Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.85
Entscheidungsdatum
17.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.85

jv/gm

Lugano 17 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 luglio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, di formazione fotografa (con AFC) ed infermiera psichiatrica (con diploma) e da ultimo attiva quale infermiera psichiatrica, l’8/13 gennaio 2000 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa del 50% a seguito di un infortunio della circolazione stradale occorsole nel maggio 1994 (docc. 1-3 e 140-150 incarto AI).

Esperita l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 gennaio 2001 di rifiuto di prestazioni, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 17 incarto AI).

1.2. Il 25/29 luglio 2003 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni (docc. 20 e 21 incarto AI).

Con decisione del 16 aprile 2007, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di mezza rendita (grado d’invalidità del 56%) dal 1. gennaio 2003 al 31 ottobre 2004 (docc. 47, 61, 63, 69 e 75 incarto AI).

1.3. Il 16/24 marzo 2015 ed il 15/16 dicembre 2021 l’assicurata ha presentato ulteriori domande di prestazioni a motivo di un peggioramento del suo stato valetudinario (docc. 80, 83 e 90 incarto AI).

Giustificata l’entrata in materia (docc. 84-88 incarto AI), richiamato l’incarto LAINF (docc. 92, 95, 97 e 99 incarto AI), il questionario medico dal curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) (docc. 93 e 96 incarto AI) ed il questionario per il datore di lavoro (doc. 94 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 100 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto del 9 marzo 2023 (doc. 122 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:

"Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 938 Codice danno funzionale: 10

Sindrome lombo-spondilogena cronica su/con:

· stato dopo politrauma nel 1994 con 5 fratture del bacino

· stato dopo stabilizzazione L5/S1 con Cliff il 06.08.2018

· stato dopo denervazione faccettaria con radiofrequenza L4/L5, L5/S1 il 15.6.2015

· stato dopo denervazione percutanea con radiofrequenza faccette lombare L4/L5, L5/S1 a sx l’08.01.2018

Stato dopo operazione ed ablazione di gangli articolari ai 2 polsi su/con:

· attualmente lieve diminuzione della mobilità per la flessione ventrale.

Esiti di infortunio del maggio 1994 (frattura instabile del bacino con frattura acetabolare, frattura del sacro e frattura ischiopubica) con artrosi postraumatica articolazione sacroileale sinistra – alterazione degenerativa postraumatica articolazione interapofisaria posteriore a sinistra del segmento L5/S1 con conseguente disturbo funzionale articolazione sacroiliaca sinistra e disturbo funzionale faccettaria L5/S1

Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Artralgie di origine indeterminata su/con:

· iniziale poliartrosi delle dita

· nessun segno per malattia reumatologica infiammatoria.”

e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale ed in attività adeguata*

Periodi

Docs

75

13.8.2014-8.10.2014

Rapporto chirurgia ortopedica del dr. __________ del 20 giugno 2022

30

9.10.2014-26.10.2014

75

27.10.2014-9.2.2015

30

10.2.2015-30.4.2015

75

1.5.2015-17.7.2015

30

18.7.2015-6.1.2018

100

7.1.2018-15.1.2018

30

16.1.2017-18.7.2018

75

19.7.2018-4.8.2018

100

5.8.2018-11.11.2018

75

12.11.2018-31.12.2018

30

1.1.2019-22.3.2022

100

23.3.2022-11.4.2022

75

12.4.2022-continua

  • attività abituale considerata: infermiera e aiuto ergoterapista; prognosi stazionaria.

Con rapporto 30 novembre 2022 il consulente SIP ha chiuso il mandato, non ravvisando provvedimenti professionali utili (doc. 102 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 9 marzo 2023 (doc. 121 incarto AI) l’Ufficio AI, calcolata la media retrospettiva (docc. 119 e 120 incarto AI) e rilevato che la domanda di prestazioni era tardiva (art. 29 cpv.1 LAI), ha prospettato il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1. marzo 2022 e continua.

Con osservazioni del 19 aprile 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione, adducendo come per i periodi in cui il medico SMR ha indicato un’incapacità lavorativa del 30% ella presentava invece un’incapacità lavorativa del 50%, come desumibile dalla documentazione medica allestita dal curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) e prodotta in allegato (doc. 126 incarto AI)

Con decisione del 19 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 9 marzo 2023 (docc. 130-137 incarto AI).

1.5. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 19 luglio 2023, postulandone la modifica nel senso di riconoscerle anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 (mese dal quale la domanda d’invalidità non è più da considerare tardiva; art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI.

Sostiene che laddove il curante non ha attestato un’incapacità lavorativa superiore in concomitanza con le infiltrazioni e gli interventi chirurgici del 2015 e del 2018 il medico SMR, basandosi sul rapporto del medico fiduciario del 1. luglio 2004 (doc. 233 incarto AI) e sulla decisione LAINF del 2 febbraio 2005 (doc. 240, pag. 729 incarto AI), abbia erroneamente indicato un’incapacità lavorativa (ed un grado d’invalidità) del 30%, nonostante il dr. __________ avesse indicato un peggioramento globale della situazione valetudinaria (almeno) dal 2011 e si fosse espresso esclusivamente sull’incapacità lavorativa – del 50% – nell’attività di infermiera psichiatrica e non sull’incapacità lavorativa globale. Detto altrimenti, l’insorgente contesta il fatto che l’Ufficio AI fosse partito dall’assunto secondo cui quando il curante non attestava un’incapacità lavorativa, facesse stato quanto accertato oltre dieci anni prima in ambito LAINF, nonostante un peggioramento globale del suo stato di salute, peggioramento che precedeva e si estendeva oltre al periodo degli interventi invasivi a cui si è sottoposta. Tali circostanze imponevano all’amministrazione una rivalutazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’insorgente, ciò che non è avvenuto. Per questo motivo il medico SMR avrebbe dovuto indicare un’incapacità lavorativa del 50% nei periodi per cui ha accertato invece una capacità lavorativa del 70%, rispettivamente un’incapacità lavorativa del 30%.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la valutazione medica del SMR in punto all’incapacità lavorativa accertata, chiedendo la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con scritto del 17 ottobre 2023 la ricorrente ha evidenziato come la valutazione dell’Ufficio AI si sia fondata sugli accertamenti dell’assicuratore infortuni. Quest’ultimo si è sempre limitato ad attestare un’incapacità lavorativa relativa al guadagno assicurato quale infermiera psichiatrica a tempo parziale (50%), non l’incapacità lavorativa globale, ragione per cui l’Ufficio AI non poteva seguire ciecamente le conclusioni dell’assicuratore LAINF ma avrebbe dovuto procedere con accertamenti propri. In tal senso, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 13 ottobre 2023 del dr. __________ nel quale il curante attesta di essere sempre partito dall’assunto che l’insorgente potesse lavorare, nella migliore delle ipotesi, al 50% come infermiera psichiatrica quale unica attività lavorativa di cui era a conoscenza, senza mai esprimersi sulla capacità lavorativa in altre attività (VIII+1/2).

1.8. Con scritto del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato che, stante le delucidazioni di cui al rapporto del 13 ottobre 2023 del curante, il medico SMR ha sostituito il suo rapporto del 9 marzo 2023 con quello del 20 ottobre 2023, accertando un’incapacità lavorativa del 50% per tutti i periodi in cui nel precedente rapporto era indicata al 30%. Ricalcolando la media retrospettiva, l’amministrazione, pur ribadendo la tardività della domanda che determinava il versamento delle prestazioni solo dal 1. novembre 2015 (art. 29 cpv. 1 LAI), ha così riassunto l’evoluzione del grado d’invalidità dell’insorgente:

“(…)

Grado AI del 75% dal 01.11.2014 al 31.10.2015;

Grado AI del 50% dal 01.11.2015 (3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 31.10.2018;

  • Grado AI del 100% dal 01.11.2018 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) al 31.03.2019;

  • Grado AI del 50% dal 01.04.2019 (3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 30.06.2022;

  • Grado AI del 75% dal 01.07.2022 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) (invece che dal 1. marzo 2022, poiché non si tratta più di un risorgere ai sensi dell’art. 29bis OAI)”.

In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto a mezza rendita (con grado d’invalidità del 50%) dal 1. novembre 2015 al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 ed il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2022 (X+1-3).

1.9. Con scritto del 6 novembre 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI (XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1. marzo 2022 in avanti o se, come postulato dalla ricorrente, dev’esserle riconosciuto anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.

In casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato prima della modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e 1.8.) e che al momento della sua entrata in vigore la ricorrente aveva già compiuto cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne consegue che, conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa, alla presente fattispecie si applica il diritto previgente.

Ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con scritto del 27 ottobre 2023 e condivisa dalla ricorrente il 6 novembre 2023.

In effetti, quanto addotto dall’insorgente nel ricorso (cfr. supra consid. 1.5.) trova riscontro nella documentazione agli atti.

Dalla cartella clinica della ricorrente (doc. 126 incarto AI) si evince in particolare un peggioramento globale del suo stato valetudinario, potenzialmente già dal 2011 (doc. 126, pagg. 364-367 incarto AI), il curante avendo altresì rilevato nel 2014 che, pur lavorando al 50%, ella poteva rendere al massimo al 30%, auspicando una nuova valutazione della capacità lavorativa (doc. 126, pag. 368 incarto AI). Sempre dalla cartella clinica si desume che le attestazioni di incapacità lavorativa allestite dal curante erano riferite esclusivamente all’attività lavorativa quale infermiera psichiatrica (doc. 126, pagg. 369, 372, 373, 375, 379 incarto AI), unica attività svolta a far tempo dalla decisione LAINF del 2 febbraio 2005, ciò che trova riscontro anche nella presa di posizione del dr. __________ del 17 aprile 2023 prodotta con le osservazioni al preavviso ed in sede di ricorso (doc. 126, pag. 362 e seg.; I, allegato A2) e ribadita nel rapporto 13 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.8.).

Alla luce delle surriferite refertazioni l’amministrazione non poteva limitarsi ad indicare un’incapacità lavorativa superiore al 30% (determinato sulla base del rapporto del medico fiduciario e della decisione LAINF del 2005) solo in occasione degli interventi invasivi a cui si è sottoposta l’insorgente, ma avrebbe dovuto procedere ad una valutazione globale dell’evoluzione dello stato valetudinario e dell’incapacità lavorativa globale a prescindere dalla decisione LAINF del 2005.

Solo nelle more del ricorso l’Ufficio AI ha ammesso, sulla base del nuovo rapporto SMR del 20 ottobre 2023, l’errato (in)agire ed il peggioramento globale dello stato valetudinario, aumentando la percentuale d’incapacità lavorativa precedentemente indicata dal 30% al 50%, ricalcolando il grado d’invalidità e, quindi, il diritto alla rendita, proponendo la modifica della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.8.). A tal proposito si rileva un refuso nell’indicazione del diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018, l’amministrazione avendo erroneamente indicato il 31 agosto 2018 quale termine del citato periodo.

Conseguentemente, la decisione del 19 luglio 2023 va modificata come auspicato dalle parti, nel senso che RI 1 ha diritto a mezza rendita AI dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018 (grado d’invalidità del 50%), ad una rendita intera dal 1. novembre 2018 al 31 marzo 2019 (grado d’invalidità del 100%), ad una mezza rendita AI dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 (grado d’invalidità del 50%) e ad una rendita intera dal 1. luglio 2022 (grado del 75%), con versamento dal 1. novembre 2015.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 19 luglio 2023 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018 con grado del 50%, ad una rendita intera dal 1. novembre 2018 al 31 marzo 2019 con grado del 100%, a mezza rendita dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 con grado del 50% e ad una rendita intera dal 1. luglio 2022 con grado del 75%, con versamento dal 1. novembre 2015.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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