Raccomandata
Incarto n. 32.2024.20
cs
Lugano 15 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 marzo 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 4 marzo 2024, preavvisata dal progetto del 19 gennaio 2024, l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1, nato nel 2013, affetto da disturbi dello spettro dell’autismo (cifra 405 dell’Ordinanza sulle infermità congenite [OIC]), ha diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio dal 1° giugno 2022. Contestualmente ha precisato che avrebbe assunto queste prestazioni per i giorni nei quali l’assicurato pernotta a casa oppure soggiorna in istituto, fintanto che i costi del soggiorno sono a carico dei genitori (cfr. art. 35bis cpv. 2ter OAI). “In questo caso l’importo dell’assegno per grande invalido corrisponde ad un quarto dell’importo intero. Nel caso di specie questa condizione non è assolta in quanto la retta dell’Istituto __________ non è a carico della famiglia”, considerato che l’importo fatturato alla famiglia dalla __________ __________ corrisponde al contributo definito dalla Divisione dell’azione sociale e della famiglia (fr. 8 per l’esternato e fr. 20 per l’internato di notte). Il finanziamento residuo è a carico del Cantone (doc. A2).
1.2. RI 1, rappresentato dal tutore, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che le prestazioni vengano assunte anche per il soggiorno in istituto (doc. I).
L’insorgente sostiene che la retta dell’__________ è a carico della famiglia e quindi le prestazioni vanno pagate anche durante il periodo di tempo in cui risiede presso la __________ __________. Secondo il ricorrente non è stata tenuta in considerazione la retta pagata dai genitori, nonostante i documenti presentati (cfr. doc. A3 e A4).
1.3. Con risposta del 26 aprile 2024 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il mancato versamento dell’assegno per grandi invalidi per minorenni nei giorni in cui l’insorgente risiede nell’istituto.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1), esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità [CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 (9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.
L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Per l’art. 42ter cpv. 2 LAI l’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.
I minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2.4. Per l’art. 42bis cpv. 4 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale
Con il 1° gennaio 2021 e l’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, l’art. 42bis cpv. 4 LAI ha subito una modifica.
La norma prevede ora che i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’art. 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore anche alcune modifiche dell’art. 35bis OAI, tra cui il cpv. 2ter, secondo il quale i minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi e dell’art. 36 cpv. 2 OAI per il quale i minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un’assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell’articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.
L’art. 35ter OAI definisce gli istituti.
Ai sensi dell’art. 35ter cpv. 1 OAI sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all’assistenza o alla cura degli assicurati in cui l’assicurato:
a. non è responsabile dell’esercizio della forma di alloggio collettivo;
b. non è libero di decidere a quali prestazioni d’aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o
c. deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza.
Ai sensi dell’art. 35ter cpv. 2 OAI, le istituzioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all’articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti.
L’art. 35ter cpv. 3 OAI prevede che le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d’aiuto da quest’ultimo sono equiparate agli istituti.
Per l’art. 35ter cpv. 4 OAI non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l’assicurato:
a. può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita;
b. può condurre una vita autonoma e responsabile; e
c. può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative.
Secondo l’art. 35ter cpv. 5 OAI le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti.
2.5. Ai sensi del marginale 6027 della circolare sulla grande invalidità (CGI), gli assicurati minorenni non hanno diritto all’AGI per i giorni in cui pernottano in un istituto, se non si assumono le spese del soggiorno in istituto (art. 35bis cpv. 2 ter OAI). Per questi giorni non vi è alcun diritto nemmeno a un SCI (ndr: supplemento per cure intensive).
Secondo il marginale 6028 CGI “assumersi le spese del soggiorno in istituto significa farsi carico di tutte le spese in questione e non solo fornire una partecipazione ai costi”.
Per il marginale 6028.1, in vigore dal mese di luglio 2023, in deroga all’articolo 42ter, capoverso 2, LAI, in queste situazioni viene versato l’importo intero dell’AGI.
2.6. Ai fini del presente giudizio giova qui pure ricordare che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. In concreto, il ricorrente soggiorna frequentemente presso la __________ __________, che è una __________ __________, sussidiata dall’ente pubblico cantonale e __________ opera sul territorio ticinese a sostegno di persone con disabilità, __________ (cfr. __________).
Nel caso di specie è pacifico che la __________ __________ è un istituto ai sensi dell’art. 35ter OAI.
Contestato è unicamente il mancato versamento dell’assegno per grandi invalidi per minorenni nei giorni in cui l’insorgente soggiorna in istituto. Secondo l’assicurato, poiché la retta dell’istituto è assunta dalla famiglia, egli ha diritto al versamento della prestazione ai sensi dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI.
Per l’amministrazione invece, ritenuto che l’importo fatturato dalla __________ __________ corrisponde al contributo definito dalla Divisione __________ dell’azione sociale e delle famiglie, non vi sono i presupposti per versare le prestazioni nei giorni in cui l’assicurato non pernotta al domicilio. Il finanziamento della retta non è infatti interamente a carico dei familiari.
2.8. Preliminarmente va rilevato che secondo la legge (art. 42bis cpv. 4 LAI), di principio i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto.
Ciò, poiché con l’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria (NPC), dal 1° gennaio 2008, il finanziamento dei minorenni che vivono in istituto è stato attribuito ai Cantoni (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [6a revisione AI, primo pacchetto di misure] del 24 febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603 e seguenti, cfr. pag. 1708: “Con la soppressione del diritto dei minorenni che vivono in un istituto a un assegno per grandi invalidi e a un sussidio alle spese di pensione, diritto sorto nel contesto della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), l’AI è sgravata di circa 32 milioni di franchi. Queste spese sono ora a carico dei Cantoni”; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, 3a edizione, 2014, n. 2 ad. art. 42-42ter: “[…] Sodann ist mit der Änderung von art. 42ter Abs. 2 IVG einerseits die Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, von der Hälfte auf einen Viertel der Ansätze nach Abs. 1 reduziert und andereseits der Kostengeldbeitrag für Minderjährige im Heim infolge Übertragung dieser Leistung auf die Kantone abgeschafft worden […]”).
Dal 1° gennaio 2021 l’art. 35bis cpv. 2ter OAI prevede tuttavia che i minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.
Occorre stabilire cosa significa “minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto”.
2.9. Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).
Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.10. In concreto i testi italiano, tedesco e francese dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI utilizzano lo stesso concetto di “minorenni che si assumono le spese di soggiorno in istituto”, “assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home”, rispettivamente “Minderjährige Versicherte, welche die Kosten für den Heimaufenthalt selber tragen”, senza tuttavia precisare cosa si intende per assumersi le spese di soggiorno in istituto.
Trattandosi di una norma recente, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, occorre esaminare come è nata e cosa è scaturito dalle discussioni parlamentari.
2.11. Nella seduta del 7 ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso che la nuova legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari sarebbe entrata in vigore in due tappe. La prima, prevista per il 1° gennaio 2021, permette di disciplinare la continuazione del pagamento del salario in caso di brevi assenze dal lavoro, di ampliare il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS, nonché di adeguare il supplemento per cure intensive e all’assegno per grandi invalidi per minorenni.
In tale contesto è entrato in vigore una modifica dell’art. 42bis LAI cpv. 4 (per il tenore cfr. il consid. 2.4), che prevede che il diritto al supplemento per cure intensive e all’assegno per grandi invalidi non decadrà più per i giorni in cui il figlio minorenne soggiorna in uno stabilimento ospedaliero. Se la degenza ospedaliera durerà oltre un mese, queste prestazioni continueranno a essere versate, purché la presenza dei genitori sia necessaria.
Nel commento del 7 ottobre 2020 all’ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lavorativa e assistenza ai familiari, per quanto concerne l’art. 35bis cpv. 2ter OAI, figura:
" (…) Nell’ottica della migliore conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari cui si mira con la presente revisione, occorre introdurre un’eccezione al disciplinamento dell’articolo 42bis capoverso 4 LAI, secondo cui i minorenni non hanno diritto all’assegno per grandi invalidi per i giorni trascorsi in istituto, per il caso in cui i genitori si assumono le spese del soggiorno in istituto. Ciò può succedere, ad esempio, quando i genitori, che di solito si occupano del figlio a casa, decidono di fargli trascorrere un fine settimana in istituto per riposarsi. Qualora le spese di tali soggiorni non siano assunte né dal Cantone né da un altro ente pubblico, è opportuno che l’assegno per grandi invalidi e l’eventuale supplemento per cure intensive continuino a essere pagati. I genitori saranno così in grado di finanziare il soggiorno in istituto del figlio, il che a lungo termine potrà contribuire a che quest’ultimo continui a essere assistito a casa e i genitori svolgano eventualmente un’attività lucrativa. Le ripercussioni finanziarie di questo adeguamento dovrebbero essere marginali, poiché nella prassi sono pochi i casi in cui i genitori si assumono le spese di un breve soggiorno in istituto.” (sottolineatura del redattore)
Contestualmente è stato modificato anche l’art. 36 cpv. 2 OAI:
" Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 35bis capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.” (sottolineatura del redattore)
Il 2 marzo 2022 il deputato del Centro al consiglio nazionale, Benjamin Roduit, circa l’applicazione dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI, durante l’ora delle domande, ha chiesto al Consiglio federale:
" Les parents d'enfants avec handicap peuvent faire garder leur enfant durant une ou plusieurs nuits pour être déchargés. Cela est considéré par le RAI comme " séjour en home ". Les parents doivent parfois couvrir les coûts eux-mêmes. Dans ces cas, l'allocation pour impotent est quand même réduite à un quart.
Quelle est la raison de cette réduction malgré le commentaire clair du Conseil fédéral du 7 octobre 2020 à l'art. 35bis al. 2ter RAI ?
Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la pratique ?”
Il Consiglio federale ha riposto per iscritto quanto segue:
" (…) Si les parents doivent exceptionnellement couvrir un séjour en home, l'allocation pour impotent est réduite à un quart du montant, par analogie au cas où l'enfant se trouve en permanence dans un centre de réadaptation et perçoit une allocation pour impotent pour l'entretien des contacts sociaux avec l'entourage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un séjour à la maison et c'est pour cela que le montant de l'allocation pour impotent est réduit. Dans l'art. 35bis, al. 2ter, RAI, de même que son commentaire, il est fait référence au droit à l'allocation pour impotent en général et non au montant de celle-ci. La pratique actuelle n'est donc pas contradictoire à cette disposition et il n'y a pas lieu de l'adapter.”
In seguito alla risposta del Consiglio federale, il 19 agosto 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (relatori: Maya Graf [I verdi], Katharina Prelicz-Huber [I verdi], Benjamin Roduit [Gruppo del Centro]), ha depositato al consiglio nazionale la mozione n. 22.3888 che incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali in modo che i figli con disabilità abbiano diritto a un assegno per grandi invalidi non ridotto, se soggiornano in un istituto e i relativi costi sono sostenuti dai loro genitori e non sono pagati dall’ente pubblico, secondo la seguente motivazione:
" (…) Le offerte esterne volte a sgravare i genitori di figli disabili corrispondono spesso alla definizione di istituto conformemente all'articolo 35ter OAI. Qualora il soggiorno in istituto sia finanziato dall'ente pubblico, non è dato il diritto a un assegno per grandi invalidi per i giorni di soggiorno. Se i costi sono a carico dei genitori, i figli mantengono il diritto all'assegno per grandi invalidi (art. 35bis cpv. 2ter OAI). Ciò è corretto poiché in questo caso sono i genitori che finanziano la presa a carico dei loro figli. Essi possono quindi utilizzare l'assegno per grandi invalidi a questo scopo.
Il Consiglio federale ha confermato questa prassi nella sua risposta alla domanda 22.7077. L'argomentazione della parità di trattamento avanzata dal Consiglio federale (nel caso di un assegno per grandi invalidi esiguo per la cura delle relazioni sociali, la persona assicurata ha diritto a un quarto dell'assegno per grandi invalidi se il soggiorno in istituto serve all'integrazione) non convince. La riduzione dell'assegno per grandi invalidi nel caso di un soggiorno in istituto i cui costi sono sostenuti dai genitori non è giustificata poiché, contrariamente ai genitori di figli collocati in un istituto per misure finalizzate all'integrazione, i primi sostengono completamente i costi delle cure e della presa a carico. In nessun caso si può quindi parlare di parità di trattamento a questo proposito.
Gli ostacoli all'utilizzazione di offerte destinate a sgravare i genitori, come questa riduzione sostanziale dell'assegno per grandi invalidi, dovrebbero essere eliminati. Queste offerte sostengono i genitori di figli disabili nella presa a carico e nelle cure impegnative che devono prestare quotidianamente, liberano spazi e tempi da dedicare ai fratelli e alle sorelle del figlio disabile e sono estremamente importanti per evitare che queste persone rischino lo sfinimento. A lungo termine questo aiuto permette parimenti ai genitori di mantenere la loro capacità di guadagno e di evitare il collocamento dei figli in istituto o fuori dalla famiglia in modo permanente. Come indicato dallo stesso Consiglio federale nelle sue spiegazioni relative all'ordinanza, i costi supplementari sono sopportabili. Visto che per le famiglie interessate le offerte volte a sgravare i familiari con compiti di assistenza e gli assegni per grandi invalidi rivestono invece grande importanza, l'assegno per grandi invalidi dovrebbe essere versato senza riduzione in caso di soggiorni in istituto finanziati dai genitori di figli disabili.” (sottolineature del redattore)
La mozione, che il Consiglio federale ha proposto di accogliere, pur osteggiata da una minoranza, è stata adottata sia dal Consiglio nazionale il 15 dicembre 2022 che dal Consiglio degli Stati il 6 giugno 2023.
Nell’ambito del dibattito davanti al Consiglio nazionale (cfr. BU 2022, pag. 2396 e seguenti), la deputata dei Verdi, Katharina Prelicz-Huber, ha affermato:
" (…) Die Mehrheit der SGK beantragt Ihnen, mit einer Motion den Bundesrat zu beauftragen, die Rechtsgrundlagen zu ändern, sodass Kinder mit einer Behinderung - natürlich über ihre Eltern - Anspruch auf eine ungekürzte Hilflosenentschädigung haben, wenn sie zur Entlastung in einer Institution übernachten, die als Heim benannt wird. Auch hier in diesem Fall geht es, wie bei der letzten Vorlage, um wenige Menschen. Es geht um die Fälle, in denen der Aufenthalt durch die Eltern selbst bezahlt werden muss und nicht von den Sozialversicherungen bzw. der öffentlichen Hand übernommen wird. (…).
Die Betreuung eines Kindes mit einer Beeinträchtigung - das ist eine Realität - ist aufwendiger als die Betreuung eines Kindes ohne eine Beeinträchtigung. Sind die Entlastungsangebote öffentlich finanziert, ist für die Eltern kein Problem da. Sind die Angebote aber nicht öffentlich finanziert, müssen die Eltern also selbst bezahlen, kann ein Problem entstehen.
(…).
Im Namen der Mehrheit der SGK bitten wir Sie deshalb, dieser Motion zuzustimmen, damit Eltern, die selbst bezahlen, die volle Hilflosenentschädigung erhalten. (…, sottolineature del redattore)
Da parte sua, il deputato del Centro, Benjamin Roduit ha affermato:
" (…) Par 18 voix contre 7, notre commission recommande l'adoption d'une motion visant à mettre fin à une injustice. Il s'agit en effet de faire en sorte que l'allocation pour impotent ne soit plus réduite à un quart lorsqu'un enfant passe une ou plusieurs nuits dans un home et que cela est financé par les parents eux-mêmes. Permettez-moi tout d'abord quelques explications. L'allocation pour impotent sert à financer les frais supplémentaires dus au handicap de l'enfant que les assurances sociales ne couvrent pas. Il s'agit des frais liés au matériel, transport, vêtements, logement, repas, soins, vacances et loisirs de l'enfant - ainsi que les frais liés à sa prise en charge. S'agissant de la prise en charge, les parents ont le choix de s'occuper en continu de leur enfant, 24 heures sur 24, ou de confier, pour quelques heures ou certains jours, cette tâche à des tiers - ce qui leur permet de respirer un peu. Il faut savoir aussi que l'allocation pour impotent allouée aux enfants est calculée quotidiennement. Les parents doivent ainsi indiquer, pour chaque nuit, si l'enfant a dormi dans un home ou à son domicile. Si l'enfant passe la nuit dans un home financé par l'Etat, l'allocation pour impotent est évidemment supprimée. Mais il arrive aussi que les enfants passent parfois des nuits dans une crèche ou une institution spécialisée privée assimilée à un home. Dans ce cas, ces offres, destinées rappelons-le à décharger temporairement les parents, doivent être financées à titre privé. Or, l'allocation pour impotent est réduite à un quart pour ces nuits de décharge, pourtant payées par les parents. D'où notre motion, qui repose sur trois éléments majeurs. Premièrement, la réduction de l'allocation pour impotent à un quart n'est pas justifiée. Les frais à la charge des parents pour ces nuits de décharge en milieu privé sont même plus élevés. En effet, les parents paient souvent pour une nuit un montant bien supérieur, environ 100 francs, à celui de l'allocation pour impotent perçue durant la même période, 16 francs pour une impotence légère. Certes des fondations privées apportent parfois une aide, ce qui permet de faire baisser le prix de la nuit de 350 à 100 francs. De plus, certains coûts fixes à domicile sont maintenus, par exemple des achats spéciaux comme un lit médical qu'aucune assurance sociale ne finance. Dans de telles situations, l'allocation pour impotent est très appréciée et c'est d'ailleurs sa fonction prioritaire que de permettre d'utiliser de telles offres. Deuxièmement, la question de savoir quand un séjour destiné à décharger les parents est à considérer comme un séjour en home est complexe et entraîne des démarches bureaucratiques compliquées, au point que de nombreux parents ne savent pas à quoi s'en tenir. Cette situation provoque aussi des injustices difficiles à comprendre. Ainsi lorsqu'une crèche spécialisée qui ne dispose pas d'une autorisation cantonale propose par exemple une nuit de décharge, il s'agit, selon le règlement de l'AI, d'un séjour en home. Mais, la participation à un camp spécialisé destiné à des enfants avec handicaps, par exemple ceux qui sont organisés par Procap, n'est en revanche pas considérée comme un séjour en home. C'est incompréhensible! Troisièmement, les frais supplémentaires sont insignifiants. Dans ses explications relatives à l'ordonnance sur la prise en charge des proches, le Conseil fédéral précise que le versement de prestations à titre d'allocation pour impotent en faveur de mineurs en institution n'entraîne pratiquement pas de frais, un total de 50 000 francs pour 118 assurés depuis le 1er janvier 2021. Par contre les conséquences sont réelles pour les parents concernés. A terme, on prend même le risque de voir davantage de parents confier leur enfant à des institutions subventionnées, donc aux frais de la collectivité. Dans ces conditions, les coûts supplémentaires seraient bien supérieurs à ceux de la modification proposée ici. Avant de conclure, je voudrais clarifier encore un point: cette motion, contrairement à ce qu'affirme la minorité de la commission, n'introduit pas de nouvelle contribution de la Confédération aux institutions. Elle n'entre pas en concurrence avec le financement correspondant des cantons et des communes. Lorsque les pouvoirs publics financent entièrement une offre visant à décharger les parents, l'allocation pour impotent continue d'être supprimée. Mais dans les cas où l'Etat ne finance pas un tel séjour, au moins les parents ne seront plus pénalisés par la réduction de l'allocation à un quart. Pour ces raisons, je vous demande, au nom d'une grande majorité de la commission, de soutenir cette motion.” (sottolineature del redattore)
Il deputato UDC, Thomas de Courten ha affermato:
" (…) Im Grundsatz gilt für eine externe Betreuung, die zu einer Entlastung der Eltern führen soll, was Frau Kommissionssprecherin Prelicz-Huber auch ausgeführt hat: Wenn ein Heimaufenthalt von der öffentlichen Hand finanziert wird, dann besteht kein zusätzlicher Anspruch für die Eltern. Wenn die Eltern diesen Heimaufenthalt finanzieren, dann erhalten sie die Hilflosenentschädigung. So weit, so gut; so weit sind wir uns alle einig. Die Kommission will jetzt hier eine spezifische Situation bzw. ein kleines Problem separat lösen. Sie schafft damit aber auch neue Ungerechtigkeiten. In der Verwaltungspraxis, die im Jahr 2021 eingeführt worden ist, wurde eine Analogie zur Regelung der Hilflosenentschädigung in leichten Fällen hergestellt, bei der Pflege von sozialen Kontakten zum Zweck von Eingliederungsmassnahmen. Der Bundesrat hat das in seiner Antwort auf die Frage 22.7077 auch entsprechend ausgeführt. Diese Antwort war dann auch der Auslöser für die vorliegende Kommissionsmotion. Ich möchte Ihnen beantragen, diese Motion nicht anzunehmen, weil Sie, wenn Sie das eine Problem lösen, gleichzeitig neue Ungleichheiten schaffen. Sie können dieses System nicht bis zur Endlosigkeit perfektionieren, ohne dass Sie am Schluss andere Situationen schaffen, die wieder Ungerechtigkeiten verursachen. In diesem Sinne bitte ich Sie, die Motion abzulehnen.” (sottolineatura del redattore)
Il Consigliere federale Alain Berset si era così espresso:
" (…) Si vous regardez le texte de cette motion - et les rapporteurs l'ont rappelé -, il ne vise en fait pas à introduire une nouvelle subvention ou de nouveaux paiements. Il vise simplement à changer le critère qui permet ou non de réduire l'allocation concernée. Actuellement, ce critère est le suivant: y a-t-il ou non un séjour en home? Ce critère, du point de vue de celles et ceux qui ont déposé la motion - et le Conseil fédéral partage cette appréciation -, n'est pas le bon. Le bon critère, c'est de se demander qui paie. Si ce sont les parents qui paient pour un séjour en home, il ne devrait y avoir aucune raison de réduire l'allocation. Tandis que si ce ne sont pas les parents mais une autorité publique qui paie, alors il y a une raison justifiée pour réduire cette allocation. C'est cela qu'il s'agit ici de régler, et il nous semble effectivement que cette motion mérite en ce sens d'être suivie. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral vous invite à soutenir la motion.” (sottolineatura del redattore)
Anche nell’ambito della discussione al Consiglio degli Stati (BU 2023, pag. 485 e seguenti), la deputata dei Verdi Maya Graf ha precisato:
" (…) Mit der Motion soll der Bundesrat beauftragt werden, die Rechtsgrundlagen dahin gehend zu ändern, dass Kinder mit Behinderungen Anspruch auf eine ungekürzte Hilflosenentschädigung erhalten, wenn sie in einem Heim übernachten und wenn die Kosten für diesen Aufenthalt von ihren Eltern und nicht von der öffentlichen Hand bezahlt werden (…, sottolineatura del redattore)
In seguito all’accoglimento della mozione è stato adottato il marginale 6028.1 CGI, in vigore dal mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.5), secondo cui in deroga all’articolo 42ter, capoverso 2, LAI, in queste situazioni viene versato l’importo intero dell’AGI.
Per l’art. 42ter cpv. 2 LAI l’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.
A proposito dell’art. 42ter cpv. 2 LAI nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure; FF 2010, pag. 1603 e seguenti), figura (pag. 1684):
" (…) Gli importi dell’assegno per grandi invalidi per gli assicurati adulti che soggiornano in un istituto ammonteranno in futuro a un quarto e non più alla metà di quelli stabiliti dall’articolo 42ter capoverso 1. L’assegno mensile corrisponderà pertanto al 5 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS in caso di grande invalidità di grado lieve, al 12,5 per cento in caso di grande invalidità di grado medio e al 20 per cento in caso di grande invalidità di grado elevato. Poiché quasi tutti i beneficiari di un assegno per grandi invalidi che soggiornano in un istituto percepiscono anche prestazioni complementari, la riduzione degli assegni sarà in gran parte compensata da un aumento delle PC. In generale, la situazione finanziaria degli assicurati in questione resterà dunque invariata.
L’assegno per grandi invalidi dell’AVS (art. 43bis cpv. 3 LAVS) resta invariato. Questo significa che al raggiungimento dell’età AVS l’importo dell’assegno per gli assicurati che soggiornano in un istituto viene aumentato.
I minorenni che pernottano in un istituto non ricevono più il sussidio per le spese di pensione, poiché in seguito alla NPC questa prestazione è ora a carico dei Cantoni.” (sottolineatura del redattore)
Nell’introduzione alla modifica della CGI, stato 1° luglio 2023, figura:
" I numeri marginali modificati, completati e/o nuovi sono i seguenti:
4021 Soppressione della colonna con gli importi versati in istituto in seguito alla modifica del marg. 6028.1.
6028.1 Versamento dell’importo intero dell’AGI in seguito alla mozione 22.3888”
Va qui evidenziato che il marginale 4021 CGI consiste in una tabella dove figurano gli importi giornalieri e mensili dell’assegno per grandi invalidi per i minorenni.
Prima della modifica del luglio 2023, erano elencati gli importi degli assegni versati “al mese” (fr. 1'912, fr. 1'195 e fr. 478), “al giorno” (fr. 63.75, fr. 39.85 e fr. 15.95) e “al giorno in istituto” (fr. 15.95, fr. 9.95 e fr. 4.00).
Il nuovo marginale, dal mese di luglio 2023, elenca unicamente gli importi, nel frattempo adeguati, mensili (fr. 1'960, fr. 1'225 e fr. 490) e giornalieri (fr. 65.35, fr. 40.85 e fr. 16.35).
2.12. Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra deve concludere che di principio i minorenni che soggiornano in un istituto non hanno diritto all’assegno per grandi invalidi (art. 42bis cpv. 4 LAI).
Tuttavia se il figlio minorenne soggiorna in un istituto che non è finanziato dall’ente pubblico, ha diritto a tutta la prestazione (art. 35bis cpv. 2ter OAI [art. 36 cpv. 2 OAI per il supplemento per cure intensive] e marginale 6028.1 CGI).
Scopo dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI è infatti quello di evitare che i genitori di minorenni al beneficio di un assegno per grandi invalidi (ed eventualmente del supplemento per cure intensive [art. 36 cpv. 2 OAI]) debbano farsi carico della totalità dei costi della permanenza dei figli in un istituto privato, il cui soggiorno non viene finanziato dall’ente pubblico, e di venire così doppiamente penalizzati. Da una parte con la soppressione della prestazione e dall’altra con la necessità di finanziare privatamente il soggiorno del minorenne.
In tal caso l’assegno viene versato nella sua integralità.
Per contro, se il figlio minorenne soggiorna presso un istituto sovvenzionato, la prestazione è soppressa, giacché l’ente pubblico interviene sussidiando il pernottamento in istituto (cfr. commento del 7 ottobre 2020 all’ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lavorativa e assistenza ai familiari, relativo all’art. 35bis cpv. 2ter OAI e all’art. 36 cpv. 2 OAI; cfr. BU 2022, pag. 2396 e seguenti: “[…] Es geht um die Fälle, in denen der Aufenthalt durch die Eltern selbst bezahlt werden muss und nicht von den Sozialversicherungen bzw. der öffentlichen Hand übernommen wird […]”; “[…] Sind die Entlastungsangebote öffentlich finanziert, ist für die Eltern kein Problem da. Sind die Angebote aber nicht öffentlich finanziert, müssen die Eltern also selbst bezahlen, kann ein Problem entstehen “[…]”; “[…] damit Eltern, die selbst bezahlen, die volle Hilflosenentschädigung erhalten […]”; “[…] Si l'enfant passe la nuit dans un home financé par l'Etat, l'allocation pour impotent est évidemment supprimée […]”; “[…] Les frais à la charge des parents pour ces nuits de décharge en milieu privé sont même plus élevés […]”; “[…] Or, l'allocation pour impotent est réduite à un quart pour ces nuits de décharge, pourtant payées par les parents […]”; “[…] A terme, on prend même le risque de voir davantage de parents confier leur enfant à des institutions subventionnées, donc aux frais de la collectivité […]”; “[…] Le bon critère, c'est de se demander qui paie. Si ce sont les parents qui paient pour un séjour en home, il ne devrait y avoir aucune raison de réduire l'allocation. Tandis que si ce ne sont pas les parents mais une autorité publique qui paie, alors il y a une raison justifiée pour réduire cette allocation […]”; “[…] wenn die Kosten für diesen Aufenthalt von ihren Eltern und nicht von der öffentlichen Hand bezahlt werden […]”).
Resta da stabilire cosa accade quando, come nel caso di specie, i genitori del minorenne devono assumersi una parte dei costi del soggiorno in un istituto finanziato dal Cantone.
2.13. Come visto, ai sensi del marginale 6027 della circolare sulla grande invalidità (CGI), gli assicurati minorenni non hanno diritto all’AGI per i giorni in cui pernottano in un istituto, se non si assumono le spese del soggiorno in istituto (art. 35bis cpv. 2 ter OAI). Per questi giorni non vi è alcun diritto nemmeno a un supplemento per cure intensive.
Secondo il marginale 6028 CGI “assumersi le spese del soggiorno in istituto significa farsi carico di tutte le spese in questione e non solo fornire una partecipazione ai costi”.
La direttiva è conforme alla legge (art. 42bis cpv. 4 LAI) ed all’ordinanza (art. 35bis cpv. 2ter OAI).
Infatti, rammentato che il finanziamento dei minorenni in istituto è compito esclusivo dei Cantoni (Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [6a revisione AI, primo pacchetto di misure] del 24 febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603 e seguenti), la Confederazione, tramite l’assegno per grandi invalidi (e il supplemento per cure intensive), interviene unicamente laddove l’istituto è finanziato esclusivamente dalla famiglia del minorenne.
Laddove l’ente pubblico cantonale finanzia anche solo parte del soggiorno, non vi è spazio per il pagamento delle citate prestazioni.
2.14. Nel caso di specie dalle tavole processuali emerge che dal 7 maggio 2018 il ricorrente è stato ammesso presso il settore dei minorenni della __________ __________ e soggiorna regolarmente presso le unità abitative a __________. “La retta mensile è a carico della famiglia e fatturiamo una retta giornaliera di CHF 8.00 per l’esternato e di CHF 20.00 per l’internato (notte)” (allegato doc. A3). Nel 2023 i costi totali sono ammontati a fr. 5'716 (fr. 5'460 per l’internato e fr. 256 per l’esternato; doc. A4).
Come rileva l’Ufficio AI il finanziamento della retta dell’istituto della __________ __________ non è interamente a carico della famiglia del ricorrente. Infatti l’importo fatturato corrisponde al contributo definito dalla Divisione __________ dell’azione sociale e delle famiglie. Il finanziamento residuo è a carico del Cantone (https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/disabilita/minorenni-e-disabilita/istituti-per-minorenni-con-disabilita.: “All’utente/alla famiglia è richiesto il pagamento di una retta giornaliera di 20 fr. in internato e 8 fr. in esternato. Il finanziamento residuo è a carico del Cantone”).
A questo proposito la Direttiva della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie in collaborazione con la Divisione della Scuola sul contributo globale agli istituti per invalidi minorenni (direttiva n. 5b; Sussidi per l’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili a strutture per minorenni invalidi) del 01.01.2023, al punto 5.4.1, citato dall’__________ nello scritto dell’8 marzo 2024 (doc. A4), prevede che i ricavi da rette sono previsti all’interno della parte individualizzata del contributo globale. Variazioni rispetto al preventivo danno diritto ad un adeguamento. Il mancato incasso è ritenuto motivo di adeguamento unicamente nella misura in cui comprovato dall’applicazione di una procedura esecutiva.
La retta per l’internato ammonta a 20 franchi per notte, mentre la retta per l’esternato è di 8 franchi al giorno.
Per il calcolo del contributo, viene considerato l’importo delle rette indicato nel piano contabile dell’istituto.
Per gli utenti maggiorenni a beneficio di un prolungo dei provvedimenti scolastici la retta da applicare rimane la medesima fino al termine del provvedimento. Si specifica che nel caso in cui l’utente adulto percepisca l’AGI questo è da fatturare secondo le tariffe stabilite dalla direttiva 5 adulti. In caso di presenza in internato di utenti maggiorenni non a beneficio di un prolungo dei provvedimenti scolastici, bisognerà procedere sia all’incasso della retta sia all’incasso dell’AGI.
La famiglia del ricorrente non deve farsi carico di tutte le spese, poiché vi è un finanziamento da parte dell’ente pubblico. In queste condizioni è a ragione che l’Ufficio AI ha stabilito che la prestazione non va riconosciuta quando l’insorgente soggiorna presso l’istituto __________ (cfr. consid. 2.11 e marg. 6028 CGI).
2.15. Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma.
2.16. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti