Raccomandata
Incarto n. 32.2024.25
TB
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 novembre 2019 (doc. 5) RI 1, nato nel 1962, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa delle conseguenze di un infortunio occorsogli nel 2019 che l'avrebbero reso inabile come custode di immobili.
Sentiti i medici curanti e disposta una perizia pluridisciplinare (doc. 70), avallata dal Servizio Medico Regionale il 29 settembre 2022 (doc. 96), con progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc. 120) l'Ufficio assicurazione invalidità gli ha attribuito una rendita intera temporanea dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
1.2. Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio AI con decisione del 29 febbraio 2024 (doc. A1), dopo che il __________ si è pronunciato sulle osservazioni dell'assicurato del 6 ottobre 2023 (doc. A3) e sulla folta documentazione medica allegata (doc. 125) confermando le conclusioni del suo rapporto peritale del 27 settembre 2022 e a sua volta il Servizio Medico Regionale ha ritenuto invariata la valutazione delle risorse fisiche elencate nel rapporto finale del 29 settembre 2022 (doc. 135).
1.3. Con ricorso del 15 aprile 2024 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti affinché l'amministrazione accerti concretamente la causa dal profilo medico ed economico; in via subordinata, di ordinare direttamente gli accertamenti necessari nel caso concreto in ambito medico e le valutazioni economiche.
Il ricorrente ha contestato l'accertamento esperito dall'Ufficio AI riguardo alla determinazione della sua capacità lavorativa in attività adeguata in relazione al concreto stato di salute e al suo rendimento. A suo dire, i periti non hanno proceduto ad alcun accertamento rispetto alle sue possibilità concrete in attività adeguata sull'arco di una giornata rispettivamente di una settimana, tenuto conto del suo stato di salute. Per l'insorgente, il rapporto peritale si sarebbe limitato a indicare una percentuale di capacità di lavoro (80%) durante una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma già in corso di procedura amministrativa aveva rilevato come gli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI fossero incompleti, carenti, contraddittori e del tutto astratti. Tuttavia, a causa di problemi pratici ed economici, non è stato in grado di produrre una valutazione pluridisciplinare a seguito di accertamenti concreti della sua capacità lavorativa in attività adeguate su un certo lasso di tempo per potere essere oggettivi e concreti.
Inoltre, il suo stato di salute è degenerato ulteriormente e di ciò l'amministrazione è stata tempestivamente informata (doc. A4). Se non ché, l'Ufficio AI non ha mai proposto un accertamento della capacità lavorativa dell'assicurato, ma si è limitato a proporre un percorso reintegrativo unicamente per permettergli di aiutarlo a cercare un'attività lavorativa.
L'assicurato è fortemente limitato non solo nella sua capacità lavorativa, ma anche in tutti gli ambiti della vita, perciò ha rimproverato l'Ufficio AI che non si poteva accontentare di evadere la procedura, basandosi sulla perizia del __________, senza valutare l'integralità degli atti medici, sull'arco del tempo e quindi procedendo a un accertamento concreto della sua capacità lavorativa. Degli accertamenti concreti sono infatti assenti.
1.4. Nella risposta del 6 maggio 2024 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di annullare la decisione e di ritornargli gli atti per avviare un'istruttoria di ordine economico supplementare, fermo restando il pieno valore probatorio della perizia __________ del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
L'amministrazione ha rilevato di avere debitamente accertato lo stato di salute dell'insorgente facendo esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico e psichiatrico, valutazione che è conforme agli indicatori. I periti si sono inoltre pronunciati sul segnalato peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con un complemento peritale il 23 novembre 2023, escludendolo e il rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2) della dottoressa __________ non mette in luce eventuali manchevolezze della perizia. In conclusione, per l'Ufficio AI non sono stati apportati oggettivi elementi atti a sconfessare la valutazione peritale del __________ sulle ripercussioni funzionali dei disturbi accertati, perciò la perizia ha pieno valore probatorio.
Per contro, per l'Ufficio assicurazione invalidità sono condivisibili le rimostranze del ricorrente riguardo al mancato esame, da parte del Servizio di integrazione professionale - e non dei medici, che invece si occupano della valutazione teorica - della capacità lavorativa effettiva/concreta dell'assicurato. Infatti, ritenuto che l'assicurato ha più di 55 anni, l'Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della residua capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato. Pertanto, fermo restando il pieno valore probatorio della perizia e del diritto dell'assicurato a una rendita intera temporanea, gli accertamenti di rinvio sono unicamente posti a esaminare l'effettiva reintegrabilità dell'assicurato nel mondo del lavoro dal 1° maggio 2021. Dopo avere completato l'istruttoria esperendo dunque i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, l'Ufficio AI emanerà quindi una nuova decisione.
1.5. Il 21 maggio 2024 (doc. VII) il ricorrente ha affermato di concordare con l'accertamento della sua capacità lavorativa effettiva/concreta. Tuttavia, visto quanto emerso dal lato medico alla luce anche del nuovo referto prodotto (doc. A9), non ha ritenuto opportuno procedere con un'istruttoria di ordine economico, ritenendola prematura. L'assicurato non ha perciò aderito alla proposta di rinvio degli atti, non essendo d'accordo con l'Ufficio AI di ritornarglieli unicamente per un'istruttoria economica e non anche medica. Infine, egli ha chiesto una proroga per produrre ulteriori certificati medici.
1.6. Ottenuta la proroga (doc. VIII), il 1° luglio 2024 (doc. IX) l'insorgente ha prodotto dei referti medici attestanti la sua totale inabilità lavorativa (docc. A10-A13) e ha quindi mantenuto le proprie contestazioni in ambito medico, criticando il rinvio parziale degli atti all'amministrazione.
1.7. L'Ufficio assicurazione invalidità ha osservato il 5 luglio 2024 (doc. XI) che il rinvio proposto concerne l'accertamento della capacità lavorativa effettiva/pratica e che è a discrezione del Servizio di integrazione professionale stabilire le modalità, come si sviluppa il provvedimento e il tipo di misura. Nel mentre, ogni modifica dello stato di salute incisiva sui limiti funzionali del ricorrente sarà sistematicamente esaminata e tenuta in debita considerazione dal Servizio di integrazione professionale, che può sempre interpellare il Servizio Medico Regionale. Ne discende che le contestazioni sulla quantificazione a livello medico-teorico dell'inabilità lavorativa dell'assicurato costituirebbero "un passo indietro" nell'istruttoria, ritenuto come determinante è stabilire il rapporto tra i suoi limiti funzionali e il suo rendimento. Le conclusioni rese dal Servizio di integrazione professionale che si fonderanno sulle constatazioni effettuate durante gli accertamenti saranno retrospettivamente applicate al 1° maggio 2021, perciò non è immaginabile di rivedere la validità integrale della valutazione peritale, ma sarà semmai riconosciuta l'esistenza di ulteriori limiti funzionali in attività adeguate.
La documentazione medica prodotta dal ricorrente, successiva alla decisione impugnata, non porta elementi tali da sconfessare la perizia del 27 settembre 2022 e l'eventuale evoluzione dello stato di salute posteriore ad essa andrà esaminato in seguito.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita temporanea di invalidità soltanto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre 2021,
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità (teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 6 giugno 2020, ossia un anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR. Considerato, però, che l'assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 22 novembre 2019 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio proprio il 1° giugno 2020 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.5. A seguito della domanda di prestazioni dell'assicurato del novembre 2019, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici determinanti presso i curanti, interpellandoli più volte nell'arco di più anni.
Il 3 maggio 2021 (doc. 70) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________ e dr.ssa med. __________) ha disposto una perizia pluridisciplinare per valutare il suo stato di salute dal 6 giugno 2019, affidando tale incarico al __________.
L'assicurato è stato quindi visitato l'8 giugno 2022 dalla dr.ssa __________, specialista in medicina interna generale FMH, durante cinque ore e mezza, la quale ha riassunto nel rapporto peritale del 27 settembre 2022 (doc. 96) gli atti medici a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata, le incongruenze emerse, le constatazioni obiettive quali lo status, gli esami di laboratorio, cardiologici e psicologici effettuati.
Dopo avere sintetizzato la storia personale, professionale e sanitaria dell'assicurato, il medico internista non ha rilevato delle diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza conseguenze (stato dopo distacco retinico rematogeno all'occhio sinistro, cefalea cronico-tensiva, ipercolesterolemia, tabagismo attivo, allergia al veleno di imenotteri, stato dopo infezione SARS-CoV 2 marzo 2022), pertanto ha ritenuto l'interessato totalmente abile al lavoro sia nell'attività precedente di custode sia in altre adeguate.
L'assicurato è stato poi visitato il 24 giugno e il 22 luglio 2022 dalla dr.ssa med __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, e il 29 agosto 2022 dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, i quali, tramite teleconferenza del 21 settembre 2022, a mezzogiorno si sono sentiti con i medici periti del __________ per un'esauriente discussione plenaria, le cui conclusioni sono state riportate nel medesimo rapporto peritale del 27 settembre 2022 da pagina 64.
Esposta la valutazione globale interdisciplinare, sono stati riassunti dal __________ gli esiti delle valutazioni reumatologiche e psichiatriche rese dagli specialisti, le cui relative perizie sono allegate in calce al rapporto della perizia pluridisciplinare.
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________ ha analizzato l'intera documentazione messa a sua disposizione e dall'analisi oggettiva ha diagnosticato, avente influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23).
La perita ha negato la presenza di un episodio depressivo invece sostenuto dalla psichiatra curante - definito dapprima medio-grave e poi grave -, spiegando di non avere osservato degli elementi caratteristici durante i suoi colloqui e che la terapia farmacologica assunta dall'assicurato non si conformava a un quadro depressivo grave mancando gli aspetti organici/biologici.
Anche per quanto concerne il disturbo somatoforme definito dalla psichiatra curante (ICD-10: F45.4, disturbo del dolore cronico), secondo l'esperta non erano soddisfatti tutti i criteri e ne ha fornito una dettagliata spiegazione.
Quanto ai limiti della funzionalità e alle risorse secondo lo schema Mini ICF-APP, non v'era sostanzialmente alcun grado di disabilità per la maggior parte dei criteri, mentre per gli altri parametri era soltanto di grado moderato o lieve.
Nel rispondere ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha quindi ritenuto dal giugno 2020, ovvero dalla presa a carico psichiatrica, una capacità lavorativa dell'80% sia per l'attività lavorativa svolta in precedenza sia per altri tipi di attività semplici; l'inabilità lavorativa del 20% era determinata da una riduzione del rendimento causato da una caricabilità e da persistenza ridotta. Non v'erano provvedimenti medici in grado di migliorare a breve-medio termine la capacità lavorativa.
Per l'aspetto reumatologico il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato a fine agosto 2022 e ha posto la diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di Sindrome toraco-lombovertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale; Esiti da stabilizzazione anteriore e posa di cage per ernia discale C6-C7 (novembre-dicembre 2009); Esiti da ricostruzione per rottura del tendine bicipite alla spalla destra nel 2014; quale diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa, quella di Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Il perito ha poi individuato le limitazioni e le risorse residue dell'assicurato, indicando che egli poteva talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, non poteva mai effettuare lavori al di sopra della testa, di rado ruotare il tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta stare seduto per lungo tempo e in piedi per lungo tempo, poteva camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tratti, poteva salire le scale, ma mai quelle a pioli.
L'attività di custode di un condominio era troppo pesante, ma era anche in parte svolta in posizioni inergonomiche della colonna vertebrale, prevalentemente in piedi. Da giugno 2019 causava una riduzione dell'80% del rendimento su un giorno di lavoro.
In un'attività lavorativa adeguata, sempre da giugno 2019 il perito ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% a seguito dei dolori cronici in gran parte strutturalmente spiegabili, determinanti per il rallentamento dei movimenti. Lo specialista ha però precisato che con una farmacoterapia analgesica proporzionata all'intensità dei dolori accusati e con una riabilitazione muscolare attiva, questa diminuzione del rendimento del 10% sarebbe potuta decadere.
La perizia pluridisciplinare riporta poi le diagnosi e i limiti funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato l'assicurato, come pure le motivazioni che hanno portato i periti a stabilire nel 20% dal 6 giugno 2019 la capacità lavorativa complessiva nell'attività da ultimo svolta, mentre nell'80% la capacità in attività adeguate, non essendo addizionabili le due percentuali di incapacità lavorativa stabilite dal reumatologo (10% dal 6 giugno 2019) e dalla psichiatra (20% da giugno 2020). È stato infine riconosciuto un periodo di inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività, a causa del distacco della retina, dal 5 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021.
Il rapporto finale SMR del 29 settembre 2022 (doc. 98) steso dalla dr.ssa med. __________ riporta le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurato stabilite dai periti, fissa in 5 kg il carico massimo e indica che le necessità di alternare la postura al bisogno e di effettuare pause supplementari sono incluse nei gradi di incapacità lavorativa valutati dagli esperti. Nell'attività di custode essi l'hanno stabilita nell'80% dal 6 giugno 2019 e dal 18 gennaio 2021, mentre nel 100% dal 5 ottobre 2020 a causa del distacco della retina; in attività adeguate, dal 6 giugno 2019 era del 10% per problemi reumatologici, da giugno 2020 del 20% per disturbi psichici, dal 5 ottobre 2020 il grado di inabilità lavorativa era del 100% e dal 18 gennaio 2021 nuovamente del 20%, da intendere anche in tale evenienza come riduzione del rendimento.
Con il progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc.120) l'Ufficio AI ha concesso all'interessato una rendita intera temporanea dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 dovuta all'inabilità lavorativa totale susseguente all'intervento all'occhio.
Le osservazioni del 6 ottobre 2023 (doc. 125) dell'assicurato, unitamente alla documentazione che ha allegato (66 pagine) - in parte già valutata dai periti e in parte successiva alla perizia -, sono state trasmesse al __________.
Dopo avere sentito il dr. med. __________, che si è pronunciato al riguardo il 20 novembre 2023 concludendo il suo parere affermando che la documentazione medica prodotta non forniva elementi strutturali oggettivi nuovi in grado di modificare le risorse fisiche segnalate il 29 agosto 2022, rimanendo perciò invariata la valutazione della capacità lavorativa dal profilo reumatologico, il 23 novembre 2023 (doc. 134) il __________ ha riportato la dianzi citata conclusione del reumatologo, si è pronunciato sugli ulteriori documenti medici non di pertinenza reumatologica-ortopedica e ha così terminato il suo complemento peritale:
" In conclusione, l'ulteriore documentazione medica prodotta successivamente alla perizia __________ del 27.9.2022, non fornisce elementi oggettivi nuovi in grado di modificare le risorse fisiche rilevate in occasione della suddetta perizia, per cui la valutazione della capacità lavorativa globale, dal 29.8.2022 rimane invariata.".
A seguito di ciò, il 27 novembre 2023 (doc. 135), alla luce di questo complemento peritale, la dr.ssa __________ dell'SMR ha affermato che:
" La documentazione medica fornita in fase di audizione non cambia le risorse fisiche rilevate nell'ambito della perizia __________ ed elencate nel RAF del 29.09.2022, di cui valutazione rimane invariata.".
Ne è quindi seguita la decisione del 29 febbraio 2024, che ha confermato integralmente il progetto di decisione di attribuzione di una rendita intera temporanea.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
Preso atto dei certificati dei curanti che ha raccolto, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti valutassero lo stato di salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.
Sia l'esperto in reumatologia (dr. med. __________) sia quello in psichiatria e psicoterapia (dr.ssa med. __________) hanno avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche a mezzo di specifici esami (ematologici, delle urine, cardiologici, psicologici).
I tre periti si sono dettagliatamente pronunciati, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sui certificati medici rilasciati dai colleghi, ben motivando le loro ragioni, laddove si è presentato il caso, alla base di una diversa valutazione rispettivamente di diverse conclusioni sia per quanto concerne le diagnosi poste (dal profilo psichico) sia la definizione del grado di incapacità lavorativa. Le argomentazioni esposte dagli esperti intervenuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, sono chiare, complete e non contraddittorie, perciò non prestano il fianco ad alcuna critica.
Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne l'aspetto reumatologico-ortopedico, il dottor __________ ha preso di nuovo posizione un anno dopo la sua prima valutazione, esprimendosi sulla nuova documentazione medica successiva al rapporto peritale, analizzando singolarmente ciascun certificato prodotto dall'interessato.
Inoltre, sempre contestualmente al complemento peritale del __________, la dr.ssa __________ si è pronunciata sui restanti referti relativi all'ambito urologico, gastrointestinale e internistico, escludendo un loro influsso.
L'intera documentazione agli atti è dunque stata attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come richiesto dal ricorrente, ritenuto, inoltre che, da parte sua, l'insorgente non è riuscito, nemmeno in sede ricorsuale, a metterle validamente in discussione.
L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2) della dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, medico curante del ricorrente, la quale si è però limitata ad esporre i gradi di incapacità lavorativa che ha certificato in passato (100% dal 6 giugno al 1° ottobre 2019, 50% dal 2 al 31 ottobre 2019, 100% dal 1° novembre 2019 al 29 febbraio 2020, 100% dal 28 maggio 2020 al 25 agosto 2021, 80% dal 26 agosto 2021 al 30 settembre 2022 e 100% dal 1° gennaio 2023 in poi) e le diagnosi, sostanzialmente già note e discusse dai periti. Infine, il medico internista ha comunicato che l'assicurato sarebbe stato, a breve termine, "preso a carico nell'ambito di sintomi di dolore cronico invalidanti di eziologia non chiara ma di sicura pertinenza post-infortunistica, malgrado esiti di plurime infiltrazioni mirate ed assunzione massiccia di AINS.", rilevando di essere "alla disperata ricerca di una soluzione per rendere la vita di questo paziente almeno accettabile, per quanto possibile e per far sì che possa riprendere in mano la sua vita in maniera dignitosa.".
Questo certificato medico non si è affatto confrontato né con le valide conclusioni peritali né con il rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 29 settembre 2022, confermato dalle annotazioni del 27 novembre 2023 della medesima dr.ssa __________, perciò non è in grado di comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente valutato dagli specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa capacità lavorativa dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività lavorativa di custode così come altre adeguate alle sue condizioni di salute.
Le rimostranze del ricorrente non possono dunque essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il quadro medico chiaro ed esaustivo.
Su questo punto, quindi, l'operato dell'amministrazione deve essere condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità lavorativa stabiliti dal Servizio Medico Regionale.
Per contro, la scrivente Corte deve seguire l'insorgente laddove critica l'amministrazione per non essersi pronunciata più concretamente sulla definizione della sua capacità lavorativa verificando la sua reale reintegrabilità nel mondo del lavoro.
2.8. Il TCA rileva, infatti, che emerge la necessità di rinviare gli atti all'Ufficio AI per quanto concerne l'accertamento di un eventuale diritto del ricorrente a provvedimenti professionali per potere verificare la sua capacità lavorativa concreta.
Nel progetto di decisione del 5 settembre 2023 l'Ufficio AI ha preannunciato all'assicurato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 e quindi sopprimendola a decorrere dal 1° maggio 2021, puntualizzando pure che: "La consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno. Sulla base del rapporto datato 10 maggio 2023 il signor RI 1 potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive quali lavori di tipo leggero, che rispettino le limitazioni definite in sede medica, come, controllo, sorveglianza, attività di commesso, addetto ad una pompa di benzina con piccole mansioni di vendita, addetto alla vendita in un kiosk, addetto alle ricevitorie per attività di gioco, addetto alla vendita di biglietti in cinema e teatri, operaio di fabbrica purché possa variare la postura, addetto al controllo o assemblaggio piccoli elementi elettronici o orologi o farmaci, addetto all'imballaggio di piccoli elementi (farmaci, piccoli elementi elettronici, matite e penne, ecc.), aiutante in un garage addetto al trasporto delle auto per i collaudi, gestione e pulizia del parco auto, ecc.".
Nelle osservazioni del 6 ottobre 2023 l'avv. RA 1 ha rilevato che "(…) non vi è mai stato un accertamento concreto della capacità lavorativa dell'assicurato, non foss'altro che per il tramite di un'osservazione pluridisciplinare e prolungata sull'arco di tutta la giornata lavorativa e quanto meno proiettata su un periodo di un mese (ma almeno due settimane). Se si fosse proceduto in questo senso (non foss'altro che in ambito peritale), gli accertamenti (e quindi le conclusioni) sarebbero infatti stati ben altri/diversi. (…) si ricorda che il signor RI 1 al momento dell'infortunio aveva 57 anni, non lavora più dal mese di aprile 2019 (quindi da oltre 4 anni) e la sua reintegrabilità della capacità lavorativa residua è stata calcolata arbitrariamente da questo Ufficio in misura dell'80% (dal 18.1.2021), quando egli aveva 59 anni (…). (…) le limitazioni fisiche (compresi i dolori) e psichiche del signor RI 1, se correttamente accertate (sia concretamente nelle attività da svolgere - sia su un arco di tempo ragionevole e concreto/duraturo) sono tali da precludere integralmente la sua reintegrazione in attività adeguata. Di conseguenza, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso in oggetto, è provato con il grado della verosimiglianza preponderante, che l'età dell'assicurato (sia al momento dell'insorgere del danno alla salute, sia oggi) e i suoi limiti funzionali (fisici e psichici) precludono lo svolgimento delle attività invece indicate dai funzionari dell'AI.".
Nella decisione impugnata l'Ufficio AI ha quindi riconosciuto all'assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020, sopprimendola a decorrere dal 1° maggio 2021, ribadendo il parere della consulente in integrazione professionale dianzi citato. Inoltre, in risposta alle osservazioni dell'assicurato, ha indicato che sono state sottoposte al Servizio di integrazione professionale, che "ribadisce di aver proposto a più riprese un percorso reintegrativo all'assicurato, il quale ha sempre però tergiversato. Ad oggi, vista la riconferma da parte del Servizio medico regionale (SMR) della capacità lavorativa e dei limiti funzionali, si riconfermano le prospettive di reintegrabilità precedentemente stabilite.".
Nel ricorso del 15 aprile 2024 l'assicurato ha contestato l'operato dell'amministrazione sottolineando nuovamente che "L'ufficio AI (e neppure i periti incaricati) non ha infatti proceduto ad alcun accertamento rispetto alle possibilità concrete in attività adeguata, tenuto conto dello stato di salute dell'assicurato, sull'arco di una giornata lavorativa di 8/9 ore, rispettivamente sull'arco di ameno una settimana lavorativa da 8/9 ore al giorno. (…) si ritiene che la documentazione medica agli atti non contenga elementi chiari e sufficienti per valutare concretamente l'incapacità al guadagno del ricorrente.".
In sede di risposta l'Ufficio AI ha puntualizzato quanto segue:
" (…) 4. A mente dell'UAI, riesaminata in questa sede la pratica, sono invece condivisibili le censure espresse in ricorso per quel che concerne il mancato esame (di spettanza del Servizio di integrazione professionale e non dei medici, che si occupano di rendere delle valutazioni teoriche) della capacità lavorativa effettiva/concreta dell'assicurato. In tal senso, posto che al momento della decisione l'assicurato aveva più di 55 anni - a complemento della (comunque importante) misura dell'aiuto al collocamento (cfr. gli artt. 18-18d LAI) - l'UAI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della residua capacità al lavoro medico-teorica dell'assicurato.
Per brevità d'esposto sulle basi giurisprudenziali a sostegno della suindicata affermazione, l'UAI rinvia alla sentenza di questo lodevole Tribunale n. 32.2021.104 del 14 febbraio 2022 (consid. 2.11-2.14), relativa ad un caso analogo al presente), al DTF 145 V 209 (consid. 5.4) e alla nota marginale 5506 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI).
Alla luce di quanto precede, l'UAI postula l'annullamento della decisione impugnata e il ritorno degli atti all'amministrazione per l'avvio di istruttoria di ordine economico supplementare (cfr. il pt. 3 del presente allegato), fermo restando il pieno valore probatorio della perizia __________ del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita intera dell'assicurato sino al 30 aprile 2021 (prestazione già versata). Gli accertamenti di rinvio proposti sono dunque unicamente volti ad esaminare l'effettiva reintegrabilità (se del caso, previa introduzione di provvedimenti integrativi) nel mondo del lavoro dell'assicurato dal 1° maggio 2021.
Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, esperendo i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa.".
L'insorgente, che concordava con l'amministrazione sull'esperire l'accertamento della sua capacità lavorativa effettiva/concreta, non era però d'accordo di rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con un'istruttoria di ordine economico, non essendo ancora chiarita, a suo dire, la situazione dal profilo medico. Egli non ha pertanto aderito alla proposta formulata dall'Ufficio AI nella misura in cui il ritorno degli atti all'amministrazione era limitato unicamente all'avvio di un'istruttoria di carattere economico, visto che manteneva le contestazioni sollevate in ambito medico.
L'amministrazione ha al riguardo ulteriormente precisato che il rinvio è atto ad accertare la capacità lavorativa effettiva/pratica dell'assicurato tramite il Servizio di integrazione professionale, che decide le modalità con cui iniziare e come si sviluppa il provvedimento, così pure il tipo di misura. Ad ogni modo, nel corso degli ulteriori accertamenti, ogni modifica dello stato di salute incisiva sui limiti funzionali dell'assicurato sarà esaminata sistematicamente e presa in considerazione dal consulente. Ai fini decisionali, determinante è ora stabilire il rapporto tra i limiti funzionali dell'interessato e il suo rendimento, dando valenza retrospettiva al 1° maggio 2021 ai risultati degli accertamenti. Pertanto, per l'Ufficio AI non era dunque immaginabile rivedere integralmente la validità dell'accertamento peritale del __________ del 27 settembre 2022, nemmeno alla luce dei recenti referti prodotti pendente causa.
2.9. Conformemente alla giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità a seguito di revisione, occorre accertare se esiste un bisogno di reintegrazione, valutando se l'assicurato sia concretamente in misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata dall'assicurato mediante un'adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (art. 7 cpv. 1 in relazione con l'art. 16 LPGA; STF 9C_412/ 2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso laddove l'assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa residua cosicché l'aumento della capacità lavorativa non necessita un accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità professionale può essere utilizzata in un'attività lavorativa già svolta dall'assicurato o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali, invece, l'amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell'effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all'idoneità, alla capacità di carico, ecc.) e/o all'esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10, 9C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010, 9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV Nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche le STF 9C_998/2010 del 8 marzo 2011 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza, nel senso che un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità dell'introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG Nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l'assicurato è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).
Nella STF 9C_183/2015 del 19 agosto 2015, pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 41, concernente il diritto a provvedimenti di reintegrazione dopo una revisione della rendita, la nostra Massima Istanza ha ricordato che secondo costante giurisprudenza, un miglioramento della capacità lavorativa attestata medicalmente deve di regola essere sfruttato attraverso una auto-reintegrazione. Per quegli assicurati che, in occasione della riduzione o della soppressione della rendita AI, hanno compiuto i 55 anni oppure percepito una rendita d'invalidità per almeno 15 anni, riservate le eccezioni, una auto-reintegrazione non è tuttavia più esigibile. Eccezioni sussistono segnatamente quando la lunga assenza dal mercato del lavoro è imputabile a motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente flessibile, abile e integrata nella vita sociale oppure quando dispone di formazioni e esperienze lavorative particolarmente vaste (cfr. consid. 5) (N. 5506 e N. 5507 CIRAI).
Poco dopo, nella DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (cfr. consid. 4).
Nella DTF 145 V 1 l'Alta Corte ha giudicato, in relazione agli artt. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità di reintegrazione, indipendentemente dall'esistenza di un motivo di revisione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l'assicurato. La possibilità soggettiva all'integrazione di una persona beneficiaria di una rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.
Il Tribunale federale si è espresso nella DTF 145 V 209 sulla esigibilità dell'integrazione autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, stabilendo che in caso di riduzione o soppressione della rendita d'invalidità di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire provvedimenti d'integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.
L'Alta Corte ha rammentato i principi al considerando 5.1, laddove ha affermato che per le persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale (“Bei Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll, sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel vorgängig Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011 IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2; 9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2; je mit Hinweisen)”).
Eccezioni alla presunzione dell'incapacità dell'integrazione autonoma sono date laddove l'assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di un'ampia formazione (“Ausnahmen von der diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe zurückzuführen ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen Leben integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012 vom 24. April 2012 E. 5.2).”).
Sono sempre richiesti elementi concreti che permettono di concludere che la persona assicurata, malgrado l'età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”). (N. 5507 CIRAI).
Spetta all'Ufficio AI comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l'integrazione autonoma (“Die IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten (Urteile 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2; 9C_87/2016 vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil 9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1 und 5.1).”).
L'Alta Corte, nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la rendita AI con un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o ridotta (cfr. consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti, in entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall'Alta Corte la persona assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti (“Die Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1. August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).
(cfr. STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.11).
Nella recente STF 9C_29/2023 del 30 gennaio 2024, pubblicata in SVR 2024 IV Nr. 21, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza relativa alle persone di età superiore a 55 anni non significa che la persona interessata possa invocare un diritto acquisito. Essa significa unicamente che una reintegrazione non può essere pretesa dalla persona interessata in ragione della sua età e della durata della rendita ricevuta fino a quel giorno (cfr. consid. 7.2).
2.10. Nella sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una decisione del Tribunale cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti all'amministrazione, poiché ha ritenuto che le istanze precedenti non avevano sufficientemente indagato concretamente i bisogni oggettivi dell'assicurato circa la necessità di mettere in atto misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro.
All'insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29 febbraio 2020, che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure di riadattamento. Per l'Alta Corte, che ha confermato l'applicabilità al caso di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l'insorgente oltre 55 anni, la semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell'assicurato che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere la possibilità di un'autointegrazione. L'esame della necessità di misure di ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l'esistenza di una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze concrete. Inoltre, per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha tenuto conto che l'esperienza professionale dell'interessato era limitata, ritenuto che aveva sempre lavorato quale panettiere dall'ottenimento dell'attestato federale di capacità nel 1978 e ha stabilito che la durata dell'assenza dal mercato del lavoro non è determinante nelle situazioni in cui una rendita è assegnata retroattivamente per un periodo limitato.
In quell'occasione il Tribunale federale ha affermato:
" 3.2. Il est constant que le recourant, qui a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il était âgé de plus de 55 ans, appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail.
Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale, n'a procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des circonstances concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).
Par ailleurs, en se référant à la "longue expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt 8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).
3.3. En définitive, en considérant qu'il était concevable que le recourant pût reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre préalablement des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail, la juridiction de première instance a violé le droit en ne faisant pas une application correcte de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la suppression de la rente entière d'invalidité. Le recours est bien fondé.".
Va qui pure citata la sentenza 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, dove l'Alta Corte ha ritenuto non più concretamente reintegrabile nel mondo del lavoro un'assicurata, nata nel 1956, che era stata dichiarata completamente inabile al lavoro dall'11 gennaio 2017 al 25 settembre 2018 ed abile al 100% nella sua precedente attività dal 26 settembre 2018 con un aiuto al collocamento ed alla quale era stata riconosciuta una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Tribunale federale, applicando la suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali dell'interessata, titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di un certificato di gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l'insorgente non poteva confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto stabilito nella perizia:
" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont conclu que si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au marché de l'emploi.
Aussi, à l'inverse de ce que soutient la juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15 mai 2019, le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et conseillé la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3 let. c LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en soit, il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se sont écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération des mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant que la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975) et d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7 ch. 4.1).
4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).".
(cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.11 e STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.12).
2.11. In concreto, sia al momento dell'emissione della decisione contestata (29 febbraio 2024), sia al momento in cui la soppressione è divenuta effettiva (1° maggio 2021), sia ancora quando l'amministrazione ha ritenuto migliorato lo stato di salute (18 gennaio 2021: cfr. rapporto SMR del 29 novembre 2022), l'assicurato aveva già compiuto i 55 anni, essendo nato nel 1962 (DTF 145 V 209, consid. 5.4).
L'insorgente appartiene, di conseguenza, alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica per reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. da ultimo 9C_291/2023, STF 9C_211 /2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.2; STF 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, consid. 4.2).
Conformemente alla giurisprudenza federale l'amministrazione avrebbe pertanto dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell'assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021; STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.14).
Ciò, a maggior ragione ove si considera che l'assicurato, nato nel 1962, come emerge anche dall'anamnesi personale-sociale e professionale riportata nella perizia del 27 settembre 2022, dopo avere intrapreso, ma non terminato, l'apprendistato di lattoniere, ha svolto diverse attività temporanee (panettiere, riparatore di biciclette, agente di sicurezza, magazziniere, autista, aiuto meccanico) e infine custode di immobili dal 2007 fino a fine ottobre 2020, malgrado l'inizio del periodo di malattia di lunga durata sia del giugno 2019. Egli non sembra quindi disporre di un'esperienza professionale immediatamente sfruttabile nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/ 2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.2).
Senza un siffatto esame, il TCA non avrebbe comunque potuto concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla citata giurisprudenza federale, per un'adeguata sfruttabilità della sua capacità lavorativa residua nel mercato del lavoro.
In definitiva, considerando esigibile per l'interessato la ripresa, da un giorno all'altro, di un'attività lucrativa adeguata all'80% senza la necessità di mettere in atto preventivamente delle misure destinate ad aiutarlo a inserirsi nel mondo del lavoro, limitandosi a rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento, l'amministrazione ha violato il diritto, non applicando correttamente l'esposta giurisprudenza federale (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3).
Ne consegue che la decisione impugnata, come d'altronde richiesto dallo stesso Ufficio assicurazione invalidità, deve essere annullata per questo aspetto e gli atti gli vanno dunque rinviati per procedere all'esame dell'autointegrazione rispettivamente dell'effettiva idoneità lavorativa del ricorrente e, quindi, dell'eventuale necessità di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11). Solo al termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di reintegrazione nel mercato del lavoro l'amministrazione potrà definitivamente decidere in merito alla soppressione della rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2021 (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno 2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010.222 del 12 ottobre 2010).
2.12. Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza e ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti (cfr. consid. 3.2).
In concreto, con la conferma (cfr. consid. 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.13; STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.10; STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8; STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
2.13. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per gli ulteriori indicati accertamenti di carattere economico.
2.14. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è in essere l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e il ricorrente, vincente solo sull'aspetto economico e patrocinato in causa, ha diritto a un'indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
2.15. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di causa e quindi ha implicitamente postulato l'assistenza giudiziaria.
Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (aspetto economico) (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente (questione medica), il ricorrente può, invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere di principio posto al beneficio dell'esenzione delle spese (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
" 1L'assistenza giudiziaria si estende:
all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende, da un lato, la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e, dall'altro - nella misura in cui necessario -, il diritto al gratuito patrocinio.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole in assenza di valida documentazione medica atta a screditare la perizia pluridisciplinare e il relativo complemento.
La definizione dell'aspetto medico e, di conseguenza, della capacità lavorativa dell'assicurato, era già stata ben vagliata dall'Ufficio AI in sede amministrativa.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché, in base alle considerazioni esposte, proceda con i necessari accertamenti sulla reintegrabilità dell'assicurato, fermo restando il suo diritto a una rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.
Le spese sono a carico del ricorrente e dell'Ufficio assicurazione invalidità in ragione di Fr. 250.- ciascuno e quest'ultimo verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ridotte.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti