothese/Kenevo-Konzept) (XIV/2).
Incontestato è pertanto che l’assicurato, a seguito dell’incidente della circolazione del 23 maggio 2022 (cfr. consid. 1.1), ha diritto da parte dell’assicuratore contro gli infortuni alla consegna di un mezzo ausiliario ex art. 11 cpv. 1 LAINF sotto forma di una protesi alla gamba (cifra 2.01. Allegato OMAINF).
Occorre piuttosto verificare se, come detto (cfr. consid. 2.1), l’Ufficio AI deve assumere le spese della protesi della gamba, mezzo ausiliario previsto alla cifra 1.01 Allegato OMAI, di tipoGenium X3.
Dagli atti risulta in particolare che durante la degenza (dal 28 novembre 2023 al 15 dicembre 2023) presso la Clinica di riabilitazione di __________ all’assicurato è stata adattata la protesi Kenevo alla gamba, già a suo tempo installata. Egli ha anche provato le protesi C-leg e Genium X3, preferendole a quella in dotazione. Egli ha comunque lasciato la clinica con la protesi Kenevo (cfr. rapporto di uscita 8 febbraio 2024 sub doc. XVII/1).
Non è dato di sapere se la __________ abbia formalmente deciso di cambiare protesi (la protesi Kenevo è stata riconosciuta dall’assicuratore contro gli infortuni con comunicazione 24 maggio 2022, rimasta incontestata; doc. XIV/2). Al riguardo, il rappresentante dell’assicurato fa riferimento allo scritto 16 aprile 2024 in cui l’assicuratore LAINF ha segnatamente informato il suo cliente di valutare eventuali ulteriori prestazioni da assegnare (“Wir prüfen nun, ob Ihr Mandant weitere Versicherungsleistungen von uns erhält und informieren Sie darüber” doc. XVI/2). In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è stato posto al beneficio di un’idennità per menomazione del 50% (cfr. decisione 3 maggio 2024 in doc. XII/1), ma, come detto, non di una sostituzione della protesi in dotazione.
Cionostante non è rilevante sapere se in effetti l’assicuratore contro gli infortuni abbia sostituito o meno la protesi con la Genium X3. Infatti, va ricordato che la __________ ha già preso a carico una protesi del ginocchio, motivo per cui il ricorrente non ha diritto alla consegna da parte dell’Ufficio AI di una (seconda) protesi del ginocchio (cfr. marg. 1007 CMAI nel consid. 2.4.2), indipendentemente dal modello richiesto. Non si tratta inoltre di una fattispecie di priorità relativa tra LAINF e AI, poiché la protesi della gamba (nel caso concerto, appunto, una protesti femorale con articolazione del ginocchio sinistro) è prevista nella lista dei mezzi ausiliari di entrambe le succitate assicurazioni sociali (cifra 2.01. Allegato OMAINF e cifra 1.01. Allegato OMAI).
Per questi motivi, la chiesta sospensione della presente procedura fintanto che la __________ abbia deciso quale protesi riconoscere (XVI) va respinta.
In via abbondanziale, va rilevato che in ogni caso l’Ufficio AI nella perizia tecnica 28 luglio 2023 la FCSMA aveva concluso che la protesi Genium X3 “non rispecchia una sistemazione semplice, adeguata ed economica “(cfr. consid. 1.4), valutazione che non è stata peraltro contestata.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti