Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.78
Entscheidungsdatum
21.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.78

rg/sc

Lugano 21 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 luglio 2023 (sospensione della rendita) e la “decisione” (restituzione di prestazioni) del 13 luglio 2023 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Con decisioni 22 settembre/12 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera da settembre 2019 e di una mezza rendita da maggio 2020, confermata in sede di revisione con comunicazione 12 gennaio 2023 (doc. AI 51, 54, 88).

1.2 L’assicurato è stato collocato presso le Strutture carcerarie cantonali nel regime di esecuzione anticipata della pena dal 1. febbraio 2023 (doc. AI 94) ed è in seguito stato condannato con sentenza 15 giugno 2023 dalla Corte delle Assise criminali ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi (la cui esecuzione è stata sospesa ex art. 57 CP per dar luogo al trattamento presso una struttura specializzata per tossicodipendenti) (doc. AI 100).

Per decisione 12 luglio 2023 intimata al curatore dell’assicurato, l’Ufficio AI ha sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1. marzo 2023 a motivo di privazione della libertà dal 1. febbraio 2023, precisando che “(…) per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata” e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 103).

1.3 Con scritto 13 luglio 2023 l’amministrazione ha comunicato al curatore dell’assicurato (con indicazione della facoltà di presentare osservazioni entro 30 giorni) che verrà pronunciata la decisione di restituzione delle rendite indebitamente percepite a seguito della provazione di libertà (doc. A-2), allegando a tale scritto la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio 2023, firmata dall’Ufficio AI e munita dei rimedi di diritto (facoltà di impugnazione entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) (doc. A-3).

1.4 Avverso la decisione di sospensione 12 luglio 2023 e la “Decisione di restituzione” 13 luglio 2023 s’aggrava al TCA l’assicurato tramite il proprio curatore, evidenziando e documentando come le decisioni rese dall’amministrazioni non faranno che aggravare la sua già difficile situazione finanziaria.

1.5 Con la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del gravame.

considerato in diritto

in ordine

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2 L’art. 21 LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 di questo articolo, se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso (fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3).

La decisione di sospensione giusta l’art. 21 cpv. 5 LPGA è una decisione finale, ad essa si applica quindi la procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI (Müller, Verwaltungsverfahren in der IV, 2010, §29 n. 2094, 2099, 2342). La sospensione di una rendita ex art. 21 cpv. 5 LPGA non avviene infatti in vista di una decisione finale che deve ancora essere pronunciata (come per esempio nell’ambito di una revisione), non ha cioè – a differenza di una decisione resa a titolo cautelare (Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 218) – carattere accessorio rispetto a una decisione finale, ma avviene definitivamente per la durata della privazione di libertà.

Ai sensi dell’art. 57a LAI l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).

2.3 Nel caso in disamina dagli atti risulta che la decisione 12 luglio 2023 di sospensione di prestazioni non è stata preceduta da un progetto di decisione e che, per altro, in alcun altro modo è stato garantito all’assicurato il diritto di essere sentito prima dell’emanazione del provvedimento formale.

La mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito, dal procedere adottato dall’Ufficio AI all’assicurato essendo derivato un pregiudizio nel senso che è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale concernente la sospensione della rendita. In quanto grave, questa lesione del diritto di essere sentito non è sanabile in sede ricorsuale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 57a, p. 477; Müller, op. cit., p. 252, n. 1333; STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010, 32.2011.278 dell’8 maggio 2012, 32.2013.176 del 16 gennaio 2014 e 32.2019.18 del 27 marzo 2009; SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c).

Stante quanto sopra, la decisione di sospensione 12 luglio 2023 deve essere annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché, dopo aver concesso all’assicurato, in corretta applicazione dell’art. 57a LAI, la facoltà di prendere posizione sulla prospettata sospensione, proceda ad emettere una decisione formale suscettibile d’impugnazione.

2.4 Con scritto 13 luglio 2023 la Cassa __________, indicando che si trattava di un preavviso (ovvero di un progetto di decisione con possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni; doc. A-2), ha tuttavia irritamente trasmesso al rappresentante dell’assicurato (in allegato al citato scritto) la “Decisione di restituzione” delle prestazioni percepite durante il periodo di privazione della libertà, datata 13 luglio 2023, emanata e firmata dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità Ticino con indicazione dei rimedi di diritto, segnatamente la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni (doc. A-3).

In simili circostanze il destinatario di tale “preavviso” – ossia il curatore RA 1, privo, per quanto risulta dagli atti, di specifica formazione giuridica – non poteva in buona fede, volendo contestare l’obbligo di restituzione, non ritenere di dover impugnare tale provvedimento dinanzi allo scrivente Tribunale nei termini indicati.

Stante quanto sopra, la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio 2013 (doc. A-2) dovendo essere considerata alla stregua di preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI, la stessa non è impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale, quest’ultimo potendo essere adito ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI unicamente in presenza di una decisione formale emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI.

Mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti), il gravame dev’essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all’amministrazione affinché, ponendo rimedio al modo di procedere equivoco che ha indotto il rappresentante dell’assicurato ad impugnare la suddetta “Decisione di restituzione”, emetta una decisione formale suscettibile d’impugnazione e ciò dopo aver assegnato all’interessato un nuovo termine per prendere posizione sul prospettato ordine di restituzione.

2.5 In conclusione, quo alla sospensione della rendita, il ricorso va accolto con annullamento della decisione 12 luglio 2023 e rinvio degli atti all’amministrazione perchè proceda nelle proprie incombenze nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI. Quo all’ordine di restituzione, il ricorso deve invece essere dichiarato irricevibile con trasmissione degli atti all’amministrazione affinchè si pronunci tramite decisione formale dopo aver concesso all’assicurato un nuovo termine per prendere posizione sul preavviso del 13 luglio 2023.

2.6 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza e considerato il suevidenziato modo di procedere dell’Ufficio AI in relazione alla richiesta di restituzione, le spese per fr. 500 vanno poste interamente a carico dell’amministrazione.

Non si assegnano ripetibili.

Infatti, con riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice” curatore, non quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto all’indennità per ripetibili (STF I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006, K 139/06 del 31 gennaio 2008).

Nel caso in disamina, dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in argomento DTF 127 V 205, 110 V 132; STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è accolto.

§ La decisione 12 luglio 2023 di sospensione della rendita d’invalidità è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi 2.3 e 2.5.

§§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché emetta una decisione riguardante la restituzione delle rendite conformemente ai considerandi 2.4 e 2.5.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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