Raccomandata
Incarto n. 32.2024.15
JV/sc
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1983, di formazione venditore (con AFC) e da ultimo attivo in tale vece, il 18 giugno 2015 ha presentato una domanda di mezzi ausiliari (doc. 127 incarto AI) e, tenuto conto dell’ipoacusia bilaterale, con comunicazione 25 giugno 2015 l’Ufficio AI gli ha rilasciato la garanzia per il riconoscimento di un importo forfettario (fr. 1'600) di due apparecchi acustici (doc. 132 incarto AI), conformemente alla cifra 5.07 OMAI.
Il 1. /2 settembre 2014 l’assicurato ha chiesto l’erogazione di un assegno per grandi invalidi (doc. 45 incarto AI), richiesta respinta dall’Ufficio AI con decisione del 29 settembre 2015. Con sentenza del 18 aprile 2016 il TCA ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa (STCA 32.2015.147). Il successivo ricorso di diritto pubblico al TF è stato dichiarato irricevibile (STF 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).
La decisione amministrativa è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Nel giugno 2014 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4 incarto AI). Esperiti gli accertamenti di rito, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR. Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 4 settembre 2015 (doc. 155 incarto AI).
Posta la seguente diagnosi:
"2.1. Diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa (CL
Otite media cronica bilaterale con ipoacusia bilaterale
Stato dopo operazione a sinistra il 23.7.2024
Intervento a destra 18.11.2014 con piccola revisione del 26.6.2015”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
Periodi
100
100
27.7.2014-05.08.2014
100
0
06.08.2014-17.11.2014
100
100
18.11.2014-30.06.2015
100
0
01.07.2015-continua
prognosi lavorativa favorevole con adattamento di apparecchi acustici.
Con decisione dell’8 marzo 2016 (doc. 196 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 194 incarto AI), l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali come pure al versamento di una rendita, avendo determinato un grado d’invalidità nullo. Contestualmente, l’amministrazione ha diffidato l’assicurato ex art. ex art. 21 cpv. 4 LPGA ad adattare l’apparecchio acustico.
Il successivo ricorso interposto contro la decisione amministrativa è stato respinto (STCA 32.2016.34 del 10 febbraio 2017).
La decisione amministrativa è quindi cresciuta in giudicato.
1.3. Il 15 agosto 2023 l’assicurato ha presentato una (nuova) domanda di prestazioni AI, adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria, un’incapacità lavorativa completa dall’11 maggio al 24 agosto 2023, osservando circa il danno alla salute un “Susseguirsi di eventi documentati e già citati nelle precedenti richieste di aiuto, di rendita e mezzi ausiliari […]” e allegando della documentazione medica (docc. 310-320 incarto AI). Sottoposto il caso al vaglio del medico SMR (doc. 321 incarto AI), quest’ultimo, con annotazione SMR del 18 settembre 2023, ha accertato una situazione valetudinaria sostanzialmente invariata (doc. 324 incarto AI).
Fondandosi sulle conclusioni del medico SMR, con progetto di decisione del 18 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc. 323 incarto AI).
Con “Osservazioni e ricorso contro la decisione di non entrata in merito della richiesta AI del 18.09.2023 […]” l’assicurato ha adito il TCA impugnando il progetto di decisione. Con pronunzia del 12 ottobre 2023 il TCA ha giudicato il ricorso irricevibile, trasmettendo gli atti all’Ufficio AI (STCA 32.2023.104).
Le osservazioni dell’assicurato (doc. 331 incarto AI) sono state sottoposte al vaglio del medico SMR (doc. 343 incarto AI) e quest’ultimo, con annotazione del 7 novembre 2023, le ha ritenute irrilevanti per rapporto a quanto accertato precedentemente (doc. 344 incarto AI).
Con rapporto del 20 febbraio 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, avendo rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili e accertata la volontà di non volere beneficiare di misure di aiuto al collocamento in Ticino (doc. 374 incarto AI).
Con decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 373 incarto AI).
1.4. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 20 febbraio 2024, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento ed una nuova rivalutazione del dossier.
Contesta la valutazione medica, sostenendo, in sintesi e per quanto di rilevanza per la presente procedura, che dall’ultima valutazione la situazione valetudinaria sia peggiorata “come attesta in modo evidente il certificato medico dell’__________ della dottoressa __________ e quello della Klinica di psicologia psicosomatica dell’__________ della dottoressa __________”, senza tuttavia produrre nuova refertazione medica.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, rilevando come il ricorrente non ha reso verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o economiche, circostanza che ha determinato l’emanazione della decisione impugnata.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritto pervenuto al TCA il 15 aprile 2024 l’insorgente ha comunicato che “confermo i mezzi di prova sono i certificati di salario, la richiesta di nuovo riconoscimento dei mezzi ausiliari presentata nel 2022 e accettata e tutti i certificati medici che attestano che ho dovuto lasciare sempre il lavoro sempre più spesso a causa del mio problema e che la mia situazione sociale, lavorativa ed economica è cambiata in modo sostanziale ed evidente, nonostante io sia sempre interessato a trovare un impiego. Inoltre, gli impieghi che il Dottore specialista __________ di __________ confermò che erano idonei a me non sono mai riuscito a trovarli né ho mai ricevuto aiuto per trovarli, ma mi sono state solo proposte delle visite in aziende o sostegni per impieghi per persone con rendita AI non per normali impieghi che è in grado di fare qualcuno con mezzi ausiliari o con una riduzione del carico di lavoro al 100%. Però al momento non sono in grado di spedirli via posta o via mail per la mancata disponibilità finanziaria per avere le copie o in tipografia per acquistare l’inchiostro a casa dei genitori” (VIII).
1.7. Con osservazioni del 26 aprile 2024 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di giudizio formulata nella risposta di causa, il ricorrente non avendo apportato alcun nuovo elemento oggettivo che non sia già stato considerato e valutato dall’amministrazione (X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).
Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, attuale TF, ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall’assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" […] Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “[…] il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato nella DTF 137 V 64:
" […]
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. […]”.
Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni dell’agosto 2023, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione pervenutagli al medico SMR, il quale ha accertato una situazione medica sostanzialmente invariata.
Il ricorrente, prevalendosi di due certificati prodotti nella procedura amministrativa, contesta la valutazione medica (cfr. supra consid. 1.4.), sostenendo che la situazione valetudinaria sia invece peggiorata.
Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.1. L’insorgente rinvia al rapporto del 21 dicembre 2023 della dr.ssa __________ (specialista in otorinolaringoiatria) (doc. 369, pagg. 1814-1816 incarto AI) e al rapporto del 29 gennaio 2024 del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e della psicologa __________ (doc. 370, pagg. 1818-1820 incarto AI).
Il rapporto del 21 dicembre 2023 presenta il seguente tenore:
"Diagnose
Dekompensierter Tinnitus beidseits, EM langjährig mit/bei: […]
Otitis media chronica cholesteatomatosa mit grossem Defekt am Tegmen tympani links
· St. n. offener Mastoidoepitympanektomie links mit Overlay Tympanosplastik 1. Phase, Stilastikeinlage, Bilden eines okzipitalen Muskellappens und Abdecken des Defektes am Tegmen mit Knorpel aus dem Cavum Conchae 23.07.2014 (Prof. __________)
· St. n. endauraler Revisiones-Myringoplastik und Chelestatom-Entfernung ohne Mittelohrexploration links 20.06.2015 (Prof. __________)
Otitis media chronica cholesteatomatosa mit grosser lateraler Bogengangsfistel und kombinierter Schwerhörigkeit rechts
· St. n. offener Mastoido-Epitympanektomie, Abdichten der langeralen Bogengangsfistel, Tympanoplastik Typ II und Einbringen eines occipitalen Muskelappens rechts 18.11.2014 (Prof. __________)
Zervikaler Muskelhartspann beidseits
Anamnestisch St. n. Leistenhernien OP links
Anamnese
[…]
Befunde
Weber mittig, Rinne beidseits negativ. In der Ohrmikroskopie rechts zeigt sich eine leicht mit Zerumen verlegte Radikalhöhle, nach Reinigung reizlose Radikalhöhle mit vermutlich gut belüfteter Pauke, jedoch negativem Valsalva. Enoral und endonasal reizlose Schleimhäute. Transnasal fiberoptisch regelrechte Darstellung des Epi-, Meso- und Hypopharynx. Der Larynx ist in Form un Funktion intakt.
Tonaudiogramm vom 22.09.2023: Beidseits linksbetonte, hochgradige, kombinierte Schwerhörigkeit mit Hörverlust gemäss CPT-AMA rechts 70%, links 85%.
Tinnitus-Bestimmung vom 20.12.2023: Nicht wirklich möglich, Sinuston und Schmalbandrauschen beidseits, links > rechts.
Sprachaudiometrie vom 20.12.2023: Im Zahlentest 50%-iger Sprachhörverlust rechts bei 58 dB, links bei 64 dB. 100%-ige Verständlichkeit rechts bei 110 dB, 20%-iger Diskriminationsverlust links bei 120 dB.
Tinnitus Functional Index vom 18.12.2023: 75/100 Punkte, entspricht einem sehr grossen Problem.
Beurteilung und Prozedere
Der hochgradige Hörverlust bei oben genannten Operationen ist geradezu prädestiniert für die Entstehung eines Ohrgeräusches. […] Der Patient […] scheint zurzeit eine grosse psychosoziale Stresssituation vorzuliegen, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsstelle und den Wohnsitz. Diesbezüglich habe er keinerlei Unterstützung. Den Job zu finden sei ebenfalls erschwert, aufgrund seiner Schwerhörigkeit. In Rücksprache mit KD Dr. __________ empfehlen wir dem Patienten, sich mit der Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose im Kanton Zürich in Verbindung zu setzen. Dem Patienten wurde eine entsprechende Broschüre ausgehändigt. Diese werden dem Patienten gerne helfen auch einen IV-Antrag im Kanton Tessin zur Eingliederung zu stellen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Finanzierung allfälliger Hilfsmittel zu besprechen wie beispielsweise ein Smartphone, welches sich mit den Hörgeräten verbinden lässt. Es scheint jedoch auch eine Problematik einer Anpassungsstörung vorzuliegen. Aus diesem Grund wurde der Patient für eine psychologische Beratung den Kollegingenn und Kollegen der Konsiliarpsychiatrie zugewiesen […].”
In sintesi, la dr.ssa __________, ha rilevato il tinnito presente da anni e l’importante ipoacusia, come pure gli interventi chirurgici alle orecchie ed una potenziale affezione psichiatrica. La specialista non ha tuttavia attestato alcun significativo peggioramento della situazione valetudinaria rispetto a quella posta a fondamento della decisione amministrativa dell’8 marzo 2016 (cfr. supra consid. 1.2.) e tantomeno una riduzione della capacità lavorativa, evidenziando piuttosto delle problematiche correlate ad una situazione sociale, economica e lavorativa sfavorevole.
A tal proposito, si osserva che l’amministrazione era già a conoscenza delle importanti problematiche uditive, accertando cionondimeno una capacità lavorativa completa in attività adeguate “che non richiedono l’uso dell’udito” (doc. 155, pag. 623 e doc. 191 incarto AI; cfr. supra consid. 1.2.). L’amministrazione aveva altresì fornito la garanzia per i costi supplementari per due apparecchi acustici (doc. 237 incarto AI), ma gli atti all’inserto non permettono di determinare se e in che misura essi sono stati effettivamente usati dall’assicurato (vedasi ad esempio docc. 207 e 240 incarto AI). Ad ogni buon conto, il quadro clinico descritto dalla dr.ssa __________ non differisce in modo significativo da quello accertato sia in sede amministrativa con decisione dell’8 marzo 2016 che giudiziaria con sentenza del 10 febbraio 2017 (cfr. la citata STCA 32.2016.34).
Circa l’affezione psichiatrica ipotizzata, il citato rapporto del 29 gennaio 2024 presenta il seguente tenore:
"Diagnostische Beurteilung
Bei dem Patienten mit vorgeschriebenem dekompensierten Tinnitus und hochgradiger Schwerhörigkeit stehen vor allem psychosoziale Belastungsfaktoren in Form von finanziellen Schwierigkeiten und fehlender Zukunftsperspektive im Vordergrund, welche sich negativ auf die Tinnitussituation auswirken und den Schlaf sowie die Stimmung beeinträchtigen. Es besteht vor allem eine affektive Symptomatik, die mit ausgeprägter Apathie sowie Ein- und Durchschlafstörungen einhergeht. Da dieser Zustand schon zwei Jahre anhält, gehen wir von einer depressiven Episode aus.
Diagnose
Vd. auf depressive Störung, aktuell leichte Episode (ICD-10: F32.0)
Psychischer Status
40-j. Pt., sehr schlank, im Kontankt offen und freundlich zugewandt. Wach, Bewusstsein klar, kursorisch allseits orientiert, Auffassung, Konzentration und mnestische Funkzion subjektiv erhalten. Formales Denken konzis, Gedankenkreisen mit inhaltlicher Einengung auf Arbeits- und Wohnsituation, nicht auslenkbar. Soweit eruierbar kein Hinweis auf Wahn, Sinnestäuschungen oder Ich-Störungen. Affektiv situationsbedingt herbagestimmt, Schwingungsfähigkeit reduziert. Kein Verlust von Interesse oder Motivation. Vermehrte Apathie wird berichtet. Keine Kraft- oder Energielosigkeit. Ausgeprägte Ein- und Durchschlafstörungen, gesamte Schlafdauer zwischen drei bis fünf Stunden. Vermehrte Anpassung und Nervosität. Lebensüberdruss oder Suizidgedanken verneint, keine Gefährundungsaspekte.
Medikation
Keine Medikamente.
Procedere
Dem Patienten wurde in vereinfachter Form die Entstehung von Tinnitus und der Eingluss von Stress und Schlaft erklärt. Zudem wurden miti hm mögliche Ablenkungsstrategien (TV, Lesen, Hinausgehen, Sport) besprochen. Aus unserer Sicht wäre eine geeignete Beschäftigung mit einer begleitenden psychoterapeutischen Behandlung wünschenswert. Für den Patienten hat aktuell das Finden einer Arbeit und Wohnung höchste Priorität, weshalb er sich zu einem späteren Zeitpunkt für einen Folgetermin melden möchte. Zudem empfehlen wir dem Patienten wegen dem Hartspann am Hinterkopf eine physiotherapeutische Behandlung. Auch diese hat für ihn aktuell wenig Priotiät. Weiter wurde die Möglichkeit einer schlafanstossenden Medikation diskutiert, mit welcher der Patient noch abwarten möchte.”
In sintesi, il dr. __________ e la psicologa __________ hanno rilevato un sospetto (“Vd.”) disturbo depressivo (episodio attuale leggero), evidenziando l’influsso negativo delle problematiche sociali sullo stato clinico, suggerendo strategie di coping ed un’occupazione adeguata con accompagnamento psicologico e rilevando come la priorità dell’assicurato era la ricerca di un’occupazione e di un appartamento. Non vi è, per contro, alcuna prescrizione farmacologica e tantomeno un accenno alla capacità lavorativa che, anzi, viene implicitamente data per assodata (“Aus unserer Sicht wäre eine geeignete Beschäftigung mit einer begleitenden psychoterapeutischen Behandlung wünschenswert”).
Di tutta evidenza, il tenore delle suddette refertazioni mediche non permette di concludere per una modifica sostanziale dello stato valetudinario.
2.6.2. In sede amministrativa l’insorgente ha inoltre prodotto diversa documentazione medico-assicurativa, tra cui quella allestita dagli specialisti dell’ospedale cantonale di __________ (docc. 319 e 358 incarto AI).
Ora, si rileva anzitutto che la stragrande maggioranza della documentazione prodotta, oltre ad essere già agli atti, non risulta rilevante ai fini del giudizio, essendo priva di chiari elementi che attestano un sostanziale peggioramento della situazione valetudinaria.
A titolo esemplificativo, il rapporto dell’11 luglio 2022 della dr.ssa __________ (specialista in otorinoneurologia e audiologia) (doc. 319, pagg. 1494-1500 incarto AI) attesta uno stato clinico tutto sommato stabile (“Betreffend Gehör besteht eine erfreuliche Situation mit stabilem Tongehör und leichter Verschlechterung des Sprachgehörs, sowie guter Zufriedenheit mit den im Test befindlichen Hörgeräten bds. Diesbezüglich sind keine Massnahmen nötig. Eine Nachkontrolle mit Otoskopie und Audiometrie ist in ca. 2 Jahren sinnvoll. […]”).
Valutata la refertazione medica agli atti, richiamata la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.3. e seg.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante che la situazione valetudinaria di RI 1 non abbia subito una sostanziale modifica rispetto a quella accertata nell’ambito della domanda di prestazioni del 2014 (cfr. supra consid. 1.2.), tale da giustificare l’entrata in materia della nuova domanda di prestazioni.
Visto quanto precede, la valutazione del medico SMR va confermata.
2.7. Stante quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti