Incarto n. 32.2023.86
FC
Lugano 29 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell’ 8 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc. AI pag. 80, 184 e 185), il 27 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da un “malessere psichico”. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 22 maggio 2018 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. In accoglimento del ricorso presentato dall’assicurata, il TCA, mediante pronuncia del 25 ottobre 2018, ha annullato tale decisione e rinviato gli atti all’amministrazione per accertamenti medici ulteriori e nuova pronuncia.
1.2. Di conseguenza, l’Ufficio AI, fatta allestire una perizia psichiatrica dal __________, con decisione del 12 luglio 2019 ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2018 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno 2018 (prestazione versata dal 1° maggio 2018 per tardività della domanda; doc. AI pag. 343).
Questa decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia del 13 luglio 2020 (inc. 32.2019.158).
1.3. Mediante decisioni dell’11 febbraio 2021 e 13 dicembre 2022 l’amministrazione non è entrata nel merito di ulteriori domande di prestazioni presentate il 9 dicembre 2020 e il 2 novembre 2022 (doc. AI pag. 467, 515).
1.4. L’assicurata ha presentato una quarta domanda di prestazioni nel maggio 2023, sulla base di nuove certificazioni mediche (doc. AI pag. 522-524). Sentito il SMR, mediante decisione dell’8 agosto 2023 – confermativa di un progetto del 15 maggio precedente, dopo nuova valutazione del SMR di un’ulteriore certificazione del curante, e di un rapporto di degenza presso la clinica __________ dal 27 giugno al 6 luglio 2023 (doc. AI pag. 554, 555, 569 e 580) – l’amministrazione non è entrata nel merito, ritenendo che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile una modifica della situazione (doc. AI pag. 573).
1.5. Con il presente ricorso l’assicurata ha contestato la decisione di non entrata in materia, dichiarandosi totalmente inabile al lavoro e allegando, oltre a documentazione già agli atti, una nuova certificazione del 25 agosto 2023 del dr. __________ (doc. D).
1.6. Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata, evidenziando che con la nuova domanda l’assicurata non aveva reso plausibile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza, della sua capacità lavorativa, come peraltro concluso dal medico SMR.
Il 9 ottobre 2023 la ricorrente si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un ulteriore certificato del dr. __________ L’ufficio AI ha confermato la bontà della decisione contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa, l’entrata in materia non risultava giustificata (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l’assicurata ha presentato la quarta domanda di prestazioni nel maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.4), ragione per cui l’eventuale diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI). Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.4. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Infine, più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).
2.5. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.6. D’altra parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato nella DTF 137 V 64:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7. Nella fattispecie in esame, nell’ambito della decisione del 12 luglio 2019 (poi confermata dal TCA il 13 luglio 2020; cfr. inc. 32.2019.158), l’Ufficio AI, a seguito del rinvio statuito dal TCA con la pronuncia del 25 ottobre 2018, ha fatto allestire una perizia psichiatrica dal __________ e, sulla base delle relative conclusioni (confermate dal SMR), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno 2018, rendita versata dal 1° maggio 2018 per tardività (doc. AI pag. 343).
Secondo le conclusioni della perizia del __________ del 18 marzo 2019 e del complemento del 23 maggio 2019 (confermate anche dal medico SMR il 1. aprile 2019 e 27 maggio 2019, doc. AI pag. 289 e 341), se al termine dell’anno di carenza, da aprile 2017, l’assicurata era stata incapace al lavoro in ogni attività, dal 1. luglio 2018 era da considerare nuovamente abile in misura completa. Nella citata perizia è stata posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi psicotici in remissione completa (F32/4)”, e sono state escluse le diagnosi – menzionate dai curanti – di disturbo depressivo attuale, schizofrenia o disturbi deliranti, così come anche altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. È pure stato osservato che le discrepanze tra quanto riferito e quanto oggettivabile in sede peritale non facevano propendere per una effettiva sofferenza dell'assicurata e che le addotte limitazioni funzionali erano scarsamente plausibili (doc. AI pag. 250 e 339).
Va pure osservato che in sede di valutazione del 1° aprile 2019 il medico SMR aveva pure considerato la valutazione fiduciaria del 26 gennaio 2018 per la cassa malati della dr.ssa __________, internista, per la quale non vi erano limitazioni nell’esercizio dell’ultima attività svolta e il rapporto del dr. __________, ortopedico, del 27 aprile 2018 [il quale, poste le diagnosi di “(…) Sindrome d’impingement sottoacromiale spalla destra con tendinopatia sovraspinato, borsite sottoacromiale e artrosi acromioclavicolare. Sospetta radicolopatia irritativa C6 destra. Discopatia, osteocondrosi e uncartrosi cervicale C5-C7. Sindrome del dolore cronico e sospetta fibromialgia. Sindrome del tunnel carpale destra. Alterazione sottocutanea zona deltoidea destra, probabilmente lipomi. (…)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa dal 1. marzo sino al 30 giugno 2018 per i disturbi alla spalla destra; doc. AI pag. 190, 289-292]. Nelle annotazioni del 30 settembre, 22 ottobre e 14 novembre 2019 il SMR aveva pure preso posizione sulle svariate certificazioni prodotte, segnatamente del dr. __________ (per il quale l’assicurata era inabile totalmente per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e disturbi di attacco di panico) e del dr. __________, giudicando che le stesse non apportavano elementi nuovi e/o variazioni significative ed oggettive di elementi già valutati in precedenza, non ponevano nuove diagnosi precise e circostanziate, non trattandosi in ogni modo di malattie di lunga durata, (doc. AI pag. 376, 398 e 407).
Nella pronuncia del 13 luglio 2020 il TCA ha concluso che non vi era motivo per scostarsi da tali considerazioni, per le quali tanto nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, al termine dell’anno di carenza l’assicurata era stata inabile totalmente dal 1. marzo al 30 giugno 2018, ma dal 1. luglio 2018 era nuovamente da considerare abile in misura piena (inc. 32.2019.158).
Nel dicembre 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, producendo una relazione del dr. Martini del 26 novembre 2020 attestante un’inabilità lavorativa completa e un peggioramento delle condizioni dell’assicurata “sia a livello delle discopatie della colonna cervicale, dorsale e lombare con controlli recenti di MRI alla clinica __________ che lo confermano, con controlli al __________, essendo in causa una sindrome deficitaria di Barré-Liéou in atto e persistente (vertigini, cefalee, oscuramento della vista, dolori alle spalle ed in sede occipitale, un forte stato depressivo consequenziale)”. Il medico SMR, nell’Annotazione del 9 dicembre 2020 ha concluso:
" (…) Sulla scorta di tate documentazione possiamo affermare:
Non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento di una condizione clinica precedente o una nuova diagnosi per una malattia di lunga durata ai sensi dell'ICDIO, i disturbi sofferti dall'A ed i suoi limiti funzionali se non generiche affermazioni evoluzione in peggioramento col tempo ...La paziente non è in grado di intraprendere nessun lavoro di tipo psico-fisico;
Non esiste un aggiustamento/rimaneggiamento/aumento della terapia farmacologica. Riguardo la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa seguita dall'A viene postulata la seguente generica attestazione: Le cure attuali, compresa la fisioterapia risultano cure palliative, che migliorano solo temporaneamente i dolori, ma senza arrivare ad una vera guarigione;
Non viene descritto alcun blocco funzionale;
Non esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere né tanto meno di accesso al PS;
L'accertamento radiologico RM colonna cervicale è del 08.09.2017 ed è già stato analizzato con la precedente domanda Al e sottoposto alla valutazione della Dr.ssa __________ che l'ha considerato nella sua valutazione fiduciaria per __________ del 26.01.2018;
Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione, mediante decisione dell’11 febbraio 2021, non è entrata nel merito della domanda (doc. AI pag. 467).
Il 31 ottobre 2022 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni, con nuovi documenti, facendo valere un’inabilità lavorativa completa per depressione e attacchi di panico, malattie croniche e invalidanti. La domanda è stata nuovamente evasa con una decisione di non entrata nel merito del 13 dicembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI pag. 515). In quest’occasione l’assicurata aveva in particolare prodotto un rapporto di trasferimento al __________ dal reparto di medicina interna dell’__________, dopo degenza dal 17 al 20 ottobre 2022, per cefalea e ipertensione arteriosa (doc. AI pag. 505); una lettera d’uscita dopo una degenza dal 20 al 22 ottobre 2022 presso il __________ per “sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI, trattata con angioplastica percutanea (PTCA) ed impianto di un singolo stent medicato (DES)” (doc. AI pag. 500); un rapporto del dr. __________ del 10 novembre 2022 (che sottolineava l’aggravamento della situazione psico-fisica e confermava la presenza di problemi reumatici diffusi, cardiologici importanti, emicrania tensiva su malattia di Barré-Liéou, problemi ortopedici alla colonna vertebrale per presenza di discopatie multiple destabilizzate, ipertensione arteriosa, dislipidemia concausale a disturbi ormonali, problemi gastrointestinali; doc. AI pag. 498) e, infine, un certificato di inabilità completa del 16 novembre 2022 del dr. __________ (doc. AI pag. 499).
La documentazione era stata sottoposta al SMR, il quale, con Annotazione del 24 novembre 2022, aveva ritenuto non giustificata l’entrata in materia, in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti, osservando che l’assicurata era “stata vittima di recenti episodi ipertensivi e sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI prontamente diagnosticati e trattati con successo a seguito di una breve degenza dal 17.10.2022 al 20.10.2022. Non sono presenti esiti relativi a tali patologie” e, di conseguenza, non si era “in presenza di patologie comportanti malattie di lunga durata o invalidanti”. Su quanto riferito dal dr. __________, il SMR aveva osservato che lo stesso rievocava i consueti, già noti e valutati in precedenza disturbi reumatologici, ginecologici, endocrinologici e riferiti alla temporanea riacutizzazione dell'emicrania in relazione con i picchi ipertensivi, ritenuto che nemmeno i problemi gastrointestinali provocavano una malattia di lunga durata e invalidante. Quanto al quadro psichiatrico, a detta del SMR la certificazione del dr. __________ attestava un generico stato psichico peggiorato e ribadiva le note diagnosi non connotate tuttavia oggettivamente e da prognosi e terapia (doc. AI pag. 514).
2.8. Nel maggio 2023 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni allegando una certificazione dello studio medico del dr. __________ del 24 aprile 2023 attestante un peggioramento, con “una sintomatologia afferente alla classe dei Disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)”, “una forte deflessione timica e diverse somatizzazioni istericofobiche”, con diversi malesseri ascritti dalla paziente alla magia nera e poteri soprannaturali (doc. AI pag. 522). Ha pure fatto pervenire un breve scritto del 19 aprile 2023 del curante dr. , certificante un peggioramento (doc. AI pag. 523). Agli atti pure la già nota lettera di trasferimento dall' al __________ per proseguimento delle cure.
In merito a tali documenti si sono dettagliatamente espressi il dr. __________, psichiatra e la dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, del SMR, concludendo nel senso che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non è giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag. 538; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Con progetto di decisione del 15 maggio 2023 l’amministrazione ha quindi preannunciato la non entrata nel merito sulla domanda di prestazioni (doc. AI pag. 546).
L’assicurata si è opposta al progetto di decisione, producendo ulteriori documenti medici, i quali sono stati nuovamente sottoposti alla dr.ssa __________ del SMR, la quale il 1° giugno e l’8 agosto 2023 ha confermato che non erano stati evidenziati fatti nuovi, rispettivamente modificazioni significative di fatti medici noti, ragione per cui non era giustificata l'entrata in materia (doc. AI pag. 555, 582; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Con decisione dell’8 agosto 2023 è quindi stata confermata la non entrata nel merito della nuova domanda come segue:
" (…)
Considerazioni:
Con decisione del 12.07.2019, le abbiamo attribuito una rendita limitata con grado Al del 100% dal 01.03.2018 al 30.06.2018. Tale decisione è stata in seguito confermata dal Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 13.07.2020.
Con decisioni dell'11.02.2021 e del 13.12.2022 non si è entrati nel merito delle successive richieste di Prestazioni Al in quanto la documentazione medica trasmessaci non ha apportato elementi nuovi atti a giustificare una nuova valutazione.
In data 05.05.2023 inoltra una nuova richiesta con allegati un rapporto medico 24.04.2023 del Dr. __________, certificato medico 19.04.2023 Dr. __________ e lettera di trasferimento del 10.11.2022 del Servizio di medicina interna dell'Ospedale __________ di __________. Il nostro Servizio Medico Regionale ritiene, dopo attenta valutazione, che in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non si entra nel merito della nuova richiesta di Prestazioni Al.
Decidiamo pertanto
Non si entra nel merito della nuova richiesta di Prestazioni Al.
Audizione
Abbiamo ricevuto lo scritto del Dr. med. __________ del 23.05.2023 e la sua lettera del 20.07.2023 con allegato il rapporto della degenza presso la Clinica __________ dal 27.06.2023 al 06.07.2023.
Il tutto è stato sottoposto all'attenzione del nostro Servizio medico regionale (SMR) che, dopo accurata valutazione, conclude indicando che in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, non è giustificata l'entrata in materia.
Pertanto il nostro progetto di decisione del 15.05.2023 è confermato. (doc. AI pag. 573)
Davanti al TCA l’assicurata ha prodotto ancora uno scritto del dr. __________ del 25 agosto 2023 (doc. D) e un certificato del dr. __________ del 6 ottobre 2023 (doc. VI/1) oltre a documenti già agli atti (cfr. in esteso al consid. 2.10).
2.9. In concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua nuova domanda di prestazioni, l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento di una modifica rilevante della sua situazione valetudinaria, ossia tale da incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale del 12 luglio 2019 con la quale, dopo valutazione del merito, le è stata attribuita una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2018 (cfr. consid. 1.2).
In effetti, la nuova richiesta si basa sostanzialmente su documentazione attestante le già note affezioni innanzitutto psichiche, le quali erano state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ nella perizia del 18 marzo 2019, nel complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI pag. 250 e 339) e pure dallo psichiatra del SMR nelle varie valutazioni eseguite anche nell’ambito dell’evasione, mediante decisione di non entrata nel merito, delle richieste di prestazioni del dicembre 2020 e novembre 2022.
In effetti, lo psichiatra curante dr. __________, nella sua certificazione del 24 aprile 2023, non fa altro che ribadire le diagnosi già esposte in precedenza e sostanzialmente sovrapponibili a quanto descritto dai periti interpellati in occasione della decisione del 12 luglio 2019.
A ragione in effetti lo psichiatra del SMR dr. __________, nelle sue Annotazioni dell’11 maggio 2023, ha concluso che lo studio __________ attestava un generico stato psichico peggiorato con un quadro clinico compromesso, ponendo la diagnosi di “disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)” a fronte della somministrazione del Test di Rorschach, avvenuta in data 24 aprile 2023, ma la cui testistica non era stata allegata. Ha quindi rilevato che tale patologia era già stata presa in considerazione in diagnosi differenziale ed esclusa dal perito del __________ dr. __________ e osservato che già nell’aprile 2019 il dr. __________ aveva ricordato che un test per quanto acclarato sia, quando somministrato a soggetti appartenenti ad estrazioni culturali non appartenenti al campione di riferimento per la valutazione del medesimo, perde nella totalità il proprio valore e potere psicometrico (doc. AI pag. 538). Tale certificazione non permetteva dunque di formulare una valutazione differente dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto approfonditamente chiarito prima della resa della decisione del 12 luglio 2019, ragione per cui non appariva giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 538).
A queste conclusioni va prestata adesione.
In effetti le diagnosi elencate dal dr. __________ erano già sostanzialmente state messe in evidenza nella perizia del __________del 18 marzo 2019 eseguita dal dr. __________, specialista in psichiatria. Quest’ultimo aveva in effetti attestato un episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi psicotici in remissione completa (ICD 10; F32.4; doc. AI pag. 267), e le relative conclusioni erano state condivise anche dal medico SMR (rapporto medico del 1° aprile 2019, doc. AI pag. 289).
Per quanto riguarda in particolare la diagnosi di disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22) e di deflessione timica con diverse somatizzazioni isterico-fobiche, con pertinenza il dr. __________, sempre nell’annotazione dell’11 maggio 2023, ha ricordato che la dr.ssa __________, che seguiva l’assicurata prima del dr. __________, nel suo rapporto medico del 18 gennaio 2018 aveva già riferito di espressioni deliranti e riferite alla magia nera, con pensieri di carattere ipocondriaco e tratti paranoici e conseguenti difficoltà a dormire, perdita di appetito, agitazione, con anche un episodio di svenimento al lavoro. La curante aveva quindi impostato una terapia farmacologica, che aveva portato ad un miglioramento. Secondo il dr. __________ dunque le idee di carattere delirante erano di entità nettamente minore rispetto al passato e rappresentavano comunque idee “rinforzate dal background culturale della donna e di conseguenza risultano di difficile risoluzione”. Del resto il dr. __________ ha pure fatto riferimento a quanto espresso nella valutazione peritale per __________ dal dr. __________ il 6 settembre 2017, il quale, chinandosi sull'importanza e sul coinvolgimento degli aspetti culturali, aveva sottolineato che i discorsi dell’assicurata fossero “infarciti di tematiche a contenuto persecutorio in cui si apprezza una fondamentale azione patoplastica culturale”, essa sentendosi “vittima di una fattura o di un malocchio”, con una visione del mondo plasmata dall'azione della cultura, nell’ambito della quale ella, per contrastare il tono dell’umore deflesso, l’abulia, l’astenia e il ritiro sociale marcato, metteva in atto come misura la lettura del __________. Il dr. __________ ha inoltre riepilogato quanto concluso dal dr. __________ nella perizia del __________, nella quale in modo articolato erano state escluse le diagnosi di disturbo depressivo attuale e di schizofrenia e disturbi deliranti. In quella sede era stata esclusa la diagnosi di schizofrenia e riferito di un quadro migliorato all'epoca dell'ultima certificazione della dr.ssa __________ del gennaio 2018 (che la riteneva abile al 50%) e da febbraio-marzo e comunque dopo la presa in carico del dr. __________, con farmacologia inalterata. Al momento della sua valutazione il perito non aveva più obiettivato alcun segno depressivo, bensì il permanere di riferita ideazione delirante e di sensazioni cenestopatiche interpretate dall’assicurata sulla base della magia nera. Il dr. __________ aveva quindi espresso le sue perplessità circa la presenza di un disturbo delirante, anche perché a suo avviso “si deve sempre essere molto prudenti a giudicare deliranti interpretazioni magiche della realtà espresse da persone in cui la cultura possa avere un effetto molto importante nel giustificare alcuni tipi di credenze”, le vaghe cenestopatie non potendo in ogni modo essere inquadrate come disturbo da somatizzazione (doc. AI pag. 543).
Sempre nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, il dr. __________ del SMR ha ancora riferito che il dr. __________, nel complemento peritale del 23 maggio 2019, circa le osservazioni del dr. __________ in merito all'esclusione dei disturbi deliranti persistenti, aveva nuovamente sottolineato come andava considerato l'aspetto culturale ed etnopsichiatrico potendosi parlare di "esagerazione della sintomatologia” piuttosto che di vera e propria simulazione.
A tali complete e approfondite considerazioni dello psichiatra del SMR, che portano ad escludere che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della situazione, questo giudice deve aderire.
Anche per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR, sempre nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, ha illustrato come il breve scritto del dr. __________ costituisse una “generica certificazione di stato clinico peggiorato in assenza di diagnosi, status clinico e valetudinario, prognosi ed indicazione di incapacità lavorativa” (doc. AI pag. 543).
Con riferimento al rapporto relativo alla degenza all’Ospedale __________ dal 17 al 20 ottobre 2022 per cefalea e ipertensione arteriosa, attestante quanto segue:
" Diagnosi attive
Sospetta sindrome coronarica acuta tipo NSTEMI
Ipertensione arteriosa di grado 2-3 in corso di accertamenti DD essenziale DD
secondaria (meno probabile)
attuale: crisi ipertensive con screzio troponinico DD NSTEMI
sintomatica per cefalea inabituale e dolore toracico atipico
angio-TC aorta completa (18.10.2022): non segni di dissezione aortica
ecocardiografia-TT (19.10.2022): ventricolo sinistro con funzione sistolica globale e regionale normale, F Estimata 65%. Alterato rilasciamento. Restanti reperti nella norma.
Nessun versamento pericardico. Aorta ascendente non dilatata
Duplex arterie renali (20.10.2022): assenti stenosi significative lungo l'arteria renale destra e sinistra
danno d'organo:
• cardiopatia ipertensiva; assenza di proteinuria
• da prevedere visita oftalmologica
Angioma epatico
angio-TC aortica (18.10.2022): formazione tondeggiante, ipervascolare, di circa 2 cm si osserva a livello del IV segmento epatico, probabile espressione di angioma
Cefalea con caratteristiche abituali di emicrania senza aura
Comorbidità
Sindrome ansioso-depressiva, Discopatie multiple colonna vertebrale, fibromialgia”
la dr.ssa __________ del SMR si è così espressa:
" La relata di trasferimento dall'Ospedale __________ di __________ al __________ è già stata
integralmente presentata dall'A in precedenza ed è presente in archivio informatico al 21.11.2022. Ribadisco quanto già affermato in data 24.11.2022:
L'A nelle ultime settimane accedeva diverse volte in Pronto Soccorso (PS) per crisi ipertensive associate dolore toracico forti cefalee. L'A, che all'anamnesi prossima quindi ancora recentemente, paucisintomatica per la nota emicrania, vittima durante un viaggio in __________ ed al suo rientro in Ticino di crisi ipertensive associate dolore toracico forti cefalee.
Gli episodi ipertensivi (con picchi fine 240 mm Hg) hanno avuto quale correlato sintomatologico forte dolore cervico-occipitale ... poi irradiato all'emicranio di destra al rachide dorsale con annessa nausea, dolore toracico oppressivo, dispnea sudorazione fredda. Per tale sintomatologia l'A si presentata al PS sia in __________ (07.10.2022 12.10.2022 come si evince dalla valutazione decorso di AD1) che in Ticino (15.10.22-17.10.2022). Stanti le condizioni cliniche riscontrate all'ultimo accesso al PS del 17.1 02022 seguito il ricovero presse il Reparto di Medicina Interna dal 17.10.2022 al 20.10.2022. A gli ECG i Colleghi di Medicina Interna documentano ritmo sinusale regolare senza segni per ischemia acuta in atto, mentre decorsi troponinici mostrano una cinetica in salita. Pertanto in accordo con i colleghi cardiologi, si ipotizza un quadro di sospetta sindrome coronarica acuta tipo NSTEMI per cui si inizia trattamento con Aspirina cardio oltre buon controllo pressorio, nitrati in riserva/liquemina dosaggio profilattico. l Colleghi della Medicina Interna dopo aver escluso emergenze ed urgenze quali problematiche endocraniche acute, attraverso l'esecuzione di una TAC cerebrale, dissezione aortica, tramite angio-TAC aortica danni d'organo (assenza d'ischemia cardiaca in atto, ecocardiografia che mostra un ventricolo sinistre ipertrofico con FÉ conservata 65% in assenza di altre particolarità; assenza di proteinuria, assenza di alterazioni elettrolitiche di. alterazioni funzionalità renale; assenza di ipersurrenalismo, esclusione di feocromocitoma), in presenza di dolore toracico oppressivo oltre bruciore epigastrico, cefalea dolore al rachide accompagnati da rialzo troponinico, dopo consulte con Colleghi cardiologi, decidono per un successivo trasferimento in emodinamica per esecuzione di coronarografia.
Durante la successiva degenza presso CCT (20-22.10.2022) viene documentata l'esecuzione di coronarografia. Riassumendo l'A viene sottoposta a coronarografia per sindrome coronarica acuta trattata PTCA e posa di singolo STENT, prontamente, con successo senza alcuna complicazione. Al termine della procedura viene riscontrato regolare mantenimento della funzione cardiaca ed assenza di vizi valvolari cardiaci.”
Tale valutazione è completa e approfondita e va condivisa.
Tutto ben considerato il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi a ragione concluso che in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici e giustificazione di malattia di lunga durata non era giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 545).
Del resto, nemmeno quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata nel merito del 15 maggio 2023 (doc. AI pag. 546) permette diversa conclusione.
L’assicurata ha fatto in quella sede pervenire uno scritto del dr. __________ (attestante uno stato di salute precario e preannunciante un ricovero a __________; doc. AI pag. 554), in merito al quale la dr.ssa __________ del SMR ha osservato il 1° giugno 2023:
“Nella relazione del curante di base Dr. __________ non esiste una diagnosi ai sensi dell'ICD 10; non viene descritto alcuno status clinico e valetudinario atto a motivare un eventuale peggioramento dello stato di salute presentato attualmente dall'A;
nel breve scritto del curante di base Dr. __________ viene attestato un generico stato sia fisico sia psichico precario senza alcuna indicazione circa prognosi, evoluzione nel tempo e certificazione-quantificazione d'incapacità lavorativa attuale;
non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;
non esiste la prescrizione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa nemmeno per il mantenimento di un normale trofismo muscolare; non viene attestato alcun blocco funzionale;
non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS; esiste solo una generica attestazione da parte del curante di base circa la necessità di ricovero presso __________ per una generica sintomatologia dolorosa che si è aggravata;
non esiste alcuna recente visita specialistica ne l'esecuzione di approfondimenti paraclinici e strumentali.
In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti non giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag. 555)
Inoltre, l’assicurata ha pure prodotto il rapporto di dimissione della clinica __________ relativo ad una degenza dal 27 giugno al 6 luglio 2023 per palpitazioni, iperemesi e brachialgie sinistre con diagnosi di cervicalgia, dolore toracico (sospetta origine muscolare) in “paziente con precedente ischemia miocardica”, oltre a ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete mellito di nuovo riscontro, con dimissioni della paziente “in buone condizioni di salute” (doc. AI pag. 569). La dr.ssa __________ si è così espressa l’8 agosto 2023:
" (...) Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa. Ribadisco nuovamente quanto già affermato in data 24.11.2022 e 11.05.2023: assenza di patologie invalidanti e di malattie di lunga durata. Anche i Colleghi della Clinica di __________, escludono un'ischemia cardiaca in atto sia attraverso ECG che attraverso dosaggi ematici di laboratorio, immagini radiologiche con Rx toracico nativo nonché successiva ergometria negativa mentre sospettano un'origine muscolare dei dolori toracici. Anche la terapia antalgica prescritta dai curanti della Clinica di __________ ben si inserisce nel quadro della nota fibromialgia, patita dall'A da anni. Infine i Colleghi della __________ attestano la nota cervicalgia sicuramente già presente e valutata sin dalla valutazione fiduciaria per __________ esperita dalla Dr.ssa __________ (26.01.2018)." (doc. AI pag. 582)
A ragione la dr.ssa __________ ha quindi confermato che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non è giustificata l'entrata in materia” (doc. AI pag. 581).
A tale conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione medica, questo Giudice deve aderire. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, le nuove certificazioni prodotte dall’assicurata non riportano in effetti alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR, rispettivamente non rendono verosimile un peggioramento duraturo delle sue condizioni e di conseguenza della sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione del 12 luglio 2019, con la quale, sulla base dell’approfondita valutazione peritale, era stata stabilita – in modo vincolante – una ritrovata abilità lavorativa dell’100% in ogni attività successivamente al mese di luglio 2018.
Questo Giudice, attentamente vagliato l’insieme degli atti medici, non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dei medici SMR. Giova del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della resa del querelato provvedimento dell’8 agosto 2023, una notevole modifica nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa avviata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2023, giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della stessa.
2.10. Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, un nuovo scritto del 25 agosto 2023 del curante dr. __________ che ha affermato che la paziente era affetta da varie e complesse patologie invalidanti, quali importante sindrome ansioso depressiva, fibromialgia, cefalee, multiple discopatie alla colonna vertebrale “che rendono difficile la deambulazione e la stazione eretta” (doc. D). Ha pure prodotto uno scritto del 6 ottobre 2023 del dr. __________, il quale ha affermato:
" il presente al fine di certificare il progressivo peggioramento sintomatologico della paziente summenzionata, sia dal punto di vista psichico che dal punto di vista fisico. Ella versa in una condizione depressiva via via sempre più invalidante caratterizzata da ritiro sociale, mancanza di progettazione e di spinta vitale. La sintomatologia neurovegetativa diviene cardine della propria esistenza che la porta ad abbandonarsi allo sconforto e a concentrare le cure solo ed unicamente sui sintomi corporei. Ciò' è dovuto anche per via della sintomatologia psicotica che la porta a perdere qualsiasi tipo di critica della patologia mentale di cui soffre.” (doc. VI/1)
Ora, come dianzi anticipato (consid. 2.4. e 2.5), e come osservato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (IV) e nello scritto del 23 ottobre 2023 (VIII), secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente vertenza. La stessa, unitamente ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di un peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità lavorativa (che in occasione della decisione del 12 luglio 2019 era stata giudicata del 100% in ogni attività), potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova domanda di prestazioni che l’assicurata è libera di presentare.
2.11. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti